Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01304/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01927/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Letterio Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 24 ottobre 2022, n. -OMISSIS-;
ove occorra, per la declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità, per elusione e violazione di giudicato, della nota AGEA nota prot. n. -OMISSIS- del 31/01/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. DI PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Parte ricorrente ricorre per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Inottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-. Nonostante la sentenza in epigrafe definisca in modo chiaro la propria portata conformativa, disponendo che “ l’Amministrazione dovrà riavviare il procedimento, con il coinvolgimento della Prefettura di -OMISSIS- e dell’azienda interessata, al fine di definire correttamente, sulla base di una completa istruttoria, la posizione dell’odierna ricorrente e, quindi, il perimetro dell’efficacia temporale del provvedimento interdittivo ”, l’amministrazione intimata non avrebbe mai riattivato alcun procedimento volto a circoscrivere l’efficacia temporale della prima interdittiva non impugnata, avendo piuttosto attivato un procedimento per il rilascio della certificazione antimafia funzionale alla erogazione dei contributi richiesti dalla ricorrente, cosicché il procedimento non sarebbe stato orientato ad accertare l’efficacia temporale del provvedimento interdittivo a suo tempo adottato dalla prefettura, ma ad ottenere la certificazione necessaria all’erogazione dei nuovi contributi; al riguardo, la portata conformativa della sentenza sarebbe stata orientata a comprendere - sulla base della documentazione agli atti dell’ufficio - “ora per allora” quando fosse in concreto cessato l’effetto interdittivo ed il rischio di infiltrazione dell’azienda, al fine di comprendere quale parte dei contributi medio tempora erogati dal 2015 al 2020 fosse stata corrisposta correttamente e quale andasse in effetti recuperata in ragione della perdurante efficacia della portata interdittiva del provvedimento; l’amministrazione avrebbe invece avviato altro procedimento destinato al rilascio del certificato antimafia, che non poteva che essere rilasciato con decorrenza successiva alla richiesta, ma che evidentemente non potrebbe servire a comprendere l’efficacia temporale del provvedimento adottato nel 2015 e che sin dal 2016 aveva perduto efficacia.
2. Nullità della nota AGEA nota prot. n. -OMISSIS- del 31/01/2024. Violazione dell’art. 112 c.p.a. Violazione e/o elusione della portata conformativa della sentenza n. 2818/2022. Violazione del principio di esecuzione sostanziale del giudicato. Mancata rinnovazione istruttoria. Ove si dovesse ritenere che il procedimento condotto per il rilascio della certificazione antimafia funzionale ai pagamenti dei contributi richiesti dalla ricorrente integri – anche – esecuzione della sentenza in epigrafe, la conduzione del procedimento e l’esito dello stesso si paleserebbero elusivi del disposto giudiziale, avendo l’amministrazione omesso di raccogliere gli elementi storici dai quali potesse emergere (ora per allora) “ il perimetro dell’efficacia temporale del provvedimento interdittivo ”, limitandosi a richiedere un certificato antimafia come se si trattasse di nuove erogazioni (e non già di comprendere la legittimità di quelle passate), avendo la sentenza in epigrafe disposto che l’amministrazione dovesse “ definire correttamente il perimetro dell’efficacia temporale del provvedimento interdittivo ” impugnato nel giudizio, da ciò discendendo l’individuazione dei contributi spettanti alla ricorrente, non corrisposti sull’erroneo presupposto che il provvedimento interdittivo avesse efficacia sine die .
AGEA si è costituita con comparsa di mera forma in data 1 ottobre 2025, depositando poi documentazione in data 12 marzo 2026, ore 10.51, ciò risultando dalle annotazioni del fascicolo processuale digitale.
All’udienza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione; in tale sede, in particolare, la difesa erariale ha chiesto rinvio per poter esaminare la documentazione pervenuta da AGEA il giorno precedente e depositata nella giornata odierna, mentre il difensore di parte ricorrente non si è opposta alla richiesta di rinvio, rimettendosi al Collegio.
Preliminarmente, non può essere accolta la richiesta di rinvio, dovendo la documentazione essere depositata, trattandosi di rito camerale, venti giorni liberi prima dell’udienza (artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cpa), mentre in questo caso è stata depositata addirittura dopo l’orario di inizio dell’udienza camerale, previsto per le ore 10.00 del 12 marzo stesso; conseguentemente, quanto depositato non può essere tenuto in nessun conto ai fini del giudizio.
A seguire, parte ricorrente afferma che l’Amministrazione si sia finora sottratta agli obblighi derivanti dalla citata sentenza; il Collegio, atteso il silenzio dell’Amministrazione sul punto, ritiene provato l’assunto (in tema di prova del fatto non specificamente contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).
Risultando provato che non risulta essere stato dato esatto adempimento al disposto della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, ordinato all’Amministrazione resistente di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esatto adempimento alla sentenza in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa, o notifica di parte se antecedente, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina commissario ad acta , anche al fine di prevenire ulteriori esborsi, che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale, il Direttore di AGEA – Organismo pagatore, con facoltà di delega a dirigente del medesimo Ufficio, perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza.
È opportuno precisare che:
a) l’espletamento dell’incarico di commissario ad acta costituisce un obbligo a cui il dipendente pubblico non può sottrarsi – salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al Giudice che lo ha nominato, che deciderà al riguardo – pena le sanzioni previste dalla legge;
b) il commissario ad acta non è obbligatoriamente individuato nell’organo amministrativo che avrebbe dovuto espletare il compito di amministrazione attiva oggetto del giudicato, potendo il Giudice individuarlo in base al proprio discernimento;
c) nel caso di specie, il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso atteso che: c1) nominandosi un dirigente della stessa Amministrazione resistente, tale attività deve ritenersi rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ( ex plurimis , TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246); c2) l’Amministrazione resistente avrebbe già dovuto provvedere a dare adempimento al giudicato in epigrafe;
d) nel caso di delega da parte del commissario ad acta nominato con la presente sentenza, il commissario ad acta delegante dovrà dare immediata comunicazione della delega alla Segreteria di questa Sezione di questo TAR Sicilia – Catania;
e) nel caso eventuale di un suo insediamento, il commissario ad acta dovrà dare immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria di questa Sezione di questo TAR Sicilia – Catania.
Deve invece essere rigettata la domanda di condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa, atteso che la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei sessanta giorni concessi all’Amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell’Amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia o dalla sua comunicazione in via amministrativa, alla sentenza in epigrafe; b) dispone che, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, all’esecuzione della sentenza provveda, nel termine di ulteriori sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore di AGEA – Organismo pagatore, con facoltà di delega a dirigente del medesimo Ufficio, perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza; c) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla integrale rifusione di quanto corrisposto da parte ricorrente a titolo di contributo unificato per il presente giudizio; d) rigetta la domanda relativa al riconoscimento della penalità di mora; e) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
SE IO, Presidente
DI PI, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| DI PI | SE IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.