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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5701/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5701/2017, avente ad oggetto” Separazione giudiziale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Di Filippo e presso lo studio ultimo Parte_1 del quale è elettivamente domiciliato come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Cairone e presso lo studio Controparte_1 ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla costituzione;
resistente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 25.10.2017, si è rivolto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore affinché fosse pronunciata sentenza di separazione dal coniuge CP
, con cui aveva contratto matrimonio il 25/11/2010 in Siano (come da estratto per
[...] riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di SIANO (SA), ANNO 2010, NUMERO 3 PARTE I, SERIE A, UFFICIO 1). A tal fine, formulava richiesta di separazione, con addebito alla resistente;
con vittoria di spese. si è costituita e, contestando l'avversa prospettazione dei fatti, ha chiesto Controparte_1 pronunciarsi sentenza di separazione, nonché prevedersi un assegno di mantenimento, iure proprio, della somma mensile non inferiore ad € 500,00, con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, all'uopo prevedendo un assegno di mantenimento di euro 200,00 per ed a carico di Controparte_1 Pt_1
fissando l'udienza per l'istruttoria.
[...]
Iniziata la fase istruttoria e assegnati alle parti i termini per l'integrazione delle rispettive difese e l'articolazione dei mezzi di prova, le parti hanno avanzato richieste di prova costituenda.
Non ammesse le prove come articolate dalle parti, con provvedimento del 22.05.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo vari rinvii per carico del ruolo, il procedimento è pervenuto all'udienza del giorno 11.12.2024, ove è stata assegnato al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulla pronuncia di addebito. La domanda di addebito della separazione proposta da contro Parte_1 CP
va rigettata per le seguenti ragioni.
[...]
La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza. Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è necessario che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (v. Cass. n. 2740 del 2008). Nel caso di specie, non è stata svolta istruttoria alcuna, né la parte interessata ha proposto istanze di prova costituenda specifica, sul punto. Con tale provvedimento istruttorio – in tal sede confermato – è stato disposto il rigetto della prova, giacché la parte proposto, per relationem, prove testimoniali con riferimento a capi che, oltre che contrastanti con il principio di specificità in premessa indicato, sono, altresì, risultati formulati negativamente (c) ed intrisi di elementi valutativi (b e c) nonché, de residuo, anche afferente a circostanze non eziologicamente riconducibili ai fatti di addebito (a, d) Pertanto, la domanda è del tutto sfornita, prima che di prova, della stessa allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda di addebito e, pertanto, deve essere rigettata.
D'altronde, va altresì precisato come, in assenza di specifica e tempestiva domanda di addebito, anche le prove testimoniali di parte resistente debbono essere rigettate, all'uopo, per l'effetto, richiamando i contenuti motivazionali del provvedimento istruttorio del 20.05.2022.
Infine, va altresì precisato come parte resistente non abbia insistito nella richiesta di pronuncia ex art. 156 c.p.c. all' per l'asserito inadempimento di controparte. Pt_2
A tale riguardo, al netto della mancata prova sul punto (non risulta essere stata prodotta, agli atti di causa, nemmeno una messa in mora e/o articolata prova costituenda sul punto, al netto della sua dubbia ammissibilità) va, peraltro, dato atto di come:
- non abbia comunicato tempestivamente la propria nota di trattazione telematica per l'udienza del 11.12.2024, dovendo comunicarla sino a due giorni prima, giacché la stessa risulta essere pervenuta solamente in data 11.12.2024;
- comunque, in tal sede, nemmeno è stata reiterata la suddetta domanda (al netto degli assorbenti rilievi che precedono).
Sul mantenimento del coniuge Controparte_1
La domanda di assegno di separazione, invece, va accolta per le seguenti ragioni, confermando il quantum come previsto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti (che, si noti, hanno unicamente autorizzato i coniugi a vivere separati, prevedendo l'assegno di separazione). Nel caso di specie, infatti, ricorrono i presupposti di legge che inducono a riconoscere il diritto al mantenimento del coniuge che, all'evidenza, nel caso di specie, risulta essere economicamente più debole, all'uopo confermando, per l'effetto, l'importo come provvisoriamente stabilito. A tal riguardo, infatti soccorrono:
- la durata del matrimonio;
- l'età della resistente;
- le condizioni reddituali, come comparate;
- la funzione prevalentemente assistenziale dell'assegno di separazione. In relazione, poi, alla disparità reddituale (e, pertanto, al requisito prettamente economico), è emerso come percepisca redditi di pensione pari ad € 17.846,66 laddove Parte_1
ha dichiarato di non percepire reddito e di svolgere attività di lavoro Controparte_1 saltuarie. La circostanza, di per sé non è stata specificatamente contestata da parte ricorrente, la quale, invero, si è limitata ad affermarne, solamente, la residenza fuori sede. Pertanto, ricorrono giusti motivi per riconoscere ad il diritto alla Controparte_1 percezione dell'assegno di mantenimento, confermando quanto provvisoriamente previsto, ovvero euro 200,00, non essendo emersi elementi sopravvenuti alle statuizioni provvisorie e tali da giustificarne un aumento o una riduzione;
in buona sostanza, ciò anche alla luce dell'assenza di specifica ed utile prova costituenda, peraltro nemmeno proposta, sul punto, dalle parti, attendendo le capitolazioni testimoniali ai rapporti intercorsi tra le parti (su cui supra) e non, invece, alla rispettiva redditualità vantata (al netto dell'ammissibilità di capitoli di prova aventi ad oggetto consistente patrimoniali e reddituali).
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca, possono essere interamente compensate, tenuto conto non solo l'omessa – e non provata – riproposizione della domanda ex art. 156 c.p.c., ma anche l'importo come riconosciuto a titolo di mantenimento della resistente, sensibilmente inferiore rispetto a quello ab origine richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
ato a SIANO (SA) il 01/11/1952 Parte_1
e nata a [...] – federazione Russa), il 21.11.1960 Controparte_1 il cui matrimonio è stato celebrato il 25/11/2010 in Siano, Sa, (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di SIANO (SA), anno 2010, Parte I, Serie A, Uff.
1. n. 3).
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
rigetta la domanda di addebito proposta da
contro
Parte_1 Controparte_1 per le ragioni di cui in parte motiva;
accoglie la domanda di mantenimento, formulata da contro Controparte_1 Pt_1 per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
[...] dispone che verserà ad entro il 05 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1 tramite bonifico bancario o postale o vaglia postale, la somma di € 200,00 a titolo di assegno di separazione, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 396/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Compensa per le spese di lite.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 10.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5701/2017, avente ad oggetto” Separazione giudiziale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Di Filippo e presso lo studio ultimo Parte_1 del quale è elettivamente domiciliato come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Cairone e presso lo studio Controparte_1 ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla costituzione;
resistente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 25.10.2017, si è rivolto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore affinché fosse pronunciata sentenza di separazione dal coniuge CP
, con cui aveva contratto matrimonio il 25/11/2010 in Siano (come da estratto per
[...] riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di SIANO (SA), ANNO 2010, NUMERO 3 PARTE I, SERIE A, UFFICIO 1). A tal fine, formulava richiesta di separazione, con addebito alla resistente;
con vittoria di spese. si è costituita e, contestando l'avversa prospettazione dei fatti, ha chiesto Controparte_1 pronunciarsi sentenza di separazione, nonché prevedersi un assegno di mantenimento, iure proprio, della somma mensile non inferiore ad € 500,00, con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, all'uopo prevedendo un assegno di mantenimento di euro 200,00 per ed a carico di Controparte_1 Pt_1
fissando l'udienza per l'istruttoria.
[...]
Iniziata la fase istruttoria e assegnati alle parti i termini per l'integrazione delle rispettive difese e l'articolazione dei mezzi di prova, le parti hanno avanzato richieste di prova costituenda.
Non ammesse le prove come articolate dalle parti, con provvedimento del 22.05.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo vari rinvii per carico del ruolo, il procedimento è pervenuto all'udienza del giorno 11.12.2024, ove è stata assegnato al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulla pronuncia di addebito. La domanda di addebito della separazione proposta da contro Parte_1 CP
va rigettata per le seguenti ragioni.
[...]
La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza. Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è necessario che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (v. Cass. n. 2740 del 2008). Nel caso di specie, non è stata svolta istruttoria alcuna, né la parte interessata ha proposto istanze di prova costituenda specifica, sul punto. Con tale provvedimento istruttorio – in tal sede confermato – è stato disposto il rigetto della prova, giacché la parte proposto, per relationem, prove testimoniali con riferimento a capi che, oltre che contrastanti con il principio di specificità in premessa indicato, sono, altresì, risultati formulati negativamente (c) ed intrisi di elementi valutativi (b e c) nonché, de residuo, anche afferente a circostanze non eziologicamente riconducibili ai fatti di addebito (a, d) Pertanto, la domanda è del tutto sfornita, prima che di prova, della stessa allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda di addebito e, pertanto, deve essere rigettata.
D'altronde, va altresì precisato come, in assenza di specifica e tempestiva domanda di addebito, anche le prove testimoniali di parte resistente debbono essere rigettate, all'uopo, per l'effetto, richiamando i contenuti motivazionali del provvedimento istruttorio del 20.05.2022.
Infine, va altresì precisato come parte resistente non abbia insistito nella richiesta di pronuncia ex art. 156 c.p.c. all' per l'asserito inadempimento di controparte. Pt_2
A tale riguardo, al netto della mancata prova sul punto (non risulta essere stata prodotta, agli atti di causa, nemmeno una messa in mora e/o articolata prova costituenda sul punto, al netto della sua dubbia ammissibilità) va, peraltro, dato atto di come:
- non abbia comunicato tempestivamente la propria nota di trattazione telematica per l'udienza del 11.12.2024, dovendo comunicarla sino a due giorni prima, giacché la stessa risulta essere pervenuta solamente in data 11.12.2024;
- comunque, in tal sede, nemmeno è stata reiterata la suddetta domanda (al netto degli assorbenti rilievi che precedono).
Sul mantenimento del coniuge Controparte_1
La domanda di assegno di separazione, invece, va accolta per le seguenti ragioni, confermando il quantum come previsto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti (che, si noti, hanno unicamente autorizzato i coniugi a vivere separati, prevedendo l'assegno di separazione). Nel caso di specie, infatti, ricorrono i presupposti di legge che inducono a riconoscere il diritto al mantenimento del coniuge che, all'evidenza, nel caso di specie, risulta essere economicamente più debole, all'uopo confermando, per l'effetto, l'importo come provvisoriamente stabilito. A tal riguardo, infatti soccorrono:
- la durata del matrimonio;
- l'età della resistente;
- le condizioni reddituali, come comparate;
- la funzione prevalentemente assistenziale dell'assegno di separazione. In relazione, poi, alla disparità reddituale (e, pertanto, al requisito prettamente economico), è emerso come percepisca redditi di pensione pari ad € 17.846,66 laddove Parte_1
ha dichiarato di non percepire reddito e di svolgere attività di lavoro Controparte_1 saltuarie. La circostanza, di per sé non è stata specificatamente contestata da parte ricorrente, la quale, invero, si è limitata ad affermarne, solamente, la residenza fuori sede. Pertanto, ricorrono giusti motivi per riconoscere ad il diritto alla Controparte_1 percezione dell'assegno di mantenimento, confermando quanto provvisoriamente previsto, ovvero euro 200,00, non essendo emersi elementi sopravvenuti alle statuizioni provvisorie e tali da giustificarne un aumento o una riduzione;
in buona sostanza, ciò anche alla luce dell'assenza di specifica ed utile prova costituenda, peraltro nemmeno proposta, sul punto, dalle parti, attendendo le capitolazioni testimoniali ai rapporti intercorsi tra le parti (su cui supra) e non, invece, alla rispettiva redditualità vantata (al netto dell'ammissibilità di capitoli di prova aventi ad oggetto consistente patrimoniali e reddituali).
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca, possono essere interamente compensate, tenuto conto non solo l'omessa – e non provata – riproposizione della domanda ex art. 156 c.p.c., ma anche l'importo come riconosciuto a titolo di mantenimento della resistente, sensibilmente inferiore rispetto a quello ab origine richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
ato a SIANO (SA) il 01/11/1952 Parte_1
e nata a [...] – federazione Russa), il 21.11.1960 Controparte_1 il cui matrimonio è stato celebrato il 25/11/2010 in Siano, Sa, (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di SIANO (SA), anno 2010, Parte I, Serie A, Uff.
1. n. 3).
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
rigetta la domanda di addebito proposta da
contro
Parte_1 Controparte_1 per le ragioni di cui in parte motiva;
accoglie la domanda di mantenimento, formulata da contro Controparte_1 Pt_1 per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
[...] dispone che verserà ad entro il 05 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1 tramite bonifico bancario o postale o vaglia postale, la somma di € 200,00 a titolo di assegno di separazione, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 396/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Compensa per le spese di lite.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 10.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire