Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 4.2.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N. 5885/2024 RG Lavoro, cui sono riunite le cause recanti RG n 5886/2024,
RG n 5887/2024 e RG n 5888/2024 vertenti
TRA nato il [...] a [...] (C.F.
Parte 1 C.F. 1 nato il [...] a [...] (C.F. C.F. 2
Parte 2 nata il [...] (C.F.
Parte 4 C.F. 3 e
Parte 3 '
(), rappresentati e difesi, in nato il [...] (C.F. C.F. 4
[...]
,
virtù di procura in atti, dall'avv. Piero Ferrara (C.F. C.F. 5 ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis (comunicazioni: fax 081.7763129 ed alla mail: Email 1
-ricorrenti-
E
(P.IVA P.IVA 1 , in persona del Direttore Generale p.t., Controparte 1 Dott. Ing. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e CP 2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigia Mandes ed Isabella Selvaggi elettivamente domiciliati in CP 1 alla Via Comunale del Principe 13/a (comunicazioni al fax n. 081.2544528 ed alle Pec: Email_2 e
Email 3
- convenuta -
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente Parte 1
"accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 3.788,74, giusti conteggi elaborati al punto 10) del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario". per parte ricorrente Parte 2 :
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 3.080,32, giusti conteggi elaborati al punto 7) del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino
condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario". per parte ricorrente Parte 3
"accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento
-
dell'importo di € 2.246,38, giusti conteggi elaborati al punto 7) del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario". per parte ricorrente Parte 4 :
"accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 1.716,94, giusti conteggi elaborati al punto 7) del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed
-
onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario." per parte resistente:
"rigettare il ricorso perché prescritto, nullo, infondato, in fatto ed in diritto, e non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 8.3.2024, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Napoli deducendo: di lavorare alle dipendenze della convenuta con la qualifica di "Collaboratore professionale sanitario” inquadrati rispettivamente: Pt 1 nel livello D3 (fino ad aprile 2019) e nel livello D4 (da maggio 2019); Parte 2 inquadrata nel livello D (fino ad aprile 2019) e nel livello D1 (da maggio 2019); Lista, nel livello D;
Purificato, nel livello BS;
Idi avere svolto un turno di lavoro diversamente articolato in orario antimeridiano,
-
-
pomeridiano e notturno - su cinque giorni settimanali;
di avere prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dalla Stampa Cartellino
-
ed analiticamente indicati in ricorso per i seguenti periodi: Pepe, dal 15 agosto 2018 al 26 dicembre 2022
Parte 2 dal 15 agosto al 8 dicembre 2022;
Lista, dal 25 aprile 2020 al 26 dicembre 2022;
Purificato, 13 aprile 2020 al 26 dicembre 2022;
- di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui "l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"; Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nelle sentenze della Corte di cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021 e n. 6716 del 10 marzo 2021, hanno rassegnato le conclusioni esposte.
Fissata la prima udienza di discussione per il 22.10.2024 la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio (in data 9.10.2024), resistendo ai ricorsi e chiedendone il rigetto. Preliminarmente, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati e la decadenza dal diritto, per non essere stata formulata dalle parti ricorrenti la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni 30 in esso indicato. Cont Nel merito ha dedotto che i ricorrenti lavorano alle dipendenze della resistente quali turnisti, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che l'articolazione oraria degli istanti, come di tutti i lavoratori turnisti, è di 6 ore e 10 minuti il primo giorno, 6 ore e 10 minuti il secondo, 12 ore e 10 minuti il terzo, seguiti da due giorni di riposo;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata dai ricorrenti non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga "straordinariamente" prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie i lavoratori turnisti non lavorano di più rispetto al non turnista, in quanto tenuti i a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che infatti nulla i ricorrenti hanno provato circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate festive indicate in ricorso;
che questi hanno goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non hanno alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario;
che parimenti non risulta provato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa abbia ecceduto il normale orario di lavoro;
che l'art. 29 comma 6 del CCNL prevede che il godimento del riposo compensativo e, in via alternativa, la fruizione dello straordinario maggiorato, debba avvenire con richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, e nel caso di specie parte ricorrente era decaduta dal beneficio non avendo mai inoltrato la relativa richiesta all' CP 3
Ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni esposte. La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 4.2.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, e dato atto che con ordinanza datata 24.10.2024 al giudizio capofila (avente n.r.g. 5885/2024 erano stati riuniti quelli aventi NN.RR.GG 5886/2024, 5887/2024 e 5888/2024, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione.
Le parti ricorrenti hanno invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021, confermano).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo". La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-
2018 ("L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio).
Nel caso di specie, l'attività lavorativa dei ricorrenti e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei Cartellini Marcatempo in atti. E anche laddove risulti espletata una prestazione lavorativa articolata su 3 giorni di lavoro e 2 giorni di riposo compensativo, il riposo fruito, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi solutorio al fine che ne occupa (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 5138/2023, G. Ruggiero). Così come si deve ritenere generica e comunque non provata l'allegazione dell' resistente in ordine alla avvenuta fruizione integrale dei riposi compensativi previsti dalla norma di cui all'art. 9.
In relazione all'attività espletata in tali giorni festivi infrasettimanali, pertanto, ai ricorrenti spetta l'ulteriore compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018.
Per la quantificazione del dovuto, tenuto conto del valore interruttivo della prescrizione della lettera di messa in mora della datrice, datata al 29.6.2023, va fatta una distinzione per ciascuno dei ricorrenti.
Per Pt 1 nel periodo indicato dal 15 agosto 2018 al 26 dicembre 2022, le contestazioni di parte convenuta risultano fondate relativamente alle giornate in cui non risulta espletata alcuna prestazione lavorativa;
pertanto, i conteggi andranno decurtati delle somme relative al giorno 1.1.2021; non è così a dirsi per il quantum, considerato, dalla relazione istruttoria della competente UOS, comprensivo dello straordinario maggiorato anche per giorni in cui il ricorrente sia stato già retribuito o che siano stati compensati con riposi, ma non risultanti dalle buste paga allegate (15.8.2018, 1.11.2021, 25.12.2021, 2.6.2022). Per Parte 2 dal 15 agosto 2018 al 8 dicembre 2022, la contestazione della convenuta sul quantum dovuto risulta infondata in relazione alle giornate del 15.8.2018, 15.8.2022 e 08.12.2022, in quanto non risultanti come straordinari già pagati dalle buste paga allegate. Per Lista, relativamente al periodo dal 25 aprile 2020 al 26 dicembre 2022, possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, non risultando fondate le contestazioni di parte convenuta in relazione all'erroneità delle aliquote utilizzate da parte ricorrente per i relativi conteggi;
Per Purificato, infine, nel periodo dal 13 aprile 2020 al 26 dicembre 2022, le eccezioni di parte convenuta risultano infondate relativamente alle giornate del 02.06.2021, rispetto alla quale dichiarava che le ore fossero state svolte presso altre Unità Operativa e pagate con il codice straordinario Covid, e del 01.11.2021, considerate già retribuite, ma non risultanti dalle buste paga allegate. va pertanto condannata al pagamento delle seguenti somme in La Controparte_1 favore dei ricorrenti:
-€ 3.709,84 in favore di Pt 1
-€ 3.080, 32 in favore di Parte 2
Pt 3 %;-€ 2.246,38 in favore di
-€ 1.716,94 in favore di Parte_4
,
oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora della datrice di lavoro al saldo (29.6.2023).
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda nonché della natura seriale del giudizio e per la restante parte Cont seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, così decide:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal: 15 agosto 2018 al 26 dicembre 2022 per Pt 1 (decurtati delle somme relative al giorno 1.1.2021); dal 15 agosto 2018 al 8 dicembre 2022 per Parte_2 dal 25 aprile 2020 al 26 dicembre 2022 per Lista e dal 13 aprile 2020 al 26 dicembre 2022 per Purificato;
,2) condanna per l'effetto la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi:
-€ 3.709,84 in favore di Pt 1
-€ 3.080,32 in favore di Parte_2
-€ 2.246,38 in favore di Pt 3 ;
-€ 1.716,94 in favore di Parte 4 , oltre interessi legali dalla data di messa in mora della datrice di lavoro al saldo (29.6.2023); 3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in € 1.500,00 oltre rimborso Contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario;
Napoli, 18.2.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile