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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 21/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere relatore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado n. 21/2022 del Ruolo Generale, promossa da:
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall' avvocato Gian Luca F. Lomi, presso il cui studio in Pistoia, P.zza San Francesco n. 28 è elettivamente domiciliata giusto mandato in atti
APPELLANTE
Contro
Avv. RICCARDO codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Silvia RI, presso la quale è elettivamente domiciliato giusto mandato agli atti
APPELLATO
E contro
Avv. , codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 CP_3 CodiceFiscale_3
Emanuele Gori, presso il quale è elettivamente domiciliata giusto mandato agli atti APPELLATA
E contro
Avv. , codice fiscale , rappresentata e difesa CP_4 Pt_1 CodiceFiscale_4 dall'Avv. Paolo Moscatelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Cavour n.
104, giusto mandato agli atti
APPELLATA
E contro
, partita IVA , in persona del suo Controparte_5 P.IVA_1 procuratore Dirigente, dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lamberto Galletti Controparte_6
e Federico Galletti ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Prato, Via del Serraglio n.50 giusto mandato agli atti
APPELLATA
E contro
, parita IVA , in persona del Procuratore dott. Controparte_7 P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Realdo Colombo ed elettivamente domiciliato nel Controparte_8 suo studio in Lungarno Vespucci, 8 – Firenze giusto mandato agli atti
APPELLATA avverso
la sent. n. 984/21 del Tribunale di Pistoia, emessa il 29/11/21 e pubblicata il 30/11/2021
Le conclusioni delle parti :
Parte_1
“Si insiste pertanto per l'accoglimento delle conclusioni, sia in linea istruttoria (ammissione del capitolato a controprova così come formulato da questa difesa nella propria memoria ex art. 183, c. 6 n. 3 c.p.c., giudizio di primo grado) che nel merito, così come precisate nell'atto di citazione in appello”. Conclusioni dell'atto di appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, previa ammissione delle istanze istruttorie tutte già richieste in primo grado ed eventualmente non ammesse e qui espressamente riproposte, accogliere l'appello proposto per i dedotti motivi di gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia n.
984/2021 pubblicata il 30/11/2021, resa nel procedimento civile R.G. n. 3330/2017, e così: IN TESI accogliere le domande tutte così come proposte dalla IG.ra nei confronti dell'Avv. Parte_1
Riccardo RI e dell'Avv. Giada PA e quindi, accertata la responsabilità professionale dei convenuti
Avv. Riccardo RI e Avv. Giada PA, condannare l'Avv. Riccardo RI al pagamento in favore della IG,ra della somma di € 92.194,06, di cui € 30.610,44 in solido Parte_1 con l'Avv. Giada PA, ovvero della diversa maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa ovvero di giustizia anche in via equitativa, respingendo integralmente le domande riconvenzionali svolte dai convenuti Avv. RI ed Avv. PA;
con condanna alla refusione delle relative spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. IN IPOTESI subordinata, sempre in riforma della sentenza impugnata, respingere e rigettare anche le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti appellati con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
IN IPOTESI ulteriormente gradata rideterminare, con relativa riduzione degli stessi, anche previa graduazione delle rispettive responsabilità, gli importi di cui alle spiegate domande riconvenzionali e di quelli disposti a titolo di soccombenza nelle spese di lite del giudizio di primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA - Si allega procura alle liti. A) Si produce: 1) fascicolo di parte del giudizio di primo grado;
2) sentenza del Tribunale di Pistoia n. 984/2021 notificata. B) Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte già proposte in primo grado ed eventualmente non ammesse”.
Avv. RICCARDO CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda e/o eccezione disattesa: a) respingere
l'appello ex adverso proposto perché inammissibile, improcedibile e infondato, tanto nell'an che nel quantum, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 863/2020 del Tribunale di Pistoia;
b) in denegata ipotesi, ove venisse ritenuto un qualsivoglia fondamento (anche in parte) delle domande avanzate dall'appellante nei confronti dell'esponente: b.
1- dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società (P.IVA: in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_3
Società Assicuratrice che copre la responsabilità professionale verso terzi, a tenere indenne e manlevare
l'esponente da ogni e qualsivoglia obbligazione di pagamento dello stesso nei confronti dell'attrice ivi comprese spese e competenze legali, nel caso in cui dovesse risultare accertata un'eventuale anche concorrente responsabilità in relazione ai fatti dedotti in atto di citazione;
b.
2- dichiarare e conseguentemente condannare l'avv. in forza del mandato congiunto ricevuto nel giudizio di primo grado Controparte_9 avanti il Tribunale di Firenze, a tenere indenne e manlevare pro quota l'avv. Riccardo RI, dichiarandola corresponsabile dei danni lamentati dall'attrice, ai fini della ripartizione interna ex art.
2055 c.c. dell'obbligazione solidale;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali 15%, CAP e IVA di legge.
In via istruttoria, si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta 06.10.2023, cui integralmente si riporta”.
vv. CP_2 CP_3
“IN VIA PRELMINARE: dichiarare inammissibile l'appello proposto per l'intervenuta violazione dell'art.
342 c.p.c. per genericità, mancanza dell'indicazione delle parti di sentenza impugnate, mancata indicazione delle violazioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE: dichiarare inammissibile la domanda resa in appello ex art. 345 c.p.c. in quanto avente ad oggetto domande ed eccezioni nuove, come meglio argomentato al punto n. 2) della presente comparsa;
NEL MERITO: in tesi confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 984/2021 pubblicata in data 30.11.2021 dal Tribunale di Pistoia;
in denegata ipotesi, laddove ritenuto un qualsivoglia fondamento alle domande avanzate da parte attrice nei confronti dell'avv. Giada PA, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare (P.I. ) - che copre la RC Controparte_5 P.IVA_3 professionale - in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e manlevare l'avv.
Giada PA da ogni e qualsivoglia obbligazione di pagamento della stessa in favore di Parte_1
che dovesse risultare accertata anche in solido con l'avv. Riccardo RI. In ogni caso con
[...] vittoria di compensi, spese e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
vv. CP_4 Pt_1
“Chiede che la Corte d'Appello di Firenze voglia rigettare l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in diritto e privo di qualunque elemento probatorio. Con il favore delle spese del
[...] presente procedimento”.
Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e eduzione disattese: a) in tesi: respingere siccome infondato in fatto e diritto l'appello così come proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Pistoia n. 984/21 con conseguente integrale conferma della stessa e con condanna dell'appellante alle spese, compensi ed accessori a favore della odierna concludente per i motivi innanzi richiamati;
b) in ipotesi: preso atto della riproposizione della domanda di garanzia riproposta anche in questa sede da parte degli assicurati avv.ti RI e avv. PA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte anche solo parzialmente le domande proposte dalla sig.ra e, di conseguenza, Parte_1 quella di garanzia riproposta dagli Avv.ti RI e PA, tenuta a Controparte_10 rilevare indenne gli assicurati avv. RI e avv. PA – ciascuno per la quota di responsabilità ad esso ascritto – in conformità delle pattuizioni contrattuali di cui alla polizza sottoscritta inter partes, con i limiti di garanzia, i massimali, le franchigie e gli scoperti espressamente ivi previsti. Con compensazione delle spese di lite”.
Controparte_7
“Che la Corte di Appello di Firenze voglia respingere l'appello proposto da Parte_1
(con riferimento al primo motivo) e confermare la sentenza del Tribunale di Pistoia n.984/2021; - che la Corte di
Appello di Firenze voglia accertare e dichiarare la formazione del giudicato sul capo della sentenza relativo alla causa di garanzia Avv. Maria Berardinelli/UnipolSai Spa; - vista la riproposizione della domanda di garanzia dell'Avv. RI nei confronti dell'Avv. nella contestata ipotesi nella quale CP_4 sia ritenuta riproposta la domanda di indennità dall'Avv. nei confronti di che la CP_4 CP_7
Corte di Appello di Firenze voglia dichiarare che nessuna somma a titolo di indennità è dovuta da
all'Avv. - con vittoria delle spese legali del giudizio di appello”. CP_7 Controparte_9
**
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, ritualmente notificato, la sig.ra ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 984/21 del Tribunale di Pistoia, che respingeva le sue domande di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nei confronti degli avvocati Riccardo RI, Giada PA
e contestualmente condannandola a corrispondere ai primi due il compenso Controparte_9 professionale e le spese di lite correlate, compensandole invece tra le altre parti, comprese le compagnie di assicurazione terze chiamate.
Con l'atto introduttivo del giudizio e la successiva estensione della domanda all'avv. CP_4
(chiamata in causa dal RI), la IG.ra sosteneva la responsabilità professionale degli Parte_1 avv.ti RI e che l'avevano assistita in primo grado in una causa di intermediazione CP_4 finanziaria (causa n. 13959/2006 Tribunale di Firenze), nonché la responsabilità professionale degli avvocati RI e PA, che l'avevano assistita nel giudizio di appello (causa n. 781/2010 Corte
d'appello di Firenze) originato dall' impugnazione della avverso la sentenza conclusiva del Parte_1 precedente giudizio.
In particolare l'attrice lamentava che, per carenza della necessaria diligenza professionale, ossia per avere introdotto in suo nome e per suo conto una lite con un atto nullo “per assoluta incertezza della causa petendi anche in relazione al petitum svolto”(come stabilito nella causa presupposta dal Tribunale
Firenze, con sentenza 3242/09, confermata anche in secondo grado per la “assoluta indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto”, vedi sentenza n. 1355/10 della Corte di appello di Firenze), nonché per non aver chiesto un termine per rinnovare/integrare la citazione a fronte dell'eccezione di nullità avversaria, nell'ambito di azione restitutoria e/o risarcitoria formulata nei confronti di un primario istituto bancario e di un suo funzionario in relazione alla raccolta e negoziazione di valori mobiliari, i summenzionati difensori le avevano causato un danno risarcibile, corrispondente alle spese legali di soccombenza e peritali sostenute, pari a € 89.548,06, oltre spese di giustizia di € 2.646, per complessivi
€ 92.194,06, pretesi integralmente dall'avv. RI e in solido, in quota parte, anche dagli altri due difensori (che a differenza del primo avevano partecipato ciascuno ad un solo grado del processo).
A seguito della chiamata in causa dell'avv.to da parte del convenuto RI, l'attrice CP_4 estendeva la domanda risarcitoria anche alla terza chiamata, la quale a sua volta chiamava in giudizio la sua assicurazione mentre RI e PA chiamavano in giudizio in Controparte_11 manleva Controparte_5
I difensori convenuti chiedevano in tesi il rigetto delle domande risarcitorie, in ipotesi di essere tenuti indenni dalle compagnie assicurative, nonché in via riconvenzionale, con l'eccezione dell'avv.
il pagamento del compenso per le prestazioni eseguite nella causa presupposta. CP_4
Le compagnie chiedevano il rigetto della domanda principale e in ipotesi di essere tenute a manlevare gli assistiti nei limiti della loro quota di responsabilità e delle condizioni contrattualmente pattuite.
Il Tribunale di Firenze respingeva le domande risarcitorie sulla scorta di tre principali motivi.
In primis per insussistenza dello stesso inadempimento contrattuale a causa della genericità ed indeterminatezza delle allegazioni ad esso relative contenute nella citazione introduttiva, prive dei necessari addebiti specifici.
In secondo luogo per omessa prova del nesso di causalità materiale con riferimento all'accusa di non aver adempiuto gli oneri informativi sia per spiegare alla cliente l'evolversi del processo di primo grado sia per dissuaderla dal frapporre appello.
Da ultimo, con riferimento al vizio di nullità degli atti introduttivi per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, per non aver dimostrato la colpa grave (o il dolo) dei difensori in fattispecie relativa a questioni tecniche, sia sostanziali, che processuali, di particolare difficoltà.
Il Tribunale non esaminava, perché assorbite, le chiamate di terzo.
Accoglieva invece le domande riconvenzionali per il pagamento dei compensi professionali degli avv.ti RI e PA, attesi, quanto all'an debeatur, l'infondatezza delle eccezioni d'inadempimento e di prescrizione, nonché sul quantum la genericità delle contestazioni della sig.ra e la conformità delle notule alle disposizioni vigenti. Parte_1
In merito alle spese di lite accertava sussistessero gli estremi per compensarle integralmente in relazione alle domande di risarcimento del danno avanzate verso i tre professionisti, in ragione delle particolari difficoltà tecniche delle questioni oggetto della causa presupposta, in quanto complesse, opinabili e non assistite da consolidata giurisprudenza e quindi tali da scriminare la soccombenza dell'attrice per aver contestato l'inadempimento dei propri difensori;
per lo stesso motivo venivano compensate le spese processuali anche nel rapporto con le compagnie di assicurazione terze chiamate;
viceversa il Tribunale condannava l'attrice al rimborso delle spese sostenute dagli avv.ti RI e
PA in ragione della sua soccombenza rispetto alle domande riconvenzionali di pagamento del compenso.
La IG.ra ha perciò impugnato la sentenza di primo grado solo nei confronti degli Parte_1 avvocati RI e PA, formulando censure suddivise in due macro tematiche principali, ovverosia l'inadempimento contrattuale e le domande riconvenzionali, censure che, per comodità
d'esposizione e di esame, questa Corte ha suddiviso nei sei motivi di appello nel proseguo esposti.
Col primo ha censurato l'accertamento di omessa allegazione nella citazione introduttiva di specifiche censure atte ad integrare ipotesi d'inadempimento contrattuale, argomentando che esse risultavano
(anche provate) “per tabulas”. E ciò in quanto chiaramente contenute nelle due sentenze della causa presupposta quanto alla redazione di un atto introduttivo viziato di nullità, all'omessa richiesta di un termine per rinnovarlo o integrarlo (comunque non previsto dal rito societario) ed alla testarda decisione d'impugnare la sentenza di primo grado (anziché intraprendere un nuovo giudizio) in violazione ( comprovata dalle prove testimoniali sfogate ) del dovere di informare la cliente per dissuaderla dal farlo.
Col secondo ha biasimato il rilievo dell'omessa prova del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento dei difensori e il danno, atteso che i difensori non avevano fornito la prova, che faceva loro carico, di aver correttamente adempiuto i propri oneri informativi, soprattutto circa l'opportunità o meno di appellare la sentenza di primo grado ed inoltre era chiaro che il vulnus dell'impossibilità di far giudicare nel merito la propria pretesa restitutoria/risarcitoria, cui erano correlate le condanne alle spese di lite, era dovuto alla carente formulazione della causa petendi e del petitum.
Col terzo ha lamentato l'erronea sussunzione della fattispecie della causa presupposta nell'ambito delle questioni tecniche di particolare difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., perché le censure agli avvocati, tali da attribuire loro una colpa grave, concernevano la violazione di doveri professionali basilari ed essenziali, oltre che non complicati dall'assenza di orientamenti giurisprudenziali anche solo maggioritari.
Col quarto ha eccepito la prescrizione presuntiva del diritto al compenso dell'avv. RI per le prestazioni professionali eseguite nella fase stragiudiziale e nel giudizio di primo grado, presupponendo che il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, cioè la conclusione dell'affare per il quale era stato conferito il mandato professionale, fosse nel primo caso la notifica dell'atto di citazione di primo grado in data 20/09/2006 e nel secondo caso la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, ovverosia il 29/10/2009.
Col quinto ha inoltre censurato l'erronea duplicazione dell'onorario inerente la fase dell'appello, atteso che i due difensori, RI e PA, avevano in realtà svolto un'unica prestazione professionale (unici e congiunti essendo gli atti, unico il difensore che partecipava alle udienze), con l'effetto che il compenso del grado andava ridotto secondo giustizia e/o equità.
Col sesto ha biasimato perché “oltremodo gravatoria e punitiva” tanto la condanna a corrispondere i compensi, comunque eccessivi e sproporzionati, quanto la relativa soccombenza delle spese legali, in quanto le prestazioni professionali erano state erroneamente svolte, se non addirittura inadempiute per non aver prodotto alcun effetto utile al cliente (cioè nemmeno il vaglio nel merito del diritto preteso nel giudizio presupposto), cosicchè sarebbe equo quantomeno ridurre gli importi della condanna, se non addirittura legittimo eliminarli in toto respingendo le domande riconvenzionali ( e dunque riformando la correlata soccombenza ).
Si sono costituite in appello tutte le controparti del primo grado di giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello; alcune a vario titolo eccependo in via preliminare l'inammissibilità del medesimo (vuoi ex art. 342 cpc e/o 348 bis cpc e/o 345 cpc ); i difensori, eccetto l'avv. riproponendo in CP_4 ipotesi la domanda di manleva nei confronti delle compagnie di assicurazione;
queste ultime opponendo le medesime difese del primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito delle comparse conclusionale e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Perimetro del giudizio.
Non costituiscono oggetto del processo sia la domanda risarcitoria estesa dalla sig.ra Parte_1 all'avv. sia la domanda di manleva dell'avv. nei confronti di Controparte_9 CP_4
La prima risulta infatti coperta dal giudicato, avendo la prestato acquiescenza CP_7 Parte_1 alla statuizione di rigetto e la seconda, una volta rimasta assorbita in primo grado a seguito del rigetto della domanda risarcitoria, non è stata riproposta dall'avv. (nonostante l'azione di CP_4 regresso nei suoi confronti dell'avv. RI) e deve quindi considerarsi rinunciata a termini dell'art. 346 cpc.
Rientrano dunque nel perimetro del giudizio le domande di risarcimento del danno della sig.ra avverso agli avv.ti RI e PA per inadempimento contrattuale, le domande di Parte_1 manleva di questi ultimi nei confronti di la domanda di regresso dell'avv CP_5 Controparte_5
RI verso l'avv. le domande di pagamento del compenso da parte degli avv. ti CP_4
RI e PA nei confronti della sig.ra Parte_1
Art 342 cpc
Gli avocati RI e PA hanno lamentato l'assenza nell'atto di appello di una critica mirata alla motivazione della sentenza impugnata e comunque di censure che abbiano il prescritto carattere di specificità e univocità, supportate da argomentazioni idonee a confutare le ragioni addotte dal giudice di prime cure . Hanno quindi concluso che appare un tentativo di “novum judicium” più che di
“revisio prioris instantiae”.
La detta eccezione non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata: nella specie l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame. In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, se è vero che l'appellante non ha distinto i vari motivi di appello nel contesto del proprio atto, in cui ha, in parte, riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ciò ha fatto per lo più raffrontando le proprie deduzioni, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito. Art 348 bis cpc
L'avv. RI ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dell'appello sul presupposto che esso non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto, basandosi i motivi di gravame su un'interpretazione errata delle norme (art. 2236 c.c.), dei principi giuridici e delle risultanze istruttorie.
La censura, che appare dedotta alla stregua di una mera formula di stile, va disattesa in ragione del fatto che il giudizio è oramai nella sua fase decisoria, mentre ciò non sarebbe accaduto se non fossero esistite ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, perché in tal caso l'impugnazione sarebbe stata immediatamente dichiarata inammissibile per tale causa, con ordinanza emessa in limine litis.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma invocata è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
Art. 345 cpc
L'avv. PA ritiene sia nuova e debba essere dichiarata inammissibile per violazione del divieto dei nova in appello la domanda con la quale la sig.ra conclude, in ipotesi ulteriormente gradata, Parte_1 per la rideterminazione del quantum relativo ai compensi liquidati in via riconvenzionale, atteso che essi afferiscono “a prestazioni professionali erroneamente svolte”.
Osserva la Corte che la domanda non introduce un nuovo thema decidendum, essendo la ragione della domanda lo stesso inadempimento allegato fin dall'inizio del processo e configurando il petitum una mera diminutio di quanto preteso in tesi, ovverosia l'indebenza totale del compenso.
L'eccezione dev'essere quindi disattesa.
L'inadempimento contrattuale degli avv.ti RI e PA.
Il primo motivo.
L'appellante ha ritenuto erroneo l'accertamento del Tribunale a tenore del quale “deve dirsi insussistente a monte lo stesso inadempimento contrattuale”, dato che “già leggendo la narrativa dell'atto di citazione non emerge quale sarebbe la condotta inadempiente ascritta ai professionisti convenuti, limitandosi invero parte attrice alla descrizione delle vicende processuali che l'hanno coinvolta e del loro epilogo negativo per
l'attrice stessa senza però sollevare addebiti specifici”, ma piuttosto “discettando genericamente di < errori commessi … nel redigere gli atti di parte … con relative nullità ( cfr pag 7 atto di citazione ), quasi che la responsabilità … fosse da ritenere insita nello stesso esito negativo delle azioni giudiziali”.
Osserva la Corte che nella premessa della citazione introduttiva del giudizio di primo grado parte attrice aveva dedotto espressamente le seguenti lagnanze: 1) che l'avv. RI (e l'avv. CP_4 non aveva chiarito nel giudizio presupposto se la patrocinata agiva per impugnare “di nullità il contratto d'intermediazione finanziaria originariamente sottoscritto tra le parti … o i singoli ordini che sulla base di detto contratto sono stati negoziati”, come da un lato poteva sembrare dalle specifiche doglianze espresse, ma dall'altro era in contrasto col fatto che gli ordini erano “del tutto genericamente indicati, senza specifico riferimento al singolo atto di esecuzione (ordini)”; 2) che risultavano in contraddizione la richiesta di accertamento di una o più nullità con la pretesa di un risarcimento, anziché di una restituzione e la richiesta di un maggior guadagno che non era coerente col riferimento al richiamato contratto di intermediazione finanziaria, essendo piuttosto riferibile ad un contratto di gestione; 3) che anche le pretese correlate alla “scarsa liquidabilità dei titoli, il default Argentina e i modesti interessi percepiti”, riferendosi propriamente a singole operazioni, non specificate, erano in contrasto con la domanda di nullità del contratto d'intermediazione.
Inoltre nella medesima premessa parte attrice lamentava che, anziché dissuaderla, i legali
“consigliarono la sig.ra di ricorrere in appello sostenendo l'illegittimità della sentenza, pienamente Parte_1 convinti circa la validità dell'atto introduttivo”, nonostante la cliente avesse loro prospettato “la disponibilità d'intraprendere una nuova e diversa causa giudiziaria, tenuto conto delle motivazioni di primo grado, senza rischiare gli ulteriori costi di un giudizio di secondo grado”.
Ed infine, ancora ritrascrivendo parte della motivazione della sentenza della Corte di appello nella causa presupposta, censurava il fatto che i difensori in primo grado non avessero neanche provveduto, come invece avrebbero dovuto, ad “invocare la fissazione di un nuovo termine da parte del primo giudice” per integrare la citazione viziata, dopo aver invocato la compatibilità della remissione in termini col rito societario.
E' chiaro perciò che la sig.ra aveva espresso in modo specifico quali fossero stati gli errori Parte_1 imputati ai difensori per imperizia e negligenza, tali da comportare l'inadempimento contrattuale alla base della richiesta risarcitoria formulata col presente processo.
Ritiene quindi la Corte che, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda risarcitoria, il primo motivo di appello debba essere accolto, non avendo l'attrice deputato l'allegazione della causa petendi al mero richiamo generico di quanto documentato con le sentenze della causa presupposta, bensì avendo esplicitamente descritto le inadempienze dei difensori quanto ai vizi dell'atto introduttivo del giudizio presupposto e dipoi lamentato l'omessa richiesta di un termine per emendarli ed infine un'erronea informazione circa l'opportunità o meno d'impugnare sul punto la sentenza di primo grado;
il che non significa ancora, tuttavia, né che tali inadempienze sussistessero e/o fossero giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 2236 cc, né che sussistesse un nesso causale tra esse e il danno lamentato (consistente nelle spese legali dovute alla soccombenza).
Il secondo motivo.
L'appellante ha biasimato il Tribunale per aver ritenuto adempiuto il dovere informativo dei difensori
RI e PA circa l'opportunità o meno di appellare la sentenza di primo grado nella causa presupposta e per aver comunque concluso che, anche a volerlo ritenere inadempiuto, tale negligenza non costituiva idoneo fondamento della pretesa risarcitoria, difettando la prova che, probabilmente, in assenza di quell'omissione e, dunque, ove i difensori avessero consigliato l'opzione alternativa d'introdurre un nuovo giudizio, sarebbe stato conseguito il risultato sperato, consistente quantomeno nell'evitare la seconda soccombenza, cioè il carico delle spese di lite avversarie nel giudizio di appello.
Nel motivo di gravame l'appellante sostiene che le prove raccolte dimostrerebbero l'inadempimento da parte dei difensori dell'obbligo di informare la propria assistita sulle possibilità di successo della causa, al fine di metterlo in condizione di decidere circa l'opportunità o meno di svolgere l'azione giudiziaria.
In particolare, in sede di escussione testimoniale la stessa teste di controparte IG.ra Tes_1 segretaria dello studio dell'Avv. RI, ad esplicita domanda sul punto aveva ammesso: “non lo posso sapere perché non ero dentro la stanza dell'avvocato mentre riceveva i clienti”, e ancora “In questi incontri c'era anche l'avv. PA ma non so dire cosa si dicessero, non essendo presente in stanza” (v. verbale d'udienza del 09/02/2021).
Si sostiene inoltre che dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e lette le relative motivazioni, la IG.ra nella sessione presso lo studio RI, con gli Avv.ti RI e Parte_1
PA ed alla presenza anche del marito ebbe a dare la sua piena disponibilità ad CP_12 intraprendere una nuova e diversa azione giudiziale, e ciò per non rischiare ulteriori spese e costi di un giudizio di appello relativo ad una causa evidentemente, come si suol dire, già partita male .
La Corte osserva quanto segue:
Premesso che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza "nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari
o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole" (cfr. Cass. Civ., 19.07.2019 n. 19520), si osserva anzitutto che l'appellante non si confronta minimamente con quella parte della motivazione in cui il primo giudice smentisce che sia stata raggiunta la prova dell'asserita violazione dell'obbligo informativo: “in atti è presente missiva dell'avv. RI 11.3.2010, cfr. doc. 14 fasc. convenuto
RI, ove questo stesso invita la a incontrarsi per discutere della possibilità di proporre Parte_1 appello ovvero di seguire la via del nuovo contenzioso giudiziale, risultando così smentita la prospettazione attorea – suffragata dalla testimonianza del marito dell'attrice, cfr. verbale CP_12 udienza 13.4.2021 – per cui sarebbe stata la stessa a proporre la via del nuovo giudizio, poi Parte_1 abbandonata in luogo del giudizio impugnatorio” (vedi sentenza appellata a pag. 8).
In ogni caso, anche ammesso il contrario, costituisce principio altrettanto granitico in giurisprudenza che, a seguito dell'inadempimento contrattuale dell'avvocato, il conseguente danno sarà ravvisabile e risarcibile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quel comportamento negligente, il risultato sarebbe stato conseguito. In sostanza la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto di non avere egli eseguito la prestazione con la diligenza professionale richiestagli, occorrendo altresì verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del difensore, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione) e il risultato derivatone
(cfr. Cass. n° 15032/2021).
Il giudice, dunque, partendo dalla condotta del professionista, deve accertare, senza approssimazioni o incongruenze logiche, la fondata probabilità (c.d. causalità ipotetica) che l'evento dannoso non si sarebbe prodotto senza l'azione negligente ovvero senza l'omissione. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, resistere alla verifica controfattuale che, ipotizzando al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, deve concludersi affermando che, in questo caso, il danno sarebbe stato evitato o grandemente ridotto.
Nel caso di specie l'appellante si è limitata ad argomentare quanto segue: “E' chiaro che, qualora nel nostro caso si fosse proceduto ad una corretta formulazione del “petitum” e della “causa petendi”, il
Giudicante avrebbe allora potuto andare ad effettuare la dovuta disamina nel merito della domanda. La comparente IG.ra infatti, si ripete per maggiore chiarezza anche in questa sede, non ha contestato Parte_1
l'esito negativo della causa (tanto vero che i danni di cui si chiede il risarcimento non vengono quantificati sulla base di un ipotetico accoglimento della domanda nel giudizio de quo, qualora non vi fossero stati gli inadempimenti contestati alle controparti), bensì l'inadempimento professionale circa l'avvenuta mancata predisposizione di un corretto atto giudiziale introduttivo del giudizio, cosa che non ha dato modo al giudice, né di primo né di secondo grado, di entrare nel merito della fattispecie, con conseguenti danni patiti dalla IG.ra in punto di spese sostenute così come dettagliate nell'atto di citazione introduttivo del presente Parte_1 giudizio”;
L'appellante si è dunque sottratta al suo onere processuale, non avendo minimamente tentato di ricostruire il giudizio di causalità ipotetica e di effettuare la verifica controfattuale, fornendo la prova che sussistesse la fondata probabilità, secondo la regola del più probabile che non, di evitare il danno subito, ovverosia l'obbligo di rimborsare le spese di lite alle controparti e di sostenere le spese peritali d'ufficio, nonché le spese di giustizia e di registrazione delle sentenze, nell'ipotesi in cui i difensori avessero redatto l'atto introduttivo in ossequio alle leges artis oppure avessero optato per l'introduzione di un nuovo giudizio, anziché appellare la sentenza di rigetto in rito.
E' dunque pienamente condivisibile la sentenza appellata laddove afferma: “Poiché infatti, all'esito della sentenza di appello confermativa di quella di prime cure, l'attrice non ha né proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale né azionato un nuovo giudizio, non risulta soddisfatto il ragionamento eziologico fattuale o controfattuale per cui, per un verso, se i legali avessero diversamente agito e quindi introdotto nuovo giudizio piuttosto che proposto impugnazione avrebbero ottenuto il risultato sperato (si ripete, non per forza la vittoria nel merito ma anche solo la valutazione di merito piuttosto che la declaratoria di nullità dell'atto di citazione) o quantomeno avrebbero evitato una nuova soccombenza alla ovvero, per altro verso e a contrario (giudizio Parte_1 controfattuale), se non avessero proposto appello ma azionato un nuovo giudizio avrebbero parimenti evitato una nuova soccombenza alla quantomeno in punto di non declaratoria di nullità Parte_1 della sua domanda. Non si vede come possa uscirsi da tale ragionamento, atteso che il danno inerente il giudizio di appello di cui l'attrice chiede in questa sede ristoro consiste proprio nelle spese di lite poste a suo carico dalla pronuncia conclusiva della fase di gravame, dunque il fatto posto a fondamento dell'istanza risarcitoria è proprio la soccombenza rimediata in questo secondo giudizio e pretesamente ascritta a inadempimenti professionali dei convenuti” (vedi sentenza appellata, pagg. 8/9).
Ne deriva che il secondo motivo di appello dev'essere respinto perché infondato.
Il terzo motivo.
L'appellante ha contestato la valutazione del Tribunale circa la natura della prestazione professionale assunta dai difensori della sig.ra al momento dell'introduzione del giudizio presupposto, Parte_1 valutata di speciale difficoltà tecnica, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2336
c.c. In particolare il giudice di primo grado riteneva che la fattispecie della causa presupposta rientrasse a pieno titolo tra le questioni opinabili ( e dunque che la sig.ra senza peraltro riuscirvi, Parte_1 avrebbe dovuto provare la colpa grave dei difensori ), sulla base dei seguenti elementi concorrenti: “ la complessità intrinseca della materia oggetto di contesa, l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati o anche solo maggioritari sulle questioni di lite ivi compresa la disciplina del cd. rito societario (di lì a breve peraltro abrogato), il fatto stesso che una sola delle controparti processuali della abbia Parte_1 sollevato eccezione di nullità dell'atto di citazione a ulteriore conferma presuntiva della difficoltà e opinabilità di siffatte questioni giuridiche , non ultima la circostanza che fattispecie analoghe a quella relativa all'azione intrapresa dalla siano state in momenti successivi Parte_1 diversamente decise nella prassi giurisprudenziale essendosi posto l'accento non tanto sulla nullità ab origine delle domande azionate, quanto su profili probatori (mancata prova della fondatezza delle medesime domande) propriamente afferenti al merito delle controversie di analoga tipologia”. Ne traeva la conclusione dell'insussistenza della responsabilità contrattuale dei difensori “non essendo dimostrata la ricorrenza” “del peculiare elemento soggettivo richiesto dall'art. 2236 c.c.”.
Il motivo di appello ha criticato tale conclusione con due argomentazioni.
In primo luogo ha sottolineato che i difensori avevano compiuto “errori tecnici e procedurali su istituti basilari ed essenziali”, che non concernevano “interpretazioni di leggi” o la “risoluzione di questioni opinabili”. Infatti il giudice dell'appello della causa presupposta aveva addirittura accertato che “ già sul piano assertivo ed anzi lessicale” “le deduzioni svolte” nella citazione introduttiva “non consentono
d'individuare l'oggetto dell'impugnativa di inesistenza e/o nullità da cui dovrebbe scaturire il diritto alla restituzione e/o al risarcimento del danno”.
In secondo luogo, quanto alla disciplina del rito societario, ha argomentato che un professionista del diritto, qual è l'avvocato, è tenuto a conoscere ed applicare correttamente le norme di rito anche se sono state oggetto di controversie e successivamente sono state abrogate.
Osserva la Corte che la giurisprudenza di legittimità limita l'applicazione dell'art. 2236 cc in tema di contratto d'opera intellettuale “alle sole ipotesi d'imperizia” (da ultimo Cass. Civ., 9.12.2024 n. 31681), cioè di mancanza delle conoscenze tecniche necessarie a svolgere il compito assegnato al professionista.
Nel caso specifico dell'attività forense dell'avvocato l'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche, in quanto oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali, esclude la responsabilità per colpa lieve. Infatti l'orientamento nomofilattico ritiene “configurabile imperizia del professionista allorchè questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purchè la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorchè il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”(Cass Civ,
26.02.2021 n. 5429 ).
Deve dunque ritenersi che ricorra colpa grave per imperizia dell'avvocato ogniqualvolta ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità.
Osserva la Corte che all'epoca dell'introduzione della causa presupposta (2006) la materia delle violazioni alle norme sull'intermediazione finanziaria fosse oggetto d'interpretazioni giurisprudenziali contrastanti e quindi che non sussistessero orientamenti univoci e consolidati, violando i quali l'avvocato potesse incorrere in responsabilità per imperizia da colpa lieve, trattandosi di questioni di speciale difficoltà tecnica.
Infatti, quanto ai rimedi che conseguivano alla violazione degli obblighi di condotta degl'intermediari finanziari, stabiliti dal TUF (D. Lgs. 24.02.1998 n. 58), esistevano orientamenti confliggenti sulla natura del vizio ( nullità, risolubilità per inadempimento o mero inadempimento) inerente la negoziazione dei valori mobiliari ed i suoi conseguenti effetti (restitutori, restitutori e risarcitori o soltanto risarcitori) . Ed inoltre sulla fonte in forza della cui violazione poteva dichiararsi la nullità: secondo alcuni arresti tutte le fonti, primarie e secondarie, introdotte a presidio del risparmio, a prescindere dall'oggettiva previsione della nullità, purchè il vizio avesse inciso sulla conclusione dell'acquisto mobiliare;
secondo altre decisioni soltanto le norme del TUF, sempre a prescindere dalla previsione della sanzione di nullità; altre ancora soltanto le norme specifiche, producendo la violazione di quelle che impongono generiche obbligazioni di diligenza e prudenza la mera risarcibilità del danno;
altre ancora individuavano nella nullità il rimedio generalizzato di tutte le violazioni delle regole di condotta relative all'intermediazione mobiliare;
altre infine limitavano la nullità alle fattispecie ove la normativa prevedeva espressamente tale sanzione, cosicchè in tutti gli altri casi, il comportamento negligente dell'intermediario trovava esclusivamente un rimedio risarcitorio ovvero, se l'inadempimento aveva un'oggettiva attitudine a compromettere l'equilibrio negoziale o l'integrità del mercato, era suscettibile di determinare la risoluzione del contratto, con effetti restitutori .
In particolare, per quanto riguarda la violazione da parte dell'intermediario finanziario degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF, solo con le sentenze delle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del
2007 si è chiarito che tale violazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale, ove essa avvenga nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti e può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazione riguardante le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria;
tuttavia giammai, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, primo comma c.c..
Nonostante tale autorevole chiarimento si è continuato poi a discutere (e si dibatte tuttora) se la violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF comporti la risolubilità del contratto quadro, piuttosto che delle singole operazioni di investimento o di entrambi (Cass. Civ.
9.08.2016 n. 16820 ).
Nel caso di specie la causa presupposta concerneva appunto la materia dell'intermediazione finanziaria ed in particolare si trattava di una richiesta di restituzione e/o risarcimento del danno per violazione, sotto svariati profili, della normativa di settore da parte della banca intermediaria e di un suo funzionario.
Nella citazione introduttiva di quel giudizio la sig.ra affermava infatti di aver stipulato con Parte_1 la prima un contratto di negoziazione, custodia e amministrazione di valori mobiliari (contratto quadro) e non di gestione del risparmio, che prevedeva il suo consenso preventivo relativo alle operazioni d'investimento e disinvestimento;
nella sua fase esecutiva, cioè relativa all'acquisto ed alla vendita dei titoli, la banca intermediaria aveva violato gli obblighi, compiutamente allegati, impostigli dalla normativa di settore a tutela del risparmio, omettendo tra l'altro anche di raccogliere il suo consenso scritto alle varie operazioni effettuate. “A tali norme”, allegava la sig.ra la banca Parte_1
“non si è assolutamente attenuta al momento stesso che ha negoziato titoli per conto” suo, causandole danni perché gl'investimenti del triennio 1997/99 non avevano “fruttato il rendimento promesso”, ovverosia erano “stati di gran lunga inferiori ai rendimenti medi del periodo” , mentre quelli successivi concernevano titoli di difficile smobilizzo, col risultato di non aver potuto investire quando avrebbe voluto il controvalore in titoli più redditizi. Nella memoria di replica chiariva che la nullità del mandato, conferito col contratto di negoziazione, si era determinata in relazione all'abusivo espletamento di operazioni bancarie mai autorizzate, comunque non rispondenti al dovere di tutela della cliente e del risparmio.
Ciò premesso, a parere della Corte è pienamente condivisibile l'argomentazione del
Tribunale in merito all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2236 cc.
L'appellante si è limitata a sostenere che l'avv.to RI sarebbe incorso in “errori tecnici e procedurali su istituti basilari ed essenziali”, ma ha omesso di confutare la motivazione del
Tribunale, non fornendo specifiche argomentazioni a supporto della propria teoria secondo cui l'indeterminatezza della citazione introduttiva nella causa presupposta non fosse in alcun modo correlata all'oggetto del giudizio e, in particolare, all'opinabilità dei vizi e dei rimedi afferenti gli investimenti contestati all'intermediario finanziario;
né ha specificamente indicato, al contrario, quali fossero gli istituti basilari ed essenziali che l'avv.to RI non avrebbe dovuto violare per non incorrere in colpa grave da imperizia. Del resto l'interpretazione del giudice di primo grado è corretta, essendo indubbio che la declaratoria di nullità della citazione introduttiva della causa presupposta fosse strettamente correlata alla difficoltà della parte di formulare le ragioni dei diritti pretesi e le conseguenze della loro violazione, nonché del giudice adito d'interpretarle, in un quadro giurisprudenziale non univoco.
Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte dichiara che la fattispecie oggetto della causa presupposta rientrava tra quelle di speciale difficoltà tecnica e che all'avv. RI non sia imputabile alcuna grave imperizia (né negligenza) nella redazione della citazione introduttiva.
A ciò si aggiunga, e ciò pare dirimente, che il motivo di appello si incentra pur sempre e soltanto sulla natura e sulla gravità dell'inadempimento contrattuale del difensore, mentre, come già detto esaminando il secondo motivo di appello, per l'accertamento della sua responsabilità professionale tale elemento non è da solo sufficiente, occorrendo anche la prova certa del nesso causale tra inadempimento e danno.
Occorre invero sottolineare che la condotta insufficiente, inadeguata o addirittura omissiva non costituisce, ex se, fonte di risarcimento dei danno per il cliente, dovendosi, infatti, fornire adeguata prova in ordine alla sussistenza dell'indispensabile rapporto causale intercorrente tra i danni lamentati dall'assistito e la condotta negligente del dell'avvocato. In particolare, l'affermazione della responsabilità del legale e la conseguente determinazione del danno in concreto subito dal cliente presuppongono, in ogni caso, il positivo accertamento, sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, del sicuro fondamento dell'attività che il legale avrebbe dovuto compiere e diligentemente coltivare e, dunque, la ragionevole certezza o la elevata probabilità che gli effetti di una diversa attività dello stesso, ove effettivamente svolta, avrebbero procurato la realizzazione della pretesa del cliente o, comunque, sarebbero per quest'ultimo stati maggiormente vantaggiosi.
Nel caso di specie, come giustamente osservato dal Tribunale, non solo la non ha Parte_1 impugnato con ricorso per Cassazione la sentenza di appello e quindi manca nella fattispecie la certezza che quel giudizio di nullità della domanda introduttiva svolta dall'avv.to RI fosse davvero corretto, ma soprattutto, anche a voler ammettere che questa fosse proprio la corretta soluzione giuridica, manca totalmente la prova – e perfino l'allegazione da parte dell'attrice/appellante – dei motivi per cui una separata domanda giudiziale da svolgersi ex novo, anziché perseguire la strada dell'appello, le avrebbe garantito di vincere la causa contro la banca e quindi, più probabilmente che non, le avrebbe evitato il danno lamentato, ovverosia la soccombenza nelle spese di lite della causa presupposta. Le domande riconvenzionali
Il quarto motivo
L'appellante reitera in appello l'eccezione di prescrizione presuntiva, disciplinata dall'art. 2956 c.c. , sostenendo che in base a tale norma sarebbe prescritto il diritto dell'avv.to RI al pagamento dei compensi professionali richiesti in relazione sia all'assunta attività stragiudiziale (che necessariamente si è conclusa con l'introduzione del giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Firenze, il cui atto di citazione è stato notificato in data 20/09/2006) che all'attività giudiziale relativa al primo grado di giudizio (conclusosi con il deposito della relativa sentenza in data 29/10/2009).
Sostiene inoltre che il mandato alle liti conferito all'avv.to RI per il secondo grado del processo con un codifensore diverso dal primo grado, avesse introdotto il 7/04/2010 un'opera nuova, distinta e diversa da quella correlata al mandato alle liti del primo grado, assegnatogli nel settembre 2006; con la conseguenza che, quantomeno per i compensi maturati per le prestazioni rese nella fase stragiudiziale e di primo grado del giudizio, il dies a quo per il decorso della prescrizione doveva individuarsi nel
7/04/2010, data in cui venne concesso il nuovo e diverso mandato.
Le argomentazioni dell'appellante non sono condivisibili, in quanto non appare corretta la asserita segmentazione dell'attività difensiva svolta dall'avvocato nelle varie fasi processuali: secondo l'art. 2957 c.c. il termine prescrizionale decorre “dal compimento della prestazione”, che per gli avvocati coincide con la decisione della lite o la conciliazione delle parti o la revoca del mandato e, nel caso di affari non terminati, con l'ultima prestazione eseguita;
inoltre secondo la Suprema Corte di
Cassazione per decisione della lite deve intendersi la data di pubblicazione della sentenza passata in giudicato.
Appare dunque logicamente corretta la motivazione del primo giudice, secondo cui “la prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, comprensivo quindi non solo delle eventuali varie fasi di giudizio, ma anche della fase stragiudiziale ove afferente le questioni di cui al successivo giudizio, come nel caso di specie. Si legga in tal senso la recente Cass. ord. n. 4595/2020, confermativo di principio a più riprese espresso dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. ord. n. 21943/2019, Cass. n. 13401/2015) per cui “In materia di onorari di avvocato, la conclusione della prestazione, prevista dall'art. 2957, comma 2, c.c., quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo”.
Per tale motivo il Tribunale ha giustamente ritenuto che alla data di proposizione delle domande riconvenzionali (ossia 17/01/18 per l'avv. PA e 22/01/18 per l'avv. RI) la prescrizione triennale non fosse ancora maturata.
Ad abundatiam si osserva che nella citazione introduttiva del presente giudizio di responsabilità professionale la stessa sig.ra specificava che l'incarico aveva per finalità la Parte_1 “restituzione/risarcimento del danno nei confronti della Cassa di Risparmio di Firenze SpA e del sig. Pt_2
per “danni scaturenti dal comportamento di questi ultimi in relazione al contratto di negoziazione
[...] raccolta ordini collocamento e distribuzione deposito a custodia e amministrazione valori mobiliari sottoscritto dall'attrice con l'istituto bancario”. Nella conseguente comparsa di riposta di primo grado l'avv. RI chiariva che trattavasi di contestare alla banca e al funzionario il danno economico che era conseguito al loro inadempimento agli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'esecuzione del contratto di amministrazione di valori mobiliari, all'invalida esecuzione di ordini d'investimento privi del consenso della cliente mandante ed infine di ordini non preceduti dalle necessarie prodromiche informazioni e che lo scopo dell'azione era di ottenere la restitutio in integrum del patrimonio vuoi tramite risarcimento, vuoi tramite rimborso di somme investite.
E' evidente che a fronte di tale incarico l'opera dell'avv. RI non poteva considerarsi giunta a compimento con la sentenza di primo grado, atteso che l'appello aveva proprio lo scopo di perseguire il medesimo diritto preteso dalla parte assistita , frustrato dal rigetto in rito da parte del tribunale e che la procura ad litem per il giudizio di appello costituiva mero strumento tecnico processuale per il compimento di quell'opera, senza essere espressione di un nuovo e diverso rapporto di patrocinio.
Perciò la prestazione dell'avvocato, iniziata con le richieste risarcitorie in sede stragiudiziale, si concludeva con la pubblicazione in data 24/08/2016 della sentenza di appello, quale provvedimento decisorio definitivo perché passato in giudicato, questo essendo il dies a quo del termine prescrizionale.
Il motivo è dunque infondato e dev'essere respinto.
Il quinto motivo.
L'appellante ha lamentato che gli avvocati RI e PA avrebbero illegittimamente duplicato i compensi della fase di appello nelle notule professionali versate in atti, atteso che costoro avevano in realtà svolto un'unica prestazione professionale, unici e congiunti essendo gli atti ed unico il difensore che aveva partecipato alle udienze, con l'effetto che il compenso del grado andava ridotto secondo giustizia e/o equità.
Osserva la Corte che in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc, nella quale a pena di decadenza la IG.ra formulava le proprie eccezioni e argomentazioni difensive contrarie alle Parte_1 domande riconvenzionali degli avvocati, la suesposta doglianza non era contenuta. Ne consegue che la sua proposizione per la prima volta in appello incorra nel divieto sancito dall'art. 345 cpc, comportando di per sé il rigetto della dedotta censura.
In ogni caso il motivo è infondato anche nel merito. Infatti la regola vuole che “quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata”
(art. 8, comma 1, D.M. 55/2014 ). Ed è la stessa appellante a riconoscere, quanto a tutti gli atti processuali, ch'erano stati “congiunti”, a significare che la loro paternità era ascrivibile all'operato di entrambi i difensori, come del resto evincibile già dalla sottoscrizione congiunta dell'atto di appello
(doc. 41, RI).
Dirimente è poi nel caso specifico l'accertamento del tribunale, secondo il quale “il compenso da parte di ciascun legale è stato altresì calcolato pro-quota e quindi ridotto stante la codifesa con altro difensore, senza peraltro che vi sia obbligo alcuno di operare tale spartizione dei compensi”. Motivazione con la quale l'appellante non si é minimamente misurata per confutarne la correttezza.
Il sesto motivo.
Richiamando un orientamento del Giudice di legittimità, l'appellante, sperando nel rigetto delle domande riconvenzionali, ripropone in appello l'eccezione secondo la quale l'inadempimento dell'esercente la professione legale, che abbia determinato la "definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso” ( Cass. Civ. 26.02.13 n. 4781 ) riferendosi alla responsabilità degli avvocati RI e PA per aver deciso d'impugnare la sentenza di primo grado della causa presupposta e di non iniziare un nuovo e distinto processo, così frustrando definitivamente la possibilità di far esaminare nel merito la pretesa della IG.ra e di evitare la condanna alle Parte_1 spese.
Ha inoltre proposto in subordine una domanda di riduzione dei compensi degli avvocati per ragioni di equità, afferendo i primi “a prestazioni professionali erroneamente svolte”.
In merito la Corte osserva che tale orientamento non è in termini, atteso che, "nell'ipotesi in cui un'azione giudiziale svolta nell'interesse del cliente non abbia potuto conseguire alcun risultato utile, anche a causa della negligenza o di omissioni del professionista, non è solo per questo ravvisabile un'automatica perdita del diritto al compenso da parte del professionista, ove non sia dimostrata la sussistenza di una condotta negligente causativa di un effettivo danno, corrispondente al mancato riconoscimento di una pretesa con tutta probabilità fondata" (ordinanza 21 giugno 2018, n. 16342)”( Cass. Civ., 12.11.2020 n. 25464 ).
Poiché l'appellante non si è minimamente curata di allegare e provare il nesso di causalità ipotetica, né ha proposto il giudizio controfattuale circa la probabilità (preponderante) che, non impugnando la sentenza di primo grado ed introducendo un nuovo e diverso giudizio sarebbero state quantomeno evitate le condanne alla refusione delle spese della banca e del funzionario della medesima, il motivo non può che essere respinto.
L'appellante ha inoltre proposto in subordine una domanda di riduzione dei compensi degli avvocati per ragioni di equità, afferendo i primi “a prestazioni professionali erroneamente svolte”.
Anche tale censura dev'essere respinta, avendo la Corte accertato che le prestazioni svolte non costituivano inadempimento all'obbligazione di mezzi assunta con l'incarico professionale. Le istanze istruttorie dell'appellante
Con l'appello la sig.ra ha chiesto “l'ammissione delle istanze istruttorie tutte già proposte in Parte_1 primo grado ed eventualmente non ammesse”. Già nelle conclusioni di primo grado aveva chiesto fossero accolte le “istanze istruttorie già richieste e non ammesse”.
Così genericamente formulate le istanze sono inammissibili per evidente violazione del principio di specificità ( Cass. Civ.
9.06.2023 n. 16420 ).
In ogni caso è dirimente il fatto che già in primo grado la prova testimoniale dedotta dalla sig.ra non era stata ammessa perché inammissibile, non essendo stata capitolata nel termine della Parte_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, oltre ad essere ultronea perchè verteva, quanto ai capitoli teoricamente ammissibili e rilevanti, sui medesimi fatti della prova testimoniale formulata dai convenuti e ammessa.
Le chiamate di terzo
Le domande di manleva degli avvocati RI e PA nei confronti della compagnia CP_5 restano assorbite dalla reiezione dell'appello.
Parimenti assorbita è dunque anche la domanda di regresso dell'avv. RI nei confronti dell'avv.
CP_4
Le spese di lite
Le spese seguono l'integrale soccombenza dell'appellante nei confronti degli avvocati RI e
PA.
Per il principio di causalità l'appellante dovrà farsi carico altresì delle spese di
[...]
verso la quale i predetti avvocati hanno rinnovato in questo grado la loro domanda di CP_5 manleva;
difatti in base al predetto principio le spese del terzo chiamato sono poste a carico dell'attore soccombente quando la manleva del convenuto verso il terzo, rimasta assorbita, non era una conseguenza manifestamente infondata o palesemente arbitraria della domanda principale avanzata nei suoi confronti dall'attore (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
Viceversa le spese di questo grado si compensano nel rapporto tra l'appellante e l'avv. in CP_4 quanto, come già detto, la ha impugnato solo il rigetto della sua domanda risarcitoria svolta Parte_1 nei confronti di RI e PA, mentre ha fatto acquiescenza al rigetto della domanda svolta verso la la quale pertanto poteva anche non costituirsi in appello. CP_4 Altrettanto vale per le spese processuali di compagnia di assicurazione della CP_7 CP_4 che a maggior ragione non avrebbe dovuto costituirsi in questo grado, giacchè la sua assicurata, totalmente vittoriosa in primo grado con decisione passata in giudicato, non avrebbe neppure potuto validamente riproporre la domanda di manleva rimasta assorbita in primo grado, appunto perché domanda non giustificata da alcuna domanda risarcitoria ancora pendente nei suoi confronti.
In aderenza al DM 55/14, come modificato con D.M. 147/22, le spese si liquidano in relazione al valore della causa, rientrante nello scaglione tra € 52.000,01ed € 260.000,00 quanto all'avv. RI
(petitum € 92.194,06, oltre riconvenzionale di € 43.910,09), e nello scaglione tra € 26.000,01 ed Parte_1
€ 52.000,00 quanto all'avv. PA (petitum 30.610,44, oltre riconvenzionale di € 12.266,66) Parte_1 ed infine, tenendo conto del valore medio delle richieste risarcitorie nei confronti dei medesimi ( €
61.402,25= ), nella fascia medio bassa dello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 quanto a
[...]
, evocata in garanzia da entrambi i difensori . Perciò, al netto della fase Controparte_5 istruttoria non sfogata, si liquidano complessivi € 9.991 per l'avv. RI, € 6.946 per l'avv.
PA ed € 7.494 per la a tutti i suddetti compensi debbono aggiungersi Controparte_5 il rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA se dovuta.
Ulteriore contributo unificato
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide:
- rigetta l'appello della sig.ra e conferma la sentenza n. 984/21, Parte_1 pubblicata il 30.11.21, del Tribunale di Pistoia;
- condanna la sig.ra a rifondere le spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore dell'avv. RI che liquida in complessivi € 9.991,00, nonché in favore dell'avv.
PA che liquida in € 6.946,00, nonchè in favore di che liquida in € Controparte_5
7.494,00, oltre per tutti a rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA se dovuta;
- compensa le spese processuali nel rapporto tra l'appellante e l'avv. e tra l'appellante e CP_4
CP_7 - dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alberto Panu Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere relatore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado n. 21/2022 del Ruolo Generale, promossa da:
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall' avvocato Gian Luca F. Lomi, presso il cui studio in Pistoia, P.zza San Francesco n. 28 è elettivamente domiciliata giusto mandato in atti
APPELLANTE
Contro
Avv. RICCARDO codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Silvia RI, presso la quale è elettivamente domiciliato giusto mandato agli atti
APPELLATO
E contro
Avv. , codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 CP_3 CodiceFiscale_3
Emanuele Gori, presso il quale è elettivamente domiciliata giusto mandato agli atti APPELLATA
E contro
Avv. , codice fiscale , rappresentata e difesa CP_4 Pt_1 CodiceFiscale_4 dall'Avv. Paolo Moscatelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Cavour n.
104, giusto mandato agli atti
APPELLATA
E contro
, partita IVA , in persona del suo Controparte_5 P.IVA_1 procuratore Dirigente, dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lamberto Galletti Controparte_6
e Federico Galletti ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Prato, Via del Serraglio n.50 giusto mandato agli atti
APPELLATA
E contro
, parita IVA , in persona del Procuratore dott. Controparte_7 P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Realdo Colombo ed elettivamente domiciliato nel Controparte_8 suo studio in Lungarno Vespucci, 8 – Firenze giusto mandato agli atti
APPELLATA avverso
la sent. n. 984/21 del Tribunale di Pistoia, emessa il 29/11/21 e pubblicata il 30/11/2021
Le conclusioni delle parti :
Parte_1
“Si insiste pertanto per l'accoglimento delle conclusioni, sia in linea istruttoria (ammissione del capitolato a controprova così come formulato da questa difesa nella propria memoria ex art. 183, c. 6 n. 3 c.p.c., giudizio di primo grado) che nel merito, così come precisate nell'atto di citazione in appello”. Conclusioni dell'atto di appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, previa ammissione delle istanze istruttorie tutte già richieste in primo grado ed eventualmente non ammesse e qui espressamente riproposte, accogliere l'appello proposto per i dedotti motivi di gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia n.
984/2021 pubblicata il 30/11/2021, resa nel procedimento civile R.G. n. 3330/2017, e così: IN TESI accogliere le domande tutte così come proposte dalla IG.ra nei confronti dell'Avv. Parte_1
Riccardo RI e dell'Avv. Giada PA e quindi, accertata la responsabilità professionale dei convenuti
Avv. Riccardo RI e Avv. Giada PA, condannare l'Avv. Riccardo RI al pagamento in favore della IG,ra della somma di € 92.194,06, di cui € 30.610,44 in solido Parte_1 con l'Avv. Giada PA, ovvero della diversa maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa ovvero di giustizia anche in via equitativa, respingendo integralmente le domande riconvenzionali svolte dai convenuti Avv. RI ed Avv. PA;
con condanna alla refusione delle relative spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. IN IPOTESI subordinata, sempre in riforma della sentenza impugnata, respingere e rigettare anche le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti appellati con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
IN IPOTESI ulteriormente gradata rideterminare, con relativa riduzione degli stessi, anche previa graduazione delle rispettive responsabilità, gli importi di cui alle spiegate domande riconvenzionali e di quelli disposti a titolo di soccombenza nelle spese di lite del giudizio di primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA - Si allega procura alle liti. A) Si produce: 1) fascicolo di parte del giudizio di primo grado;
2) sentenza del Tribunale di Pistoia n. 984/2021 notificata. B) Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte già proposte in primo grado ed eventualmente non ammesse”.
Avv. RICCARDO CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda e/o eccezione disattesa: a) respingere
l'appello ex adverso proposto perché inammissibile, improcedibile e infondato, tanto nell'an che nel quantum, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 863/2020 del Tribunale di Pistoia;
b) in denegata ipotesi, ove venisse ritenuto un qualsivoglia fondamento (anche in parte) delle domande avanzate dall'appellante nei confronti dell'esponente: b.
1- dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società (P.IVA: in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_3
Società Assicuratrice che copre la responsabilità professionale verso terzi, a tenere indenne e manlevare
l'esponente da ogni e qualsivoglia obbligazione di pagamento dello stesso nei confronti dell'attrice ivi comprese spese e competenze legali, nel caso in cui dovesse risultare accertata un'eventuale anche concorrente responsabilità in relazione ai fatti dedotti in atto di citazione;
b.
2- dichiarare e conseguentemente condannare l'avv. in forza del mandato congiunto ricevuto nel giudizio di primo grado Controparte_9 avanti il Tribunale di Firenze, a tenere indenne e manlevare pro quota l'avv. Riccardo RI, dichiarandola corresponsabile dei danni lamentati dall'attrice, ai fini della ripartizione interna ex art.
2055 c.c. dell'obbligazione solidale;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali 15%, CAP e IVA di legge.
In via istruttoria, si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta 06.10.2023, cui integralmente si riporta”.
vv. CP_2 CP_3
“IN VIA PRELMINARE: dichiarare inammissibile l'appello proposto per l'intervenuta violazione dell'art.
342 c.p.c. per genericità, mancanza dell'indicazione delle parti di sentenza impugnate, mancata indicazione delle violazioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE: dichiarare inammissibile la domanda resa in appello ex art. 345 c.p.c. in quanto avente ad oggetto domande ed eccezioni nuove, come meglio argomentato al punto n. 2) della presente comparsa;
NEL MERITO: in tesi confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 984/2021 pubblicata in data 30.11.2021 dal Tribunale di Pistoia;
in denegata ipotesi, laddove ritenuto un qualsivoglia fondamento alle domande avanzate da parte attrice nei confronti dell'avv. Giada PA, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare (P.I. ) - che copre la RC Controparte_5 P.IVA_3 professionale - in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e manlevare l'avv.
Giada PA da ogni e qualsivoglia obbligazione di pagamento della stessa in favore di Parte_1
che dovesse risultare accertata anche in solido con l'avv. Riccardo RI. In ogni caso con
[...] vittoria di compensi, spese e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
vv. CP_4 Pt_1
“Chiede che la Corte d'Appello di Firenze voglia rigettare l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in diritto e privo di qualunque elemento probatorio. Con il favore delle spese del
[...] presente procedimento”.
Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e eduzione disattese: a) in tesi: respingere siccome infondato in fatto e diritto l'appello così come proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Pistoia n. 984/21 con conseguente integrale conferma della stessa e con condanna dell'appellante alle spese, compensi ed accessori a favore della odierna concludente per i motivi innanzi richiamati;
b) in ipotesi: preso atto della riproposizione della domanda di garanzia riproposta anche in questa sede da parte degli assicurati avv.ti RI e avv. PA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte anche solo parzialmente le domande proposte dalla sig.ra e, di conseguenza, Parte_1 quella di garanzia riproposta dagli Avv.ti RI e PA, tenuta a Controparte_10 rilevare indenne gli assicurati avv. RI e avv. PA – ciascuno per la quota di responsabilità ad esso ascritto – in conformità delle pattuizioni contrattuali di cui alla polizza sottoscritta inter partes, con i limiti di garanzia, i massimali, le franchigie e gli scoperti espressamente ivi previsti. Con compensazione delle spese di lite”.
Controparte_7
“Che la Corte di Appello di Firenze voglia respingere l'appello proposto da Parte_1
(con riferimento al primo motivo) e confermare la sentenza del Tribunale di Pistoia n.984/2021; - che la Corte di
Appello di Firenze voglia accertare e dichiarare la formazione del giudicato sul capo della sentenza relativo alla causa di garanzia Avv. Maria Berardinelli/UnipolSai Spa; - vista la riproposizione della domanda di garanzia dell'Avv. RI nei confronti dell'Avv. nella contestata ipotesi nella quale CP_4 sia ritenuta riproposta la domanda di indennità dall'Avv. nei confronti di che la CP_4 CP_7
Corte di Appello di Firenze voglia dichiarare che nessuna somma a titolo di indennità è dovuta da
all'Avv. - con vittoria delle spese legali del giudizio di appello”. CP_7 Controparte_9
**
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, ritualmente notificato, la sig.ra ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 984/21 del Tribunale di Pistoia, che respingeva le sue domande di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nei confronti degli avvocati Riccardo RI, Giada PA
e contestualmente condannandola a corrispondere ai primi due il compenso Controparte_9 professionale e le spese di lite correlate, compensandole invece tra le altre parti, comprese le compagnie di assicurazione terze chiamate.
Con l'atto introduttivo del giudizio e la successiva estensione della domanda all'avv. CP_4
(chiamata in causa dal RI), la IG.ra sosteneva la responsabilità professionale degli Parte_1 avv.ti RI e che l'avevano assistita in primo grado in una causa di intermediazione CP_4 finanziaria (causa n. 13959/2006 Tribunale di Firenze), nonché la responsabilità professionale degli avvocati RI e PA, che l'avevano assistita nel giudizio di appello (causa n. 781/2010 Corte
d'appello di Firenze) originato dall' impugnazione della avverso la sentenza conclusiva del Parte_1 precedente giudizio.
In particolare l'attrice lamentava che, per carenza della necessaria diligenza professionale, ossia per avere introdotto in suo nome e per suo conto una lite con un atto nullo “per assoluta incertezza della causa petendi anche in relazione al petitum svolto”(come stabilito nella causa presupposta dal Tribunale
Firenze, con sentenza 3242/09, confermata anche in secondo grado per la “assoluta indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto”, vedi sentenza n. 1355/10 della Corte di appello di Firenze), nonché per non aver chiesto un termine per rinnovare/integrare la citazione a fronte dell'eccezione di nullità avversaria, nell'ambito di azione restitutoria e/o risarcitoria formulata nei confronti di un primario istituto bancario e di un suo funzionario in relazione alla raccolta e negoziazione di valori mobiliari, i summenzionati difensori le avevano causato un danno risarcibile, corrispondente alle spese legali di soccombenza e peritali sostenute, pari a € 89.548,06, oltre spese di giustizia di € 2.646, per complessivi
€ 92.194,06, pretesi integralmente dall'avv. RI e in solido, in quota parte, anche dagli altri due difensori (che a differenza del primo avevano partecipato ciascuno ad un solo grado del processo).
A seguito della chiamata in causa dell'avv.to da parte del convenuto RI, l'attrice CP_4 estendeva la domanda risarcitoria anche alla terza chiamata, la quale a sua volta chiamava in giudizio la sua assicurazione mentre RI e PA chiamavano in giudizio in Controparte_11 manleva Controparte_5
I difensori convenuti chiedevano in tesi il rigetto delle domande risarcitorie, in ipotesi di essere tenuti indenni dalle compagnie assicurative, nonché in via riconvenzionale, con l'eccezione dell'avv.
il pagamento del compenso per le prestazioni eseguite nella causa presupposta. CP_4
Le compagnie chiedevano il rigetto della domanda principale e in ipotesi di essere tenute a manlevare gli assistiti nei limiti della loro quota di responsabilità e delle condizioni contrattualmente pattuite.
Il Tribunale di Firenze respingeva le domande risarcitorie sulla scorta di tre principali motivi.
In primis per insussistenza dello stesso inadempimento contrattuale a causa della genericità ed indeterminatezza delle allegazioni ad esso relative contenute nella citazione introduttiva, prive dei necessari addebiti specifici.
In secondo luogo per omessa prova del nesso di causalità materiale con riferimento all'accusa di non aver adempiuto gli oneri informativi sia per spiegare alla cliente l'evolversi del processo di primo grado sia per dissuaderla dal frapporre appello.
Da ultimo, con riferimento al vizio di nullità degli atti introduttivi per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, per non aver dimostrato la colpa grave (o il dolo) dei difensori in fattispecie relativa a questioni tecniche, sia sostanziali, che processuali, di particolare difficoltà.
Il Tribunale non esaminava, perché assorbite, le chiamate di terzo.
Accoglieva invece le domande riconvenzionali per il pagamento dei compensi professionali degli avv.ti RI e PA, attesi, quanto all'an debeatur, l'infondatezza delle eccezioni d'inadempimento e di prescrizione, nonché sul quantum la genericità delle contestazioni della sig.ra e la conformità delle notule alle disposizioni vigenti. Parte_1
In merito alle spese di lite accertava sussistessero gli estremi per compensarle integralmente in relazione alle domande di risarcimento del danno avanzate verso i tre professionisti, in ragione delle particolari difficoltà tecniche delle questioni oggetto della causa presupposta, in quanto complesse, opinabili e non assistite da consolidata giurisprudenza e quindi tali da scriminare la soccombenza dell'attrice per aver contestato l'inadempimento dei propri difensori;
per lo stesso motivo venivano compensate le spese processuali anche nel rapporto con le compagnie di assicurazione terze chiamate;
viceversa il Tribunale condannava l'attrice al rimborso delle spese sostenute dagli avv.ti RI e
PA in ragione della sua soccombenza rispetto alle domande riconvenzionali di pagamento del compenso.
La IG.ra ha perciò impugnato la sentenza di primo grado solo nei confronti degli Parte_1 avvocati RI e PA, formulando censure suddivise in due macro tematiche principali, ovverosia l'inadempimento contrattuale e le domande riconvenzionali, censure che, per comodità
d'esposizione e di esame, questa Corte ha suddiviso nei sei motivi di appello nel proseguo esposti.
Col primo ha censurato l'accertamento di omessa allegazione nella citazione introduttiva di specifiche censure atte ad integrare ipotesi d'inadempimento contrattuale, argomentando che esse risultavano
(anche provate) “per tabulas”. E ciò in quanto chiaramente contenute nelle due sentenze della causa presupposta quanto alla redazione di un atto introduttivo viziato di nullità, all'omessa richiesta di un termine per rinnovarlo o integrarlo (comunque non previsto dal rito societario) ed alla testarda decisione d'impugnare la sentenza di primo grado (anziché intraprendere un nuovo giudizio) in violazione ( comprovata dalle prove testimoniali sfogate ) del dovere di informare la cliente per dissuaderla dal farlo.
Col secondo ha biasimato il rilievo dell'omessa prova del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento dei difensori e il danno, atteso che i difensori non avevano fornito la prova, che faceva loro carico, di aver correttamente adempiuto i propri oneri informativi, soprattutto circa l'opportunità o meno di appellare la sentenza di primo grado ed inoltre era chiaro che il vulnus dell'impossibilità di far giudicare nel merito la propria pretesa restitutoria/risarcitoria, cui erano correlate le condanne alle spese di lite, era dovuto alla carente formulazione della causa petendi e del petitum.
Col terzo ha lamentato l'erronea sussunzione della fattispecie della causa presupposta nell'ambito delle questioni tecniche di particolare difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., perché le censure agli avvocati, tali da attribuire loro una colpa grave, concernevano la violazione di doveri professionali basilari ed essenziali, oltre che non complicati dall'assenza di orientamenti giurisprudenziali anche solo maggioritari.
Col quarto ha eccepito la prescrizione presuntiva del diritto al compenso dell'avv. RI per le prestazioni professionali eseguite nella fase stragiudiziale e nel giudizio di primo grado, presupponendo che il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, cioè la conclusione dell'affare per il quale era stato conferito il mandato professionale, fosse nel primo caso la notifica dell'atto di citazione di primo grado in data 20/09/2006 e nel secondo caso la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, ovverosia il 29/10/2009.
Col quinto ha inoltre censurato l'erronea duplicazione dell'onorario inerente la fase dell'appello, atteso che i due difensori, RI e PA, avevano in realtà svolto un'unica prestazione professionale (unici e congiunti essendo gli atti, unico il difensore che partecipava alle udienze), con l'effetto che il compenso del grado andava ridotto secondo giustizia e/o equità.
Col sesto ha biasimato perché “oltremodo gravatoria e punitiva” tanto la condanna a corrispondere i compensi, comunque eccessivi e sproporzionati, quanto la relativa soccombenza delle spese legali, in quanto le prestazioni professionali erano state erroneamente svolte, se non addirittura inadempiute per non aver prodotto alcun effetto utile al cliente (cioè nemmeno il vaglio nel merito del diritto preteso nel giudizio presupposto), cosicchè sarebbe equo quantomeno ridurre gli importi della condanna, se non addirittura legittimo eliminarli in toto respingendo le domande riconvenzionali ( e dunque riformando la correlata soccombenza ).
Si sono costituite in appello tutte le controparti del primo grado di giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello; alcune a vario titolo eccependo in via preliminare l'inammissibilità del medesimo (vuoi ex art. 342 cpc e/o 348 bis cpc e/o 345 cpc ); i difensori, eccetto l'avv. riproponendo in CP_4 ipotesi la domanda di manleva nei confronti delle compagnie di assicurazione;
queste ultime opponendo le medesime difese del primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito delle comparse conclusionale e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Perimetro del giudizio.
Non costituiscono oggetto del processo sia la domanda risarcitoria estesa dalla sig.ra Parte_1 all'avv. sia la domanda di manleva dell'avv. nei confronti di Controparte_9 CP_4
La prima risulta infatti coperta dal giudicato, avendo la prestato acquiescenza CP_7 Parte_1 alla statuizione di rigetto e la seconda, una volta rimasta assorbita in primo grado a seguito del rigetto della domanda risarcitoria, non è stata riproposta dall'avv. (nonostante l'azione di CP_4 regresso nei suoi confronti dell'avv. RI) e deve quindi considerarsi rinunciata a termini dell'art. 346 cpc.
Rientrano dunque nel perimetro del giudizio le domande di risarcimento del danno della sig.ra avverso agli avv.ti RI e PA per inadempimento contrattuale, le domande di Parte_1 manleva di questi ultimi nei confronti di la domanda di regresso dell'avv CP_5 Controparte_5
RI verso l'avv. le domande di pagamento del compenso da parte degli avv. ti CP_4
RI e PA nei confronti della sig.ra Parte_1
Art 342 cpc
Gli avocati RI e PA hanno lamentato l'assenza nell'atto di appello di una critica mirata alla motivazione della sentenza impugnata e comunque di censure che abbiano il prescritto carattere di specificità e univocità, supportate da argomentazioni idonee a confutare le ragioni addotte dal giudice di prime cure . Hanno quindi concluso che appare un tentativo di “novum judicium” più che di
“revisio prioris instantiae”.
La detta eccezione non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata: nella specie l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame. In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, se è vero che l'appellante non ha distinto i vari motivi di appello nel contesto del proprio atto, in cui ha, in parte, riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ciò ha fatto per lo più raffrontando le proprie deduzioni, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito. Art 348 bis cpc
L'avv. RI ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dell'appello sul presupposto che esso non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto, basandosi i motivi di gravame su un'interpretazione errata delle norme (art. 2236 c.c.), dei principi giuridici e delle risultanze istruttorie.
La censura, che appare dedotta alla stregua di una mera formula di stile, va disattesa in ragione del fatto che il giudizio è oramai nella sua fase decisoria, mentre ciò non sarebbe accaduto se non fossero esistite ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, perché in tal caso l'impugnazione sarebbe stata immediatamente dichiarata inammissibile per tale causa, con ordinanza emessa in limine litis.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma invocata è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
Art. 345 cpc
L'avv. PA ritiene sia nuova e debba essere dichiarata inammissibile per violazione del divieto dei nova in appello la domanda con la quale la sig.ra conclude, in ipotesi ulteriormente gradata, Parte_1 per la rideterminazione del quantum relativo ai compensi liquidati in via riconvenzionale, atteso che essi afferiscono “a prestazioni professionali erroneamente svolte”.
Osserva la Corte che la domanda non introduce un nuovo thema decidendum, essendo la ragione della domanda lo stesso inadempimento allegato fin dall'inizio del processo e configurando il petitum una mera diminutio di quanto preteso in tesi, ovverosia l'indebenza totale del compenso.
L'eccezione dev'essere quindi disattesa.
L'inadempimento contrattuale degli avv.ti RI e PA.
Il primo motivo.
L'appellante ha ritenuto erroneo l'accertamento del Tribunale a tenore del quale “deve dirsi insussistente a monte lo stesso inadempimento contrattuale”, dato che “già leggendo la narrativa dell'atto di citazione non emerge quale sarebbe la condotta inadempiente ascritta ai professionisti convenuti, limitandosi invero parte attrice alla descrizione delle vicende processuali che l'hanno coinvolta e del loro epilogo negativo per
l'attrice stessa senza però sollevare addebiti specifici”, ma piuttosto “discettando genericamente di < errori commessi … nel redigere gli atti di parte … con relative nullità ( cfr pag 7 atto di citazione ), quasi che la responsabilità … fosse da ritenere insita nello stesso esito negativo delle azioni giudiziali”.
Osserva la Corte che nella premessa della citazione introduttiva del giudizio di primo grado parte attrice aveva dedotto espressamente le seguenti lagnanze: 1) che l'avv. RI (e l'avv. CP_4 non aveva chiarito nel giudizio presupposto se la patrocinata agiva per impugnare “di nullità il contratto d'intermediazione finanziaria originariamente sottoscritto tra le parti … o i singoli ordini che sulla base di detto contratto sono stati negoziati”, come da un lato poteva sembrare dalle specifiche doglianze espresse, ma dall'altro era in contrasto col fatto che gli ordini erano “del tutto genericamente indicati, senza specifico riferimento al singolo atto di esecuzione (ordini)”; 2) che risultavano in contraddizione la richiesta di accertamento di una o più nullità con la pretesa di un risarcimento, anziché di una restituzione e la richiesta di un maggior guadagno che non era coerente col riferimento al richiamato contratto di intermediazione finanziaria, essendo piuttosto riferibile ad un contratto di gestione; 3) che anche le pretese correlate alla “scarsa liquidabilità dei titoli, il default Argentina e i modesti interessi percepiti”, riferendosi propriamente a singole operazioni, non specificate, erano in contrasto con la domanda di nullità del contratto d'intermediazione.
Inoltre nella medesima premessa parte attrice lamentava che, anziché dissuaderla, i legali
“consigliarono la sig.ra di ricorrere in appello sostenendo l'illegittimità della sentenza, pienamente Parte_1 convinti circa la validità dell'atto introduttivo”, nonostante la cliente avesse loro prospettato “la disponibilità d'intraprendere una nuova e diversa causa giudiziaria, tenuto conto delle motivazioni di primo grado, senza rischiare gli ulteriori costi di un giudizio di secondo grado”.
Ed infine, ancora ritrascrivendo parte della motivazione della sentenza della Corte di appello nella causa presupposta, censurava il fatto che i difensori in primo grado non avessero neanche provveduto, come invece avrebbero dovuto, ad “invocare la fissazione di un nuovo termine da parte del primo giudice” per integrare la citazione viziata, dopo aver invocato la compatibilità della remissione in termini col rito societario.
E' chiaro perciò che la sig.ra aveva espresso in modo specifico quali fossero stati gli errori Parte_1 imputati ai difensori per imperizia e negligenza, tali da comportare l'inadempimento contrattuale alla base della richiesta risarcitoria formulata col presente processo.
Ritiene quindi la Corte che, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda risarcitoria, il primo motivo di appello debba essere accolto, non avendo l'attrice deputato l'allegazione della causa petendi al mero richiamo generico di quanto documentato con le sentenze della causa presupposta, bensì avendo esplicitamente descritto le inadempienze dei difensori quanto ai vizi dell'atto introduttivo del giudizio presupposto e dipoi lamentato l'omessa richiesta di un termine per emendarli ed infine un'erronea informazione circa l'opportunità o meno d'impugnare sul punto la sentenza di primo grado;
il che non significa ancora, tuttavia, né che tali inadempienze sussistessero e/o fossero giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 2236 cc, né che sussistesse un nesso causale tra esse e il danno lamentato (consistente nelle spese legali dovute alla soccombenza).
Il secondo motivo.
L'appellante ha biasimato il Tribunale per aver ritenuto adempiuto il dovere informativo dei difensori
RI e PA circa l'opportunità o meno di appellare la sentenza di primo grado nella causa presupposta e per aver comunque concluso che, anche a volerlo ritenere inadempiuto, tale negligenza non costituiva idoneo fondamento della pretesa risarcitoria, difettando la prova che, probabilmente, in assenza di quell'omissione e, dunque, ove i difensori avessero consigliato l'opzione alternativa d'introdurre un nuovo giudizio, sarebbe stato conseguito il risultato sperato, consistente quantomeno nell'evitare la seconda soccombenza, cioè il carico delle spese di lite avversarie nel giudizio di appello.
Nel motivo di gravame l'appellante sostiene che le prove raccolte dimostrerebbero l'inadempimento da parte dei difensori dell'obbligo di informare la propria assistita sulle possibilità di successo della causa, al fine di metterlo in condizione di decidere circa l'opportunità o meno di svolgere l'azione giudiziaria.
In particolare, in sede di escussione testimoniale la stessa teste di controparte IG.ra Tes_1 segretaria dello studio dell'Avv. RI, ad esplicita domanda sul punto aveva ammesso: “non lo posso sapere perché non ero dentro la stanza dell'avvocato mentre riceveva i clienti”, e ancora “In questi incontri c'era anche l'avv. PA ma non so dire cosa si dicessero, non essendo presente in stanza” (v. verbale d'udienza del 09/02/2021).
Si sostiene inoltre che dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e lette le relative motivazioni, la IG.ra nella sessione presso lo studio RI, con gli Avv.ti RI e Parte_1
PA ed alla presenza anche del marito ebbe a dare la sua piena disponibilità ad CP_12 intraprendere una nuova e diversa azione giudiziale, e ciò per non rischiare ulteriori spese e costi di un giudizio di appello relativo ad una causa evidentemente, come si suol dire, già partita male .
La Corte osserva quanto segue:
Premesso che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza "nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari
o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole" (cfr. Cass. Civ., 19.07.2019 n. 19520), si osserva anzitutto che l'appellante non si confronta minimamente con quella parte della motivazione in cui il primo giudice smentisce che sia stata raggiunta la prova dell'asserita violazione dell'obbligo informativo: “in atti è presente missiva dell'avv. RI 11.3.2010, cfr. doc. 14 fasc. convenuto
RI, ove questo stesso invita la a incontrarsi per discutere della possibilità di proporre Parte_1 appello ovvero di seguire la via del nuovo contenzioso giudiziale, risultando così smentita la prospettazione attorea – suffragata dalla testimonianza del marito dell'attrice, cfr. verbale CP_12 udienza 13.4.2021 – per cui sarebbe stata la stessa a proporre la via del nuovo giudizio, poi Parte_1 abbandonata in luogo del giudizio impugnatorio” (vedi sentenza appellata a pag. 8).
In ogni caso, anche ammesso il contrario, costituisce principio altrettanto granitico in giurisprudenza che, a seguito dell'inadempimento contrattuale dell'avvocato, il conseguente danno sarà ravvisabile e risarcibile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quel comportamento negligente, il risultato sarebbe stato conseguito. In sostanza la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto di non avere egli eseguito la prestazione con la diligenza professionale richiestagli, occorrendo altresì verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del difensore, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione) e il risultato derivatone
(cfr. Cass. n° 15032/2021).
Il giudice, dunque, partendo dalla condotta del professionista, deve accertare, senza approssimazioni o incongruenze logiche, la fondata probabilità (c.d. causalità ipotetica) che l'evento dannoso non si sarebbe prodotto senza l'azione negligente ovvero senza l'omissione. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, resistere alla verifica controfattuale che, ipotizzando al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, deve concludersi affermando che, in questo caso, il danno sarebbe stato evitato o grandemente ridotto.
Nel caso di specie l'appellante si è limitata ad argomentare quanto segue: “E' chiaro che, qualora nel nostro caso si fosse proceduto ad una corretta formulazione del “petitum” e della “causa petendi”, il
Giudicante avrebbe allora potuto andare ad effettuare la dovuta disamina nel merito della domanda. La comparente IG.ra infatti, si ripete per maggiore chiarezza anche in questa sede, non ha contestato Parte_1
l'esito negativo della causa (tanto vero che i danni di cui si chiede il risarcimento non vengono quantificati sulla base di un ipotetico accoglimento della domanda nel giudizio de quo, qualora non vi fossero stati gli inadempimenti contestati alle controparti), bensì l'inadempimento professionale circa l'avvenuta mancata predisposizione di un corretto atto giudiziale introduttivo del giudizio, cosa che non ha dato modo al giudice, né di primo né di secondo grado, di entrare nel merito della fattispecie, con conseguenti danni patiti dalla IG.ra in punto di spese sostenute così come dettagliate nell'atto di citazione introduttivo del presente Parte_1 giudizio”;
L'appellante si è dunque sottratta al suo onere processuale, non avendo minimamente tentato di ricostruire il giudizio di causalità ipotetica e di effettuare la verifica controfattuale, fornendo la prova che sussistesse la fondata probabilità, secondo la regola del più probabile che non, di evitare il danno subito, ovverosia l'obbligo di rimborsare le spese di lite alle controparti e di sostenere le spese peritali d'ufficio, nonché le spese di giustizia e di registrazione delle sentenze, nell'ipotesi in cui i difensori avessero redatto l'atto introduttivo in ossequio alle leges artis oppure avessero optato per l'introduzione di un nuovo giudizio, anziché appellare la sentenza di rigetto in rito.
E' dunque pienamente condivisibile la sentenza appellata laddove afferma: “Poiché infatti, all'esito della sentenza di appello confermativa di quella di prime cure, l'attrice non ha né proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale né azionato un nuovo giudizio, non risulta soddisfatto il ragionamento eziologico fattuale o controfattuale per cui, per un verso, se i legali avessero diversamente agito e quindi introdotto nuovo giudizio piuttosto che proposto impugnazione avrebbero ottenuto il risultato sperato (si ripete, non per forza la vittoria nel merito ma anche solo la valutazione di merito piuttosto che la declaratoria di nullità dell'atto di citazione) o quantomeno avrebbero evitato una nuova soccombenza alla ovvero, per altro verso e a contrario (giudizio Parte_1 controfattuale), se non avessero proposto appello ma azionato un nuovo giudizio avrebbero parimenti evitato una nuova soccombenza alla quantomeno in punto di non declaratoria di nullità Parte_1 della sua domanda. Non si vede come possa uscirsi da tale ragionamento, atteso che il danno inerente il giudizio di appello di cui l'attrice chiede in questa sede ristoro consiste proprio nelle spese di lite poste a suo carico dalla pronuncia conclusiva della fase di gravame, dunque il fatto posto a fondamento dell'istanza risarcitoria è proprio la soccombenza rimediata in questo secondo giudizio e pretesamente ascritta a inadempimenti professionali dei convenuti” (vedi sentenza appellata, pagg. 8/9).
Ne deriva che il secondo motivo di appello dev'essere respinto perché infondato.
Il terzo motivo.
L'appellante ha contestato la valutazione del Tribunale circa la natura della prestazione professionale assunta dai difensori della sig.ra al momento dell'introduzione del giudizio presupposto, Parte_1 valutata di speciale difficoltà tecnica, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2336
c.c. In particolare il giudice di primo grado riteneva che la fattispecie della causa presupposta rientrasse a pieno titolo tra le questioni opinabili ( e dunque che la sig.ra senza peraltro riuscirvi, Parte_1 avrebbe dovuto provare la colpa grave dei difensori ), sulla base dei seguenti elementi concorrenti: “ la complessità intrinseca della materia oggetto di contesa, l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati o anche solo maggioritari sulle questioni di lite ivi compresa la disciplina del cd. rito societario (di lì a breve peraltro abrogato), il fatto stesso che una sola delle controparti processuali della abbia Parte_1 sollevato eccezione di nullità dell'atto di citazione a ulteriore conferma presuntiva della difficoltà e opinabilità di siffatte questioni giuridiche , non ultima la circostanza che fattispecie analoghe a quella relativa all'azione intrapresa dalla siano state in momenti successivi Parte_1 diversamente decise nella prassi giurisprudenziale essendosi posto l'accento non tanto sulla nullità ab origine delle domande azionate, quanto su profili probatori (mancata prova della fondatezza delle medesime domande) propriamente afferenti al merito delle controversie di analoga tipologia”. Ne traeva la conclusione dell'insussistenza della responsabilità contrattuale dei difensori “non essendo dimostrata la ricorrenza” “del peculiare elemento soggettivo richiesto dall'art. 2236 c.c.”.
Il motivo di appello ha criticato tale conclusione con due argomentazioni.
In primo luogo ha sottolineato che i difensori avevano compiuto “errori tecnici e procedurali su istituti basilari ed essenziali”, che non concernevano “interpretazioni di leggi” o la “risoluzione di questioni opinabili”. Infatti il giudice dell'appello della causa presupposta aveva addirittura accertato che “ già sul piano assertivo ed anzi lessicale” “le deduzioni svolte” nella citazione introduttiva “non consentono
d'individuare l'oggetto dell'impugnativa di inesistenza e/o nullità da cui dovrebbe scaturire il diritto alla restituzione e/o al risarcimento del danno”.
In secondo luogo, quanto alla disciplina del rito societario, ha argomentato che un professionista del diritto, qual è l'avvocato, è tenuto a conoscere ed applicare correttamente le norme di rito anche se sono state oggetto di controversie e successivamente sono state abrogate.
Osserva la Corte che la giurisprudenza di legittimità limita l'applicazione dell'art. 2236 cc in tema di contratto d'opera intellettuale “alle sole ipotesi d'imperizia” (da ultimo Cass. Civ., 9.12.2024 n. 31681), cioè di mancanza delle conoscenze tecniche necessarie a svolgere il compito assegnato al professionista.
Nel caso specifico dell'attività forense dell'avvocato l'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche, in quanto oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali, esclude la responsabilità per colpa lieve. Infatti l'orientamento nomofilattico ritiene “configurabile imperizia del professionista allorchè questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purchè la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorchè il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”(Cass Civ,
26.02.2021 n. 5429 ).
Deve dunque ritenersi che ricorra colpa grave per imperizia dell'avvocato ogniqualvolta ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità.
Osserva la Corte che all'epoca dell'introduzione della causa presupposta (2006) la materia delle violazioni alle norme sull'intermediazione finanziaria fosse oggetto d'interpretazioni giurisprudenziali contrastanti e quindi che non sussistessero orientamenti univoci e consolidati, violando i quali l'avvocato potesse incorrere in responsabilità per imperizia da colpa lieve, trattandosi di questioni di speciale difficoltà tecnica.
Infatti, quanto ai rimedi che conseguivano alla violazione degli obblighi di condotta degl'intermediari finanziari, stabiliti dal TUF (D. Lgs. 24.02.1998 n. 58), esistevano orientamenti confliggenti sulla natura del vizio ( nullità, risolubilità per inadempimento o mero inadempimento) inerente la negoziazione dei valori mobiliari ed i suoi conseguenti effetti (restitutori, restitutori e risarcitori o soltanto risarcitori) . Ed inoltre sulla fonte in forza della cui violazione poteva dichiararsi la nullità: secondo alcuni arresti tutte le fonti, primarie e secondarie, introdotte a presidio del risparmio, a prescindere dall'oggettiva previsione della nullità, purchè il vizio avesse inciso sulla conclusione dell'acquisto mobiliare;
secondo altre decisioni soltanto le norme del TUF, sempre a prescindere dalla previsione della sanzione di nullità; altre ancora soltanto le norme specifiche, producendo la violazione di quelle che impongono generiche obbligazioni di diligenza e prudenza la mera risarcibilità del danno;
altre ancora individuavano nella nullità il rimedio generalizzato di tutte le violazioni delle regole di condotta relative all'intermediazione mobiliare;
altre infine limitavano la nullità alle fattispecie ove la normativa prevedeva espressamente tale sanzione, cosicchè in tutti gli altri casi, il comportamento negligente dell'intermediario trovava esclusivamente un rimedio risarcitorio ovvero, se l'inadempimento aveva un'oggettiva attitudine a compromettere l'equilibrio negoziale o l'integrità del mercato, era suscettibile di determinare la risoluzione del contratto, con effetti restitutori .
In particolare, per quanto riguarda la violazione da parte dell'intermediario finanziario degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF, solo con le sentenze delle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del
2007 si è chiarito che tale violazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale, ove essa avvenga nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti e può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazione riguardante le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria;
tuttavia giammai, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, primo comma c.c..
Nonostante tale autorevole chiarimento si è continuato poi a discutere (e si dibatte tuttora) se la violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF comporti la risolubilità del contratto quadro, piuttosto che delle singole operazioni di investimento o di entrambi (Cass. Civ.
9.08.2016 n. 16820 ).
Nel caso di specie la causa presupposta concerneva appunto la materia dell'intermediazione finanziaria ed in particolare si trattava di una richiesta di restituzione e/o risarcimento del danno per violazione, sotto svariati profili, della normativa di settore da parte della banca intermediaria e di un suo funzionario.
Nella citazione introduttiva di quel giudizio la sig.ra affermava infatti di aver stipulato con Parte_1 la prima un contratto di negoziazione, custodia e amministrazione di valori mobiliari (contratto quadro) e non di gestione del risparmio, che prevedeva il suo consenso preventivo relativo alle operazioni d'investimento e disinvestimento;
nella sua fase esecutiva, cioè relativa all'acquisto ed alla vendita dei titoli, la banca intermediaria aveva violato gli obblighi, compiutamente allegati, impostigli dalla normativa di settore a tutela del risparmio, omettendo tra l'altro anche di raccogliere il suo consenso scritto alle varie operazioni effettuate. “A tali norme”, allegava la sig.ra la banca Parte_1
“non si è assolutamente attenuta al momento stesso che ha negoziato titoli per conto” suo, causandole danni perché gl'investimenti del triennio 1997/99 non avevano “fruttato il rendimento promesso”, ovverosia erano “stati di gran lunga inferiori ai rendimenti medi del periodo” , mentre quelli successivi concernevano titoli di difficile smobilizzo, col risultato di non aver potuto investire quando avrebbe voluto il controvalore in titoli più redditizi. Nella memoria di replica chiariva che la nullità del mandato, conferito col contratto di negoziazione, si era determinata in relazione all'abusivo espletamento di operazioni bancarie mai autorizzate, comunque non rispondenti al dovere di tutela della cliente e del risparmio.
Ciò premesso, a parere della Corte è pienamente condivisibile l'argomentazione del
Tribunale in merito all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2236 cc.
L'appellante si è limitata a sostenere che l'avv.to RI sarebbe incorso in “errori tecnici e procedurali su istituti basilari ed essenziali”, ma ha omesso di confutare la motivazione del
Tribunale, non fornendo specifiche argomentazioni a supporto della propria teoria secondo cui l'indeterminatezza della citazione introduttiva nella causa presupposta non fosse in alcun modo correlata all'oggetto del giudizio e, in particolare, all'opinabilità dei vizi e dei rimedi afferenti gli investimenti contestati all'intermediario finanziario;
né ha specificamente indicato, al contrario, quali fossero gli istituti basilari ed essenziali che l'avv.to RI non avrebbe dovuto violare per non incorrere in colpa grave da imperizia. Del resto l'interpretazione del giudice di primo grado è corretta, essendo indubbio che la declaratoria di nullità della citazione introduttiva della causa presupposta fosse strettamente correlata alla difficoltà della parte di formulare le ragioni dei diritti pretesi e le conseguenze della loro violazione, nonché del giudice adito d'interpretarle, in un quadro giurisprudenziale non univoco.
Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte dichiara che la fattispecie oggetto della causa presupposta rientrava tra quelle di speciale difficoltà tecnica e che all'avv. RI non sia imputabile alcuna grave imperizia (né negligenza) nella redazione della citazione introduttiva.
A ciò si aggiunga, e ciò pare dirimente, che il motivo di appello si incentra pur sempre e soltanto sulla natura e sulla gravità dell'inadempimento contrattuale del difensore, mentre, come già detto esaminando il secondo motivo di appello, per l'accertamento della sua responsabilità professionale tale elemento non è da solo sufficiente, occorrendo anche la prova certa del nesso causale tra inadempimento e danno.
Occorre invero sottolineare che la condotta insufficiente, inadeguata o addirittura omissiva non costituisce, ex se, fonte di risarcimento dei danno per il cliente, dovendosi, infatti, fornire adeguata prova in ordine alla sussistenza dell'indispensabile rapporto causale intercorrente tra i danni lamentati dall'assistito e la condotta negligente del dell'avvocato. In particolare, l'affermazione della responsabilità del legale e la conseguente determinazione del danno in concreto subito dal cliente presuppongono, in ogni caso, il positivo accertamento, sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, del sicuro fondamento dell'attività che il legale avrebbe dovuto compiere e diligentemente coltivare e, dunque, la ragionevole certezza o la elevata probabilità che gli effetti di una diversa attività dello stesso, ove effettivamente svolta, avrebbero procurato la realizzazione della pretesa del cliente o, comunque, sarebbero per quest'ultimo stati maggiormente vantaggiosi.
Nel caso di specie, come giustamente osservato dal Tribunale, non solo la non ha Parte_1 impugnato con ricorso per Cassazione la sentenza di appello e quindi manca nella fattispecie la certezza che quel giudizio di nullità della domanda introduttiva svolta dall'avv.to RI fosse davvero corretto, ma soprattutto, anche a voler ammettere che questa fosse proprio la corretta soluzione giuridica, manca totalmente la prova – e perfino l'allegazione da parte dell'attrice/appellante – dei motivi per cui una separata domanda giudiziale da svolgersi ex novo, anziché perseguire la strada dell'appello, le avrebbe garantito di vincere la causa contro la banca e quindi, più probabilmente che non, le avrebbe evitato il danno lamentato, ovverosia la soccombenza nelle spese di lite della causa presupposta. Le domande riconvenzionali
Il quarto motivo
L'appellante reitera in appello l'eccezione di prescrizione presuntiva, disciplinata dall'art. 2956 c.c. , sostenendo che in base a tale norma sarebbe prescritto il diritto dell'avv.to RI al pagamento dei compensi professionali richiesti in relazione sia all'assunta attività stragiudiziale (che necessariamente si è conclusa con l'introduzione del giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Firenze, il cui atto di citazione è stato notificato in data 20/09/2006) che all'attività giudiziale relativa al primo grado di giudizio (conclusosi con il deposito della relativa sentenza in data 29/10/2009).
Sostiene inoltre che il mandato alle liti conferito all'avv.to RI per il secondo grado del processo con un codifensore diverso dal primo grado, avesse introdotto il 7/04/2010 un'opera nuova, distinta e diversa da quella correlata al mandato alle liti del primo grado, assegnatogli nel settembre 2006; con la conseguenza che, quantomeno per i compensi maturati per le prestazioni rese nella fase stragiudiziale e di primo grado del giudizio, il dies a quo per il decorso della prescrizione doveva individuarsi nel
7/04/2010, data in cui venne concesso il nuovo e diverso mandato.
Le argomentazioni dell'appellante non sono condivisibili, in quanto non appare corretta la asserita segmentazione dell'attività difensiva svolta dall'avvocato nelle varie fasi processuali: secondo l'art. 2957 c.c. il termine prescrizionale decorre “dal compimento della prestazione”, che per gli avvocati coincide con la decisione della lite o la conciliazione delle parti o la revoca del mandato e, nel caso di affari non terminati, con l'ultima prestazione eseguita;
inoltre secondo la Suprema Corte di
Cassazione per decisione della lite deve intendersi la data di pubblicazione della sentenza passata in giudicato.
Appare dunque logicamente corretta la motivazione del primo giudice, secondo cui “la prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, comprensivo quindi non solo delle eventuali varie fasi di giudizio, ma anche della fase stragiudiziale ove afferente le questioni di cui al successivo giudizio, come nel caso di specie. Si legga in tal senso la recente Cass. ord. n. 4595/2020, confermativo di principio a più riprese espresso dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. ord. n. 21943/2019, Cass. n. 13401/2015) per cui “In materia di onorari di avvocato, la conclusione della prestazione, prevista dall'art. 2957, comma 2, c.c., quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo”.
Per tale motivo il Tribunale ha giustamente ritenuto che alla data di proposizione delle domande riconvenzionali (ossia 17/01/18 per l'avv. PA e 22/01/18 per l'avv. RI) la prescrizione triennale non fosse ancora maturata.
Ad abundatiam si osserva che nella citazione introduttiva del presente giudizio di responsabilità professionale la stessa sig.ra specificava che l'incarico aveva per finalità la Parte_1 “restituzione/risarcimento del danno nei confronti della Cassa di Risparmio di Firenze SpA e del sig. Pt_2
per “danni scaturenti dal comportamento di questi ultimi in relazione al contratto di negoziazione
[...] raccolta ordini collocamento e distribuzione deposito a custodia e amministrazione valori mobiliari sottoscritto dall'attrice con l'istituto bancario”. Nella conseguente comparsa di riposta di primo grado l'avv. RI chiariva che trattavasi di contestare alla banca e al funzionario il danno economico che era conseguito al loro inadempimento agli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'esecuzione del contratto di amministrazione di valori mobiliari, all'invalida esecuzione di ordini d'investimento privi del consenso della cliente mandante ed infine di ordini non preceduti dalle necessarie prodromiche informazioni e che lo scopo dell'azione era di ottenere la restitutio in integrum del patrimonio vuoi tramite risarcimento, vuoi tramite rimborso di somme investite.
E' evidente che a fronte di tale incarico l'opera dell'avv. RI non poteva considerarsi giunta a compimento con la sentenza di primo grado, atteso che l'appello aveva proprio lo scopo di perseguire il medesimo diritto preteso dalla parte assistita , frustrato dal rigetto in rito da parte del tribunale e che la procura ad litem per il giudizio di appello costituiva mero strumento tecnico processuale per il compimento di quell'opera, senza essere espressione di un nuovo e diverso rapporto di patrocinio.
Perciò la prestazione dell'avvocato, iniziata con le richieste risarcitorie in sede stragiudiziale, si concludeva con la pubblicazione in data 24/08/2016 della sentenza di appello, quale provvedimento decisorio definitivo perché passato in giudicato, questo essendo il dies a quo del termine prescrizionale.
Il motivo è dunque infondato e dev'essere respinto.
Il quinto motivo.
L'appellante ha lamentato che gli avvocati RI e PA avrebbero illegittimamente duplicato i compensi della fase di appello nelle notule professionali versate in atti, atteso che costoro avevano in realtà svolto un'unica prestazione professionale, unici e congiunti essendo gli atti ed unico il difensore che aveva partecipato alle udienze, con l'effetto che il compenso del grado andava ridotto secondo giustizia e/o equità.
Osserva la Corte che in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc, nella quale a pena di decadenza la IG.ra formulava le proprie eccezioni e argomentazioni difensive contrarie alle Parte_1 domande riconvenzionali degli avvocati, la suesposta doglianza non era contenuta. Ne consegue che la sua proposizione per la prima volta in appello incorra nel divieto sancito dall'art. 345 cpc, comportando di per sé il rigetto della dedotta censura.
In ogni caso il motivo è infondato anche nel merito. Infatti la regola vuole che “quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata”
(art. 8, comma 1, D.M. 55/2014 ). Ed è la stessa appellante a riconoscere, quanto a tutti gli atti processuali, ch'erano stati “congiunti”, a significare che la loro paternità era ascrivibile all'operato di entrambi i difensori, come del resto evincibile già dalla sottoscrizione congiunta dell'atto di appello
(doc. 41, RI).
Dirimente è poi nel caso specifico l'accertamento del tribunale, secondo il quale “il compenso da parte di ciascun legale è stato altresì calcolato pro-quota e quindi ridotto stante la codifesa con altro difensore, senza peraltro che vi sia obbligo alcuno di operare tale spartizione dei compensi”. Motivazione con la quale l'appellante non si é minimamente misurata per confutarne la correttezza.
Il sesto motivo.
Richiamando un orientamento del Giudice di legittimità, l'appellante, sperando nel rigetto delle domande riconvenzionali, ripropone in appello l'eccezione secondo la quale l'inadempimento dell'esercente la professione legale, che abbia determinato la "definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso” ( Cass. Civ. 26.02.13 n. 4781 ) riferendosi alla responsabilità degli avvocati RI e PA per aver deciso d'impugnare la sentenza di primo grado della causa presupposta e di non iniziare un nuovo e distinto processo, così frustrando definitivamente la possibilità di far esaminare nel merito la pretesa della IG.ra e di evitare la condanna alle Parte_1 spese.
Ha inoltre proposto in subordine una domanda di riduzione dei compensi degli avvocati per ragioni di equità, afferendo i primi “a prestazioni professionali erroneamente svolte”.
In merito la Corte osserva che tale orientamento non è in termini, atteso che, "nell'ipotesi in cui un'azione giudiziale svolta nell'interesse del cliente non abbia potuto conseguire alcun risultato utile, anche a causa della negligenza o di omissioni del professionista, non è solo per questo ravvisabile un'automatica perdita del diritto al compenso da parte del professionista, ove non sia dimostrata la sussistenza di una condotta negligente causativa di un effettivo danno, corrispondente al mancato riconoscimento di una pretesa con tutta probabilità fondata" (ordinanza 21 giugno 2018, n. 16342)”( Cass. Civ., 12.11.2020 n. 25464 ).
Poiché l'appellante non si è minimamente curata di allegare e provare il nesso di causalità ipotetica, né ha proposto il giudizio controfattuale circa la probabilità (preponderante) che, non impugnando la sentenza di primo grado ed introducendo un nuovo e diverso giudizio sarebbero state quantomeno evitate le condanne alla refusione delle spese della banca e del funzionario della medesima, il motivo non può che essere respinto.
L'appellante ha inoltre proposto in subordine una domanda di riduzione dei compensi degli avvocati per ragioni di equità, afferendo i primi “a prestazioni professionali erroneamente svolte”.
Anche tale censura dev'essere respinta, avendo la Corte accertato che le prestazioni svolte non costituivano inadempimento all'obbligazione di mezzi assunta con l'incarico professionale. Le istanze istruttorie dell'appellante
Con l'appello la sig.ra ha chiesto “l'ammissione delle istanze istruttorie tutte già proposte in Parte_1 primo grado ed eventualmente non ammesse”. Già nelle conclusioni di primo grado aveva chiesto fossero accolte le “istanze istruttorie già richieste e non ammesse”.
Così genericamente formulate le istanze sono inammissibili per evidente violazione del principio di specificità ( Cass. Civ.
9.06.2023 n. 16420 ).
In ogni caso è dirimente il fatto che già in primo grado la prova testimoniale dedotta dalla sig.ra non era stata ammessa perché inammissibile, non essendo stata capitolata nel termine della Parte_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, oltre ad essere ultronea perchè verteva, quanto ai capitoli teoricamente ammissibili e rilevanti, sui medesimi fatti della prova testimoniale formulata dai convenuti e ammessa.
Le chiamate di terzo
Le domande di manleva degli avvocati RI e PA nei confronti della compagnia CP_5 restano assorbite dalla reiezione dell'appello.
Parimenti assorbita è dunque anche la domanda di regresso dell'avv. RI nei confronti dell'avv.
CP_4
Le spese di lite
Le spese seguono l'integrale soccombenza dell'appellante nei confronti degli avvocati RI e
PA.
Per il principio di causalità l'appellante dovrà farsi carico altresì delle spese di
[...]
verso la quale i predetti avvocati hanno rinnovato in questo grado la loro domanda di CP_5 manleva;
difatti in base al predetto principio le spese del terzo chiamato sono poste a carico dell'attore soccombente quando la manleva del convenuto verso il terzo, rimasta assorbita, non era una conseguenza manifestamente infondata o palesemente arbitraria della domanda principale avanzata nei suoi confronti dall'attore (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
Viceversa le spese di questo grado si compensano nel rapporto tra l'appellante e l'avv. in CP_4 quanto, come già detto, la ha impugnato solo il rigetto della sua domanda risarcitoria svolta Parte_1 nei confronti di RI e PA, mentre ha fatto acquiescenza al rigetto della domanda svolta verso la la quale pertanto poteva anche non costituirsi in appello. CP_4 Altrettanto vale per le spese processuali di compagnia di assicurazione della CP_7 CP_4 che a maggior ragione non avrebbe dovuto costituirsi in questo grado, giacchè la sua assicurata, totalmente vittoriosa in primo grado con decisione passata in giudicato, non avrebbe neppure potuto validamente riproporre la domanda di manleva rimasta assorbita in primo grado, appunto perché domanda non giustificata da alcuna domanda risarcitoria ancora pendente nei suoi confronti.
In aderenza al DM 55/14, come modificato con D.M. 147/22, le spese si liquidano in relazione al valore della causa, rientrante nello scaglione tra € 52.000,01ed € 260.000,00 quanto all'avv. RI
(petitum € 92.194,06, oltre riconvenzionale di € 43.910,09), e nello scaglione tra € 26.000,01 ed Parte_1
€ 52.000,00 quanto all'avv. PA (petitum 30.610,44, oltre riconvenzionale di € 12.266,66) Parte_1 ed infine, tenendo conto del valore medio delle richieste risarcitorie nei confronti dei medesimi ( €
61.402,25= ), nella fascia medio bassa dello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 quanto a
[...]
, evocata in garanzia da entrambi i difensori . Perciò, al netto della fase Controparte_5 istruttoria non sfogata, si liquidano complessivi € 9.991 per l'avv. RI, € 6.946 per l'avv.
PA ed € 7.494 per la a tutti i suddetti compensi debbono aggiungersi Controparte_5 il rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA se dovuta.
Ulteriore contributo unificato
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide:
- rigetta l'appello della sig.ra e conferma la sentenza n. 984/21, Parte_1 pubblicata il 30.11.21, del Tribunale di Pistoia;
- condanna la sig.ra a rifondere le spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore dell'avv. RI che liquida in complessivi € 9.991,00, nonché in favore dell'avv.
PA che liquida in € 6.946,00, nonchè in favore di che liquida in € Controparte_5
7.494,00, oltre per tutti a rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA se dovuta;
- compensa le spese processuali nel rapporto tra l'appellante e l'avv. e tra l'appellante e CP_4
CP_7 - dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alberto Panu Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni .