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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/04/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.4.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1056/2024 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sannicandro Arcangelo e Cirillo Michele Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere stato riconosciuto dalla Commissione Medica competente per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, a seguito di visita del
23.3.2018, “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani. Data domanda 5.1.2018”; che gli è stata quindi liquidata la pensione cat. INVCIV n. 07091115, con decorrenza 1 febbraio 2018; che, a seguito di visita di revisione del 21.12.2018, la Commissione Medica competente l'ha riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%. Data decorrenza
21.12.2018”; di non aver mai ricevuto alcun provvedimento di revoca della prestazione della indennità di accompagnamento;
che l' ha continuato a liquidare l'indennità di accompagnamento, dunque CP_1
venendo a configurare una situazione di affidamento.
Il ricorrente ha altresì riferito che, con lettera del 17.2.2020, l' gli ha comunicato che, “per il CP_1
periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2020, sono stati pagati 7.774,95 euro in più sulla sua pensione cat.
INVCIV N. 07091115 per i seguenti motivi: È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non
pagina 1 di 3 spettante. La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta di 50,00 euro mensili sulla sua pensione a decorrere dalla prima data utile”; che il contenuto di tale nota è stato reiterato anche con lettera del 22.7.2020; che, a partire dalla liquidazione del rateo di dicembre 2020,
l' ha operato la trattenuta mensile di euro 50,00 (euro 100,00 per il rateo di dicembre, che include CP_1
la tredicesima) sulla pensione n. 07091115, così come risulta dal seguente prospetto riepilogativo;
che,
a tutt'oggi, l'Istituto continua ad operare le trattenute mensili.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) in via principale e nel merito, accertare l'illegittimità della ripetizione dell'indebito CP_ richiesta dall' per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto;
2) per l'effetto dichiarare l'irripetibilità CP_ della somma di euro 7.774,95; 3) per l'effetto condannare l' alla restituzione al ricorrente degli importi che l'Istituto, prima del giudizio e nelle more del giudizio, abbia trattenuto o recuperato indebitamente, oltre accessori come per legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso non può essere accolto per i motivi che seguono.
È pacifico tra le parti che l'indebito qui controverso sia derivato dall'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, già legittimamente in godimento all'assistibile, a seguito di visita di revisione del 21.12.2018 (cfr. verbale visita di revisione, doc. 2 fasc. parte ricorrente).
In tema di indebito assistenziale e difetto del requisito sanitario, con la sentenza n. 2056 del 4 febbraio
2004, la Corte di cassazione ha rilevato che la garanzia dell'irripetibilità assiste i soli ratei percepiti sino all'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti, dovendosi ritenere irrilevante l'inosservanza delle norme che impongono all'ente previdenziale di sospendere immediatamente la prestazione e di revocarla entro uno specifico termine, trattandosi di termini meramente ordinatori e dovendosi altresì escludere il legittimo affidamento del percettore, dopo l'esito dell'intervenuta verifica negativa circa la sussistenza del requisito medico legale (in senso conforme, Cass. 5 gennaio
2023 n. 248; Cass. 19 dicembre 2019 n. 34013; Cass. 19 dicembre 2016 n. 26162).
È stato poi confermato come “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della
l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma
8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto
pagina 2 di 3 l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass., Sez. lav., ord. n. 34013 del 19/12/2019).
Applicando i predetti principi al caso di specie, avendo l'indebito ad oggetto i ratei corrisposti dopo la visita di revisione (avvenuta in data 21.12.2018), ossia i ratei relativi al periodo gennaio 2019-marzo
2020, non può ritenersi che il ricorrente potesse fare legittimo affidamento sulla spettanza degli stessi.
Ne deriva la legittimità dell'operato dell' , che ha chiesto in restituzione i ratei della prestazione CP_1
erogata successivamente alla visita di revisione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.4.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.4.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1056/2024 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sannicandro Arcangelo e Cirillo Michele Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere stato riconosciuto dalla Commissione Medica competente per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, a seguito di visita del
23.3.2018, “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani. Data domanda 5.1.2018”; che gli è stata quindi liquidata la pensione cat. INVCIV n. 07091115, con decorrenza 1 febbraio 2018; che, a seguito di visita di revisione del 21.12.2018, la Commissione Medica competente l'ha riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%. Data decorrenza
21.12.2018”; di non aver mai ricevuto alcun provvedimento di revoca della prestazione della indennità di accompagnamento;
che l' ha continuato a liquidare l'indennità di accompagnamento, dunque CP_1
venendo a configurare una situazione di affidamento.
Il ricorrente ha altresì riferito che, con lettera del 17.2.2020, l' gli ha comunicato che, “per il CP_1
periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2020, sono stati pagati 7.774,95 euro in più sulla sua pensione cat.
INVCIV N. 07091115 per i seguenti motivi: È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non
pagina 1 di 3 spettante. La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta di 50,00 euro mensili sulla sua pensione a decorrere dalla prima data utile”; che il contenuto di tale nota è stato reiterato anche con lettera del 22.7.2020; che, a partire dalla liquidazione del rateo di dicembre 2020,
l' ha operato la trattenuta mensile di euro 50,00 (euro 100,00 per il rateo di dicembre, che include CP_1
la tredicesima) sulla pensione n. 07091115, così come risulta dal seguente prospetto riepilogativo;
che,
a tutt'oggi, l'Istituto continua ad operare le trattenute mensili.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) in via principale e nel merito, accertare l'illegittimità della ripetizione dell'indebito CP_ richiesta dall' per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto;
2) per l'effetto dichiarare l'irripetibilità CP_ della somma di euro 7.774,95; 3) per l'effetto condannare l' alla restituzione al ricorrente degli importi che l'Istituto, prima del giudizio e nelle more del giudizio, abbia trattenuto o recuperato indebitamente, oltre accessori come per legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso non può essere accolto per i motivi che seguono.
È pacifico tra le parti che l'indebito qui controverso sia derivato dall'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, già legittimamente in godimento all'assistibile, a seguito di visita di revisione del 21.12.2018 (cfr. verbale visita di revisione, doc. 2 fasc. parte ricorrente).
In tema di indebito assistenziale e difetto del requisito sanitario, con la sentenza n. 2056 del 4 febbraio
2004, la Corte di cassazione ha rilevato che la garanzia dell'irripetibilità assiste i soli ratei percepiti sino all'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti, dovendosi ritenere irrilevante l'inosservanza delle norme che impongono all'ente previdenziale di sospendere immediatamente la prestazione e di revocarla entro uno specifico termine, trattandosi di termini meramente ordinatori e dovendosi altresì escludere il legittimo affidamento del percettore, dopo l'esito dell'intervenuta verifica negativa circa la sussistenza del requisito medico legale (in senso conforme, Cass. 5 gennaio
2023 n. 248; Cass. 19 dicembre 2019 n. 34013; Cass. 19 dicembre 2016 n. 26162).
È stato poi confermato come “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della
l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma
8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto
pagina 2 di 3 l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass., Sez. lav., ord. n. 34013 del 19/12/2019).
Applicando i predetti principi al caso di specie, avendo l'indebito ad oggetto i ratei corrisposti dopo la visita di revisione (avvenuta in data 21.12.2018), ossia i ratei relativi al periodo gennaio 2019-marzo
2020, non può ritenersi che il ricorrente potesse fare legittimo affidamento sulla spettanza degli stessi.
Ne deriva la legittimità dell'operato dell' , che ha chiesto in restituzione i ratei della prestazione CP_1
erogata successivamente alla visita di revisione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.4.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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