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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5412 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 44165 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.03.2025,
vertente
TRA
(p.iva ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Carrocci e con questi domiciliato in
Roma presso l'avv. Mauro Santopietro con studio in Roma, via Tolero n. 11, in forza di mandato in calce all'atto di citazione
attore
E
AVV. (c.f. ) rappresentata e difesa da sé stessa CP_1 C.F._1
ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Biagio
Petrocelli n. 224
convenuta
1 oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c.
conclusioni: le parti hanno rassegnate le conclusioni come da verbale di udienza del
26.03.2025 da intendersi trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 01.07.2019 la conveniva in Parte_1
giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l'avv. per ivi senti accertare la frode, CP_1
anche processuale, posta in essere dal collaboratore dell'Avv. tale dott. CP_1
SS SS, il quale millantandosi avvocato- senza tuttavia essere iscritto ad alcun albo- agiva come sostituto processuale della stessa nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva R.G. n. 52652/18 svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. XVII con conseguente nullità del procedimento indicato e degli atti correlati, inclusa la liquidazione operata in favore del CTU con decreto n. cronol. 2943/2019 del 22/03/2019 (R.G.A.C. n.
52652/2018).
Pertanto, parte attrice chiedeva di condannare la convenuta a rifondere i danni e le spese liquidate e anticipate nel suddetto procedimento di istruzione preventiva R.G. n. 52652/18,
oltre al risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta tenuta dal sostituto/collaboratore dell'avv. dott. SS, quantificato in misura non inferiore CP_1
ad € 25.000,00 con rivalutazione e interessi.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- aveva depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto r.g.n.
52652/2018 dinanzi al Tribunale di Roma, sez. XVII (ex IX) nei confronti di CP_2
, il geom. , l'arch. con
[...] CP_3 Controparte_4
riguardo ad un appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile sito in
Roma, alla via Gregorio Sars n.19, che gli era stato commissionato dal come CP_2
da contratto stipulato in data 26.10.2017;
2 - si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a CP_2
firma dell'avv. depositata all'udienza dell'08.11.2018 da tale CP_1
sedicente avv. SS SS;
- all'esito dell'istruttoria espletata nel citato giudizio, in occasione dell'udienza dell'08.05.2019 fissata per la verifica del deposito della CTU e conseguente definizione e chiusura del procedimento di ATP, emergeva la circostanza che il
SS SS – sostituto processuale dell'avv. in tutte le CP_1
udienze tenutesi dinanzi al Giudice dr. Postiglione, e in tutti gli incontri presso lo studio del CTU arch. – risultasse essere persona non iscritta in alcun albo Per_1
forense nazionale (per sua stessa ammissione) e dunque, privo dello ius postulandi,
nonché autore di un grave illecito penale, ancor prima che disciplinare;
- alla luce di tale rivelazione, il Giudice dott. Postiglione disponeva l'immediata trasmissione degli atti processuali del giudizio alla Procura della Repubblica di
Roma, affinché si procedesse a norma di legge;
- con lettera dell'08.05.2019 inviata all'avv. a mezzo PEC, la stessa veniva CP_1
invitata a prendere contatti al fine di risolvere bonariamente la spiacevole vicenda,
rammentando all'avv. che, nella sua qualità di titolare della causa, la stessa CP_1
fosse direttamente responsabile, non solo dell'attività processuale resa dal suo sostituto/collaboratore SS, ma, ancor prima, della omessa verifica circa la legittimità del titolo speso dal SS;
- con PEC del 13.05.2019 l'avv. replicava alla missiva disconoscendo ogni CP_1
addebito e chiarendo di non aver mai conosciuto il né di aver mai avuto CP_2
alcuna contezza del citato giudizio;
- con PEC del 14.05.2019 notificata al CTU arch. , lo si informava della vicenda Per_1
e lo si invitava a rivolgere le proprie istanze di pagamento direttamente alla parte responsabile della nullità del procedimento di ATP;
- l'architetto gli notificava, tuttavia, atto di precetto unitamente al titolo Per_1
esecutivo (decreto di liquidazione emesso dal giudice Postiglione in data
22.03.2019);
3 - pertanto, essa attrice chiedeva la sospensione della efficacia degli atti esecutivi posti in essere dal CTU incardinando giudizio di opposizione all'esecuzione;
- in data 28.06.2019 si svolgeva presso lo studio legale di parte convenuta apposita procedura di negoziazione assistita i cui termini e contenuti, finalizzati al ristoro dei danni patiti dall'odierno attore, erano ben cristallizzati nell'apposito atto di convenzione firmato da tutte le parti in pari data;
- tuttavia, l'avv. in sede di negoziazione assistita, si limitava a negare ogni CP_1
addebito precludendo la possibilità di ottenere un ristoro dei danni e delle spese processuali inutilmente sostenute per il procedimento di ATP come da verbale allegato in atti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'avv. CP_1
eccependo, in via preliminare, la nullità della procura alle liti con conseguente nullità del giudizio in quanto non sottoscritta dalla parte nella qualità, nonché Controparte_5
la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della domanda.
Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto estranea ai fatti contestati nonché l'incompetenza del giudice adito in merito alla domanda di declaratoria di nullità del giudizio di ATP, essendo competente in tal senso il Giudice investito della causa, che nel caso di specie aveva dichiarato chiuso il procedimento di accertamento tecnico preventivo. Aggiungeva che il decreto di liquidazione del CTU avrebbe dovuto essere impugnato ex art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 nei trenta giorni successivi alla sua comunicazione, e non certo in questa sede.
Nel merito, contestava integralmente le domande di , evidenziando la Parte_1
propria estraneità al giudizio RG 52652/2018 non avendo mai ricevuto alcun incarico da che non conosceva, né autenticato la sottoscrizione del e delle altre CP_2 CP_2
parti. Aggiungeva che alcun adempimento telematico era mai stato svolto con la sua firma digitale e con il polisweb a lei riferibile così come la costituzione in giudizio era avvenuta in forma cartacea, oltre a non aver mai presenziato in udienza o nominato alcun sostituto processuale.
4 In particolare, disconosceva la firma a lei attribuita nell'ambito del suddetto procedimento rg 52652/2018 nonché le sottoscrizioni di cui alla comparsa di costituzione nel suddetto giudizio depositata da parte attrice quale documento allegato nel proprio fascicolo.
Infine, metteva in evidenza che il giudizio di ATP non era mai stato dichiarato nullo e che comunque non poteva esservi alcun danno per parte attrice dal momento che le potevano derivare solo benefici da un'eventuale nullità non potendo il far valere le CP_2
risultanze dell'ATP contro la Quanto alle spese legali e quelle di CTU l'odierna Parte_1
attrice le avrebbe comunque sostenute, anche in caso di contumacia o illegittima costituzione del dal momento che si tratta di un giudizio sommario di CP_2
anticipazione probatoria, ad onere esclusivo della parte che lo invoca, e che si svolge anche in assenza delle altre parti citate e rimaste contumaci.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di parte attrice per difetto di prova in ordine all'an, al quantum e al nesso causale chiedendo disporsi condanna ex art. 96 c.p.c. di parte attrice.
3. In data 03.03.2020 parte attrice depositava la procura alle liti sottoscritta dal legale rappresentante della società e alla prima udienza del 04.03.2020 veniva CP_6
concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
4. La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale e acquisizione documentale. All'udienza del 05.04.2023 veniva presa in decisione, salvo poi essere rimessa in istruttoria dal nuovo giudice assegnatario con provvedimento del 20.02.2024.
Mutato nuovamente il giudice, con ordinanza del 26.09.2024 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di abbandono della lite a spese compensate. Parte
convenuta aderiva alla proposta, mentre parte attrice manifestava il proprio dissenso alla stessa.
5. A seguito di assegnazione a nuovo giudice, la causa veniva rinviata all'udienza del
26.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda ex art. 164 c.p.c. per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., co. 3 e co.4, avendo parte attrice indicato i fatti generatori della sua pretesa risarcitoria. Del pari, è infondata l'eccezione di nullità della procura alle liti stante il tempestivo deposito a cura di parte attrice (in data 03.03.2020) della procura alle liti sottoscritta dal legale rappresentante della società CP_6
7. L'odierno giudizio è stato incardinato dalla al fine di ottenere – previa Parte_1
constatazione della frode anche processuale posta in essere dal collaboratore dell'Avv.
(SS SS) nonché della nullità del procedimento di istruzione CP_1
preventiva r.g. n. 52652/2018 – il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta posta in essere dal collaboratore dell'Avv. il quale millantandosi CP_1
avvocato risultava non essere iscritto in alcun albo forense nazionale.
7. La domanda in esame rientra nell'ipotesi di esperimento dell'azione disciplinata dall'art. 2043 c.c. in ragione delle doglianze sollevate da parte attrice circa il fatto illecito verificatosi nel procedimento di ATP (R.G. n. 52652/18) ove l'Avv. difensore del CP_1
resistente si era avvalsa della collaborazione del dott. SS quale suo sostituto CP_7
d'udienza sebbene non iscritto all'albo.
Pertanto, in tal caso, spetta a colui il quale agisce provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. e, in particolare, occorre che: si sia verificato un danno, non ipotetico e futuro, ma attuale e concreto;
che l'evento dannoso, lesivo di una situazione giuridica meritevole di tutela sia addebitabile all'agire illegittimo di taluno (nesso di causalità); che sussista l'elemento soggettivo, costituendo l'illegittimità dell'atto solo un indice della colpa.
8. Ciò posto, nel costituirsi in giudizio l'avv. ha contestato ogni addebito, CP_1
ribadendo la sua totale estraneità e disconoscendo la sottoscrizione apposta ad ogni atto a lei riferibile nell'ambito del suddetto procedimento di ATP (rg 52652/2018) tra cui la comparsa di costituzione e risposta.
6 Orbene, preliminarmente ci si deve interrogare sulla possibilità giuridica che un avvocato possa disconoscere la sottoscrizione apposta, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., in funzione di autenticazione della procura conferitagli a margine o in calce ad un atto introduttivo di un giudizio.
Nel caso di specie l'avv. ha disconosciuto tra l'altro la firma apposta in funzione di CP_1
autenticazione della procura conferitale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento di ATP (R.G. n. 52652/18) da CP_2
Tuttavia si rammenta il seguente principio di diritto: « Per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione che, al pari dell' autenticazione della scrittura privata,
mentre rileva, quanto all'effetto, come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto degli artt.
2702 e 2703, primo comma, cod. civ., è, quanto alla struttura, un atto pubblico risultante, in coerenza con la definizione dell'art. 2699 cod. civ., da un documento redatto da un pubblico ufficiale che, in quanto autorizzato a costituire la descritta certezza in ordine all'atto principale, deve per ciò stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l'atto accessorio destinato a realizzare quel risultato, con la conseguenza che, al pari della pubblica fede concernente l'autenticità della sottoscrizione della procura, anche quella relativa alla provenienza della certificazione dal soggetto che se ne professa autore non può essere rimossa se non attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 221 e segg. cod. proc. civ.>> (Cass. n. 5711 del 1996; adde:
Cass. n. 715 del 1999; n. 6047 del 2003; n. 10240 del 2009; Cass. civ. 15170/2014).
L'applicazione di detto principio evidenzia che, con riferimento alla procura sull'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la provenienza dall'Avv. della CP_1
certificazione di autenticazione della sottoscrizione di di conferimento della CP_2
procura si doveva reputare assistita dalla fede pubblica che assiste l'atto pubblico per ciò
che riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che risulta averlo formato (art. 2700
7 c.c.). La dichiarazione dell'Avv. di autenticazione della sottoscrizione di CP_1
conferimento della procura del figurante sul detto atto è, infatti, riconducibile al CP_2
primo comma dell'art. 2703 c.c., per quanto attiene alla provenienza dal ma, per CP_2
quanto attiene alla provenienza dell'autenticazione dal detto Avvocato segue il regime dell'atto pubblico, perché l'autenticazione del difensore ha tale natura. Ne discende che solo con una querela di falso, tendente a dimostrare di non essere autore della dichiarazione di autentica e della sottoscrizione relativa, l'Avv. quale pubblico CP_1
ufficiale da cui promanavano, almeno in via formale, l'una e l'altra, avrebbe potuto far valere la falsità di entrambe.
8. Ne consegue che in assenza di querela di falso, non avanzata in questa sede dall'Avv.
deve ritenersi la provenienza dell'autenticazione dal detto Avvocato con CP_1
conseguente validità della costituzione in giudizio della parte resistente con il ministero dell'Avv. CP_1
9. Quanto all'attività difensiva svolta all'udienza del 08.05.2019 risulta per tabulas che era presente un tale Avv. SS SS per la parte resistente e che lo CP_2
stesso, in realtà, non era in possesso del titolo di avvocato in quanto interpellato dal
Giudice del procedimento di ATP ha riferito di “essere abogado e di non essere ancora iscritto all'albo di Roma. Riferisce inoltre che la pratica di iscrizione è in corso” (cfr.
verbale di udienza).
A fronte della suddetta dichiarazione il Giudice Postiglione dichiarava chiuso il procedimento di ATP, disponendo la trasmissione degli atti e del verbale alla Procura
della Repubblica di Roma sia in relazione agli abusi edilizi constatati nella CTU sia in ordine ai fatti emersi in udienza.
10. Inoltre, dalla prova testimoniale espletata in corso di causa nei confronti dei testi e , quest'ultimo resistente nel procedimento di ATP r.g.n. Testimone_1 CP_2
52652/2018 è emerso che il SS lavorava nello stesso studio dell'Avv. CP_1
(circostanza peraltro confermata dalla foto della targa del studio legale ove figurano i
8 nominativi della e del SS); la figlia del SS era la nipote dell'avv. CP_1 CP_1
si era occupata della causa contro la società portando i Testimone_1 Parte_1
documenti al SS;
padre di non conosceva il SS e CP_2 Testimone_1
l'avv. né ricordava di avere firmato la procura alle liti davanti al dott. SS e se CP_1
qualcuno fosse stato presente.
Sul punto, si richiamano le dichiarazioni rilasciate dai testi all'udienza del 01.02.2023 ove
(figlia del ) sui capitoli formulati da parte convenuta ha Testimone_1 CP_2
dichiarato: cap.9) vero che lei ha firmato ogni documento e la procura alle liti nel 2018
davanti al Dott. SS, e nessun altro era presente? R: Ho conosciuto il SS perché abbiamo
fatto lo stesso corso universitario e una volta laureati io ho preso un'altra strada rispetto a lui
lavorativamente parlando. Siamo rimasti sempre in contatto con gli amici universitari e ci vediamo
abbastanza spesso;
negli ultimi tempi un po' meno viste le diverse fasi della vita. SS era a suo
tempo “avvocato” ed abbiamo una causa civile contro la tra ottobre 2017 e inizio 2018, Parte_1
decido di fare lavori a casa e chiedo aiuto con DL (causa) che porta la ditta attrice e iniziamo lavori
con contratti distinti. Me ne sono occupata sempre io;
papà è il proprietario dello stabile ma solo io
ho avuto rapporti con la Anche mio padre ha fatto causa alla Anche mio padre Parte_1 Parte_1
ha fatto causa alla ADR: Conosco l'avv. che ho conosciuto al compleanno della Parte_1 CP_1
figlia di SS o forse in altro evento relativo al figlio di SS. Preciso che la figlia di SS è la
nipote dell'avv. E non ricordo il volto;
solo che è bionda. Non la riconoscerei per strada. La CP_1
l' ho vista allo studio anche se non per motivi professionali.ADR: In studio sono andata CP_1
una sola volta lo stesso giorno in cui la ditta doveva consegnarmi le chiavi di casa e dove lì è venuto
fuori il problema (aprile forse del 2018) di fare causa. Io ho preso i documenti che mi servivano per
la causa e li ho portati dall'avv. SS dove lavorava (via Petrocelli,zona Anagnina) .ADR presumo
che la lavorasse nello stesso studio di SS Cap.10) Vero che lei mai ha incontrato CP_1
l'Avv. o firmato documenti, o apposto firme davanti alla stessa? R: Ho già CP_1
risposto. So che il SS lavorava per lo studio;
io non ho conferito per iscritto la procura alle liti
all'avv. per motivi professionali. ADR: io firmo senza leggerlo;
con il SS ho un rapporto CP_1
di estrema fiducia. Sui medesimi capitoli di prova il teste , presunto cliente CP_2
della ha dichiarato: sub9) R: Non mi ricordo se nel 2018 ho firmato ogni documento e la CP_1
9 procura alle liti davanti al dott. SS e se qualcuno fosse presente. ADR: il dott. SS no non lo
conosco. Sub10) R: Non conosco l'avv. CP_1
Da tutti gli elementi istruttori sovra indicati non è possibile ricavare l'estraneità dell'Avv.
rispetto al procedimento tecnico preventivo per cui è causa, tenuto conto anche di CP_1
quanto sovra evidenziato circa la riferibilità della dichiarazione di autenticazione alla stessa di cui alla procura alle liti apposta a margine della memoria di costituzione e risposta.
11. Dunque SS SS, agendo quale sostituto processuale dell'Avv. CP_1
titolare della causa, non era abilitato all'esercizio in Italia della professione di avvocato e l'esercizio di tale professione, nella sua qualità di avvocato stabilito, era consentita solo a condizione di rispettare quanto prescritto dagli artt. 7 e 8 del D.lgs 96/2001.
Più precisamente l'avvocato “ stabilito “ che eserciti la professione in Italia ed al quale è
vietato spendere il titolo di avvocato in Italia ( art 4 del d.lgs 96 /2001 ) è tenuto , a norma dell'art. 7 del d.lgs 96/2001, “a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato” ed “alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine” , inoltre, a norma dell'art. 8
d.lvo cit, “ Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è
necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è
responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori “ e “
l'intesa .. deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito”.
10 Tali prescrizioni non sono state rispettate dal SS che ha sostituito in udienza l'avv.
spendendo il titolo di Avvocato. CP_1
11. Comunque il vizio rilevato non interviene minimamente ad incidere sulla regolare costituzione in giudizio della parte, dal momento che a fronte di una procura rilasciata dal all'avv. da cui proviene l'autentica della sottoscrizione, deve ritenersi CP_7 CP_1
che la parte resistente era ritualmente costituita in giudizio di ATP. Infatti, solo in ipotesi di costituzione in giudizio con un difensore non iscritto all'albo, e non è il caso dell'Avv.
si ha una nullità rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, CP_1
in ragione della violazione di norme di ordine pubblico attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26898 del 19/12/2014, Rv. 633782).
12. L'unico vizio che si ravvisa nel caso di specie è, invece, il fatto della sostituzione del dominus da parte di soggetto non iscritto all'albo. Il vizio rilevato non interviene minimamente ad incidere sulla regolare costituzione in giudizio della parte, talché, ai sensi degli artt. 156 e 157 c.p.c., ove si ravvisi un vizio per il solo fatto della sostituzione del dominus da parte di difensore non iscritto all'albo si verserebbe in ogni caso in una ipotesi di nullità relativa ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. (Cass. civ. 5579/2016).
13. Ciò posto, mette conto rilevare che i limiti di utilizzazione di un accertamento tecnico preventivo eventualmente affetto da nullità di ordine processuale sono contrassegnati dalle regole che disciplinano lo svolgimento della successiva attività processuale,
stabilendo anche specifiche cadenze e preclusioni, venendo quindi in considerazione la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. civ. n. 3834/2017).
14. Nel caso di specie, il giudizio di ATP si è chiuso senza che le parti – ad eccezione del resistente che avendo dato causa alla nullità non poteva comunque dedurla- CP_2
sollevassero alcuna eccezione di nullità (relativa per le ragioni sovra evidenziate) con conseguente decadenza i sensi del comma 2 dell'art. 157 c.p.c.
Né si ha evidenza dell'introduzione del giudizio di merito e della sorte circa l'acquisizione della CTU espletata nell'ambito del giudizio di ATP.
11 Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
15. Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, applicando i parametri medi indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 con riguardo allo scaglione di riferimento.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. non potendosi ritenere che la parte attrice abbia agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, come previsto dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Condanna la alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA CP_1
come per legge.
Così deciso in Roma, 08.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lucia Bruni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 44165 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.03.2025,
vertente
TRA
(p.iva ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Carrocci e con questi domiciliato in
Roma presso l'avv. Mauro Santopietro con studio in Roma, via Tolero n. 11, in forza di mandato in calce all'atto di citazione
attore
E
AVV. (c.f. ) rappresentata e difesa da sé stessa CP_1 C.F._1
ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Biagio
Petrocelli n. 224
convenuta
1 oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c.
conclusioni: le parti hanno rassegnate le conclusioni come da verbale di udienza del
26.03.2025 da intendersi trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 01.07.2019 la conveniva in Parte_1
giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l'avv. per ivi senti accertare la frode, CP_1
anche processuale, posta in essere dal collaboratore dell'Avv. tale dott. CP_1
SS SS, il quale millantandosi avvocato- senza tuttavia essere iscritto ad alcun albo- agiva come sostituto processuale della stessa nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva R.G. n. 52652/18 svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. XVII con conseguente nullità del procedimento indicato e degli atti correlati, inclusa la liquidazione operata in favore del CTU con decreto n. cronol. 2943/2019 del 22/03/2019 (R.G.A.C. n.
52652/2018).
Pertanto, parte attrice chiedeva di condannare la convenuta a rifondere i danni e le spese liquidate e anticipate nel suddetto procedimento di istruzione preventiva R.G. n. 52652/18,
oltre al risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta tenuta dal sostituto/collaboratore dell'avv. dott. SS, quantificato in misura non inferiore CP_1
ad € 25.000,00 con rivalutazione e interessi.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- aveva depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto r.g.n.
52652/2018 dinanzi al Tribunale di Roma, sez. XVII (ex IX) nei confronti di CP_2
, il geom. , l'arch. con
[...] CP_3 Controparte_4
riguardo ad un appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile sito in
Roma, alla via Gregorio Sars n.19, che gli era stato commissionato dal come CP_2
da contratto stipulato in data 26.10.2017;
2 - si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a CP_2
firma dell'avv. depositata all'udienza dell'08.11.2018 da tale CP_1
sedicente avv. SS SS;
- all'esito dell'istruttoria espletata nel citato giudizio, in occasione dell'udienza dell'08.05.2019 fissata per la verifica del deposito della CTU e conseguente definizione e chiusura del procedimento di ATP, emergeva la circostanza che il
SS SS – sostituto processuale dell'avv. in tutte le CP_1
udienze tenutesi dinanzi al Giudice dr. Postiglione, e in tutti gli incontri presso lo studio del CTU arch. – risultasse essere persona non iscritta in alcun albo Per_1
forense nazionale (per sua stessa ammissione) e dunque, privo dello ius postulandi,
nonché autore di un grave illecito penale, ancor prima che disciplinare;
- alla luce di tale rivelazione, il Giudice dott. Postiglione disponeva l'immediata trasmissione degli atti processuali del giudizio alla Procura della Repubblica di
Roma, affinché si procedesse a norma di legge;
- con lettera dell'08.05.2019 inviata all'avv. a mezzo PEC, la stessa veniva CP_1
invitata a prendere contatti al fine di risolvere bonariamente la spiacevole vicenda,
rammentando all'avv. che, nella sua qualità di titolare della causa, la stessa CP_1
fosse direttamente responsabile, non solo dell'attività processuale resa dal suo sostituto/collaboratore SS, ma, ancor prima, della omessa verifica circa la legittimità del titolo speso dal SS;
- con PEC del 13.05.2019 l'avv. replicava alla missiva disconoscendo ogni CP_1
addebito e chiarendo di non aver mai conosciuto il né di aver mai avuto CP_2
alcuna contezza del citato giudizio;
- con PEC del 14.05.2019 notificata al CTU arch. , lo si informava della vicenda Per_1
e lo si invitava a rivolgere le proprie istanze di pagamento direttamente alla parte responsabile della nullità del procedimento di ATP;
- l'architetto gli notificava, tuttavia, atto di precetto unitamente al titolo Per_1
esecutivo (decreto di liquidazione emesso dal giudice Postiglione in data
22.03.2019);
3 - pertanto, essa attrice chiedeva la sospensione della efficacia degli atti esecutivi posti in essere dal CTU incardinando giudizio di opposizione all'esecuzione;
- in data 28.06.2019 si svolgeva presso lo studio legale di parte convenuta apposita procedura di negoziazione assistita i cui termini e contenuti, finalizzati al ristoro dei danni patiti dall'odierno attore, erano ben cristallizzati nell'apposito atto di convenzione firmato da tutte le parti in pari data;
- tuttavia, l'avv. in sede di negoziazione assistita, si limitava a negare ogni CP_1
addebito precludendo la possibilità di ottenere un ristoro dei danni e delle spese processuali inutilmente sostenute per il procedimento di ATP come da verbale allegato in atti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'avv. CP_1
eccependo, in via preliminare, la nullità della procura alle liti con conseguente nullità del giudizio in quanto non sottoscritta dalla parte nella qualità, nonché Controparte_5
la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della domanda.
Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto estranea ai fatti contestati nonché l'incompetenza del giudice adito in merito alla domanda di declaratoria di nullità del giudizio di ATP, essendo competente in tal senso il Giudice investito della causa, che nel caso di specie aveva dichiarato chiuso il procedimento di accertamento tecnico preventivo. Aggiungeva che il decreto di liquidazione del CTU avrebbe dovuto essere impugnato ex art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 nei trenta giorni successivi alla sua comunicazione, e non certo in questa sede.
Nel merito, contestava integralmente le domande di , evidenziando la Parte_1
propria estraneità al giudizio RG 52652/2018 non avendo mai ricevuto alcun incarico da che non conosceva, né autenticato la sottoscrizione del e delle altre CP_2 CP_2
parti. Aggiungeva che alcun adempimento telematico era mai stato svolto con la sua firma digitale e con il polisweb a lei riferibile così come la costituzione in giudizio era avvenuta in forma cartacea, oltre a non aver mai presenziato in udienza o nominato alcun sostituto processuale.
4 In particolare, disconosceva la firma a lei attribuita nell'ambito del suddetto procedimento rg 52652/2018 nonché le sottoscrizioni di cui alla comparsa di costituzione nel suddetto giudizio depositata da parte attrice quale documento allegato nel proprio fascicolo.
Infine, metteva in evidenza che il giudizio di ATP non era mai stato dichiarato nullo e che comunque non poteva esservi alcun danno per parte attrice dal momento che le potevano derivare solo benefici da un'eventuale nullità non potendo il far valere le CP_2
risultanze dell'ATP contro la Quanto alle spese legali e quelle di CTU l'odierna Parte_1
attrice le avrebbe comunque sostenute, anche in caso di contumacia o illegittima costituzione del dal momento che si tratta di un giudizio sommario di CP_2
anticipazione probatoria, ad onere esclusivo della parte che lo invoca, e che si svolge anche in assenza delle altre parti citate e rimaste contumaci.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di parte attrice per difetto di prova in ordine all'an, al quantum e al nesso causale chiedendo disporsi condanna ex art. 96 c.p.c. di parte attrice.
3. In data 03.03.2020 parte attrice depositava la procura alle liti sottoscritta dal legale rappresentante della società e alla prima udienza del 04.03.2020 veniva CP_6
concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
4. La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale e acquisizione documentale. All'udienza del 05.04.2023 veniva presa in decisione, salvo poi essere rimessa in istruttoria dal nuovo giudice assegnatario con provvedimento del 20.02.2024.
Mutato nuovamente il giudice, con ordinanza del 26.09.2024 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di abbandono della lite a spese compensate. Parte
convenuta aderiva alla proposta, mentre parte attrice manifestava il proprio dissenso alla stessa.
5. A seguito di assegnazione a nuovo giudice, la causa veniva rinviata all'udienza del
26.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda ex art. 164 c.p.c. per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., co. 3 e co.4, avendo parte attrice indicato i fatti generatori della sua pretesa risarcitoria. Del pari, è infondata l'eccezione di nullità della procura alle liti stante il tempestivo deposito a cura di parte attrice (in data 03.03.2020) della procura alle liti sottoscritta dal legale rappresentante della società CP_6
7. L'odierno giudizio è stato incardinato dalla al fine di ottenere – previa Parte_1
constatazione della frode anche processuale posta in essere dal collaboratore dell'Avv.
(SS SS) nonché della nullità del procedimento di istruzione CP_1
preventiva r.g. n. 52652/2018 – il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta posta in essere dal collaboratore dell'Avv. il quale millantandosi CP_1
avvocato risultava non essere iscritto in alcun albo forense nazionale.
7. La domanda in esame rientra nell'ipotesi di esperimento dell'azione disciplinata dall'art. 2043 c.c. in ragione delle doglianze sollevate da parte attrice circa il fatto illecito verificatosi nel procedimento di ATP (R.G. n. 52652/18) ove l'Avv. difensore del CP_1
resistente si era avvalsa della collaborazione del dott. SS quale suo sostituto CP_7
d'udienza sebbene non iscritto all'albo.
Pertanto, in tal caso, spetta a colui il quale agisce provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. e, in particolare, occorre che: si sia verificato un danno, non ipotetico e futuro, ma attuale e concreto;
che l'evento dannoso, lesivo di una situazione giuridica meritevole di tutela sia addebitabile all'agire illegittimo di taluno (nesso di causalità); che sussista l'elemento soggettivo, costituendo l'illegittimità dell'atto solo un indice della colpa.
8. Ciò posto, nel costituirsi in giudizio l'avv. ha contestato ogni addebito, CP_1
ribadendo la sua totale estraneità e disconoscendo la sottoscrizione apposta ad ogni atto a lei riferibile nell'ambito del suddetto procedimento di ATP (rg 52652/2018) tra cui la comparsa di costituzione e risposta.
6 Orbene, preliminarmente ci si deve interrogare sulla possibilità giuridica che un avvocato possa disconoscere la sottoscrizione apposta, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., in funzione di autenticazione della procura conferitagli a margine o in calce ad un atto introduttivo di un giudizio.
Nel caso di specie l'avv. ha disconosciuto tra l'altro la firma apposta in funzione di CP_1
autenticazione della procura conferitale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento di ATP (R.G. n. 52652/18) da CP_2
Tuttavia si rammenta il seguente principio di diritto: « Per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione che, al pari dell' autenticazione della scrittura privata,
mentre rileva, quanto all'effetto, come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto degli artt.
2702 e 2703, primo comma, cod. civ., è, quanto alla struttura, un atto pubblico risultante, in coerenza con la definizione dell'art. 2699 cod. civ., da un documento redatto da un pubblico ufficiale che, in quanto autorizzato a costituire la descritta certezza in ordine all'atto principale, deve per ciò stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l'atto accessorio destinato a realizzare quel risultato, con la conseguenza che, al pari della pubblica fede concernente l'autenticità della sottoscrizione della procura, anche quella relativa alla provenienza della certificazione dal soggetto che se ne professa autore non può essere rimossa se non attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 221 e segg. cod. proc. civ.>> (Cass. n. 5711 del 1996; adde:
Cass. n. 715 del 1999; n. 6047 del 2003; n. 10240 del 2009; Cass. civ. 15170/2014).
L'applicazione di detto principio evidenzia che, con riferimento alla procura sull'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la provenienza dall'Avv. della CP_1
certificazione di autenticazione della sottoscrizione di di conferimento della CP_2
procura si doveva reputare assistita dalla fede pubblica che assiste l'atto pubblico per ciò
che riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che risulta averlo formato (art. 2700
7 c.c.). La dichiarazione dell'Avv. di autenticazione della sottoscrizione di CP_1
conferimento della procura del figurante sul detto atto è, infatti, riconducibile al CP_2
primo comma dell'art. 2703 c.c., per quanto attiene alla provenienza dal ma, per CP_2
quanto attiene alla provenienza dell'autenticazione dal detto Avvocato segue il regime dell'atto pubblico, perché l'autenticazione del difensore ha tale natura. Ne discende che solo con una querela di falso, tendente a dimostrare di non essere autore della dichiarazione di autentica e della sottoscrizione relativa, l'Avv. quale pubblico CP_1
ufficiale da cui promanavano, almeno in via formale, l'una e l'altra, avrebbe potuto far valere la falsità di entrambe.
8. Ne consegue che in assenza di querela di falso, non avanzata in questa sede dall'Avv.
deve ritenersi la provenienza dell'autenticazione dal detto Avvocato con CP_1
conseguente validità della costituzione in giudizio della parte resistente con il ministero dell'Avv. CP_1
9. Quanto all'attività difensiva svolta all'udienza del 08.05.2019 risulta per tabulas che era presente un tale Avv. SS SS per la parte resistente e che lo CP_2
stesso, in realtà, non era in possesso del titolo di avvocato in quanto interpellato dal
Giudice del procedimento di ATP ha riferito di “essere abogado e di non essere ancora iscritto all'albo di Roma. Riferisce inoltre che la pratica di iscrizione è in corso” (cfr.
verbale di udienza).
A fronte della suddetta dichiarazione il Giudice Postiglione dichiarava chiuso il procedimento di ATP, disponendo la trasmissione degli atti e del verbale alla Procura
della Repubblica di Roma sia in relazione agli abusi edilizi constatati nella CTU sia in ordine ai fatti emersi in udienza.
10. Inoltre, dalla prova testimoniale espletata in corso di causa nei confronti dei testi e , quest'ultimo resistente nel procedimento di ATP r.g.n. Testimone_1 CP_2
52652/2018 è emerso che il SS lavorava nello stesso studio dell'Avv. CP_1
(circostanza peraltro confermata dalla foto della targa del studio legale ove figurano i
8 nominativi della e del SS); la figlia del SS era la nipote dell'avv. CP_1 CP_1
si era occupata della causa contro la società portando i Testimone_1 Parte_1
documenti al SS;
padre di non conosceva il SS e CP_2 Testimone_1
l'avv. né ricordava di avere firmato la procura alle liti davanti al dott. SS e se CP_1
qualcuno fosse stato presente.
Sul punto, si richiamano le dichiarazioni rilasciate dai testi all'udienza del 01.02.2023 ove
(figlia del ) sui capitoli formulati da parte convenuta ha Testimone_1 CP_2
dichiarato: cap.9) vero che lei ha firmato ogni documento e la procura alle liti nel 2018
davanti al Dott. SS, e nessun altro era presente? R: Ho conosciuto il SS perché abbiamo
fatto lo stesso corso universitario e una volta laureati io ho preso un'altra strada rispetto a lui
lavorativamente parlando. Siamo rimasti sempre in contatto con gli amici universitari e ci vediamo
abbastanza spesso;
negli ultimi tempi un po' meno viste le diverse fasi della vita. SS era a suo
tempo “avvocato” ed abbiamo una causa civile contro la tra ottobre 2017 e inizio 2018, Parte_1
decido di fare lavori a casa e chiedo aiuto con DL (causa) che porta la ditta attrice e iniziamo lavori
con contratti distinti. Me ne sono occupata sempre io;
papà è il proprietario dello stabile ma solo io
ho avuto rapporti con la Anche mio padre ha fatto causa alla Anche mio padre Parte_1 Parte_1
ha fatto causa alla ADR: Conosco l'avv. che ho conosciuto al compleanno della Parte_1 CP_1
figlia di SS o forse in altro evento relativo al figlio di SS. Preciso che la figlia di SS è la
nipote dell'avv. E non ricordo il volto;
solo che è bionda. Non la riconoscerei per strada. La CP_1
l' ho vista allo studio anche se non per motivi professionali.ADR: In studio sono andata CP_1
una sola volta lo stesso giorno in cui la ditta doveva consegnarmi le chiavi di casa e dove lì è venuto
fuori il problema (aprile forse del 2018) di fare causa. Io ho preso i documenti che mi servivano per
la causa e li ho portati dall'avv. SS dove lavorava (via Petrocelli,zona Anagnina) .ADR presumo
che la lavorasse nello stesso studio di SS Cap.10) Vero che lei mai ha incontrato CP_1
l'Avv. o firmato documenti, o apposto firme davanti alla stessa? R: Ho già CP_1
risposto. So che il SS lavorava per lo studio;
io non ho conferito per iscritto la procura alle liti
all'avv. per motivi professionali. ADR: io firmo senza leggerlo;
con il SS ho un rapporto CP_1
di estrema fiducia. Sui medesimi capitoli di prova il teste , presunto cliente CP_2
della ha dichiarato: sub9) R: Non mi ricordo se nel 2018 ho firmato ogni documento e la CP_1
9 procura alle liti davanti al dott. SS e se qualcuno fosse presente. ADR: il dott. SS no non lo
conosco. Sub10) R: Non conosco l'avv. CP_1
Da tutti gli elementi istruttori sovra indicati non è possibile ricavare l'estraneità dell'Avv.
rispetto al procedimento tecnico preventivo per cui è causa, tenuto conto anche di CP_1
quanto sovra evidenziato circa la riferibilità della dichiarazione di autenticazione alla stessa di cui alla procura alle liti apposta a margine della memoria di costituzione e risposta.
11. Dunque SS SS, agendo quale sostituto processuale dell'Avv. CP_1
titolare della causa, non era abilitato all'esercizio in Italia della professione di avvocato e l'esercizio di tale professione, nella sua qualità di avvocato stabilito, era consentita solo a condizione di rispettare quanto prescritto dagli artt. 7 e 8 del D.lgs 96/2001.
Più precisamente l'avvocato “ stabilito “ che eserciti la professione in Italia ed al quale è
vietato spendere il titolo di avvocato in Italia ( art 4 del d.lgs 96 /2001 ) è tenuto , a norma dell'art. 7 del d.lgs 96/2001, “a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato” ed “alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine” , inoltre, a norma dell'art. 8
d.lvo cit, “ Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è
necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è
responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori “ e “
l'intesa .. deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito”.
10 Tali prescrizioni non sono state rispettate dal SS che ha sostituito in udienza l'avv.
spendendo il titolo di Avvocato. CP_1
11. Comunque il vizio rilevato non interviene minimamente ad incidere sulla regolare costituzione in giudizio della parte, dal momento che a fronte di una procura rilasciata dal all'avv. da cui proviene l'autentica della sottoscrizione, deve ritenersi CP_7 CP_1
che la parte resistente era ritualmente costituita in giudizio di ATP. Infatti, solo in ipotesi di costituzione in giudizio con un difensore non iscritto all'albo, e non è il caso dell'Avv.
si ha una nullità rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, CP_1
in ragione della violazione di norme di ordine pubblico attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26898 del 19/12/2014, Rv. 633782).
12. L'unico vizio che si ravvisa nel caso di specie è, invece, il fatto della sostituzione del dominus da parte di soggetto non iscritto all'albo. Il vizio rilevato non interviene minimamente ad incidere sulla regolare costituzione in giudizio della parte, talché, ai sensi degli artt. 156 e 157 c.p.c., ove si ravvisi un vizio per il solo fatto della sostituzione del dominus da parte di difensore non iscritto all'albo si verserebbe in ogni caso in una ipotesi di nullità relativa ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. (Cass. civ. 5579/2016).
13. Ciò posto, mette conto rilevare che i limiti di utilizzazione di un accertamento tecnico preventivo eventualmente affetto da nullità di ordine processuale sono contrassegnati dalle regole che disciplinano lo svolgimento della successiva attività processuale,
stabilendo anche specifiche cadenze e preclusioni, venendo quindi in considerazione la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. civ. n. 3834/2017).
14. Nel caso di specie, il giudizio di ATP si è chiuso senza che le parti – ad eccezione del resistente che avendo dato causa alla nullità non poteva comunque dedurla- CP_2
sollevassero alcuna eccezione di nullità (relativa per le ragioni sovra evidenziate) con conseguente decadenza i sensi del comma 2 dell'art. 157 c.p.c.
Né si ha evidenza dell'introduzione del giudizio di merito e della sorte circa l'acquisizione della CTU espletata nell'ambito del giudizio di ATP.
11 Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
15. Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, applicando i parametri medi indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 con riguardo allo scaglione di riferimento.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. non potendosi ritenere che la parte attrice abbia agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, come previsto dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Condanna la alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA CP_1
come per legge.
Così deciso in Roma, 08.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lucia Bruni
12