TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 667/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 09 gennaio 2025
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di fissazione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 667 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 09 gennaio 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] cf. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Angela Caprio, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roccasecca (FR), Via Piave n. 1, come da procura in atti;
ATTORE - CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONTRO
in persona del suo procuratore speciale, P. Iva rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Gianluca Fonsi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via
Monte Santo 68 come da procura in atti;
CONVENUTO – ATTORE IN RICOVENZIONALE
NONCHE' CONTRO
e entrambi residenti in [...] CP_3
11;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , chiedendo, previo accertamento della responsabilità CP_1 CP_2 CP_3
esclusiva dei convenuti per il sinistro oggetto di causa, la condanna della e del Sig. CP_1
pagina2 di 10 al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti, quantificati in euro CP_2
37.742,00 o nella misura ritenuta di giustizia.
A tal fine, l'attore deduceva che: - in data 21.01.2020 alle ore 8.10 circa, il Sig.
[...]
viaggiava, munito di cinture di sicurezza ed in qualità di trasportato, a bordo della Parte_1
autovettura tipo Fiat Stilo 1.9 JTD tg. CH714FG, di proprietà del Sig. e condotta dal CP_2
Sig. – assicurato per la RC auto dalla con polizza n. CP_3 Controparte_1
40308733001428-, diretto a Pozzilli, presso la sede di lavoro, nonché sede locale, della
[...]
(con sede legale in Monza Via Buonarroti 203), di cui era dipendente;
- l'autovettura CP_4
Fiat Stilo, condotta come sopra, aveva appena transitato nel casello autostradale di Castrocielo –
Pontecorvo, (direzione San Vittore Lazio), quando il conducente, con azione distratta e malaccorta, perdeva il controllo dell'auto e si schiantava violentemente contro il muretto laterale prossimo al transito autostradale, ove finiva la corsa. Nell'urto si staccava lo specchietto retrovisore, il quale colpiva l'attore sul volto ed al naso, procurandogli gravi lesioni personali, estese anche al ginocchio sinistro, pure danneggiato nel violento contraccolpo legato all'urto; - l'attore veniva trasportato al
PS dell'Ospedale civile di Cassino, dove veniva visitato e sottoposto ad esami diagnostici e radiografici, con diagnosi, poi avvalorata e integrata da successivi accertamenti, per lesioni consistite in: Frattura ossa nasali, contusione orbita sx, con congiuntivite reattiva, trauma ginocchio sx con sospetta lesione legamentosa, piccolo distacco osseo della tuberosità tibiale e versamento intrarticolare, trauma distrattivo del rachide cervicale, iniziale prognosi di gg. 25 e prescrizione di terapia antibiotica e fisioterapica come da certificati che venivano depositati in atti;
- con riferimento alle reclamate lesioni, vi è la successiva relazione medica di sintesi del Dr. , Persona_1 datata 07.07.2020 la quale riassume il danno attoreo nel modo che segue “appare chiaro che il Sig.
nell'infortunio occorsogli il 21.01.2020 ha riportato “trauma facciale delle ossa Parte_1 nasali, cin residua funzionalità respiratoria e coinvolgimento dell'orbita sx, con distacco posteriore del vitreo in OS, trauma distrattivo del rachide cervicale con residua cervicalgia persistente, trauma contusivo del ginocchio sx, con piccolo distacco osseo della tuberosità tibiale e distrazione legamentosa di lieve entità”, con esiti quantificabili in: gg 40 per inabilità temporanea complessiva di cui gg 25 per ITP al 75%; 15 gg ITP al 50%, IP 10% con annotazione che il complesso morboso diagnosticato è suscettibile di peggioramenti tanto da richiedere un intervento chirurgico specialistico (per la soluzione della deviazione del setto nasale, disturbi della funzionalità respiratoria e cicli di FKT al peggioramento della cervicalgia)”; la pretesa veniva sintetizzata come segue: gg 25 per ITP al 75% 1837,50 (euro 73,50 al g) + 15 gg ITP al 50%, euro 735,00
(49,00 al gg) + 35.170,00 IP con la massima personalizzazione del danno al 49% (tabelle di Milano
2018) per complessive euro 37.742,00 oltre gli importi da quantificarsi in sede di ctu medico legale,
pagina3 di 10 legate all'intervento chirurgico (specialistico) per il recupero funzionale ed estetico del naso, spese mediche successive ed occorrende, cui andranno detratti gli importi in acconto, da parte della
[...]
e dell' , dichiarando che la richiesta veniva avanzata per differenza somme e per CP_1 CP_5
differenziale rispetto agli importi già percepiti;
- la aveva corrisposto la somma Controparte_6 di € 4.500,00 così descritta: 6% IP per euro 7392,12, ITT gg 0, ITP al 75% gg 25 per euro 890,50;
ITP al 50% gg 15 per euro 356,25; ITP al 25% gg 0, nulla per danno morale e/o personalizzazione, spese mediche riconosciute per euro 322,91 (spese legali per euro 800), con abbattimento del 50% per concorso di colpa contestato da parte attrice;
- l' aveva corrisposto per l'infortunio in CP_5
itinere la somma di euro 9.342,00 (IP quantificata ala 7% tabella ); - era stata avanzato invito CP_5
per la negoziazione assistita senza alcun riscontro.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la chiedendo in via Controparte_1
principale il rigetto della domanda attorea, essendo la domanda infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, condannare il Sig. a pagare alla Parte_1 Controparte_7
l'importo di euro 3.969,06 a titolo di restituzione dell'importo percepito in via stragiudiziale ed erroneamente versato dall'assicurazione; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, liquidare in favore del Sig. tenendo conto delle somme già Pt_1
corrisposte e del concorso di colpa in misura non inferiore al 90%; rigettare comunque le richieste di personalizzazione del danno biologico e di risarcimento del danno morale in quanto infondate e non provate;
con vittoria di spese.
I Sig.ri e non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata CP_3 CP_2 la contumacia all'udienza del 02.03.2022.
La causa veniva istruita mediante espletamento di prova orale e CTU medico legale.
All'esito dell'istruttoria la causa perveniva all'odierna udienza di discussione, celebrata mediante trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
Nel merito, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto l'attore ha già ottenuto integrale ristoro del danno subito prima della causa.
Giova premettere che l'art. 2054 c.c. prevede che il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ciò posto, l'azione deve pertanto qualificarsi come proposta in base al combinato disposto degli artt. 2054 e 2055 c.c. e art. 144 cod. ass., avendo l'attore chiesto anche l'accertamento della responsabilità del conducente/proprietario del veicolo vettore, con conseguente assunzione dell'onere di provare la responsabilità.
pagina4 di 10 Nel caso di specie, il fatto storico del sinistro è stato provato in corso di causa mediante l'interrogatorio formale del Sig. , convenuto contumace, che, sentito all'udienza del CP_3
17/04/2023, ha confermato che nelle circostanze in cui è avvenuto il sinistro si trovava alla guida del veicolo di proprietà di e che perdeva il controllo del mezzo. Quanto alla CP_2 compatibilità delle lesioni con l'omesso uso della cintura di sicurezza da parte dell'attore, il CTU ha concluso ritenendo, ragionevolmente, di non poter escludere che le lesioni riportate dal periziando nell'incidente per cui è causa siano compatibili con l'uso delle cinture di sicurezza.
Non vi è dubbio, pertanto, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva responsabilità del Sig. mentre non risulta provata la sussistenza del concorso di colpa CP_2 dell'attore nella determinazione del danno.
Ciò posto, in ordine al “quantum”, in merito al danno non patrimoniale, l'attore fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate, attraverso la produzione dei certificati di pronto soccorso, nonché della certificazione medica successiva.
In particolare, nella CTU il dott. sulla base dell'esame clinico e della Persona_2
documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate
(lievi postumi algodisfunzionali ginocchio sx con piccolo distacco osseo e lieve distrazione legamentosa esito. pregresso trauma contusivo-distorsivo. trauma cranio facciale con frattura ossa nasali e contusione orbita sx. trauma distrattivo cervicale) con la descrizione del sinistro.
Il CTU ha complessivamente determinato un danno biologico permanente pari al 7% (sette per cento) in relazione a parametro di danno biologico senza alcuna incidenza sulla specifica capacità lavorativa del periziando né sulla vita di relazione, riconoscendo un'inabilità temporanea parziale al 75% pari a gg 25 e al 50% pari a ulteriori gg 15. Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, occorre applicare i criteri fissati in materia dall'art. 139 del “Codice delle Assicurazioni” di cui al Decreto Legislativo
7.9.2005 n. 209, in vigore dall'1.1.2006, aggiornati al D.M. 16.7.2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, trattandosi di sinistro connesso alla circolazione stradale. Utilizzando il suddetto dato normativo, tenuto conto dell'entità delle lesioni e dei postumi, considerato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva 32 anni, il danno biologico da invalidità permanente è da calcolarsi in € 11.213,19 all'attualità. Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta il suddetto art. 139, sempre aggiornato al citato
D.M., prevede un importo di € 55,24 per ogni giorno di inabilità assoluta e che in caso di inabilità
pagina5 di 10 temporanea inferiore al cento per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Poiché il consulente ha accertato una durata della invalidità temporanea parziale in giorni 25 al 75% e giorni 15 al 50% la stessa è liquidata, rispettivamente, in € 1.035,75 (75% di 55,24=41,23 41,23x25=1.035,75) e in € 414,30 (50% di
55,24=27,62 27,62x15=414,30). Per ciò che concerne la personalizzazione del danno, si ritiene congruo riconoscere ulteriori € 2.532,65 (20% sul danno biologico) a titolo di danno morale, tenuto conto della tipologia di lesione. A titolo di danno non patrimoniale spetta, dunque, in totale la somma di € 15.195,89.
Con riferimento all'ulteriore personalizzazione, tenuto conto che “in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, spetta al danneggiato provare le specifiche e peculiari circostanze che differenziano il danno e giustificano una liquidazione superiore”
(Cassazione ordinanza 15084/2019), nel caso in decisione non sono state provate circostanze tali da giustificare un aumento del ristoro dovuto come confermato dall'accertamento medico-legale.
In merito ai danni patrimoniali subiti sono documentate in atti spese mediche sostenute per €
322,91 relative ad una visita di controllo ortopedica e a dieci sedute di fisioterapia. Le spese in atti sono state ritenute congrue dal Dott. Tali spese, sostenute con riferimento all'epoca del Per_2
sinistro, vanno rivalutate ad oggi e sono pari ad euro 377,48. La somma complessiva a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è in astratto pari ad € 15.573,37.
Ciò posto, il risarcimento liquidabile in favore dell'attore potrebbe essere riconosciuto nei limiti del cd. danno differenziale, tenuto conto delle prestazioni erogate dall' CP_5
Nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti consente di ritenere dimostrato che l' – integrando il fatto un'ipotesi di infortunio sul lavoro – ha riconosciuto all'attore una CP_5
indennità per danno biologico di euro 9.342,60.
Ritenuta, pertanto, provata la circostanza dell'avvenuto indennizzo da parte dell' CP_5 mediante erogazione delle somme come indicate nell'attestazione, si deve quindi affrontare la problematica relativa alla possibilità per il lavoratore assicurato di chiedere al responsabile del CP_5
sinistro il c.d. danno differenziale, derivante dalla differenza tra il risarcimento astrattamente spettante sulla base dei principi civilistici e l'indennizzo erogato dall' Sul punto, va ribadito CP_5
quanto affermato recentemente dalla Suprema Corte (Cass. ordinanza n. 30293 del 31.10.2023), per cui, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
pagina6 di 10 Ciò posto, secondo il principio affermato, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al CP_5
risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è quello di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal CP_5
credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le CP_5
soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a CP_5
ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»: v. Cass.
Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021). Per meglio comprendere l'importanza di tale operazione sarà utile ricordare quali pregiudizi sono indennizzati dall' per poi esaminare in che conto debbano CP_5
essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale.
Nel caso di infortunio non mortale, l' esegue in favore della vittima quattro prestazioni CP_5
principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13
d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lett. b)); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al d.m. 12 luglio 2000; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68
d.p.r. n. 1124 del 1965); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici
(art. 66 d.p.r. n. 1124 del 1965).
L' dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna CP_5
“personalizzazione” dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali).
Ne discende che: a) se l' ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del CP_5
danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015); b) se l' ha costituito in favore CP_5
pagina7 di 10 del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c”;) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di cui al d.m. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre CP_5
2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; Cass. n. 25618 del 15/10/2018; n. 5607 del
07/03/2017; n. 26913 del 23/12/2016; n. 17407 del 30/08/2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro; d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. “personalizzazione” del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di CP_5 pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere CP_5 lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' . CP_5
Deve poi rilevarsi che, qualora la capitalizzazione della rendita erogata dall' superi il CP_5 danno liquidato in sentenza in favore del danneggiato, nessun'altra somma è dovuta a quest'ultimo
(cfr. ex multis Cass. civ., 15 luglio 2005, n. 15022).
Nel caso in esame, il capitale corrisposto dall' a titolo di ristoro del danno biologico CP_5
risulta pari ad euro 9.342,60 al 04.08.2020; la somma attualizzata è pari ad € 10.949,53 a fronte di un danno biologico permanente liquidato in euro € 11.213,19.
Ne consegue che all'attore può essere astrattamente riconosciuta l'ulteriore somma di €
263,66 a titolo di danno biologico permanente. A tale somma si devono aggiungere poi gli importi come sopra quantificati per danno morale (€ 2.532,65) e per danno biologico temporaneo (€
1450,05), nonché le spese mediche diverse non indennizzate dall' (€ 377,48), per un totale di CP_5 complessivi € 4623,84 all'attualità.
Ciò posto, è pacifico che l'assicurazione abbia già corrisposto, al netto degli onorari, €
4.500,00 (pagati in data 03.08.2020). Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in
pagina8 di 10 materia di risarcimento del danno da illecito civile, qualora il responsabile (od il suo assicuratore), nelle more tra l'illecito e la definizione del giudizio di risarcimento, corrisponda al danneggiato un acconto sul risarcimento dovuto, il giudice deve: a) o sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento calcolato con riferimento al momento del sinistro, e quindi rivalutare la differenza;
b) oppure rivalutare l'acconto già pagato, e sottrarlo dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale” (cfr. Cass. 1163/1998).
Ritiene il Tribunale di seguire il criterio di cui al punto b), meglio attagliandosi alle esigenze del caso di specie, atteso che la liquidazione del danno appare di più agevole determinazione in moneta attuale.
Ne consegue che, rivalutato all'attualità l'acconto versato in data 03.08.2020 di € 4.500,00 è pari ad € 5.274,00 e pertanto, nessuna somma residua deve essere corrisposta in favore dell'attore, essendo stato già integralmente risarcito. Ne consegue che la domanda attorea deve essere rigettata.
In considerazione del rigetto della domanda attorea per le ragioni sopra indicate, occorre a questo punto esaminare la domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_1
Come sopra riportato, l'attore avrebbe avuto diritto ad un danno differenziale pari ad €
4.623,84; l'acconto versato dalla è pari all'attualità ad € 5.274,00. Pertanto, Controparte_6
risulta versata in eccesso una somma pari ad € 650,16, che deve essere restituita alla compagnia di assicurazione.
L'attore pertanto deve essere condannato al pagamento in favore della Controparte_7
della predetta somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla Tua Ass.ni, condanna alla restituzione in favore della convenuta della somma pari Parte_1
ad € 650,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di Parte_1 lite che si liquidano in € 5077,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese di CTU medico-legale definitivamente a carico di Parte_1
pagina9 di 10 Così deciso in Cassino il 09.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
pagina10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 09 gennaio 2025
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di fissazione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 667 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 09 gennaio 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] cf. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Angela Caprio, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roccasecca (FR), Via Piave n. 1, come da procura in atti;
ATTORE - CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONTRO
in persona del suo procuratore speciale, P. Iva rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Gianluca Fonsi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via
Monte Santo 68 come da procura in atti;
CONVENUTO – ATTORE IN RICOVENZIONALE
NONCHE' CONTRO
e entrambi residenti in [...] CP_3
11;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , chiedendo, previo accertamento della responsabilità CP_1 CP_2 CP_3
esclusiva dei convenuti per il sinistro oggetto di causa, la condanna della e del Sig. CP_1
pagina2 di 10 al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti, quantificati in euro CP_2
37.742,00 o nella misura ritenuta di giustizia.
A tal fine, l'attore deduceva che: - in data 21.01.2020 alle ore 8.10 circa, il Sig.
[...]
viaggiava, munito di cinture di sicurezza ed in qualità di trasportato, a bordo della Parte_1
autovettura tipo Fiat Stilo 1.9 JTD tg. CH714FG, di proprietà del Sig. e condotta dal CP_2
Sig. – assicurato per la RC auto dalla con polizza n. CP_3 Controparte_1
40308733001428-, diretto a Pozzilli, presso la sede di lavoro, nonché sede locale, della
[...]
(con sede legale in Monza Via Buonarroti 203), di cui era dipendente;
- l'autovettura CP_4
Fiat Stilo, condotta come sopra, aveva appena transitato nel casello autostradale di Castrocielo –
Pontecorvo, (direzione San Vittore Lazio), quando il conducente, con azione distratta e malaccorta, perdeva il controllo dell'auto e si schiantava violentemente contro il muretto laterale prossimo al transito autostradale, ove finiva la corsa. Nell'urto si staccava lo specchietto retrovisore, il quale colpiva l'attore sul volto ed al naso, procurandogli gravi lesioni personali, estese anche al ginocchio sinistro, pure danneggiato nel violento contraccolpo legato all'urto; - l'attore veniva trasportato al
PS dell'Ospedale civile di Cassino, dove veniva visitato e sottoposto ad esami diagnostici e radiografici, con diagnosi, poi avvalorata e integrata da successivi accertamenti, per lesioni consistite in: Frattura ossa nasali, contusione orbita sx, con congiuntivite reattiva, trauma ginocchio sx con sospetta lesione legamentosa, piccolo distacco osseo della tuberosità tibiale e versamento intrarticolare, trauma distrattivo del rachide cervicale, iniziale prognosi di gg. 25 e prescrizione di terapia antibiotica e fisioterapica come da certificati che venivano depositati in atti;
- con riferimento alle reclamate lesioni, vi è la successiva relazione medica di sintesi del Dr. , Persona_1 datata 07.07.2020 la quale riassume il danno attoreo nel modo che segue “appare chiaro che il Sig.
nell'infortunio occorsogli il 21.01.2020 ha riportato “trauma facciale delle ossa Parte_1 nasali, cin residua funzionalità respiratoria e coinvolgimento dell'orbita sx, con distacco posteriore del vitreo in OS, trauma distrattivo del rachide cervicale con residua cervicalgia persistente, trauma contusivo del ginocchio sx, con piccolo distacco osseo della tuberosità tibiale e distrazione legamentosa di lieve entità”, con esiti quantificabili in: gg 40 per inabilità temporanea complessiva di cui gg 25 per ITP al 75%; 15 gg ITP al 50%, IP 10% con annotazione che il complesso morboso diagnosticato è suscettibile di peggioramenti tanto da richiedere un intervento chirurgico specialistico (per la soluzione della deviazione del setto nasale, disturbi della funzionalità respiratoria e cicli di FKT al peggioramento della cervicalgia)”; la pretesa veniva sintetizzata come segue: gg 25 per ITP al 75% 1837,50 (euro 73,50 al g) + 15 gg ITP al 50%, euro 735,00
(49,00 al gg) + 35.170,00 IP con la massima personalizzazione del danno al 49% (tabelle di Milano
2018) per complessive euro 37.742,00 oltre gli importi da quantificarsi in sede di ctu medico legale,
pagina3 di 10 legate all'intervento chirurgico (specialistico) per il recupero funzionale ed estetico del naso, spese mediche successive ed occorrende, cui andranno detratti gli importi in acconto, da parte della
[...]
e dell' , dichiarando che la richiesta veniva avanzata per differenza somme e per CP_1 CP_5
differenziale rispetto agli importi già percepiti;
- la aveva corrisposto la somma Controparte_6 di € 4.500,00 così descritta: 6% IP per euro 7392,12, ITT gg 0, ITP al 75% gg 25 per euro 890,50;
ITP al 50% gg 15 per euro 356,25; ITP al 25% gg 0, nulla per danno morale e/o personalizzazione, spese mediche riconosciute per euro 322,91 (spese legali per euro 800), con abbattimento del 50% per concorso di colpa contestato da parte attrice;
- l' aveva corrisposto per l'infortunio in CP_5
itinere la somma di euro 9.342,00 (IP quantificata ala 7% tabella ); - era stata avanzato invito CP_5
per la negoziazione assistita senza alcun riscontro.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la chiedendo in via Controparte_1
principale il rigetto della domanda attorea, essendo la domanda infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, condannare il Sig. a pagare alla Parte_1 Controparte_7
l'importo di euro 3.969,06 a titolo di restituzione dell'importo percepito in via stragiudiziale ed erroneamente versato dall'assicurazione; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, liquidare in favore del Sig. tenendo conto delle somme già Pt_1
corrisposte e del concorso di colpa in misura non inferiore al 90%; rigettare comunque le richieste di personalizzazione del danno biologico e di risarcimento del danno morale in quanto infondate e non provate;
con vittoria di spese.
I Sig.ri e non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata CP_3 CP_2 la contumacia all'udienza del 02.03.2022.
La causa veniva istruita mediante espletamento di prova orale e CTU medico legale.
All'esito dell'istruttoria la causa perveniva all'odierna udienza di discussione, celebrata mediante trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
Nel merito, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto l'attore ha già ottenuto integrale ristoro del danno subito prima della causa.
Giova premettere che l'art. 2054 c.c. prevede che il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ciò posto, l'azione deve pertanto qualificarsi come proposta in base al combinato disposto degli artt. 2054 e 2055 c.c. e art. 144 cod. ass., avendo l'attore chiesto anche l'accertamento della responsabilità del conducente/proprietario del veicolo vettore, con conseguente assunzione dell'onere di provare la responsabilità.
pagina4 di 10 Nel caso di specie, il fatto storico del sinistro è stato provato in corso di causa mediante l'interrogatorio formale del Sig. , convenuto contumace, che, sentito all'udienza del CP_3
17/04/2023, ha confermato che nelle circostanze in cui è avvenuto il sinistro si trovava alla guida del veicolo di proprietà di e che perdeva il controllo del mezzo. Quanto alla CP_2 compatibilità delle lesioni con l'omesso uso della cintura di sicurezza da parte dell'attore, il CTU ha concluso ritenendo, ragionevolmente, di non poter escludere che le lesioni riportate dal periziando nell'incidente per cui è causa siano compatibili con l'uso delle cinture di sicurezza.
Non vi è dubbio, pertanto, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva responsabilità del Sig. mentre non risulta provata la sussistenza del concorso di colpa CP_2 dell'attore nella determinazione del danno.
Ciò posto, in ordine al “quantum”, in merito al danno non patrimoniale, l'attore fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate, attraverso la produzione dei certificati di pronto soccorso, nonché della certificazione medica successiva.
In particolare, nella CTU il dott. sulla base dell'esame clinico e della Persona_2
documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate
(lievi postumi algodisfunzionali ginocchio sx con piccolo distacco osseo e lieve distrazione legamentosa esito. pregresso trauma contusivo-distorsivo. trauma cranio facciale con frattura ossa nasali e contusione orbita sx. trauma distrattivo cervicale) con la descrizione del sinistro.
Il CTU ha complessivamente determinato un danno biologico permanente pari al 7% (sette per cento) in relazione a parametro di danno biologico senza alcuna incidenza sulla specifica capacità lavorativa del periziando né sulla vita di relazione, riconoscendo un'inabilità temporanea parziale al 75% pari a gg 25 e al 50% pari a ulteriori gg 15. Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, occorre applicare i criteri fissati in materia dall'art. 139 del “Codice delle Assicurazioni” di cui al Decreto Legislativo
7.9.2005 n. 209, in vigore dall'1.1.2006, aggiornati al D.M. 16.7.2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, trattandosi di sinistro connesso alla circolazione stradale. Utilizzando il suddetto dato normativo, tenuto conto dell'entità delle lesioni e dei postumi, considerato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva 32 anni, il danno biologico da invalidità permanente è da calcolarsi in € 11.213,19 all'attualità. Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta il suddetto art. 139, sempre aggiornato al citato
D.M., prevede un importo di € 55,24 per ogni giorno di inabilità assoluta e che in caso di inabilità
pagina5 di 10 temporanea inferiore al cento per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Poiché il consulente ha accertato una durata della invalidità temporanea parziale in giorni 25 al 75% e giorni 15 al 50% la stessa è liquidata, rispettivamente, in € 1.035,75 (75% di 55,24=41,23 41,23x25=1.035,75) e in € 414,30 (50% di
55,24=27,62 27,62x15=414,30). Per ciò che concerne la personalizzazione del danno, si ritiene congruo riconoscere ulteriori € 2.532,65 (20% sul danno biologico) a titolo di danno morale, tenuto conto della tipologia di lesione. A titolo di danno non patrimoniale spetta, dunque, in totale la somma di € 15.195,89.
Con riferimento all'ulteriore personalizzazione, tenuto conto che “in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, spetta al danneggiato provare le specifiche e peculiari circostanze che differenziano il danno e giustificano una liquidazione superiore”
(Cassazione ordinanza 15084/2019), nel caso in decisione non sono state provate circostanze tali da giustificare un aumento del ristoro dovuto come confermato dall'accertamento medico-legale.
In merito ai danni patrimoniali subiti sono documentate in atti spese mediche sostenute per €
322,91 relative ad una visita di controllo ortopedica e a dieci sedute di fisioterapia. Le spese in atti sono state ritenute congrue dal Dott. Tali spese, sostenute con riferimento all'epoca del Per_2
sinistro, vanno rivalutate ad oggi e sono pari ad euro 377,48. La somma complessiva a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è in astratto pari ad € 15.573,37.
Ciò posto, il risarcimento liquidabile in favore dell'attore potrebbe essere riconosciuto nei limiti del cd. danno differenziale, tenuto conto delle prestazioni erogate dall' CP_5
Nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti consente di ritenere dimostrato che l' – integrando il fatto un'ipotesi di infortunio sul lavoro – ha riconosciuto all'attore una CP_5
indennità per danno biologico di euro 9.342,60.
Ritenuta, pertanto, provata la circostanza dell'avvenuto indennizzo da parte dell' CP_5 mediante erogazione delle somme come indicate nell'attestazione, si deve quindi affrontare la problematica relativa alla possibilità per il lavoratore assicurato di chiedere al responsabile del CP_5
sinistro il c.d. danno differenziale, derivante dalla differenza tra il risarcimento astrattamente spettante sulla base dei principi civilistici e l'indennizzo erogato dall' Sul punto, va ribadito CP_5
quanto affermato recentemente dalla Suprema Corte (Cass. ordinanza n. 30293 del 31.10.2023), per cui, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
pagina6 di 10 Ciò posto, secondo il principio affermato, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al CP_5
risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è quello di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal CP_5
credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le CP_5
soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a CP_5
ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»: v. Cass.
Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021). Per meglio comprendere l'importanza di tale operazione sarà utile ricordare quali pregiudizi sono indennizzati dall' per poi esaminare in che conto debbano CP_5
essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale.
Nel caso di infortunio non mortale, l' esegue in favore della vittima quattro prestazioni CP_5
principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13
d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lett. b)); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al d.m. 12 luglio 2000; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68
d.p.r. n. 1124 del 1965); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici
(art. 66 d.p.r. n. 1124 del 1965).
L' dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna CP_5
“personalizzazione” dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali).
Ne discende che: a) se l' ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del CP_5
danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015); b) se l' ha costituito in favore CP_5
pagina7 di 10 del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c”;) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di cui al d.m. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre CP_5
2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; Cass. n. 25618 del 15/10/2018; n. 5607 del
07/03/2017; n. 26913 del 23/12/2016; n. 17407 del 30/08/2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro; d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. “personalizzazione” del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di CP_5 pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere CP_5 lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' . CP_5
Deve poi rilevarsi che, qualora la capitalizzazione della rendita erogata dall' superi il CP_5 danno liquidato in sentenza in favore del danneggiato, nessun'altra somma è dovuta a quest'ultimo
(cfr. ex multis Cass. civ., 15 luglio 2005, n. 15022).
Nel caso in esame, il capitale corrisposto dall' a titolo di ristoro del danno biologico CP_5
risulta pari ad euro 9.342,60 al 04.08.2020; la somma attualizzata è pari ad € 10.949,53 a fronte di un danno biologico permanente liquidato in euro € 11.213,19.
Ne consegue che all'attore può essere astrattamente riconosciuta l'ulteriore somma di €
263,66 a titolo di danno biologico permanente. A tale somma si devono aggiungere poi gli importi come sopra quantificati per danno morale (€ 2.532,65) e per danno biologico temporaneo (€
1450,05), nonché le spese mediche diverse non indennizzate dall' (€ 377,48), per un totale di CP_5 complessivi € 4623,84 all'attualità.
Ciò posto, è pacifico che l'assicurazione abbia già corrisposto, al netto degli onorari, €
4.500,00 (pagati in data 03.08.2020). Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in
pagina8 di 10 materia di risarcimento del danno da illecito civile, qualora il responsabile (od il suo assicuratore), nelle more tra l'illecito e la definizione del giudizio di risarcimento, corrisponda al danneggiato un acconto sul risarcimento dovuto, il giudice deve: a) o sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento calcolato con riferimento al momento del sinistro, e quindi rivalutare la differenza;
b) oppure rivalutare l'acconto già pagato, e sottrarlo dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale” (cfr. Cass. 1163/1998).
Ritiene il Tribunale di seguire il criterio di cui al punto b), meglio attagliandosi alle esigenze del caso di specie, atteso che la liquidazione del danno appare di più agevole determinazione in moneta attuale.
Ne consegue che, rivalutato all'attualità l'acconto versato in data 03.08.2020 di € 4.500,00 è pari ad € 5.274,00 e pertanto, nessuna somma residua deve essere corrisposta in favore dell'attore, essendo stato già integralmente risarcito. Ne consegue che la domanda attorea deve essere rigettata.
In considerazione del rigetto della domanda attorea per le ragioni sopra indicate, occorre a questo punto esaminare la domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_1
Come sopra riportato, l'attore avrebbe avuto diritto ad un danno differenziale pari ad €
4.623,84; l'acconto versato dalla è pari all'attualità ad € 5.274,00. Pertanto, Controparte_6
risulta versata in eccesso una somma pari ad € 650,16, che deve essere restituita alla compagnia di assicurazione.
L'attore pertanto deve essere condannato al pagamento in favore della Controparte_7
della predetta somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla Tua Ass.ni, condanna alla restituzione in favore della convenuta della somma pari Parte_1
ad € 650,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di Parte_1 lite che si liquidano in € 5077,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese di CTU medico-legale definitivamente a carico di Parte_1
pagina9 di 10 Così deciso in Cassino il 09.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
pagina10 di 10