TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/11/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 2510/2024
Udienza dell'11/11/2025.
Dinanzi al giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi per parte attrice opponente l'avv. NICOLA FILARDO oggi sostituito dall'avv. Luisa Scarpetti e Parte_1 per parte convenuta opposta Controparte_1
l'avv. MAURIZIO BUFALINI oggi sostituito dall'avv. Elena Landini. Le parti
[...] discutono oralmente la causa e si riportano alle proprie atti.
Il giudice emette la seguente sentenza allegata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 11/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 2510/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FILARDO NICOLA;
- parte attrice opponente –
Contro
SOC. I. cod. fisc. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDI DEBORAH;
P.IVA_1
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione precetto
Conclusioni parte attrice: “ACCERTARE E DICHIARARE per le causali di cui in narrativa l'illegittimità e/o la nullità e/o disporre l'annullamento dell'atto di precetto del 29.11. 2024 notificato ex art. 140 cpc presso la casa comunale il 13.12.2023 con comunica- zione inviata il 13.12.2024 e ritirata il 18.12.2024; ACCERTARE E DICHIARAERE la non dovutezza degli interessi e l'illegittimità dell'applicazione degli interessi passivi e della capi- talizzazione degli interessi bancari;
CONDANNARE il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistata- rio”.
Conclusioni parte convenuta: “nel merito, rigettare l'opposizione al precetto pro- posta da con atto di citazione notificato il 25.12.2024 siccome infondata in fatto Parte_1 e in diritto, e comunque rigettare ogni domanda dell'opponente” ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- premesso di avere ricevuto la notifica di atto di precetto Parte_1 con cui le aveva intimato il pagamento di € Controparte_1
27.344,10, ha eccepito che:
2 a) il creditore aveva omesso di indicare il foro competente per l'azione ese- cutiva b) il creditore non aveva intimato decadenza dal beneficio del termine con conseguente illegittimità del precetto e l'impossibilità di decorrenza degli interessi;
c) “Il titolo azionato dal creditore non gli attribuisce né riconosce in alcun modo il diritto al pagamento degli interessi sul capitale (originale/residuo) sia di natura commerciale che legali” con la conseguenza che “la maggiore somma di €. 10.492,09 non è dovuta non essendovi alcun obbligo da parte del di pagare detta maggio- Pt_1 razione”;
d) “l'atto di precetto impugnato è illegittimo per l'omessa indicazione delle mo- dalità di calcolo utilizzate dal creditore al fine di procedere all'intimazione delle somme asseritamente dovute”.
I. ha eccepito che: Controparte_1
a) l'assenza di indicazione del giudice competent4e per l'opposizione non è elemtno la cui omissione conduce alla nullità dell'intimazione;
b) l'art. 5 dell'accordo di mediazione aveva previsto che in caso di inadem- pimento la parte sarebbe automaticamente decaduta dal beneficio del termine;
c) legittima sarebbe la somma richiesta a titolo di interessi;
d) la legge non prevede che la mancata indicazione degli interessi possa con- durre alla nullità del precetto.
2.- L'opposizione merita parziale accoglimento.
In via preliminare, si deve ritenere che, come correttamente evidenziato da parte opposta, la mancata indicazione del giudice competente per l'opposizione non è elemento che pregiudica (come non ha infatti pregiudicato nel caso concreto) la proposizione dell'opposizione dal momento che è la stessa disposizione che iden- tifica un rimedio, ovvero il giudice del luogo della notifica del precetto. Infondata è poi l'eccezione sub b) dal momento che, non solo la decadenza dal beneficio del termine era stata individuata dalle parti come conseguenza automatica dell'ina- dempimento, ma essa può essere anche contenuta nell'atto di precetto notificato con cui il creditore pretende la prestazione. Non è invece condivisibile la ritenuta equiparazione del verbale di mediazione a domanda giudiziale in quanto l'art. 8 c.
2 d.lgs 28/2010 dispone solo che “dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta” nulla invece specificando in merito alla natura degli interessi successi- vamente alla proposizione della domanda di mediazione.
3 Ciò premesso, vale la pena precisare che il precetto, costituendo atto con cui l'intimante quantifica in maniera definitiva il proprio credito di cui chiede la soddisfazione, deve poter mettere in grado il debitore - e, a seguito dell'opposizione, il giudice - di verificare la correttezza dei calcoli in esso riportati. Detto requisito non è rispettato perché il creditore si è limitato ad individuare una somma senza minimamente curarsi di indicare le modalità di calcolo. Una simile mancanza tut- tavia non è però idonea ad incidere sulla validità dell'atto in quanto non prevista dalla legge, esponendo solo l'intimante al rischio di opposizione del debitore. In- fatti, in questa sede, l'intimante ha depositato il doc. 3 allegato alla comparsa, dal quale si apprende che gli interessi sono stati sì calcolati sulla somma di €
16.508,01 (ovvero il residuo capitale detratti acconti per € 5.750,00) ma con de- correnza dalla data di sottoscrizione dell'accordo (17 novembre 2016) fino a quella del precetto. Il ragionamento alla base del calcolo è errato ed in questa parte l'op- posizione è fondata quanto le somme corrisposte non possono produrre logica- mente interessi, essendo invece corretto far produrre interessi sul residuo ai sensi dell'art. 1282 c.c. al tasso legale dal momento della messa in mora (mail 15 set- tembre 2020 doc. 2) e quindi dal 22 settembre 2020 fino alla data odierna.
Venendo alla natura degli interessi applicabili, dall'atto di precetto non si è tuttavia in grado di comprendere se il credito (che si apprende è derivante da cam- biali protestate) fosse relativo a transazioni commerciali per le quali opera il regime ex d.lgs 231/2022. Leggendo poi l'accordo di mediazione non si rinviene nessuna disposizione ad hoc sugli interessi moratori, con la conseguenza che, ai sensi an- che dell'art. 1284 comma 3 c.c., dovranno essere pretesi solo interessi legali fino alla data odierna come da tabella che segue:
Capitale: € 16.508,01
Data Iniziale: 22/09/2020
Data Finale: 11/11/2025
Interessi: Nessuna capitalizzazione
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
22/09/2020 31/12/2020 € 16.508,01 0,05% 100 € 2,26
01/01/2021 31/12/2021 € 16.508,01 0,01% 365 € 1,65
01/01/2022 31/12/2022 € 16.508,01 1,25% 365 € 206,35
01/01/2023 31/12/2023 € 16.508,01 5,00% 365 € 825,40
01/01/2024 31/12/2024 € 16.508,01 2,50% 366 € 413,83
4 01/01/2025 11/11/2025 € 16.508,01 2,00% 315 € 284,93
Totale colonna giorni: 1876
Totale interessi legali: € 1.734,42
Capitale + interessi legali: € 18.242,43
3.- Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, le spese legali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata da accerta Parte_1 che ha diritto di procedere esecutivamente nei Controparte_1 suoi confronti per il minor credito di € 18.242,43 oltre interessi legali;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
11/11/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
5
RGN. N. 2510/2024
Udienza dell'11/11/2025.
Dinanzi al giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi per parte attrice opponente l'avv. NICOLA FILARDO oggi sostituito dall'avv. Luisa Scarpetti e Parte_1 per parte convenuta opposta Controparte_1
l'avv. MAURIZIO BUFALINI oggi sostituito dall'avv. Elena Landini. Le parti
[...] discutono oralmente la causa e si riportano alle proprie atti.
Il giudice emette la seguente sentenza allegata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 11/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 2510/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FILARDO NICOLA;
- parte attrice opponente –
Contro
SOC. I. cod. fisc. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDI DEBORAH;
P.IVA_1
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione precetto
Conclusioni parte attrice: “ACCERTARE E DICHIARARE per le causali di cui in narrativa l'illegittimità e/o la nullità e/o disporre l'annullamento dell'atto di precetto del 29.11. 2024 notificato ex art. 140 cpc presso la casa comunale il 13.12.2023 con comunica- zione inviata il 13.12.2024 e ritirata il 18.12.2024; ACCERTARE E DICHIARAERE la non dovutezza degli interessi e l'illegittimità dell'applicazione degli interessi passivi e della capi- talizzazione degli interessi bancari;
CONDANNARE il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistata- rio”.
Conclusioni parte convenuta: “nel merito, rigettare l'opposizione al precetto pro- posta da con atto di citazione notificato il 25.12.2024 siccome infondata in fatto Parte_1 e in diritto, e comunque rigettare ogni domanda dell'opponente” ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- premesso di avere ricevuto la notifica di atto di precetto Parte_1 con cui le aveva intimato il pagamento di € Controparte_1
27.344,10, ha eccepito che:
2 a) il creditore aveva omesso di indicare il foro competente per l'azione ese- cutiva b) il creditore non aveva intimato decadenza dal beneficio del termine con conseguente illegittimità del precetto e l'impossibilità di decorrenza degli interessi;
c) “Il titolo azionato dal creditore non gli attribuisce né riconosce in alcun modo il diritto al pagamento degli interessi sul capitale (originale/residuo) sia di natura commerciale che legali” con la conseguenza che “la maggiore somma di €. 10.492,09 non è dovuta non essendovi alcun obbligo da parte del di pagare detta maggio- Pt_1 razione”;
d) “l'atto di precetto impugnato è illegittimo per l'omessa indicazione delle mo- dalità di calcolo utilizzate dal creditore al fine di procedere all'intimazione delle somme asseritamente dovute”.
I. ha eccepito che: Controparte_1
a) l'assenza di indicazione del giudice competent4e per l'opposizione non è elemtno la cui omissione conduce alla nullità dell'intimazione;
b) l'art. 5 dell'accordo di mediazione aveva previsto che in caso di inadem- pimento la parte sarebbe automaticamente decaduta dal beneficio del termine;
c) legittima sarebbe la somma richiesta a titolo di interessi;
d) la legge non prevede che la mancata indicazione degli interessi possa con- durre alla nullità del precetto.
2.- L'opposizione merita parziale accoglimento.
In via preliminare, si deve ritenere che, come correttamente evidenziato da parte opposta, la mancata indicazione del giudice competente per l'opposizione non è elemento che pregiudica (come non ha infatti pregiudicato nel caso concreto) la proposizione dell'opposizione dal momento che è la stessa disposizione che iden- tifica un rimedio, ovvero il giudice del luogo della notifica del precetto. Infondata è poi l'eccezione sub b) dal momento che, non solo la decadenza dal beneficio del termine era stata individuata dalle parti come conseguenza automatica dell'ina- dempimento, ma essa può essere anche contenuta nell'atto di precetto notificato con cui il creditore pretende la prestazione. Non è invece condivisibile la ritenuta equiparazione del verbale di mediazione a domanda giudiziale in quanto l'art. 8 c.
2 d.lgs 28/2010 dispone solo che “dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta” nulla invece specificando in merito alla natura degli interessi successi- vamente alla proposizione della domanda di mediazione.
3 Ciò premesso, vale la pena precisare che il precetto, costituendo atto con cui l'intimante quantifica in maniera definitiva il proprio credito di cui chiede la soddisfazione, deve poter mettere in grado il debitore - e, a seguito dell'opposizione, il giudice - di verificare la correttezza dei calcoli in esso riportati. Detto requisito non è rispettato perché il creditore si è limitato ad individuare una somma senza minimamente curarsi di indicare le modalità di calcolo. Una simile mancanza tut- tavia non è però idonea ad incidere sulla validità dell'atto in quanto non prevista dalla legge, esponendo solo l'intimante al rischio di opposizione del debitore. In- fatti, in questa sede, l'intimante ha depositato il doc. 3 allegato alla comparsa, dal quale si apprende che gli interessi sono stati sì calcolati sulla somma di €
16.508,01 (ovvero il residuo capitale detratti acconti per € 5.750,00) ma con de- correnza dalla data di sottoscrizione dell'accordo (17 novembre 2016) fino a quella del precetto. Il ragionamento alla base del calcolo è errato ed in questa parte l'op- posizione è fondata quanto le somme corrisposte non possono produrre logica- mente interessi, essendo invece corretto far produrre interessi sul residuo ai sensi dell'art. 1282 c.c. al tasso legale dal momento della messa in mora (mail 15 set- tembre 2020 doc. 2) e quindi dal 22 settembre 2020 fino alla data odierna.
Venendo alla natura degli interessi applicabili, dall'atto di precetto non si è tuttavia in grado di comprendere se il credito (che si apprende è derivante da cam- biali protestate) fosse relativo a transazioni commerciali per le quali opera il regime ex d.lgs 231/2022. Leggendo poi l'accordo di mediazione non si rinviene nessuna disposizione ad hoc sugli interessi moratori, con la conseguenza che, ai sensi an- che dell'art. 1284 comma 3 c.c., dovranno essere pretesi solo interessi legali fino alla data odierna come da tabella che segue:
Capitale: € 16.508,01
Data Iniziale: 22/09/2020
Data Finale: 11/11/2025
Interessi: Nessuna capitalizzazione
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
22/09/2020 31/12/2020 € 16.508,01 0,05% 100 € 2,26
01/01/2021 31/12/2021 € 16.508,01 0,01% 365 € 1,65
01/01/2022 31/12/2022 € 16.508,01 1,25% 365 € 206,35
01/01/2023 31/12/2023 € 16.508,01 5,00% 365 € 825,40
01/01/2024 31/12/2024 € 16.508,01 2,50% 366 € 413,83
4 01/01/2025 11/11/2025 € 16.508,01 2,00% 315 € 284,93
Totale colonna giorni: 1876
Totale interessi legali: € 1.734,42
Capitale + interessi legali: € 18.242,43
3.- Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, le spese legali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata da accerta Parte_1 che ha diritto di procedere esecutivamente nei Controparte_1 suoi confronti per il minor credito di € 18.242,43 oltre interessi legali;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
11/11/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
5