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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 830/2024, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SCARCELLA GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BORSELLINO LUCIA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, rappresentava che, Parte_1 con sentenza parziale n. 632/2021, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato il divorzio dal resistente , e successivamente, con sentenza definitiva n. 573/2023, l'obbligo a CP_1 carico della madre di corrispondere mensilmente al padre un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia Per_1
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
1 In particolare, deduceva che il proprio figlio, impegnato nella stesura di una tesi universitaria sperimentale, si era trasferito, a far data dall'8.01.2024, a Roma presso il domicilio materno e che, in seguito, era stato investito della funzione di Amministratore della
AR , con uno stipendio mensile di € 1.812,00. Parte_2
Pertanto, chiedeva la revoca dell'obbligo gravante su di sé di contribuire al mantenimento del figlio e, in subordine, la previsione del versamento diretto a della Per_1 cifra stabilita.
Si costituiva il resistente , contestando le avverse deduzioni e, in via CP_1
riconvenzionale, chiedendo di condannare la al rimborso delle somme dalla stessa Pt_1 percepite dal mese di Novembre 2022 al mese di Luglio 2023 per il mantenimento della figlia sulla scorta delle stesse motivazioni poste a fondamento dell'invocata revoca Per_2 dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
*****
All'udienza del 23.10.2024, i difensori delle parti manifestavano l'apertura alla conciliazione dei propri assistiti e chiedevano un rinvio per valutare la possibilità di una conciliazione.
Con note depositate in data 19.11.2024, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
“… l'odierno resistente, Dott. , … dichiara di riunciare, per come CP_1
effettivamente rinuncia, alla domanda avanzata in via riconvenzionale a condizione che la
Dott.ssa rinunci al rimborso degli assegni di mantenimento corrisposti al figlio Pt_1 da aprile 2024 ad oggi. La Dott.ssa rinuncia a detto rimborso. Le parti Per_1 Pt_1
riconoscono e si danno reciprocamente atto che le condizioni economiche di sono Per_1 mutate, sicché l'obbligo dell'assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento di contenuto nella sentenza n. 573/23, a carico della ricorrente, va Per_1 rimosso”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente, cristallizzato nella sentenza di divorzio
2 n. 573/2023, pronunciata dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento recante r.g.
n. 325/2020.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza emessa dal Tribunale di Trapani
n. 573/2023, come da accordo del 19.11.2024, riportato in parte motiva;
− nulla per le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 830/2024, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SCARCELLA GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BORSELLINO LUCIA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, rappresentava che, Parte_1 con sentenza parziale n. 632/2021, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato il divorzio dal resistente , e successivamente, con sentenza definitiva n. 573/2023, l'obbligo a CP_1 carico della madre di corrispondere mensilmente al padre un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia Per_1
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
1 In particolare, deduceva che il proprio figlio, impegnato nella stesura di una tesi universitaria sperimentale, si era trasferito, a far data dall'8.01.2024, a Roma presso il domicilio materno e che, in seguito, era stato investito della funzione di Amministratore della
AR , con uno stipendio mensile di € 1.812,00. Parte_2
Pertanto, chiedeva la revoca dell'obbligo gravante su di sé di contribuire al mantenimento del figlio e, in subordine, la previsione del versamento diretto a della Per_1 cifra stabilita.
Si costituiva il resistente , contestando le avverse deduzioni e, in via CP_1
riconvenzionale, chiedendo di condannare la al rimborso delle somme dalla stessa Pt_1 percepite dal mese di Novembre 2022 al mese di Luglio 2023 per il mantenimento della figlia sulla scorta delle stesse motivazioni poste a fondamento dell'invocata revoca Per_2 dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
*****
All'udienza del 23.10.2024, i difensori delle parti manifestavano l'apertura alla conciliazione dei propri assistiti e chiedevano un rinvio per valutare la possibilità di una conciliazione.
Con note depositate in data 19.11.2024, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
“… l'odierno resistente, Dott. , … dichiara di riunciare, per come CP_1
effettivamente rinuncia, alla domanda avanzata in via riconvenzionale a condizione che la
Dott.ssa rinunci al rimborso degli assegni di mantenimento corrisposti al figlio Pt_1 da aprile 2024 ad oggi. La Dott.ssa rinuncia a detto rimborso. Le parti Per_1 Pt_1
riconoscono e si danno reciprocamente atto che le condizioni economiche di sono Per_1 mutate, sicché l'obbligo dell'assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento di contenuto nella sentenza n. 573/23, a carico della ricorrente, va Per_1 rimosso”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente, cristallizzato nella sentenza di divorzio
2 n. 573/2023, pronunciata dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento recante r.g.
n. 325/2020.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza emessa dal Tribunale di Trapani
n. 573/2023, come da accordo del 19.11.2024, riportato in parte motiva;
− nulla per le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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