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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/05/2024, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
n.1649/ 2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1649/2019 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale ), C.F._2
col patrocinio dell'Avv. Ferdinando Cortese,
-parte attrice -
nei confronti di
(codice fiscale e. P. VA , Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Stefano D'Ercole
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 31 Ottobre 2019, e hanno convenuto in giudizio Pt_1 Pt_2
chiedendo al Tribunale: - In via preliminare si avanza eccezione di compensazione tra CP_1 quanto pagato in eccesso e come da perizia, salva altra somma, e quanto assertivamente preteso dalla ex ex art 1241 c.c.1) In via principale: dichiarare l'usurarietà CP_1 Org_1 del mutuo, in narrativa specificato, affermando la gratuità dello stesso per pattuizione di tasso usuraio, ex art. 1815, II co., C.C. 2) conseguentemente condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione di tutte le somme indebitamente
[...] versate a titolo di interessi fino alla data della relativa pronuncia oltre agli interessi di legge, rivalutazione monetaria dai singoli esborsi fino al saldo effettivo e maggior danno subito, 3) in via
Pag. 1 a 4 subordinata e comunque in compensazione con il maggior credito, anche per le somme indicate come da perizia, ad una somma che sarà ritenuta di giustizia e determinata in corso di causa dal
CTU nominato, a titolo di risarcimento danni subiti dagli attori Sigg. e Parte_1 Pt_2 coniugi mutuatari e datori di ipoteca. Per quanto sopra, nominare, sui punti e circostanze
[...] specificate in narrativa, CTU contabile al fine di accertare il rapporto di dare e avere tra le parti ciò in rispetto alla L. 108/96.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 31.10.2020, ha puntualmente replicato CP_1 alle singole doglianze oggetto della domanda attorea, chiedendo il rigetto della stessa, insieme con il rigetto delle istanze istruttorie ivi articolate.
*****
1. Sulla pattuizione del tasso oltre soglia.
La CTU ha verificato come il tasso pattuito nel contratto di mutuo non fosse superiore al tasso soglia.
Ha altresì verificato il tasso effettivamente applicato dall'Istituto mutuante, secondo le indicazioni di cui al mandato giudiziale.
Parte attrice ha contestato le risultanze peritali e il metodo seguito, chiedendo il richiamo/sostituzione del CTU e anche la rimessione della causa sul ruolo, a tale scopo.
Le richieste attoree devono essere disattese, in quanto il CTU ha eseguito i calcoli conformemente a quanto previsto nel quesito, che a sua volta è elaborato tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
Specificamente, parte attrice ha sostenuto che il tasso fosse superiore a quello previsto come soglia antiusura. A fronte di tale contestazione, il CTU ha dettagliatamente motivato perché la consulenza tecnica di parte allegata dagli attori giunga a conclusioni divergenti dal tecnico nominato d'ufficio: perché non considera separatamente gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori.
Appunto, come esposto dal CTU, la consulenza di parte segue un criterio sconfessato dalla giurisprudenza, consistente nel cumulo dei due interessi: quantunque entrambi soggiacciano alla disciplina antiusura, per riscontrarne l'eventuale violazione non si può precedere alla somma dei due tassi di interesse, essendo funzionali a finalità diverse.
Tale spiegazione fornita dal CTU, circa il metodo seguito dal consulente di parte, non risulta in alcun modo smentita dagli attori, e anche in questa sede deve essere ribadita la correttezza del calcolo separato dei due interessi, in ossequio al principio costantemente affermato dalla Suprema
Corte (ex multis, sentenza Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14214così massimata: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso
Pag. 2 a 4 corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”.
2. La difformità tra costo del finanziamento dichiarato e costo del finanziamento effettivo.
Gli attori hanno chiesto la sostituzione del TAEG ex art.117 TUB.
Tuttavia, nel caso di specie non sono state verificate cause di nullità delle clausole contrattuali. Ne consegue l'irrilevanza di un'errata indicazione del tasso effettivo globale (TAEG) ovvero dell'indicatore del costo del finanziamento (ISC).
In particolare, si tratta di meri indici del costo dell'operazione creditizia, e la relativa omissione o erroneità non vizia geneticamente il contratto, non dando luogo a nullità.
Sul punto si è più volte espressa la Corte di Cassazione, si veda ad esempio la sentenza Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169, così massimata: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda non merita accoglimento.
3. Ripetizione e risarcimento.
Poiché non sono stati provati i motivi relativi alla nullità del contratto ovvero alla responsabilità dell'Istituto mutuante, la domanda di risarcimento è infondata così come la domanda di ripetizione degli interessi è infondata, in quanto gli stessi sono stati validamente corrisposti.
4. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM147/2022 per scaglione di valore indeterminabile complessità bassa.
In virtù del medesimo principio, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA LA DOMANDA ATTOREA;
Pag. 3 a 4 - CONDANNA GLI ATTORI, IN SOLIDO TRA , ALLA REFUSIONE DELLE Pt_3
SPESE DI LITE IN FAVORE DI PARTE CONVENUTA, CHE LIQUIDA IN EURO
7.616,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI
AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE;
- PONE LE SPESE DI CTU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI PARTE ATTRICE.
Così deciso il 2 Maggio 2024.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1649/2019 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale ), C.F._2
col patrocinio dell'Avv. Ferdinando Cortese,
-parte attrice -
nei confronti di
(codice fiscale e. P. VA , Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Stefano D'Ercole
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 31 Ottobre 2019, e hanno convenuto in giudizio Pt_1 Pt_2
chiedendo al Tribunale: - In via preliminare si avanza eccezione di compensazione tra CP_1 quanto pagato in eccesso e come da perizia, salva altra somma, e quanto assertivamente preteso dalla ex ex art 1241 c.c.1) In via principale: dichiarare l'usurarietà CP_1 Org_1 del mutuo, in narrativa specificato, affermando la gratuità dello stesso per pattuizione di tasso usuraio, ex art. 1815, II co., C.C. 2) conseguentemente condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione di tutte le somme indebitamente
[...] versate a titolo di interessi fino alla data della relativa pronuncia oltre agli interessi di legge, rivalutazione monetaria dai singoli esborsi fino al saldo effettivo e maggior danno subito, 3) in via
Pag. 1 a 4 subordinata e comunque in compensazione con il maggior credito, anche per le somme indicate come da perizia, ad una somma che sarà ritenuta di giustizia e determinata in corso di causa dal
CTU nominato, a titolo di risarcimento danni subiti dagli attori Sigg. e Parte_1 Pt_2 coniugi mutuatari e datori di ipoteca. Per quanto sopra, nominare, sui punti e circostanze
[...] specificate in narrativa, CTU contabile al fine di accertare il rapporto di dare e avere tra le parti ciò in rispetto alla L. 108/96.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 31.10.2020, ha puntualmente replicato CP_1 alle singole doglianze oggetto della domanda attorea, chiedendo il rigetto della stessa, insieme con il rigetto delle istanze istruttorie ivi articolate.
*****
1. Sulla pattuizione del tasso oltre soglia.
La CTU ha verificato come il tasso pattuito nel contratto di mutuo non fosse superiore al tasso soglia.
Ha altresì verificato il tasso effettivamente applicato dall'Istituto mutuante, secondo le indicazioni di cui al mandato giudiziale.
Parte attrice ha contestato le risultanze peritali e il metodo seguito, chiedendo il richiamo/sostituzione del CTU e anche la rimessione della causa sul ruolo, a tale scopo.
Le richieste attoree devono essere disattese, in quanto il CTU ha eseguito i calcoli conformemente a quanto previsto nel quesito, che a sua volta è elaborato tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
Specificamente, parte attrice ha sostenuto che il tasso fosse superiore a quello previsto come soglia antiusura. A fronte di tale contestazione, il CTU ha dettagliatamente motivato perché la consulenza tecnica di parte allegata dagli attori giunga a conclusioni divergenti dal tecnico nominato d'ufficio: perché non considera separatamente gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori.
Appunto, come esposto dal CTU, la consulenza di parte segue un criterio sconfessato dalla giurisprudenza, consistente nel cumulo dei due interessi: quantunque entrambi soggiacciano alla disciplina antiusura, per riscontrarne l'eventuale violazione non si può precedere alla somma dei due tassi di interesse, essendo funzionali a finalità diverse.
Tale spiegazione fornita dal CTU, circa il metodo seguito dal consulente di parte, non risulta in alcun modo smentita dagli attori, e anche in questa sede deve essere ribadita la correttezza del calcolo separato dei due interessi, in ossequio al principio costantemente affermato dalla Suprema
Corte (ex multis, sentenza Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14214così massimata: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso
Pag. 2 a 4 corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”.
2. La difformità tra costo del finanziamento dichiarato e costo del finanziamento effettivo.
Gli attori hanno chiesto la sostituzione del TAEG ex art.117 TUB.
Tuttavia, nel caso di specie non sono state verificate cause di nullità delle clausole contrattuali. Ne consegue l'irrilevanza di un'errata indicazione del tasso effettivo globale (TAEG) ovvero dell'indicatore del costo del finanziamento (ISC).
In particolare, si tratta di meri indici del costo dell'operazione creditizia, e la relativa omissione o erroneità non vizia geneticamente il contratto, non dando luogo a nullità.
Sul punto si è più volte espressa la Corte di Cassazione, si veda ad esempio la sentenza Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169, così massimata: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda non merita accoglimento.
3. Ripetizione e risarcimento.
Poiché non sono stati provati i motivi relativi alla nullità del contratto ovvero alla responsabilità dell'Istituto mutuante, la domanda di risarcimento è infondata così come la domanda di ripetizione degli interessi è infondata, in quanto gli stessi sono stati validamente corrisposti.
4. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM147/2022 per scaglione di valore indeterminabile complessità bassa.
In virtù del medesimo principio, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA LA DOMANDA ATTOREA;
Pag. 3 a 4 - CONDANNA GLI ATTORI, IN SOLIDO TRA , ALLA REFUSIONE DELLE Pt_3
SPESE DI LITE IN FAVORE DI PARTE CONVENUTA, CHE LIQUIDA IN EURO
7.616,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI
AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE;
- PONE LE SPESE DI CTU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI PARTE ATTRICE.
Così deciso il 2 Maggio 2024.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 4 a 4