Art. 32.
Modifiche all' articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , relativo all'Agenzia italiana per la gioventu'
1. All' articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , al primo periodo, le parole da: «del Consiglio di amministrazione» fino a: «designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventu'. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti compreso il Presidente, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonche' il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» e, al terzo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo». Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell' articolo 55, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 , convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41 , recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»,come modificato dalla presente legge:
«Art. 55 (Agenzia italiana per la gioventu'). - 1. E' istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente pubblico non economico dotato di personalita' giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 .
2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorita' delegate per i settori istruzione e formazione ((e svolge attivita' di cooperazione nei settori delle politiche della gioventu' e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunita' degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' attivita' di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorita' abilitata alla formazione di animatori socioeducativi)) . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventu' le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all' articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15 , che viene conseguentemente soppressa.
L'Agenzia italiana per la gioventu' succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.
3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventu' e' autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventu'. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti compreso il Presidente, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonche' il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia e' coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al secondo periodo, la gestione corrente e' assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili.
5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu', da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156 . Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
Modifiche all' articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , relativo all'Agenzia italiana per la gioventu'
1. All' articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , al primo periodo, le parole da: «del Consiglio di amministrazione» fino a: «designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventu'. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti compreso il Presidente, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonche' il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» e, al terzo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo». Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell' articolo 55, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 , convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41 , recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»,come modificato dalla presente legge:
«Art. 55 (Agenzia italiana per la gioventu'). - 1. E' istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente pubblico non economico dotato di personalita' giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 .
2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorita' delegate per i settori istruzione e formazione ((e svolge attivita' di cooperazione nei settori delle politiche della gioventu' e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunita' degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' attivita' di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorita' abilitata alla formazione di animatori socioeducativi)) . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventu' le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all' articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15 , che viene conseguentemente soppressa.
L'Agenzia italiana per la gioventu' succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.
3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventu' e' autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventu'. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti compreso il Presidente, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonche' il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia e' coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al secondo periodo, la gestione corrente e' assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili.
5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu', da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156 . Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»