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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/09/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7211/24 R.G. e vertente TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Fiorella Parte_1
D'Angiolillo;
– ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver ricevuto dall' richiesta di ripetizione della somma euro CP_1
4.743,70, percepita nel periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, a titolo di indebito sulla propria pensione INVCIV, a causa della mancata comunicazione dei propri redditi. Evidenziava il carattere illegittimo della richiesta dell' stante il difetto di motivazione CP_1 dei provvedimenti adottati, nonché l'irripetibilità delle somme, in ragione del legittimo affidamento circa il proprio diritto a percepire le stesse corrisposte per errore imputabile esclusivamente all'ente previdenziale. Concludeva, pertanto, chiedendo di annullare il provvedimento impugnato. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto CP_1 dell'avverso ricorso. Evidenziava, in particolare, la legittimità del proprio operato avendo recapitato alla ricorrente due precedenti comunicazioni con richiesta di ripetizione, rispettivamente nell'anno 2016 e 2017. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA È infondata la doglianza di vizio di motivazione con conseguente violazione del diritto di difesa. Non è peregrino in questa sede rammentare che i “provvedimenti” che l' CP_2 emette in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali sono tali solo
[...] formalmente poiché provenienti da soggetto pubblico, ma in realtà consistono nella mera constatazione della presenza o meno dei requisiti di legge per l'attribuzione di un beneficio
– che costituisce un diritto soggettivo – senza che debba essere compiuta alcuna valutazione discrezionale, è evidente che gli atti in autotutela non sono emessi in base alle disposizioni della Legge n. 241/1990, bensì sono espressione del fatto che istituzionalmente l'ente cura l'interesse pubblico ad esso affidato verificando se sussistano o meno i detti requisiti. La Cassazione ha precisato con chiarezza i “rapporti” che intercorrono tra procedimenti e provvedimenti amministrativi dell' e la rilevanza di questi e della eventuale violazione CP_1 delle regole procedimentali allorquando sorga controversia rimessa alla piena cognizione del giudice ordinario. Infatti, ribadendo concetti già espressi in altre occasioni, la Suprema Corte ha affermato che: “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, CP_2 più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale, e non all'attribuzione della stessa su iniziativa dell'assicurato; ne consegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno” CP_2
(Cass. n. 31954/19). Nella stessa pronuncia si legge: “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990,
o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo” (Cass. nn. 2804/2003 e 9986/2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604/2014). A ciò si aggiunga che, per come riferito proprio in ricorso, la comunicazione da ultimo impugnata era stata preceduta da ulteriore avviso, recapitato nell'anno 2017, recante indicazione della ragioni della richiesta e del periodo di riferimento. SULLA NATURA ASSISTENZIALE DELL'INDEBITO OGGETTO DI CAUSA La fattispecie per cui è causa ha ad oggetto la ripetizione di un indebito assistenziale. La Corte di Cassazione, con sentenza. n. 28771/2018, ha affermato il principio (confermato anche di recente vedi Cass. n. 13223/2020) della ripetibilità dell'indebito solo a partire dalla data di comunicazione all'assistito da parte dell' e non anche per i periodi pregressi, CP_1 motivandolo in funzione del principio di tutela dell'affidamento. Dunque, anche in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi:
- art. 3 ter D.L. 850/1976 (convertito con L. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.
- art. 3, co. 9 D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Leggendo le richiamate disposizioni si ricava, allora, la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. In particolare, sulla questione specifica dell'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n. 26036/2019). CASO OGGETTO DI GIUDIZIO Tanto chiarito, va evidenziato che, dalla lettura del provvedimento dell' che ha dato la CP_1 stura al presente giudizio, si evince che l'indebito oggetto di causa è scaturito dalla mancata presentazione della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2014, cui è seguita la revoca della prestazione ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. C) L. 122/10. Ebbene, sulla base dei principi già richiamati, va rilevato che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per il recupero delle somme richieste da parte dell' CP_1
Non persuade, invero, la ricostruzione dell circa l'onere (pacificamente non assolto) CP_1 di comunicazione da parte della ricorrente dei propri redditi all' CP_1
Invero, la ricorrente risulta titolare, per l'anno 2015, unicamente di prestazioni erogate proprio dall' CP_1
Giova in proposito una succinta ricostruzione della normativa di riferimento. Rileva, infatti, l'art. 13, comma 6, lett. c), D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, con l'introduzione del comma 10bis. Quest'ultimo, dopo aver sancito l'obbligo per i titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito i quali “non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento” di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, ha stabilito: “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. L'obbligo di comunicazione de quo è strumentale alla verifica annuale da parte dell' CP_1 delle “situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche” ed al successivo (“entro l'anno successivo”), eventuale, recupero di quanto pagato in eccedenza ex art. 13, comma 2, L. 412/1991. La normativa appena menzionata prevede, quindi, espressamente, nel caso di inadempimento dell'obbligo di comunicare integralmente la situazione reddituale incidente sulla prestazione all'amministrazione finanziaria o, in mancanza, direttamente all'ente previdenziale, la decadenza del beneficiario dal diritto di percepire la prestazione nell'anno di riferimento e l'obbligo di procedere al recupero, nei confronti dell'interessato, di quanto erogato a tale titolo (salvo il caso di successiva comunicazione dei dati reddituali richiesti entro i 60 giorni successivi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione). Trattasi pertanto di decadenza prevista a titolo di sanzione e il cui maturare comporta automaticamente l'insorgere in capo all'ente erogatore dell'obbligo di provvedere al recupero nei confronti del beneficiario delle somme erogate a tale titolo e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno, sotto il profilo sostanziale, dei relativi requisiti reddituali. Non vi è dubbio, inoltre, che l'onere della prova in ordine all'adempimento di tali oneri di comunicazione gravi interamente sul soggetto che agisca, come nel presente caso di specie, al fine di ottenere un accertamento negativo dell'indebito. Operata tale premessa, va tuttavia rimarcato che, nel caso di specie, la ricorrente non fosse tenuta a comunicare all' alcunché, posto che ella percepiva e percepisce unicamente CP_1 redditi erogati dall' convenuto. CP_2
Sul punto è opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 15 D.L 78/2009 conv. in L. 102/2009 “A decorrere dal 1°. gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri CP_1 enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”. La norma in parola aveva, in particolare, abrogato le disposizioni (art. 35, commi 11, 12 e 13, D.L. 207/2008 conv. in L. 14/2009) che imponevano ai percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, l'onere, pena la sospensione della prestazione, di comunicare i propri dati reddituali all'ente erogatore entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale conclusione trova conforto anche dalla circolare n. 195/2015 che al punto 3.3 CP_1
“Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” prevede: “Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e CP_2 misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e CP_2 conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' . Il CP_1 CP_2 cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve. Laddove il pensionato si rendesse conto di aver omesso dei dati influenti che, invece, rendevano necessaria una diversa tipologia di dichiarazione, gli sarà consentita la possibilità di effettuare la relativa variazione, purché la trasmissione avvenga entro il termine di chiusura della Campagna, di cui al paragrafo finale della presente Circolare.” (cfr. in tal senso anche Trib. Grosseto n. 308/24). Ebbene, dall'esame della documentazione allegata (certificato OBISM e modello RED anno 2019) si evince che la ricorrente, in quanto titolare solo di prestazioni previdenziali e assistenziali a carico dell' non era tenuta né alla presentazione della dichiarazione CP_1 reddituale all'Amministrazione finanziaria, né alla presentazione del modello RED all' CP_1 che, in quanto ente erogatore delle prestazioni in godimento, avrebbe dovuto averne piena contezza. Il ricorso, allora va accolto. SPESE DI LITE Residua la regolamentazione delle spese di lite. In proposito il Tribunale ritiene di doverle integralmente compensare, posto che risulta incontestato tra le parti che la ricorrente abbia ricevuto avviso della necessità di inviare i propri dati reddituali, e della revoca della prestazione, quantomeno nel novembre 2017 (cfr. racc. A/R sottoscritta dalla ricorrente allegata alla produzione dell' , senza tuttavia CP_1 attivarsi in alcun modo né in sede amministrativa né in sede giudiziaria. A ciò si aggiunga il comportamento collaborativo dell' che non ha proceduto né alla CP_1 sospensione dell'erogazione della prestazione né al recupero. Ricorrono, allora, gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dall'assenza di qualsivoglia tentativo, in via amministrativa, nell'arco di ben 7 anni, volta al chiarimento della posizione della . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della procedura di recupero dell'indebito per cui è causa;
2) compensa le spese di lite. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7211/24 R.G. e vertente TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Fiorella Parte_1
D'Angiolillo;
– ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver ricevuto dall' richiesta di ripetizione della somma euro CP_1
4.743,70, percepita nel periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, a titolo di indebito sulla propria pensione INVCIV, a causa della mancata comunicazione dei propri redditi. Evidenziava il carattere illegittimo della richiesta dell' stante il difetto di motivazione CP_1 dei provvedimenti adottati, nonché l'irripetibilità delle somme, in ragione del legittimo affidamento circa il proprio diritto a percepire le stesse corrisposte per errore imputabile esclusivamente all'ente previdenziale. Concludeva, pertanto, chiedendo di annullare il provvedimento impugnato. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto CP_1 dell'avverso ricorso. Evidenziava, in particolare, la legittimità del proprio operato avendo recapitato alla ricorrente due precedenti comunicazioni con richiesta di ripetizione, rispettivamente nell'anno 2016 e 2017. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA È infondata la doglianza di vizio di motivazione con conseguente violazione del diritto di difesa. Non è peregrino in questa sede rammentare che i “provvedimenti” che l' CP_2 emette in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali sono tali solo
[...] formalmente poiché provenienti da soggetto pubblico, ma in realtà consistono nella mera constatazione della presenza o meno dei requisiti di legge per l'attribuzione di un beneficio
– che costituisce un diritto soggettivo – senza che debba essere compiuta alcuna valutazione discrezionale, è evidente che gli atti in autotutela non sono emessi in base alle disposizioni della Legge n. 241/1990, bensì sono espressione del fatto che istituzionalmente l'ente cura l'interesse pubblico ad esso affidato verificando se sussistano o meno i detti requisiti. La Cassazione ha precisato con chiarezza i “rapporti” che intercorrono tra procedimenti e provvedimenti amministrativi dell' e la rilevanza di questi e della eventuale violazione CP_1 delle regole procedimentali allorquando sorga controversia rimessa alla piena cognizione del giudice ordinario. Infatti, ribadendo concetti già espressi in altre occasioni, la Suprema Corte ha affermato che: “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, CP_2 più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale, e non all'attribuzione della stessa su iniziativa dell'assicurato; ne consegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno” CP_2
(Cass. n. 31954/19). Nella stessa pronuncia si legge: “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990,
o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo” (Cass. nn. 2804/2003 e 9986/2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604/2014). A ciò si aggiunga che, per come riferito proprio in ricorso, la comunicazione da ultimo impugnata era stata preceduta da ulteriore avviso, recapitato nell'anno 2017, recante indicazione della ragioni della richiesta e del periodo di riferimento. SULLA NATURA ASSISTENZIALE DELL'INDEBITO OGGETTO DI CAUSA La fattispecie per cui è causa ha ad oggetto la ripetizione di un indebito assistenziale. La Corte di Cassazione, con sentenza. n. 28771/2018, ha affermato il principio (confermato anche di recente vedi Cass. n. 13223/2020) della ripetibilità dell'indebito solo a partire dalla data di comunicazione all'assistito da parte dell' e non anche per i periodi pregressi, CP_1 motivandolo in funzione del principio di tutela dell'affidamento. Dunque, anche in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi:
- art. 3 ter D.L. 850/1976 (convertito con L. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.
- art. 3, co. 9 D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Leggendo le richiamate disposizioni si ricava, allora, la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. In particolare, sulla questione specifica dell'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n. 26036/2019). CASO OGGETTO DI GIUDIZIO Tanto chiarito, va evidenziato che, dalla lettura del provvedimento dell' che ha dato la CP_1 stura al presente giudizio, si evince che l'indebito oggetto di causa è scaturito dalla mancata presentazione della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2014, cui è seguita la revoca della prestazione ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. C) L. 122/10. Ebbene, sulla base dei principi già richiamati, va rilevato che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per il recupero delle somme richieste da parte dell' CP_1
Non persuade, invero, la ricostruzione dell circa l'onere (pacificamente non assolto) CP_1 di comunicazione da parte della ricorrente dei propri redditi all' CP_1
Invero, la ricorrente risulta titolare, per l'anno 2015, unicamente di prestazioni erogate proprio dall' CP_1
Giova in proposito una succinta ricostruzione della normativa di riferimento. Rileva, infatti, l'art. 13, comma 6, lett. c), D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, con l'introduzione del comma 10bis. Quest'ultimo, dopo aver sancito l'obbligo per i titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito i quali “non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento” di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, ha stabilito: “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. L'obbligo di comunicazione de quo è strumentale alla verifica annuale da parte dell' CP_1 delle “situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche” ed al successivo (“entro l'anno successivo”), eventuale, recupero di quanto pagato in eccedenza ex art. 13, comma 2, L. 412/1991. La normativa appena menzionata prevede, quindi, espressamente, nel caso di inadempimento dell'obbligo di comunicare integralmente la situazione reddituale incidente sulla prestazione all'amministrazione finanziaria o, in mancanza, direttamente all'ente previdenziale, la decadenza del beneficiario dal diritto di percepire la prestazione nell'anno di riferimento e l'obbligo di procedere al recupero, nei confronti dell'interessato, di quanto erogato a tale titolo (salvo il caso di successiva comunicazione dei dati reddituali richiesti entro i 60 giorni successivi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione). Trattasi pertanto di decadenza prevista a titolo di sanzione e il cui maturare comporta automaticamente l'insorgere in capo all'ente erogatore dell'obbligo di provvedere al recupero nei confronti del beneficiario delle somme erogate a tale titolo e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno, sotto il profilo sostanziale, dei relativi requisiti reddituali. Non vi è dubbio, inoltre, che l'onere della prova in ordine all'adempimento di tali oneri di comunicazione gravi interamente sul soggetto che agisca, come nel presente caso di specie, al fine di ottenere un accertamento negativo dell'indebito. Operata tale premessa, va tuttavia rimarcato che, nel caso di specie, la ricorrente non fosse tenuta a comunicare all' alcunché, posto che ella percepiva e percepisce unicamente CP_1 redditi erogati dall' convenuto. CP_2
Sul punto è opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 15 D.L 78/2009 conv. in L. 102/2009 “A decorrere dal 1°. gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri CP_1 enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”. La norma in parola aveva, in particolare, abrogato le disposizioni (art. 35, commi 11, 12 e 13, D.L. 207/2008 conv. in L. 14/2009) che imponevano ai percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, l'onere, pena la sospensione della prestazione, di comunicare i propri dati reddituali all'ente erogatore entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale conclusione trova conforto anche dalla circolare n. 195/2015 che al punto 3.3 CP_1
“Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” prevede: “Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e CP_2 misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e CP_2 conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' . Il CP_1 CP_2 cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve. Laddove il pensionato si rendesse conto di aver omesso dei dati influenti che, invece, rendevano necessaria una diversa tipologia di dichiarazione, gli sarà consentita la possibilità di effettuare la relativa variazione, purché la trasmissione avvenga entro il termine di chiusura della Campagna, di cui al paragrafo finale della presente Circolare.” (cfr. in tal senso anche Trib. Grosseto n. 308/24). Ebbene, dall'esame della documentazione allegata (certificato OBISM e modello RED anno 2019) si evince che la ricorrente, in quanto titolare solo di prestazioni previdenziali e assistenziali a carico dell' non era tenuta né alla presentazione della dichiarazione CP_1 reddituale all'Amministrazione finanziaria, né alla presentazione del modello RED all' CP_1 che, in quanto ente erogatore delle prestazioni in godimento, avrebbe dovuto averne piena contezza. Il ricorso, allora va accolto. SPESE DI LITE Residua la regolamentazione delle spese di lite. In proposito il Tribunale ritiene di doverle integralmente compensare, posto che risulta incontestato tra le parti che la ricorrente abbia ricevuto avviso della necessità di inviare i propri dati reddituali, e della revoca della prestazione, quantomeno nel novembre 2017 (cfr. racc. A/R sottoscritta dalla ricorrente allegata alla produzione dell' , senza tuttavia CP_1 attivarsi in alcun modo né in sede amministrativa né in sede giudiziaria. A ciò si aggiunga il comportamento collaborativo dell' che non ha proceduto né alla CP_1 sospensione dell'erogazione della prestazione né al recupero. Ricorrono, allora, gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dall'assenza di qualsivoglia tentativo, in via amministrativa, nell'arco di ben 7 anni, volta al chiarimento della posizione della . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della procedura di recupero dell'indebito per cui è causa;
2) compensa le spese di lite. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli