Ordinanza cautelare 25 febbraio 2010
Sentenza breve 10 febbraio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 10/02/2011, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00797/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D.N. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Di Sarno CO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, viale Gramsci, 16;
contro
- Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici per legge domiciliano in Napoli, via Diaz, n. 11;
- Comune di Caivano, in persona del sindaco p.t. Antonio Falco, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Caianiello, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, viale Gramsci, n. 19;
nei confronti di
Tecno Costruzioni s.r.l., non costituita;
per l'annullamento
quanto al ricorso: a) della nota del Prefetto di Napoli prot. n. 4009/P.L. del 22/10/09, trasmessa al Comune di Caivano (NA) e della relativa informativa antimafia del valore interdittivo emessa nei confronti della società D.N. Costruzioni Srl; b) della determina del Comune di Caivano (NA) n. 932 del 3/11/09; e) di ogni altro atto, preordinato, conseguente, connesso;
quanto ai motivi aggiunti: a) della determinazione n. 1106 del 1 ottobre 2010 del Servizio programmazione – Studi di investimento – Progettazione – Realizzazione LL.PP. – Gare e contratti – Cimitero del Comune di Caivano – Settore LL.PP. n. 88 del 30 settembre 2010; b) di ogni altro atto, preordinato, conseguente, connesso; nonché c) per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dal Comune di Caivano con la società Tecno Costruzioni s.r.l.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e del Comune di Caivano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, notificato il 4 febbraio 2010 e depositato il successivo giorno 10, la ricorrente ha impugnato la d.d. n. 932 del 23 novembre 2009 con cui il Comune di Caivano le ha revocato l’aggiudicazione di un appalto di lavori per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali, nonché la presupposta informativa antimafia interdittiva emessa a suo carico dal Prefetto di Napoli.
Con ordinanza collegiale n. 446 del 24 febbraio 2010 è stata disposta istruttoria, eseguita l’11 marzo 2010.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2010 la causa è stata cancellata dal ruolo cautelare.
Con successivi motivi aggiunti, notificato il 7 gennaio 2011 e depositato il successivo giorno 12, la ricorrente ha altresì impugnato la determinazione n. 1106 del 1° ottobre 2010 del responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Caivano di affidamento dei lavori in questione alla ditta Tecno Costruzioni s.r.l.
A sostegno del gravame, adduce trattarsi della medesima interdittiva antimafia, trasmessa in quel caso dalla Prefettura di Napoli al Comune di CO (informativa prefettizia prot. 4311/P.L.AGG del 20 ottobre 2009), impugnata con due ricorsi già accolti da questa Sezione con sentenza n. 16842 del 19 luglio 2010, non appellata, e deduce, nel merito, la insussistenza dei presupposti del pericolo di condizionamento malavitoso dell’impresa, contestando la rilevanza degli elementi raccolti.
Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2011, avvertite le parti e ricorrendone le condizioni, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata.
Va preliminarmente esaminata la eccezione di tardività dell’impugnazione del provvedimento di affidamento dei lavori alla Tecno Costruzioni s.r.l., formulata dal Comune sostenendo che la avvenuta pubblicazione, in data 1° ottobre 2010, della determinazione impugnata nell’albo pretorio ed il decorso del relativo termine avrebbe determinato una presunzione legale di conoscenza dell’atto, facendo principiare da allora il dies a quo per l’impugnazione, avvenuta, invece, soltanto il 7 gennaio 2011, a seguito di accesso agli atti.
L’eccezione è infondata.
Ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p.a., il termine di impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione soltanto per quegli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale: non è questo, però, il caso in esame, giacché la legge prevede che la stazione appaltante comunichi l’aggiudicazione definitiva, tra l’altro, anche ai concorrenti la cui candidatura o offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per
presentare dette impugnazioni (art. 79, co. 5, lett. a), d.lgs. 163/06).
Nel merito, il gravame è fondato.
Dalla documentazione agli atti di causa emerge che la nota prefettizia prot. 4009/P.L. del 22 ottobre 2009, richiamata nell’impugnato provvedimento comunale di revoca dell’aggiudicazione alla ricorrente, è semplicemente una nota di trasmissione, al Commissario straordinario del Comune di Caivano, di quella stessa informativa antimafia prot. 4311/P.L.AGG del 20 ottobre 2009, che, trasmessa anche al Comune di CO, è stata già impugnata dalla ricorrente ed annullata da questa Sezione con sentenza n. 16842 del 19 luglio 2010.
Non essendo emersi ulteriori elementi rispetto a quelli esaminati nella predetta decisione, alla quale può dunque rinviarsi ai sensi dell’art. 74 c.p.a. quale precedente conforme, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’interdittiva impugnata e dei consequenziali provvedimenti del Comune di Caivano, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.
Quanto alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dal Comune di Caivano con la società Tecno Costruzioni s.r.l., dalle difese formulate dalla amministrazione comunale nella memoria depositata il 4 febbraio 2011 (dove, sul piano cautelare, obietta il pregiudizio per l’interesse pubblico di una «ulteriore sospensione dei tempi per la sottoscrizione del contratto di appalto») la stipula appare ancora in itinere.
Nella natura degli interessi coinvolti si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, fermo il rimborso del contributo unificato, da porre a carico dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 800/10), lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. ---
Spese compensate. ----
Condanna l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli al rimborso alla ricorrente D.N. Costruzioni S.r.l. del contributo unificato, come per legge. ---
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2011
IL SEGRETARIO