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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/07/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2119/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2119 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.08.1970 e , cod. fisc. , nato a Parte_2 C.F._2
Palermo il 13.08.1972, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giallombardo Daniele, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
- cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
30.11.1967, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Di Carlo Gaspare, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- , cod. fisc. , nata a [...] il Parte_3 C.F._4
10.02.1971, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mannino Manlio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- (già , in persona TR RT
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del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Corsaro Dora, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parti convenute–
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
— in qualità di eredi legittimi del defunto — hanno convenuto Persona_1
in giudizio il fratello e la di lui moglie allo Controparte_1 Parte_3
scopo di ottenere lo scioglimento della comunione afferente a un immobile costituito da due elevazioni fuori terra, sito nel Comune di Santa Flavia (PA), in
Contrada Accia, identificato al catasto fabbricati al foglio 14, particelle nn. 30, 544
e 946.
Gli attori hanno altresì domandato la condanna dei convenuti al pagamento, pro quota, dei frutti civili asseritamente non goduti in conseguenza dell'esclusiva disponibilità del bene da parte di questi ultimi.
In particolare, gli attori hanno rappresentato che il bene in oggetto è stato acquistato in data 7.08.2007, per atto pubblico rogato dal Notaio (Rep. n. 7681 Persona_2
– Raccolta n. 3991), per la quota indivisa di 1/2 da — padre Persona_1
delle parti e deceduto in Santa Flavia il 24.08.2014 — e per la residua metà indivisa dai coniugi e Alla morte del de cuius, Controparte_1 Parte_3
dunque, la quota da lui acquistata (pari a 1/2 dell'intera proprietà) è caduta in
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successione ed è stata devoluta, per effetto della successione legittima, in parti uguali ai tre figli, ciascuno dei quali ne ha acquisito 1/6.
Gli attori hanno pertanto chiarito che già titolare per acquisto Controparte_1
inter vivos della quota di 1/4 (pari a 3/12), ha incrementato la propria partecipazione di ulteriori 2/12, raggiungendo una quota complessiva di 5/12. Parte_1
e sono divenuti titolari della quota di 2/12 ciascuno, mentre la residua quota Pt_2
di 3/12 è rimasta nella titolarità di . Parte_3
Gli attori hanno poi precisato di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, ai sensi dell'art. 484 c.c., come da dichiarazione ricevuta dal Cancelliere del
Tribunale di Termini Imerese in data 27.10.2016 (R.G. 2608/2016, n.
40690/31395), e che, all'esito della procedura inventariale, è risultata la sussistenza di debiti ereditari garantiti da iscrizioni ipotecarie a favore di RT
(oggi ).
[...] CP_2 TR
Con comparsa del 24.10.2018, si è costituita in giudizio TR
, nella qualità di creditore ipotecario, dichiarando di intervenire ex art.
[...]
1113, comma 3, c.c. e domandando il soddisfacimento del proprio credito, in forza di due iscrizioni ipotecarie (nn. 6852/2764 del 3.02.2006 e 26731/5294 del
25.03.2009), nonché l'autorizzazione a compiere ogni atto necessario alla tutela delle proprie ragioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2018 si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento della comunione Controparte_1
ereditaria, previa detrazione delle passività ereditarie e delle spese funerarie sostenute in via esclusiva. Ha contestato la fondatezza della domanda di corresponsione dei frutti civili, deducendo l'assenza di comportamenti impeditivi nei confronti degli altri condividenti.
Pag. 3 di 11 R.G. n. 2119/2018
In data 13.11.2018 si è costituita , chiedendo di dichiarare lo Parte_3
scioglimento della comunione, con riconoscimento della propria quota di spettanza pari a 1/4 della piena proprietà e contestando, al pari del coniuge, l'assunto attoreo circa la privazione del godimento del bene.
Con ordinanza del 17.12.2020, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito all'arch. al fine di procedere alla valutazione Persona_3
dell'immobile oggetto di causa, verificarne la possibilità di comoda divisibilità tra i condividenti e determinare l'eventuale indennità spettante per l'uso esclusivo del bene da parte di taluni dei comproprietari.
Nel corso delle operazioni peritali, il consulente ha rilevato la presenza di plurimi interventi edilizi eseguiti in difformità rispetto al titolo abilitativo edilizio originario
(concessione edilizia n. 24 del 03.05.2004), tali da configurare veri e propri abusi
(v. nota depositata il 12.06.2021).
In particolare, è stata accertata: (i) la modifica della distribuzione interna degli ambienti al primo piano, con la fusione delle camere n. 4 e n. 5 mediante l'eliminazione del tramezzo divisorio, e la variazione planimetrica della camera n.
3; (ii) la riduzione delle finestrature originarie, tramite la chiusura parziale delle vetrate e l'inserimento di pannellature;
(iii) la demolizione della legnaia al piano terra, anch'essa difforme rispetto alla planimetria assentita.
Particolarmente rilevante è risultato l'accertamento, sul medesimo lotto, della presenza di un edificio accessorio di circa 27 mq, realizzato in muratura con tetto a falde, composto da due ambienti e un servizio igienico, di cui si fa menzione nell'atto di compravendita del 7.08.2007. Tale manufatto, tuttavia, non risulta contemplato nella concessione edilizia sopra richiamata né in alcun altro titolo legittimante, e, pertanto, abusivo ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47/1985.
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Il C.T.U. ha inoltre evidenziato la presenza, sullo stesso lotto pertinenziale, di ulteriori manufatti privi di titolo edilizio, tra cui un locale adibito a cucina-pranzo con piccolo servizio igienico e un magazzino, entrambi realizzati tra il 2005 e il
2010 con struttura metallica e pannelli tipo “sandwich”. Detti manufatti sono risultati infissi al suolo e non dotati di caratteristiche di removibilità, e, pertanto, qualificati anch'essi come costruzioni abusive non sanabili.
A completamento del quadro, è stato altresì riscontrato che il fabbricato principale
— ossia l'edificio costituito da due elevazioni fuori terra — non risulta regolarmente inserito nella mappa catastale, difettando di rappresentazione nella planimetria depositata in Catasto.
Alla luce delle suddette criticità, il consulente ha ritenuto impossibile formulare un progetto di divisione.
Alla luce di ciò, con decreto del 15.07.2021, il Giudice ha sospeso le operazioni peritali e fissato l'udienza del 13.10.2021, sollecitando le parti a prendere posizione, in contraddittorio con il C.T.U., su quanto evidenziato da quest'ultimo, in considerazione di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 8230/2019 e n. 25021/2019.
Sentite le parti, con ordinanza dell'1.11.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, con ordinanza del 22.03.2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
La domanda di scioglimento della comunione e conseguente divisione è
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improcedibile, per l'assorbente considerazione che è pacifico (nonché ribadito dal nominato C.T.U.) che lo stato di fatto in cui versa l'immobile in comunione non è conforme alle risultanze catastali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52/1985 (introdotto dal d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni in l.
n. 122/2010), sicché tale bene non è divisibile né trasferibile inter vivos.
Orbene, l'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985, richiede le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ossia l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali: requisiti che devono sussistere anche per la divisione giudiziale (v., da ultimo, Cass. Sez. II, 19.01.2024, n. 2047; cfr. anche
Cass., Sez. Un., n. 21761/2021 che — nell'estendere le previsioni agli atti di trasferimento immobiliare oggetto di accordi di separazione e divorzio — ha escluso che le norme si applichino solo ai negozi e non agli atti giudiziali, come già affermato, in altri precedenti, con riguardo alle pronunce ex art. 2932 c.c.: Cass.
7521/2022; Cass. 20526/2020; per l'analoga soluzione riguardo alla divisione giudiziale di immobili abusivi v. Cass., Sez. Un., n. 8230/2019).
Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel senso di qualificare tanto la regolarità urbanistica, quanto la conformità catastale c.d. oggettiva, come condizioni dell'azione che, come tali, devono formare oggetto di accertamento da parte del giudice, il quale non può pronunciarsi sulla domanda ove, al momento della decisione, anche solo una delle due condizioni risulti mancante
(cfr. Cassazione civile sez. II, 05/11/2021, n. 32267 e 22/10/2021, n. 29581). Tale
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principio trova la sua ratio nel fatto che l'ordinamento non consente alle parti di conseguire, attraverso il ricorso al giudice, un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, aggirando il complesso sistema sanzionatorio posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio.
È stato, perciò, affermato il principio di diritto secondo cui le domande di trasferimento di diritti reali o di divisione sono improcedibili laddove, come nel caso che ci occupa, emerge la non conformità dello stato di fatto dell'immobile alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n. 18043/2020 con cui si chiarisce che
“la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n.
52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”).
Nel caso di specie, la sussistenza di una difformità tra lo stato di fatto e le planimetrie catastali è stata espressamente rilevata dal C.T.U., che ha altresì evidenziato la presenza di plurimi abusi edilizi, ivi inclusa la realizzazione di manufatti privi di titolo abilitativo. In tale contesto, la domanda di divisione risulta quindi improcedibile, a prescindere dalla consistenza delle modificazioni materiali nel frattempo apportate (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II, 19.01.2024, n. 2047).
Va infine rigettata la domanda proposta dagli attori volta ad ottenere il pagamento di un'indennità commisurata ai frutti civili asseritamente non percepiti in ragione dell'uso esclusivo dell'immobile comune da parte dei convenuti.
In proposito, giova premettere che il diritto del comproprietario a conseguire un'indennità per l'utilizzo esclusivo del bene comune da parte di altri condividenti deve essere valutato alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1102 c.c. in materia
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di uso della cosa comune. È principio consolidato che ciascun partecipante alla comunione possa servirsi del bene comune anche in misura più intensa rispetto agli altri, purché tale uso non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri contitolari un pari godimento. Ne consegue che l'utilizzo esclusivo del bene da parte di un singolo condividente, ove non impedisca l'analoga fruizione da parte degli altri comproprietari, costituisce legittimo esercizio delle prerogative dominicali ad esso spettanti, e non integra, di per sé, un fatto generatore di obblighi risarcitori o restitutori.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari è espressione del diritto dominicale e non comporta, in assenza di impedimenti opposti agli altri, alcun obbligo di corresponsione di indennità (v. Cass. 8119/2004; Cass. 23448/2012). Solo nel caso in cui gli altri comunisti abbiano manifestato la volontà di utilizzare il bene in via diretta, e a tale richiesta sia seguita un'ingiustificata esclusione o un impedimento all'uso condiviso, sorge in capo al condividente occupante l'obbligo di corrispondere, pro quota, i frutti civili correlati al godimento esclusivo del bene.
Tali frutti — aventi funzione compensativa e non già sanzionatoria — sono quantificabili in via equitativa con riferimento al canone locativo desumibile dai valori di mercato (Cass. 5504/2012).
L'uso esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario non produce alcun pregiudizio in danno degli altri, se questi vi abbiano acconsentito in modo esplicito o tacito, ovvero siano rimasti inerti (cfr. Cass. 2423/2015).
Qualora il bene comune, per la sua natura, non consenta un godimento simultaneo da parte di tutti i contitolari, il relativo uso potrà avvenire in via indiretta o secondo turnazione;
ma, sino a che gli altri comproprietari non richiedano espressamente un
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godimento diretto, l'uso esclusivo da parte di taluni non può assumere valore pregiudizievole né far sorgere un diritto all'indennità, salvo che si provi il conseguimento di un vantaggio patrimoniale indebito (cfr. Cass. 24647/2010).
Sicché, per il comproprietario che agisce per ottenere la c.d. indennità di occupazione “occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102
c.c.” (Cass. n. 2047/2024; v. anche Cass. 18458/2022 e Cass. 10264/2023).
Muovendo da tali premesse di ordine sistematico, nel caso di specie, difetta la prova della condotta impeditiva da parte dei convenuti. Gli attori si sono limitati a depositare in atti una comunicazione unilaterale proveniente dal proprio legale, formulata in termini di mera diffida, la quale, in assenza di elementi ulteriori, non
è idonea a dimostrare l'effettiva volontà di accedere all'immobile né un ostacolo concretamente frapposto all'esercizio del compossesso.
In mancanza di tali presupposti, deve escludersi che l'utilizzo del bene da parte dei convenuti abbia integrato un'ipotesi di indebita occupazione o esclusione arbitraria,
e, conseguentemente, la relativa domanda di corresponsione di frutti civili non può trovare accoglimento.
In ragione dell'esito del presente giudizio, deve ritenersi assorbita la domanda spiegata da , atteso che, in difetto dei presupposti TR
per lo scioglimento della comunione e la divisione dell'immobile gravato da vincolo ipotecario, viene meno l'interesse dell'interveniente ad ottenere la soddisfazione del proprio credito nelle forme e nei limiti di cui all'art. 1113 c.c..
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti. Sebbene la domanda di divisione sia stata introdotta dagli attori, questi, all'esito delle
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operazioni peritali e del riscontro delle irregolarità urbanistico-catastali, hanno riconosciuto l'impossibilità giuridica di procedere allo scioglimento della comunione, aderendo, in sede conclusiva, alla tesi dell'improcedibilità. Di contro,
i convenuti hanno continuato a insistere affinché si addivenisse alla divisione del bene, nonostante la conclamata carenza dei presupposti normativi. Ciò giustifica la compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Nulla va disposto con riguardo alle spese di C.T.U., non avendo il consulente depositato l'istanza di liquidazione a norma dell'art. 71 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA improcedibile la domanda di scioglimento della comunione e di divisione;
RIGETTA la domanda proposta dagli attori volta ad ottenere il pagamento dei frutti civili;
DICHIARA assorbita la domanda spiegata da;
TR
COMPENSA integralmente le spese di lite;
NULLA sulle spese di C.T.U., non avendo il consulente depositato l'istanza di liquidazione a norma dell'art. 71 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Termini Imerese, il 12/07/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
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Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2119 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.08.1970 e , cod. fisc. , nato a Parte_2 C.F._2
Palermo il 13.08.1972, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giallombardo Daniele, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
- cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
30.11.1967, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Di Carlo Gaspare, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- , cod. fisc. , nata a [...] il Parte_3 C.F._4
10.02.1971, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mannino Manlio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- (già , in persona TR RT
Pag. 1 di 11 R.G. n. 2119/2018
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Corsaro Dora, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parti convenute–
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
— in qualità di eredi legittimi del defunto — hanno convenuto Persona_1
in giudizio il fratello e la di lui moglie allo Controparte_1 Parte_3
scopo di ottenere lo scioglimento della comunione afferente a un immobile costituito da due elevazioni fuori terra, sito nel Comune di Santa Flavia (PA), in
Contrada Accia, identificato al catasto fabbricati al foglio 14, particelle nn. 30, 544
e 946.
Gli attori hanno altresì domandato la condanna dei convenuti al pagamento, pro quota, dei frutti civili asseritamente non goduti in conseguenza dell'esclusiva disponibilità del bene da parte di questi ultimi.
In particolare, gli attori hanno rappresentato che il bene in oggetto è stato acquistato in data 7.08.2007, per atto pubblico rogato dal Notaio (Rep. n. 7681 Persona_2
– Raccolta n. 3991), per la quota indivisa di 1/2 da — padre Persona_1
delle parti e deceduto in Santa Flavia il 24.08.2014 — e per la residua metà indivisa dai coniugi e Alla morte del de cuius, Controparte_1 Parte_3
dunque, la quota da lui acquistata (pari a 1/2 dell'intera proprietà) è caduta in
Pag. 2 di 11 R.G. n. 2119/2018
successione ed è stata devoluta, per effetto della successione legittima, in parti uguali ai tre figli, ciascuno dei quali ne ha acquisito 1/6.
Gli attori hanno pertanto chiarito che già titolare per acquisto Controparte_1
inter vivos della quota di 1/4 (pari a 3/12), ha incrementato la propria partecipazione di ulteriori 2/12, raggiungendo una quota complessiva di 5/12. Parte_1
e sono divenuti titolari della quota di 2/12 ciascuno, mentre la residua quota Pt_2
di 3/12 è rimasta nella titolarità di . Parte_3
Gli attori hanno poi precisato di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, ai sensi dell'art. 484 c.c., come da dichiarazione ricevuta dal Cancelliere del
Tribunale di Termini Imerese in data 27.10.2016 (R.G. 2608/2016, n.
40690/31395), e che, all'esito della procedura inventariale, è risultata la sussistenza di debiti ereditari garantiti da iscrizioni ipotecarie a favore di RT
(oggi ).
[...] CP_2 TR
Con comparsa del 24.10.2018, si è costituita in giudizio TR
, nella qualità di creditore ipotecario, dichiarando di intervenire ex art.
[...]
1113, comma 3, c.c. e domandando il soddisfacimento del proprio credito, in forza di due iscrizioni ipotecarie (nn. 6852/2764 del 3.02.2006 e 26731/5294 del
25.03.2009), nonché l'autorizzazione a compiere ogni atto necessario alla tutela delle proprie ragioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2018 si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento della comunione Controparte_1
ereditaria, previa detrazione delle passività ereditarie e delle spese funerarie sostenute in via esclusiva. Ha contestato la fondatezza della domanda di corresponsione dei frutti civili, deducendo l'assenza di comportamenti impeditivi nei confronti degli altri condividenti.
Pag. 3 di 11 R.G. n. 2119/2018
In data 13.11.2018 si è costituita , chiedendo di dichiarare lo Parte_3
scioglimento della comunione, con riconoscimento della propria quota di spettanza pari a 1/4 della piena proprietà e contestando, al pari del coniuge, l'assunto attoreo circa la privazione del godimento del bene.
Con ordinanza del 17.12.2020, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito all'arch. al fine di procedere alla valutazione Persona_3
dell'immobile oggetto di causa, verificarne la possibilità di comoda divisibilità tra i condividenti e determinare l'eventuale indennità spettante per l'uso esclusivo del bene da parte di taluni dei comproprietari.
Nel corso delle operazioni peritali, il consulente ha rilevato la presenza di plurimi interventi edilizi eseguiti in difformità rispetto al titolo abilitativo edilizio originario
(concessione edilizia n. 24 del 03.05.2004), tali da configurare veri e propri abusi
(v. nota depositata il 12.06.2021).
In particolare, è stata accertata: (i) la modifica della distribuzione interna degli ambienti al primo piano, con la fusione delle camere n. 4 e n. 5 mediante l'eliminazione del tramezzo divisorio, e la variazione planimetrica della camera n.
3; (ii) la riduzione delle finestrature originarie, tramite la chiusura parziale delle vetrate e l'inserimento di pannellature;
(iii) la demolizione della legnaia al piano terra, anch'essa difforme rispetto alla planimetria assentita.
Particolarmente rilevante è risultato l'accertamento, sul medesimo lotto, della presenza di un edificio accessorio di circa 27 mq, realizzato in muratura con tetto a falde, composto da due ambienti e un servizio igienico, di cui si fa menzione nell'atto di compravendita del 7.08.2007. Tale manufatto, tuttavia, non risulta contemplato nella concessione edilizia sopra richiamata né in alcun altro titolo legittimante, e, pertanto, abusivo ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47/1985.
Pag. 4 di 11 R.G. n. 2119/2018
Il C.T.U. ha inoltre evidenziato la presenza, sullo stesso lotto pertinenziale, di ulteriori manufatti privi di titolo edilizio, tra cui un locale adibito a cucina-pranzo con piccolo servizio igienico e un magazzino, entrambi realizzati tra il 2005 e il
2010 con struttura metallica e pannelli tipo “sandwich”. Detti manufatti sono risultati infissi al suolo e non dotati di caratteristiche di removibilità, e, pertanto, qualificati anch'essi come costruzioni abusive non sanabili.
A completamento del quadro, è stato altresì riscontrato che il fabbricato principale
— ossia l'edificio costituito da due elevazioni fuori terra — non risulta regolarmente inserito nella mappa catastale, difettando di rappresentazione nella planimetria depositata in Catasto.
Alla luce delle suddette criticità, il consulente ha ritenuto impossibile formulare un progetto di divisione.
Alla luce di ciò, con decreto del 15.07.2021, il Giudice ha sospeso le operazioni peritali e fissato l'udienza del 13.10.2021, sollecitando le parti a prendere posizione, in contraddittorio con il C.T.U., su quanto evidenziato da quest'ultimo, in considerazione di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 8230/2019 e n. 25021/2019.
Sentite le parti, con ordinanza dell'1.11.2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, con ordinanza del 22.03.2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
La domanda di scioglimento della comunione e conseguente divisione è
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improcedibile, per l'assorbente considerazione che è pacifico (nonché ribadito dal nominato C.T.U.) che lo stato di fatto in cui versa l'immobile in comunione non è conforme alle risultanze catastali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52/1985 (introdotto dal d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni in l.
n. 122/2010), sicché tale bene non è divisibile né trasferibile inter vivos.
Orbene, l'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985, richiede le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ossia l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali: requisiti che devono sussistere anche per la divisione giudiziale (v., da ultimo, Cass. Sez. II, 19.01.2024, n. 2047; cfr. anche
Cass., Sez. Un., n. 21761/2021 che — nell'estendere le previsioni agli atti di trasferimento immobiliare oggetto di accordi di separazione e divorzio — ha escluso che le norme si applichino solo ai negozi e non agli atti giudiziali, come già affermato, in altri precedenti, con riguardo alle pronunce ex art. 2932 c.c.: Cass.
7521/2022; Cass. 20526/2020; per l'analoga soluzione riguardo alla divisione giudiziale di immobili abusivi v. Cass., Sez. Un., n. 8230/2019).
Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel senso di qualificare tanto la regolarità urbanistica, quanto la conformità catastale c.d. oggettiva, come condizioni dell'azione che, come tali, devono formare oggetto di accertamento da parte del giudice, il quale non può pronunciarsi sulla domanda ove, al momento della decisione, anche solo una delle due condizioni risulti mancante
(cfr. Cassazione civile sez. II, 05/11/2021, n. 32267 e 22/10/2021, n. 29581). Tale
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principio trova la sua ratio nel fatto che l'ordinamento non consente alle parti di conseguire, attraverso il ricorso al giudice, un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, aggirando il complesso sistema sanzionatorio posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio.
È stato, perciò, affermato il principio di diritto secondo cui le domande di trasferimento di diritti reali o di divisione sono improcedibili laddove, come nel caso che ci occupa, emerge la non conformità dello stato di fatto dell'immobile alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n. 18043/2020 con cui si chiarisce che
“la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n.
52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”).
Nel caso di specie, la sussistenza di una difformità tra lo stato di fatto e le planimetrie catastali è stata espressamente rilevata dal C.T.U., che ha altresì evidenziato la presenza di plurimi abusi edilizi, ivi inclusa la realizzazione di manufatti privi di titolo abilitativo. In tale contesto, la domanda di divisione risulta quindi improcedibile, a prescindere dalla consistenza delle modificazioni materiali nel frattempo apportate (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II, 19.01.2024, n. 2047).
Va infine rigettata la domanda proposta dagli attori volta ad ottenere il pagamento di un'indennità commisurata ai frutti civili asseritamente non percepiti in ragione dell'uso esclusivo dell'immobile comune da parte dei convenuti.
In proposito, giova premettere che il diritto del comproprietario a conseguire un'indennità per l'utilizzo esclusivo del bene comune da parte di altri condividenti deve essere valutato alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1102 c.c. in materia
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di uso della cosa comune. È principio consolidato che ciascun partecipante alla comunione possa servirsi del bene comune anche in misura più intensa rispetto agli altri, purché tale uso non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri contitolari un pari godimento. Ne consegue che l'utilizzo esclusivo del bene da parte di un singolo condividente, ove non impedisca l'analoga fruizione da parte degli altri comproprietari, costituisce legittimo esercizio delle prerogative dominicali ad esso spettanti, e non integra, di per sé, un fatto generatore di obblighi risarcitori o restitutori.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari è espressione del diritto dominicale e non comporta, in assenza di impedimenti opposti agli altri, alcun obbligo di corresponsione di indennità (v. Cass. 8119/2004; Cass. 23448/2012). Solo nel caso in cui gli altri comunisti abbiano manifestato la volontà di utilizzare il bene in via diretta, e a tale richiesta sia seguita un'ingiustificata esclusione o un impedimento all'uso condiviso, sorge in capo al condividente occupante l'obbligo di corrispondere, pro quota, i frutti civili correlati al godimento esclusivo del bene.
Tali frutti — aventi funzione compensativa e non già sanzionatoria — sono quantificabili in via equitativa con riferimento al canone locativo desumibile dai valori di mercato (Cass. 5504/2012).
L'uso esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario non produce alcun pregiudizio in danno degli altri, se questi vi abbiano acconsentito in modo esplicito o tacito, ovvero siano rimasti inerti (cfr. Cass. 2423/2015).
Qualora il bene comune, per la sua natura, non consenta un godimento simultaneo da parte di tutti i contitolari, il relativo uso potrà avvenire in via indiretta o secondo turnazione;
ma, sino a che gli altri comproprietari non richiedano espressamente un
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godimento diretto, l'uso esclusivo da parte di taluni non può assumere valore pregiudizievole né far sorgere un diritto all'indennità, salvo che si provi il conseguimento di un vantaggio patrimoniale indebito (cfr. Cass. 24647/2010).
Sicché, per il comproprietario che agisce per ottenere la c.d. indennità di occupazione “occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102
c.c.” (Cass. n. 2047/2024; v. anche Cass. 18458/2022 e Cass. 10264/2023).
Muovendo da tali premesse di ordine sistematico, nel caso di specie, difetta la prova della condotta impeditiva da parte dei convenuti. Gli attori si sono limitati a depositare in atti una comunicazione unilaterale proveniente dal proprio legale, formulata in termini di mera diffida, la quale, in assenza di elementi ulteriori, non
è idonea a dimostrare l'effettiva volontà di accedere all'immobile né un ostacolo concretamente frapposto all'esercizio del compossesso.
In mancanza di tali presupposti, deve escludersi che l'utilizzo del bene da parte dei convenuti abbia integrato un'ipotesi di indebita occupazione o esclusione arbitraria,
e, conseguentemente, la relativa domanda di corresponsione di frutti civili non può trovare accoglimento.
In ragione dell'esito del presente giudizio, deve ritenersi assorbita la domanda spiegata da , atteso che, in difetto dei presupposti TR
per lo scioglimento della comunione e la divisione dell'immobile gravato da vincolo ipotecario, viene meno l'interesse dell'interveniente ad ottenere la soddisfazione del proprio credito nelle forme e nei limiti di cui all'art. 1113 c.c..
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti. Sebbene la domanda di divisione sia stata introdotta dagli attori, questi, all'esito delle
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operazioni peritali e del riscontro delle irregolarità urbanistico-catastali, hanno riconosciuto l'impossibilità giuridica di procedere allo scioglimento della comunione, aderendo, in sede conclusiva, alla tesi dell'improcedibilità. Di contro,
i convenuti hanno continuato a insistere affinché si addivenisse alla divisione del bene, nonostante la conclamata carenza dei presupposti normativi. Ciò giustifica la compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Nulla va disposto con riguardo alle spese di C.T.U., non avendo il consulente depositato l'istanza di liquidazione a norma dell'art. 71 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA improcedibile la domanda di scioglimento della comunione e di divisione;
RIGETTA la domanda proposta dagli attori volta ad ottenere il pagamento dei frutti civili;
DICHIARA assorbita la domanda spiegata da;
TR
COMPENSA integralmente le spese di lite;
NULLA sulle spese di C.T.U., non avendo il consulente depositato l'istanza di liquidazione a norma dell'art. 71 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Termini Imerese, il 12/07/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
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Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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