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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 31/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 769 R.G.L. del
2017, promossa
D A
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Pt_1
avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Raffaela Nastasi, in C.so Vittorio Emanuele n. 59, Gela.
- opponente -
C O N T R O
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2
residente in [...] (Cod. Fisc. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caizza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Venezia n. 81/C, Gela;
- opposto-
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 618 bis c.p.c.
A seguito dell'udienza del 30/01/2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta con scadenza in pari data, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.05.2017 ai sensi degli artt. 615 co. 1 e 618 bis c.p.c., l' Pt_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli in data 17.05.2017 da con cui Parte_2
gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 31.861,76 (comprensiva di spese del precetto) in forza della sentenza n. 392/2012 emessa in data 09.07.2012 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta
e coperta da giudicato, con la quale sarebbe stato riconosciuto il diritto in capo allo stesso alla rivalutazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 13, comma 8 della L. n. 257/1992 per il periodo andante dall'01.01.1963 al 31.08.1992, con conseguente condanna dell' al Controparte_1
pagamento dei ratei pregressi dal 31.08.1992 (data del pensionamento) al 09.07.2012 (data di deposito della sentenza de qua) nonché degli interessi legali sui ratei medesimi.
L'opponente eccepiva, nello specifico, l'insussistenza di un valido titolo esecutivo per la mancanza di qualunque statuizione, in seno al dispositivo di cui alla citata sentenza, sia in ordine alla condanna al pagamento dei ratei arretrati, essendosi la Corte d'Appello di Caltanissetta limitata a provvedere solo sulla regolarizzazione contributiva conseguente al riconoscimento dell'esposizione ultradecennale all'amianto, sia, a fortiori, degli interessi legali maturati sui predetti ratei.
Lamentava poi, in via gradata: che la sentenza azionata dall'opposto era carente degli elementi necessari alla esatta quantificazione del credito azionato, donde l'indeterminatezza delle somme pretese e la conseguente non qualificabilità della pronuncia giudiziale, anche sotto tale profilo, quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; e che andavano comunque decurtati dal dovuto i ratei maturati al mese di marzo 1999, rispetto ai quali sarebbe maturata la prescrizione decennale, essendo stato il ricorso di merito proposto dall' in data 25.03.2009. Parte_2
Chiedeva pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ne venisse dichiarata l'inammissibilità o comunque l'infondatezza.
L'opposto, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data Parte_2
09.02.2018, preliminarmente ricostruiva la vicenda giudiziaria intercorsa tra le parti a seguito di sentenza n. 392/2012, emessa in data 09.07.2012, con la quale la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma dell'impugnata sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Gela, aveva accolto la domanda del ricorrente, indi dichiarando: che l'appellante era stato “esposto ad amianto, con concentrazioni superiori a 0.1 fibre litro per centimetro cubo per il periodo di effettiva e provata esposizione al rischio meglio indicato nella CTU disposta in primo grado” e che aveva dunque “diritto al beneficio della rivalutazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 13, comma 8, L.
n. 257/1992 per tale periodo”, con conseguente condanna dell' alla “regolarizzazione Pt_1 contributiva”.
Indi deduceva che il dispositivo della sentenza n. 392/12 portata in esecuzione implicava - quale logico corollario del condannatorio in ordine alla regolarizzazione contributiva a seguito del riconoscimento dell'esposizione ad amianto nel periodo accertato dal c.t.u. (id est 01.01.1963-
31.08.1992) – il pagamento dei ratei pregressi maturati proprio in forza della disposta regolarizzazione, come peraltro reso evidente dalla circostanza dell'intervenuto (parziale) pagamento da parte dell' a seguito della pronuncia della Corte d'Appello ed in assenza di alcuna ulteriore Pt_1 intimazione, dei ratei maturati dal 31.10.2002 al 31.10.2012. Evidenziava, inoltre, che l' Pt_1 aveva proceduto, a seguito della notifica dell'atto di precetto, ad un ulteriore pagamento (dell'importo di euro 7.507,19), dall'opposto accettato quale acconto sul maggior avere.
Rivendicava dunque il proprio diritto al pagamento di tutti i ratei maturati dal 31.08.1992 (data del pensionamento) al 09.07.2012 (data di deposito della sentenza costituente titolo esecutivo), dedotto quanto già versato dall' come da prospetti di riliquidazione in atti (all. ti nn. 6 e 8 alla Pt_1 memoria di costituzione). Reclamava altresì' il proprio diritto al pagamento degli interessi legali sui ratei pregressi, dovuti ex lege anche in difetto di un'esplicita statuizione in sentenza. Contestava, infine, l'avversa eccezione di prescrizione decennale, in assenza di qualsivoglia pronuncia sul punto da parte della sentenza n. 392/2012 della Corte d'Appello di Caltanissetta, passata in giudicato.
Chiedeva pertanto dichiararsi inesistente, nulla, inammissibile o infondata l'opposizione proposta, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell' al pagamento dei ratei di pensione Pt_1
ancora dovuti, al netto di quanto liquidatogli, dapprima in forza della sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta azionata quale titolo esecutivo e poi in seguito alla notifica dell'atto di precetto, e cosi alla complessiva somma pari ad euro 17.671,60.
Nel corso del giudizio veniva disposta, giusta ordinanza del 06.05.2018 resa dal giudice precedentemente titolare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 392/2012 della
Corte d'Appello di Caltanissetta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ritenuti sussistenti gravi motivi connessi al difetto di elementi in atti sufficienti alla quantificazione delle somme rivendicate in precetto dall'opposto.
La causa veniva quindi istruita, oltre che in via documentale, con l'espletamento di C.T.U. contabile, ritenuta dallo scrivente giudice (contrariamente da quanto ritenuto dai giudici precedentemente titolari, che avevano rigettato la richiesta all'uopo formulata dall'opposto), ammissibile e rilevante. Con ordinanza del 18.03.2023 veniva dunque formulato al nominato c.t.u. il seguente quesito “determini il consulente l'importo eventualmente dovuto al lavoratore opposto a titolo di ratei di pensione pregressi derivanti dalla rivalutazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 13, comma 8 della L. n. 257/1992 (e dunque per il coefficiente dell'1,5%) per il periodo dal
30.09.2002 al 3o.09.1992, esclusivamente a titolo di sorte capitale. Decurti dalla somma così calcolata quanto già corrisposto al lavoratore da parte dell' come risultante dalla Pt_1
Comunicazione di Riliquidazione del 22.05.2017 (doc. n. 8 allegato alla memoria di costituzione)”.
Quindi la causa, veniva decisa a seguito dell'udienza del 30.01.2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Così rassegnata la vicenda processuale, l'opposizione è solo parzialmente fondata e può pertanto trovare accoglimento nei limiti delle seguenti motivazioni.
Va in punto di diritto premesso che il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto consiste in un incremento dell'anzianità contributiva realizzato attraverso la rivalutazione per il coefficiente
1,5 dei periodi lavorativi di esposizione all'amianto. La maggiorazione così riconosciuta dall'ordinamento è utile sia ai fini della maturazione del diritto alla pensione che della sua misura, consentendo, pertanto, di raggiungere prima l'età pensionabile nonché di aumentare l'importo della pensione.
La giurisprudenza di legittimità è ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo - previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento (ex multis Cass. n.2351/2015).
Pertanto, il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far rivendicare, alternativamente o cumulativamente, il diritto riconoscimento benefici previdenziali previsti dall'art.13, comma 8, della L. n. 257 del 1992 nonché il diritto alla ricostituzione della prestazione pensionistica con conseguente versamento dei ratei arretrati;
diritto, quest'ultimo, che necessita pertanto di una specifica domanda amministrativa tempestivamente inoltrata all' e univocamente preordinata ad ottenere il versamento dei ratei arretrati e non CP_2
ancora prescritti.
Tale circostanza risulta essersi verificata nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia contestazione, essendo stata la domanda formulata dall diretta ad ottenere, non solo la Parte_2 concessione del diritto ai benefici previdenziali previsti dall'art.13, comma 8, della L. n. 257 del 1992, ma anche alla correlativa ricostituzione della prestazione pensionistica, con conseguente versamento dei ratei arretrati maturati dalla data del pensionamento.
Tanto si desume univocamente, pur non essendo stata prodotta in giudizio l'originaria domanda amministrativa, sia dal contegno processuale dell' (che nulla ha eccepito al riguardo, Pt_1
lamentando solamente la presunta indeterminatezza del titolo esecutivo) nonché dal disposto di cui alla sentenza n. 392/2012 della Corte d'Appello di Caltanissetta (all. n. 2 al ricorso), propedeutica all'odierna opposizione, la quale, nell'accogliere il ricorso del lavoratore, testualmente riconosceva
"il diritto al beneficio della rivalutazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 13 comma 8 della L. n. 257 del 1992”, e per l'effetto condannava l' alla “conseguente regolarizzazione Pt_1 contributiva”
È dunque evidente che l'ente previdenziale era tenuto a corrispondere la maggiorazione dei ratei del trattamento pensionistico all'epoca già in godimento, senza alcuna limitazione di carattere temporale, invece arbitrariamente attuata dall' che ha proceduto al solo versamento dei ratei Pt_1
maturati dal 31.10.2002 al 31.10.2012.
Né, del resto, risultano condivisibili le argomentazioni svolte dall'ente previdenziale in ordine ad una presunta indeterminatezza del credito portato dalla sentenza n. 392/2012 sul rilievo che la stessa si fosse limitata a riconoscere il diritto il diritto alla regolarizzazione contributiva (e non invece al pagamento dei ratei arretrati), senza fornire ulteriori elementi per la determinazione della relativa entità.
Tali doglianze poggiano su presupposti infondati sotto diversi profili. Innanzitutto, alla stregua del prevalente orientamento della Corte di Cassazione - cui questo Giudice ritiene di aderire – il valore di titolo esecutivo della sentenza di condanna deve essere riconosciuto ove il credito in essa cristallizzato sia determinato o determinabile tramite il riferimento ad elementi extratestuali ritualmente acquisiti al processo, quali nel caso di specie i dati, incontestati, relativi alla data di pensionamento nonché al periodo di effettiva esposizione all'amianto, siccome riportata in seno alla
C.T.U. tecnica svolta nel corso del giudizio, richiamata per relationem nel dispositivo (Cfr. sul punto
Cass. n. 6983/2002, Cass. n. 22427/2004; Cass. n. 5683/2006; Cass. 9245/2009 e Cass. 9161/2013).
Nel caso si specie, si trattava di procedere alla maggiorazione dei ratei di pensione, in aderenza a quanto disposto in sentenza, attraverso un semplice calcolo aritmetico secondo quanto previsto dalla norma di riferimento (pure espressamente richiamata in dispositivo), dunque moltiplicando i ratei predetti per il coefficiente dell'1,5%.
Né è dato comprendere la criptica allusione dell'opponente ad una presunta mancata condanna al pagamento dei ratei arretrati, essendosi la Corte d'Appello a suo dire limitata a pronunciarsi sulla regolarizzazione contributiva, portando anzi quest'ultima in sé, quale logico corollario, proprio la corresponsione degli emolumenti pregressi e non corrisposti. Circostanza, peraltro, confermata dallo stesso contegno extraprocessuale dell' che aveva spontaneamente provveduto, a seguito della Pt_1 pronuncia della Corte d'Appello, al pagamento del dovuto, salvo arbitrariamente limitarsi a corrispondere unicamente i ratei maturati dal 31.10.2002 al 31.10.2012, omettendo dunque quelli pregressi riferiti al periodo dal 31.08.1992 (data del pensionamento) al 09.07.2012 (data di deposito della sentenza).
Infine, di nessun pregio è l'ulteriore domanda, proposta in via gradata, circa l'intervenuta prescrizione dei ratei maturati sino al mese di marzo 1999, contrastante con l'efficacia di giudicato esterno che la richiamata sentenza n. 392/2012, che nulla aveva in proposito disposto, spiega nei confronti delle parti in causa. Ed invero, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (ex multis Cass. civ. Sez.
Unite, n. 13916/2006). Resta dunque preclusa, essendo la richiamata sentenza passata in giudicato
(cfr. all. 3 alla memoria di costituzione), qualunque doglianza in ordine alla sussistenza di fatti estintivi del rapporto giuridico in essa dedotto, che si sarebbe, al più, potuta fare valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
L'opposizione merita invece accoglimento con riferimento alle somme precettate a titolo di interessi legali calcolati sui ratei di pensione pregressi (dal 31.08.1992 al 09.07.2012), per complessivi euro 11.546,00.
Invero, risulta in punto di diritto certamente condivisibile quando dedotto dall'opposto in ordine alla circostanza per cui, con riferimento ai crediti fondati in un rapporto di lavoro, vige un regime eccezionale dettato dall'art. 429, comma 3, c.p.c. che, prescindendo dalla domanda di parte, impone al giudice di riconoscere d'ufficio gli accessori sulla somma liquidata, costituenti, dunque, una componente dell'importo complessivamente dovuto. Tuttavia, è stato affermato in giurisprudenza, ed è pienamente condiviso da questo giudice che: “Qualora, tuttavia, il giudice adito, disattendendo l'art. 429, comma 3, c.p.c., pur condannando la parte datoriale al pagamento di quanto richiesto dal ricorrente a titolo di capitale, ometta di pronunciare sulla debenza degli interessi, la relativa questione non può ritenersi compresa nella portata applicativa del giudicato.
Per l'effetto, il riconoscimento degli interessi non compresi nell'oggetto della condanna giudiziale richiederebbe un'integrazione del giudicato, mediante la spendita di un potere avente natura cognitoria, precluso al giudice dell'ottemperanza, chiamato, per l'appunto, ad assicurare
l'ottemperanza di una sentenza del giudice civile, come tale riferita a rapporti sostanziali sottratti alla giurisdizione amministrativa.
In presenza di debiti di valuta – quali sono le obbligazioni pecuniarie fondate su un rapporto contrattuale, avendo ad oggetto quale prestazione principale il pagamento di una somma di denaro
– la domanda di condanna al pagamento degli interessi si atteggia, di regola, quale domanda diversa da quella riferita al capitale, in quanto sorretta da una causa petendi (ritardo nella corresponsione di somme dovute) non coincidente con quella fondante la domanda principale (riferita al capitale) cui accede (cfr. Cass., sez. I, ord. 15 marzo 2019, n. 7500).
Pertanto, qualora la parte abbia proposto in sede giurisdizionale due domande cumulate, connesse da un vincolo di accessorietà, tendenti ad ottenere – a fronte di una condotta inadempiente tenuta dalla controparte contrattuale – il pagamento sia del capitale, che degli interessi, ove il giudice adito statuisca esclusivamente sulla domanda principale, si realizza una fattispecie di omessa pronuncia sulla domanda accessoria (riferita alla debenza degli interessi). Per l'effetto, la domanda non esaminata, non può ritenersi accolta in sede giurisdizionale, non concorrendo, pertanto, a delineare
l'ambito oggettivo del giudicato da eseguire” (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 marzo 2020,
n. 1865).
Pertanto, non essendosi la sentenza pronunciata in ordine al pagamento degli interessi (e non essendo financo neppure dato sapere, stante la mancata produzione in giudizio dell'atto introduttivo del giudizio di merito, se il lavoratore li avesse richiesti, prima in via amministrativa poi giurisdizionale) deve ritenersi formato un giudicato di rigetto sul punto.
Venendo alla quantificazione delle somme dovute si richiamano le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., il cui elaborato si presenta chiaro ed esaustivo in conformità dei quesiti posti, redatto alla stregua di criteri di calcolo precisi e corretti, che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni
(cfr. relazione in atti, depositata in data 08.05.2024). Al consulente era stato, in particolare, richiesto di determinare l'importo eventualmente dovuto al lavoratore opposto a titolo di ratei di pensione pregressi derivanti dalla rivalutazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 13, comma 8 della
L. n. 257/1992 (e dunque per il coefficiente dell'1,5%) per il periodo dal 30.09.2002 al 31.09.1992, esclusivamente a titolo di sorte capitale, decurtando dalla somma così calcolata quanto già corrisposto al lavoratore da parte dell' come risultante dalla Comunicazione di Riliquidazione del Pt_1
22.05.2017 (doc. n. 8 allegato alla memoria di costituzione). Lo stesso ha dunque concluso nel senso che, al netto di quanto già corrisposto nelle more del giudizio per stessa ammissione dell'opposto (segnatamente in data 22.05.2017), la somma ancora dovuta a titolo di sorte capitale ammonta ad euro 15.410,23 lordi.
Per tutto quanto sopra esposto, va dunque complessivamente confermato il precetto opposto, il cui importo va tuttavia ridotto alla complessiva somma di euro 15.410,23, stante il parziale accoglimento dell'opposizione nella parte relativa alla debenza degli interessi legali dal 31.08.1992 al 09.07.2012 nonché la riquantificazione del dovuto operata dal c.t.u. alla luce dei successivi pagamenti disposti dall' (per ammissione dell'opposto). Sul punto, vale la pena rammentare Pt_1
che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito
(cfr. ex multis Cassazione civile n. 27032/2014).
Appare equo, in relazione al parziale accoglimento dell'opposizione con esclusivo riguardo alla non debenza degli interessi legali, compensare nella misura di 1/3 le spese di lite e condannare l' al pagamento della restante quota di 2/3, nonché porre le spese di C.T.U. contabile per Pt_1 intero definitivamente a carico dell'ente convenuto.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale .. (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” ( in termini la massima di Cass. n.3438/ 2016).
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata per l'intero (e non per la sola quota di 2/3) nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa, ex art. 5 D.M. citato, e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione
26.000,00 – 52.000,00 parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale].
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, - dichiara nullo il precetto notificato da il 17.05.2017 per la parte eccedente Parte_2
la somma capitale di euro 15.410,23 (da intendersi al lordo), nonché nella parte in cui intima il pagamento degli interessi legali a far data dal 31.08.1992 al 09.07.2012 (per complessivi euro
11.546,20);
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Pt_1
ricorrente delle spese di lite dallo stesso sostenute nella misura di 2/3, spese che liquida, per l'intero, in euro 4.638,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- dichiara compensate tra le parti le spese per la restante quota di 1/3;
- pone definitivamente le spese di ctu contabile per intero a carico dell' Pt_1
Così deciso in Gela, il 31.03.2025
Il Giudice
Giulia Polizzi