TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1168/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
(siccome novellato dal d.lgs. 149/2022 e successive modifiche)
la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1168/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avvocato MARENGO MAURIZIO, elettivamente Parte_1 domiciliata in Bra Via Principi di Piemonte 41 presso il difensore giusta procura in atti
ATTORE contro
, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Vaira e Giovanni Trombetta elettivamente domiciliata in
Asti, via Carducci 74 presso il difensore avv.to Trombetta giusta procura in atti
CONVENUTO
, CP_2
CP_3
CONVENUTI CONTUMACI avente ad oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che alle ore 18,00 circa del 21.12.2020, allorchè alla guida del proprio veicolo BMW percorreva la SP 309 in direzione Cervere centro e , giunta all'altezza del civico 3, azionava l'indicatore di direzione e si fermava in prossimità della linea di mezzeria per svoltare a sinistra ed entrare nell'ingresso carraio della propria abitazione, subiva un violento urto da parte della vettura Alfa 147 condotta da che proveniva in senso opposto ad alta velocità, che da ciò CP_3 conseguivano danni all'automezzo per euro 19934,58 oltre euro 165,00 per spese di soccorso e danni pagina 1 di 6 alla persona, citava in giudizio, ex art 149 CdA, e Parte_1 Controparte_1 CP_3 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti .
[...] assicurazione si Controparte_1 Controparte_1 costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione, la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione ex art 3 dl 132/2014 e per violazione degli artt. 145 e 149 CdA (D.lgs 209/2005), nel merito sostenendo la responsabilità della sola per l'occorso, Parte_1 nonché contestando il quantum richiesto.
e (cui era esteso il contraddittorio quale proprietario dei veicolo) non CP_3 CP_2 si costituivano in giudizio onde erano dichiarati contumaci.
Acquisita documentazione attestante lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita, rigettata la eccezione di nullità della citazione, svolta istruttoria orale, licenziata CTU medico legale e tecnica avente ad oggetto la dinamica del sinistro, la causa, assegnata ad altro giudice, era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
***
Anzitutto si richiamano e si fanno proprie le ordinanza istruttorie in atti (segnatamente ordinanza
3.4.2023 in punto rigetto della eccezione di nullità dell'atto di citazione).
Sulla procedibilità Quanto all'esperimento della procedura di negoziazione assistita si vedano le produzioni allegato alla memoria attorea 19.12.2022.
La domanda nei confronti di compagnia di assicurazione di , Controparte_1 Parte_1 deve poi ritenersi procedibile ai sensi degli artt. 145, 148, 149 DLgs 209/2005 vista la istanza di risarcimento dei danni inviata a mezzo PEC in data 22.1.2021 ed essendo dunque ampiamente trascorso il termine previsto all'art. 145 D.Lgs citato (cfr. doc. 7 att., si consideri in particolare, quanto al mero riferimento alla documentazione medica, al mancato riferimento ai danni della vettura, alla mancata indicazione della attività del danneggiato, del reddito goduto, della eventuale guarigione, che la stessa risultava aver preso in carico il sinistro già con lettera del 5.1.2021 ove si Controparte_1 indicava di aver già conferito incarico per la valutazione del danno, ed ancora si veda il principio espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza 19354/2016 a mente del quale anche il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e per quanto detto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno).
Sulla responsabilità del sinistro Dalla ricostruzione dell'occorso operata dagli agenti operanti intervenuti e dalle concordi allegazioni delle parti, si ricava, anzitutto, che, alle ore 18 circa del 21.12.2020, i due veicoli rispettivamente condotti da e stavano percorrendo la SP 309, costituita da un'unica carreggiata con CP_2 Parte_1 due corsie, in senso di marcia opposto, trovandosi dunque l'uno su una corsia e l'altra sulla corsia opposta. Dal verbale di intervento dei Carabinieri della Stazione di Cervere si evince poi che c'era la nebbia e che, nella immediatezza dei fatti, il dichiarava che mentre percorreva la S.P. 309 si trovava di CP_2 fronte, sulla sua corsia, una vettura ferma di colore bianco, mentre la dichiarava che, Parte_1 trovandosi a percorrere la SP 309 in direzione opposta a , ed accingendosi a svoltare a sinistra CP_2 per imboccare l'accesso della propria abitazione, si trovava una vettura in senso opposto con la quale pagina 2 di 6 andava a collidere. Alla era poi contestata la violazione dell'art 145 CdS per avere omesso Parte_1 di cedere la precedenza a veicolo proveniente da destra, all'atto della svolta a sinistra. A seguito di ricorso al Giudice di Pace il verbale di accertamento della violazione, sul punto, era annullato ritenuta la insussistenza della prova della avvenuta violazione (sentenza 580/2021, doc. 3). L'unico teste escusso sull'occorso, marito della , dichiarava di aver visto Tes_1 Parte_1 l'impatto perché si trovava all'esterno dell'abitazione intento ad andare ad aprire il cancello alla moglie, e di ricordare che la vettura condotta dalla moglie era ferma nella propria corsia con l'indicatore di svolta a sinistra acceso quando la vettura Alfa che proveniva in senso opposto invadeva la sua corsia e impattava frontalmente l'auto della moglie. Il consulente incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro, all'esito di sopralluogo, analisi della documentazione anche fotografica acquisita nella immediatezza dai Carabinieri, analisi del veicolo attoreo, e con motivazione scevra da vizi logici, premessa la impossibilità di ricostruire la velocità dei veicoli (Nello specifico caso non possiamo stabilire la reale velocità dei veicoli coinvolti poiché non sono indicate tracce di frenata sul manto stradale, tali da permetterne il calcolo) e ritenuto comunque, sulla base dell'analisi dei danni occorsi e della posizione finale delle vetture, che la vettura condotta dal viaggiasse a velocità sostenuta e quella condotta dalla viaggiasse a velocità molto CP_2 Parte_1 bassa o fosse addirittura ferma (come per altro dichiarato dallo stesso nella immediatezza die CP_2 fatti), ha ritenuto di poter ricostruire l'evento nei seguenti termini: In relazione all'impronta danni visibili e patiti da entrambe i veicoli, alle condizioni della strada ed alla p.s.f. assunta dopo la collisione, possiamo stabilire che, alla data e ora indicate, entrambe i veicoli stavano percorrendo la Contr S.p 309 di Cuneo l'uno in senso opposto all'altro, … la condotta da procedeva nel Parte_1 tratto ascendente del dosso in direzione Tetti Pagliero per recarsi presso la propria abitazione, rallentando la marcia e posizionandosi per la svolta a sx;
il veicolo A.R. sopraggiungeva in senso Contr opposta alla direzione della , in direzione Cervere nel tratto iniziale e discendente del dosso, opportunamente segnalato;
[…] L'impatto risulta essere quasi frontale tra i due veicoli;
La BMW, presumibilmente ferma in attesa di svolta a sinistra nel passo carraio, presentava una posizione certamente parallela alla linea di mezzeria e veniva violentemente collisa dal veicolo Alfa Romeo 147 che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto a velocità sostenuta. Risulta impossibile stabilire la localizzazione del punto d'urto iniziale con assoluta certezza per mancanza di elementi che sarebbero stati da rilevare al momento del sopralluogo delle UU.VV.
Non essendovi motivi per discostarsi dalle valutazioni del CTU deve dunque ritenersi che lo scontro sia stato quasi frontale essendo, al momento dell'impatto, le due vetture sostanzialmente posizionate parallelamente alla linea di mezzeria (tanto che i danni si rilevavano, per entrambe le vetture, essenzialmente nella parte anteriore sx), e procedendo, la vettura Alfa Romeo, a velocità sostenuta, mentre la vettura BMW era quasi ferma in quanto intenzionata a svoltare a sinistra. L'analisi dei luoghi, del veicolo attoreo, dei rilievi degli agenti operanti, e delle fotografie in atti anche ritraenti il veicolo del , non consentono poi, come già detto, di stabilire il punto dell'impatto (se nella CP_2 corsia di pertinenza della o in quella di pertinenza del ). Né, all'uopo, può ritenersi Parte_1 CP_2 assolutamente determinante la dichiarazione del teste marito della attrice, che, come già detto, Tes_1 ha riferito di aver visto la vettura Alfa Romeo invadere la corsia opposta, se non altro perché trattandosi di una serata invernale era sicuramente buio, ed anche nebbioso (cfr. verbale di intervento dei Carabinieri), onde, data la certa repentinità dell'accaduto, ben può ritenersi che i ricordi, oltretutto riferiti a circa due anni prima, non siano del tutto attendibili.
Premesso che la citata sentenza del Giudice di Pace non fa stato nella presente vertenza in quanto emessa tra altre parti e non passata in giudicato, deve dunque ritenersi non accertato, né accertabile, nel caso di specie, il comportamento specifico che ha causato il danno: se quello della che, Parte_1 avendo l'intenzione di svoltare a sinistra, e pur essendo l'auto ancora sostanzialmente parallela alla linea di mezzeria, aveva parzialmente invaso la corsia opposta né si era adeguatamente assicurata della pagina 3 di 6 mancanza di veicoli provenienti da destra (con violazione dell'art 145 CdS), o quello del che, CP_2 procedendo a velocità sostenuta e dunque con imprudenza data la condizione di buio e nebbia, aveva, anch'egli del tutto inopinatamente, sbandato al punto di invadere la corsia opposta a quella del proprio senso di marcia andando con ciò ad impattare contro un auto ferma o quasi ferma sull'altra corsia. Opera dunque la norma, di applicazione residuale, di cui all'art 2054 c.c., a mente della quale, nella impossibilità di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, si presume la corresponsabilità, in parti uguali, di entrambe le parti coinvolte nell'impatto. Ed infatti la presunzione di pari responsabilità stabilita dalla norma sopra richiamata – si precisa in giurisprudenza di legittimità - può essere superata (unicamente) dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso” (così, tra molte, Cassazione civile , sez. III, 17 dicembre 2007, n. 26523). Ed è pacifico, per quanto detto, che, se non altro, non è emersa la prova che lo scontro è dipeso dal solo comportamento del , né CP_2 che la ha tenuto una condotta di guida irreprensibile, Parte_1
Deve dunque dichiararsi che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi ad entrambi i conducenti in ragione del 50% ciascuno.
Sulla quantificazione dei danni Sostiene l'attrice di aver sostenuto spese di riparazione della vettura per complessivi euro 19.934,58, oltre euro 165,01, a titolo di costi di trasporto come da fatture che produce.
Quanto ai costi di riparazione il CTU, analizzato il veicolo attoreo e visionate le fotografie in atti, riprodotta altresì una analitica descrizione dei danni patiti dal veicolo e dei costi di riparazione, ha ritenuto la congruità della somma. Sul punto non sono inoltre state sollevate contestazioni. In difetto di contestazioni, e vista la fattura doc. 5 altresì contenente la indicazione pagato, deve altresì ritenersi provato l'esborso per spese di soccorso auto. Quanto ai danni non patrimoniali patiti dalla , premesso che nel verbale redatto dai Parte_1
Carabinieri nella immediatezza del fatto, si rilevava che la , come anche il , era Parte_1 CP_2 immediatamente condotta, dal personale sanitario intervenuto, presso il nosocomio di Savigliano, che in quella sede, sempre a mente del verbale degli agenti operanti, le era stato diagnosticato trauma cranico non commotivo in policontusa con prognosi di giorni 5, che consta in atti documentazione medica attestante quanto sopra (certificato ospedaliero doc. 6), che la stessa documentazione medica, in particolare doc. 6 pag 11, attesta inoltre la presenza di contusioni da cintura di sicurezza (di tal che deve escludersi la fondatezza della eccezione sollevata, sul punto, dalla controparte), nonché traumatismo dei nervi e dei plessi rachidei, che inoltre il CTU, visitata la ed analizzata la Parte_1 documentazione in atti, con relazione altresì correttamente elaborata e scevra da vizi logici, ha concluso per la sussistenza attuale di postumi di natura algico-funzionale interessanti i rachidi cervicale e lombare pienamente compatibile, in termini di eziologia, con il sinistro de quo, quantificati, in termini di danno biologico permanente, in ragione dell'1,5%, oltre a invalidità temporanea totale (ITT) per giorni 1, invalidità temporanea parziale (ITP) al 50% per giorni 25 e ITP al 25% per giorni 15, rilevato altresì che con riferimento alle suddette conclusioni vi è accordo dei CCTTPP, si ritiene di provvedere in conformità. In particolare, trattandosi di postumi permanenti da lesione stimati nella misura dell'1,5%, compresa dunque nell'ambito delle cd. micropermanenti, alla liquidazione del danno non patrimoniale per invalidità permanente e temporanea deve procedersi sulla base della tabella introdotta dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
Precisato altresì che il parametro da utilizzarsi è quello tabellare recante i valori aggiornati e vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 25.7.2024) e pagina 4 di 6 non già quella dell'evento dannoso o quello della domanda, secondo il principio ripetutamente affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012), e tenendo conto dell'entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate e desumibili dalla già richiamata CTU medico-legale espletata in corso di causa, possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica alla persona come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 1 risarcibile in euro 55,24,
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 25, risarcibile in euro 690,50;
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per ulteriori giorni 15, risarcibile secondo le richiamate tabelle in Euro 207,15;
- postumi di natura permanente, stimati dal CTU in misura pari all'1,5 % e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto ed in base ai ridetti parametri tabellari nell'ammontare di euro 1182,23.
Nessuna allegazione è inoltre presente in atti con riferimento al cd. danno morale. Il danno biologico complessivo è dunque pari ad Euro 2135,12.
Ne consegue un danno complessivo pari ad euro 22.234,71 da imputarsi alle parti convenute, per quanto detto, in ragione del 50% pari ad euro 11.117,35.
Tale somma, individuata con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti (Cass. civile sez. III 11 maggio 2012 n. 7272), trattandosi di obbligazione risarcitoria - previa sua devalutazione alla data del fatto (21.12.2020) - deve essere maggiorata degli interessi legali calcolati sugli importi annualmente rivalutati in relazione al predetto periodo e maggiorata degli interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza: le parti convenute dovranno pertanto essere condannate in solido a rimborsare all'attrice, l'importo che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), tenuto conto della difficoltà media della causa e delle attività espletate nonché in applicazione della tariffa professionale vigente – viene liquidato, in applicazione del DM 55/2014, come in dispositivo.
Parimenti devono porsi a carico delle parti convenute le spese di CTP di parte attrice, da intendersi quale fonte di allegazioni difensive tecniche (sul punto, ex multis, Cass. 84/2013), spese liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta per come emergente documentalmente. Le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti, seguono altresì la soccombenza delle parti convenute.
PQM
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, dichiara che la collisione tra l'autoveicolo condotto da e l'autoveicolo condotto da Parte_1
, per cui è causa, si è verificata per responsabilità concorrente e paritaria dei due CP_3 predetti conducenti, e per l'effetto, dichiara tenuti e condanna quale conducente, quale proprietario CP_3 CP_2 dell'autoveicolo e Controparte_1
, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento danni,
[...] l'importo di euro 11.117,35, somma da devalutarsi alla data del fatto (21.12.2020), maggiorarsi degli pagina 5 di 6 interessi legali calcolati sugli importi annualmente rivalutati ed ulteriormente maggiorarsi degli interessi legali dalla data odierna al soddisfo, dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido a rimborsare altresì all'attrice, per spese di lite, l'importo di euro 5077,00 per compensi oltre euro 1725,00 (di cui euro 840,00 a titolo di rimborso spese di CTP nella consulenza medica ed euro 340,00 a titolo di rimborso spese di CTP nella consulenza cinematica) per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, pone le spese di CCTTUU, liquidate con separati provvedimenti in data 12.4.2024 e odierna, a carico delle parti convenute in solido.
Asti, 25 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
(siccome novellato dal d.lgs. 149/2022 e successive modifiche)
la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1168/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avvocato MARENGO MAURIZIO, elettivamente Parte_1 domiciliata in Bra Via Principi di Piemonte 41 presso il difensore giusta procura in atti
ATTORE contro
, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Vaira e Giovanni Trombetta elettivamente domiciliata in
Asti, via Carducci 74 presso il difensore avv.to Trombetta giusta procura in atti
CONVENUTO
, CP_2
CP_3
CONVENUTI CONTUMACI avente ad oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che alle ore 18,00 circa del 21.12.2020, allorchè alla guida del proprio veicolo BMW percorreva la SP 309 in direzione Cervere centro e , giunta all'altezza del civico 3, azionava l'indicatore di direzione e si fermava in prossimità della linea di mezzeria per svoltare a sinistra ed entrare nell'ingresso carraio della propria abitazione, subiva un violento urto da parte della vettura Alfa 147 condotta da che proveniva in senso opposto ad alta velocità, che da ciò CP_3 conseguivano danni all'automezzo per euro 19934,58 oltre euro 165,00 per spese di soccorso e danni pagina 1 di 6 alla persona, citava in giudizio, ex art 149 CdA, e Parte_1 Controparte_1 CP_3 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti .
[...] assicurazione si Controparte_1 Controparte_1 costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione, la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione ex art 3 dl 132/2014 e per violazione degli artt. 145 e 149 CdA (D.lgs 209/2005), nel merito sostenendo la responsabilità della sola per l'occorso, Parte_1 nonché contestando il quantum richiesto.
e (cui era esteso il contraddittorio quale proprietario dei veicolo) non CP_3 CP_2 si costituivano in giudizio onde erano dichiarati contumaci.
Acquisita documentazione attestante lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita, rigettata la eccezione di nullità della citazione, svolta istruttoria orale, licenziata CTU medico legale e tecnica avente ad oggetto la dinamica del sinistro, la causa, assegnata ad altro giudice, era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
***
Anzitutto si richiamano e si fanno proprie le ordinanza istruttorie in atti (segnatamente ordinanza
3.4.2023 in punto rigetto della eccezione di nullità dell'atto di citazione).
Sulla procedibilità Quanto all'esperimento della procedura di negoziazione assistita si vedano le produzioni allegato alla memoria attorea 19.12.2022.
La domanda nei confronti di compagnia di assicurazione di , Controparte_1 Parte_1 deve poi ritenersi procedibile ai sensi degli artt. 145, 148, 149 DLgs 209/2005 vista la istanza di risarcimento dei danni inviata a mezzo PEC in data 22.1.2021 ed essendo dunque ampiamente trascorso il termine previsto all'art. 145 D.Lgs citato (cfr. doc. 7 att., si consideri in particolare, quanto al mero riferimento alla documentazione medica, al mancato riferimento ai danni della vettura, alla mancata indicazione della attività del danneggiato, del reddito goduto, della eventuale guarigione, che la stessa risultava aver preso in carico il sinistro già con lettera del 5.1.2021 ove si Controparte_1 indicava di aver già conferito incarico per la valutazione del danno, ed ancora si veda il principio espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza 19354/2016 a mente del quale anche il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e per quanto detto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno).
Sulla responsabilità del sinistro Dalla ricostruzione dell'occorso operata dagli agenti operanti intervenuti e dalle concordi allegazioni delle parti, si ricava, anzitutto, che, alle ore 18 circa del 21.12.2020, i due veicoli rispettivamente condotti da e stavano percorrendo la SP 309, costituita da un'unica carreggiata con CP_2 Parte_1 due corsie, in senso di marcia opposto, trovandosi dunque l'uno su una corsia e l'altra sulla corsia opposta. Dal verbale di intervento dei Carabinieri della Stazione di Cervere si evince poi che c'era la nebbia e che, nella immediatezza dei fatti, il dichiarava che mentre percorreva la S.P. 309 si trovava di CP_2 fronte, sulla sua corsia, una vettura ferma di colore bianco, mentre la dichiarava che, Parte_1 trovandosi a percorrere la SP 309 in direzione opposta a , ed accingendosi a svoltare a sinistra CP_2 per imboccare l'accesso della propria abitazione, si trovava una vettura in senso opposto con la quale pagina 2 di 6 andava a collidere. Alla era poi contestata la violazione dell'art 145 CdS per avere omesso Parte_1 di cedere la precedenza a veicolo proveniente da destra, all'atto della svolta a sinistra. A seguito di ricorso al Giudice di Pace il verbale di accertamento della violazione, sul punto, era annullato ritenuta la insussistenza della prova della avvenuta violazione (sentenza 580/2021, doc. 3). L'unico teste escusso sull'occorso, marito della , dichiarava di aver visto Tes_1 Parte_1 l'impatto perché si trovava all'esterno dell'abitazione intento ad andare ad aprire il cancello alla moglie, e di ricordare che la vettura condotta dalla moglie era ferma nella propria corsia con l'indicatore di svolta a sinistra acceso quando la vettura Alfa che proveniva in senso opposto invadeva la sua corsia e impattava frontalmente l'auto della moglie. Il consulente incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro, all'esito di sopralluogo, analisi della documentazione anche fotografica acquisita nella immediatezza dai Carabinieri, analisi del veicolo attoreo, e con motivazione scevra da vizi logici, premessa la impossibilità di ricostruire la velocità dei veicoli (Nello specifico caso non possiamo stabilire la reale velocità dei veicoli coinvolti poiché non sono indicate tracce di frenata sul manto stradale, tali da permetterne il calcolo) e ritenuto comunque, sulla base dell'analisi dei danni occorsi e della posizione finale delle vetture, che la vettura condotta dal viaggiasse a velocità sostenuta e quella condotta dalla viaggiasse a velocità molto CP_2 Parte_1 bassa o fosse addirittura ferma (come per altro dichiarato dallo stesso nella immediatezza die CP_2 fatti), ha ritenuto di poter ricostruire l'evento nei seguenti termini: In relazione all'impronta danni visibili e patiti da entrambe i veicoli, alle condizioni della strada ed alla p.s.f. assunta dopo la collisione, possiamo stabilire che, alla data e ora indicate, entrambe i veicoli stavano percorrendo la Contr S.p 309 di Cuneo l'uno in senso opposto all'altro, … la condotta da procedeva nel Parte_1 tratto ascendente del dosso in direzione Tetti Pagliero per recarsi presso la propria abitazione, rallentando la marcia e posizionandosi per la svolta a sx;
il veicolo A.R. sopraggiungeva in senso Contr opposta alla direzione della , in direzione Cervere nel tratto iniziale e discendente del dosso, opportunamente segnalato;
[…] L'impatto risulta essere quasi frontale tra i due veicoli;
La BMW, presumibilmente ferma in attesa di svolta a sinistra nel passo carraio, presentava una posizione certamente parallela alla linea di mezzeria e veniva violentemente collisa dal veicolo Alfa Romeo 147 che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto a velocità sostenuta. Risulta impossibile stabilire la localizzazione del punto d'urto iniziale con assoluta certezza per mancanza di elementi che sarebbero stati da rilevare al momento del sopralluogo delle UU.VV.
Non essendovi motivi per discostarsi dalle valutazioni del CTU deve dunque ritenersi che lo scontro sia stato quasi frontale essendo, al momento dell'impatto, le due vetture sostanzialmente posizionate parallelamente alla linea di mezzeria (tanto che i danni si rilevavano, per entrambe le vetture, essenzialmente nella parte anteriore sx), e procedendo, la vettura Alfa Romeo, a velocità sostenuta, mentre la vettura BMW era quasi ferma in quanto intenzionata a svoltare a sinistra. L'analisi dei luoghi, del veicolo attoreo, dei rilievi degli agenti operanti, e delle fotografie in atti anche ritraenti il veicolo del , non consentono poi, come già detto, di stabilire il punto dell'impatto (se nella CP_2 corsia di pertinenza della o in quella di pertinenza del ). Né, all'uopo, può ritenersi Parte_1 CP_2 assolutamente determinante la dichiarazione del teste marito della attrice, che, come già detto, Tes_1 ha riferito di aver visto la vettura Alfa Romeo invadere la corsia opposta, se non altro perché trattandosi di una serata invernale era sicuramente buio, ed anche nebbioso (cfr. verbale di intervento dei Carabinieri), onde, data la certa repentinità dell'accaduto, ben può ritenersi che i ricordi, oltretutto riferiti a circa due anni prima, non siano del tutto attendibili.
Premesso che la citata sentenza del Giudice di Pace non fa stato nella presente vertenza in quanto emessa tra altre parti e non passata in giudicato, deve dunque ritenersi non accertato, né accertabile, nel caso di specie, il comportamento specifico che ha causato il danno: se quello della che, Parte_1 avendo l'intenzione di svoltare a sinistra, e pur essendo l'auto ancora sostanzialmente parallela alla linea di mezzeria, aveva parzialmente invaso la corsia opposta né si era adeguatamente assicurata della pagina 3 di 6 mancanza di veicoli provenienti da destra (con violazione dell'art 145 CdS), o quello del che, CP_2 procedendo a velocità sostenuta e dunque con imprudenza data la condizione di buio e nebbia, aveva, anch'egli del tutto inopinatamente, sbandato al punto di invadere la corsia opposta a quella del proprio senso di marcia andando con ciò ad impattare contro un auto ferma o quasi ferma sull'altra corsia. Opera dunque la norma, di applicazione residuale, di cui all'art 2054 c.c., a mente della quale, nella impossibilità di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, si presume la corresponsabilità, in parti uguali, di entrambe le parti coinvolte nell'impatto. Ed infatti la presunzione di pari responsabilità stabilita dalla norma sopra richiamata – si precisa in giurisprudenza di legittimità - può essere superata (unicamente) dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso” (così, tra molte, Cassazione civile , sez. III, 17 dicembre 2007, n. 26523). Ed è pacifico, per quanto detto, che, se non altro, non è emersa la prova che lo scontro è dipeso dal solo comportamento del , né CP_2 che la ha tenuto una condotta di guida irreprensibile, Parte_1
Deve dunque dichiararsi che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi ad entrambi i conducenti in ragione del 50% ciascuno.
Sulla quantificazione dei danni Sostiene l'attrice di aver sostenuto spese di riparazione della vettura per complessivi euro 19.934,58, oltre euro 165,01, a titolo di costi di trasporto come da fatture che produce.
Quanto ai costi di riparazione il CTU, analizzato il veicolo attoreo e visionate le fotografie in atti, riprodotta altresì una analitica descrizione dei danni patiti dal veicolo e dei costi di riparazione, ha ritenuto la congruità della somma. Sul punto non sono inoltre state sollevate contestazioni. In difetto di contestazioni, e vista la fattura doc. 5 altresì contenente la indicazione pagato, deve altresì ritenersi provato l'esborso per spese di soccorso auto. Quanto ai danni non patrimoniali patiti dalla , premesso che nel verbale redatto dai Parte_1
Carabinieri nella immediatezza del fatto, si rilevava che la , come anche il , era Parte_1 CP_2 immediatamente condotta, dal personale sanitario intervenuto, presso il nosocomio di Savigliano, che in quella sede, sempre a mente del verbale degli agenti operanti, le era stato diagnosticato trauma cranico non commotivo in policontusa con prognosi di giorni 5, che consta in atti documentazione medica attestante quanto sopra (certificato ospedaliero doc. 6), che la stessa documentazione medica, in particolare doc. 6 pag 11, attesta inoltre la presenza di contusioni da cintura di sicurezza (di tal che deve escludersi la fondatezza della eccezione sollevata, sul punto, dalla controparte), nonché traumatismo dei nervi e dei plessi rachidei, che inoltre il CTU, visitata la ed analizzata la Parte_1 documentazione in atti, con relazione altresì correttamente elaborata e scevra da vizi logici, ha concluso per la sussistenza attuale di postumi di natura algico-funzionale interessanti i rachidi cervicale e lombare pienamente compatibile, in termini di eziologia, con il sinistro de quo, quantificati, in termini di danno biologico permanente, in ragione dell'1,5%, oltre a invalidità temporanea totale (ITT) per giorni 1, invalidità temporanea parziale (ITP) al 50% per giorni 25 e ITP al 25% per giorni 15, rilevato altresì che con riferimento alle suddette conclusioni vi è accordo dei CCTTPP, si ritiene di provvedere in conformità. In particolare, trattandosi di postumi permanenti da lesione stimati nella misura dell'1,5%, compresa dunque nell'ambito delle cd. micropermanenti, alla liquidazione del danno non patrimoniale per invalidità permanente e temporanea deve procedersi sulla base della tabella introdotta dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
Precisato altresì che il parametro da utilizzarsi è quello tabellare recante i valori aggiornati e vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 25.7.2024) e pagina 4 di 6 non già quella dell'evento dannoso o quello della domanda, secondo il principio ripetutamente affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012), e tenendo conto dell'entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate e desumibili dalla già richiamata CTU medico-legale espletata in corso di causa, possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica alla persona come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 1 risarcibile in euro 55,24,
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 25, risarcibile in euro 690,50;
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per ulteriori giorni 15, risarcibile secondo le richiamate tabelle in Euro 207,15;
- postumi di natura permanente, stimati dal CTU in misura pari all'1,5 % e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto ed in base ai ridetti parametri tabellari nell'ammontare di euro 1182,23.
Nessuna allegazione è inoltre presente in atti con riferimento al cd. danno morale. Il danno biologico complessivo è dunque pari ad Euro 2135,12.
Ne consegue un danno complessivo pari ad euro 22.234,71 da imputarsi alle parti convenute, per quanto detto, in ragione del 50% pari ad euro 11.117,35.
Tale somma, individuata con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti (Cass. civile sez. III 11 maggio 2012 n. 7272), trattandosi di obbligazione risarcitoria - previa sua devalutazione alla data del fatto (21.12.2020) - deve essere maggiorata degli interessi legali calcolati sugli importi annualmente rivalutati in relazione al predetto periodo e maggiorata degli interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza: le parti convenute dovranno pertanto essere condannate in solido a rimborsare all'attrice, l'importo che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), tenuto conto della difficoltà media della causa e delle attività espletate nonché in applicazione della tariffa professionale vigente – viene liquidato, in applicazione del DM 55/2014, come in dispositivo.
Parimenti devono porsi a carico delle parti convenute le spese di CTP di parte attrice, da intendersi quale fonte di allegazioni difensive tecniche (sul punto, ex multis, Cass. 84/2013), spese liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta per come emergente documentalmente. Le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti, seguono altresì la soccombenza delle parti convenute.
PQM
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, dichiara che la collisione tra l'autoveicolo condotto da e l'autoveicolo condotto da Parte_1
, per cui è causa, si è verificata per responsabilità concorrente e paritaria dei due CP_3 predetti conducenti, e per l'effetto, dichiara tenuti e condanna quale conducente, quale proprietario CP_3 CP_2 dell'autoveicolo e Controparte_1
, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento danni,
[...] l'importo di euro 11.117,35, somma da devalutarsi alla data del fatto (21.12.2020), maggiorarsi degli pagina 5 di 6 interessi legali calcolati sugli importi annualmente rivalutati ed ulteriormente maggiorarsi degli interessi legali dalla data odierna al soddisfo, dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido a rimborsare altresì all'attrice, per spese di lite, l'importo di euro 5077,00 per compensi oltre euro 1725,00 (di cui euro 840,00 a titolo di rimborso spese di CTP nella consulenza medica ed euro 340,00 a titolo di rimborso spese di CTP nella consulenza cinematica) per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, pone le spese di CCTTUU, liquidate con separati provvedimenti in data 12.4.2024 e odierna, a carico delle parti convenute in solido.
Asti, 25 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli
pagina 6 di 6