Articolo 894 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 918Articolo 920
Versione
9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 894. Incompatibilita' professionali 1. La professione di militare e' incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. 2. E' altresi' incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in societa' costituite a fine di lucro. (( 2-bis. A decorrere dall'anno 2020 l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell'Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell'Aeronautica militare per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attivita' di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d'appartenenza. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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