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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. ), con il C.F._1 Parte_3 C.F._2 patrocinio dell'avv. GRANDE ISABELLA, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Vietri di Potenza, al c/so Garibaldi, n. 15
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lanfranco BRICCA,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Terni, via Barbarasa n. 23 presso l'Avv. Tommaso FILIDEI
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. codice fiscale ) e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia del Foro di Roma, codice fiscale
[...] [...]
, recapito fax n. 06.42916217, indirizzo di P.E.C. - posta elettronica C.F._3 certificata da intendersi valido quale domicilio Email_1 digitale
INTERVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari.
- 1 - CONCLUSIONI
All'udienza del 20/6/2024 le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, già correntista, Parte_1 Parte_4
e , in qualità di fideiussori, convenivano in giudizio, Parte_2 Parte_3 dinnanzi al Tribunale Civile di Terni la
[...]
, per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_4 conclusioni:
“Nel merito…
1) Accertare, riconoscere e dichiarare, la nullità del contratto di conto corrente n. 5904,
6926, 5944, 6011, 100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf,
5904/84 ant fatt, 183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 173/12, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt,
6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, e del relativo contratto di apertura di credito e di anticipazione per mancanza della forma scritta ad substantiam prevista dall'art. 3 L.154/1992 e dall'art.117 T.U.B., ritenendo giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla in persona del legale rappresentante pro-tempore su detti conti CP_1 della , di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale Parte_1 degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.
2) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. 5904, 6926, 5944, 6011,
100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt,
183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 173/12, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf,
6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, oggetto di
- 2 - causa della , la mancata pattuizione tra le parti degli interessi debitori nella Parte_1 misura ultralegale e/o la nullità, per i motivi esposti in parte narrativa, ed ove esistenti i relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, della clausola di determinazione degli interessi debitori ultralegali con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle
Aziende di credito su piazza, e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di interessi debitori o, in subordine, l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente sino all'8.07.2002 e successivamente i tassi previsti dall'art. 117 TUB;
nonché
l'applicazione di rivalutazione monetaria e degli interessi legali creditori sui saldi attivi, al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo;
3) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. 5904, 6926, 5944, 6011,
100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt,
183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 173/12, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf,
6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, oggetto di causa della la mancata valida pattuizione tra le parti della clausola legittimante Parte_1
l'esercizio da parte della Banca dello ius variandi in peius e comunque la illegittimità dell'esercizio dello ius variandi in peius da parte della convenuta per violazione dell'art. 118
T.U.B., per i motivi meglio esposti in parte motiva, e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli al correntista.
4) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, con riferimento al rapporto di c/c n.
5904, 6926, 5944, 6011, 100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181,
5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt, 183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 173/12, 5944/27 sbf ,
5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, oggetto di causa della , previa, ove occorra, la Parte_1 declaratoria di nullità parziale dei relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito ed anticipazione, ove esistenti, la nullità ed illegittimità degli addebiti relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dei rapporti a carico del correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri applicata ai rapporti in esame;
- 3 - 5) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. 5904, 6926, 5944, 6011,
100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt,
183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 173/12, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf,
6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, oggetto di causa della la illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, Parte_1
1346 e 1418 c.c., nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in c/c per non convenute o non validamente convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
6) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. 5904, 6926, 5944, 6011,
100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt,
183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 182, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, oggetto di causa
la illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e Pt_5 Parte_1
1418 c.c. e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in c/c relativi a non convenuti oneri e spese, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c.
7) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. 5904, 6926, 5944, 6011,
100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt,
183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 182, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, oggetto di causa della , la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, Parte_1
2697 e 14182 c.c., nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
8) Accertare, riconoscere e dichiarare, giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, illegittimo ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione dei conti nn. 5904, 6926,
5944, 6011, 100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf,
5904/84 ant fatt, 183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 182, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt,
6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, operato dalla secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata CP_1
- 4 - sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.
9) Conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere e dichiarare, la violazione da parte della in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337,
1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti della , nonché degli artt.1283, 1284, 1815 Parte_1
c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992
(Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge Antiusura);
10) Accertare e dichiarare, il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto ed applicato dalla
Banca Centro sui conti n. 5904, 6926, 5944, 6011, 100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt, 183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt,
182, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, nel corso del relativo rapporto bancario;
accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto dalla alla alcun Parte_1 CP_1 interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex Lege n.108/96 e norme dipendenti;
dichiarare, infine, la illegittimità e
l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996 in caso di accertata pattuizione e/o applicazione di un tasso eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, e la applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c., o, in subordine,
l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.
11) Per l'effetto, dichiarata, ove occorra ed ove siano esistano e siano stati debitamente sottoscritti tra le parti i relativi contratti di c/c e di apertura di credito, la nullità o invalidità parziale dei contratti di conto corrente oggetto di causa, ovvero la nullità degli stessi per difetto di forma scritta, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previo azzeramento del saldo iniziale se negativo per il correntista per le motivazioni in atti, previa corretta rielaborazione dei dati dei conti n. 5904, 6926, 5944, 6011, 100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt, 183, 6926/04 sbf,
6926/04 ant fatt, 182, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata, accertare e dichiarare, , l'esatto dare-avere tra le parti sulla
- 5 - base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
dichiarare
l'effettivo saldo secondo diritto dei conti n. 5904, 6926, 5944, 6011, 100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt, 183, 6926/04 sbf,
6926/04 ant fatt, 182, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, e accertarli per la somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo debitore risultante dalla contabilità dell'Istituto pari, alla data del 29/09/2017 ad € 904.652,92.
12) Previa la dichiarazione chiusura del conto oggetto di causa, condannare, per l'effetto, la
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rettifica dei saldi CP_1 dei conti della per le diverse ritenute di giustizia, ovvero, in via alternativa e/o Parte_1 concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
13) Dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dal Sig. e della sig.a o, in Parte_2 Parte_3 subordine, ritenere il fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto.
14) Condannare la , in persona del legale rappresentante pro – tempore, a CP_1 rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio;
15) Condannare, altresì ed in ogni caso, la in persona del legale CP_1 rappresentante pro – tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito dalla , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, e dal Sig. e della sig.a nella misura che Parte_2 Parte_3
- 6 - verrà provata in corso di causa e/o che l'Odierno Decidente riterrà equo liquidare ex art.
1226 c.c.;
16) Condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. nonché al risarcimento, in favore degli odierni Persona_1 attori , per i motivi esposti in narrativa, dei danni ex art. 96 c.p.c. comma 1 e/o comma 2, nella misura che il Decidente riterrà equo liquidare o che verrà provata in corso di causa.
Conclusioni relativamente ai rapporti di mutuo.
1) Accertare e dichiarare la nullità del parametro RI per i motivi sopra richiamati;
2) Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni per i motivi sopra ampiamente argomentati.
3) Accertare e dichiarare la nullità del piano di ammortamento alla francese e della formula del regime composto utilizzata per il calcolo della rata per i motivi sopra esposti.”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva la Controparte_2
Contr (d'ora in poi, “ ) - e, per essa, la mandataria – quale cessionaria e CP_3 odierna titolare del credito controverso per effetto del contratto di cessione del 2 dicembre
2019, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa difesa e domanda, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.;
-nel merito, rigettare le domande di cui all'atto di citazione avversario, ivi compresa la domanda di risarcimento del danno, poiché inammissibili e comunque in toto infondate in fatto ed in diritto, e totalmente indimostrate, in virtù di tutto quanto eccepito ed allegato in parte motiva;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata, accertare e dichiarare il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla società come rappresentata da (già Controparte_2 CP_3 CP_5
;
[...]
- in via istruttoria, accertare e dichiarare l'irrilevanza probatoria e l'erroneità degli assunti tecnici di parte avversaria.
- 7 - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge.”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_4
(d'ora in poi “ ”) rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] CP_6
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) In via pregiudiziale: accertare e statuire che i rapporti di conto corrente con numerazione
181-182-183-110-173-100 dedotti in atto di citazione dagli attori e di cui ai documenti n. 3, allegati 7 e 8, doc. 5, allegati 5 e 6, doc. 6, allegati 8-10-11, non sono riconducibili ai rapporti
né alle banche Controparte_7 risultate fuse in ultimo in , e per l'effetto, accertare e statuire la carenza di CP_1 legittimazione attiva e comunque di titolarità di parte attrice a far valere detti rapporti nei confronti della banca Centro convenuta, di cui dovrà essere dichiarata la totale carenza di legittimazione passiva e per l'effetto, rigettare le domande tutte, proposte dagli attori in relazione ai predetti conti correnti con numerazione 181-182-183-110-173-100;
2) In via pregiudiziale: accertare e statuire la preclusione pro iudicato fondata sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia n. 176/2018 divenuto definitivo tra le parti per gli effetti di cui all'art 2909 c.c. e statuire l'improcedibilità/inammissibilità delle domande attrici in ordine a tutti i rapporti di conto corrente intrattenuti con
[...]
a seguito della fusione riportata in Controparte_7 epigrafe al presente atto e di c/c 5904 – 506926 – 5944 – 6011 e rispettivi conti, limitando la proponibilità delle domande attrici ai soli rapporti di mutuo ipotecario dedotti in atto di citazione avversario. Per l'effetto, rigettare tutte le domande attrici proposte per i rapporti di conto corrente sopra indicati. Ancora, per l'effetto della preclusione costituita dal giudicato del decreto ingiuntivo succitato, accertare e statuire che la domanda di parte attrice sulla nullità delle fideiussioni è improponibile e inammissibile.
3) In via subordinata preliminare e salvo gravame: accertare e statuire la prescrizione di ogni diritto delle parti attrici di richiedere ed ottenere qualsiasi rimborso, ripetizione di indebito, risarcimento, indennizzo in relazione ad asserite come illegittime e/o non dovute annotazioni, addebiti, pagamenti, di natura solutoria per capitale, per interessi, anche capitalizzati e/o costi, o addebiti di qualsiasi natura anche per commissioni comunque
- 8 - denominate, e comunque, per applicazione delle condizioni economiche pattuite, effettuati su tutti i conti correnti e specificamente sui rapporti di c/c 5904 – 6926- 5944- 6011 e rispettivi conti tecnici collegati a detti rapporti ante dicembre 2010, accertando le rimesse solutorie per gli importi indicati nel capitolo II del presente atto, o altre somme, maggiori o minori, di ragione.
4) In via subordinata nel merito e salvo gravame: rigettare tutte le domande/eccezioni/contestazioni, nessuna esclusa, svolte nelle conclusioni avversarie formulate dagli attori sui rapporti di c/c 5904-6926-5944- 6011 e rispettivi conti tecnici collegati a detti rapporti, per tutte le ragioni illustrate nel presente atto di costituzione.
5) In via subordinata nel merito e salvo gravame: rigettare tutte le domande, eccezioni, contestazioni svolte dagli attori avverso le seguenti fideiussioni: a) fideiussione omnibus del
10/07/1998 con dichiarazione integrativa per aumento di massimale del 28/02/2003 e dichiarazione integrativa per aumento del massimale del 21/12/2006 a firma Parte_2
rilasciata a favore di Calcestruzzi 90 srl;
b) fideiussione omnibus del 21/12/2006 a
[...] firma rilasciata a favore di c) fideiussione Parte_2 Controparte_8 omnibus del 26/01/1999 a firma di con dichiarazione integrativa per Parte_3 aumento del massimale del 18/10/2004 rilasciata a favore di;
Parte_2
6) Nel merito in relazione ai mutui ipotecari: rigettare ogni domanda/eccezione/contestazione proposta dagli attori in relazione ai detti rapporti di mutuo, per tutte le ragioni illustrate nella presente costituzione;
7) Rigettare la richiesta istruttoria avversaria di CTU contabile sui rapporti di conto corrente in quanto improponibile per la preclusione di giudicato costituita dal decreto ingiuntivo, in subordine, poiché inammissibile ed infondata nei presupposti e nelle richieste formulate;
8) Rigettare la richiesta istruttoria avversaria di CTU contabile sui mutui oggetto di causa poichè inammissibile ed infondata nei presupposti e nelle richieste formulate;
9) Rigettare le domande avversarie di risarcimento del danno ex art 96 cpc e di qualsiasi altra domanda di risarcimento, indennità, ripetizione di indebito, rimborso comunque declinata.
In ogni caso con refusione delle spese di giudizio comprese le spese di CT di parte.”
- 9 - Con memorie depositata in data 25/5/2023 si costituiva in giudizio un nuovo difensore della parte attrice, rassegando le conclusioni ivi indicate, qui richiamate e trascritte.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
All'udienza del 20/96/2024, con ordinanza del 21/6/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.1. In primis deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva delle convenute – “
[...]
Cont
e “ – in relazione ai conti anticipo 181-182-183-110-173-100 atteso che, come CP_6 correttamente allegato dalla tali rapporti “…facevano capo ad altra e diversa CP_6 banca e cioè confluita in . E ciò risulta nella Controparte_9 CP_10 perizia di parte attrice allegata quali docc.3-5-6 della citazione. In particolare: - nel doc.3 risulta dagli allegati 7 – 8 - nel doc.5 risulta dagli allegati 5 – 6 - nel doc.6 risulta dagli allegati 8 – 10 – 11…”.
Tale allegazione risulta non solo confermata dall'esame della documentazione indicata da parte convenuta – sopra riportata – ma anche dall'assenza di contestazioni della parte attrice sul punto.
2.2. Ciò posto, tutte le domande avanzate dalla parte attrice aventi ad oggetto i rapporti di conto corrente e conti c.d. “tecnici” in questione - meglio indicati nell'atto di citazione (e nelle relative conclusioni) – devono considerarsi inammissibili.
Invero, come correttamente rilevato dalla “ , tutti i suddetti conti “…sono CP_6 stati esposti nel ricorso per decreto ingiuntivo e sui quali è stato pronunciato in accoglimento del ricorso, il decreto ingiuntivo e la documentazione è già stata allegata anche alla comparsa di costituzione nel presente giudizio pagg. da 46 a 49…”.
Infatti, risulta per tabulas che le domande avanzate dalle parti attrici nel presente giudizio – sia in qualità di debitore/correntista che in qualità di debitore/fideiussore – ed aventi ad oggetto tutti i conti correnti e cd. “conti tecnici” indicati nelle conclusioni di cui all'atto di citazione – anche quelli non intrattenuti con la (cfr. punto 2.1.) – sono CP_6 tutte già state avanzate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 176/2018 (emesso dal Tribunale di Perugia in data 31/1/2018) instaurato avanti al Tribunale di Perugia (RG
2054/2018) e conclusosi con ordinanza di estinzione ex art. 653 c.p.c. per intervenuta conciliazione giudiziale fra le parti.
- 10 - Pertanto, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte, le predette domande devono essere dichiarate inammissibili in quanto precluse dal giudicato formatosi per effetto dell'ordinanza di estinzione adottata dal Tribunale di Perugia in data 12/11/2018 (cfr. doc. 4, fascicolo “ ). CP_6
Al riguardo, infatti, la Suprema Core ha condivisibilmente affermato che “…“la definitività della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, della proposta opposizione a decreto ingiuntivo determina un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla esistenza del credito azionato (e del rapporto da cui esso origina) ed anche sull'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiuntivo (siano essi dedotti o meno con l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.), precludendone la deduzione, ad opera dell'ingiunto, con un'azione di accertamento negativo, di ripetizione dell'indebito o con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione eventualmente minacciata o intrapresa
(espressamente, sul punto, Cass. 19/03/2014, n. 6337; Cass. 14/10/2021, n. 28044; analogo effetto deriva da provvedimenti di chiusura in rito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quali la estinzione - Cass. 24/09/2018, n. 22465 - o la improcedibilità per tardiva costituzione dell'opponente: Cass. 03/03/2004, n. 4294). E sull'equiparazione al giudicato della definitività del decreto ingiuntivo, con principio affermato per il caso di mancanza di opposizione ma generalizzabile a qualunque ipotesi di infruttuoso esperimento di questa, la giurisprudenza di questa Corte è fermissima (da ultimo, Cass. 06/04/2023, n. 9479, ove ulteriori ed ampi riferimenti)" (cfr. Cass. nn. 4600/2024, 36308/2023).
Anche sotto il profilo soggettivo sussiste identità tra i soggetti parte del presente giudizio ed i soggetti parte del giudizio incardinato presso il Tribunale di Perugia (estinto ex Cont art. 306 c.p.c.), atteso che la “ è cessionaria dei crediti bancari oggetto di causa e la Pt_1
[... è solo la nuova denominazione assunta dalla (cfr. visura in atti ed allegazioni Parte_4 della stessa parte attrice in atto di citazione).
Alla luce di quanto evidenziato devono ritenersi assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti (i.e. nullità delle fideiussioni, riduzione ipoteca, ecc..) dalla parte attrice in relazione ai conti correnti e ai c.d. “conti tecnici” già oggetto del giudizio ormai estinto avanti al Tribunale di Perugia.
2.3. Pertanto, le uniche domande ammissibili nel presente giudizio sono quelle aventi ad oggetto i rapporti di mutuo intercorsi fra le parti.
- 11 - Invero, la parte attrice ha dedotto di aver sottoscritto i seguenti contratti:
1. in data 11/03/2003 tra e (oggi ) è stato Parte_2 CP_11 CP_1 stipulato un mutuo ipotecario rep. n. 62654 racc. n. 5640 a rogito notar in _2
IE . Detto mutuo era di originarie Euro 285.000,00 con un piano di ammortamento di 40 rate trimestrali ed il tasso di interesse era convenuto nella misura variabile dell'euribor tre mesi più uno spread di punti 2,00 per un tasso del 4,80% che, per effetto delle spese di istruttoria ( euro 1.425,00) e delle spese di perizia e notaio perviene ad un Taeg del 5,128%.
2. in data 22/02/2005 tra e (oggi ) è stato Parte_2 CP_11 CP_1 stipulato un mutuo ipotecario rep. n. 75626 racc. n. 66190 a rogito notar in _2
IE . Detto mutuo era di originarie Eur 260.000,00 con un piano di ammortamento di 40 rate trimestrali il tasso di interesse era convenuto nella misura variabile dell'euribor tre mesi più uno spread di punti 2,50 per un Isc del 4,907%.
3. in data 18/01/2006 tra e (oggi ) è stato Parte_2 CP_11 CP_1 stipulato un mutuo ipotecario rep. n. 29138 racc. n. 9841 a rogito notar in PE
IE . Detto mutuo era di originarie Eur 260.000,00 con un piano di ammortamento di 40 rate trimestrali il tasso di interesse era convenuto nella misura variabile dell'euribor tre mesi più uno spread di punti 1,80 per un Isc del 5,00%.
4. in data 30/10/2007 tra e (oggi ) è stato Parte_2 CP_11 CP_1 stipulato un mutuo ipotecario rep. n. 3399 racc. n. 1194 a rogito notar in R_
OR . Detto mutuo era di originarie Eur 120.000,00 con un piano di ammortamento di 32 rate trimestrali il tasso di interesse era convenuto nella misura variabile dell'euribor tre mesi più uno spread di punti 1,75 per un Isc del 7,03%.
In merito ai predetti contratti di mutuo, parte attrice ha dedotto:
a) la nullità del parametro RI come riferimento per la determinazione del tasso di interesse dei mutui in questione;
b) la nullità del piano di ammortamento alla francese per violazione degli artt. 1283, 1284
c.c.;
c) nella perizia econometrica depositata in atti, parte attrice deduce anche che, nei contratti di mutuo in questione, sarebbe stato convenuto un tasso di interesse di mora globale ex legge 108/96 superiore al tasso soglia usura, includendo nel c.d. “taeg” anche i costi eventuali legati alla estinzione anticipata del mutuo.
- 12 - In relazione alle suddette questioni la “ ha rilevato che “…le verifiche usura CP_6 proposte dal CT di controparte non siano in linea con la normativa antiusura, in quanto assumono formule di calcolo difformi rispetto a quelle fissate dalle Istruzioni della Banca
d'Italia tempo per tempo vigenti e quindi non rispettano i principi di “omogeneità” e
“simmetria” ribaditi di recente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
19597 del 18 settembre 2020…”.
Invero, in basi ai calcoli effettuati dalla “ , condivisi dallo scrivente in quanto CP_6 escludono la commissione di estinzione anticipata del mutuo fra i valori da considerare ai fini della determinazione del TEG, nessuno dei mutui oggetto di causa prevede l'applicazione di tassi di mora usurari (cfr. comparsa di costituzione, pag. 114).
Al riguardo, deve infatti osservarsi che non può essere presa in considerazione, come invece ha fatto la perizia di parte attrice depositata in atti, l'incidenza della commissione di estinzione anticipata nel calcolo dell'usurarietà del mutuo in esame.
Infatti, la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla L. n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Trattandosi, poi, di una facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide - cosa peraltro neppure avvenuta nel caso di specie - di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo. Ne consegue che, i risultati esposti e le conclusioni raggiunte dalla perizia di parte rappresentano il risultato di un calcolo arbitrario che non tiene in alcun conto la metodologia e le formule indicate nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione del TEGM relativo agli interessi corrispettivi.
In effetti, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e, a tal fine, la scelta operata dalla
Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità.
- 13 - Secondo la giurisprudenza, infatti, "le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla B.I., oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, posto che, da un lato,
l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla B.I. è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla B.I.. Le
"Istruzioni" in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p." (Trib. Milano, 21-10-2014).
Per quanto riguarda poi l'indeterminatezza del tasso di interesse deve osservarsi che nessuna indeterminatezza emerge nell'oggetto dei contratti in esame (cfr. doc. 9, fasc. attrice).
In particolare:
- il contratto sottoscritto in data 11/3/2003, rep. 62654 prevede il pagamento di quaranta rate costanti e posticipate con periodicità trimestrale al tasso variabile indicizzato sulla base del parametro RI (cfr. doc. 9, fasc. attrice, art. 1);
- il contratto sottoscritto in data 22/2/2005, rep. 75626 prevede il pagamento di quaranta rate costanti e posticipate con periodicità trimestrale al tasso variabile indicizzato sulla base del parametro RI (cfr. doc. 9, fasc. attrice, art. 2);
- il contratto sottoscritto in data 18/1/2006, rep. 29138 prevede il pagamento di quaranta rate costanti e posticipate con periodicità trimestrale al tasso variabile indicizzato sulla base del parametro RI (cfr. doc. 9, fasc. attrice, art. 2);
- il contratto sottoscritto in data 30/10/2007, rep. 3399 prevede il pagamento di trentadue rate costanti e posticipate con periodicità trimestrale al tasso variabile indicizzato sulla base del parametro RI (cfr. doc. 9, fasc. attrice, art. 2).
Al riguardo, si precisa che il criterio di determinazione del tasso mediante il richiamo al parametro RI appare rispettoso del disposto dell'art. 1284 c.c. poiché conoscibile dal cliente e fondato su criteri prestabiliti ed idonei a condurre alla chiara individuazione del tasso concordato tra le parti anche ai fini del rispetto dell'art. 1346 c.c. (v. sul punto, Cass., n.
- 14 - 3968/2014, per l'affermazione secondo cui, una volta che siano individuati i parametri di calcolo e le formule da applicare, la complessità del calcolo non determina il venir meno della semplicità della determinazione del tasso in applicazione, appunto, di un normale calcolo, le cui modalità sono state accettate in sede di sottoscrizione del contratto dalla parte mutuataria). In particolare, i tassi RI, rilevati ufficialmente dalle EBF - trattandosi di indici obiettivi e determinabili in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione, certamente sottratto alla determinazione unilaterale da parte della banca - consentono di ritenere rispettato il requisito della determinatezza della misura degli interessi, che può essere pattuita validamente anche per relationem (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Siena, 16/08/2019; Tribunale Catania, 4/10/2019; Tribunale Palermo,
16/01/2015; Tribunale Pavia, 25/01/2017; Tribunale Roma, 14.9.2020).
Dunque, nessuna indeterminatezza emerge nelle condizioni dei contratti di finanziamento per cui è causa, atteso che all'evidenza il rimborso dei mutui stipulati per una determinata somma (rispettivamente, euro 285.000,00, euro 260.000,00, euro 260.000,00, euro
120.000,00), ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tale rate costanti (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020 cit.).
Con specifico riferimento alla questione sub. lett. a), afferente alla nullità della clausola determinativa degli interessi nei contratti di mutuo in questione per effetto della nullità delle intese bancarie poiché vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, con conseguente asserita invalidità dei mutui in questione in ragione dei meccanismi di determinazione dell'RI, va osservato che tale criterio non costituisce di per sé (Tribunale Verona,
21/07/2018; Tribunale Parma, 19/12/2018; Tribunale Sciacca, 17/01/2017), ed in mancanza di ulteriori elementi specifici nel caso in esame neanche allegati, espressione di una intesa restrittiva della concorrenza in considerazione del fatto che non rappresenta l'unico criterio di determinazione del tasso di interesse esistente sul mercato e, comunque, potrebbe al più assumere rilievo ai fini risarcitori, profilo non specificamente allegati e, comunque, non provati (Corte d'appello Milano, 29/09/2021; Tribunale Pisa, 14/09/2022; Tribunale
Avezzano 17/02/2022; Tribunale Torino, 28/04/2023).
In sostanza, deve ritenersi che le modalità di "calcolo" dell'RI, anche laddove fossero discutibili (o, per meglio dire, anche ove fossero frutto di accordo illecito, peraltro intercorso
- 15 - tra terzi, tra i quali non è compresa la Banca odierna convenuta), non privano il tasso convenzionale di oggettività e determinabilità, sotto il profilo della sua quantificazione.
Una volta stabilito che la manipolazione in esame non inficia il tasso convenzionale sotto il profilo della determinabilità, e quindi della validità del richiamo all'RI, il contratto di mutuo deve e non può che ritenersi geneticamente perfetto, e ogni altra questione atterrebbe, se del caso, al riscontro di eventuali violazioni di norme e regole di comportamento (e non già, invece, di norme di validità), per il cui riscontro l'ordinamento appronta, all'occorrenza e a certe condizioni, ulteriori e più specifici strumenti e rimedi, del tutto differenti dalla qui richiesta declaratoria di invalidità e, insieme ad altri, prettamente risarcitori (da svolgersi, tuttavia, non già contro la banca mutuante, bensì nei confronti degli artefici dell'illecito).
Peraltro, nella fattispecie, non è ravvisabile una fattispecie di nullità testuale, giacché il comma 2 dell'art. 101 TFUE sancisce espressamente la sola nullità degli accordi concorrenziali tra imprese elencati al comma 1 e non anche dei contratti stipulati, a valle, tra le imprese e gli utenti finali;
inoltre, non sussiste nemmeno un'ipotesi di nullità virtuale della clausola per contrasto con norme imperative ai sensi del comma 1 dell'art. 1418 c.c. atteso che tale forma di nullità può dirsi, infatti, integrata soltanto quando il contenuto del contratto violi norme inderogabili, che vietano singole clausole o la stipulazione stessa del contratto (in assoluto o a determinate condizioni).
Nel caso di specie, la clausola determinativa degli interessi predisposta dal concedente, lungi dal porsi di per sé in contrasto con norme imperative, si è limitata a prendere a riferimento un parametro poi rivelatosi essere illecito, per cui il rimedio predisposto dall'ordinamento in favore del contraente a valle non è, dunque, quello della nullità parziale del contratto con riguardo alla clausola determinativa degli interessi bensì quello del risarcimento del danno che il contraente, che assume essere stato leso per effetto dell'applicazione di tassi di interesse più elevati, può esercitare nei confronti della parte opposta ma che, nel concreto, non risulta specificamente provato, oltreché allegato.
In rifermento, invece, alla questione su.b lett. b), afferente alla nullità del c.d.
“ammortamento alla francese” si osservi quanto di seguito.
In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo.
- 16 - Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno,
28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022;
Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale
Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014,
n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania,
4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020).
Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino,
21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso sulla base del criterio enunciato in contratto.
Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n.
1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale
Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022).
In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino,
10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020).
In particolare, deve ritenersi che la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui
- 17 - impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione.
Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022;
ABF Milano, n. 6906/2022).
In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma,
3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e
Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate).
Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n.
27023/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”.
Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del
29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo
- 18 - successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”.
La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c.
(v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”).
Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG.
Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “…nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”.
In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “…la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse…” (v. pag. 29 della decisione).
Anche tale doglianza non appare, pertanto, condivisibile e viene disattesa.
Deve quindi concludersi per l'inammissibilità e per l'infondatezza delle domande avanzate dalle parti attrici nei limtii sopra indicati.
- 19 - 2.4. Per quanto riguarda le domande aventi da parte attrice aventi ad oggetto “…la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dal Sig. e della sig.a o, in subordine, ritenere il Parte_2 Parte_3 fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto…” si osservi quanto di seguito.
Al riguardo, con riferimento quindi alla doglianza relativa alla violazione della normativa antitrust, devono essere svolte le considerazioni che seguono in punto di inquadramento giuridico della fattispecie contrattuale in esame nell'ambito della fideiussione ovvero del contratto autonomo di garanzia.
Difatti, nell'ipotesi di inquadramento nel contratto autonomo di garanzia deve essere esclusa a monte l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme, Cass., n. 7883/2017) e, conseguentemente, ogni questione relativa alla nullità della clausola che prevede detta deroga in relazione alla violazione della normativa antitrust.
Sul punto, vanno svolte le seguenti preliminari considerazioni in diritto.
Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, il contratto autonomo di garanzia, che costituisce espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale - diversamente dal contratto di fideiussione, che, invece, garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, stante l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante – e rinviene causa concreta nel trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, laddove, invece, nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (Cass., Sez.
Un., n. 3947/2010; successiva conforme: Cass., n. 30181/2018).
In sintesi, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia in quanto “l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (v. Cass., n. 19693/2022, che in motivazione richiama Cass., n. 8874/2021).
- 20 - Ciò chiarito in termini generali in punto di distinzione delle due fattispecie, ai fini della individuazione della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, premessa la non decisività del dato contestuale del contratto ai fini della ricostruzione della volontà delle parti con riferimento alla definizione formale del contratto come fideiussione (Cass., n. 32786/2022), nell'operazione interpretativa tesa a verificare la sussistenza del contratto autonomo di garanzia assumono particolare rilievo l'inserimento nella fattispecie contrattuale di espressioni quali “a prima richiesta e senza eccezioni” poiché idonee a qualificare di per sé la fattispecie in termini di contratto autonomo di garanzia in ragione dell'incompatibilità con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass., n. 22233/2014).
In particolare, va richiamata una recente sentenza della Suprema Corte che, nel dare continuità all'orientamento sopra indicato, al fine di individuare la deroga alla normale accessorietà che caratterizza la fideiussione e, conseguentemente, operare l'inquadramento nel contratto autonomo di garanzia, ha attribuito rilievo decisivo alla previsione del pagamento alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore a quanto dovuto per capitale, interessi ed ogni altro accessorio, a quella relativa alla non proponibilità di eccezioni “riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dal contratto” – a fronte della deroga implicita al disposto degli artt. 1945 e 1952 c.c.
-, nonché, infine, alla espressa previsione secondo la quale “in deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida” a fronte della “perfetta coerenza” della previsione con la natura autonoma del contratto di garanzia (v., in particolare, Cass., n. 9569/2018, in motivazione).
Facendo applicazione di tali coordinate teoriche alla fattispecie concreta, preme osservare che le fideiussioni in questione contengono espressa menzione di tutte le clausole indicate dalla Suprema Corte ai fini della sussistenza del contratto autonomo di garanzia e, in particolare:
-art. 7: “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole”;
-art. 9: “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”;
- 21 - -art. 8: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (cfr. doc. 9, 10 e 11, fasc. monitorio della “ ). CP_6
Deve quindi concludersi per il rigetto delle domande in quanto infondate.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi previsti dal
DM n. 55/2014 (scaglione da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma
6 del DM n. 55/2014 in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate e della copiosa documentazione in atti), con esclusione della fase istruttoria in quanto sostanzialmente non espletata.
Parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute Cont anche dalla “ , soggetto intervenuto nel presente giudizio, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “…In ogni caso, colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, ha diritto al rimborso delle spese processuali che sarà posto a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento” (cfr. Cass. n. 11670/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA in parte le domande avanzate da parte attrice e, per il resto, le DICHIARA inammissibili per le ragioni di cui in motivazione;
2) CONDANNA la parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta e dalla parte intervenuta che liquida in euro 12.043,00 ciascuna per compenso, oltre il 15% per spese generali, oltre IVA e CPA se dovute per legge;
Terni, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
- 22 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. ), con il C.F._1 Parte_3 C.F._2 patrocinio dell'avv. GRANDE ISABELLA, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Vietri di Potenza, al c/so Garibaldi, n. 15
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lanfranco BRICCA,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Terni, via Barbarasa n. 23 presso l'Avv. Tommaso FILIDEI
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. codice fiscale ) e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia del Foro di Roma, codice fiscale
[...] [...]
, recapito fax n. 06.42916217, indirizzo di P.E.C. - posta elettronica C.F._3 certificata da intendersi valido quale domicilio Email_1 digitale
INTERVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari.
- 1 - CONCLUSIONI
All'udienza del 20/6/2024 le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, già correntista, Parte_1 Parte_4
e , in qualità di fideiussori, convenivano in giudizio, Parte_2 Parte_3 dinnanzi al Tribunale Civile di Terni la
[...]
, per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_4 conclusioni:
“Nel merito…
1) Accertare, riconoscere e dichiarare, la nullità del contratto di conto corrente n. 5904,
6926, 5944, 6011, 100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf,
5904/84 ant fatt, 183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 173/12, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt,
6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, e del relativo contratto di apertura di credito e di anticipazione per mancanza della forma scritta ad substantiam prevista dall'art. 3 L.154/1992 e dall'art.117 T.U.B., ritenendo giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla in persona del legale rappresentante pro-tempore su detti conti CP_1 della , di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale Parte_1 degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.
2) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. 5904, 6926, 5944, 6011,
100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt,
183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 173/12, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf,
6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, oggetto di
- 2 - causa della , la mancata pattuizione tra le parti degli interessi debitori nella Parte_1 misura ultralegale e/o la nullità, per i motivi esposti in parte narrativa, ed ove esistenti i relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, della clausola di determinazione degli interessi debitori ultralegali con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle
Aziende di credito su piazza, e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di interessi debitori o, in subordine, l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente sino all'8.07.2002 e successivamente i tassi previsti dall'art. 117 TUB;
nonché
l'applicazione di rivalutazione monetaria e degli interessi legali creditori sui saldi attivi, al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo;
3) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. 5904, 6926, 5944, 6011,
100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt,
183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 173/12, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf,
6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, oggetto di causa della la mancata valida pattuizione tra le parti della clausola legittimante Parte_1
l'esercizio da parte della Banca dello ius variandi in peius e comunque la illegittimità dell'esercizio dello ius variandi in peius da parte della convenuta per violazione dell'art. 118
T.U.B., per i motivi meglio esposti in parte motiva, e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli al correntista.
4) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, con riferimento al rapporto di c/c n.
5904, 6926, 5944, 6011, 100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181,
5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt, 183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 173/12, 5944/27 sbf ,
5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, oggetto di causa della , previa, ove occorra, la Parte_1 declaratoria di nullità parziale dei relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito ed anticipazione, ove esistenti, la nullità ed illegittimità degli addebiti relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dei rapporti a carico del correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri applicata ai rapporti in esame;
- 3 - 5) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. 5904, 6926, 5944, 6011,
100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt,
183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 173/12, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf,
6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, oggetto di causa della la illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, Parte_1
1346 e 1418 c.c., nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in c/c per non convenute o non validamente convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
6) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. 5904, 6926, 5944, 6011,
100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt,
183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 182, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, oggetto di causa
la illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e Pt_5 Parte_1
1418 c.c. e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in c/c relativi a non convenuti oneri e spese, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c.
7) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. 5904, 6926, 5944, 6011,
100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt,
183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 182, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, oggetto di causa della , la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, Parte_1
2697 e 14182 c.c., nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
8) Accertare, riconoscere e dichiarare, giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, illegittimo ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione dei conti nn. 5904, 6926,
5944, 6011, 100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf,
5904/84 ant fatt, 183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt, 182, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt,
6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, operato dalla secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata CP_1
- 4 - sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.
9) Conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere e dichiarare, la violazione da parte della in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337,
1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti della , nonché degli artt.1283, 1284, 1815 Parte_1
c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992
(Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge Antiusura);
10) Accertare e dichiarare, il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto ed applicato dalla
Banca Centro sui conti n. 5904, 6926, 5944, 6011, 100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt, 183, 6926/04 sbf, 6926/04 ant fatt,
182, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, nel corso del relativo rapporto bancario;
accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto dalla alla alcun Parte_1 CP_1 interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex Lege n.108/96 e norme dipendenti;
dichiarare, infine, la illegittimità e
l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996 in caso di accertata pattuizione e/o applicazione di un tasso eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, e la applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c., o, in subordine,
l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.
11) Per l'effetto, dichiarata, ove occorra ed ove siano esistano e siano stati debitamente sottoscritti tra le parti i relativi contratti di c/c e di apertura di credito, la nullità o invalidità parziale dei contratti di conto corrente oggetto di causa, ovvero la nullità degli stessi per difetto di forma scritta, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previo azzeramento del saldo iniziale se negativo per il correntista per le motivazioni in atti, previa corretta rielaborazione dei dati dei conti n. 5904, 6926, 5944, 6011, 100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt, 183, 6926/04 sbf,
6926/04 ant fatt, 182, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata, accertare e dichiarare, , l'esatto dare-avere tra le parti sulla
- 5 - base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
dichiarare
l'effettivo saldo secondo diritto dei conti n. 5904, 6926, 5944, 6011, 100,110, 173 e dei collegati rapporti di conti anticipi nn. 181, 5904/84 sbf, 5904/84 ant fatt, 183, 6926/04 sbf,
6926/04 ant fatt, 182, 5944/27 sbf , 5944/27 ant fatt, 6011/94 sbf, 6011/94 ant fatt, ed altri la cui numerazione non è stata comunicata dalla banca, e accertarli per la somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo debitore risultante dalla contabilità dell'Istituto pari, alla data del 29/09/2017 ad € 904.652,92.
12) Previa la dichiarazione chiusura del conto oggetto di causa, condannare, per l'effetto, la
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rettifica dei saldi CP_1 dei conti della per le diverse ritenute di giustizia, ovvero, in via alternativa e/o Parte_1 concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
13) Dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dal Sig. e della sig.a o, in Parte_2 Parte_3 subordine, ritenere il fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto.
14) Condannare la , in persona del legale rappresentante pro – tempore, a CP_1 rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio;
15) Condannare, altresì ed in ogni caso, la in persona del legale CP_1 rappresentante pro – tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito dalla , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, e dal Sig. e della sig.a nella misura che Parte_2 Parte_3
- 6 - verrà provata in corso di causa e/o che l'Odierno Decidente riterrà equo liquidare ex art.
1226 c.c.;
16) Condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. nonché al risarcimento, in favore degli odierni Persona_1 attori , per i motivi esposti in narrativa, dei danni ex art. 96 c.p.c. comma 1 e/o comma 2, nella misura che il Decidente riterrà equo liquidare o che verrà provata in corso di causa.
Conclusioni relativamente ai rapporti di mutuo.
1) Accertare e dichiarare la nullità del parametro RI per i motivi sopra richiamati;
2) Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni per i motivi sopra ampiamente argomentati.
3) Accertare e dichiarare la nullità del piano di ammortamento alla francese e della formula del regime composto utilizzata per il calcolo della rata per i motivi sopra esposti.”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva la Controparte_2
Contr (d'ora in poi, “ ) - e, per essa, la mandataria – quale cessionaria e CP_3 odierna titolare del credito controverso per effetto del contratto di cessione del 2 dicembre
2019, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa difesa e domanda, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.;
-nel merito, rigettare le domande di cui all'atto di citazione avversario, ivi compresa la domanda di risarcimento del danno, poiché inammissibili e comunque in toto infondate in fatto ed in diritto, e totalmente indimostrate, in virtù di tutto quanto eccepito ed allegato in parte motiva;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata, accertare e dichiarare il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla società come rappresentata da (già Controparte_2 CP_3 CP_5
;
[...]
- in via istruttoria, accertare e dichiarare l'irrilevanza probatoria e l'erroneità degli assunti tecnici di parte avversaria.
- 7 - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge.”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_4
(d'ora in poi “ ”) rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] CP_6
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) In via pregiudiziale: accertare e statuire che i rapporti di conto corrente con numerazione
181-182-183-110-173-100 dedotti in atto di citazione dagli attori e di cui ai documenti n. 3, allegati 7 e 8, doc. 5, allegati 5 e 6, doc. 6, allegati 8-10-11, non sono riconducibili ai rapporti
né alle banche Controparte_7 risultate fuse in ultimo in , e per l'effetto, accertare e statuire la carenza di CP_1 legittimazione attiva e comunque di titolarità di parte attrice a far valere detti rapporti nei confronti della banca Centro convenuta, di cui dovrà essere dichiarata la totale carenza di legittimazione passiva e per l'effetto, rigettare le domande tutte, proposte dagli attori in relazione ai predetti conti correnti con numerazione 181-182-183-110-173-100;
2) In via pregiudiziale: accertare e statuire la preclusione pro iudicato fondata sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia n. 176/2018 divenuto definitivo tra le parti per gli effetti di cui all'art 2909 c.c. e statuire l'improcedibilità/inammissibilità delle domande attrici in ordine a tutti i rapporti di conto corrente intrattenuti con
[...]
a seguito della fusione riportata in Controparte_7 epigrafe al presente atto e di c/c 5904 – 506926 – 5944 – 6011 e rispettivi conti, limitando la proponibilità delle domande attrici ai soli rapporti di mutuo ipotecario dedotti in atto di citazione avversario. Per l'effetto, rigettare tutte le domande attrici proposte per i rapporti di conto corrente sopra indicati. Ancora, per l'effetto della preclusione costituita dal giudicato del decreto ingiuntivo succitato, accertare e statuire che la domanda di parte attrice sulla nullità delle fideiussioni è improponibile e inammissibile.
3) In via subordinata preliminare e salvo gravame: accertare e statuire la prescrizione di ogni diritto delle parti attrici di richiedere ed ottenere qualsiasi rimborso, ripetizione di indebito, risarcimento, indennizzo in relazione ad asserite come illegittime e/o non dovute annotazioni, addebiti, pagamenti, di natura solutoria per capitale, per interessi, anche capitalizzati e/o costi, o addebiti di qualsiasi natura anche per commissioni comunque
- 8 - denominate, e comunque, per applicazione delle condizioni economiche pattuite, effettuati su tutti i conti correnti e specificamente sui rapporti di c/c 5904 – 6926- 5944- 6011 e rispettivi conti tecnici collegati a detti rapporti ante dicembre 2010, accertando le rimesse solutorie per gli importi indicati nel capitolo II del presente atto, o altre somme, maggiori o minori, di ragione.
4) In via subordinata nel merito e salvo gravame: rigettare tutte le domande/eccezioni/contestazioni, nessuna esclusa, svolte nelle conclusioni avversarie formulate dagli attori sui rapporti di c/c 5904-6926-5944- 6011 e rispettivi conti tecnici collegati a detti rapporti, per tutte le ragioni illustrate nel presente atto di costituzione.
5) In via subordinata nel merito e salvo gravame: rigettare tutte le domande, eccezioni, contestazioni svolte dagli attori avverso le seguenti fideiussioni: a) fideiussione omnibus del
10/07/1998 con dichiarazione integrativa per aumento di massimale del 28/02/2003 e dichiarazione integrativa per aumento del massimale del 21/12/2006 a firma Parte_2
rilasciata a favore di Calcestruzzi 90 srl;
b) fideiussione omnibus del 21/12/2006 a
[...] firma rilasciata a favore di c) fideiussione Parte_2 Controparte_8 omnibus del 26/01/1999 a firma di con dichiarazione integrativa per Parte_3 aumento del massimale del 18/10/2004 rilasciata a favore di;
Parte_2
6) Nel merito in relazione ai mutui ipotecari: rigettare ogni domanda/eccezione/contestazione proposta dagli attori in relazione ai detti rapporti di mutuo, per tutte le ragioni illustrate nella presente costituzione;
7) Rigettare la richiesta istruttoria avversaria di CTU contabile sui rapporti di conto corrente in quanto improponibile per la preclusione di giudicato costituita dal decreto ingiuntivo, in subordine, poiché inammissibile ed infondata nei presupposti e nelle richieste formulate;
8) Rigettare la richiesta istruttoria avversaria di CTU contabile sui mutui oggetto di causa poichè inammissibile ed infondata nei presupposti e nelle richieste formulate;
9) Rigettare le domande avversarie di risarcimento del danno ex art 96 cpc e di qualsiasi altra domanda di risarcimento, indennità, ripetizione di indebito, rimborso comunque declinata.
In ogni caso con refusione delle spese di giudizio comprese le spese di CT di parte.”
- 9 - Con memorie depositata in data 25/5/2023 si costituiva in giudizio un nuovo difensore della parte attrice, rassegando le conclusioni ivi indicate, qui richiamate e trascritte.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
All'udienza del 20/96/2024, con ordinanza del 21/6/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.1. In primis deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva delle convenute – “
[...]
Cont
e “ – in relazione ai conti anticipo 181-182-183-110-173-100 atteso che, come CP_6 correttamente allegato dalla tali rapporti “…facevano capo ad altra e diversa CP_6 banca e cioè confluita in . E ciò risulta nella Controparte_9 CP_10 perizia di parte attrice allegata quali docc.3-5-6 della citazione. In particolare: - nel doc.3 risulta dagli allegati 7 – 8 - nel doc.5 risulta dagli allegati 5 – 6 - nel doc.6 risulta dagli allegati 8 – 10 – 11…”.
Tale allegazione risulta non solo confermata dall'esame della documentazione indicata da parte convenuta – sopra riportata – ma anche dall'assenza di contestazioni della parte attrice sul punto.
2.2. Ciò posto, tutte le domande avanzate dalla parte attrice aventi ad oggetto i rapporti di conto corrente e conti c.d. “tecnici” in questione - meglio indicati nell'atto di citazione (e nelle relative conclusioni) – devono considerarsi inammissibili.
Invero, come correttamente rilevato dalla “ , tutti i suddetti conti “…sono CP_6 stati esposti nel ricorso per decreto ingiuntivo e sui quali è stato pronunciato in accoglimento del ricorso, il decreto ingiuntivo e la documentazione è già stata allegata anche alla comparsa di costituzione nel presente giudizio pagg. da 46 a 49…”.
Infatti, risulta per tabulas che le domande avanzate dalle parti attrici nel presente giudizio – sia in qualità di debitore/correntista che in qualità di debitore/fideiussore – ed aventi ad oggetto tutti i conti correnti e cd. “conti tecnici” indicati nelle conclusioni di cui all'atto di citazione – anche quelli non intrattenuti con la (cfr. punto 2.1.) – sono CP_6 tutte già state avanzate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 176/2018 (emesso dal Tribunale di Perugia in data 31/1/2018) instaurato avanti al Tribunale di Perugia (RG
2054/2018) e conclusosi con ordinanza di estinzione ex art. 653 c.p.c. per intervenuta conciliazione giudiziale fra le parti.
- 10 - Pertanto, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte, le predette domande devono essere dichiarate inammissibili in quanto precluse dal giudicato formatosi per effetto dell'ordinanza di estinzione adottata dal Tribunale di Perugia in data 12/11/2018 (cfr. doc. 4, fascicolo “ ). CP_6
Al riguardo, infatti, la Suprema Core ha condivisibilmente affermato che “…“la definitività della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, della proposta opposizione a decreto ingiuntivo determina un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla esistenza del credito azionato (e del rapporto da cui esso origina) ed anche sull'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiuntivo (siano essi dedotti o meno con l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.), precludendone la deduzione, ad opera dell'ingiunto, con un'azione di accertamento negativo, di ripetizione dell'indebito o con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione eventualmente minacciata o intrapresa
(espressamente, sul punto, Cass. 19/03/2014, n. 6337; Cass. 14/10/2021, n. 28044; analogo effetto deriva da provvedimenti di chiusura in rito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quali la estinzione - Cass. 24/09/2018, n. 22465 - o la improcedibilità per tardiva costituzione dell'opponente: Cass. 03/03/2004, n. 4294). E sull'equiparazione al giudicato della definitività del decreto ingiuntivo, con principio affermato per il caso di mancanza di opposizione ma generalizzabile a qualunque ipotesi di infruttuoso esperimento di questa, la giurisprudenza di questa Corte è fermissima (da ultimo, Cass. 06/04/2023, n. 9479, ove ulteriori ed ampi riferimenti)" (cfr. Cass. nn. 4600/2024, 36308/2023).
Anche sotto il profilo soggettivo sussiste identità tra i soggetti parte del presente giudizio ed i soggetti parte del giudizio incardinato presso il Tribunale di Perugia (estinto ex Cont art. 306 c.p.c.), atteso che la “ è cessionaria dei crediti bancari oggetto di causa e la Pt_1
[... è solo la nuova denominazione assunta dalla (cfr. visura in atti ed allegazioni Parte_4 della stessa parte attrice in atto di citazione).
Alla luce di quanto evidenziato devono ritenersi assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti (i.e. nullità delle fideiussioni, riduzione ipoteca, ecc..) dalla parte attrice in relazione ai conti correnti e ai c.d. “conti tecnici” già oggetto del giudizio ormai estinto avanti al Tribunale di Perugia.
2.3. Pertanto, le uniche domande ammissibili nel presente giudizio sono quelle aventi ad oggetto i rapporti di mutuo intercorsi fra le parti.
- 11 - Invero, la parte attrice ha dedotto di aver sottoscritto i seguenti contratti:
1. in data 11/03/2003 tra e (oggi ) è stato Parte_2 CP_11 CP_1 stipulato un mutuo ipotecario rep. n. 62654 racc. n. 5640 a rogito notar in _2
IE . Detto mutuo era di originarie Euro 285.000,00 con un piano di ammortamento di 40 rate trimestrali ed il tasso di interesse era convenuto nella misura variabile dell'euribor tre mesi più uno spread di punti 2,00 per un tasso del 4,80% che, per effetto delle spese di istruttoria ( euro 1.425,00) e delle spese di perizia e notaio perviene ad un Taeg del 5,128%.
2. in data 22/02/2005 tra e (oggi ) è stato Parte_2 CP_11 CP_1 stipulato un mutuo ipotecario rep. n. 75626 racc. n. 66190 a rogito notar in _2
IE . Detto mutuo era di originarie Eur 260.000,00 con un piano di ammortamento di 40 rate trimestrali il tasso di interesse era convenuto nella misura variabile dell'euribor tre mesi più uno spread di punti 2,50 per un Isc del 4,907%.
3. in data 18/01/2006 tra e (oggi ) è stato Parte_2 CP_11 CP_1 stipulato un mutuo ipotecario rep. n. 29138 racc. n. 9841 a rogito notar in PE
IE . Detto mutuo era di originarie Eur 260.000,00 con un piano di ammortamento di 40 rate trimestrali il tasso di interesse era convenuto nella misura variabile dell'euribor tre mesi più uno spread di punti 1,80 per un Isc del 5,00%.
4. in data 30/10/2007 tra e (oggi ) è stato Parte_2 CP_11 CP_1 stipulato un mutuo ipotecario rep. n. 3399 racc. n. 1194 a rogito notar in R_
OR . Detto mutuo era di originarie Eur 120.000,00 con un piano di ammortamento di 32 rate trimestrali il tasso di interesse era convenuto nella misura variabile dell'euribor tre mesi più uno spread di punti 1,75 per un Isc del 7,03%.
In merito ai predetti contratti di mutuo, parte attrice ha dedotto:
a) la nullità del parametro RI come riferimento per la determinazione del tasso di interesse dei mutui in questione;
b) la nullità del piano di ammortamento alla francese per violazione degli artt. 1283, 1284
c.c.;
c) nella perizia econometrica depositata in atti, parte attrice deduce anche che, nei contratti di mutuo in questione, sarebbe stato convenuto un tasso di interesse di mora globale ex legge 108/96 superiore al tasso soglia usura, includendo nel c.d. “taeg” anche i costi eventuali legati alla estinzione anticipata del mutuo.
- 12 - In relazione alle suddette questioni la “ ha rilevato che “…le verifiche usura CP_6 proposte dal CT di controparte non siano in linea con la normativa antiusura, in quanto assumono formule di calcolo difformi rispetto a quelle fissate dalle Istruzioni della Banca
d'Italia tempo per tempo vigenti e quindi non rispettano i principi di “omogeneità” e
“simmetria” ribaditi di recente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
19597 del 18 settembre 2020…”.
Invero, in basi ai calcoli effettuati dalla “ , condivisi dallo scrivente in quanto CP_6 escludono la commissione di estinzione anticipata del mutuo fra i valori da considerare ai fini della determinazione del TEG, nessuno dei mutui oggetto di causa prevede l'applicazione di tassi di mora usurari (cfr. comparsa di costituzione, pag. 114).
Al riguardo, deve infatti osservarsi che non può essere presa in considerazione, come invece ha fatto la perizia di parte attrice depositata in atti, l'incidenza della commissione di estinzione anticipata nel calcolo dell'usurarietà del mutuo in esame.
Infatti, la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla L. n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Trattandosi, poi, di una facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide - cosa peraltro neppure avvenuta nel caso di specie - di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo. Ne consegue che, i risultati esposti e le conclusioni raggiunte dalla perizia di parte rappresentano il risultato di un calcolo arbitrario che non tiene in alcun conto la metodologia e le formule indicate nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione del TEGM relativo agli interessi corrispettivi.
In effetti, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e, a tal fine, la scelta operata dalla
Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità.
- 13 - Secondo la giurisprudenza, infatti, "le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla B.I., oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, posto che, da un lato,
l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla B.I. è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla B.I.. Le
"Istruzioni" in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p." (Trib. Milano, 21-10-2014).
Per quanto riguarda poi l'indeterminatezza del tasso di interesse deve osservarsi che nessuna indeterminatezza emerge nell'oggetto dei contratti in esame (cfr. doc. 9, fasc. attrice).
In particolare:
- il contratto sottoscritto in data 11/3/2003, rep. 62654 prevede il pagamento di quaranta rate costanti e posticipate con periodicità trimestrale al tasso variabile indicizzato sulla base del parametro RI (cfr. doc. 9, fasc. attrice, art. 1);
- il contratto sottoscritto in data 22/2/2005, rep. 75626 prevede il pagamento di quaranta rate costanti e posticipate con periodicità trimestrale al tasso variabile indicizzato sulla base del parametro RI (cfr. doc. 9, fasc. attrice, art. 2);
- il contratto sottoscritto in data 18/1/2006, rep. 29138 prevede il pagamento di quaranta rate costanti e posticipate con periodicità trimestrale al tasso variabile indicizzato sulla base del parametro RI (cfr. doc. 9, fasc. attrice, art. 2);
- il contratto sottoscritto in data 30/10/2007, rep. 3399 prevede il pagamento di trentadue rate costanti e posticipate con periodicità trimestrale al tasso variabile indicizzato sulla base del parametro RI (cfr. doc. 9, fasc. attrice, art. 2).
Al riguardo, si precisa che il criterio di determinazione del tasso mediante il richiamo al parametro RI appare rispettoso del disposto dell'art. 1284 c.c. poiché conoscibile dal cliente e fondato su criteri prestabiliti ed idonei a condurre alla chiara individuazione del tasso concordato tra le parti anche ai fini del rispetto dell'art. 1346 c.c. (v. sul punto, Cass., n.
- 14 - 3968/2014, per l'affermazione secondo cui, una volta che siano individuati i parametri di calcolo e le formule da applicare, la complessità del calcolo non determina il venir meno della semplicità della determinazione del tasso in applicazione, appunto, di un normale calcolo, le cui modalità sono state accettate in sede di sottoscrizione del contratto dalla parte mutuataria). In particolare, i tassi RI, rilevati ufficialmente dalle EBF - trattandosi di indici obiettivi e determinabili in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione, certamente sottratto alla determinazione unilaterale da parte della banca - consentono di ritenere rispettato il requisito della determinatezza della misura degli interessi, che può essere pattuita validamente anche per relationem (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Siena, 16/08/2019; Tribunale Catania, 4/10/2019; Tribunale Palermo,
16/01/2015; Tribunale Pavia, 25/01/2017; Tribunale Roma, 14.9.2020).
Dunque, nessuna indeterminatezza emerge nelle condizioni dei contratti di finanziamento per cui è causa, atteso che all'evidenza il rimborso dei mutui stipulati per una determinata somma (rispettivamente, euro 285.000,00, euro 260.000,00, euro 260.000,00, euro
120.000,00), ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tale rate costanti (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020 cit.).
Con specifico riferimento alla questione sub. lett. a), afferente alla nullità della clausola determinativa degli interessi nei contratti di mutuo in questione per effetto della nullità delle intese bancarie poiché vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, con conseguente asserita invalidità dei mutui in questione in ragione dei meccanismi di determinazione dell'RI, va osservato che tale criterio non costituisce di per sé (Tribunale Verona,
21/07/2018; Tribunale Parma, 19/12/2018; Tribunale Sciacca, 17/01/2017), ed in mancanza di ulteriori elementi specifici nel caso in esame neanche allegati, espressione di una intesa restrittiva della concorrenza in considerazione del fatto che non rappresenta l'unico criterio di determinazione del tasso di interesse esistente sul mercato e, comunque, potrebbe al più assumere rilievo ai fini risarcitori, profilo non specificamente allegati e, comunque, non provati (Corte d'appello Milano, 29/09/2021; Tribunale Pisa, 14/09/2022; Tribunale
Avezzano 17/02/2022; Tribunale Torino, 28/04/2023).
In sostanza, deve ritenersi che le modalità di "calcolo" dell'RI, anche laddove fossero discutibili (o, per meglio dire, anche ove fossero frutto di accordo illecito, peraltro intercorso
- 15 - tra terzi, tra i quali non è compresa la Banca odierna convenuta), non privano il tasso convenzionale di oggettività e determinabilità, sotto il profilo della sua quantificazione.
Una volta stabilito che la manipolazione in esame non inficia il tasso convenzionale sotto il profilo della determinabilità, e quindi della validità del richiamo all'RI, il contratto di mutuo deve e non può che ritenersi geneticamente perfetto, e ogni altra questione atterrebbe, se del caso, al riscontro di eventuali violazioni di norme e regole di comportamento (e non già, invece, di norme di validità), per il cui riscontro l'ordinamento appronta, all'occorrenza e a certe condizioni, ulteriori e più specifici strumenti e rimedi, del tutto differenti dalla qui richiesta declaratoria di invalidità e, insieme ad altri, prettamente risarcitori (da svolgersi, tuttavia, non già contro la banca mutuante, bensì nei confronti degli artefici dell'illecito).
Peraltro, nella fattispecie, non è ravvisabile una fattispecie di nullità testuale, giacché il comma 2 dell'art. 101 TFUE sancisce espressamente la sola nullità degli accordi concorrenziali tra imprese elencati al comma 1 e non anche dei contratti stipulati, a valle, tra le imprese e gli utenti finali;
inoltre, non sussiste nemmeno un'ipotesi di nullità virtuale della clausola per contrasto con norme imperative ai sensi del comma 1 dell'art. 1418 c.c. atteso che tale forma di nullità può dirsi, infatti, integrata soltanto quando il contenuto del contratto violi norme inderogabili, che vietano singole clausole o la stipulazione stessa del contratto (in assoluto o a determinate condizioni).
Nel caso di specie, la clausola determinativa degli interessi predisposta dal concedente, lungi dal porsi di per sé in contrasto con norme imperative, si è limitata a prendere a riferimento un parametro poi rivelatosi essere illecito, per cui il rimedio predisposto dall'ordinamento in favore del contraente a valle non è, dunque, quello della nullità parziale del contratto con riguardo alla clausola determinativa degli interessi bensì quello del risarcimento del danno che il contraente, che assume essere stato leso per effetto dell'applicazione di tassi di interesse più elevati, può esercitare nei confronti della parte opposta ma che, nel concreto, non risulta specificamente provato, oltreché allegato.
In rifermento, invece, alla questione su.b lett. b), afferente alla nullità del c.d.
“ammortamento alla francese” si osservi quanto di seguito.
In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo.
- 16 - Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno,
28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022;
Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale
Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014,
n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania,
4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020).
Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino,
21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso sulla base del criterio enunciato in contratto.
Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n.
1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale
Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022).
In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino,
10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020).
In particolare, deve ritenersi che la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui
- 17 - impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione.
Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022;
ABF Milano, n. 6906/2022).
In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma,
3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e
Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate).
Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n.
27023/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”.
Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del
29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo
- 18 - successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”.
La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c.
(v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”).
Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG.
Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “…nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”.
In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “…la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse…” (v. pag. 29 della decisione).
Anche tale doglianza non appare, pertanto, condivisibile e viene disattesa.
Deve quindi concludersi per l'inammissibilità e per l'infondatezza delle domande avanzate dalle parti attrici nei limtii sopra indicati.
- 19 - 2.4. Per quanto riguarda le domande aventi da parte attrice aventi ad oggetto “…la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dal Sig. e della sig.a o, in subordine, ritenere il Parte_2 Parte_3 fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto…” si osservi quanto di seguito.
Al riguardo, con riferimento quindi alla doglianza relativa alla violazione della normativa antitrust, devono essere svolte le considerazioni che seguono in punto di inquadramento giuridico della fattispecie contrattuale in esame nell'ambito della fideiussione ovvero del contratto autonomo di garanzia.
Difatti, nell'ipotesi di inquadramento nel contratto autonomo di garanzia deve essere esclusa a monte l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme, Cass., n. 7883/2017) e, conseguentemente, ogni questione relativa alla nullità della clausola che prevede detta deroga in relazione alla violazione della normativa antitrust.
Sul punto, vanno svolte le seguenti preliminari considerazioni in diritto.
Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, il contratto autonomo di garanzia, che costituisce espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale - diversamente dal contratto di fideiussione, che, invece, garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, stante l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante – e rinviene causa concreta nel trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, laddove, invece, nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (Cass., Sez.
Un., n. 3947/2010; successiva conforme: Cass., n. 30181/2018).
In sintesi, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia in quanto “l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (v. Cass., n. 19693/2022, che in motivazione richiama Cass., n. 8874/2021).
- 20 - Ciò chiarito in termini generali in punto di distinzione delle due fattispecie, ai fini della individuazione della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, premessa la non decisività del dato contestuale del contratto ai fini della ricostruzione della volontà delle parti con riferimento alla definizione formale del contratto come fideiussione (Cass., n. 32786/2022), nell'operazione interpretativa tesa a verificare la sussistenza del contratto autonomo di garanzia assumono particolare rilievo l'inserimento nella fattispecie contrattuale di espressioni quali “a prima richiesta e senza eccezioni” poiché idonee a qualificare di per sé la fattispecie in termini di contratto autonomo di garanzia in ragione dell'incompatibilità con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass., n. 22233/2014).
In particolare, va richiamata una recente sentenza della Suprema Corte che, nel dare continuità all'orientamento sopra indicato, al fine di individuare la deroga alla normale accessorietà che caratterizza la fideiussione e, conseguentemente, operare l'inquadramento nel contratto autonomo di garanzia, ha attribuito rilievo decisivo alla previsione del pagamento alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore a quanto dovuto per capitale, interessi ed ogni altro accessorio, a quella relativa alla non proponibilità di eccezioni “riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dal contratto” – a fronte della deroga implicita al disposto degli artt. 1945 e 1952 c.c.
-, nonché, infine, alla espressa previsione secondo la quale “in deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida” a fronte della “perfetta coerenza” della previsione con la natura autonoma del contratto di garanzia (v., in particolare, Cass., n. 9569/2018, in motivazione).
Facendo applicazione di tali coordinate teoriche alla fattispecie concreta, preme osservare che le fideiussioni in questione contengono espressa menzione di tutte le clausole indicate dalla Suprema Corte ai fini della sussistenza del contratto autonomo di garanzia e, in particolare:
-art. 7: “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole”;
-art. 9: “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”;
- 21 - -art. 8: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (cfr. doc. 9, 10 e 11, fasc. monitorio della “ ). CP_6
Deve quindi concludersi per il rigetto delle domande in quanto infondate.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi previsti dal
DM n. 55/2014 (scaglione da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma
6 del DM n. 55/2014 in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate e della copiosa documentazione in atti), con esclusione della fase istruttoria in quanto sostanzialmente non espletata.
Parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute Cont anche dalla “ , soggetto intervenuto nel presente giudizio, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “…In ogni caso, colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, ha diritto al rimborso delle spese processuali che sarà posto a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento” (cfr. Cass. n. 11670/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA in parte le domande avanzate da parte attrice e, per il resto, le DICHIARA inammissibili per le ragioni di cui in motivazione;
2) CONDANNA la parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta e dalla parte intervenuta che liquida in euro 12.043,00 ciascuna per compenso, oltre il 15% per spese generali, oltre IVA e CPA se dovute per legge;
Terni, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
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