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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 986/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 986/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BALDUCCI DESDEMONA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BALDUCCI DESDEMONA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. DARI DAVIDE e dell'avv. BARTOLINI MONICA ( ) VIA ALESSANDRO VOLTA 9 C.F._3
57025 PIOMBINO;
elettivamente domiciliato in VIA VOLTA 9 57025 PIOMBINO presso il difensore avv. DARI DAVIDE
pagina 1 di 6 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 337 quater ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza davanti al Giudice relatore, la adiva il Tribunale di Livorno per sentire accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni:
"1- Affidare in via esclusiva e rafforzata la figlia alla Persona_1 madre , per i motivi di cui in premessa - Previo accertamento del Parte_1 presupposto processuale del riconoscimento del figlio affidare il figlio in Per_2 via esclusiva e rafforzata alla madre.
3- Prevedere, ove ritenuto opportuno, modalità di visite in modalità protetta tra padre e figli, con l'adozione di ogni ulteriore provvedimento a tutela dei minori e della ricorrente, anche se del caso a seguito di adeguato percorso psicologico presso l' competente.
4- Disporre il CP_2 versamento di una somma, ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre in favore dei figli.
5- In ogni caso, disporre che l'Assegno Unico in favore di entrambi i figli, venga percepito totalmente dalla sig.ra
.” Parte_1
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva che dall'unione sentimentale, erano nati due figli, nata a [...] il 23 luglio Per_1
2019, riconosciuta da entrambi i genitori, e successivamente il figlio nato il [...], riconosciuto dalla sola madre. Per_2
Assumeva che la convivenza con il si era interrotta a CP_1 settembre 2022 in seguito ad un grave agito di violenza da parte dello stesso ai danni della ricorrente, seguito da gravi minacce. Deduceva, inoltre, che spesso il compagno tornava a casa alterato dall'alcol, provocando litigi: in particolare, nel corso di una notte di fine agosto 2022, il resistente tornava a casa in evidente stato di ebbrezza, provocando un litigio con la ricorrente, in cui spingeva la donna contro il muro, facendola cadere a terra, e iniziava a colpirla con calci sulla pancia. Assumeva pertanto di essersi rivolta all'Area Inclusione e povertà del servizio sociale di Piombino, chiedendo aiuto e manifestando la volontà di allontanarsi dall'abitazione familiare insieme pagina 2 di 6 alla bambina;
veniva inserita quindi in una struttura protetta ad indirizzo segreto. In data 18 novembre 2022, nasceva il secondo figlio della coppia, riconosciuto dalla sola madre.
In data 12 settembre 2023, si costituiva in giudizio CP_1 contestando i fatti e i comportamenti violenti descritti dalla ricorrente, deducendo che vi era stata anche l'archiviazione del procedimento penale a suo carico. Assumeva che la sig.ra avesse sempre Pt_1 impedito al padre di interessarsi ed occuparsi della figlia e chiedeva l'espletamento di CTU psicologica sulle capacità genitoriali sia del padre che della madre. Il resistente si dichiarava inoltre intenzionato a procedere al riconoscimento del piccolo Il padre dei Per_2 minori, quindi, chiedeva il rigetto della domanda formulata dalla signora e concludeva: “1) Affidamento congiunto dei figli Parte_1
e , con iniziale collocazione presso la madre, ma aumentando Per_1 Per_2 gradualmente gli incontri padre figli partendo da due incontri settimanali fino ad arrivare ad una divisione paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. 2) Il padre verserà alla signora un contributo di euro 100,00 per il Parte_1 mantenimento di ciascun bambino, fintanto che la collocazione prevalente sarà presso l'abitazione materna, Entrambi i genitori contribuiranno al 50% alle spese straordinarie scolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSN e concordate con l'altro genitore.”
2. Il procedimento, dopo l'avvenuto riconoscimento del secondo figlio della coppia da parte del padre, è stato istruito mediante il deposito di plurime relazioni dei Servizi sociali e l'attivazione di incontri assistiti padre figli in spazi neutri.
La domanda di affidamento esclusivo dei minori alla madre va accolta.
Ed infatti, seppur deve darsi atto del fatto che il procedimento penale a carico del resistente per maltrattamenti, aperto a seguito della denuncia e messa in protezione della donna è stato archiviato, è altrettanto vero che il padre dei minori ha dimostrato delle gravi criticità nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In primo luogo, per alcuni periodi, sia all'inizio del procedimento che pagina 3 di 6 nel corso dello stesso, non è stato facilmente reperibile, ha avuto un contegno non collaborativo con i Servizi, ha spesso disdetto o non si è presentato agli incontri osservati con i bambini, malgrado la figlia più grande lo aspettasse con ansia;
i Servizi sono poi riusciti ad avere contatti proficui con il resistente solo grazie alla mediazione del suo avvocato e, in ogni caso, il resistente non ha compreso che il percorso messo in atto era volto a inserirlo gradualmente e con le dovute cautele di nuovo nella vita dei figli, di cui uno nato durante la permanenza nella struttura protetta della ricorrente e l'altra, ancora in tenera età e che aveva, comunque, riferito ai Servizi di avere assistito a comportamenti violenti del padre verso la madre.
Inoltre, il resistente durante il procedimento non ha mai provveduto al mantenimento della prole, malgrado in udienza il suo difensore avesse dichiarato che il suo assistito era disponibile in minima misura a mantenere i figli;
inoltre, lo stesso ha indebitamente percepito metà dell'assegno unico previsto per la figlia, di cui, però, il medesimo di fatto non si occupa da tempo.
In sintesi, ad oggi, anche se risultano in parte comprensibili le difficoltà logistiche che il resistente ha avuto nel recarsi agli incontri, svolgendo lavoro nel settore della agricoltura ed essendo senza patente di guida, deve ritenersi che il contegno del resistente non sia stato sufficientemente collaborativo e che, soprattutto, sia risultato indice di una scarsa affidabilità come figura genitoriale che neppure si preoccupa del sostentamento minimo della prole.
Al contrario, la ricorrente nella struttura in cui vive ha tenuto sempre un contegno adeguato, non ha mai accusato l'uomo di essere stato violento con i bambini e si è sempre resa disponibile a che il padre, anche se in forma assistita, vedesse i figli, smentendo così quanto allegato dal resistente sul fatto che la madre dei bambini avesse un contegno ostacolante.
Pertanto, i minori vanno affidati in via esclusiva alla madre presso cui sono collocati.
Gli incontri tra il padre e i minori, finché la donna resterà in struttura,
pagina 4 di 6 avverranno necessariamente in forma assistita per almeno una volta alla settimana;
al momento della uscita della donna dalla struttura il padre dovrà vedere i bambini in forma assistita per altri tre mesi e, in seguito, in forma libera per due pomeriggi alla settimana, salvo che i SERVIZI non rilevino criticità che segnaleranno al GT sede o al PM presso il TM.
Va anche disposta la presa in carico della minore da parte di Per_3
come del resto suggerito dai Servizi, perché la bambina, come CP_2 detto, ha comunque riferito agli operatori della struttura di avere veduto il padre picchiare la madre.
3. Infine, quanto al contributo al mantenimento, avendo il resistente un reddito di circa € 1000,00 netti al mese, in base ai CUD 2023 in atti, e non partecipando al mantenimento diretto della prole, va disposto che versi ogni mese la somma complessiva di € 250,00 e che la ricorrente goda per intero dell'assegno unico per i due figli.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida in via esclusiva i minori alla madre;
2. dispone che il padre possa vedere i figli come indicato in parte motiva;
3. manda ai Servizi perché attivino un percorso UFSMIA per la figlia maggiore della coppia e proseguano gli incontri assistiti padre figli;
4. dispone che il resistente versi entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data odierna la somma complessiva di € 250,00, oltre Istat a titolo di mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5. dispone che la ricorrente goda per intero dell'assegno unico per i due figli;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte resistente,
pagina 5 di 6 con pagamento in favore dello Stato, le spese di lite, che si liquidano in
€ 1940,35 , oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Livorno, 7 gennaio 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 986/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BALDUCCI DESDEMONA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BALDUCCI DESDEMONA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. DARI DAVIDE e dell'avv. BARTOLINI MONICA ( ) VIA ALESSANDRO VOLTA 9 C.F._3
57025 PIOMBINO;
elettivamente domiciliato in VIA VOLTA 9 57025 PIOMBINO presso il difensore avv. DARI DAVIDE
pagina 1 di 6 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 337 quater ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza davanti al Giudice relatore, la adiva il Tribunale di Livorno per sentire accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni:
"1- Affidare in via esclusiva e rafforzata la figlia alla Persona_1 madre , per i motivi di cui in premessa - Previo accertamento del Parte_1 presupposto processuale del riconoscimento del figlio affidare il figlio in Per_2 via esclusiva e rafforzata alla madre.
3- Prevedere, ove ritenuto opportuno, modalità di visite in modalità protetta tra padre e figli, con l'adozione di ogni ulteriore provvedimento a tutela dei minori e della ricorrente, anche se del caso a seguito di adeguato percorso psicologico presso l' competente.
4- Disporre il CP_2 versamento di una somma, ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre in favore dei figli.
5- In ogni caso, disporre che l'Assegno Unico in favore di entrambi i figli, venga percepito totalmente dalla sig.ra
.” Parte_1
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva che dall'unione sentimentale, erano nati due figli, nata a [...] il 23 luglio Per_1
2019, riconosciuta da entrambi i genitori, e successivamente il figlio nato il [...], riconosciuto dalla sola madre. Per_2
Assumeva che la convivenza con il si era interrotta a CP_1 settembre 2022 in seguito ad un grave agito di violenza da parte dello stesso ai danni della ricorrente, seguito da gravi minacce. Deduceva, inoltre, che spesso il compagno tornava a casa alterato dall'alcol, provocando litigi: in particolare, nel corso di una notte di fine agosto 2022, il resistente tornava a casa in evidente stato di ebbrezza, provocando un litigio con la ricorrente, in cui spingeva la donna contro il muro, facendola cadere a terra, e iniziava a colpirla con calci sulla pancia. Assumeva pertanto di essersi rivolta all'Area Inclusione e povertà del servizio sociale di Piombino, chiedendo aiuto e manifestando la volontà di allontanarsi dall'abitazione familiare insieme pagina 2 di 6 alla bambina;
veniva inserita quindi in una struttura protetta ad indirizzo segreto. In data 18 novembre 2022, nasceva il secondo figlio della coppia, riconosciuto dalla sola madre.
In data 12 settembre 2023, si costituiva in giudizio CP_1 contestando i fatti e i comportamenti violenti descritti dalla ricorrente, deducendo che vi era stata anche l'archiviazione del procedimento penale a suo carico. Assumeva che la sig.ra avesse sempre Pt_1 impedito al padre di interessarsi ed occuparsi della figlia e chiedeva l'espletamento di CTU psicologica sulle capacità genitoriali sia del padre che della madre. Il resistente si dichiarava inoltre intenzionato a procedere al riconoscimento del piccolo Il padre dei Per_2 minori, quindi, chiedeva il rigetto della domanda formulata dalla signora e concludeva: “1) Affidamento congiunto dei figli Parte_1
e , con iniziale collocazione presso la madre, ma aumentando Per_1 Per_2 gradualmente gli incontri padre figli partendo da due incontri settimanali fino ad arrivare ad una divisione paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. 2) Il padre verserà alla signora un contributo di euro 100,00 per il Parte_1 mantenimento di ciascun bambino, fintanto che la collocazione prevalente sarà presso l'abitazione materna, Entrambi i genitori contribuiranno al 50% alle spese straordinarie scolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSN e concordate con l'altro genitore.”
2. Il procedimento, dopo l'avvenuto riconoscimento del secondo figlio della coppia da parte del padre, è stato istruito mediante il deposito di plurime relazioni dei Servizi sociali e l'attivazione di incontri assistiti padre figli in spazi neutri.
La domanda di affidamento esclusivo dei minori alla madre va accolta.
Ed infatti, seppur deve darsi atto del fatto che il procedimento penale a carico del resistente per maltrattamenti, aperto a seguito della denuncia e messa in protezione della donna è stato archiviato, è altrettanto vero che il padre dei minori ha dimostrato delle gravi criticità nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In primo luogo, per alcuni periodi, sia all'inizio del procedimento che pagina 3 di 6 nel corso dello stesso, non è stato facilmente reperibile, ha avuto un contegno non collaborativo con i Servizi, ha spesso disdetto o non si è presentato agli incontri osservati con i bambini, malgrado la figlia più grande lo aspettasse con ansia;
i Servizi sono poi riusciti ad avere contatti proficui con il resistente solo grazie alla mediazione del suo avvocato e, in ogni caso, il resistente non ha compreso che il percorso messo in atto era volto a inserirlo gradualmente e con le dovute cautele di nuovo nella vita dei figli, di cui uno nato durante la permanenza nella struttura protetta della ricorrente e l'altra, ancora in tenera età e che aveva, comunque, riferito ai Servizi di avere assistito a comportamenti violenti del padre verso la madre.
Inoltre, il resistente durante il procedimento non ha mai provveduto al mantenimento della prole, malgrado in udienza il suo difensore avesse dichiarato che il suo assistito era disponibile in minima misura a mantenere i figli;
inoltre, lo stesso ha indebitamente percepito metà dell'assegno unico previsto per la figlia, di cui, però, il medesimo di fatto non si occupa da tempo.
In sintesi, ad oggi, anche se risultano in parte comprensibili le difficoltà logistiche che il resistente ha avuto nel recarsi agli incontri, svolgendo lavoro nel settore della agricoltura ed essendo senza patente di guida, deve ritenersi che il contegno del resistente non sia stato sufficientemente collaborativo e che, soprattutto, sia risultato indice di una scarsa affidabilità come figura genitoriale che neppure si preoccupa del sostentamento minimo della prole.
Al contrario, la ricorrente nella struttura in cui vive ha tenuto sempre un contegno adeguato, non ha mai accusato l'uomo di essere stato violento con i bambini e si è sempre resa disponibile a che il padre, anche se in forma assistita, vedesse i figli, smentendo così quanto allegato dal resistente sul fatto che la madre dei bambini avesse un contegno ostacolante.
Pertanto, i minori vanno affidati in via esclusiva alla madre presso cui sono collocati.
Gli incontri tra il padre e i minori, finché la donna resterà in struttura,
pagina 4 di 6 avverranno necessariamente in forma assistita per almeno una volta alla settimana;
al momento della uscita della donna dalla struttura il padre dovrà vedere i bambini in forma assistita per altri tre mesi e, in seguito, in forma libera per due pomeriggi alla settimana, salvo che i SERVIZI non rilevino criticità che segnaleranno al GT sede o al PM presso il TM.
Va anche disposta la presa in carico della minore da parte di Per_3
come del resto suggerito dai Servizi, perché la bambina, come CP_2 detto, ha comunque riferito agli operatori della struttura di avere veduto il padre picchiare la madre.
3. Infine, quanto al contributo al mantenimento, avendo il resistente un reddito di circa € 1000,00 netti al mese, in base ai CUD 2023 in atti, e non partecipando al mantenimento diretto della prole, va disposto che versi ogni mese la somma complessiva di € 250,00 e che la ricorrente goda per intero dell'assegno unico per i due figli.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida in via esclusiva i minori alla madre;
2. dispone che il padre possa vedere i figli come indicato in parte motiva;
3. manda ai Servizi perché attivino un percorso UFSMIA per la figlia maggiore della coppia e proseguano gli incontri assistiti padre figli;
4. dispone che il resistente versi entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data odierna la somma complessiva di € 250,00, oltre Istat a titolo di mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5. dispone che la ricorrente goda per intero dell'assegno unico per i due figli;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte resistente,
pagina 5 di 6 con pagamento in favore dello Stato, le spese di lite, che si liquidano in
€ 1940,35 , oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Livorno, 7 gennaio 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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