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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14926 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 9438 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 17.05.2025, vertente tra
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Seneca n. 46, presso lo studio dell'avv. Franceso Pala che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
- appellante–
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'avv. Fabio Francesco Franco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellato –
E
IL Controparte_2
elettivamente domiciliato in Palazzo San Giacomo Piazza Municipio presso l'Avvocatura CP_2
Municipale, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Cigliano;
pagina 1 di 5 - appellato –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 13323/2020 – opposizione a cartella di pagamento;
sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 13323/2020 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma rigettato l'opposizione proposta avverso il sollecito di pagamento n.
09720189059115972000
L'appellante aveva dedotto, nel primo grado di giudizio, che la cartella di pagamento n.
09720150199486290000, sottesa al sollecito di pagamento impugnato, era stata già annullata con sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 252/2018.
Il giudice di prime cure, ritenendo non prodotta in atti copia della sentenza n. 252/2018, ha rigettato l'opposizione.
ha impugnato la sentenza di prime cure, evidenziato di avere depositato la sentenza Parte_2 del Giudice di Pace di Roma n. 252/2018 sin dalla sua costituzione in giudizio.
L e il hanno chiesto il rigetto del gravame in Controparte_1 Controparte_2 quanto infondato.
2. L'appellante ha prodotto copia del fascicolo di prime cure, corredato dell'indice e del timbro di cancelleria, attestante il deposito del fascicolo il 19.10.2018. Dall'esame dell'indice risulta che la sentenza n. 252/2018 era allegata sub. 2 al fascicolo dell'attore.
La sentenza risulta altresì inserita nel fascicolo di parte.
Dall'esame del provvedimento emerge poi che il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720150199486290000, in difetto di prova della notificazione dei verbali di accertamento ad essa sottesi.
La statuizione del primo giudice, che ha ritenuto non depositata in atti la sentenza n. 252/2018 deve pertanto ritenersi erronea.
3. L'opposizione, tuttavia, nel merito, deve essere rigettata.
pagina 2 di 5 A fondamento dell'opposizione, l'attore ha prospettato, quale unica doglianza, l'illegittimità del sollecito di pagamento, limitatamente al credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720150199486290000, in quanto quest'ultima sarebbe stata già annullata con sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 252/2018.
Secondo l'assunto difensivo dell'appellante sarebbe irrilevante, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, accertare l'effettivo passaggio in giudicato della sentenza n. 252/2018, dovendo ritenersi il provvedimento dotato di immediata esecutività.
L'assunto difensivo è infondato.
La sentenza con la quale è stata dichiarata inefficace la cartella di pagamento non rientra infatti tra i provvedimenti caratterizzati da immediata esecutività.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile” (Cass. n. 7369/2009).
L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (Cass. n. 16737/2011).
Deve quindi escludersi che alle sentenze costitutive (così come per quelle di mero accertamento) possa ascriversi provvisoria esecuzione, prima del passaggio in giudicato.
Dai principi che precedono discende che, prima del passaggio in giudicato della sentenza n. 252/2018,
l' era legittimata a chiedere l'adempimento del credito, notificando Controparte_1 il sollecito di pagamento.
Il giudice di prime cure, in effetti, ha invitato l'appellante a produrre copia della sentenza n. 252/2018, corredata dell'attestazione di omessa impugnazione.
L'opponente ha omesso di provvedere a tale adempimento, sostenendo – in sede di gravame – che tale attestazione sarebbe irrilevante, operando da un lato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 pagina 3 di 5 c.p.c. e potendosi desumere in ogni caso il passaggio in giudicato della sentenza n. 252/2018 dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 14612/2019, che ha definito il gravame proposto limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione relativa al merito dell'opposizione.
Quanto a tale ultimo profilo, vale osservare che devono condividersi le conclusioni del primo giudice.
La sentenza n. 14612/2019 è priva di qualsiasi specifico e puntuale riferimento alla sentenza di prime cure, del quale non è indicato neppure il numero, e agli atti oggetto di causa, sicché non è possibile desumere che essa sancisca il passaggio in giudicato della sentenza n. 252/2018, assunto non ricavabile dalla mera identità delle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti” (Cass. n. 2827/2025).
La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (Cass. n.
36258/2023)
Nella specie l' non ha mai ammesso esplicitamente l'intervenuto Controparte_1 passaggio in giudicato della sentenza, limitandosi ad evidenziare la carenza di prova in ordine alla sussistenza stessa del provvedimento del giudice di Pace n. 252/2018.
Ne discende che, in base ai principi di diritto sopra richiamati, non può ritenersi acquisita prova del passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 252/2018 prima dell'emissione del sollecito di pagamento impugnato in questa sede, il quale pertanto deve ritenersi legittimamente emesso
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
3. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'appellante. Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 13323/2020 ogni Parte_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese processuali in favore del e del Parte_1 Controparte_2 procuratore dell' avv. Fabio Francesco Franco, dichiaratosi Controparte_1 antistatario, liquidate per ciascuna parte in euro 250,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il 27.10.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 9438 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 17.05.2025, vertente tra
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Seneca n. 46, presso lo studio dell'avv. Franceso Pala che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
- appellante–
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'avv. Fabio Francesco Franco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellato –
E
IL Controparte_2
elettivamente domiciliato in Palazzo San Giacomo Piazza Municipio presso l'Avvocatura CP_2
Municipale, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Cigliano;
pagina 1 di 5 - appellato –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 13323/2020 – opposizione a cartella di pagamento;
sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 13323/2020 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma rigettato l'opposizione proposta avverso il sollecito di pagamento n.
09720189059115972000
L'appellante aveva dedotto, nel primo grado di giudizio, che la cartella di pagamento n.
09720150199486290000, sottesa al sollecito di pagamento impugnato, era stata già annullata con sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 252/2018.
Il giudice di prime cure, ritenendo non prodotta in atti copia della sentenza n. 252/2018, ha rigettato l'opposizione.
ha impugnato la sentenza di prime cure, evidenziato di avere depositato la sentenza Parte_2 del Giudice di Pace di Roma n. 252/2018 sin dalla sua costituzione in giudizio.
L e il hanno chiesto il rigetto del gravame in Controparte_1 Controparte_2 quanto infondato.
2. L'appellante ha prodotto copia del fascicolo di prime cure, corredato dell'indice e del timbro di cancelleria, attestante il deposito del fascicolo il 19.10.2018. Dall'esame dell'indice risulta che la sentenza n. 252/2018 era allegata sub. 2 al fascicolo dell'attore.
La sentenza risulta altresì inserita nel fascicolo di parte.
Dall'esame del provvedimento emerge poi che il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720150199486290000, in difetto di prova della notificazione dei verbali di accertamento ad essa sottesi.
La statuizione del primo giudice, che ha ritenuto non depositata in atti la sentenza n. 252/2018 deve pertanto ritenersi erronea.
3. L'opposizione, tuttavia, nel merito, deve essere rigettata.
pagina 2 di 5 A fondamento dell'opposizione, l'attore ha prospettato, quale unica doglianza, l'illegittimità del sollecito di pagamento, limitatamente al credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720150199486290000, in quanto quest'ultima sarebbe stata già annullata con sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 252/2018.
Secondo l'assunto difensivo dell'appellante sarebbe irrilevante, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, accertare l'effettivo passaggio in giudicato della sentenza n. 252/2018, dovendo ritenersi il provvedimento dotato di immediata esecutività.
L'assunto difensivo è infondato.
La sentenza con la quale è stata dichiarata inefficace la cartella di pagamento non rientra infatti tra i provvedimenti caratterizzati da immediata esecutività.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile” (Cass. n. 7369/2009).
L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (Cass. n. 16737/2011).
Deve quindi escludersi che alle sentenze costitutive (così come per quelle di mero accertamento) possa ascriversi provvisoria esecuzione, prima del passaggio in giudicato.
Dai principi che precedono discende che, prima del passaggio in giudicato della sentenza n. 252/2018,
l' era legittimata a chiedere l'adempimento del credito, notificando Controparte_1 il sollecito di pagamento.
Il giudice di prime cure, in effetti, ha invitato l'appellante a produrre copia della sentenza n. 252/2018, corredata dell'attestazione di omessa impugnazione.
L'opponente ha omesso di provvedere a tale adempimento, sostenendo – in sede di gravame – che tale attestazione sarebbe irrilevante, operando da un lato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 pagina 3 di 5 c.p.c. e potendosi desumere in ogni caso il passaggio in giudicato della sentenza n. 252/2018 dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 14612/2019, che ha definito il gravame proposto limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione relativa al merito dell'opposizione.
Quanto a tale ultimo profilo, vale osservare che devono condividersi le conclusioni del primo giudice.
La sentenza n. 14612/2019 è priva di qualsiasi specifico e puntuale riferimento alla sentenza di prime cure, del quale non è indicato neppure il numero, e agli atti oggetto di causa, sicché non è possibile desumere che essa sancisca il passaggio in giudicato della sentenza n. 252/2018, assunto non ricavabile dalla mera identità delle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti” (Cass. n. 2827/2025).
La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (Cass. n.
36258/2023)
Nella specie l' non ha mai ammesso esplicitamente l'intervenuto Controparte_1 passaggio in giudicato della sentenza, limitandosi ad evidenziare la carenza di prova in ordine alla sussistenza stessa del provvedimento del giudice di Pace n. 252/2018.
Ne discende che, in base ai principi di diritto sopra richiamati, non può ritenersi acquisita prova del passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 252/2018 prima dell'emissione del sollecito di pagamento impugnato in questa sede, il quale pertanto deve ritenersi legittimamente emesso
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
3. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'appellante. Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 13323/2020 ogni Parte_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese processuali in favore del e del Parte_1 Controparte_2 procuratore dell' avv. Fabio Francesco Franco, dichiaratosi Controparte_1 antistatario, liquidate per ciascuna parte in euro 250,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il 27.10.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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