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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/11/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 07/11/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono:
- per il ricorrente l'Avv. Calello Giuseppina, in sostituzione dell'avv. MEZZENA LAURA WANDA LINDA MARIA, con il dott. ai fini Persona_1 della pratica forense e
- per l'Avv. Lipiani Terafina ,in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Lipiani Gaetani.
Compare in presenza per l'Avv. Gammieri in sostituzione dell'avv. CP_1
Tommaselli.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti discutono la causa, concludono come in atti. Parte ricorrente deduce che le notifiche delle comunicazioni preventive di ipoteca sono state inviate all'indirizzo precedente del ricorrente (mentre dal 2017 era emigrato presso altro Comune) e sono prive di CAD. Inoltre, l'ipoteca non è inerente alla cartella oggetto di impugnazione. L'avv. Lipiani e l'avv. Gammieri si riportano alle memorie chiedendo il rigetto. I procuratori rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo.
Il Giudice
1 all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 58/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'Avv. LAURA WANDA MEZZENA
RICORRENTE
contro
:
(P.IVA e C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Galletti e domiciliata presso lo studio del difensore, nonché contro
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli ed elettivamente domiciliato in Monza, presso l'ufficio dell'Avvocatura sito in Via Morandi n. 1 angolo Via Correggio,
RESISTENTI
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 13.01.2023, ha adito Parte_1 il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avversa l'intimazione di pagamento n. 068202229014456768000, emessa da e CP_3 notificata l'1.07.2022, riferita alla cartella n. 068820110011595918000 per il
3 recupero dei contributi -Anno 2004 dell' , per un totale di € 24.130,34, CP_4 CP_1 inclusi i diritti di notifica, notificata il 09.02.2011.
A tal fine ha convenuto in giudizio , quale Ente titolare del credito, ed CP_1 CP_3 quale agente della riscossione, emittente l'intimazione di pagamento.
In via principale ha chiesto dichiararsi prescritto il credito portato dall'intimazione di pagamento n. 068202229014456768000 e collegato alla cartella di pagamento n. 068820110011595918000 IVS dell . CP_1
A tal proposito ha dedotto:
a) di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 068820110011595918000 emessa da , sicché ne sarebbe conseguita la nullità CP_1 Contro dell'intimazione di pagamento n. 068202229014456768000 di;
b) che, il credito contributivo di cui alla cartella di pagamento n. 068820110011595918000 risulterebbe prescritto anche se la cartella fosse stata effettivamente notificata in data 09.02.2011, posto che tra l'anno 2011 ed il giorno di asserita notifica dell'intimazione di pagamento, il termine quinquennale risulterebbe abbondantemente decorso.
ed si sono ritualmente costituite in giudizio. CP_1 CP_3
Entrambi hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva: , perché CP_1
l'opposizione si riferisce all'intimazione di pagamento emessa da CP_3 CP_3 perché, a suo avviso, i motivi d'opposizione vertono esclusivamente su profili sostanziali del credito di cui alla cartella di pagamento n. 068820110011595918000 emessa da , giacché solo quest'ultimo sarebbe titolare della situazione CP_1 sostanziale dedotta in giudizio.
In ogni caso, entrambe le parti resistenti hanno evidenziato l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso ed hanno chiesto rigettarsi ogni avversa pretesa.
Al fine di superare l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto, ha prodotto la prova della notifica della cartella CP_3 di pagamento n. 068820110011595918000 (cfr alleg. 13 mem. ader) e alle eccezioni di prescrizione del credito contributivo ha replicato che il decorso del termine è stato ripetutamente interrotto dall'Agente di riscossione con il sollecito di pagamento n. 06820169001377745000 del 16.01.2016, con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201900001666000 notificata il 15.07.2019, con l'intimazione di pagamento n. 06820199027889865000 notificata il 28.02.2020 e con intimazione di pagamento n. 06820229014456768000 notificata l'01.07.2022 (cfr alleg.
6 -12 mem. ader).
All'udienza del 20.09.2024 il procuratore del ricorrente insisteva sull' eccezione di prescrizione, evidenziando che tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica
4 dell'intimazione di pagamento il termine quinquennale di prescrizione non sia stato interrotto dagli atti indicati innanzi poiché non aveva prodotto la prova della CP_3 notificazione, allegandoli privi di comunicazione di avvenuto deposito.
Ciò posto, su istanza di , ai sensi dell'art. 210 c.p.p., il giudice ordinava CP_1 all' di esibire la prova della notifica del sollecito datato 15.01.2016, di cui al CP_3 documento n. 6 del proprio fascicolo.
Con la nota di deposito del 03.03.2025, dichiarava che il sollecito di CP_3 pagamento n. 06820169001377745000 del 15.01.2016 era stato trasmesso al ricorrente con mail ordinaria, tuttavia senza provare l'effettiva ricezione da parte dell'opponente.
All'udienza del 07.11.2025 la causa è stata discussa dalle parti e il Giudice ha dato lettura del dispositivo della sentenza unitamente alla motivazione.
2.Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Innanzitutto, si evidenzia che ogni questione di prescrizione del credito in relazione al periodo anteriore alla notifica del 09.02.2011 della cartella di pagamento n. 068820110011595918000 emessa da è inammissibile, in considerazione della CP_1 definitività del titolo per mancata proposizione di tempestiva opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999.
Risulta, invece, fondata ed assorbente tutte le ulteriori censure, l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito contributivo di € 24130,34, di cui alla cartella n. 068820110011595918000 per il recupero dei contributi -Anno 2004 dell' , CP_4 CP_1 per decorso del termine quinquennale nel periodo successivo alla notificazione della predetta cartella eseguita in data 09.02.2011.
Si è già detto come le parti resistenti, in particolare abbiano provato CP_3
l'esecuzione della notificazione della cartella n. 068820110011595918000 in data 09.02.2011 (cfr alleg. 13 mem. ADeR), ma non la notificazione del sollecito di pagamento n. 06820169001377745000 del 15.01.2016.
In allegato alla nota di deposito del 03.03.2025, ha prodotto esclusivamente CP_3 una copia del sollecito di pagamento n. 06820169001377745000 del 15.01.2016, difettando, quindi, non solo la prova della ricezione da parte del ricorrente ma, addirittura, la prova dell'inoltro dell'atto in parola.
Ne consegue che, stante la notifica della cartella di pagamento eseguita il CP_3
09.02.2011 e in assenza di successivi atti interruttivi del termine quinquennale, il credito contributivo -Anno 2004 dell' , per un totale di € 24130,34, risulta CP_4 CP_1 estinto per prescrizione maturata il 09.02.2016, quindi in periodo anteriore alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201900001666000, notificata il 15.07.2019.
Il ricorso è, quindi, fondato.
5 3. In applicazione del principio di soccombenza, le parti resistenti devono essere condannate in solido alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accoglie il ricorso e dichiara estinto il credito contributivo di € 24.130,34, inclusi i diritti di notifica, di cui all'intimazione di pagamento n. 068202229014456768000, emessa da riferita alla cartella n. CP_3
068820110011595918000 per il recupero dei contributi -Anno 2004 dell' ; CP_4 CP_1
2) condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 CP_3 in € 1864,00 per compenso e in € per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 07/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 07/11/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono:
- per il ricorrente l'Avv. Calello Giuseppina, in sostituzione dell'avv. MEZZENA LAURA WANDA LINDA MARIA, con il dott. ai fini Persona_1 della pratica forense e
- per l'Avv. Lipiani Terafina ,in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Lipiani Gaetani.
Compare in presenza per l'Avv. Gammieri in sostituzione dell'avv. CP_1
Tommaselli.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti discutono la causa, concludono come in atti. Parte ricorrente deduce che le notifiche delle comunicazioni preventive di ipoteca sono state inviate all'indirizzo precedente del ricorrente (mentre dal 2017 era emigrato presso altro Comune) e sono prive di CAD. Inoltre, l'ipoteca non è inerente alla cartella oggetto di impugnazione. L'avv. Lipiani e l'avv. Gammieri si riportano alle memorie chiedendo il rigetto. I procuratori rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo.
Il Giudice
1 all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 58/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'Avv. LAURA WANDA MEZZENA
RICORRENTE
contro
:
(P.IVA e C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Galletti e domiciliata presso lo studio del difensore, nonché contro
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli ed elettivamente domiciliato in Monza, presso l'ufficio dell'Avvocatura sito in Via Morandi n. 1 angolo Via Correggio,
RESISTENTI
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 13.01.2023, ha adito Parte_1 il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avversa l'intimazione di pagamento n. 068202229014456768000, emessa da e CP_3 notificata l'1.07.2022, riferita alla cartella n. 068820110011595918000 per il
3 recupero dei contributi -Anno 2004 dell' , per un totale di € 24.130,34, CP_4 CP_1 inclusi i diritti di notifica, notificata il 09.02.2011.
A tal fine ha convenuto in giudizio , quale Ente titolare del credito, ed CP_1 CP_3 quale agente della riscossione, emittente l'intimazione di pagamento.
In via principale ha chiesto dichiararsi prescritto il credito portato dall'intimazione di pagamento n. 068202229014456768000 e collegato alla cartella di pagamento n. 068820110011595918000 IVS dell . CP_1
A tal proposito ha dedotto:
a) di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 068820110011595918000 emessa da , sicché ne sarebbe conseguita la nullità CP_1 Contro dell'intimazione di pagamento n. 068202229014456768000 di;
b) che, il credito contributivo di cui alla cartella di pagamento n. 068820110011595918000 risulterebbe prescritto anche se la cartella fosse stata effettivamente notificata in data 09.02.2011, posto che tra l'anno 2011 ed il giorno di asserita notifica dell'intimazione di pagamento, il termine quinquennale risulterebbe abbondantemente decorso.
ed si sono ritualmente costituite in giudizio. CP_1 CP_3
Entrambi hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva: , perché CP_1
l'opposizione si riferisce all'intimazione di pagamento emessa da CP_3 CP_3 perché, a suo avviso, i motivi d'opposizione vertono esclusivamente su profili sostanziali del credito di cui alla cartella di pagamento n. 068820110011595918000 emessa da , giacché solo quest'ultimo sarebbe titolare della situazione CP_1 sostanziale dedotta in giudizio.
In ogni caso, entrambe le parti resistenti hanno evidenziato l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso ed hanno chiesto rigettarsi ogni avversa pretesa.
Al fine di superare l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto, ha prodotto la prova della notifica della cartella CP_3 di pagamento n. 068820110011595918000 (cfr alleg. 13 mem. ader) e alle eccezioni di prescrizione del credito contributivo ha replicato che il decorso del termine è stato ripetutamente interrotto dall'Agente di riscossione con il sollecito di pagamento n. 06820169001377745000 del 16.01.2016, con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201900001666000 notificata il 15.07.2019, con l'intimazione di pagamento n. 06820199027889865000 notificata il 28.02.2020 e con intimazione di pagamento n. 06820229014456768000 notificata l'01.07.2022 (cfr alleg.
6 -12 mem. ader).
All'udienza del 20.09.2024 il procuratore del ricorrente insisteva sull' eccezione di prescrizione, evidenziando che tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica
4 dell'intimazione di pagamento il termine quinquennale di prescrizione non sia stato interrotto dagli atti indicati innanzi poiché non aveva prodotto la prova della CP_3 notificazione, allegandoli privi di comunicazione di avvenuto deposito.
Ciò posto, su istanza di , ai sensi dell'art. 210 c.p.p., il giudice ordinava CP_1 all' di esibire la prova della notifica del sollecito datato 15.01.2016, di cui al CP_3 documento n. 6 del proprio fascicolo.
Con la nota di deposito del 03.03.2025, dichiarava che il sollecito di CP_3 pagamento n. 06820169001377745000 del 15.01.2016 era stato trasmesso al ricorrente con mail ordinaria, tuttavia senza provare l'effettiva ricezione da parte dell'opponente.
All'udienza del 07.11.2025 la causa è stata discussa dalle parti e il Giudice ha dato lettura del dispositivo della sentenza unitamente alla motivazione.
2.Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Innanzitutto, si evidenzia che ogni questione di prescrizione del credito in relazione al periodo anteriore alla notifica del 09.02.2011 della cartella di pagamento n. 068820110011595918000 emessa da è inammissibile, in considerazione della CP_1 definitività del titolo per mancata proposizione di tempestiva opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999.
Risulta, invece, fondata ed assorbente tutte le ulteriori censure, l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito contributivo di € 24130,34, di cui alla cartella n. 068820110011595918000 per il recupero dei contributi -Anno 2004 dell' , CP_4 CP_1 per decorso del termine quinquennale nel periodo successivo alla notificazione della predetta cartella eseguita in data 09.02.2011.
Si è già detto come le parti resistenti, in particolare abbiano provato CP_3
l'esecuzione della notificazione della cartella n. 068820110011595918000 in data 09.02.2011 (cfr alleg. 13 mem. ADeR), ma non la notificazione del sollecito di pagamento n. 06820169001377745000 del 15.01.2016.
In allegato alla nota di deposito del 03.03.2025, ha prodotto esclusivamente CP_3 una copia del sollecito di pagamento n. 06820169001377745000 del 15.01.2016, difettando, quindi, non solo la prova della ricezione da parte del ricorrente ma, addirittura, la prova dell'inoltro dell'atto in parola.
Ne consegue che, stante la notifica della cartella di pagamento eseguita il CP_3
09.02.2011 e in assenza di successivi atti interruttivi del termine quinquennale, il credito contributivo -Anno 2004 dell' , per un totale di € 24130,34, risulta CP_4 CP_1 estinto per prescrizione maturata il 09.02.2016, quindi in periodo anteriore alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201900001666000, notificata il 15.07.2019.
Il ricorso è, quindi, fondato.
5 3. In applicazione del principio di soccombenza, le parti resistenti devono essere condannate in solido alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accoglie il ricorso e dichiara estinto il credito contributivo di € 24.130,34, inclusi i diritti di notifica, di cui all'intimazione di pagamento n. 068202229014456768000, emessa da riferita alla cartella n. CP_3
068820110011595918000 per il recupero dei contributi -Anno 2004 dell' ; CP_4 CP_1
2) condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 CP_3 in € 1864,00 per compenso e in € per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 07/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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