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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 714/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PALMIERI MATILDE e dell'avv. TONI ELENA ( ) VIA CANALINO 59 41121 MODENA, C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BARBINI ELISA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 617/2024; oggetto: indebito – contributi sisma.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 15 aprile 2025,
pagina 1 di 21 celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa di riassunzione del 23.05.2022, il signor Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena il Controparte_1
allegando:
− di avere presentato il 19.12.2014 al Comune di su CP_1
piattaforma MUDE (Modello Unico Digitale per l'Edilizia), domanda di contributi per la ristrutturazione del complesso immobiliare sito in via
Mazzone n. 53, gravemente danneggiato dal sisma del 2012;
− che il contributo, a seguito di accurata e articolata istruttoria, veniva concesso per il fabbricato principale (A) e per la pertinenza (B) con ordinanza n. 0745 prot. 14858/6.3 del giorno 11.05.2015, nella misura di Euro 1.295.584,06, come da ordinanze commissariali nn. 29, 51 e
86/2012, con totale affidamento del signor sulla legittimità del Pt_1
contributo stesso;
− che, successivamente, quando i lavori erano già in fase avanzata, la
Guardia di Finanza effettuava un controllo, rilevando irregolarità consistenti nella omessa menzione, nel contratto di locazione, da parte del proprietario signor di un bassocomodo costituente pertinenza Pt_1 dell'abitazione principale, negando, quindi, che sussistesse un vincolo di pertinenzialità con l'edificio principale;
− la G.d.F. rideterminava, quindi, il contributo nella misura di Euro
1.051.163,60, con decurtazione dell'importo di Euro 244.400,46, costituente, nell'errata prospettazione degli accertatori, l'ingiusto profitto conseguito dal per avere fraudolentemente indotto in Pt_1
pagina 2 di 21 errore l'amministrazione al fine di ottenere un contributo superiore a quello spettante;
− che, acriticamente, il condivideva le conclusioni della e, CP_1 Pt_2
dopo avere inviato comunicazione di avvio di procedimento, il
09.01.2018, con ordinanza n. 1336 del 28.06.2018, ossia ben oltre tre anni dalla emissione dell'ordinanza che aveva concesso il contributo e, quindi, oltre il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21 nonies legge n. 241/1990, lo rideterminava nella misura indicata in sede di accertamento;
− che il signor impugnava tale provvedimento dinanzi al TAR sul Pt_1
presupposto che per la pertinenza in quanto tale e in quanto oggettivamente esistente, il contributo sarebbe stato comunque dovuto, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un contratto di locazione che la ricomprendesse;
− che, nelle more, il signor chiedeva all'amministrazione il riesame Pt_1
in autotutela del provvedimento, anche alla luce dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale avviato a seguito dell'accertamento della G.d.F.;
− che il rispondeva negativamente e anche tale provvedimento CP_1
veniva impugnato;
− che il 16.02.2022, il TAR dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, Parte_ in favore di quella dell' e tale decisione passava poi in giudicato;
− che, quindi, il signor procedeva alla translatio iudicii ex art. 11 Pt_1
c.p.a., al fine di ottenere il riconoscimento del suo pieno diritto alla reintegrazione del contributo sismico nella misura originariamente riconosciuta;
− che, in subordine, chiedeva accertarsi il diverso contributo spettante per la pertinenza esterna;
pagina 3 di 21 − che, in ogni caso, chiedeva anche il risarcimento dei danni morali, patrimoniali e non patrimoniali derivanti dagli improvvidi provvedimenti dell'amministrazione;
− che, nel merito richiamava il contenuto dei ricorsi proposti dinanzi al
TAR;
− che, in particolare, parte del fabbricato (A) era stata concessa in locazione il 13.10.2005 con contratto di durata quadriennale al signor
Per_1
− che tale contratto, pur facendo generico riferimento all'unità immobiliare di n. 10 vani sita in via Mazzone n. 51, comprendeva anche le relative pertinenze, tra cui il bassocomodo (B) e la stalla crollata, ai sensi dell'art. 816 c.c.;
− che tali manufatti non potevano che avere natura pertinenziale essendo stati sempre destinati dalla proprietà al servizio dell'immobile principale;
− che, con accordo del 19.03.2006, era subentrato nel contratto di locazione, alle medesime condizioni, il signor Per_2
− che alla scadenza del contratto, il 13.11.2011, la proprietà sottoscriveva nuovo contratto di locazione con il medesimo conduttore, di durata di quattro anni, comprendente le pertinenze come sopra individuate, non avendole espressamente escluse;
− che il conduttore aveva esposto nel 2006 il signor a un richiamo Pt_1
da parte del Comune di per avere indebitamente modificato CP_1
la destinazione d'uso dell'immobile locato da abitativa a manifatturiera, svolgendovi attività tessile;
− che il proprietario aveva precisato con propria nota del 07.11.2006 che l'immobile era destinato unicamente ad abitazione;
che il conduttore aveva erroneamente destinato due stanze per il lavoro di pagina 4 di 21 confezionamento, senza informare la proprietà; che il conduttore aveva già provveduto a ricondurre l'attività di laboratorio entro i mq. 30 consentiti, come di seguito accertato dall'amministrazione;
− che, successivamente, nessun provvedimento era stato emesso dal
Comune, né con riferimento all'abitazione, né al bassocomodo;
− che, per tale ragione, il signor aveva chiesto e ottenuto Pt_1
legittimamente i contributi, anche per la ricostruzione delle pertinenze;
− che a distanza di tre anni dall'attribuzione, erano stati insinuati dubbi sulla natura pertinenziale dei “bassicomodi”;
− che, all'esito degli accertamenti, la G.d.F. aveva concluso che il signor avvalendosi del tecnico di fiducia ing. grazie a Pt_1 Persona_3
dichiarazioni non veritiere che avevano indotto in errore l'amministrazione, aveva ottenuto contributi in parte non dovuti;
− che, in particolare, si contestava che l'odierno attore avesse dichiarato nella domanda che il conduttore, al momento del sisma, fosse titolare di contratto di locazione di più unità immobiliari, a fronte di una sola unità occupata regolarmente con contratto di registrato;
− che il fabbricato (B), censito al foglio 115, mapp. 510, sub. 1, non sarebbe stato ricompreso nel contratto e, quindi, non avrebbe potuto beneficiare del contributo nella misura massima del 100%, trattandosi, peraltro, di corpo di fabbrica totalmente e catastalmente indipendente dall'edificio principale;
− che, quindi, gli accertatori avevano erroneamente concluso che l'omessa menzione dei “bassicomodi” nel contratto di locazione, ne comportasse la cessazione del rapporto di pertinenzialità;
− che tale conclusione era erronea, alla luce della normativa codicistica;
− che, ciò nonostante, l'amministrazione aveva aderito acriticamente alle conclusioni della Pt_2
pagina 5 di 21 − che il Comune travisava financo il contenuto di una dichiarazione del conduttore del 29.11.2017, attestante che i erano nella sua Parte_4
disponibilità, sostenendo che, poiché non poteva essere esercitata nell'area attività manifatturiera, il fatto che il signor utilizzasse Per_2
il come laboratorio per il maglificio ne escludeva la Parte_5
natura pertinenziale, sia perché non compreso nel contratto di locazione, sia perché adibito dal conduttore a uso diverso rispetto a quello dell'immobile principale;
− che il signor replicava che, in assenza di riscontri formali da parte Pt_1
dell'amministrazione, nessun valore poteva essere attribuito alla dichiarazione del conduttore, se non quello che la proprietà intendeva attribuirle, ossia che il bassocomodo (B) era collegato, e quindi pertinenziale, all'edificio principale (A);
− che il Comune aveva correttamente riconosciuto alla proprietà il Pt_1 contributo per l'edificio principale e relative pertinenze all'esito di un'istruttoria completa e approfondita, rientrando il fabbricato (B) nella definizione di pertinenza esterna di cui all'art. 15.1. delle linee guida;
− che l'ordinanza commissariale n. 86/2012 ammetteva a contributo anche le pertinenze esterne danneggiate;
− che sull'effettiva destinazione d'uso del non era stato Parte_5
effettuato alcun accertamento da parte dell'amministrazione, che si era basata solo sulla confusa e generica dichiarazione del conduttore;
− che la regolarità delle pertinenze era indiscutibile;
− che il signor era subentrato nel contratto di locazione del 2005 Per_2
che comprendeva espressamente anche le pertinenze;
− che il provvedimento impugnato del 26.06.2018 era stato assunto oltre tre anni dalla emissione dell'ordinanza che aveva concesso il contributo e, quindi, oltre il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21 nonies
pagina 6 di 21 legge n. 241/1990, violando la norma e il legittimo affidamento del dott.
Pt_1
− che il signor aveva diritto anche al risarcimento dei danni Pt_1
derivanti dall'interruzione dei pagamenti dei SAL, dal ritardo nella disponibilità dei fabbricati, dalla necessità di avvalersi di assistenza legale, dallo stressa derivante dal danno all'immagine subito, dal danno alla salute;
− che i danni venivano quantificati in Euro 300.000,00.
Si costituiva il richiamando le difese già svolte dinanzi Controparte_1
al giudice amministrativo e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
l'amministrazione convenuta deduceva, tra l'altro:
− che il signor aveva presentato la richiesta di contributo pubblico Pt_1
post sisma per parte dell'immobile (A), concesso in locazione al signor e per il fabbricato (B) (bassocomodo), quale pertinenza del Per_2
primo;
− che il contratto di locazione del 2011 concluso tra l'attore e il signor non descriveva pertinenze;
Per_2
− che, a seguito di controllo eseguito dalla G.d.F., era emerso che il fabbricato (B) non era compreso tra gli immobili locati al signor Per_2
[...]
− che, quindi, veniva rideterminato il contributo nella minor misura indicata in atti;
− che il signor affermava che, anche se non menzionato nel Pt_1
contratto, il fabbricato (B) avrebbe dovuto essere qualificato come pertinenza ai sensi degli artt. 817 e 818 c.c., nonché dell'art. 15.1 delle linee guida;
pagina 7 di 21 − che, tuttavia, l'affermazione risultava smentita documentalmente dal raffronto tra i contratti di locazione succedutisi nel tempo;
− che, in particolare, quello del 2005 aveva per oggetto dieci vani, con canone annuo di Euro 9.000,00, mentre quello del 2011 contemplava tre vani più servizi per un canone di Euro 4.200,00, sicché dal raffronto emergeva che il secondo contratto non poteva comprendere le pertinenze e, quindi, il bassocomodo, avendo le parti inteso limitare l'oggetto della locazione;
− che parte ricorrente/attrice aveva più volte tentato di “confondere le acque” richiamando il contratto del 2005 e gli accordi del 2006, non più validi ed efficaci tra le parti al momento del sisma;
− che il richiamo del signor all'applicazione delle norme Pt_1
codicistiche in materia di pertinenze non era fondato, poiché gli atti e rapporti giuridici aventi a oggetto la cosa principale non estendevano i propri effetti alla pertinenza non solo nel caso in cui l'esclusione fosse espressamente enunciato nel titolo, ma anche quando ciò risultava da chiari e univoci elementi contenuti nel medesimo atto, come nel caso in esame;
− che, quindi, l'attore/ricorrente aveva falsamente indicato nella domanda il fabbricato (B) quale pertinenza dell'abitazione concessa in locazione, allo scopo di percepire il relativo contributo in misura pari al 100%;
− che, in subordine, la natura pertinenziale del bassocomodo era esclusa anche dalla dichiarazione del conduttore, prodotta dallo stesso signor secondo cui il fabbricato (B) veniva utilizzato in relazione Pt_1 all'attività produttiva (laboratorio-maglificio) e non abitativa, quindi, del tutto autonoma rispetto a quest'ultima, con esclusione della natura pertinenziale considerato che l'immobile (A) era stato concesso in locazione per mero fine abitativo;
pagina 8 di 21 − che non vi era violazione dell'art. 21 nonies legge n. 241/1990, perché il termine di diciotto mesi non era applicabile ai provvedimenti amministrativi assunti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni mendaci;
− che, in particolare, il superamento del termine era consentito sia in caso di falso, sia nel caso in cui l'erroneità dei presupposti risultasse comunque non imputabile all'amministrazione, ma al dolo o alla colpa grave della parte;
− che non era rilevante l'esito del procedimento penale, nel quale, peraltro, l'amministrazione non si era costituita parte civile, anche perché mera delegata all'istruttoria da parte del Presidente della
Regione;
− che la pretesa risarcitoria del signor era anch'essa infondata;
Pt_1
− che la domanda di riconoscimento del contributo per pertinenza esterna, indipendentemente dal rapporto locatizio, era nuova e inammissibile, in Parte_ quanto il processo era stato riassunto dinanzi all' e, quindi, costituiva mera prosecuzione del precedente incardinato dinanzi al giudice amministrativo;
− che dalle ulteriori indagini seguite al primo accertamento della G.d.F. erano emerse ulteriori irregolarità e opacità nella documentazione predisposta dal signor e dai suoi tecnici. Pt_1
Dopo lo scambio delle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma,
c.p.c., il Tribunale di Modena, con sentenza n. 617 depositata il 21.03.2024, respingeva le domande attoree, condannando il signor alla refusione Pt_1
delle spese di lite.
Il Tribunale escludeva che il fabbricato (B) fosse qualificabile come pertinenza, alla luce della documentazione in atti, dalla quale emergeva il diverso oggetto della locazione come determinato nel contratto del 2005 e in quello del 2011, vigente al momento del sisma.
pagina 9 di 21 I documenti confermavano l'esattezza di quanto accertato nel verbale di segnalazione 30.11.2017 della G.d.F.
Tale conclusione trovava ulteriore conferma nella dichiarazione resa dal conduttore il 29.11.2017, attestante l'utilizzo del fabbricato in questione in stretta relazione con l'attività di laboratorio-maglificio e non con la destinazione abitativa dell'immobile principale.
L'ordinanza impugnata era, quindi, legittima, sicché prive di fondamento erano le altre allegazioni e domande, compresa quella risarcitoria.
Nel caso in esame, infine, era dubbia la stessa configurabilità di un effettivo affidamento in capo al signor giacché dall'istruttoria amministrativa era Pt_1
emersa una condotta fraudolenta del richiedente in collaborazione con il tecnico di fiducia, ing. Per_3
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello il signor per i Parte_1
seguenti motivi.
1. Il Tribunale è incorso in error in iudicando per avere erroneamente impostato e inquadrato la fattispecie, violando anche le disposizioni che regolano l'erogazione del contributo (ordinanze commissariali e linee guida).
In primo luogo, non sussiste la asserita falsità delle informazioni fornite dal signor pregiudizio che ha inquinato tutto il procedimento Pt_1
amministrativo e, quindi, anche la decisione impugnata.
Richiamate le disposizioni regolatrici, emerge che l'appellante ha compilato in maniera veritiera il MUDE, considerato che l'elencazione contenuta nella modulistica non richiede alcuna prova specifica di pertinenzialità, in quanto il vincolo è rimesso alla volontà del proprietario di costituire un legame funzionale di servizio o di ornamento tra due edifici, e non tra persone o tra persone e immobili.
pagina 10 di 21 E per quanto riguarda il contratto di affitto, la modulistica ne chiedeva gli estremi con riferimento agli affittuari residenti, cioè con esclusivo riguardo all'abitazione, perché il contributo aveva lo scopo di garantire agli inquilini residenti la disponibilità dell'abitazione dopo il sisma e dopo il ripristino dell'immobile danneggiato.
Il per questa ragione richiedeva i dati relativi al nucleo familiare CP_2 residente o all'impresa occupante, che sono stati indicati in modo veritiero dal signor non essendo in contestazione il fatto che il Pt_1 signor risiedesse nell'abitazione. Per_2
Quanto alla pertinenza, la relativa definizione e la modalità di inserimento nel MUDE era regolata dalle linee guida, con percorso seguito scrupolosamente dal tecnico di fiducia del signor Pt_1
In sintesi, quindi: per l'abitazione è stata dichiarata la condizione di affittanza;
per la pertinenza, è stata selezionata la voce “accessorio esterno”, senza alcun collegamento con il contratto di locazione;
tale contratto era per il MUDE del tutto irrilevante ai fini della identificazione della pertinenza, che avrebbe avuto diritto al contributo anche se sfitta, considerato l'obiettivo rapporto funzionale con l'immobile principale.
2. Erra il Tribunale anche per aver ritenuto che fosse cessato il vincolo di pertinenzialità tra il fabbricato (B) e quello principale (A).
Eliminato ogni equivoco circa la corretta compilazione del MUDE e circa l'autonomia ex se della pertinenza rispetto al contratto di locazione, la motivazione della sentenza è inutiliter data nella parte in cui ha affrontato il tema dell'applicabilità o meno degli artt. 817-818
c.c.
Infatti, che fosse o meno ricompresa nel contratto di locazione, la pertinenza manteneva e mantiene la propria natura.
pagina 11 di 21 In ogni caso, anche volendo fare applicazione delle norme codicistiche, il vincolo di pertinenzialità sussisterebbe, considerato che, salvo che non sia diversamente disposto, gli atti e i rapporti giuridici riguardanti il bene principale ricomprendono la pertinenza.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, manca una dichiarazione chiara e univoca che sia manifestazione di un'espressa volontà contraria al permanere del vincolo, così come difetta un atto che disponga separatamente della pertinenza.
Il signor ha sempre negato di avere diversamente disposto circa la Pt_1
locazione della pertinenza, mentre è accertato che il conduttore utilizzasse il fabbricato, anche perché il signor era sempre Per_2
stato in possesso delle chiavi del bassofondo in forza del precedente subentro.
A nulla rilevano la riduzione del numero dei vani e del prezzo della locazione.
Tra l'altro, il contratto del 2011 fa riferimento espresso anche ai servizi e tale definizione si riferiva anche alla pertinenza, bene per sua natura a
“servizio o ornamento” del bene principale (art. 817 c.c. e art. 15.1 linee guida).
La pertinenzialità è, altresì, connaturata alla conformazione originaria e permanente del compendio immobiliare (agglomerato agricolo con abitazione e accessori).
3. La dichiarazione del conduttore è stata travisata.
La circostanza che questi utilizzasse il bassofondo quale magazzino per l'attività di maglieria non fa venir meno la natura di pertinenza del fabbricato.
Il signor esercitava legittimamente ed entro i limiti di legge Per_2
attività di produzione di maglieria nell'immobile locato (mq. 30), sicché
pagina 12 di 21 l'utilizzo dell'immobile (B) quale locale in cui riporre macchine inutilizzabili e cascami di lavorazione poteva essere necessario.
La proprietà non ha mai inteso negare il rapporto funzionale tra immobile principale e pertinenza, prescindendo dall'autorizzazione o meno dall'utilizzo quale magazzino del bassofondo.
4. Il provvedimento impugnato del 26.06.2018 è stato assunto oltre tre anni dalla emissione dell'ordinanza che aveva concesso il contributo e, quindi, oltre il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21 nonies legge n. 241/1990, violando la norma e il legittimo affidamento del dott.
generando, così, anche un danno ingiusto nei confronti Pt_1
dell'appellante.
5. Per le ragioni illustrate, stante la legittimità della domanda di erogazione del contributo, nonché dato il fatto che, in ogni caso, il signor avrebbe avuto diritto a tale provvidenza, è fondata la Pt_1
domanda risarcitoria formulata dall'appellante, considerato che l'amministrazione ha tenuto un comportamento illecito, formulando nei confronti del signor nche accuse infamanti. Pt_1
6. Non può considerarsi nuova la domanda di erogazione del contributo per la pertinenza c.d. “esterna”, limitato al 70% della spesa e non all'intero.
Tale domanda riguarda la medesima vicenda sostanziale ed è tesa alla medesima utilità finale, attenendo alla res litigiosa di cui si tratta.
L'appellante ripropone anche le istanze istruttorie già formulate nel corso del processo di primo grado.
Si è costituito il eccependo la inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi degli art. 348 bis e 342 c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 13 di 21 Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non merita di essere accolta, in quanto l'impugnazione non può considerarsi del tutto carente di specificità, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vacuo formalismo (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.: Cass. civ., sent. n.
7675/2019; Cass. civ., ord. n. 13535/2018).
A tale orientamento ha aderito anche questa Corte con numerose pronunce tutte conformi.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
La Corte osserva, in primo luogo, come, peraltro, messo in evidenza da parte appellata, che le allegazioni riguardanti la corretta compilazione del MUDE sono del tutto nuove, non avendo il signor mai svolto difese, sia dinanzi Pt_1
Parte_ al TAR, sia nell'atto di riassunzione dinanzi all' , relative al contenuto della modulistica e alla individuazione/classificazione degli immobili per i quali è stato richiesto il contributo.
Per la prima volta, in grado di appello, il signor sostiene, quindi, che la Pt_1
domanda è stata predisposta nel rispetto della normativa di riferimento, fornendo informazioni veritiere in ordine al fabbricato di cui si controverte, ossia il c.d. bassocomodo censito al mappale 510, sub. 1.
In particolare, nessun collegamento sarebbe stato stabilito dal richiedente il contributo pubblico tra il contratto di locazione e detta porzione di fabbricato.
pagina 14 di 21 Ciò escluderebbe, da un lato, che l'appellante abbia fornito informazioni false o, comunque, errate all'amministrazione, dall'altro, che non sussista il diritto a percepire il contributo.
Prescindendo da ogni considerazione in ordine alla ammissibilità di questa nuova impostazione difensiva, certamente “innovativa” rispetto a tutto quanto dedotto e allegato nelle precedenti fasi del processo, nel merito, la censura è priva di fondamento.
Il signor rivendica la corretta compilazione del quadro D del e Pt_1 CP_2
afferma di non avere stabilito, nella documentazione amministrativa, alcun collegamento tra il contratto di locazione e il bassocomodo.
Tale assunto è, tuttavia, smentito dallo stesso ove, seppur nei limiti di CP_2
un documento sintetico e schematico, emerge con chiarezza che, con riguardo all'identificazione degli immobili distinti al mapp. 156, sub. 3 (A) e al mapp.
510, subb. 1-2 (B), che costituiscono la parte del compendio per la quale è stata formulata la domanda di contributo di cui si discute in questa fase (per le altre porzioni immobiliari, pure indicate nel MUDE non vi è contenzioso), il richiedente e, per questi, il suo tecnico, ha attestato che si tratta di unità, una principale (156/3), l'altra in parte “accessoria esterna” (510/1), in parte
“abitazione” (510/2), oggetto di contratto di locazione corrente con il signor
(pagg. 14-15-19-20 del MUDE – doc. n. 3 – fasc. parte appellata). Per_2
Nella descrizione delle unità immobiliari distinte nel MUDE ai nn. 1 e 4 (UIU
- Unità Immobiliare Urbana), comprendenti il fabbricato (B), si fa, quindi, espresso riferimento e richiamo all'esistenza del contratto locazione in corso con il signor mentre, con riguardo alla UIU n. 2 (115/2), si precisa Per_2
che trattasi di abitazione non principale del signor non concessa in Pt_1
locazione, ma nella disponibilità del richiedente.
Invero, anche per l'UIU n. 3 (ex stalla crollata), l'appellante aveva dichiarato
“erroneamente” che costituisse oggetto di locazione, tuttavia, pur non essendo ricompresa nel contratto (sul punto non vi è contestazione), la richiesta di pagina 15 di 21 contributo per il 100% delle opere è stata ritenuta legittima, trattandosi di porzione immobiliare facente parte dell'edificio ove erano presenti più unità immobiliari, compresa l'abitazione concessa in locazione (156/3), sicché, avendo in comune con essa le strutture oggetto di intervento di ricostruzione, aveva, comunque, diritto al contributo nella misura richiesta.
La circostanza secondo cui il signor non abbia stabilito un Pt_1
“collegamento” tra contratto di locazione e fabbricato (B) è, quindi, smentita documentalmente.
Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore nell'impostare e inquadrare la fattispecie, né ha violato, con riferimento al contenuto del MUDE
e rispetto alla normativa, anche regolamentare, di riferimento, le disposizioni che regolano l'erogazione del contributo (ordinanze commissariali e linee guida).
∞ ∞ ∞
Il secondo e il terzo motivo di impugnazione sono infondati.
L'appellante ripropone, sostanzialmente, le difese già svolte nel corso del processo di primo grado, riguardanti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra il fabbricato (A) e il fabbricato (B), con conseguente estensione del contratto di locazione anche a quest'ultimo.
Oltre ai principi sanciti dal codice civile (artt. 817-818), il signor Pt_1
ricostruisce sommariamente la storia del compendio immobiliare costituito
(anche) dai due corpi di fabbrica, definito come agglomerato agricolo con casa e accessori.
Pur essendo tale prospettazione condivisibile, in quanto non si dubita del fatto che storicamente e strutturalmente il bassocomodo costituisse pertinenza dell'abitazione, anche perché per sua stessa natura tale struttura è un piccolo edificio destinato ad assolvere funzioni correlate all'attività agricola (deposito per attrezzi, pollaio, conigliera, etc.), nel caso in esame ciò che rileva è la circostanza che lo stesso sia stato ricompreso o meno nel contratto di locazione pagina 16 di 21 stipulato tra la proprietà e il signor ben potendosi separare la Per_2 pertinenza dall'immobile principale, purché tale volontà sia desumibile da chiari e univoci elementi contenuti nell'atto di riferimento.
Nel caso in esame, come correttamente motivato dal primo giudice, si è verificata la successione di due contratti di locazione, uno stipulato il
13.10.2005, nel quale è subentrato nel 2006 il signor e un secondo Per_2
del 13.11.2011 concluso tra le stesse parti.
E mentre il primo ha per oggetto l'intero compendio di via CP_1
Mazzone n. 53 (oggi n. 51), composto da n. 10 vani, per un canone annuo di
Euro 9.000,00, il secondo circoscrive espressamente tale oggetto all'immobile censito al foglio 115, mappale 156, sub. 1 (oggi 3), con indicazione financo della categoria catastale e del corrispondente numero di vani (tre + cucina e servizi), per un canone di Euro 4.200,00 annui.
Dal confronto tra i due documenti, si desume la univoca, espressa e chiara volontà delle parti di ridurre il perimetro dell'oggetto contrattuale, escludendo il godimento a favore del conduttore di ogni altro immobile diverso dall'abitazione (fabbricato (A)).
La riduzione del prezzo, ben oltre la metà, se può essere il frutto delle trattative intercorse tra le parti come sostenuto da parte appellante, costituisce anche significativo indizio a conferma della correttezza del ragionamento argomentativo seguito dal Tribunale.
Del tutto irrilevante è, quindi, la dichiarazione del conduttore in ordine all'utilizzo del bassocomodo, non potendosi dalla stessa desumere elementi favorevoli alla tesi del signor in quanto essa non è in grado di scalfire Pt_1
l'eloquente contenuto del contratto di locazione;
e ciò senza necessità di avventurarsi nella disamina della congruità dell'utilizzo denunciato dal signor rispetto alla destinazione d'uso dell'immobile (terzo motivo di Per_2
appello).
pagina 17 di 21 Infine, se è plausibile che la pertinenza avrebbe potuto avere diritto al contributo anche se fosse stata “sfitta”, quello che rileva nel presente giudizio è la circostanza che la domanda per l'erogazione della provvidenza sia stata formulata solo ed esclusivamente per la pertinenza “affittata”, con conseguente diritto alla copertura del 100% delle spese di ripristino, mentre, se la domanda fosse stata correttamente presentata, il signor avrebbe avuto diritto al Pt_1
contributo in misura ridotta.
∞ ∞ ∞
Anche il quarto motivo di appello non può essere accolto.
La censura si limita a reiterare l'eccezione di tardività del provvedimento amministrativo impugnato, rispetto al termine sancito dall'art. 21 nonies legge n. 241/1990, senza tenere conto che la norma non è applicabile nel caso in cui i provvedimenti illegittimi siano conseguenza, tra l'altro di false rappresentazioni dei fatti, riconducibili, secondo la giurisprudenza amministrativa anche a ipotesi di colpa grave, come nel caso in esame (Cons. di Stato, sent. n. 3940/2018).
In ogni caso, si rammenta che la posizione soggettiva di colui che chiede l'erogazione dei contributi ha consistenza di diritto soggettivo perfetto, sicché il giudizio con il quale si contesti la decisione dell'amministrazione non può che avere a oggetto il rapporto sostanziale e non la legittimità del provvedimento che, infatti, può essere (solo) disapplicato. Parte_ L' ha, quindi, il potere/dovere di prendere in esame i fatti costitutivi del diritto alla provvidenza pubblica che, nella specie, non sono sussistenti limitatamente agli oneri riguardanti il fabbricato (B) per le ragioni già esposte.
∞ ∞ ∞
In mancanza di qualsivoglia responsabilità da parte del che ha CP_1
correttamente operato, nessuna delle pretese risarcitorie avanzate dal signor può trovare accoglimento. Pt_1
pagina 18 di 21 Il provvedimento amministrativo con il quale era stato erogato il contributo è il frutto della, quanto meno colpevolmente, non corretta dichiarazione contenuta nel modulo di presentazione della domanda.
Non configurandosi l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, non può sussistere alcun danno ingiusto in capo all'appellante.
Non vi è, quindi, interesse a che siano esaminate le ulteriori allegazioni/deduzioni/produzioni effettuate dal dalle Controparte_1
quali pure emergono profili di opacità nella condotta del signor poiché Pt_1
qualsiasi conclusione sulle medesime sarebbero irrilevanti ai fini della decisione.
∞ ∞ ∞
Quale sesto motivo di appello, il signor ha riproposto la domanda di Pt_1
erogazione del contributo per la pertinenza c.d. “esterna”, limitato al 70% della spesa e non all'intero, affermando che non si tratterebbe di domanda nuova perché riguardante la medesima vicenda sostanziale e tesa alla medesima utilità finale, attenendo alla res litigiosa di cui si tratta.
È pacifico che, dinanzi al giudice amministrativo, tale domanda non sia stata formulata.
In ogni caso, la domanda è inammissibile.
Se, infatti, sussiste la posizione di diritto soggettivo del cittadino con riguardo
Parte_ alla concessione del beneficio, non è possibile per l' pronunciarsi su una richiesta di erogazione che non sia stata effettivamente e regolarmente proposta nei confronti dell'amministrazione.
L'astratta sussistenza del diritto a ricevere il contributo nella misura ridotta, prevista per le pertinenze non oggetto di affittanza, non consente, comunque, a questo giudice di pronunciarsi sulla domanda di condanna proposta dal signor considerato, tra l'altro, che il neppure sarebbe legittimato al Pt_1 CP_1
pagamento (le somme sono erogate dal Presidente della Regione quale
Commissario Delegato), come, peraltro, riconosciuto nelle difese conclusionali pagina 19 di 21 dallo stesso appellante, il quale, infatti, “corregge il tiro”, chiedendo non il versamento ex novo, bensì la riassegnazione della somma erogata in un primo momento e poi revocata.
Ma tale richiesta non può essere accolta, considerato che non è il contributo revocato che è oggetto della richiesta, bensì un nuovo contributo, determinato sulla base di differenti presupposti e requisiti, non dichiarati nella prima istanza.
La domanda deve essere riproposta ex novo nei confronti dell'amministrazione affinché provveda a verificarne tempestività, fondatezza nel merito e, quindi, legittimità, dando corso al procedimento amministrativo che potrà, eventualmente, concludersi con la corresponsione della somma riconosciuta come dovuta.
Se così non fosse, qualsiasi interessato potrebbe, o avrebbe potuto, rivolgere
Parte_ istanza di concessione del beneficio direttamente all senza prima introdurre il procedimento dinanzi alla P.A.
Sotto questo profilo, neppure si condivide la tesi sostenuta dalla Regione nella nota con cui ha dato riscontro alla richiesta del difensore del signor Pt_1
Parte_ secondo cui, come stabilito da alcune sentenze di primo grado, l potrebbe pronunciare sentenza dichiarativa idonea a rimuovere “gli ostacoli all'esame della domanda”, considerato che allo stato difetta l'interesse in capo all'appellante, in quanto nessuno ostacolo si frappone tra il cittadino e l'amministrazione, potendo il primo ripresentare la nuova istanza e dovendo la seconda procedere alla necessaria valutazione in applicazione delle norme che regolano il relativo procedimento.
La domanda è, quindi, inammissibile.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate sulla base dei parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (cause di valore pagina 20 di 21 compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00); con esclusione della fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore del Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 9.991,00, oltre
[...]
spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 714/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PALMIERI MATILDE e dell'avv. TONI ELENA ( ) VIA CANALINO 59 41121 MODENA, C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BARBINI ELISA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 617/2024; oggetto: indebito – contributi sisma.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 15 aprile 2025,
pagina 1 di 21 celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa di riassunzione del 23.05.2022, il signor Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena il Controparte_1
allegando:
− di avere presentato il 19.12.2014 al Comune di su CP_1
piattaforma MUDE (Modello Unico Digitale per l'Edilizia), domanda di contributi per la ristrutturazione del complesso immobiliare sito in via
Mazzone n. 53, gravemente danneggiato dal sisma del 2012;
− che il contributo, a seguito di accurata e articolata istruttoria, veniva concesso per il fabbricato principale (A) e per la pertinenza (B) con ordinanza n. 0745 prot. 14858/6.3 del giorno 11.05.2015, nella misura di Euro 1.295.584,06, come da ordinanze commissariali nn. 29, 51 e
86/2012, con totale affidamento del signor sulla legittimità del Pt_1
contributo stesso;
− che, successivamente, quando i lavori erano già in fase avanzata, la
Guardia di Finanza effettuava un controllo, rilevando irregolarità consistenti nella omessa menzione, nel contratto di locazione, da parte del proprietario signor di un bassocomodo costituente pertinenza Pt_1 dell'abitazione principale, negando, quindi, che sussistesse un vincolo di pertinenzialità con l'edificio principale;
− la G.d.F. rideterminava, quindi, il contributo nella misura di Euro
1.051.163,60, con decurtazione dell'importo di Euro 244.400,46, costituente, nell'errata prospettazione degli accertatori, l'ingiusto profitto conseguito dal per avere fraudolentemente indotto in Pt_1
pagina 2 di 21 errore l'amministrazione al fine di ottenere un contributo superiore a quello spettante;
− che, acriticamente, il condivideva le conclusioni della e, CP_1 Pt_2
dopo avere inviato comunicazione di avvio di procedimento, il
09.01.2018, con ordinanza n. 1336 del 28.06.2018, ossia ben oltre tre anni dalla emissione dell'ordinanza che aveva concesso il contributo e, quindi, oltre il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21 nonies legge n. 241/1990, lo rideterminava nella misura indicata in sede di accertamento;
− che il signor impugnava tale provvedimento dinanzi al TAR sul Pt_1
presupposto che per la pertinenza in quanto tale e in quanto oggettivamente esistente, il contributo sarebbe stato comunque dovuto, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un contratto di locazione che la ricomprendesse;
− che, nelle more, il signor chiedeva all'amministrazione il riesame Pt_1
in autotutela del provvedimento, anche alla luce dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale avviato a seguito dell'accertamento della G.d.F.;
− che il rispondeva negativamente e anche tale provvedimento CP_1
veniva impugnato;
− che il 16.02.2022, il TAR dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, Parte_ in favore di quella dell' e tale decisione passava poi in giudicato;
− che, quindi, il signor procedeva alla translatio iudicii ex art. 11 Pt_1
c.p.a., al fine di ottenere il riconoscimento del suo pieno diritto alla reintegrazione del contributo sismico nella misura originariamente riconosciuta;
− che, in subordine, chiedeva accertarsi il diverso contributo spettante per la pertinenza esterna;
pagina 3 di 21 − che, in ogni caso, chiedeva anche il risarcimento dei danni morali, patrimoniali e non patrimoniali derivanti dagli improvvidi provvedimenti dell'amministrazione;
− che, nel merito richiamava il contenuto dei ricorsi proposti dinanzi al
TAR;
− che, in particolare, parte del fabbricato (A) era stata concessa in locazione il 13.10.2005 con contratto di durata quadriennale al signor
Per_1
− che tale contratto, pur facendo generico riferimento all'unità immobiliare di n. 10 vani sita in via Mazzone n. 51, comprendeva anche le relative pertinenze, tra cui il bassocomodo (B) e la stalla crollata, ai sensi dell'art. 816 c.c.;
− che tali manufatti non potevano che avere natura pertinenziale essendo stati sempre destinati dalla proprietà al servizio dell'immobile principale;
− che, con accordo del 19.03.2006, era subentrato nel contratto di locazione, alle medesime condizioni, il signor Per_2
− che alla scadenza del contratto, il 13.11.2011, la proprietà sottoscriveva nuovo contratto di locazione con il medesimo conduttore, di durata di quattro anni, comprendente le pertinenze come sopra individuate, non avendole espressamente escluse;
− che il conduttore aveva esposto nel 2006 il signor a un richiamo Pt_1
da parte del Comune di per avere indebitamente modificato CP_1
la destinazione d'uso dell'immobile locato da abitativa a manifatturiera, svolgendovi attività tessile;
− che il proprietario aveva precisato con propria nota del 07.11.2006 che l'immobile era destinato unicamente ad abitazione;
che il conduttore aveva erroneamente destinato due stanze per il lavoro di pagina 4 di 21 confezionamento, senza informare la proprietà; che il conduttore aveva già provveduto a ricondurre l'attività di laboratorio entro i mq. 30 consentiti, come di seguito accertato dall'amministrazione;
− che, successivamente, nessun provvedimento era stato emesso dal
Comune, né con riferimento all'abitazione, né al bassocomodo;
− che, per tale ragione, il signor aveva chiesto e ottenuto Pt_1
legittimamente i contributi, anche per la ricostruzione delle pertinenze;
− che a distanza di tre anni dall'attribuzione, erano stati insinuati dubbi sulla natura pertinenziale dei “bassicomodi”;
− che, all'esito degli accertamenti, la G.d.F. aveva concluso che il signor avvalendosi del tecnico di fiducia ing. grazie a Pt_1 Persona_3
dichiarazioni non veritiere che avevano indotto in errore l'amministrazione, aveva ottenuto contributi in parte non dovuti;
− che, in particolare, si contestava che l'odierno attore avesse dichiarato nella domanda che il conduttore, al momento del sisma, fosse titolare di contratto di locazione di più unità immobiliari, a fronte di una sola unità occupata regolarmente con contratto di registrato;
− che il fabbricato (B), censito al foglio 115, mapp. 510, sub. 1, non sarebbe stato ricompreso nel contratto e, quindi, non avrebbe potuto beneficiare del contributo nella misura massima del 100%, trattandosi, peraltro, di corpo di fabbrica totalmente e catastalmente indipendente dall'edificio principale;
− che, quindi, gli accertatori avevano erroneamente concluso che l'omessa menzione dei “bassicomodi” nel contratto di locazione, ne comportasse la cessazione del rapporto di pertinenzialità;
− che tale conclusione era erronea, alla luce della normativa codicistica;
− che, ciò nonostante, l'amministrazione aveva aderito acriticamente alle conclusioni della Pt_2
pagina 5 di 21 − che il Comune travisava financo il contenuto di una dichiarazione del conduttore del 29.11.2017, attestante che i erano nella sua Parte_4
disponibilità, sostenendo che, poiché non poteva essere esercitata nell'area attività manifatturiera, il fatto che il signor utilizzasse Per_2
il come laboratorio per il maglificio ne escludeva la Parte_5
natura pertinenziale, sia perché non compreso nel contratto di locazione, sia perché adibito dal conduttore a uso diverso rispetto a quello dell'immobile principale;
− che il signor replicava che, in assenza di riscontri formali da parte Pt_1
dell'amministrazione, nessun valore poteva essere attribuito alla dichiarazione del conduttore, se non quello che la proprietà intendeva attribuirle, ossia che il bassocomodo (B) era collegato, e quindi pertinenziale, all'edificio principale (A);
− che il Comune aveva correttamente riconosciuto alla proprietà il Pt_1 contributo per l'edificio principale e relative pertinenze all'esito di un'istruttoria completa e approfondita, rientrando il fabbricato (B) nella definizione di pertinenza esterna di cui all'art. 15.1. delle linee guida;
− che l'ordinanza commissariale n. 86/2012 ammetteva a contributo anche le pertinenze esterne danneggiate;
− che sull'effettiva destinazione d'uso del non era stato Parte_5
effettuato alcun accertamento da parte dell'amministrazione, che si era basata solo sulla confusa e generica dichiarazione del conduttore;
− che la regolarità delle pertinenze era indiscutibile;
− che il signor era subentrato nel contratto di locazione del 2005 Per_2
che comprendeva espressamente anche le pertinenze;
− che il provvedimento impugnato del 26.06.2018 era stato assunto oltre tre anni dalla emissione dell'ordinanza che aveva concesso il contributo e, quindi, oltre il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21 nonies
pagina 6 di 21 legge n. 241/1990, violando la norma e il legittimo affidamento del dott.
Pt_1
− che il signor aveva diritto anche al risarcimento dei danni Pt_1
derivanti dall'interruzione dei pagamenti dei SAL, dal ritardo nella disponibilità dei fabbricati, dalla necessità di avvalersi di assistenza legale, dallo stressa derivante dal danno all'immagine subito, dal danno alla salute;
− che i danni venivano quantificati in Euro 300.000,00.
Si costituiva il richiamando le difese già svolte dinanzi Controparte_1
al giudice amministrativo e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
l'amministrazione convenuta deduceva, tra l'altro:
− che il signor aveva presentato la richiesta di contributo pubblico Pt_1
post sisma per parte dell'immobile (A), concesso in locazione al signor e per il fabbricato (B) (bassocomodo), quale pertinenza del Per_2
primo;
− che il contratto di locazione del 2011 concluso tra l'attore e il signor non descriveva pertinenze;
Per_2
− che, a seguito di controllo eseguito dalla G.d.F., era emerso che il fabbricato (B) non era compreso tra gli immobili locati al signor Per_2
[...]
− che, quindi, veniva rideterminato il contributo nella minor misura indicata in atti;
− che il signor affermava che, anche se non menzionato nel Pt_1
contratto, il fabbricato (B) avrebbe dovuto essere qualificato come pertinenza ai sensi degli artt. 817 e 818 c.c., nonché dell'art. 15.1 delle linee guida;
pagina 7 di 21 − che, tuttavia, l'affermazione risultava smentita documentalmente dal raffronto tra i contratti di locazione succedutisi nel tempo;
− che, in particolare, quello del 2005 aveva per oggetto dieci vani, con canone annuo di Euro 9.000,00, mentre quello del 2011 contemplava tre vani più servizi per un canone di Euro 4.200,00, sicché dal raffronto emergeva che il secondo contratto non poteva comprendere le pertinenze e, quindi, il bassocomodo, avendo le parti inteso limitare l'oggetto della locazione;
− che parte ricorrente/attrice aveva più volte tentato di “confondere le acque” richiamando il contratto del 2005 e gli accordi del 2006, non più validi ed efficaci tra le parti al momento del sisma;
− che il richiamo del signor all'applicazione delle norme Pt_1
codicistiche in materia di pertinenze non era fondato, poiché gli atti e rapporti giuridici aventi a oggetto la cosa principale non estendevano i propri effetti alla pertinenza non solo nel caso in cui l'esclusione fosse espressamente enunciato nel titolo, ma anche quando ciò risultava da chiari e univoci elementi contenuti nel medesimo atto, come nel caso in esame;
− che, quindi, l'attore/ricorrente aveva falsamente indicato nella domanda il fabbricato (B) quale pertinenza dell'abitazione concessa in locazione, allo scopo di percepire il relativo contributo in misura pari al 100%;
− che, in subordine, la natura pertinenziale del bassocomodo era esclusa anche dalla dichiarazione del conduttore, prodotta dallo stesso signor secondo cui il fabbricato (B) veniva utilizzato in relazione Pt_1 all'attività produttiva (laboratorio-maglificio) e non abitativa, quindi, del tutto autonoma rispetto a quest'ultima, con esclusione della natura pertinenziale considerato che l'immobile (A) era stato concesso in locazione per mero fine abitativo;
pagina 8 di 21 − che non vi era violazione dell'art. 21 nonies legge n. 241/1990, perché il termine di diciotto mesi non era applicabile ai provvedimenti amministrativi assunti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni mendaci;
− che, in particolare, il superamento del termine era consentito sia in caso di falso, sia nel caso in cui l'erroneità dei presupposti risultasse comunque non imputabile all'amministrazione, ma al dolo o alla colpa grave della parte;
− che non era rilevante l'esito del procedimento penale, nel quale, peraltro, l'amministrazione non si era costituita parte civile, anche perché mera delegata all'istruttoria da parte del Presidente della
Regione;
− che la pretesa risarcitoria del signor era anch'essa infondata;
Pt_1
− che la domanda di riconoscimento del contributo per pertinenza esterna, indipendentemente dal rapporto locatizio, era nuova e inammissibile, in Parte_ quanto il processo era stato riassunto dinanzi all' e, quindi, costituiva mera prosecuzione del precedente incardinato dinanzi al giudice amministrativo;
− che dalle ulteriori indagini seguite al primo accertamento della G.d.F. erano emerse ulteriori irregolarità e opacità nella documentazione predisposta dal signor e dai suoi tecnici. Pt_1
Dopo lo scambio delle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma,
c.p.c., il Tribunale di Modena, con sentenza n. 617 depositata il 21.03.2024, respingeva le domande attoree, condannando il signor alla refusione Pt_1
delle spese di lite.
Il Tribunale escludeva che il fabbricato (B) fosse qualificabile come pertinenza, alla luce della documentazione in atti, dalla quale emergeva il diverso oggetto della locazione come determinato nel contratto del 2005 e in quello del 2011, vigente al momento del sisma.
pagina 9 di 21 I documenti confermavano l'esattezza di quanto accertato nel verbale di segnalazione 30.11.2017 della G.d.F.
Tale conclusione trovava ulteriore conferma nella dichiarazione resa dal conduttore il 29.11.2017, attestante l'utilizzo del fabbricato in questione in stretta relazione con l'attività di laboratorio-maglificio e non con la destinazione abitativa dell'immobile principale.
L'ordinanza impugnata era, quindi, legittima, sicché prive di fondamento erano le altre allegazioni e domande, compresa quella risarcitoria.
Nel caso in esame, infine, era dubbia la stessa configurabilità di un effettivo affidamento in capo al signor giacché dall'istruttoria amministrativa era Pt_1
emersa una condotta fraudolenta del richiedente in collaborazione con il tecnico di fiducia, ing. Per_3
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello il signor per i Parte_1
seguenti motivi.
1. Il Tribunale è incorso in error in iudicando per avere erroneamente impostato e inquadrato la fattispecie, violando anche le disposizioni che regolano l'erogazione del contributo (ordinanze commissariali e linee guida).
In primo luogo, non sussiste la asserita falsità delle informazioni fornite dal signor pregiudizio che ha inquinato tutto il procedimento Pt_1
amministrativo e, quindi, anche la decisione impugnata.
Richiamate le disposizioni regolatrici, emerge che l'appellante ha compilato in maniera veritiera il MUDE, considerato che l'elencazione contenuta nella modulistica non richiede alcuna prova specifica di pertinenzialità, in quanto il vincolo è rimesso alla volontà del proprietario di costituire un legame funzionale di servizio o di ornamento tra due edifici, e non tra persone o tra persone e immobili.
pagina 10 di 21 E per quanto riguarda il contratto di affitto, la modulistica ne chiedeva gli estremi con riferimento agli affittuari residenti, cioè con esclusivo riguardo all'abitazione, perché il contributo aveva lo scopo di garantire agli inquilini residenti la disponibilità dell'abitazione dopo il sisma e dopo il ripristino dell'immobile danneggiato.
Il per questa ragione richiedeva i dati relativi al nucleo familiare CP_2 residente o all'impresa occupante, che sono stati indicati in modo veritiero dal signor non essendo in contestazione il fatto che il Pt_1 signor risiedesse nell'abitazione. Per_2
Quanto alla pertinenza, la relativa definizione e la modalità di inserimento nel MUDE era regolata dalle linee guida, con percorso seguito scrupolosamente dal tecnico di fiducia del signor Pt_1
In sintesi, quindi: per l'abitazione è stata dichiarata la condizione di affittanza;
per la pertinenza, è stata selezionata la voce “accessorio esterno”, senza alcun collegamento con il contratto di locazione;
tale contratto era per il MUDE del tutto irrilevante ai fini della identificazione della pertinenza, che avrebbe avuto diritto al contributo anche se sfitta, considerato l'obiettivo rapporto funzionale con l'immobile principale.
2. Erra il Tribunale anche per aver ritenuto che fosse cessato il vincolo di pertinenzialità tra il fabbricato (B) e quello principale (A).
Eliminato ogni equivoco circa la corretta compilazione del MUDE e circa l'autonomia ex se della pertinenza rispetto al contratto di locazione, la motivazione della sentenza è inutiliter data nella parte in cui ha affrontato il tema dell'applicabilità o meno degli artt. 817-818
c.c.
Infatti, che fosse o meno ricompresa nel contratto di locazione, la pertinenza manteneva e mantiene la propria natura.
pagina 11 di 21 In ogni caso, anche volendo fare applicazione delle norme codicistiche, il vincolo di pertinenzialità sussisterebbe, considerato che, salvo che non sia diversamente disposto, gli atti e i rapporti giuridici riguardanti il bene principale ricomprendono la pertinenza.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, manca una dichiarazione chiara e univoca che sia manifestazione di un'espressa volontà contraria al permanere del vincolo, così come difetta un atto che disponga separatamente della pertinenza.
Il signor ha sempre negato di avere diversamente disposto circa la Pt_1
locazione della pertinenza, mentre è accertato che il conduttore utilizzasse il fabbricato, anche perché il signor era sempre Per_2
stato in possesso delle chiavi del bassofondo in forza del precedente subentro.
A nulla rilevano la riduzione del numero dei vani e del prezzo della locazione.
Tra l'altro, il contratto del 2011 fa riferimento espresso anche ai servizi e tale definizione si riferiva anche alla pertinenza, bene per sua natura a
“servizio o ornamento” del bene principale (art. 817 c.c. e art. 15.1 linee guida).
La pertinenzialità è, altresì, connaturata alla conformazione originaria e permanente del compendio immobiliare (agglomerato agricolo con abitazione e accessori).
3. La dichiarazione del conduttore è stata travisata.
La circostanza che questi utilizzasse il bassofondo quale magazzino per l'attività di maglieria non fa venir meno la natura di pertinenza del fabbricato.
Il signor esercitava legittimamente ed entro i limiti di legge Per_2
attività di produzione di maglieria nell'immobile locato (mq. 30), sicché
pagina 12 di 21 l'utilizzo dell'immobile (B) quale locale in cui riporre macchine inutilizzabili e cascami di lavorazione poteva essere necessario.
La proprietà non ha mai inteso negare il rapporto funzionale tra immobile principale e pertinenza, prescindendo dall'autorizzazione o meno dall'utilizzo quale magazzino del bassofondo.
4. Il provvedimento impugnato del 26.06.2018 è stato assunto oltre tre anni dalla emissione dell'ordinanza che aveva concesso il contributo e, quindi, oltre il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21 nonies legge n. 241/1990, violando la norma e il legittimo affidamento del dott.
generando, così, anche un danno ingiusto nei confronti Pt_1
dell'appellante.
5. Per le ragioni illustrate, stante la legittimità della domanda di erogazione del contributo, nonché dato il fatto che, in ogni caso, il signor avrebbe avuto diritto a tale provvidenza, è fondata la Pt_1
domanda risarcitoria formulata dall'appellante, considerato che l'amministrazione ha tenuto un comportamento illecito, formulando nei confronti del signor nche accuse infamanti. Pt_1
6. Non può considerarsi nuova la domanda di erogazione del contributo per la pertinenza c.d. “esterna”, limitato al 70% della spesa e non all'intero.
Tale domanda riguarda la medesima vicenda sostanziale ed è tesa alla medesima utilità finale, attenendo alla res litigiosa di cui si tratta.
L'appellante ripropone anche le istanze istruttorie già formulate nel corso del processo di primo grado.
Si è costituito il eccependo la inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi degli art. 348 bis e 342 c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 13 di 21 Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non merita di essere accolta, in quanto l'impugnazione non può considerarsi del tutto carente di specificità, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vacuo formalismo (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.: Cass. civ., sent. n.
7675/2019; Cass. civ., ord. n. 13535/2018).
A tale orientamento ha aderito anche questa Corte con numerose pronunce tutte conformi.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
La Corte osserva, in primo luogo, come, peraltro, messo in evidenza da parte appellata, che le allegazioni riguardanti la corretta compilazione del MUDE sono del tutto nuove, non avendo il signor mai svolto difese, sia dinanzi Pt_1
Parte_ al TAR, sia nell'atto di riassunzione dinanzi all' , relative al contenuto della modulistica e alla individuazione/classificazione degli immobili per i quali è stato richiesto il contributo.
Per la prima volta, in grado di appello, il signor sostiene, quindi, che la Pt_1
domanda è stata predisposta nel rispetto della normativa di riferimento, fornendo informazioni veritiere in ordine al fabbricato di cui si controverte, ossia il c.d. bassocomodo censito al mappale 510, sub. 1.
In particolare, nessun collegamento sarebbe stato stabilito dal richiedente il contributo pubblico tra il contratto di locazione e detta porzione di fabbricato.
pagina 14 di 21 Ciò escluderebbe, da un lato, che l'appellante abbia fornito informazioni false o, comunque, errate all'amministrazione, dall'altro, che non sussista il diritto a percepire il contributo.
Prescindendo da ogni considerazione in ordine alla ammissibilità di questa nuova impostazione difensiva, certamente “innovativa” rispetto a tutto quanto dedotto e allegato nelle precedenti fasi del processo, nel merito, la censura è priva di fondamento.
Il signor rivendica la corretta compilazione del quadro D del e Pt_1 CP_2
afferma di non avere stabilito, nella documentazione amministrativa, alcun collegamento tra il contratto di locazione e il bassocomodo.
Tale assunto è, tuttavia, smentito dallo stesso ove, seppur nei limiti di CP_2
un documento sintetico e schematico, emerge con chiarezza che, con riguardo all'identificazione degli immobili distinti al mapp. 156, sub. 3 (A) e al mapp.
510, subb. 1-2 (B), che costituiscono la parte del compendio per la quale è stata formulata la domanda di contributo di cui si discute in questa fase (per le altre porzioni immobiliari, pure indicate nel MUDE non vi è contenzioso), il richiedente e, per questi, il suo tecnico, ha attestato che si tratta di unità, una principale (156/3), l'altra in parte “accessoria esterna” (510/1), in parte
“abitazione” (510/2), oggetto di contratto di locazione corrente con il signor
(pagg. 14-15-19-20 del MUDE – doc. n. 3 – fasc. parte appellata). Per_2
Nella descrizione delle unità immobiliari distinte nel MUDE ai nn. 1 e 4 (UIU
- Unità Immobiliare Urbana), comprendenti il fabbricato (B), si fa, quindi, espresso riferimento e richiamo all'esistenza del contratto locazione in corso con il signor mentre, con riguardo alla UIU n. 2 (115/2), si precisa Per_2
che trattasi di abitazione non principale del signor non concessa in Pt_1
locazione, ma nella disponibilità del richiedente.
Invero, anche per l'UIU n. 3 (ex stalla crollata), l'appellante aveva dichiarato
“erroneamente” che costituisse oggetto di locazione, tuttavia, pur non essendo ricompresa nel contratto (sul punto non vi è contestazione), la richiesta di pagina 15 di 21 contributo per il 100% delle opere è stata ritenuta legittima, trattandosi di porzione immobiliare facente parte dell'edificio ove erano presenti più unità immobiliari, compresa l'abitazione concessa in locazione (156/3), sicché, avendo in comune con essa le strutture oggetto di intervento di ricostruzione, aveva, comunque, diritto al contributo nella misura richiesta.
La circostanza secondo cui il signor non abbia stabilito un Pt_1
“collegamento” tra contratto di locazione e fabbricato (B) è, quindi, smentita documentalmente.
Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore nell'impostare e inquadrare la fattispecie, né ha violato, con riferimento al contenuto del MUDE
e rispetto alla normativa, anche regolamentare, di riferimento, le disposizioni che regolano l'erogazione del contributo (ordinanze commissariali e linee guida).
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Il secondo e il terzo motivo di impugnazione sono infondati.
L'appellante ripropone, sostanzialmente, le difese già svolte nel corso del processo di primo grado, riguardanti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra il fabbricato (A) e il fabbricato (B), con conseguente estensione del contratto di locazione anche a quest'ultimo.
Oltre ai principi sanciti dal codice civile (artt. 817-818), il signor Pt_1
ricostruisce sommariamente la storia del compendio immobiliare costituito
(anche) dai due corpi di fabbrica, definito come agglomerato agricolo con casa e accessori.
Pur essendo tale prospettazione condivisibile, in quanto non si dubita del fatto che storicamente e strutturalmente il bassocomodo costituisse pertinenza dell'abitazione, anche perché per sua stessa natura tale struttura è un piccolo edificio destinato ad assolvere funzioni correlate all'attività agricola (deposito per attrezzi, pollaio, conigliera, etc.), nel caso in esame ciò che rileva è la circostanza che lo stesso sia stato ricompreso o meno nel contratto di locazione pagina 16 di 21 stipulato tra la proprietà e il signor ben potendosi separare la Per_2 pertinenza dall'immobile principale, purché tale volontà sia desumibile da chiari e univoci elementi contenuti nell'atto di riferimento.
Nel caso in esame, come correttamente motivato dal primo giudice, si è verificata la successione di due contratti di locazione, uno stipulato il
13.10.2005, nel quale è subentrato nel 2006 il signor e un secondo Per_2
del 13.11.2011 concluso tra le stesse parti.
E mentre il primo ha per oggetto l'intero compendio di via CP_1
Mazzone n. 53 (oggi n. 51), composto da n. 10 vani, per un canone annuo di
Euro 9.000,00, il secondo circoscrive espressamente tale oggetto all'immobile censito al foglio 115, mappale 156, sub. 1 (oggi 3), con indicazione financo della categoria catastale e del corrispondente numero di vani (tre + cucina e servizi), per un canone di Euro 4.200,00 annui.
Dal confronto tra i due documenti, si desume la univoca, espressa e chiara volontà delle parti di ridurre il perimetro dell'oggetto contrattuale, escludendo il godimento a favore del conduttore di ogni altro immobile diverso dall'abitazione (fabbricato (A)).
La riduzione del prezzo, ben oltre la metà, se può essere il frutto delle trattative intercorse tra le parti come sostenuto da parte appellante, costituisce anche significativo indizio a conferma della correttezza del ragionamento argomentativo seguito dal Tribunale.
Del tutto irrilevante è, quindi, la dichiarazione del conduttore in ordine all'utilizzo del bassocomodo, non potendosi dalla stessa desumere elementi favorevoli alla tesi del signor in quanto essa non è in grado di scalfire Pt_1
l'eloquente contenuto del contratto di locazione;
e ciò senza necessità di avventurarsi nella disamina della congruità dell'utilizzo denunciato dal signor rispetto alla destinazione d'uso dell'immobile (terzo motivo di Per_2
appello).
pagina 17 di 21 Infine, se è plausibile che la pertinenza avrebbe potuto avere diritto al contributo anche se fosse stata “sfitta”, quello che rileva nel presente giudizio è la circostanza che la domanda per l'erogazione della provvidenza sia stata formulata solo ed esclusivamente per la pertinenza “affittata”, con conseguente diritto alla copertura del 100% delle spese di ripristino, mentre, se la domanda fosse stata correttamente presentata, il signor avrebbe avuto diritto al Pt_1
contributo in misura ridotta.
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Anche il quarto motivo di appello non può essere accolto.
La censura si limita a reiterare l'eccezione di tardività del provvedimento amministrativo impugnato, rispetto al termine sancito dall'art. 21 nonies legge n. 241/1990, senza tenere conto che la norma non è applicabile nel caso in cui i provvedimenti illegittimi siano conseguenza, tra l'altro di false rappresentazioni dei fatti, riconducibili, secondo la giurisprudenza amministrativa anche a ipotesi di colpa grave, come nel caso in esame (Cons. di Stato, sent. n. 3940/2018).
In ogni caso, si rammenta che la posizione soggettiva di colui che chiede l'erogazione dei contributi ha consistenza di diritto soggettivo perfetto, sicché il giudizio con il quale si contesti la decisione dell'amministrazione non può che avere a oggetto il rapporto sostanziale e non la legittimità del provvedimento che, infatti, può essere (solo) disapplicato. Parte_ L' ha, quindi, il potere/dovere di prendere in esame i fatti costitutivi del diritto alla provvidenza pubblica che, nella specie, non sono sussistenti limitatamente agli oneri riguardanti il fabbricato (B) per le ragioni già esposte.
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In mancanza di qualsivoglia responsabilità da parte del che ha CP_1
correttamente operato, nessuna delle pretese risarcitorie avanzate dal signor può trovare accoglimento. Pt_1
pagina 18 di 21 Il provvedimento amministrativo con il quale era stato erogato il contributo è il frutto della, quanto meno colpevolmente, non corretta dichiarazione contenuta nel modulo di presentazione della domanda.
Non configurandosi l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, non può sussistere alcun danno ingiusto in capo all'appellante.
Non vi è, quindi, interesse a che siano esaminate le ulteriori allegazioni/deduzioni/produzioni effettuate dal dalle Controparte_1
quali pure emergono profili di opacità nella condotta del signor poiché Pt_1
qualsiasi conclusione sulle medesime sarebbero irrilevanti ai fini della decisione.
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Quale sesto motivo di appello, il signor ha riproposto la domanda di Pt_1
erogazione del contributo per la pertinenza c.d. “esterna”, limitato al 70% della spesa e non all'intero, affermando che non si tratterebbe di domanda nuova perché riguardante la medesima vicenda sostanziale e tesa alla medesima utilità finale, attenendo alla res litigiosa di cui si tratta.
È pacifico che, dinanzi al giudice amministrativo, tale domanda non sia stata formulata.
In ogni caso, la domanda è inammissibile.
Se, infatti, sussiste la posizione di diritto soggettivo del cittadino con riguardo
Parte_ alla concessione del beneficio, non è possibile per l' pronunciarsi su una richiesta di erogazione che non sia stata effettivamente e regolarmente proposta nei confronti dell'amministrazione.
L'astratta sussistenza del diritto a ricevere il contributo nella misura ridotta, prevista per le pertinenze non oggetto di affittanza, non consente, comunque, a questo giudice di pronunciarsi sulla domanda di condanna proposta dal signor considerato, tra l'altro, che il neppure sarebbe legittimato al Pt_1 CP_1
pagamento (le somme sono erogate dal Presidente della Regione quale
Commissario Delegato), come, peraltro, riconosciuto nelle difese conclusionali pagina 19 di 21 dallo stesso appellante, il quale, infatti, “corregge il tiro”, chiedendo non il versamento ex novo, bensì la riassegnazione della somma erogata in un primo momento e poi revocata.
Ma tale richiesta non può essere accolta, considerato che non è il contributo revocato che è oggetto della richiesta, bensì un nuovo contributo, determinato sulla base di differenti presupposti e requisiti, non dichiarati nella prima istanza.
La domanda deve essere riproposta ex novo nei confronti dell'amministrazione affinché provveda a verificarne tempestività, fondatezza nel merito e, quindi, legittimità, dando corso al procedimento amministrativo che potrà, eventualmente, concludersi con la corresponsione della somma riconosciuta come dovuta.
Se così non fosse, qualsiasi interessato potrebbe, o avrebbe potuto, rivolgere
Parte_ istanza di concessione del beneficio direttamente all senza prima introdurre il procedimento dinanzi alla P.A.
Sotto questo profilo, neppure si condivide la tesi sostenuta dalla Regione nella nota con cui ha dato riscontro alla richiesta del difensore del signor Pt_1
Parte_ secondo cui, come stabilito da alcune sentenze di primo grado, l potrebbe pronunciare sentenza dichiarativa idonea a rimuovere “gli ostacoli all'esame della domanda”, considerato che allo stato difetta l'interesse in capo all'appellante, in quanto nessuno ostacolo si frappone tra il cittadino e l'amministrazione, potendo il primo ripresentare la nuova istanza e dovendo la seconda procedere alla necessaria valutazione in applicazione delle norme che regolano il relativo procedimento.
La domanda è, quindi, inammissibile.
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Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate sulla base dei parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (cause di valore pagina 20 di 21 compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00); con esclusione della fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore del Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 9.991,00, oltre
[...]
spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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