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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico Dott.ssa Adele Ferraro, all'esito dell'udienza del 19.6.2026, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 6886 R.G.A.C. per l'anno 2024, avente ad oggetto: solo danni a cose, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Chiaravalle Centrale (CZ), alla Via Luigi Razza 128, presso lo studio dell'Avv. Domenico Cortese che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Tassoni, procuratore domiciliatario, con studio in Catanzaro, alla via Cassiodoro n. 53;
APPELLATO
e nata a [...] il [...]; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come da verbale del 19.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 13.12.2024, Parte_1 proponeva appello per la riforma della sentenza del Giudice di pace di Catanzaro n. 362/2024, depositata in data 15.05.2024 che aveva accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellante, relativa al danno da questi subito a seguito dell'incidente occorso in data
04.12.2020 all'incrocio tra via Chiarello e via Regina Elena nel Comune di Soverato, allorquando l'autovettura FIAT punto (Tg. CH018FL) guidata dal e proveniente dalla via Chiariello Pt_1
1 impattava nella parte anteriore sinistra con la FIAT 500 (Tg. EA198GA) condotta dalla , CP_2 che percorreva la via perpendicolare Regina Elena, rimediando danni sulla fiancata destra.
Lamentava l'erronea applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c. nella parte in cui presume -sino a prova contraria- il concorso di colpa dei conducenti in caso di scontro tra veicoli, deducendo come la norma abbia carattere residuale ed operi solo laddove manchino elementi probatori in grado di corroborare la responsabilità esclusiva di una delle parti.
Deduceva, altresì e conseguentemente, l'erronea valutazione delle prove raccolte e, nello specifico, della documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi successivamente al sinistro e la conformazione stradale dell'intersezione teatro del sinistro, allegando come il non Pt_1 avesse avuto possibilità alcuna di intravedere l'arrivo della vettura antagonista a causa dell'altezza dei palazzi sul lato sinistro della strada.
Da ultimo, deduceva l'assenza di motivazione della sentenza allorché il Giudice di pace determinava, quale “frutto di una mera deduzione soggettiva”, la pari responsabilità concorsuale di ciascun conducente nella misura della metà.
Chiedeva, quindi, l' accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado e la condanna in solido degli appellati e al Controparte_2 Controparte_3 risarcimento delle somme di euro 2.123,60 per i danni al veicolo e di euro 4.247,22 a titolo di danno biologico e di danno non patrimoniale, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio deducendo nel merito l'infondatezza Controparte_3 dell'appello sul presupposto che il , sul quale “incombeva l'onere di provare i fatti che Pt_1 costituiscono il fondamento della propria pretesa risarcitoria, per come sancito dall'art. 2697 c.c., non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a suffragare il fatto storico per come prospettato né, tantomeno, il nesso eziologico tra la condotta ed il danno lamentato” e che, piuttosto, “al momento del sinistro la vettura della aveva già impegnato il crocevia e veniva impattata CP_2 dalla Fiat Punto del che sopraggiungeva successivamente.”. Pt_1
Deduceva, altresì, che, ove il avesse osservato la generale regola di prudenza in Pt_1 prossimità di incroci sancita dalle norme in materia di circolazione stradale, costui avrebbe potuto evitare l'impatto.
All'udienza del 19.6.2025 le parti discutevano la causa che veniva decisa con la presente sentenza, all'esito dell'udienza, della quale è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, per le ragioni esposte a seguire.
si duole dell'errata applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c. a tenor del Parte_1
2 quale: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”, nonché della erronea valutazione delle prove documentali dalle quali emergerebbe l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro. CP_2
Orbene, l'obbligo di dare precedenza a destra – incombente sulla per come desunto CP_2 dalle fotografie prodotte e in assenza di diversa segnaletica stradale – non è circostanza da sola idonea a fondare un giudizio di responsabilità esclusiva a carico dell'appellata. Tanto in ragione del fatto che, ancor prima di porre l'obbligo di dare precedenza a destra in assenza di segnaletica contraria, l'art. 145, co. 1, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) stabilisce che: “i conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.”. Ebbene, nel caso di specie, non è affatto emerso che l'appellante abbia assunto una adeguata condotta in prossimità dell'intersezione stradale e, anzi, ha allegato l'impossibilità di avvedersi del sopraggiungere della vettura della a causa dell'altezza dei palazzi a bordo CP_2 strada, circostanza questa che avrebbe imposto una ancor maggiore cautela.
Invero, l'assenza di adeguata visuale ben lungi dal costituire causa giustificativa idonea a derogare al generale dovere di prudenza in prossimità di incroci, dovere il cui adempimento non risulta, dunque, provato, è elemento che impone una cautela più stringente ed adeguata alla concreta situazione.
Né le prove documentali raccolte (rectius estratti fotografici di google maps) assurgono a prova contraria ex art. 2054, co. 2, c.c. tale da superare la presunzione di concorso di colpa ivi contenuta. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 co. 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
anche quando sia stata accertata la colpa di uno dei conducenti, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata tale presunzione ma è tenuto a verificare in concreto se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.” (così, Corte app. Milano, Sez. IV, n.1222 del 13 aprile 2023).
Parimenti, la Suprema Corte è consolidata nell'affermare la “necessità di accertare comunque, dopo che si è accertata la colpa di uno, la sussistenza o meno di colpa dell'altro conducente coinvolto” con la conseguenza che non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità esclusiva la verifica della violazione dell'obbligo di dare precedenza da parte di uno dei conducenti, ma che è necessario scrutinare in concreto anche il comportamento dell'altro conducente per stabilire se si sia attenuto alle norme sulla circolazione stradale e alle regole di
3 comune prudenza. Nel caso in cui detto accertamento non sia possibile, può trovare applicazione la presunzione di colpa concorrente prevista ex lege (vd. Cass. civ., ord. n. 31142 del 21 ottobre 2022).
Ebbene, nel giudizio di cui è causa, positivamente accertata la violazione dell'obbligo di dare precedenza da parte dell'appellata, non sono affatto emersi elementi che consentano di ritenere che l'appellante abbia addotto un comportamento prudente in prossimità dell'intersezione stradale né, dunque, ha fornito la prova contraria richiesta dall'art. 2054 cit. Pertanto, nessun vizio affligge la motivazione della sentenza pronunciata dal Giudice di pace che non costituisce “mera deduzione soggettiva” dell'organo giudicante, ma è espressione di una presunzione iuris tantum prevista dalla legge che l'appellante non è stato in grado di superare in sede giudiziale.
L'appello proposto va pertanto rigettato.
Le spese tra l'appellante e la seguono la soccombenza e sono Controparte_1 liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 e succ mod., secondo i parametri minimi in considerazione della natura delle questioni trattate;
attesa la mancata costituzione di , nulla per le spese tra la stessa e Controparte_2
l'appellante.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 1.983,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
3) Nulla per le spese tra l'appellante e la convenuta contumace. Controparte_2
4) Stante il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), con conseguente obbligo dell'appellante di pagare il doppio del contributo unificato.
Catanzaro, lì 19.06.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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