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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 889 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Parte_1
con l'Avv. Oreste Via ---- appellante
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con i funzionari delegati Dott.ssa Silvana Massaro, Dott.ssa
Elisabetta Bavasso e Dott.ssa Rosaria Leuzzi ---- appellato
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Cosenza. Opposizione ad Ordinanza-Ingiunzione.
Conclusioni per l'appellante: “… in riforma della sentenza impugnata:
• Revocare ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione n. 252-00/2019 del 17 settembre 2019,
notificata in data 16 dicembre 2019, principiata dal verbale unico di accertamento e notificazione
n. n. CS00000/2018-548-01, poiché ingiusta e illegittima, per i motivi espressi in narrativa;
• con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato : “… rigettare il gravame proposto poiché CP_2
infondato in fatto e in diritto e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
confermare la Sentenza n. 450/2022 pronunciata dal Tribunale di Cosenza, in persona del
Giudice monocratico, dott.ssa Fedora Cavalcanti, con condanna di parte appellante al
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da liquidare ai sensi dell'art.
9, c. 2 del D.Lgs. n. 149/2015”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Cosenza, adito dalla Società Cooperativa appellante, ha rigettato il suo ricorso, col quale aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n° 252-00/2019 del
17/9/2019, notificatale il successivo 16/12/2019, recante l'irrogazione di una sanzione amministrativa, pari ad € 2.200,00, conseguente al verbale unico di accertamento e notificazione n° CS00000/2018-548-01 del 4/4/2019 (relativo ad un'attività ispettiva effettuata
Con dall' di che aveva accertato, in relazione alla lavoratrice e per il CP_1 Parte_2
periodo lavorativo 9/2012 – 5/2017, che il datore di lavoro “dal confronto tra le ore registrate
sul LUL e quelle registrate sui turni di servizio risulta che ha infedelmente registrato, in ordine
alla lavoratrice” anzidetta, “le ore di lavoro notturno dalla stessa espletato, registrando
infedelmente i conseguenti importi imponibili come previsto dal CCNL di categoria per il lavoro
notturno”).
2. Lo stesso Tribunale, infatti, ha respinto le eccezioni preliminari e di merito opposte dalla contribuente.
Quanto alle prime, ritenendo che la figura del legale rappresentante della società, individuata nella persona del SI. , doveva intendersi corretta, in quanto quest'ultimo Persona_1
doveva intendersi responsabile solidale con la società, posto che l'illecito era stato commesso sotto la sua reggenza.
Con Quanto alle seconde, osservando che, a fronte di una molteplicità di prove offerte dall' ,
consistita nell'acquisizione della dichiarazione della lavoratrice vittima dell'ingiusto trattamento, resa innanzi agli ispettori, nonché dei fogli presenza che, raffrontati col LUL, era stato offerto un valido riscontro alla contestazione dell'illegittima condotta perpetrata dalla società datrice di lavoro.
Quanto all'eccezione di genericità della sanzione, infine, il Tribunale ha evidenziato come essa fosse, invece, specifica e corroborata da adeguata copertura normativa.
3. Con il proposto gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove: a) ha ritenuto assolto l'onere, intestato all'ente accertatore, di dimostrare l'illecito amministrativo commesso dal sanzionato;
b) e, in specie, ha ingiustamente ritenuto che fossero sufficienti i documenti prodotti dalla lavoratrice (fogli presenza), per giustificare la sanzione irrogata alla parte datoriale.
4. L' si costituisce e resiste anche in grado di appello. CP_2
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 13/14 maggio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I. L'appello è infondato.
II. Quanto ai motivi di gravame complessivamente intesi, va sgombrato il campo dalla non condivisibile prospettazione resa dall'appellante, circa l'esiguo valore probatorio da
Con attribuire ai supporti istruttori utilizzati dall' .
III. La deposizione della parte, acquisita dagli ispettori, infatti ha un valore sia perché
denuncia un trattamento iniquo in ambito lavorativo, sia perché tale comportamento viene supportato da documentazione (i fogli presenza), dal confronto dei quali con il LUL è emersa la condotta censurabile del . Parte_1
Al riguardo, si rammenta che, secondo consolidata giurisprudenza, una prova immediata e spontanea, senza condizionamenti mentali, in tal stregua raccolta, da parte di un ispettore, si ritiene che possa tranquillamente considerarsi maggiormente genuina, ove pertinente, conferente e verificata, rispetto ad altra prova eventualmente raccolta più in là nel tempo, sebbene da parte di un Giudice.
IV. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, di recente, con le pronunce
19026/191 e 2015/182, nelle quali ha affermato il principio secondo cui il giudice di merito, rispetto alle deposizioni acquisite dagli ispettori, può considerare esse prove di per sé financo autosufficienti, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
V. Chiarito quanto sopra e premesso che il Tribunale ha già manifestamente fatto chiarezza sulle ragioni che lo hanno indotto a ritenere fondanti le prove raccolte dagli ispettori, si osserva che la critica riguardante l'inaffidabile provenienza dalla parte avvantaggiata dal controllo della Con documentazione (fogli di presenza) che ha innervato la contestazione dell , non coglie nel 1 Si riporta il seguente passaggio motivazionale: ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori in quanto più genuine e sincere di quelle rese, a distanza di tempo, in giudizio. Ha esaminato le dichiarazione rese dai testi in giudizio rilevando che effettivamente alcune fossero favorevoli alla tesi della società, ma ha ritenuto necessario porle a raffronto con quelle rese agli ispettori al fine di valutare quelle maggiormente attendibili giungendo ad affermare che tale raffronto portava a ritenere del tutto inattendibili quelle rese da alcuni testi ( A., + ALTRI ed invece assolutamente univoche quelle rese da numerosi Pt_3 lavoratori agli ispettori dalle quali risultava, tra l'altro, che le disposizioni erano date anche a tutti i dipendenti delle cooperative da R.F., della soc. Zinca.>>. 2 Si riporta anche il seguente passaggio motivazionale: genuinità delle informazioni rese dalla lavoratrice agli ispettori dopo l'incidente occorsole all'uscita dal luogo di lavoro, informazioni, queste, ribadite a distanza di circa nove mesi e che hanno trovato riscontro in quelle rese da D.S.D.; che da tali dichiarazioni, non ritenute superate dalla successiva deposizione testimoniale che è stata giudicata nell'impugnata sentenza nei termini di una maldestra ritrattazione operata nell'intento di favorire la datrice di lavoro, la Corte di merito CP_ ha tratto il convincimento della fondatezza della tesi difensiva dell' in ordine alla segnalata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo antecedente alla sua regolarizzazione, avvenuta immediatamente dopo il suddetto incidente;
Tes_ che la Corte d'appello ha, altresì, spiegato che la stringata deposizione della teste era da ritenere falsa in quanto contrastante in maniera evidente con quanto emerso dalle dichiarazioni della B.; che non va dimenticato che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (V. Cass. sez. lav. n. 13485 del 13.6.2014, nonché Cass. 10 giugno 2014, n. 13054, Cass. ord. 6 aprile 2011, n. 7921, Cass. 15 luglio 2009, n. 16499, Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412, Cass. 15 aprile 2004 n. 7201 e Cass. 7 agosto 2003, n. 11933); che si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro Controparte_1 presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato)>>. segno.
VI. Dalle dichiarazione rese in data 18/1/2018 dal SI. , responsabile della Testimone_2
struttura psichiatrica “Lucia Mannella”, presso la quale svolgeva la propria attività lavorativa la
SI.ra , è emerso, anzitutto, che era lui che stabiliva i turni settimanali e mensili Parte_4
di lavoro, che poi venivano affissi in bacheca.
Egli, inoltre, ha riferito che era prassi che i lavoratori, “al momento del loro turno lavorativo”, firmavano “il registro presenze all'inizio e alla fine della loro attività lavorativa”.
E, chiamato a verificare se i fogli presenza prodotti dalla lavoratrice agli ispettori (sulla scorta dei quali era stato effettuato il raffronto con il LUL, rivelatosi compromettente rispetto alle ragioni difensive della parte datoriale) ha dichiarato quanto segue: presenze che mi mostrate sono quelli effettivamente da me predisposti>>.
Sicché, l'accertamento ispettivo si è innervato non già su documenti unilateralmente provenienti dalla lavoratrice denunciante, bensì da documenti il cui contenuto è stato ampiamente confermato ed avvalorato dal responsabile aziendale.
VII. E' evidente, pertanto, come il concorso di elementi di prova orale e di riscontri obiettivi abbia giustamente consentito agli ispettori di giungere alle conclusioni sopra tracciate, rispetto alle quali la parte datoriale non è riuscita a fornire una diversa versione.
VIII. Ne consegue il rigetto del gravame.
IX. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in parte dispositiva, previa decurtazione del 20% dei compensi, giusta l'applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 14 settembre
2015, n. 149.
X. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr.
Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato in data 15 settembre Parte_1
2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 450/2022, resa in data 17 marzo 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, in favore dell'appellato,
liquidate nella misura già decurtata di € 1.200,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta;
3. dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, di Catanzaro, il 16
giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 889 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Parte_1
con l'Avv. Oreste Via ---- appellante
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con i funzionari delegati Dott.ssa Silvana Massaro, Dott.ssa
Elisabetta Bavasso e Dott.ssa Rosaria Leuzzi ---- appellato
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Cosenza. Opposizione ad Ordinanza-Ingiunzione.
Conclusioni per l'appellante: “… in riforma della sentenza impugnata:
• Revocare ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione n. 252-00/2019 del 17 settembre 2019,
notificata in data 16 dicembre 2019, principiata dal verbale unico di accertamento e notificazione
n. n. CS00000/2018-548-01, poiché ingiusta e illegittima, per i motivi espressi in narrativa;
• con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato : “… rigettare il gravame proposto poiché CP_2
infondato in fatto e in diritto e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
confermare la Sentenza n. 450/2022 pronunciata dal Tribunale di Cosenza, in persona del
Giudice monocratico, dott.ssa Fedora Cavalcanti, con condanna di parte appellante al
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da liquidare ai sensi dell'art.
9, c. 2 del D.Lgs. n. 149/2015”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Cosenza, adito dalla Società Cooperativa appellante, ha rigettato il suo ricorso, col quale aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n° 252-00/2019 del
17/9/2019, notificatale il successivo 16/12/2019, recante l'irrogazione di una sanzione amministrativa, pari ad € 2.200,00, conseguente al verbale unico di accertamento e notificazione n° CS00000/2018-548-01 del 4/4/2019 (relativo ad un'attività ispettiva effettuata
Con dall' di che aveva accertato, in relazione alla lavoratrice e per il CP_1 Parte_2
periodo lavorativo 9/2012 – 5/2017, che il datore di lavoro “dal confronto tra le ore registrate
sul LUL e quelle registrate sui turni di servizio risulta che ha infedelmente registrato, in ordine
alla lavoratrice” anzidetta, “le ore di lavoro notturno dalla stessa espletato, registrando
infedelmente i conseguenti importi imponibili come previsto dal CCNL di categoria per il lavoro
notturno”).
2. Lo stesso Tribunale, infatti, ha respinto le eccezioni preliminari e di merito opposte dalla contribuente.
Quanto alle prime, ritenendo che la figura del legale rappresentante della società, individuata nella persona del SI. , doveva intendersi corretta, in quanto quest'ultimo Persona_1
doveva intendersi responsabile solidale con la società, posto che l'illecito era stato commesso sotto la sua reggenza.
Con Quanto alle seconde, osservando che, a fronte di una molteplicità di prove offerte dall' ,
consistita nell'acquisizione della dichiarazione della lavoratrice vittima dell'ingiusto trattamento, resa innanzi agli ispettori, nonché dei fogli presenza che, raffrontati col LUL, era stato offerto un valido riscontro alla contestazione dell'illegittima condotta perpetrata dalla società datrice di lavoro.
Quanto all'eccezione di genericità della sanzione, infine, il Tribunale ha evidenziato come essa fosse, invece, specifica e corroborata da adeguata copertura normativa.
3. Con il proposto gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove: a) ha ritenuto assolto l'onere, intestato all'ente accertatore, di dimostrare l'illecito amministrativo commesso dal sanzionato;
b) e, in specie, ha ingiustamente ritenuto che fossero sufficienti i documenti prodotti dalla lavoratrice (fogli presenza), per giustificare la sanzione irrogata alla parte datoriale.
4. L' si costituisce e resiste anche in grado di appello. CP_2
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 13/14 maggio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I. L'appello è infondato.
II. Quanto ai motivi di gravame complessivamente intesi, va sgombrato il campo dalla non condivisibile prospettazione resa dall'appellante, circa l'esiguo valore probatorio da
Con attribuire ai supporti istruttori utilizzati dall' .
III. La deposizione della parte, acquisita dagli ispettori, infatti ha un valore sia perché
denuncia un trattamento iniquo in ambito lavorativo, sia perché tale comportamento viene supportato da documentazione (i fogli presenza), dal confronto dei quali con il LUL è emersa la condotta censurabile del . Parte_1
Al riguardo, si rammenta che, secondo consolidata giurisprudenza, una prova immediata e spontanea, senza condizionamenti mentali, in tal stregua raccolta, da parte di un ispettore, si ritiene che possa tranquillamente considerarsi maggiormente genuina, ove pertinente, conferente e verificata, rispetto ad altra prova eventualmente raccolta più in là nel tempo, sebbene da parte di un Giudice.
IV. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, di recente, con le pronunce
19026/191 e 2015/182, nelle quali ha affermato il principio secondo cui il giudice di merito, rispetto alle deposizioni acquisite dagli ispettori, può considerare esse prove di per sé financo autosufficienti, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
V. Chiarito quanto sopra e premesso che il Tribunale ha già manifestamente fatto chiarezza sulle ragioni che lo hanno indotto a ritenere fondanti le prove raccolte dagli ispettori, si osserva che la critica riguardante l'inaffidabile provenienza dalla parte avvantaggiata dal controllo della Con documentazione (fogli di presenza) che ha innervato la contestazione dell , non coglie nel 1 Si riporta il seguente passaggio motivazionale: ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori in quanto più genuine e sincere di quelle rese, a distanza di tempo, in giudizio. Ha esaminato le dichiarazione rese dai testi in giudizio rilevando che effettivamente alcune fossero favorevoli alla tesi della società, ma ha ritenuto necessario porle a raffronto con quelle rese agli ispettori al fine di valutare quelle maggiormente attendibili giungendo ad affermare che tale raffronto portava a ritenere del tutto inattendibili quelle rese da alcuni testi ( A., + ALTRI ed invece assolutamente univoche quelle rese da numerosi Pt_3 lavoratori agli ispettori dalle quali risultava, tra l'altro, che le disposizioni erano date anche a tutti i dipendenti delle cooperative da R.F., della soc. Zinca.>>. 2 Si riporta anche il seguente passaggio motivazionale: genuinità delle informazioni rese dalla lavoratrice agli ispettori dopo l'incidente occorsole all'uscita dal luogo di lavoro, informazioni, queste, ribadite a distanza di circa nove mesi e che hanno trovato riscontro in quelle rese da D.S.D.; che da tali dichiarazioni, non ritenute superate dalla successiva deposizione testimoniale che è stata giudicata nell'impugnata sentenza nei termini di una maldestra ritrattazione operata nell'intento di favorire la datrice di lavoro, la Corte di merito CP_ ha tratto il convincimento della fondatezza della tesi difensiva dell' in ordine alla segnalata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo antecedente alla sua regolarizzazione, avvenuta immediatamente dopo il suddetto incidente;
Tes_ che la Corte d'appello ha, altresì, spiegato che la stringata deposizione della teste era da ritenere falsa in quanto contrastante in maniera evidente con quanto emerso dalle dichiarazioni della B.; che non va dimenticato che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (V. Cass. sez. lav. n. 13485 del 13.6.2014, nonché Cass. 10 giugno 2014, n. 13054, Cass. ord. 6 aprile 2011, n. 7921, Cass. 15 luglio 2009, n. 16499, Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412, Cass. 15 aprile 2004 n. 7201 e Cass. 7 agosto 2003, n. 11933); che si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro Controparte_1 presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato)>>. segno.
VI. Dalle dichiarazione rese in data 18/1/2018 dal SI. , responsabile della Testimone_2
struttura psichiatrica “Lucia Mannella”, presso la quale svolgeva la propria attività lavorativa la
SI.ra , è emerso, anzitutto, che era lui che stabiliva i turni settimanali e mensili Parte_4
di lavoro, che poi venivano affissi in bacheca.
Egli, inoltre, ha riferito che era prassi che i lavoratori, “al momento del loro turno lavorativo”, firmavano “il registro presenze all'inizio e alla fine della loro attività lavorativa”.
E, chiamato a verificare se i fogli presenza prodotti dalla lavoratrice agli ispettori (sulla scorta dei quali era stato effettuato il raffronto con il LUL, rivelatosi compromettente rispetto alle ragioni difensive della parte datoriale) ha dichiarato quanto segue: presenze che mi mostrate sono quelli effettivamente da me predisposti>>.
Sicché, l'accertamento ispettivo si è innervato non già su documenti unilateralmente provenienti dalla lavoratrice denunciante, bensì da documenti il cui contenuto è stato ampiamente confermato ed avvalorato dal responsabile aziendale.
VII. E' evidente, pertanto, come il concorso di elementi di prova orale e di riscontri obiettivi abbia giustamente consentito agli ispettori di giungere alle conclusioni sopra tracciate, rispetto alle quali la parte datoriale non è riuscita a fornire una diversa versione.
VIII. Ne consegue il rigetto del gravame.
IX. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in parte dispositiva, previa decurtazione del 20% dei compensi, giusta l'applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 14 settembre
2015, n. 149.
X. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr.
Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato in data 15 settembre Parte_1
2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 450/2022, resa in data 17 marzo 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, in favore dell'appellato,
liquidate nella misura già decurtata di € 1.200,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta;
3. dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, di Catanzaro, il 16
giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale