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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 10/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3957/2024
tra
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, cod. fisc.
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. VECCE ANTONIO, giusta procura in P.IVA_1
atti
Opponente
contro
, cod. fisc. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. URSO GIANMARCO, giusta procura in atti
Opposta
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 l'
[...]
proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 784/2024 reso dal Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del
Lavoro in data 3.9.2024 e notificato in data 5.9.2024, con il quale veniva ingiunto,
all'istituto opponente, il pagamento, in favore di quale erede di Controparte_1 [...]
, della somma di € 17.431,46, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a Per_1
titolo di trattamento pensionistico integrativo per il triennio 2019-2021.
A fondamento del ricorso, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva,
essendo il in liquidazione tenuto ad erogare il trattamento Parte_3
pensionistico integrativo per il triennio 2019/2021 oggetto di ingiunzione di pagamento,
in conformità a quanto disposto dagli artt. 8, comma 1, della L.R. 21/14 e art. 13,
commi 103 e 104, della L.R. n. 16 del 10.8.2022.
Si costituiva quale erede di – ex dipendente, con Controparte_1 Persona_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del – Parte_3
rilevando che il proprio congiunto, in seguito alla soppressione del ad Parte_3
opera della L.R. n. 8/2012 aveva regolarmente percepito il trattamento pensionistico integrativo di € 512,69 mensili, al lordo di imposte, erogato dall'IRSAP. Precisava che,
per effetto dell'entrata in vigore della Legge Regionale Sicilia n. 16 del 10 agosto 2022,
il cui articolo 13, punti 103 e 104, aveva autorizzato l' al pagamento dei ratei di Pt_1
pensione integrativa agli ex dipendenti del che già la percepivano, Parte_3
II l'ingiunzione di pagamento andava riconosciuta anche per il periodo anteriore alla data del 31 dicembre 2021.
All'udienza odierna la causa, previa discussione orale, viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
La presente controversia si inserisce nel quadro della vicenda successoria che ha visto la soppressione dei (Consorzi per le aree di sviluppo industriale), il transito Parte_3
dei rapporti attivi e passivi presso le gestioni liquidatorie ed il successivo subentro dei neo-costituiti IRSAP (Istituti Regionali per lo Sviluppo delle Attività Produttive).
In particolare, l'art. 19 della legge regionale Sicilia n. 8/2012, disponendo la soppressione e la messa in liquidazione dei nonché lo scioglimento dei Parte_3
relativi organi consortili, ha previsto la nomina per ogni Consorzio – con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale delle attività produttive e previa delibera della Giunta regionale – di un commissario straordinario (scelto tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione regionale o tra i Presidenti dei disciolti
Parte consorzi per lo svolgimento delle attività di liquidazione, con termine di 180
giorni dall'entrata in vigore della legge, per concludere le operazioni (con approvazione del bilancio finale e definizione delle posizioni attive e passive) accertate con decreto dell'Assessore Regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia.
Il comma 8 dell'art. 19 cit. ha aggiunto, altresì, che “Trascorso infruttuosamente il
termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree
di sviluppo industriale, transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso
l'istituto, tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse
III patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo consorzio
soppresso e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. Le
gestioni separate di ogni singola liquidazione di cui al presente comma sono
amministrate, previo controllo e vigilanza dell'Assessorato regionale delle attività
produttive e per i profili tecnico contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia, ai
fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, dal direttore generale
dell' ”. Pt_1
La legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell'
[...]
), allo scopo di promuovere Parte_1
l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive, potenziare ed innovare quelle già esistenti, ha dato impulso alla creazione dell' (istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), Pt_1
ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, all'indirizzo, al controllo ed alla tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive.
All'istituzione dell' hanno fatto riscontro la soppressione e la liquidazione dei Pt_1
secondo le fasi scandite dall'art. 19 della L. n. 8/2012. Parte_3
In linea di principio, la legge ha prefigurato il compimento delle operazioni di liquidazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale,
con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria;
ultimata la procedura, la gestione dei singoli
è transitata all' , mentre laddove il termine è trascorso Parte_3 Pt_1
infruttuosamente, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi sono transitati in
IV apposite gestioni a contabilità separata presso l' , in modo da garantire ed Pt_1
assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione.
In sede d'interpretazione autentica (art. 64, comma 1, della legge della Regione siciliana
15 maggio 2013, n. 9, c.d. “Legge di stabilità regionale”), il legislatore regionale ha specificato che i transitati nella gestione separata presso l' hanno Parte_3 Pt_1
mantenuto la propria originaria autonoma personalità giuridica finché l'Assessore
regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia,
non abbia attestato, con decreto, la chiusura delle operazioni di liquidazione. In altri termini, è stata riproposta la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei e dell'IRSAP, vietando espressamente che le singole Parte_3
posizioni debitorie dei soppressi transitassero all'IRSAP ovvero nel Parte_3
bilancio della Regione.
La vicenda esaminata, come ravvisato dalla prevalente giurisprudenza di merito, appare analoga a quella che, negli anni '90, ha coinvolto le Unità Sanitarie Locali, con la creazione di sezioni stralcio (enti strumentali della regione affidate al direttore generale
Parte dell'ente), finalizzate a mantenere distinti i patrimoni delle neocostituite con quelle
Parte (deficitarie) delle soppresse per non far gravare sui nuovi enti i debiti pregressi
(cfr. art. 6, comma 1, L. 724 del 1994), costituendo un patrimonio attivo ex novo, scevro dai deficit finanziari che dovevano essere sopportati dalla regione. Al riguardo, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno spiegato la ravvisata analogia richiamando i principi che regolano la successione a titolo particolare (art. 111 c.p.c.),
V affermando che “per effetto della soppressione delle Unitarie sanitarie locali e delle
conseguente istituzione delle Aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti
strumentali delle Regioni, in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte
Part
con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione in universum jus delle
Part Part
alle preesistenti tale successione delle Regioni è caratterizzata da una
procedura di liquidazione, che è affidata ad una apposita gestione stralcio, la quale è
strumentalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante ed individuata
nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i
debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente
soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria) ed è rappresentata dal
direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario
liquidatore” (Cfr., Sez. Un. 26.2.1999, n. 102; cfr. anche, Cass. S.U. 20.11.2000 n.
1237; id., 23.7.2002; id. 21.8.2003 n. 12302). Anche il Consiglio di Giustizia
amministrativa, con sentenza n. 968/2010, si è espresso nello stesso senso, rilevando che
“A seguito della costituzione delle così dette “gestioni stralcio” e poi delle “gestioni
liquidatorie” si è distinta, mediante un espediente contabile l'attività di accertamento
delle obbligazioni degli enti soppressi da quella relativa alle aziende di nuova
istituzione; le regioni hanno attribuito le funzioni di commissari liquidatori ai direttori
Part generali delle , i quali, tra l'altro, amministrano e liquidano le situazioni debitorie
Part delle esistenti alla data di subentro delle nuove aziende. Fino a quando non si
disporrà con un provvedimento specifico l'estinzione delle gestioni liquidatorie, già
gestioni – stralcio, la legittimazione processuale spetta soltanto ad esse, perché, pur
essendo prive di personalità giuridica e agendo nell'interesse e per conto dell'ente
[...]
[...] , hanno un'autonomia funzionale, amministrativa e contabile e una propria Parte_6
capacità processuale, sia pure limitata alla gestione (Cfr. CGA Sicilia n. 968/2010).
Nel caso di specie, è pacifico che, nonostante sia scaduto il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del citato art. 19, non sia stato adottato alcun decreto assessoriale di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione sicché, sulla base dei principi richiamati, il la cui gestione liquidatoria è Controparte_2
affidata all' ha mantenuto la propria soggettività giuridica e processuale. Pt_1
Parte Da ciò consegue il carattere trilaterale della vicenda successoria, tra e gestione liquidatoria, in un primo momento, e tra la gestione liquidatoria e l' Pt_1
successivamente: alla luce del comma 8 dell'art. 19 cit., la prima vicenda successoria risulta di natura universale, in quanto tutti “i rapporti attivi e passivi dei soppressi
consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità
separata presso l' ”; la seconda vicenda successoria tra la gestione liquidatoria e Pt_1
l'IRSAP si configura a titolo particolare, non transitando tutti i rapporti attivi e passivi
(che si scioglieranno), bensì soltanto i beni individuati dettagliatamente, in modo da garantire la separazione patrimoniale e di bilancio tra la gestione liquidatoria da un lato e l' (e la Regione, per come disposto dalla norma di interpretazione autentica art. Pt_1
64 della legge regionale n. 9/2013) dall'altro.
Parte La natura universale della successione intercorsa tra l' e la nominata gestione liquidatoria, vincola quest'ultima all'erogazione della pensione e del trattamento pensionistico integrativo in favore del dipendente avente diritto – essendo transitati nella stessa tutti i rapporti giuridici attivi e passivi – almeno fino a quando non verrà
stabilito, normativamente, in che misura e con quali modalità di bilancio l'IRSAP dovrà
VII farsene carico. La Legge Regionale n 16/2022, senza intervenire sul precedente assetto normativo e sui rapporti giuridici in capo ai due distinti enti – e Pt_1 [...]
– ha stabilito che l' è autorizzata ad erogare il trattamento Controparte_2 Pt_1
pensionistico integrativo per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024
rispettivamente nei limiti di spesa di 1230 migliaia di euro, di 1220 migliaia di euro e di
1215 migliaia di euro
Da ciò deriva il difetto di legittimazione passiva dell' (e la corrispondente Pt_1
legittimazione passiva del ) per la corresponsione del Controparte_2
trattamento pensionistico integrativo maturato anteriormente all'esercizio finanziario
2022 e la fondatezza del ricorso in opposizione, atteso che l'ingiunzione di pagamento concerne la corresponsione dei ratei di trattamento pensionistico riferiti al triennio
2019-2021. Come osservato, l'art. 13, punti 103 e 104 della Legge Regionale Sicilia n.
16 del 10 agosto 2022, hanno autorizzato l'IRSAP, per gli anni 2022, 2023 e 2024, al pagamento dei ratei di pensione integrativa agli ex dipendenti del che Parte_3
già la percepivano, nei limiti di spesa autorizzata con L.R. n. 16/2022; di conseguenza,
il è rimasto obbligato a corrispondere il trattamento Controparte_2
pensionistico integrativo per il periodo precedente, compreso quello oggetto di ricorso monitorio (triennio 2019-2021), essendo l' incaricato del pagamento Pt_1
esclusivamente per il periodo successivo, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
Per tali motivi, l'opposizione va accolta e l'opposto decreto ingiuntivo revocato.
Avuto riguardo alla presenza di orientamenti giurisprudenziali di segno diverso, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare, integralmente, tra le parti le spese del giudizio
VIII
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3597/24 RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 784/2024 reso dal Tribunale di Siracusa in funzione di
Giudice del Lavoro in data 3.9.2024 e notificato in data 5.9.2024
Compensa, integralmente, tra le parti le spese del giudizio
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
IX