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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di conSIlio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Anna Maria Raschellà ConSIliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1153/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 27.09.23, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Lindo del Gaudio Parte_1
appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Gallo CP_1
appellato-appellante incidentale nonché
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Amerigo Cetraro appellata
Conclusioni:
Per De Seta Letizia: “in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza n.767/21, dichiarare che la sentenza passata in giudicato ha un contenuto meramente processuale e pertanto non produce gli effetti propri del giudicato sostanziale verso il secondo giudizio oggi impugnato;
in via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte disponga la consulenza medica per l'accertamento del danno biologico sofferto dalla appellante e di conseguenza condanni la compagnia al CP_3
pagamento del risarcimento danni, in favore della SI.ra , pari a quella somma meglio Pt_1 risultante dall'accertamento medico legale che dovrà essere disposto. Vittoria di spese e competenz,e da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che ne fa espressa richiesta”. Per : “accogliersi il presente appello incidentale ed in riforma della sentenza CP_1
impugnata, accogliersi la domanda trasversale, così come proposta in primo grado e qualora la compagnia convenuta dovesse, ancora, rifiutare la liquidazione del danno alla danneggiata
[...]
, condannare la al pagamento della somma di €. 22.000,00, a titolo di Parte_1 CP_2
indennizzo ex art. 2041 c.c., pari al danno subito dalla SI.ra . In via istruttoria, si Parte_1 chiede che la Corte d'Appello acquisisca la c.t.u. medica disposta nella causa RG 3932/13, terminata con sentenza n. 864/17 con cui si riconosceva il danno subito dalla SI.ra Pt_1 nell'incidente stradale de quo e ne riconosca effetto probatorio del quantum nel presente giudizio di appello;
condanni, quindi, la al pagamento in favore del SI. della CP_2 CP_1 somma di €. 22.000,00, ovvero a quell'altra maggiore o minore che si accerterà in corso di causa, con vittoria delle spese, da distrarsi ex art. 96 cpc.; in subordine si rinvii ad altra sezione civile del
Tribunale di Cosenza per la prosecuzione dell'istruttoria e del giudizio per il riconoscimento della responsabilità della compagnia appellata al pagamento del danno”.
Per “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto sulla Controparte_4
base dei motivi sopra esposti;
nel merito, rigettare il gravame proposto dalla SI.ra , Parte_1 in quanto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, contraddistinta con il n. 767/21, emessa dal Tribunale di
Cosenza… in data 02.04.21 e depositata in Cancelleria in pari data;
nel merito, rigettare l'appello incidentale proposto dal SI. , in quanto infondato sia in fatto che in diritto per i CP_1 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado….condannare, infine, parte appellante alla refusione delle spese di lite, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, ai sensi del D.M. n.140/12”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, e la Parte_1 CP_1
per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti al Controparte_5
sinistro occorso in data 12.03.12 allorquando - quale terza trasportata sul veicolo tg. BT476ZT, condotto da , nei pressi del centro commerciale La Cometa di Montalto Uffugo - CP_1
mentre si apprestava a scendere, per un improvviso movimento dell'auto, cadeva rovinosamente a terra, procurandosi la frattura del polso destro;
chiedeva, pertanto, la condanna, in solido, dei convenuti al risarcimento dei danni che quantificava in complessivi €. 23.000, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio l che chiedeva il rigetto della domanda proposta per CP_2
violazione del principio del ne bis in idem, essendo intervenuta, tra le medesime parti e sulla medesima domanda, sentenza n. 313/15 di rigetto emessa dal Tribunale di Cosenza. Si costituiva, altresì, avanzando domanda trasversale nei confronti della CP_1
atteso che, il diniego di risarcimento dei danni, lo avrebbe potuto esporre alla domanda CP_3
risarcitoria nei suoi confronti.
Il giudizio, istruito con prova testi e documentale, veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 767/21 pubblicata il 02.04.21, il Tribunale di Cosenza dichiarava inammissibili le domande proposte da e per violazione del principio Parte_1 CP_1 del ne bis in idem;
condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di e le CP_2
compensava per . CP_1
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ad un Parte_1
unico ed articolato motivo che di seguito sarà esposto. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale onde richiedere la CP_1
riforma della sentenza appellata laddove aveva rigettato la domanda trasversale proposta.
Si costituiva, altresì, in giudizio che preliminarmente eccepiva Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva la conferma della sentenza appellata ed il rigetto dell'appello incidentale proposto da . CP_1
Con ordinanza del 27.10.21, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.22, rimettendo, all'esito, la decisione sulla richiesta istruttoria di c.t.u. avanzata dall'appellante principale.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art. 221 comma 4,
DL 34/20, convertito in L. 77/20, recante disposizioni per l'emergenza sanitaria da Covid-19, la
Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.09.23.
Indi, alla predetta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 03.10.23.
L'appellante principale provvedeva al deposito della sola comparsa conclusionale;
l'appellata provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, occorre delibare l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex 342
c.p.c. sollevata dall'appellata CP_2
Ebbene, l'appello risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 27199/17.
Il gravame, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
2.- Con un unico ed articolato motivo, impugna la pronuncia per errata Parte_1 interpretazione ed applicazione del principio “ne bis in idem”, nello specifico, laddove si legge: “il giudicato sostanziale (art. 2909 cc) quale riflesso di quello formale (ar. 324 cpc) si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano in modo indissolubile alla decisione” e ancora: “il giudicato si forma non soltanto su quello che è stato oggetto di contrasto tra le parti….ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto, non incidentalmente ma decisivamente, ovvero copre il dedotto e il deducibile”.
Ebbene, detta motivazione non sarebbe in linea con i principi di diritto espressi dalla
Suprema Corte con le sentenze n. 5741/77, n. 1815/12 e n. 10641/19, che hanno ritenuto, invece, che la cosa giudicata non si forma su provvedimenti ordinatori od istruttori che non vanno a decidere sul merito della causa, risultando provvedimenti estranei alla formazione di giudicato.
Pertanto, quando passano in giudicato le sentenze a contenuto meramente processuale, come nella fattispecie, queste non producono gli effetti propri del giudicato sostanziale.
L'appellante rileva che, se è vero che nei giudizi risarcitori, derivanti da incidente stradale,
l'attore deve provare sia l'an debeatur che il quantum debeatur, tuttavia, nella fattispecie il giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato non avrebbe deciso né sul'an debeatur, né sul quantum, e dunque non si sarebbe formato il giudicato sul merito della domanda.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la cosa giudicata si forma sulle decisioni di questioni sostanziali che vanno a decidere il merito della causa, ma non può formarsi su provvedimenti ordinatori od istruttori che non vanno a decidere il merito;
infatti, il merito di una causa per risarcimento danni da incidente stradale è composta da due elementi essenziali da provare: l'an debeatur e il quantum debeatur.
La prova che il primo Giudice non abbia deciso sul merito della domanda si ritroverebbe nella stessa parte motiva della prima sentenza passata in giudicato (Tribunale di Cosenza sent. n.
313/15) ove si dà atto soltanto della decadenza dell'attrice dalla prova testimoniale con il rigetto della domanda perché non provata.
Pertanto, nessuna decisione sul merito della domanda e cioè sull'accertamento dell'incidente, sul danno biologico e sulla liquidazione dello stesso, può essere ravvisata nella citata sentenza definitiva. In ogni caso, nel corso del giudizio di primo grado, la teste escussa avrebbe confermato l'an debeatur e cioè che la terza trasportata, mentre si apprestava a scendere dall'auto, a causa di un movimento improvviso della stessa, cadeva a terra procurandosi la rottura del polso dx.
2.1- L'appello è infondato.
Correttamente il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da per violazione del principio del “ne bis in idem” avendo, quest'ultima, riproposto la Parte_1
medesima azione, identica per soggetti, per causa petendi e per petitum, già avanzata dinanzi al
Tribunale di Cosenza, nel procedimento recante il n. 4046/13 R.G. definito con sentenza di rigetto,
n. 313/15, emessa il 26.02.15, non appellata e munita di clausola di passaggio in giudicato in data
29.09.15.
Detta sentenza non veniva appellata e, pertanto, passava in cosa giudicata.
E' evidente, infatti, che le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate, dalla parte che vi sia incorsa, mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo.
Prive di pregio, pertanto, si appalesano le considerazioni svolte da parte appellante laddove insiste sulla circostanza che nella sentenza n. 313/2015 (passata in giudicato) non vi sia stata alcuna pronuncia sul merito della domanda proposta.
Orbene - conformemente a quanto statuito con la pronuncia impugnata - ritiene la Corte che il Tribunale non abbia deciso su una questione di rito che avrebbe dato luogo al giudicato formale
(cfr. Cass. nn. 20636/24; 23130/20); bensì, nel merito, poiché la non ha provato i fatti di Pt_1
causa, essendo incorsa nella decadenza processuale dell'inammissibilità della prova orale richiesta per essere stati tardivamente indicati i nominativi dei testi da escutere.
Nel giudizio di primo grado, infatti, l'attrice ha riproposto la medesima domanda avente stessa causa petendi e stesso petitum, domanda, rigettata, nel merito, dalla citata sentenza, per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Appare, dunque, corretta l'interpretazione del Giudice di prime cure relativamente alla sentenza n. 313/2015 del Tribunale di Cosenza laddove ha precisato che “non può revocare in dubbio la circostanza che il Tribunale, con la sentenza conclusiva del procedimento, abbia inteso rigettare nel merito la domanda proposta…: “emerge limpidamente che alla citata decadenza processuale il Giudice ha fatto discendere la mancata “prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa risarcitoria” così pronunciandosi nel merito e, quindi, rigettando la domanda, come del resto riportato nel dispositivo”. Detta pronuncia di merito, pertanto, ha prodotto - sia sul piano oggettivo che sul piano soggettivo - gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. con preclusione alla riproposizione della domanda nel presente giudizio.
La Corte condivide in toto quanto affermato nella pronuncia impugnata laddove si legge:
“va osservato che il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324
c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico–giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito). Il giudicato si forma non soltanto su quello che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto, non incidentalmente ma decisivamente, ovvero copre il dedotto e il deducibile”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha specificato, infatti, che: “il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (ex multis. Cass. 1259/24, n. 33021/22; n. 6091/20).
Giustamente, quindi, il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem.
3.- L'appello incidentale relativo alla domanda trasversale proposta da - alla CP_1
luce delle superiori ragioni - deve essere rigettato.
Al rigetto degli appelli proposti consegue la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore dell'
[...]
per tutte le fasi del giudizio. Controparte_6
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante incidentale l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di rigetto dell'appello), va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, e tanto a prescindere dall'ammissione dell'appellante principale al patrocinio a spese dello Stato. Sul tema la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 4315/2020 ha, invero, precisato che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”. In detto caso - precisano le SU - compete esclusivamente all'Amministrazione (cancelleria) valutare se la doppia contribuzione, avente natura tributaria, spetti
“in concreto”, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio d'impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
, nei confronti di avverso la sentenza n. 767/21, pubblicata
[...] Controparte_6
il 02.04.21, emessa dal Tribunale di Cosenza, così provvede:
a. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
b. condanna al pagamento delle spese del grado, in favore di Parte_1 Controparte_2
che liquida in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella
[...]
misura del 15%, iva e cpa;
c. condanna al pagamento delle spese del grado, in favore di CP_1 Controparte_5 che liquida in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella
[...]
misura del 15%, iva e cpa;
d. dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, all'appellante principale, se dovuto.
e. Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR
115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di conSIlio dell'11.12.24
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)