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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/11/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso, prima sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona della dott.ssa AN ZZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. n. 1776/2023 promosso da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. SANTIN Parte_1 P.IVA_1
GIACOMO
- attrice -
contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. CUNIAL CP_1 P.IVA_2
VANIA;
- convenuta –
e con la chiamata di in proprio e quale titolare della Controparte_2 C.F._1
ditta individuale (C.F. Controparte_2 P.IVA_3
- terza chiamata in causa -
OGGETTO: responsabilità contrattuale;
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertata la mancata restituzione da parte
della convenuta del veicolo marca Iveco, modello Daily, targato FB061FZ,
condannarsi la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
1
tempore, al pagamento della somma pari a Euro 35.000,00, o a quella maggiore
o minore che verrà ritenuta di Giustizia, in favore della società Parte_1
, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla
[...]
data del 01.04.2022 fino all'effettivo saldo.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingersi le conclusioni della terza
chiamata ove chiede che parte attrice venga condannata al risarcimento dei
danni asseritamente patiti dalla ditta a Controparte_3
causa della permanenza dei resti del veicolo bruciato presso il parcheggio,
non avendo azione diretta verso la scrivente società ed essendo la à
domanda infondata sia in fatto che in diritto.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Qualora venissero accolte le conclusioni di
parte convenuta ovvero venisse accertata la responsabilità della terza
chiamata per i fatti occorsi, condannarsi la ditta individuale CP_2
(P. I.V.A. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
tempore, al pagamento della somma pari a Euro 35.000,00, o quella maggiore
o minore che verrà ritenuta di Giustizia, in favore della à società
[...]
, oltre alla rivalutazione monetaria e gli à interessi legali Parte_1
dalla data del 01.04.2022 fino all'effettivo saldo.
IN OGNI CASO Spese di lite interamente rifuse”.
Per parte convenuta:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Respingersi ogni domanda svolta nei confronti della convenuta, sia da parte
dell'attrice che della terza chiamata, essendo infondate sia in fatto che
in diritto.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE
Accertata la responsabilità della terza chiamata per la distruzione del
veicolo di cui è causa, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni
2
subiti dall'attrice. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse
di condannare al pagamento di qualche somma a favore di CP_1 [...]
per l'incendio di cui è causa, condannarsi la signora CP_4 CP_2
(c.f. , in proprio e quale titolare
[...] CodiceFiscale_2
dell'omonima ditta individuale (P.Iva a tenere sollevata e P.IVA_3
indenne la scrivente da quanto si trovasse a dover versare.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite.”
Per parte terza chiamata:
“conclude per il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla
[...]
perché infondata in fatto ed in diritto, non essendo la terza CP_5
chiamata in causa in alcun modo responsabile per Controparte_2
l'incendio del veicolo targato FB 061 FZ, verificatosi per causa di forza
maggiore o per avaria del veicolo;
tanto è che dalla istruttoria svolta
l'incendio non si è verificato nella struttura, ma esclusivamente nel
furgone per cause non imputabili al gestore del locale. La domanda proposta
dalla non risulta provata, né validamente quantificata e, CP_1
pertanto, va rigettata, con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio per sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della perdita del veicolo di marca Iveco modello Daily targato FB061FZ concessale in comodato gratuito nel marzo 2022; il veicolo era andato completamente distrutto in un incendio avvenuto a Torre del Greco;
l'attrice chiedeva il pagamento di euro 35.0000 quale somma pari al valore del mezzo andato distrutto.
La convenuta si costituiva in giudizio e chiamava in causa CP_2
quale titolare del B&b “Al Corbezzolo” a Torre del Greco,
[...] 3
assumendone la responsabilità ex artt. 1766 e 1783 c.c.: il furgone aveva preso fuoco mentre era posteggiato in un'area destinata a parcheggio custodito all'interno della suddetta struttura ricettiva.
, costituendosi in giudizio, esponeva che la struttura Controparte_2
aveva messo a disposizione un'area di sosta a mero titolo di cortesia all'interno di una pineta accessibile a chiunque e aperta al pubblico transito, con conseguente insussistenza di un contratto di deposito implicante obbligo di custodia.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna di alla Controparte_1
rifusione del costo per la rimozione dei rifiuti provocati dall'incendio e al risarcimento di tutti i danni causati alla struttura per la persistenza dei rottami del veicolo all'interno della pineta da marzo a luglio 2022.
Assunta prova testimoniale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
Risulta incontestato il diritto di al ristoro dei danni Parte_1
patiti a seguito della provata distruzione del veicolo di sua proprietà,
concesso in comodato d'uso alla società in data 28.02.2022 (doc. CP_1
4 atto di citazione) e mai restituito da quest'ultima in quanto andato in fiamme in località Torre del Greco (NA) durante il periodo di comodato.
Il punto controverso della vicenda riguarda l'individuazione della responsabilità per il perimento del veicolo, in particolare se questa sia da ascrivere o meno alla struttura ricettiva dove il furgone era posteggiato al momento dell'incendio.
Sul punto, la società ha prospettato la conclusione di un contratto CP_1
di parcheggio con la terza chiamata titolare del B&B “Al Corbezzolo”, con conseguente traslazione della responsabilità derivante dalla distruzione del bene in capo a quest'ultima.
A detta della convenuta, infatti, il contratto stipulato con il CP_6 4
[...]
includeva anche la messa a disposizione di un parcheggio custodito.
A dimostrazione di ciò ha prodotto documentazione da cui si evince CP_1
che la stessa struttura pubblicizzasse online la presenza di parcheggio tra i propri servizi.
Alla propria pagina internet, tra le caratteristiche indicate della struttura, vi è tra le “pertinenze e servizi della casa” un “ampio parcheggio gratuito”; lo stesso servizio è indicato anche dalla pagina
Booking.it della struttura stessa, nella cui descrizione figura un
“parcheggio privato gratuito”, si legge anche “parcheggio custodito”.
La terza chiamata, al contrario, ha respinto l'addebito di responsabilità,
sostenendo che si tratti di uno spazio messo a disposizione dei clienti a mero titolo di cortesia, liberamente accessibile da chiunque, la cui messa a disposizione non è pertanto connotata dall'assunzione di un obbligo di custodia del veicolo.
Sul punto, le versioni fornite dai testi delle rispettive parti divergono.
La teste che quella sera aveva pernottato assieme alla Testimone_1
cognata rappresentante legale di presso la Persona_1 CP_1
struttura stessa, ha riferito di aver contattato preventivamente il
[...]
per assicurarsi della presenza di un parcheggio custodito. CP_7
La struttura rispondeva confermandole la presenza del parcheggio custodito e la stessa sera, al momento del loro arrivo, le veniva indicata anche una persona come custode.
Tale ricostruzione è smentita dal teste dipendente del Testimone_2
“Corbezzolo”.
Quest'ultimo ha riferito che la struttura si trova all'interno di una pineta dove le macchine parcheggiano liberamente. In tale area non c'è uno spazio appositamente adibito a parcheggio, ma le macchine (anche di soggetti terzi) sono solite entrare liberamente e parcheggiare sotto gli alberi. La pineta presenta, sì, una “specie di ingresso” che però è sempre
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aperto.
Ciò premesso, dalla documentazione fotografica presente nel fascicolo si può constatare che l'area in cui è andato distrutto il furgone è aperta ed
è priva di recinzioni.
Si tratta di una pineta che non presenta i tipici caratteri di un parcheggio, tantomeno custodito: i posteggi non sono in alcun modo contrassegnati, non c'è un sistema di videosorveglianza e l'area non è
recintata lungo il proprio perimetro, consentendo liberamente l'ingresso anche a soggetti terzi;
gli ospiti non consegnano le chiavi al custode.
Si tratta di elementi fattuali che contrastano con le asserite rassicurazioni ricevute da circa la custodia del parcheggio e che CP_1
non consentono di configurare in capo a quest'ultima un legittimo affidamento nella conclusione di un contratto di parcheggio (custodito).
In assenza di un contratto scritto e in presenza di versioni contrastanti da parte dei testi non è possibile determinare se fosse stata garantita la presenza di un custode notturno a controllo del veicolo;
la circostanza,
tuttavia, risulta poco plausibile in considerazione dello stato dei luoghi così come descritto sopra.
Non risulta che il varco di ingresso fosse presidiato in modo fisso da un custode, né che il varco venisse ripetutamente chiuso e aperto al transito delle macchine, come accade normalmente in un parcheggio custodito;
la teste ha riferito di un custode che però non è chiaro perché non Tes_1
fosse presente al momento del fatto o subito dopo;
e non chiaro se fosse invece un dipendente adibito all'accoglienza della clientela all'ingresso come normalmente accade.
Va aggiunto che la pubblicizzazione sui siti internet della struttura di un parcheggio “privato” non induce a ritenere che questo sia anche custodito;
l'area è pertinenza del “Corbezzolo” (circostanza non smentita)
ma ciò non implica che quell'area sia destinata a parcheggio custodito per
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gli ospiti della struttura. E' vero che booking nel proporre il b&b indica tra i servizi un parcheggio “custodito”; ma la prenotazione non è avvenuta tramite booking.
Date queste premesse, data l'incertezza sulle informazioni ricevute dalle ospiti – quelle narrate dalla convenuta sembrano in contraddizione con lo stato dei luoghi - pare più ragionevole ritenere che non si sia configurato alcun contratto accessorio di parcheggio tra la struttura e CP_1
connotato dallo specifico obbligo di custodia.
Va dunque rigettata la domanda avanzata nei confronti della terza chiamata,
poiché non è provato che tra le parti si sia concluso un contratto di parcheggio con obbligo di custodia, né è lecito credere che la sig.ra fosse ragionevolmente convinta che la sosta del furgone in Per_1
quell'area aperta e priva di recinzione fosse sicura e controllata da parte degli addetti della struttura.
Di conseguenza, va condannata al pagamento di € 35.000,00 Controparte_1
in favore di in virtù della pattuizione presente nel Parte_1
contratto di comodato al punto 10, secondo cui le parti avevano stimato quale valore del veicolo concesso in comodato – in caso di suo perimento
- la sopra citata somma.
La domanda riconvenzionale presentata da non è stata Controparte_2
riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e deve pertanto ritenersi abbandonata;
nè potrebbe, peraltro, trovare accoglimento.
La terza chiamata ha infatti avanzato una pretesa risarcitoria nei confronti dell'odierna convenuta per i danni patiti in conseguenza della presenza, all'interno della pineta di propria pertinenza, della carcassa del furgone e di rifiuti rimasti in loco a seguito dell'incendio; ma non
è meglio specificato il danno causato dalla presenza del rottame;
il preventivo di spesa per la rimozione dei rifiuti, poi, è successivo di un anno e mezzo rispetto al fatto , non è collegabile al furgone , non fornisce
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prova dell'esborso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1.condanna al pagamento di euro 35.000 in favore di Controparte_1 [...]
oltre interessi come per legge;
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2. respinge le altre domande;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
delle altre parti;
spese che si liquidano in euro 7.616 per ciascuna parte per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 545 per anticipazioni in favore di CP_1
[...]
Così deciso in Treviso il 12/11/2025
Il giudice
AN ZZ
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