CASS
Ordinanza 9 dicembre 2024
Ordinanza 9 dicembre 2024
Massime • 1
Nell'assicurazione per conto altrui la legittimazione all'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto assicurativo spetta all'assicurato e non al contraente, con la conseguenza che, nel caso in cui la compagnia assicurativa sia posta in l.c.a., è l'assicurato a dover far valere il diritto all'indennizzo attraverso l'insinuazione al passivo secondo la procedura concorsuale e, ove sia escluso dallo stato passivo ovvero l'attivo sia incapiente, poter attivare la polizza assicurativa "a secondo rischio".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/12/2024, n. 31686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31686 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento