Art. 61.
E' istituito, nella Regione, un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario e' un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.
E' istituito, nella Regione, un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario e' un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.