Articolo 61 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 60Articolo 62
Versione
16 febbraio 1963
Art. 61.
E' istituito, nella Regione, un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario e' un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963