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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
EF NI IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14421/2024, introdotta da
(ROMA, 18/04/1956), e Parte_1 Parte_2
AN (BR), 23/07/1956), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
AL AS;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 13/09/1990 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il Sig. si è occupato in modo prevalente del bilancio Pt_1 familiare, pertanto, provvederà al versamento in favore della Sig.ra della somma mensile di € 400,00 per il suo mantenimento;
Pt_2
3) la casa coniugale, di proprietà di entrambi, verrà venduta e con il ricavato verranno estinti il residuo mutuo e la cessione del quinto della pensione del Sig. Il ricavato della vendita, al netto dei Pt_1 saldi di quanto sopra, verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
entrambi ritireranno i propri effetti personali, al più tardi, alla data della compravendita;
4) la figlia rimarrà a convivere con il padre Sig. Persona_1
il quale si occuperà del mantenimento e delle spese Pt_1 straordinarie, mentre per la figlia , economicamente Per_2 indipendente, non è previsto alcun contributo per il mantenimento da parte dei genitori;
5) è condizione necessaria ai fini della risoluzione della crisi coniugale che la quota di proprietà (50%) della Sig.ra
[...] della casa sita nel Comune di Fiastra (Mc) Parte_2 identificata al foglio 12, particella 100 sub.9 e dei relativi terreni foglio 12, particelle e del terreno foglio 12 particella 221, 93 e 102, verrà ceduta a titolo gratuito e con le agevolazioni previste dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 alle figlie nata in [...], il Per_2
16.8.1984 (c.f. e nata in [...]_1
Roma il 17.10.2000 (c.f. , mentre la restante CodiceFiscale_2 quota di proprietà del 50%, rimarrà al Sig. Parte_1
6) parimenti il Sig. rinuncia a qualsivoglia diritto sull' Pt_1 immobile e terreno demaniale situato nel Comune di Anzio, vista la concessione a nome solo della Sig.ra che ne Parte_2 conserverà l'uso esclusivo con le figlie e resteranno a suo carico tutte le spese di mantenimento del bene ordinarie e straordinarie”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
3
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 18/04/1956) e (AN (BR), Parte_2
23/07/1956), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 13/09/1990 ,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
01821, Parte 1, Serie 01, Anno 1990, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 12/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
EF NI IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14421/2024, introdotta da
(ROMA, 18/04/1956), e Parte_1 Parte_2
AN (BR), 23/07/1956), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
AL AS;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 13/09/1990 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il Sig. si è occupato in modo prevalente del bilancio Pt_1 familiare, pertanto, provvederà al versamento in favore della Sig.ra della somma mensile di € 400,00 per il suo mantenimento;
Pt_2
3) la casa coniugale, di proprietà di entrambi, verrà venduta e con il ricavato verranno estinti il residuo mutuo e la cessione del quinto della pensione del Sig. Il ricavato della vendita, al netto dei Pt_1 saldi di quanto sopra, verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
entrambi ritireranno i propri effetti personali, al più tardi, alla data della compravendita;
4) la figlia rimarrà a convivere con il padre Sig. Persona_1
il quale si occuperà del mantenimento e delle spese Pt_1 straordinarie, mentre per la figlia , economicamente Per_2 indipendente, non è previsto alcun contributo per il mantenimento da parte dei genitori;
5) è condizione necessaria ai fini della risoluzione della crisi coniugale che la quota di proprietà (50%) della Sig.ra
[...] della casa sita nel Comune di Fiastra (Mc) Parte_2 identificata al foglio 12, particella 100 sub.9 e dei relativi terreni foglio 12, particelle e del terreno foglio 12 particella 221, 93 e 102, verrà ceduta a titolo gratuito e con le agevolazioni previste dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 alle figlie nata in [...], il Per_2
16.8.1984 (c.f. e nata in [...]_1
Roma il 17.10.2000 (c.f. , mentre la restante CodiceFiscale_2 quota di proprietà del 50%, rimarrà al Sig. Parte_1
6) parimenti il Sig. rinuncia a qualsivoglia diritto sull' Pt_1 immobile e terreno demaniale situato nel Comune di Anzio, vista la concessione a nome solo della Sig.ra che ne Parte_2 conserverà l'uso esclusivo con le figlie e resteranno a suo carico tutte le spese di mantenimento del bene ordinarie e straordinarie”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
3
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 18/04/1956) e (AN (BR), Parte_2
23/07/1956), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 13/09/1990 ,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
01821, Parte 1, Serie 01, Anno 1990, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 12/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
AR EN