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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 1785/2020 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Matteo Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.1785/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Paniz e Parte_3 C.F._3
Stefania Fullin ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Franco Stivanello Gussoni in Venezia
(VE), Dorsoduro 3593;
ATTORI,
contro
(C.F. ), in persona del CO P.IVA_1 CP_2
pro tempore, e Controparte_3
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, entrambi difesi e rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia e domiciliati ex lege presso gli Uffici in Venezia (VE), San Marco n. 63;
pagina 1 di 22 CONVENUTI,
nonché contro
, già RO [...]
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_2
pro tempore, difesa e rappresentata dall'avv. Mariela Carolina Ceballos ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristina Boccato in Mestre-Venezia, Via Torino n. 56;
CONVENUTA/TERZA CHIAMATA
oggetto: risarcimento danno per lesioni subite dall'alunno durante l'orario scolastico
CONCLUSIONI
I Procuratori degli attori hanno così concluso:
“nel merito: I) sia accertato e dichiarato il diritto dei sig.ri e al risarcimento dei danni Parte_1 Parte_2 patrimoniali patiti a causa del sinistro del 21.9.2016 in danno di da quantificarsi nella misura di euro Parte_3 Per 10.265,72, come accertata dal TU dott. nell'elaborato peritale depositato in data 8.6.2023, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia o di equità; II) sia accertato e dichiarato il diritto di al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e/o dei Parte_3 danni patrimoniali – questi ultimi ove non già riconosciuti in favore dei genitori sig.ri e – patiti e Parte_1 Parte_2 patiendi in conseguenza del sinistro occorsole in data 21.9.2016, da quantificarsi nella misura di euro 44.025,34, quanto ai Per danni non patrimoniali, ed euro 10.265,72, quanto ai danni patrimoniali, come accertati dal TU dott. nell'elaborato peritale depositato in data 8.6.2023, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia o di equità; per l'effetto, siano condannati tutti i convenuti, in solido fra loro, al pagamento:
- in favore dei sig.ri e , della complessiva somma di euro 10.265,72, come accertata dal TU Parte_1 Parte_2 Per dott. nell'elaborato peritale depositato in data 8.6.2023, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia o di equità;
- in favore della sig.ra della complessiva somma di euro 44.025,34 a titolo di danno non patrimoniale e, Parte_3 nell'ipotesi in cui non fosse ritenuto di spettanza dei genitori sig.ri e , anche dell'ulteriore somma di Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 22 Per euro 10.265,72 a titolo di danno patrimoniale, come accertati dal TU dott. nell'elaborato peritale depositato in data 8.6.2023, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia o di equità; III) siano rigettate tutte le eccezioni, domande ed istanze, anche istruttorie, formulate dal
[...]
, dall Controparte_7 [...]
e da Controparte_8 [...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
RO in ogni caso:
- ogni posta creditoria sia maggiorata con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dalla data del sinistro al saldo;
- spese, anticipazioni e compensi, oltre accessori di Legge, interamente rifusi;
Per
- spese di TU (pari ad euro 1.830,00 già versati dai ricorrenti al TU dott. e di CT (anch'esse pari ad euro 1.830,00 già versati dai ricorrenti al CT dott. interamente rifuse”. Per_2
L'Avv. Distrettuale dello Stato di Venezia, nell'interesse delle Amministrazioni convenute, ha così concluso:
“a) In via preliminare, nel rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, per l'effetto, adottare i provvedimenti di cui all'art. 164 c.p.c.; b) nel merito, rigettare le domande di parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto per quanto detto in narrativa;
c) in via subordinata, condannare a tenere indenne RO
l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza pregiudizievole in forza di quanto stabilito nel contratto di assicurazione, nonché di rimborsare le spese sostenute nel presente giudizio;
d) con vittoria di spese e di onorari.”
Il Procuratore di ha così concluso: RO
“Nel merito, in via principale:
- dichiarare infondate, in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, tutte le domande svolte da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio e per l'effetto rigettarle;
- ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., condannare e , in proprio ed in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia minore al pagamento in favore della di una Parte_3 RO somma da determinarsi in via equitativa secondo il miglior apprezzamento del Giudice;
Nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare la natura puramente casuale e fortuita dell'evento occorso alla sig.na e, per l'effetto, Parte_3 dichiarare l'eventuale esatto importo dovuto dalla concludente a titolo di indennizzo in forza delle condizioni di polizza prodotte, al netto degli importi percepiti e percipiendi dall'attrice da parte dell' o di altri enti previdenziali o CP_9 assicurativi;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 3 di 22 Con atto di citazione regolarmente notificato e , in proprio e quali genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , convenivano in giudizio, avanti il Parte_3
Tribunale di Treviso, il (ora CO0 [...]
), l' , CO Controparte_3 [...]
e per sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, RO CP_11 della somma complessiva di euro 85.658,63, importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni derivati dall'infortunio patito dalla figlia minore all'interno dell'Istituto scolastico, durante l'orario di educazione fisica.
Esponevano in particolare gli attori che: a) in data 21.09.2016, durante la lezione di educazione fisica presso la Scuola ” parte dell' , Controparte_4 Controparte_3
, svolgendo un esercizio ginnico di salto in alto su richiesta dell'insegnante, aveva subito un Parte_4 infortunio nella fase di atterraggio, riportando un trauma distorsivo al ginocchio destro, con prognosi di 10 giorni;
b) trascorsi dieci giorni di riposo poiché accusava ancora dolore, si era sottoposta ad Pt_3 ulteriori esami ed accertamenti medici all'esito dei quali le era stata diagnostica la “rottura del legamento crociato anteriore”; c) nel mese di aprile 2017 la ragazza si era sottoposta ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento danneggiato nel sinistro;
d) le cure mediche, comprensive dei cicli di fisioterapia, si erano protratti fino al mese di novembre 2017; e) all'esito di una consulenza medico-legale di parte alla minore era stato riscontrato “un periodo di danno biologico temporaneo totale per 3 giorni, parziale al 75% per 2 mesi, parziale al 50% per 3 mesi e al 25% per 5 mesi, nonché un danno biologico permanente non inferiore al 10%; f) per oltre un anno era stata costretta a sottoporsi a costanti cure Pt_3 mediche che le avevano sottratto tempo agli studi, pregiudicando il suo andamento scolastico, e costringendola comunque a rinunciare a svolgere normali attività di svago nel tempo libero;
g) in relazione all'evento dannoso occorso alla minore sussisteva una responsabilità di natura contrattuale a carico della
Amministrazione scolastica alla stregua della considerazione per cui fra allievo ed Istituto scolastico si instaura un vincolo negoziale dal quale sorge in capo a quest'ultimo l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità; h) in subordine era eventualmente configurabile a carico dell'Amministrazione una responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c.; i) poiché l'Istituto scolastico aveva stipulato una contratto assicurativo in favore degli alunni, vi era una concorrente responsabilità della compagnia assicurativa nei cui confronti era esercitabile azione diretta da parte dell'NN-assicurata; l) ogni tentativo di addivenire ad una composizione amichevole della controversia aveva sortito esito negativo.
pagina 4 di 22 Tutto ciò premesso ed esposto gli attori concludevano chiedendo la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma complessiva quantificata in euro 85.658,63.
Si costituivano in giudizio il e l' CO Controparte_3
eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt.
[...]
163 n. 4 e 164 c.p.c.. Nel merito, invece, chiedevano il rigetto della domanda attorea sul rilievo: i) dell'insussistenza di un inadempimento contrattuale ascrivibile all'Istituto scolastico e alla condotta dell'insegnante di educazione fisica che aveva correttamente vigilato sugli alunni durante l'esecuzione degli esercizi fisici, adottando ogni forma di cautela necessaria al fine di tutelarne l'incolumità; ii) dell'ascrivibilità del danno subito in via esclusiva all'NN, la quale all'epoca del fatto “aveva una età e una struttura fisica tale da poter esigere dalla medesima capacità di autocontrollo delle proprie prestazioni motorie”; iii) della configurabilità degli estremi del caso fortuito in ragione della assoluta casualità ed imprevedibilità del sinistro occorso.
Evidenziavano inoltre che, anche a voler ravvisare in capo all'Amministrazione scolastica una responsabilità per l'infortunio subito dall'NN, la condotta di quest'ultima non poteva ritenersi comunque immune da profili di colpa, posto che l'evento dannoso si era verificato anche a causa del comportamento negligenza assunto dalla stessa.
Contestavano altresì la quantificazione dei danni operata dalla parte attrice perché eccessiva e priva di adeguati riscontri probatori.
Domandavano infine di essere tenuti indenni e manlevati dalla compagnia assicurativa
[...]
dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da un'eventuale condanna RO all'esito del giudizio.
costituitasi in giudizio, eccepiva l'incompetenza RO territoriale funzionale del Giudice adito in favore del Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 25 c.p.c.; nel merito, invece, negava che fossero ravvisabili profili di colpa in capo all'Amministrazione scolastica in relazione all'infortunio patito dall'NN , posto che l'evento dannoso si era verificato in Parte_3 modo repentino e non prevedibile, con modalità tali da impedire ogni tempestivo ed efficace intervento da parte dell'insegnante, sicché era configurabile un caso fortuito con conseguente esclusione di responsabilità dell'Istituto.
Contestava poi anch'essa la quantificazione del danno prospettata dagli attori per le ragioni meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta. Concludeva quindi chiedendo: in via pregiudiziale, che fosse accertata e dichiarata da parte del Giudice la propria incompetenza in favore del Tribunale di Venezia;
nel merito, in via principale, che fosse rigettata la pretesa risarcitoria degli attori, con condanna degli stessi ai pagina 5 di 22 sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.; nel merito, in via subordinata, che venisse accertata e dichiarata la natura casuale e fortuita dell'evento dannoso e per l'effetto che fosse determinato l'eventuale importo dovuto dalla compagnia assicurativa a titolo di indennizzo.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 27.06.2019, si costituiva in giudizio la società CP_11 eccependo in via pregiudiziale di rito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Venezia nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per le ragioni meglio articolate in atti alle quali si rinvia. Nel merito, invece, domandava il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza di data 15.12.2019 il Giudice del Tribunale di Treviso dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Venezia e fissava termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Venezia.
Con atto di citazione in riassunzione parte attrice riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Venezia citando in giudizio il , l' ” e la compagnia CO CO2 assicuratrice riportandosi integralmente alle domande e deduzioni svolte con l'atto RO introduttivo depositato avanti il Tribunale (dichiaratosi incompetente) di Treviso.
La riassunzione non veniva invece effettuata nei confronti della società CP_11
Si costituivano in giudizio il e l' CO Controparte_3
nonché
[...] RO riportandosi alle allegazioni, difese e conclusioni già formulate innanzi al Giudice del Tribunale di Treviso.
All'esito dell'udienza di comparizione del 04.03.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Con memoria di costituzione depositata in data 01.04.2021 , medio tempore divenuta Parte_3 maggiorenne, si costituiva in giudizio in proprio, richiamando e reiterando il contenuto dei precedenti scritti difensivi attorei.
Espletata l'istruttoria mediante l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di TU, le parti con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza cartolare del 18.07.2024 hanno precisato le rispettive conclusioni. Con decreto del giudice del 30.08.2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
pagina 6 di 22 La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione articolata dall'Amministrazione convenuta in giudizio ( e CO Controparte_3
”) avente ad oggetto la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità della
[...] domanda azionata prima da e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti della minore e poi da quest'ultima a seguito della costituzione in Parte_3 proprio raggiunta la maggiore età.
Al riguardo si deve infatti evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti, desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio secondo una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. Cass. n.
4828/2006; n. 7448/2001). Analogamente, rispetto al profilo della causa petendi si ritiene soddisfatto il requisito della sufficiente determinatezza allorché siano desumibili dal complessivo contenuto dell'atto i fatti costitutivi della domanda proposta dall'attore.
Sulla scorta di un tanto, nel caso di specie, non risulta configurabile alcuna nullità, atteso che la parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, ma anche negli scritti successivi alla citazione, ha più volte precisato sia l'oggetto della domanda spiegata che il fondamento giuridico della stessa.
In particolare, la parte attrice ha dichiarato di agire in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dagli odierni convenuti per omissione delle cautele necessarie, suggerite dalle regole di ordinaria diligenza, in relazione all'infortunio patito dall'NN in data 21.09.2016 nel Parte_3 periodo di affidamento al personale scolastico, nonché al fine di conseguire il ristoro dei danni subiti.
Risultano pertanto obiettivamente chiari e specifici gli elementi del diritto fatti valere oltre che del petitum della domanda;
d'altra parte, le puntuali argomentazioni e controdeduzioni formulate dalle
Amministrazioni convenute e dalla compagnia assicurativa costituitasi in giudizio escludono, all'evidenza,
l'asserita lacunosità di quanto esposto in citazione ed allo stesso tempo comprovano come le stesse parti convenute siano state poste nelle condizioni di apprestare adeguate difese. Donde l'infondatezza dell'eccezione svolta che, per quanto sopra anticipato, va respinta.
pagina 7 di 22 Tanto premesso, nel merito della controversia giova anzitutto rammentare che la Corte di Cassazione (cfr.
Cass. n. 32377/2021) – con orientamento al quale questo giudice intende dare continuità – ha chiarito che, in caso di danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici, la responsabilità dell'Istituto scolastico ha natura contrattuale. Ciò in quanto l'accoglimento della domanda di iscrizione, e la conseguente ammissione dell'allievo “determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, sorgono in capo all'Istituto doveri di protezione, enucleati in particolare dagli artt. 1175 e 1375 c.c., fra cui deve ritenersi sicuramente inclusa l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto ovvero affinché l'allievo non procuri un danno a se stesso (cfr. anche Cass. n. 36723/2021, Cass. n. 22752/2013 e Cass. n. 3680/2011).
La riconducibilità della responsabilità dell'Amministrazione scolastica allo statuto normativo di cui all'art. 1218 c.c. ha per effetto, in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., che mentre parte attrice deve provare le modalità di verificazione del fatto storico e che esso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto – ovverosia nell'arco temporale di affidamento dell'alunno alla scuola – occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente (prova che in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'Istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si sia verificato durante l'orario scolastico o di svolgimento del rapporto;
cfr.
Cass. n. 2114/2024), incombe invece sull'Istituto scolastico l'onere di dimostrare che l'evento dannoso lamentato è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante ovvero che la sorveglianza è stata esercitata con una diligenza idonea ad impedire il fatto.
Preme peraltro a questo giudice evidenziare che la ripartizione dell'onere probatorio non muta rispetto alle ipotesi in cui si ritenesse applicabile la tutela ex art. 2049 c.c., giacché anche nella prospettiva dei principi in materia di prova liberatoria ex art. 2049 c.c. la presunzione di responsabilità posta dalla norma può essere superata (soltanto) dalla dimostrazione che l'insegnante ha esercitato una vigilanza adeguata ed ha adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose (Cass. n. 9325/2010).
In tal senso, entrambe le fattispecie non configurano ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità per colpa presunta, superabile con la prova di avere correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni durante il tempo di affidamento degli stessi alla scuola. Si tratta dunque, in entrambi i casi, di presunzione di responsabilità che non ha carattere assoluto, configurandosi invece come pagina 8 di 22 un'ipotesi di responsabilità soggettiva aggravata, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio, che grava l'Amministrazione scolastica, e per essa il Ministero chiamato a rispondere del danno, della prova liberatoria nei termini sopra precisati.
Pertanto, tanto nell'ipotesi in cui si invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza, quanto nel caso in cui sia fatta valere la responsabilità extracontrattuale per l'omessa assunzione delle misure di protezione e cautele necessarie, può escludersi la responsabilità in capo alla direzione scolastica solo laddove la parte contrattuale, gravata degli obblighi di vigilanza dei minori, dia prova di aver predisposto gli accorgimenti organizzativi e tecnici atti a prevenire il verificarsi di eventi dannosi, l'idoneità dei quali non può prescindere ma è anzi da valutarsi in stretta connessione con tutte le circostanze del caso concreto da valutarsi in una prospettiva ex ante (così: Cass. n. 3695/2016, n.
23372/2013 e n. 4799/2001).
Tanto premesso, mette conto osservare che parte attrice ha assolto l'onere della prova su di essa incombente, avendo offerto dimostrazione della concreta dinamica dei fatti nonché della circostanza che l'infortunio occorso all'NN si è verificato durante l'orario scolastico.
A tal ultimo riguardo è incontestato che il 21.09.2016 fosse presente presso la Scuola Parte_3
Secondaria , parte dell' ”; Controparte_4 Controparte_3 così come è altrettanto incontestato che quel giorno, durante la lezione di educazione fisica, l'NN svolgendo un esercizio ginnico di salto in alto a forbice si infortunava al ginocchio destro.
La modalità di verificazione dei fatti allegata dagli attori con l'atto introduttivo del giudizio risulta pienamente confermata dalle prove orali assunte nel corso dell'istruttoria e in particolare dalle testimonianze rese dagli alunni presenti al sinistro, e , ai quali non v'è Testimone_1 Testimone_2 motivo di non dare credibilità anche alla luce della coerenza e concordanza delle dichiarazioni rese.
In particolare, il teste , escusso sulle circostanze tenorizzate nei capitoli di prova (diretta e Testimone_1 contraria) ammessi dal giudice, ha confermato che l'insegnante di educazione fisica (prof. ), dopo Per_3 aver fatto fare agli alunni una breve corsa intorno ai locali della palestra, aveva detto loro di prendere la rincorsa e di saltare come meglio riuscivano una corda elastica tesa tra due ritti;
ha poi riferito che Pt_3
, in seguito dell'esecuzione di un salto di altezza pari a 110 cm, era atterrata in posizione eretta sul
[...] pavimento, sul quale non erano posizionati materassi né altre protezioni atte a rendere meno severo l'impatto degli studenti con il suolo e che, a seguito dell'impatto, si teneva il ginocchio (cfr. verbale udienza del 04.10.2022).
pagina 9 di 22 Tali dichiarazioni sono state poi confermate dal teste , il quale ha dichiarato che il Testimone_2 docente aveva invitato gli alunni a saltare una corda elastica, che si trattava di un salto libero, posto che l'insegnante non aveva dato direttive né illustrato tecniche su come eseguire il salto;
che in quell'occasione sotto i ritti non c'erano materassi né altre protezioni;
che il docente nel caso di aveva teso la corda Pt_3 sino all'altezza di 110 cm;
che la suddetta NN dopo l'esecuzione del salto era atterrata in piedi, dolorante a un ginocchio. Ha poi soggiunto che il docente non aveva controllato il modo in cui gli alunni svolgevano l'esercizio di salto (cfr. sempre verbale dell'udienza del 04.10.2022).
Per gli essenziali rilievi che precedono, può dunque ritenersi fornita la prova del fatto, ovvero del verificarsi dell'evento di sinistro (l'infortunio) all'interno dell'edificio scolastico, durante l'orario di affidamento dell'NN alla scuola, quando cioè l'allieva si trovava sotto la responsabilità dell'Istituto scolastico e degli insegnanti e che la causa dell'infortunio sia da imputarsi verosimilmente all'esecuzione dell'esercizio di salto in alto indicato dal docente durante la lezione, considerato anche in via dirimente che la TU medico-legale espletata in corso di giudizio ha accertato la piena compatibilità delle lesioni lamentate dall'NN con l'evento oggetto di causa.
Alcuna adeguata prova liberatoria è stata invece offerta dall'Amministrazione convenuta.
Giova rammentare – per quanto già in parte evidenziato – che a fronte dell'adempimento da parte degli attori all'onere della prova che su di essi incombe, compete all'Amministrazione ai fini del superamento della presunzione di responsabilità gravante ex art. 1218 c.c. sull'Istituto scolastico, dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari, organizzative idonee a scongiurare il sorgere di situazioni di pericolo favorevoli al determinarsi della serie causale sfociante nella produzione dell'evento dannoso, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione a tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 9337/2016).
Nel caso di specie, siffatta dimostrazione è assente, sol che si consideri che la mancata adozione a cura del docente di misure precauzionali atte a prevenire ed evitare la verificazione di eventi dannosi in danno degli alunni durante lo svolgimento dell'esercizio di salto in alto in occasione del quale si è Parte_3 infortunata è comprovata dagli esiti dell'istruttoria orale svolta.
In particolare, i testi già citati e hanno entrambi affermato che il Testimone_1 Testimone_2 prof. ha fatto svolgere all'odierna attrice (così come agli altri studenti presenti all'ora di educazione Per_3 fisica) l'esercizio di salto in alto senza alcuna adeguata misura di protezione e in particolare omettendo di collocare e utilizzare un materasso o altro dispositivo che attenuasse l'impatto con il pavimento al momento dell'atterraggio in guisa da evitare eventuali infortuni o traumi fisici. pagina 10 di 22 L'assenza di presidi atti a tutelare l'incolumità fisica degli studenti è stata poi confermata anche dal docente all'udienza del 04.10.2022 (cfr. la risposta data al capitolo di prova attoreo n. 13), rispetto al quale non coglie nel segno l'eccezione di incapacità a testimoniare articolata dalla parte attrice (ed invero, come insegna la Corte di Cassazione, la parte che eccepisca ai sensi dell'art. 246 c.p.c. l'incapacità di un teste, laddove il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste la nullità della relativa testimonianza. La parte poi che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata. Nel caso di specie parte attrice, sebbene abbia eccepito l'incapacità del teste, prof. , prima della sua escussione e successivamente alla prova Per_3 testimoniale abbia rilevato la nullità della testimonianza, ha omesso di ribadire l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni, avendo fatto tardivo richiamo alla stessa solo con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.).
A nulla rileva poi la circostanza (allegata dalle Amministrazioni convenute) che la tipologia di esercizio (recte di salto) fatto eseguire agli alunni il giorno del sinistro occorso all'attrice non solo rientrasse tra quelli individuati dal Dipartimento di Scienze Motorie per valutare le capacità motorie degli studenti ed orientarli verso specialità più idonee, ma fosse anche inserito nei Programmi ministeriali nell'obiettivo “potenziamento fisiologico” nonché nell'obiettivo “avviamento allo sport”, così come priva di rilevanza è il fatto che i protocolli organizzativi scolastici o ministeriali non prevedessero alcuna forma di protezione come dichiarato dal prof. in sede di prova testimoniale, posto che l'impiego di un materassino durante l'esercizio del Per_3 salto in alto costituiva misura rispondente ad un normale canone di ordinaria prudenza e certamente adeguata a escludere o quantomeno a ridurre significativamente il rischio di causazione dell'evento dannoso, sicché, per tale via, nemmeno può affermarsi – a dispetto di quanto opinato dalle parti convenute
– che l'infortunio non fosse altrimenti evitabile e prevenibile nel caso concreto.
Nella prospettiva del superamento della presunzione di responsabilità non colgono poi nel segno le difese con le quali le convenute, per un verso, escludono che sussista nella specie una inosservanza dell'obbligo di vigilanza gravante in capo all'autorità scolastica (per aver l'insegnante di educazione fisica correttamente sorvegliato gli alunni durante l'esecuzione dell'esercizio in salto) e, per altro verso, invocano la configurabilità degli estremi del caso fortuito a fronte dei caratteri di repentinità ed imprevedibilità dell'incidente occorso a . Parte_3
pagina 11 di 22 La prima argomentazione difensiva è destituita di fondamento, atteso che ai fini della prova liberatoria incombente sull'Amministrazione scolastica chiamata a rispondere dell'illecito commesso o subito da un proprio allievo, non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti in loco o l'assidua costante vicinanza ai ragazzi da parte degli organizzatori/docenti e l'avere i medesimi impartito agli alunni generiche raccomandazioni su come eseguire un dato esercizio, se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi. Circostanza da escludersi nel caso di specie alla luce di quanto poc'anzi esposto con riguardo alla omessa collocazione di un materasso finalizzato ad attutire l'atterraggio.
Peraltro, la stessa prova circa il fatto che il docente abbia impartito agli alunni adeguate raccomandazioni e indicazioni su come effettuare il salto e che abbia controllato il corretto svolgimento dell'esercizio non può ritenersi adeguatamente raggiunta in giudizio, giacché se è vero che il prof. , in sede di prove orali, Per_3 ha dichiarato di aver illustrato agli studenti le modalità di esecuzione dell'esercizio, non può sottacersi come tali affermazioni siano radicalmente smentite dai testi attorei e – Testimone_1 Testimone_2 della cui genuinità questo giudice, giova ribadirlo, non ha motivi per dubitare – i quali hanno negato che il docente avesse spiegato come eseguire concretamente il salto.
La seconda argomentazione difensiva, invece, si infrange sull'autorevolezza dell'orientamento della
Suprema Corte secondo cui, per ritenere integrata la prova liberatoria della presunzione di colpa, non è sufficiente la sola dimostrazione dell'impossibilità di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ovvero la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e che si è verificato repentinamente, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari e/o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale e, più in generale, di aver esercitato una vigilanza adeguata all'età e al normale grado di comportamento dei minori affidati;
prova che – tenuto conto dell'omessa adozione delle misure di sicurezza certamente esigibili nel caso concreto, mediante il posizionamento di un materassino o di altra forma di protezione idonea a scongiurare il rischio di eventi traumatici al momento dell'atterraggio – non è stata offerta (Cass. n.7410/2021; Cass. n. 9337/2016).
Preme in terzo luogo osservare come non assuma rilievo che l'NN fosse “una delle migliori studentesse nelle attività motorie”, o che fosse “avezza alla tipologia di esercizio richiestole”, giacché tale circostanza in alcun modo incide sulla valutazione di negligenza addebitabile all'Amministrazione scolastica per non aver garantito in maniera adeguata la sicurezza agli studenti nei termini sopra esposti.
pagina 12 di 22 Indimostrata inoltre è rimasta l'asserzione difensiva della compagnia assicurativa
[...]
secondo cui , nel mentre veniva soccorsa dopo aver RO Parte_3 subito l'infortunio, avrebbe confidato che si era già fatta male al ginocchio la sera prima dell'incidente nel corso dell'allenamento di atletica leggera, tenuto conto che tale allegazione non ha trovato il minimo riscontro in sede di istruttoria orale (ed invero, i testi e sentiti in Testimone_1 Testimone_2 merito alla suddetta circostanza hanno dichiarato di nulla sapere), né emerge dalla documentazione agli atti.
Per tutte le ragioni articolate, va dunque accertata la responsabilità dell' e per esso del CO3
in relazione all'infortunio occorso alla minore in data CO4 Parte_3
21.09.2016; ragion per cui l'Amministrazione statale (in persona del , tenuto conto che l'Istituto CP_1 comprensivo è una mera articolazione dello stesso) va condannata al risarcimento del danno subito.
V'è poi da osservare, sempre in punto di an debeatur, come non sussistano elementi per ritenere configurabile un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in capo all'NN, tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto (esecuzione di un esercizio ginnico indicato come obbligatorio dal docente in assenza della predisposizione di protezioni concretamente esigibili) che escludono che siano ad ella addebitabili profili di negligenza nella condotta assunta.
Quanto al danno patito da deve prendersi a riferimento la relazione del C.T.U., il cui Parte_3 contenuto, perché pienamente rispondente al quesito assegnato e sorretto da argomentazioni scevre di incoerenze e di vizi di ordine logico e metodologico, deve intendersi in questa sede integralmente richiamato.
A causa del sinistro di causa l'NN ha riportato una “rottura del LCA e del corno posteriore del Parte_3 menisco mediale del ginocchio destro”, sicché viene reclamato il risarcimento del danno alla persona, sia in relazione a quello che, a partire da Corte Cost. n. 184 del 1986, è stato definito come danno evento, ossia il danno biologico (oggi ridefinito come danno dinamico/relazionale, cfr. Cass. n. 7513/2018, ma già in precedenza a partire da Corte Cost. n. 372 del 1994 riqualificato come danno conseguenza), da intendersi in senso lato come la compromissione delle attività realizzatrici della persona umana che si verifica, quale effetto autonomo e prioritario rispetto alle perdite economiche o ai mancati guadagni, in conseguenza di menomazioni dell'integrità psico-fisica, sia in relazione al danno morale ed a quello patrimoniale per spese mediche.
In merito ai parametri per la liquidazione del danno alla persona sulla base delle indicazioni del C.T.U. venendo in rilievo beni infungibili, per i quali non esiste un surrogato di mercato, si impone viepiù il ricorso al potere di valutazione secondo equità ex art. 1226 c.c. pagina 13 di 22 Il dispiegamento del potere di valutazione equitativa ex art. 115 c.p.c., nel caso di specie, esclusa l'applicazione dell'art. 139 Cod. ass. trattandosi di vicenda estranea all'ambito della circolazione stradale o della responsabilità sanitaria (v. Corte Cost. n. 235 del 2014 in merito al fondamento solidaristico del comparto RCA come tale non replicabile in tutto il settore della responsabilità civile), si invera con il motivato ricorso ad uno strumento uniforme suscettibile di applicazione generalizzata.
Appare così possibile il ricorso alle tabelle veneziane (edizione 2020), secondo la versione rilasciata nel maggio 2020 previa attualizzazione degli importi, considerato che tale è il costante orientamento seguito da questo Tribunale e tenuto conto che la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che l'utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi – che restano pur sempre un criterio guida e non una normativa di diritto (Cass. n. 33005/2021 e n. 20292/2022) – non è in sé precluso, purché non si arrivi a risultati che non si pongano in patente ed ingiustificato contrasto con quelli che sarebbero derivati in caso di applicazione delle tabelle milanesi (Cass. n. 1553/2019).
Così chiarito il quadro di riferimento, vale osservare che in base alle conclusioni del consulente tecnico sono residuate in capo a postumi attualmente obiettivabili costituiti da “esito cicatriziale, Parte_3 limitazioni funzionali a carico del distretto traumatizzato ed un attendibile quadro soggettivo sostenuto da difficoltà a correre e
a saltare, precoce affaticabilità al mantenimento della posizione seduta, per verosimile residua meniscopatia mediale”.
Tali postumi – secondo quanto riferito dal C.T.U. – persistono nonostante il lungo periodo di tempo intercorso dalla data dell'evento trovando equa quantificazione nella riduzione del 7-8% dell'integrità psico- fisica del soggetto a titolo di danno biologico permanente, cui va ad aggiungersi un danno biologico temporaneo della durata complessiva di 183 giorni di cui giorni 3 al 100%, giorni 60 al 75%, giorni 60 al
50% e giorni 60 al 25%.
In considerazione di tanto, e tenuto conto delle ulteriori valutazioni medico-legali espresse dal C.T.U. (alle quali si rinvia), si ritiene equo e conforme a giustizia determinare in euro 20.185,00 l'entità del risarcimento spettante a titolo di pregiudizio biologico permanente (danno dinamico-relazionale), importo già attualizzato. Da tale somma va detratto l'importo di euro 6.304,01 liquidato dall' a titolo di CP_9 indennizzo per il ristoro del danno biologico patito da in conseguenza del sinistro per cui Parte_3 oggi è causa (doc. 37 atto di citazione originario).
Sul punto vale ricordare che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale – che secondo il principio affermato da Cass. Sez. Un. n. 12566/2018 riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito – devono essere detratti dal credito pagina 14 di 22 risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento
“civilistico”), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo (Cass., n. 30293/2023). Ne discende che: a) se l' ha pagato al danneggiato un capitale a CP_9 titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n.
26117 del 2021, Cass. n. 9112/2019; Cass. n. 13222/2015).
Sulla scorta dei citati insegnamenti, ai fini dell'operazione occorre preliminarmente rendere omogenei il credito risarcitorio e l'importo corrisposto dall' (mediante la devalutazione di entrambe le poste alla CP_9 data di verificazione dell'illecito), procedere poi alla detrazione e, infine, alla rivalutazione della somma ottenuta a valori attuali.
Ne consegue che effettuato il ridetto calcolo l'importo dovuto a titolo di danno biologico permanente ammonta ad euro 12.631,45.
Con riguardo alla compromissione psico-fisica, per il periodo di invalidità temporanea, deve essere liquidato quale pregiudizio biologico temporaneo l'importo di € 100,00 al giorno avuto riguardo al periodo complessivo di I.T. ottenuto sulla base del seguente prospetto:
o 3 giorni di invalidità al 100% € 300,00;
o 60 giorni di invalidità al 75% € 4.500,00;
o 60 giorni di invalidità al 50% € 3.000,00;
o 60 giorni di invalidità al 25% 1.500,00.
Importo attualizzato in € 10.992,00.
In parallelo alla componente lesione della salute deve essere valutato in modo autonomo il pregiudizio di natura morale rappresentato dalla sofferenza interiore (cfr. Cass. n. 7513/2018), inteso come aggressione alla sfera interna non avente base organica ed estranea alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, ma da liquidare unitamente alla componente lesione/menomazione correlata di pertinenza medico-legale.
Giova ricordare che il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute, deve tener conto di tutti i pregiudizi effettivamente subiti dalla vittima trattandosi di una categoria onnicomprensiva all'interno della quale deve essere ricompreso anche il danno morale, inteso pagina 15 di 22 come sofferenza soggettiva. In assenza tuttavia di elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze eventualmente subite in conseguenza del sinistro (rispetto a quelle già contenute nelle tabelle applicate per il risarcimento), non può essere operata alcuna personalizzazione della liquidazione.
Ed infatti, pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre che venga provata la sussistenza di una sofferenza ulteriore rispetto a quella provocata dalle lesioni subite (Cass. n. 25164/2020).
Va quindi esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, sicché il ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto per la lesione all'integrità psicofisica, presuppone necessariamente un'attività di allegazione su cui fondare il metodo presuntivo a cura della parte danneggiata.
Nel contesto dei principi richiamati, ritiene questo giudice che vada riconosciuto alla parte attrice un danno morale per il periodo di invalidità temporanea a fronte della sofferenza correlata al lungo iter riabilitativo
(protrattosi per oltre un anno) nonché in relazione agli esiti da invalidità permanente per “l'attendibile quadro soggettivo sostenuto da difficoltà a correre e a saltare, precoce affaticabilità al mantenimento della posizione seduta” riscontrato dal TU che depone per l'esistenza presuntiva di un grado lieve di sofferenza soggettiva.
Tale posta di danno secondo il sistema di parametrazione in uso delle vigenti tabelle del Tribunale di
Venezia può essere quantificato in via equitativa (tenuto conto dell'indicazione del consulente tecnico nominato - cfr. p. 17 della relazione peritale), nella misura del 15 % dell'importo liquidato a titolo di danno biologico temporaneo (per totali euro 1.649,00) e del 10% a titolo di danno biologico permanente (per totali euro 2.185,00, somma calcolata sull'ammontare complessivo del credito risarcitorio dovuto come da indicazioni di Cass. n. 30293/2023).
Deve escludersi invece la possibilità di procedere alla personalizzazione nella liquidazione della componente biologica sotto l'aspetto dinamico-relazionale, in assenza di puntuale allegazione di profili “del tutto anomali ed affatto peculiari” (cfr. Cass. n. 7513/2018) o “eccezionali” (cfr. Cass. n. 26304/2019; Cass.
n. 2788/2019), in quanto tali esulanti l'ambito della valutazione effettuata in sede di C.T.U., ricordando come quest'ultima non sia solo di tipo anatomico, ma funzionale di base, sì che la personalizzazione del valore del punto non è la regola, ma l'eccezione al cospetto di una precisa allegazione afferente profili relazionali esulanti l'ambito della normalità, oggi riorganizzata, e resa più sfumata, nel binomio conseguenze indefettibili e conseguenze peculiari (cfr. Cass. n. 5865/2021). Nella specie, parte attrice non pagina 16 di 22 ha prospettato e provato l'esistenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, sicché nulla va riconosciuto a titolo di maggiorazione delle somme liquidate.
Il C.T.U., d'altronde, come indicato nell'elaborato peritale, nell'ambito della determinazione del danno biologico permanente ha già considerato anche i profili dinamico-relazionali comuni passibili di accertamento e di valutazione medico legale (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale).
Conclusivamente, a titolo di risarcimento del danno alla persona deve essere liquidato in favore dell'attrice l'importo di euro 27.457,45 già attualizzato.
Tale importo, peraltro, non si discosta in maniera significativa da quello liquidabile facendo applicazione delle tabelle milanesi nella versione aggiornata del 2024 (detratto quanto percepito dall'assicuratore sociale).
Su tale somma, costituente un c.d. credito di valore – giacché assolve alla funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'interessato – vanno aggiunti anche gli interessi compensativi che costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno, i quali vanno riconosciuti alla parte danneggiata in presenza di una domanda estesa agli stessi (Cass. n. 10376/2024; Cass. n. 4938/2023, ma cfr. anche Cass. n. 5317/2022 che ammette il riconoscimento degli interessi compensativi anche d'ufficio perché compresi nell'originario petitum della domanda).
La rivalutazione monetaria, infatti, ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore subito;
mentre gli interessi compensativi sulle somme liquidate servono a compensare il pregiudizio derivato al credito dal ritardato conseguimento delle somme e sono corrispondenti ai frutti che le somme di denaro dovute a titolo di indennizzo avrebbero prodotto in caso di tempestivo ed immediato pagamento. La misura degli stessi va determinata, in via presuntiva ed equitativa, nel saggio degli interessi legali da applicarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso e di anno e anno rivalutata, secondo il criterio di calcolo scolpito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 21396 del 2014 e
Sez. Un. n. 1712 del 1995), tenuto conto tuttavia, con riferimento alla somma versata dall' – che va CP_9 considerata ai fini del riconoscimento degli interessi compensativi alla stregua di un acconto – dei principi stabiliti da Cass. n. 23927/2023.
Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente decisione sino al saldo.
A titolo di danno patrimoniale devono invece essere inoltre liquidati i seguenti importi:
- per spese mediche documentate e valutate congrue dal C.T.U. euro 9.825,30 attualizzati tenuto conto della rivalutazione monetaria in euro 11.736,00;
pagina 17 di 22 -per c.t.p. stragiudiziale euro 440,42, attualizzati in euro 521,90, tenuto conto della fornita prova dell'esborso sostenuto (va in particolare considerato che il rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale ha natura di danno emergente e ai fini della possibilità di addossarlo a carico della parte danneggiante, l'utilità del relativo esborso deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
nella specie, risulta dovuto il rimborso per le spese sostenute per la perizia medico-legale espletata ante causam, trattandosi di prestazione resasi necessaria al fine di far valere le proprie ragioni nel successivo giudizio di merito, relativamente alla quale i giudici di legittimità hanno confermato trattarsi di conseguenza normale e regolare del fatto illecito della quale il giudice del merito deve tener conto in sede di liquidazione del danno - cfr. Cass. n. 3803/1982).
Su detta somma, costituente un credito di valore, vanno conteggiati, secondo i criteri sopra indicati, gli interessi c.d. compensativi sulla somma devalutata alla data di ciascun pagamento e rivalutata anno per anno sino alla data della presente decisione.
Conseguentemente, l'ammontare complessivo del danno patrimoniale (comprensivo di interessi e rivalutazione) è corrispondente ad euro 13,463,00.
Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente decisione sino al saldo.
L'Istituto scolastico e per esso il va in definitiva condannato al CO risarcimento del danno non patrimoniale in favore di costituitasi volontariamente in Parte_3 giudizio a seguito del conseguimento del diciottesimo anno di età; nonché del danno patrimoniale in favore degli attori e , genitori di che hanno agito in proprio per il Parte_1 Parte_2 Pt_3 pagamento/recupero delle spese per cure mediche sostenute nell'interesse della figlia in conseguenza dell'infortunio dalla stessa patito durante l'ora di educazione fisica, costituendo circostanza mai contestata in giudizio che gli stessi abbiano sostenuto i relativi esborsi.
Limitatamente al profilo del risarcimento del danno non patrimoniale da riconoscersi a favore di Pt_3
fondata si appalesa la domanda di condanna in solido anche della compagnia assicurativa
[...] [...]
RO
Premesso che la compagnia assicurativa si è costituita nel presente giudizio aderendo alle difese delle
Amministrazioni convenute senza tuttavia opporre eccezioni in merito alla operatività della polizza n.
24721 per rischi da responsabilità civile sottoscritta dall' per l'anno scolastico Controparte_3
2016/2017 (doc.10 fasc. ), e senza contestare che l'evento dannoso di causa rientri tra i rischi CP_1 coperti dal contratto assicurativo (non potendo tuttavia, diversamente da quanto opinato dall'assicurazione, pagina 18 di 22 qualificarsi l'evento dannoso di causa alla stregua di un infortunio in senso stretto, ciò a fronte dell'accertata responsabilità civile dell' , trovando perciò applicazione le condizioni di polizza di cui CP_3 alla sezione II “Responsabilità civile”), è necessario osservare che l'assicurazione in parola rientra chiaramente nel novero delle assicurazioni per conto altrui di cui all'art. 1891 c.c., risultando gli alunni iscritti all'Istituto scolastico i soggetti assicurati e beneficiari del relativo contratto di assicurazione (cfr. il tenore testuale dell'art. 22 sez. II – Responsabilità civile).
Nel contratto di assicurazione stipulato per conto altrui, il terzo assicurato acquista direttamente i diritti derivanti dal contratto stesso, di guisa che egli, pur non essendo parte del contratto medesimo, ha azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice (così: Cass. n. 30653/2017; Cass. n. 31686/2024).
Sussiste pertanto la legittimazione dell'attrice ad agire nei confronti dell'società assicurativa Parte_3 evocata in giudizio, considerato anche: a) che le condizioni di polizza che disciplinano specificamente la responsabilità civile, all'art. 26, prevedono che l'assicurazione copre anche la responsabilità degli insegnanti nell'esercizio dell'attività svolta, sia in caso di culpa in educando sia in caso di culpa in vigilando, operando la garanzia per tutte le attività scolastiche, sia interne sia esterne, effettuate dall'Istituto scolastico, facendovi rientrare specificamente, alla lettera c) dell'art. 25, anche le lezioni di educazione fisica e/o motoria, attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi, anche esterni alla scuola;
b) che alla predetta impresa assicurativa il sinistro è stato tempestivamente denunciato e che le richieste di pagamento avanzate in sede stragiudiziale sono rimaste prive di ogni riscontro.
La condanna in solido della compagnia assicurativa non si estende, come anticipato, anche al profilo relativo al danno patrimoniale per il pagamento delle spese mediche sostenute, posto che per tale posta risarcitoria i sig.ri e hanno rivendicato di agire in proprio per il rimborso del Parte_1 CP_15 dovuto.
Passando ora all'esame della domanda di manleva articolata dall'Avv. Distrettuale dello Stato, nell'interesse dell'Istituto scolastico e per esso del , nei confronti della società CO assicurativa mette conto osservare che la stessa RO
è meritevole di accoglimento, tenuto conto e ribadito che l'assicurazione non ha opposto eccezioni in merito alla operatività ed al contenuto della polizza sottoscritta dall' scolastico. Controparte_3
Ne consegue che la già menzionata compagnia assicurativa va condannata a tenere indenne l
[...]
e per esso il di ogni conseguenza dannosa anche in punto di spese di lite, CP_13 CO6 tenuto conto che la polizza assicurativa, come si evince dalla condizioni contrattuali agli atti, risulta estesa anche alle spese legali sostenute dall'assicurato per la sua difesa. pagina 19 di 22 Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in ragione del principio della soccombenza,
l'Amministrazione statale e la compagnia assicurativa RO
vanno condannate in solido alla rifusione delle stesse in favore degli attori.
[...]
Dette spese vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri ministeriali vigenti, sulla scorta del criterio del decisum, avuto riguardo alle controversie comprese nello scaglione di riferimento (da euro 26.001 ad euro 52.000), facendo applicazione dei valori medi tabellari per ogni fase, tenuto conto del livello di complessità della lite, delle questioni in concreto affrontate e del pregio dell'attività difensiva concretamente svolta.
Considerato che tutti gli attori, aventi la medesima posizione processuale, sono assistiti dal medesimo procuratore la cui difesa non ha comportato l'esame di questioni di fatto e di diritto diverse (cioè specifiche e distinte), l'importo liquidato a titolo di compensi professionali è stato determinato alla luce dei più recenti insegnamenti espressi dalla Corte di Cassazione in materia (Cass. n. 10367/2024) secondo cui: a) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30% ex art. 4, comma 4, D.M. 55/2014,
e quindi maggiorato del 30% per ogni parte oltre la prima (preme osservare, in particolare, che nel caso di specie, poiché gli originari attori sig.ri e vanno considerati come una sola parte si Parte_1 Parte_2
è applicata un'unica maggiorazione ex art. 4, comma 2, DM cit. che di fatto compensa la riduzione di pari valore calcolata ai sensi del quarto comma della medesima disposizione normativa).
Le anticipazioni vanno rimborsate come da risultanze del fascicolo telematico, non potendo essere tuttavia riconosciuti i seguenti importi indicati nella nota spesa dimessa in atti dai procuratori degli attori: euro
786,00 a titolo di contributo unificato per l'iscrizione della lite avanti il Tribunale di Treviso (trattandosi di spesa che non può gravare sulle parti convenute posto che la causa è stata erroneamente incardinata dagli attori avanti il Tribunale dichiaratosi incompetente per territorio); euro 1.000,00 a titolo di “spese imponibili” per la genericità della richiesta di rimborso stante l'assenza di indicazioni circa le voci di spesa sostenute e il difetto di prova dei relativi esborsi;
euro 89,61 a titolo di viaggi per la genericità della richiesta di rimborso.
Sempre in ragione della regola della soccombenza, all'Amministrazione statale convenuta nonché ad
[...]
vanno altresì addossate le spese della TU come da RO fondo spese liquidato a verbale dell'udienza del 06.04.2023 (per euro 1.830,00).
Per quanto concerne invece la richiesta di parte attrice avente ad oggetto il rimborso delle spese della consulenza di parte, mette conto osservare che la giurisprudenza, con orientamento al quale va data pagina 20 di 22 continuità, ha stabilito che in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte è possibile disporre la condanna della parte soccombente al pagamento delle stesse solo in presenza di prova dell'effettivo esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. n. 21402/2022).
Considerato che la parte attrice ha documentato l'avvenuto pagamento delle competenze del proprio CT per l'attività svolta in giudizio, va riconosciuto alla predette il rimborso dell'importo versato di ammontare pari ad euro 1.830,00 (cfr. allegati alle note scritte del 14.06.2023).
Con riferimento invece ai rapporti tra l' Amministrazione convenuta e la terza chiamata
[...] le spese di lite, considerata la condotta processuale di RO quest'ultima e l'assenza di eccezioni in merito alla operatività della garanzia assicurativa, vanno integralmente compensate.
Stante l'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 1785/2020 R.G., ogni altra domanda, eccezione, difesa respinta, così provvede:
- condanna il , in solido con CO RO
, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno non
[...] Parte_3 patrimoniale, della somma di euro 27.457,45 (già rivalutata), oltre agli interessi compensativi calcolati secondo quanto indicato in parte motiva, oltre agli interessi al saggio legale sulla somma complessiva risultante a far data dalla presente decisione sino al saldo effettivo;
- condanna il al pagamento, in favore di e , CO Parte_1 Parte_2 della somma di euro 13,463,00 (già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi), oltre agli interessi al saggio legale a far data dalla presente decisione sino al saldo effettivo;
- condanna il , in solido con CO RO
, alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in euro
[...]
7.616,00 per compensi professionali, euro 786,00 per contributo unificato e spese di iscrizione della causa a ruolo, euro 151,78 per anticipazioni documentate, euro 1.830,00 per spese CT, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
- pone le spese della TU a definitivo carico del e CO [...]
; RO
pagina 21 di 22 -condanna a manlevare il RO [...]
di ogni somma che dovrà versare alle parti attrici in esecuzione della presente CO decisione;
-compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra l'Amministrazione statale e
[...]
. RO
Venezia, così deciso in data 15.03.2025.
Il Giudice dott. Matteo Del Vesco
pagina 22 di 22