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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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Art. 130. Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore 1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilita' del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della societa'.
2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), ((e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2,)) il curatore informa senza indugio il pubblico ministero.
In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.
3. Il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.
4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilita' del debitore o di altri e su quanto puo' interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. ((Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonche' il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.)) 5. Se il debitore insolvente e' una societa' o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilita' degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla societa'. Se la societa' o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresi' riferire sulla natura dei rapporti con le altre societa' o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilita', avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.
6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 e' depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.
8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilita' penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonche' alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.
9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati e' trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, e' trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), ((e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2,)) il curatore informa senza indugio il pubblico ministero.
In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.
3. Il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.
4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilita' del debitore o di altri e su quanto puo' interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. ((Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonche' il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.)) 5. Se il debitore insolvente e' una societa' o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilita' degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla societa'. Se la societa' o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresi' riferire sulla natura dei rapporti con le altre societa' o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilita', avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.
6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 e' depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.
8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilita' penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonche' alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.
9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati e' trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, e' trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
Commentari • 7
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non è impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale. (2) 2. In deroga all'articolo 132, …
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Giurisprudenza • 59
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- art. 201 CCI·
- art. 358 CCI·
- nomina curatore·
- art. 49 d.lgs. n. 14/2019·
- competenza tribunale·
- liquidazione giudiziale·
- bilanci e scritture contabili·
- espropriazione presso terzi·
- stato di insolvenza·
- art. 130 CCI