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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/05/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1255/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Lorenzo Cirri che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. CP_1
Francesca Landi che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 8 conclusioni per il ricorrente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare l'affido condiviso della figlia minore e tutti i provvedimenti relativi alla frequentazione Per_1 della stessa e al mantenimento di entrambe le figlie;
ridurre la percentuale delle spese straordinarie posta a carico del padre in ragione dell'aumentata disponibilità della resistente e ridotta disponibilità del ricorrente;
rigettare la domanda di assegno divorzile;
per la resistente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare l'affido condiviso della figlia minore e di tutti i provvedimenti relativi alla Per_1 frequentazione della stessa;
prevedere un contributo di € 700,00 mensili per la figlia maggiorenne ed € 600,00 per da aumentarsi ad € 700,00 con la maggiore età; Per_2 Per_1 confermare la percentuale di spese straordinarie di cui alla separazione (90 % per il ricorrente, 10 % per la resistente); porre a carico del un assegno divorzile pari ad € 2.000,00 Pt_1 mensili;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.1.2025 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio a ET ID (FI) il 12.6.2003 con , dal quale erano nate le CP_1
figlie ed , rispettivamente il 7.10.2006 e il 27.5.2009- Ha aggiunto che il Per_2 Per_1
Tribunale di Firenze il 26-29.9.2023 aveva pronunciato su conclusioni congiunte delle parti la separazione con affido condiviso delle figlie (allora entrambe minorenni), ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento della prole pari ad € 1.000,00 mensili complessivi, oltre il 90% delle spese straordinarie, e in favore della coniuge la somma di €
600,00 mensili a titolo di assegno separativo. Da allora i coniugi non si erano riconciliati.
Ha precisato che, a fronte del peggioramento della propria situazione finanziaria, la coniuge era munita di redditi tali da garantirle un adeguato sostentamento, grazie ad un'attività lavorativa part-time e alla percezione di canoni locativi derivanti sia da immobili già in comproprietà con la madre, sia da numerosi immobili ereditati dal padre. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con mantenimento diretto delle figlie e ripartizione al 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva ha evidenziato la consistente disparità reddituale e CP_1
patrimoniale tra le parti, e ha dedotto di aver sempre svolto attività lavorativa part-time per occuparsi della famiglia e consentire al di dedicarsi alla propria carriera Pt_1
professionale. Ha chiesto pertanto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore di € 2.000,00 e un pagina 2 di 8 contributo per il mantenimento delle figlie di € 600,00 per la minore , da aumentarsi Per_1 al momento della maggiore età ad € 700,00 ; e di € 700,00 per la figlia maggiorenne . Per_2
All'udienza del 23.4.2025, previo ascolto delle parti costituite, sulle conclusioni sopra indicate la causa è stata posta in decisione davanti al Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia della sentenza di separazione, prodotta dal ricorrente, risulta che le parti comparvero all'udienza presidenziale prima del 21.9.23 quando si tenne la terza udienza a seguito dell'ascolto delle figlie minori;
sicché alla data del deposito dell'odierno ricorso
(21.1.2025) erano già trascorsi ben oltre dodici mesi. Mentre la sentenza di separazione emessa il 26-29.9.23 risulta passata in giudicato con attestazione in data 23.4.24-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre due anni, durante i quali non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per quanto riguarda i provvedimenti relativi alla prole entrambe le parti hanno chiesto la conferma dell'affidamento condiviso con frequentazione paritetica da parte della figlia ancora minore (con la quale peraltro anche la maggiorenne si sposta regolarmente, come dichiarato dalle parti).
A fronte di tale previsione non risultano dedotte ragioni che giustifichino un aumento del contributo paterno per il mantenimento delle figlie, concordato in sede di separazione a settembre 2023, essendo peraltro intervenuto rispetto all'epoca dei fatti un sensibile aumento reddituale della grazie ai redditi da locazione derivanti dagli immobili CP_1
ereditati medio tempore.
pagina 3 di 8 Va inoltre confermata la diversa misura di contribuzione alle spese straordinarie da parte dei genitori, in ragione della diversa capacità reddituale, mantenendo a carico del ricorrente il 90% delle spese, come da linee guida del CNF 2017.
La resistente ha inoltre chiesto la previsione di un assegno divorzile in suo favore di €
2.000,00 mensili.
È noto che la norma prevede il diritto all'assegno di divorzio da parte dell'ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei molteplici parametri indicati nell'incipit della medesima disposizione. Sulla base dell'interpretazione che la Suprema Corte ha dato della suddetta norma (Cass. S.U.
18287/2018) il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri cui ancorarsi. Di tal ché occorre verificare in primo luogo se sussista un apprezzabile squilibrio fra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e in secondo luogo le cause di tale divario: e in particolare se la situazione di squilibrio sia stata determinata dalla maggiore profusione di energie e di capacità per la famiglia da parte del coniuge "indebolito".
In tale ottica viene valorizzato il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, le cui scelte di attuazione dello "scopo sociale" della famiglia, soprattutto mediante la ripartizione dei ruoli al suo interno, assumono primario rilievo nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli. Così la funzione compensativo
- perequativa consente di apprezzare tutte le situazioni in cui il coniuge più debole economicamente non ha potuto esprimere le proprie potenzialità personali e professionali per averle sacrificate (rectius, investite) in favore della famiglia – ad es. interrompendo o ripensando la carriera lavorativa per dedicarsi ai figli o per esigenze dell'altro coniuge – consentendo al contempo all'altro coniuge di incrementare le proprie possibilità lavorative e di arricchirsi, essendo più libero dalle incombenze quotidiane del comune progetto di vita.
In altre parole, in sede di scioglimento del vincolo coniugale occorre non tanto ripianare tout court gli squilibri economici tra gli ex coniugi, bensì evitare locupletazioni in favore della parte che ha direttamente e/o mediatamente beneficiato, durante il matrimonio, dell'opera morale e materiale, non remunerata, dell'altro coniuge.
Nel caso di specie, risulta dedotto dalla resistente che fin da prima del matrimonio era comproprietaria al 50 % con il padre di due unità abitative in Fucecchio, via Boccaccio che son state messe a reddito durante il matrimonio, per € 550,00 mensili ciascuno. La , CP_1
pagina 4 di 8 diplomata ha sempre svolto attività lavorativa come impiegata: in particolare fino al
28.2.05, quando venne licenziata, aveva un contratto a tempo pieno quale dipendente di un promotore finanziario che le garantiva un reddito di circa € 1.250,00; subito dopo ebbe un contratto a tempo pieno alle dipendenze di altro promotore finanziario che le garantiva uno stipendio di circa € 1.270,00 fino al 30.10.11, quando venne licenziata. In tale contesto la stessa ha dedotto che al momento della nascita delle figlie, dopo un periodo di CP_1
astensione dal lavoro per maternità, era rientrata a lavoro facendosi aiutare per la gestione delle bambine dalla nonna materna. In questo periodo la coppia ha vissuto in immobile di proprietà dei genitori della . Risulta poi documentato che ella svolse un'attività CP_1
lavorativa nel mese di marzo 2012 e dopo le fu accolta la domanda di NASPI. Nel frattempo la famiglia traslocò in altro villino di proprietà della madre della , e la CP_1
resistente venne assunta a novembre 2013 quale dipendente part-time (20 ore settimanali) del Consorzio Promotori Finanziari di Santa Croce sull'Arno, con uno stipendio di circa €
650,00 mensili per 14 mensilità; a febbraio 2020 l'orario fu aumentato a 30 ore settimanali con stipendio di circa € 1.070,00 (dai modelli 730/23 e 24 risulta un reddito netto da lavoro annuo rispettivamente di € 14.657,00 ed € 15.198,00 pari rispettivamente ad € 1.220,00 ed
€ 1.266,00 per 12 mensilità); dall'1.2.25 l'orario risulta ridotto a 16 ore settimanali con stipendio mensile di € 650,00 sempre per 14 mensilità- Tuttavia la ha firmato altro CP_1
contratto a tempo indeterminato part-time (16 ore settimanali) che le garantisce uno stipendio di € 760,00 circa per 14 mensilità.
Di tal che all'attualità ella ha un reddito da lavoro pari a circa 1.600,00 compresa tredicesima e quattordicesima.
E' poi titolare di redditi da locazione per i due immobili di via Boccaccio di cui prima era proprietaria 50 % e ora invece per il 75% per circa € 7.820,00 netti (come si ricava dal modello 730/24 che indica per l'epoca la percentuale del 50% pari ad € 5.214,00 al netto della cedolare secca). Inoltre ha dichiarato in udienza di essere divenuta titolare per la quota di ¼ per successione ereditaria paterna (inizi 2024) di ulteriori 6 immobili di cui 5 locati per un complessivo reddito lordo di € 3.090,00 mensili ed uno oggetto di ristrutturazione finalizzato alla messa a reddito. E dunque alla spetta un reddito lordo di € 772,50 CP_1
mensili, non è noto se tassati con cedolare secca o a tassazione ordinaria.
In sintesi la , tutt'ora priva di costi di alloggio essendo rimasta a vivere nella casa CP_1 coniugale di proprietà della propria madre, ha una disponibilità mensile netta di € 2.250,00 oltre un reddito lordo di € 772,50- Il reddito da immobili è però suscettibile di incremento pagina 5 di 8 quando sarà affittata anche la casa attualmente oggetto di lavori. Mentre la rata di finanziamento contratto dalla per la sostituzione degli infissi è addebitata sul c/c CP_1
cointestato con madre e sorella ove la stessa ha dichiarato che vengono accreditati gli affitti e vengono addebitate le spese relative agli immobili in comproprietà. Inoltre ha dichiarato di avere risparmi per circa € 20.000,00 di cui poco meno della metà investiti.
Infine, è comproprietaria per successione ereditaria di diversi terreni seminativi o destinati a pascolo in provincia di Nuoro, come risultante dalle visure catastali allegate.
Deve pertanto escludersi la sussistenza del diritto all'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale.
Quanto al profilo compensativo, da quanto sopra esposto non risulta provato che la CP_1
abbia ridotto la sua attività lavorativa per esigenze della famiglia, essendo invece comprovato che fin quando il mercato del lavoro gliel'ha permesso ella ha svolto attività lavorativa a tempo pieno, facendosi coadiuvare per la gestione delle bambine dalla propria madre.
Solo dopo essere stata licenziata dal secondo rapporto di lavoro, quando ormai le figlie erano in età scolare ella ha trovato un impiego part-time, ma nulla prova che tale scelta sia dipesa da esigenze familiari o piuttosto da una libera scelta della , comunque munita CP_1 anche di redditi da fabbricati che le garantivano un'adeguata indipendenza economica, o da mancato reperimento di un contratto a tempo pieno. Infatti sebbene a pag. 15 si legge “
Infatti la resistente dopo essersi sposata rifiuterà le offerte di carriera della datrice di lavoro e continuerà nel suo ruolo di assistente/segretaria fino al pensionamento della datrice di lavoro (avvenuto nel 2005), momento a partire dal quale si troverà a lavorare sempre in ambito finanziario ma con mansioni più strettamente amministrative, compatibilmente col proprio impegno genitoriale di neo mamma” nessuna prova è stata offerta a sostegno di tale rinuncia, tempestivamente contestata dal ricorrente, essendo tardive le prove capitolate nella memoria depositata l'11.4.25 ai sensi dell'art. 473 bis 17
c.p.c., oltre che inammissibili perché circostanze non dedotte nella comparsa costitutiva ove la parte aveva l'onere di dedurre tutte le circostanze poste a sostegno delle proprie domande.
Senza contare che il titolo di studio di cui è munita (diploma di ragioneria) che le consente di lavorare quale impiegata amministrativa, non pare sufficiente per intraprendere una carriera in campo finanziario quale promotore.
pagina 6 di 8 Invece il ricorrente, laureatosi in ingegneria nel 2000, ha sempre svolto attività di insegnamento part-time oltre alla libera professione;
dai modelli 730/22, 23 e 24 risulta che egli abbia percepito rispettivamente € 212.000,00 netti nel 2021, € 245.000,00 nel 2022 ed
€ 238.000,00 nel 2023- Invece dal bilancio provvisorio dell'esercizio chiuso al 31.12.24 risulta un utile di impresa di circa € 165.800,00.
E' proprietario dell'immobile in cui abita a Fucecchio gravato da rata di mutuo per €
1.530,00 mensili e di un'abitazione in Piombino acquistata nel 2010 di cui ha appena estinto il mutuo. E' inoltre comproprietario per 1/40 di un'ampia area urbana non edificata in Piombino unitamente ad altri 47 individui, acquistata nel 2022.
Tuttavia, alla luce di quanto sopra motivato, indipendentemente dalle condizioni reddituali del ricorrente, certamente più floride della coniuge ma in ogni caso ridimensionate rispetto all'epoca della separazione, difetta la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a titolo compensativo, non emergendo il sacrificio delle aspettative lavorative della in favore del coniuge ed il suo effettivo contributo CP_1
alla carriera lavorativa del marito.
Sicché la relativa domanda va respinta.
In punto di spese, la resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese del giudizio che si liquidano, tenuto conto dell'assenza di istruttoria al di là delle produzioni documentali, trattandosi di causa di complessità bassa, sulla base dei parametri minimi, in complessivi € 5.693,06 di cui € 135,28 per esborsi, € 3.809,00 per compensi, € 571,35 per spese generali ed € 1.177,43 per CAP e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ET ID (FI) il
12.6.2003 tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Roma il 15.5.1974, iscritto nei Registri del Comune di ET ID (FI), atto n. 12, parte
II, serie A, anno 2003;
pagina 7 di 8 conferma l'affido condiviso della figlia minore con domiciliazione paritetica fra i Per_1 genitori a settimane alterne dall'uscita di scuola del lunedì al lunedì successivo;
la minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana di vacanze durante le festività natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre - 6 gennaio;
ad anni alterni la settimana pasquale e due settimane durante le vacanze estive in periodo da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno;
conferma a carico di la somma di € 1.000,00 mensili quale contributo al Parte_1 mantenimento delle figlie (€ 500,00 ciascuna), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale maturata dal settembre 2024 e maturanda in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori, nella misura del 90% il padre e il 10% la madre, le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
i genitori percepiranno in pari misura l'assegno unico;
condanna a rimborsare a le spese di lite pari ad € 5.693,06 CP_1 Parte_1
come sopra liquidate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 23 aprile 2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1255/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Lorenzo Cirri che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. CP_1
Francesca Landi che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 8 conclusioni per il ricorrente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare l'affido condiviso della figlia minore e tutti i provvedimenti relativi alla frequentazione Per_1 della stessa e al mantenimento di entrambe le figlie;
ridurre la percentuale delle spese straordinarie posta a carico del padre in ragione dell'aumentata disponibilità della resistente e ridotta disponibilità del ricorrente;
rigettare la domanda di assegno divorzile;
per la resistente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare l'affido condiviso della figlia minore e di tutti i provvedimenti relativi alla Per_1 frequentazione della stessa;
prevedere un contributo di € 700,00 mensili per la figlia maggiorenne ed € 600,00 per da aumentarsi ad € 700,00 con la maggiore età; Per_2 Per_1 confermare la percentuale di spese straordinarie di cui alla separazione (90 % per il ricorrente, 10 % per la resistente); porre a carico del un assegno divorzile pari ad € 2.000,00 Pt_1 mensili;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.1.2025 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio a ET ID (FI) il 12.6.2003 con , dal quale erano nate le CP_1
figlie ed , rispettivamente il 7.10.2006 e il 27.5.2009- Ha aggiunto che il Per_2 Per_1
Tribunale di Firenze il 26-29.9.2023 aveva pronunciato su conclusioni congiunte delle parti la separazione con affido condiviso delle figlie (allora entrambe minorenni), ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento della prole pari ad € 1.000,00 mensili complessivi, oltre il 90% delle spese straordinarie, e in favore della coniuge la somma di €
600,00 mensili a titolo di assegno separativo. Da allora i coniugi non si erano riconciliati.
Ha precisato che, a fronte del peggioramento della propria situazione finanziaria, la coniuge era munita di redditi tali da garantirle un adeguato sostentamento, grazie ad un'attività lavorativa part-time e alla percezione di canoni locativi derivanti sia da immobili già in comproprietà con la madre, sia da numerosi immobili ereditati dal padre. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con mantenimento diretto delle figlie e ripartizione al 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva ha evidenziato la consistente disparità reddituale e CP_1
patrimoniale tra le parti, e ha dedotto di aver sempre svolto attività lavorativa part-time per occuparsi della famiglia e consentire al di dedicarsi alla propria carriera Pt_1
professionale. Ha chiesto pertanto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore di € 2.000,00 e un pagina 2 di 8 contributo per il mantenimento delle figlie di € 600,00 per la minore , da aumentarsi Per_1 al momento della maggiore età ad € 700,00 ; e di € 700,00 per la figlia maggiorenne . Per_2
All'udienza del 23.4.2025, previo ascolto delle parti costituite, sulle conclusioni sopra indicate la causa è stata posta in decisione davanti al Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia della sentenza di separazione, prodotta dal ricorrente, risulta che le parti comparvero all'udienza presidenziale prima del 21.9.23 quando si tenne la terza udienza a seguito dell'ascolto delle figlie minori;
sicché alla data del deposito dell'odierno ricorso
(21.1.2025) erano già trascorsi ben oltre dodici mesi. Mentre la sentenza di separazione emessa il 26-29.9.23 risulta passata in giudicato con attestazione in data 23.4.24-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre due anni, durante i quali non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per quanto riguarda i provvedimenti relativi alla prole entrambe le parti hanno chiesto la conferma dell'affidamento condiviso con frequentazione paritetica da parte della figlia ancora minore (con la quale peraltro anche la maggiorenne si sposta regolarmente, come dichiarato dalle parti).
A fronte di tale previsione non risultano dedotte ragioni che giustifichino un aumento del contributo paterno per il mantenimento delle figlie, concordato in sede di separazione a settembre 2023, essendo peraltro intervenuto rispetto all'epoca dei fatti un sensibile aumento reddituale della grazie ai redditi da locazione derivanti dagli immobili CP_1
ereditati medio tempore.
pagina 3 di 8 Va inoltre confermata la diversa misura di contribuzione alle spese straordinarie da parte dei genitori, in ragione della diversa capacità reddituale, mantenendo a carico del ricorrente il 90% delle spese, come da linee guida del CNF 2017.
La resistente ha inoltre chiesto la previsione di un assegno divorzile in suo favore di €
2.000,00 mensili.
È noto che la norma prevede il diritto all'assegno di divorzio da parte dell'ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei molteplici parametri indicati nell'incipit della medesima disposizione. Sulla base dell'interpretazione che la Suprema Corte ha dato della suddetta norma (Cass. S.U.
18287/2018) il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri cui ancorarsi. Di tal ché occorre verificare in primo luogo se sussista un apprezzabile squilibrio fra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e in secondo luogo le cause di tale divario: e in particolare se la situazione di squilibrio sia stata determinata dalla maggiore profusione di energie e di capacità per la famiglia da parte del coniuge "indebolito".
In tale ottica viene valorizzato il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, le cui scelte di attuazione dello "scopo sociale" della famiglia, soprattutto mediante la ripartizione dei ruoli al suo interno, assumono primario rilievo nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli. Così la funzione compensativo
- perequativa consente di apprezzare tutte le situazioni in cui il coniuge più debole economicamente non ha potuto esprimere le proprie potenzialità personali e professionali per averle sacrificate (rectius, investite) in favore della famiglia – ad es. interrompendo o ripensando la carriera lavorativa per dedicarsi ai figli o per esigenze dell'altro coniuge – consentendo al contempo all'altro coniuge di incrementare le proprie possibilità lavorative e di arricchirsi, essendo più libero dalle incombenze quotidiane del comune progetto di vita.
In altre parole, in sede di scioglimento del vincolo coniugale occorre non tanto ripianare tout court gli squilibri economici tra gli ex coniugi, bensì evitare locupletazioni in favore della parte che ha direttamente e/o mediatamente beneficiato, durante il matrimonio, dell'opera morale e materiale, non remunerata, dell'altro coniuge.
Nel caso di specie, risulta dedotto dalla resistente che fin da prima del matrimonio era comproprietaria al 50 % con il padre di due unità abitative in Fucecchio, via Boccaccio che son state messe a reddito durante il matrimonio, per € 550,00 mensili ciascuno. La , CP_1
pagina 4 di 8 diplomata ha sempre svolto attività lavorativa come impiegata: in particolare fino al
28.2.05, quando venne licenziata, aveva un contratto a tempo pieno quale dipendente di un promotore finanziario che le garantiva un reddito di circa € 1.250,00; subito dopo ebbe un contratto a tempo pieno alle dipendenze di altro promotore finanziario che le garantiva uno stipendio di circa € 1.270,00 fino al 30.10.11, quando venne licenziata. In tale contesto la stessa ha dedotto che al momento della nascita delle figlie, dopo un periodo di CP_1
astensione dal lavoro per maternità, era rientrata a lavoro facendosi aiutare per la gestione delle bambine dalla nonna materna. In questo periodo la coppia ha vissuto in immobile di proprietà dei genitori della . Risulta poi documentato che ella svolse un'attività CP_1
lavorativa nel mese di marzo 2012 e dopo le fu accolta la domanda di NASPI. Nel frattempo la famiglia traslocò in altro villino di proprietà della madre della , e la CP_1
resistente venne assunta a novembre 2013 quale dipendente part-time (20 ore settimanali) del Consorzio Promotori Finanziari di Santa Croce sull'Arno, con uno stipendio di circa €
650,00 mensili per 14 mensilità; a febbraio 2020 l'orario fu aumentato a 30 ore settimanali con stipendio di circa € 1.070,00 (dai modelli 730/23 e 24 risulta un reddito netto da lavoro annuo rispettivamente di € 14.657,00 ed € 15.198,00 pari rispettivamente ad € 1.220,00 ed
€ 1.266,00 per 12 mensilità); dall'1.2.25 l'orario risulta ridotto a 16 ore settimanali con stipendio mensile di € 650,00 sempre per 14 mensilità- Tuttavia la ha firmato altro CP_1
contratto a tempo indeterminato part-time (16 ore settimanali) che le garantisce uno stipendio di € 760,00 circa per 14 mensilità.
Di tal che all'attualità ella ha un reddito da lavoro pari a circa 1.600,00 compresa tredicesima e quattordicesima.
E' poi titolare di redditi da locazione per i due immobili di via Boccaccio di cui prima era proprietaria 50 % e ora invece per il 75% per circa € 7.820,00 netti (come si ricava dal modello 730/24 che indica per l'epoca la percentuale del 50% pari ad € 5.214,00 al netto della cedolare secca). Inoltre ha dichiarato in udienza di essere divenuta titolare per la quota di ¼ per successione ereditaria paterna (inizi 2024) di ulteriori 6 immobili di cui 5 locati per un complessivo reddito lordo di € 3.090,00 mensili ed uno oggetto di ristrutturazione finalizzato alla messa a reddito. E dunque alla spetta un reddito lordo di € 772,50 CP_1
mensili, non è noto se tassati con cedolare secca o a tassazione ordinaria.
In sintesi la , tutt'ora priva di costi di alloggio essendo rimasta a vivere nella casa CP_1 coniugale di proprietà della propria madre, ha una disponibilità mensile netta di € 2.250,00 oltre un reddito lordo di € 772,50- Il reddito da immobili è però suscettibile di incremento pagina 5 di 8 quando sarà affittata anche la casa attualmente oggetto di lavori. Mentre la rata di finanziamento contratto dalla per la sostituzione degli infissi è addebitata sul c/c CP_1
cointestato con madre e sorella ove la stessa ha dichiarato che vengono accreditati gli affitti e vengono addebitate le spese relative agli immobili in comproprietà. Inoltre ha dichiarato di avere risparmi per circa € 20.000,00 di cui poco meno della metà investiti.
Infine, è comproprietaria per successione ereditaria di diversi terreni seminativi o destinati a pascolo in provincia di Nuoro, come risultante dalle visure catastali allegate.
Deve pertanto escludersi la sussistenza del diritto all'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale.
Quanto al profilo compensativo, da quanto sopra esposto non risulta provato che la CP_1
abbia ridotto la sua attività lavorativa per esigenze della famiglia, essendo invece comprovato che fin quando il mercato del lavoro gliel'ha permesso ella ha svolto attività lavorativa a tempo pieno, facendosi coadiuvare per la gestione delle bambine dalla propria madre.
Solo dopo essere stata licenziata dal secondo rapporto di lavoro, quando ormai le figlie erano in età scolare ella ha trovato un impiego part-time, ma nulla prova che tale scelta sia dipesa da esigenze familiari o piuttosto da una libera scelta della , comunque munita CP_1 anche di redditi da fabbricati che le garantivano un'adeguata indipendenza economica, o da mancato reperimento di un contratto a tempo pieno. Infatti sebbene a pag. 15 si legge “
Infatti la resistente dopo essersi sposata rifiuterà le offerte di carriera della datrice di lavoro e continuerà nel suo ruolo di assistente/segretaria fino al pensionamento della datrice di lavoro (avvenuto nel 2005), momento a partire dal quale si troverà a lavorare sempre in ambito finanziario ma con mansioni più strettamente amministrative, compatibilmente col proprio impegno genitoriale di neo mamma” nessuna prova è stata offerta a sostegno di tale rinuncia, tempestivamente contestata dal ricorrente, essendo tardive le prove capitolate nella memoria depositata l'11.4.25 ai sensi dell'art. 473 bis 17
c.p.c., oltre che inammissibili perché circostanze non dedotte nella comparsa costitutiva ove la parte aveva l'onere di dedurre tutte le circostanze poste a sostegno delle proprie domande.
Senza contare che il titolo di studio di cui è munita (diploma di ragioneria) che le consente di lavorare quale impiegata amministrativa, non pare sufficiente per intraprendere una carriera in campo finanziario quale promotore.
pagina 6 di 8 Invece il ricorrente, laureatosi in ingegneria nel 2000, ha sempre svolto attività di insegnamento part-time oltre alla libera professione;
dai modelli 730/22, 23 e 24 risulta che egli abbia percepito rispettivamente € 212.000,00 netti nel 2021, € 245.000,00 nel 2022 ed
€ 238.000,00 nel 2023- Invece dal bilancio provvisorio dell'esercizio chiuso al 31.12.24 risulta un utile di impresa di circa € 165.800,00.
E' proprietario dell'immobile in cui abita a Fucecchio gravato da rata di mutuo per €
1.530,00 mensili e di un'abitazione in Piombino acquistata nel 2010 di cui ha appena estinto il mutuo. E' inoltre comproprietario per 1/40 di un'ampia area urbana non edificata in Piombino unitamente ad altri 47 individui, acquistata nel 2022.
Tuttavia, alla luce di quanto sopra motivato, indipendentemente dalle condizioni reddituali del ricorrente, certamente più floride della coniuge ma in ogni caso ridimensionate rispetto all'epoca della separazione, difetta la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a titolo compensativo, non emergendo il sacrificio delle aspettative lavorative della in favore del coniuge ed il suo effettivo contributo CP_1
alla carriera lavorativa del marito.
Sicché la relativa domanda va respinta.
In punto di spese, la resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese del giudizio che si liquidano, tenuto conto dell'assenza di istruttoria al di là delle produzioni documentali, trattandosi di causa di complessità bassa, sulla base dei parametri minimi, in complessivi € 5.693,06 di cui € 135,28 per esborsi, € 3.809,00 per compensi, € 571,35 per spese generali ed € 1.177,43 per CAP e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ET ID (FI) il
12.6.2003 tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Roma il 15.5.1974, iscritto nei Registri del Comune di ET ID (FI), atto n. 12, parte
II, serie A, anno 2003;
pagina 7 di 8 conferma l'affido condiviso della figlia minore con domiciliazione paritetica fra i Per_1 genitori a settimane alterne dall'uscita di scuola del lunedì al lunedì successivo;
la minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana di vacanze durante le festività natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre - 6 gennaio;
ad anni alterni la settimana pasquale e due settimane durante le vacanze estive in periodo da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno;
conferma a carico di la somma di € 1.000,00 mensili quale contributo al Parte_1 mantenimento delle figlie (€ 500,00 ciascuna), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale maturata dal settembre 2024 e maturanda in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori, nella misura del 90% il padre e il 10% la madre, le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
i genitori percepiranno in pari misura l'assegno unico;
condanna a rimborsare a le spese di lite pari ad € 5.693,06 CP_1 Parte_1
come sopra liquidate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 23 aprile 2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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