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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/09/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4215/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4215/2022 promossa da:
(C.F. ); C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata a Persona_1
Pescara il 02/07/2019, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in C.F._4
Pescara, alla Piazza Ettore Troilo n. 18, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Di Luigi e dell'Avv. (P.E.C.: P.E.C. Parte_2 Email_1
Fax 0854515212 ), che li rappresentano e difendono Email_2
ATTORI contro
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pescara, CP_1 P.IVA_1 alla Via Venna, 22, )
, C.F. , in persona del con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Pescara, alla Via Napoli 48/3 in persona del titolare
Oggetto: accertamento immissioni moleste e risarcimento danni
Conclusioni :
pagina 1 di 13 Come da verbale dell'udienza del 19/3/25 in cui era concesso termine di 60 giorni per comparse conclusionali con decorrenza dal 20 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponevano in citazione gli attori:
La è proprietaria dell'unità immobiliare sita al 1° piano in Pescara alla Via Parte_1
Napoli, 48/3 ove abitano anche la SI.ra il SI. e la minore Parte_2 Parte_3
- che l'appartamento di proprietà è provvisto di Persona_1 Parte_1 affacci su Via Napoli, nel cavedio condominiale e su Corso TT LE (Via
D'Asti); - che, il piano sottostante detta unità è di proprietà della in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., con sede in Pescara, alla Via Venna, 22, concesso in locazione alla
, con sede in Pescara, alla Via Napoli 48/3. Parte_4
Gli attori hanno rilevato che dal predetto locale commerciale provengono immissioni acustiche ed olfattive eccedenti il limite di normale tollerabilità, tanto in orario diurno, quanto in orario notturno. L'unità commerciale inoltre è provvista di una canna fumaria posizionata nel cavedio condominiale sito alla Via Napoli, già oggetto di censura incartata in delibera condominiale che ne aveva disposto la rimozione, circostanza per cui la canna fumaria non era mai stata utilizzata, almeno sino all'apertura della
[...]
. Detta canna fumaria, ha subito, presumibilmente, ad Parte_4 opera dei Titolari della , delle modifiche alla sua base e alla sua estremità. In CP_2 particolare, è stata apposta una sostanza “schiumosa” (giuste rappresentazioni fotografiche e video) e, successivamente, è stata dapprima posizionata all'interno di una struttura metallica e, infine, è stato apposto al suo apice un prolungamento;
modifica strutturale che, tuttavia, non ha impedito la fuoriuscita dei fumi (come da video ) e degli odori provenienti dalla cucina. Il locale commerciale peraltro è provvisto di una porta- finestra di accesso alla cucina, situata su Via Napoli, accanto all'ingresso condominiale e al di sotto delle camere di proprietà degli attori. Da detta porta originano emissioni maleodoranti nell'aria nonché dei fumi, che, pertanto, si diffondono sia dalla canna fumaria sia dalla porta-finestra della cucina e si insinuano nelle stanze dell'appartamento degli attori anche a finestre chiuse, pagina 2 di 13 percepibili peraltro anche negli appartamenti vicini. Stante anche l'assenza di opere di insonorizzazione oltre ad avvertirsi gli odori proventi dalla preparazione delle pietanze si è costretti a subire i rumori dovuti all'utilizzo di stoviglie, apparecchiature elettriche di ogni genere, posizionamento di sedie o tavoli, suoni udibili, in maniera cristallina. Il locale commerciale, inoltre, è dotato di saracinesche elettriche che durante il funzionamento generano un eccessivo rumore, più volte denunciato dagli attori anche per il tramite dell'Amm.re del Condominio di Via Napoli, 48/3 in Pescara. Ogni qualvolta le saracinesche vengono sollevate o abbassate il forte rumore causato è percepibile nell'appartamento sovrastante. Non di rado, la SI.ra e i suoi familiari nelle ore Parte_1 notturne quando chiude il ristorante, vedono interrotto il proprio riposo e si svegliano a causa del rumore causato dalla chiusura delle serrande.
Ulteriore disturbo (inquinamento acustico) al riposo degli attori, si verifica durante lo svolgimento delle serate musicali, anche perché gli avventori del locale si dilettano in esibizioni di karaoke con l'utilizzo di strumenti musicali che disturbano il pacifico godimento del riposo e, comunque, l'occupazione delle persone. In assenza di ogni insonorizzazione del locale anche l'utilizzo degli strumenti musicali è udibile dall'appartamento degli attori e, non di rado la piccola, , si sveglia in preda allo Per_1 spavento causato dai rumori provenienti dal piano sottostante. Spesso si sono verificati schiamazzi, diurni e notturni, provocati dagli avventori del locale che sostano fuori dallo stesso, sotto i balconi degli odierni attori, impedendone il riposo. A ciò si aggiunga che il locale commerciale, ha un, ulteriore, accesso su Via D'Asti/Corso TT LE e di frequente vengono predisposti sulla strada (sotto la finestra di proprietà dei Parte_1 tavoli e delle sedie ove gli utenti possono consumare e chiacchierare con toni accesi.
Inoltre, al fine di allietare la presenza dei minori viene predisposta una porta di calcio ove i bambini e molto spesso gli adulti possono dilettarsi in azioni calcistiche con incuranza del riposo diurno e notturno di chi vive l'immobile. Il benessere dei minori viene assicurato anche con il posizionamento di un mini parco giochi con scivolo posto anch'esso sull'asfalto dello spazio sottostante la finestra di proprietà Parte_1
Inoltre, dal predetto locale, sotto al balcone -terrazza di proprietà è stata Parte_1 predisposta una tettoia / pensilina. Detta pensilina appare ictu oculi violare le distanze in pagina 3 di 13 verticale e in appiombo e facilita l'accesso alla proprietà dell'attrice ed a quelle limitrofe dei malintenzionati. Al di sopra di detta pensilina sono state posizionate quattro macchine motore che durante il loro funzionamento provocano un costante rumore oltre che la fuoriuscita di aria calda indirizzata all'interno della residenza domestica.
Gli attori, anche tramite l' Amministratore del Condominio rivolte al locatore e al conduttore dell'immobile commerciale non hanno sortito alcun effetto;
pertanto, in data 19 dicembre 2018, la SI.ra richiedeva all'Arta Abruzzo, all'Asl di Pescara Parte_1 nonché al Comune di Pescara una verifica. L'Arta, in seguito ai rilievi eseguiti, constatava il superamento dei limiti acustici e il Dipartimento Asl proponeva al Sindaco del Comune di Pescara di emettere apposito atto a carico del legale rapp.te della . In esito a CP_2 quanto emerso veniva emessa l'Ordinanza Sindacale n. 247/2019. Successivamente, in data
28 giugno 2019 veniva emessa Ordinanza di Proroga n. 346/19). La summenzionata
Ordinanza tuttavia non veniva ottemperata.
Pertanto, in data 27 dicembre 2019 la SI.ra denunciava, ancora una volta, Parte_1 all'Arta, all'Asl e al Comune di Pescara, l'intollerabilità delle emissioni sonore ed olfattive provenienti dall'attività sottostante la sua abitazione.
Anche la richiesta di Mediazione non sortiva alcun esito. Aggiungasi che, in data 10 febbraio 2020 l'Asl di Pescara, con protocollo n. 0021117/2020, comunicava di aver effettuato “un'indagine fonometrica rilevando il superamento del limite differenziale ad opera della , in orario notturno, più precisamente tra le ore 22.00 del Controparte_2
22/2/2019 e le ore 00.30 del 23/2/2019, superamento dovuto, come accertato dall'indagine fonometrica, all'impianto di captazione del locale commerciale. Veniva rivolto alla l'ordine di depositare, al fine di tutelare la salute pubblica, entro 30 giorni la CP_2 seguente documentazione: 1) descrizione delle modalità e degli impianti atti al reintegro di aria astratta dalla cucina, precisando i ricambi d'aria/ora con evidenza della quantità e della qualità dell'aria prelevata dall'esterno con il relativo schema funzionale;
2) certificato di conformità dell'impianto di captazione e abbattimento di fumi, vapori ed odori derivanti dalla cottura di alimenti, ai sensi art. 7 comma 1 DM 37/2008 e s.m.i.; 3) piano di manutenzione che attesti l'efficacia funzionale dell'impianto nel tempo e l'adeguata gestione degli eventuali filtri presenti. In data 16 marzo 2020, l'Arta comunicava che la pagina 4 di 13 , ancora una volta, non aveva provveduto a depositare alcunché . La Controparte_2
SI.ra al fine di tutelare i propri diritti, depositava in data 25 settembre 2020, Parte_1 denuncia querela RGNR 1621/21, all'esito della quale veniva emesso dalla Procura della
Repubblica di Pescara, decreto penale di condanna 1002/21 a carico della
[...]
. Come rilevato dalle autorità competenti la propagazione acustica avviene CP_2 con una frequenza continua tale da costituire fonte di una situazione di intollerabilità.
Veniva sul punto richiamata la giurisprudenza, che ha chiarito che: “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti,
e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi, sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, spettando al giudice accertatore in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità “ (Cass. Civ. 27.7. 1983 n.
5157). La giurisprudenza è pressoché costante nel ritenere che per rumore deve intendersi qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano e che, per le sue caratteristiche di intensità e durata, può divenire patogeno per l'individuo. E' noto che le alterazioni generate dal rumore sull'organismo umano e particolarmente sulle funzioni vegetative, accertate dagli studiosi sono le più disparate, potendo comprendere alterazioni di qualunque genere ( es. disfunzioni della funzione digestiva, alterazioni delle funzioni renali etc). Secondo
l'ormai consolidata interpretazione di dottrina e giurisprudenza, il diritto alla salute si configura quale diritto primario dell'uomo, garantito a livello costituzionale dal disposto di cui all'art. 32 della nostra Carta fondamentale, il quale, stabilendo che la Repubblica provvede a tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività dei cittadini, ne assicura la protezione in via assoluta ed incondizionata, come intrinseco modo d'essere della persona umana. Se, in linea generale, la più peculiare lesione del diritto alla salute consiste in un danno biologico in senso stretto, quale offesa della stessa integrità fisica del danno biologico e degli individui, nel caso di specie si dovrebbe avere riguardo ad una nozione di “salute” più ampia, atteso che il combinato disposto di cui pagina 5 di 13 agli artt. 32 e 2 della Costituzione attribuisce al diritto alla salute anche un contenuto di socialità e di sicurezza tale che esso si presenta non solo come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, ma come un vero e proprio diritto alla qualità della vita e all'ambiente salubre, tutelabile nei confronti di qualunque soggetto che rischi di sacrificarlo o anche solo di comprimerlo (Cass. Civ. 11.4. 2006 n. 8420).
Ne consegue che la esalazioni e i rumori eccedenti la normale tollerabilità, provenienti dal locale commerciale, pregiudicano la salubrità dell'ambiente in cui gli odierni attori abitano e lavorano, rendendo così nocumento al loro benessere biologico e psichico, ledendo il loro diritto alla salute, legittimando, gli interessati a chiedere la sospensione dell'attività stessa, dato che la Costituzione riconosce e tutela la salute in via primaria ed assoluta, non condizionata da eventuali interessi di altro ordine e grado, pure collettivi. E ancora riguardo alle immissioni sonore, la giurisprudenza ha più volte ribadito che, poiché il diritto alla salute non consente mediazione alcuna con altri beni collocati su un diverso piano del sistema giuridico, quali il lavoro, dev'essere senz'altro ordinata l'immediata cessazione dell'attività produttrice di immissioni acustiche intollerabili, ogniqualvolta non sia possibile adottare un qualsiasi provvedimento idoneo a far rientrare i rumori entro la soglia della normale tollerabilità. Alla luce di tutto quanto chiarito va riconosciuto agli odierni attori il danno morale. Secondo consolidato orientamento “il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente da un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita famigliare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 Conv. Eur. Dir. Uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi” (Cass. Sez. Un. 2611/2017; Cass. 20927/2015 e Cass.
26899/2014). –
Per quanto riguarda la nonostante le note carenze strutturali dell'immobile, la stessa CP_1 ha concesso in locazione il locale alla e, unitamente a quest'ultima Controparte_2 ha contribuito all'inquinamento acustico. Come rilevato dalle Autorità competenti i rumori eccedenti la normale tollerabilità provengono anche dall'utilizzo della canna fumaria che, come già detto, doveva essere rimossa illo tempore dal proprietario dell'immobile. Sicché pagina 6 di 13 si realizza in tal modo una corresponsabilità, reiterata anche nella creazione della pensilina e del posizionamento delle macchine motore, tra il proprietario del locale e il conduttore nella realizzazione del fatto dannoso. Secondo l'orientamento ormai uniforme, l'azione volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale cagionato dalle immissioni va proposta secondo i principi della responsabilità̀ aquiliana e cioè̀ nei confronti del soggetto individuato dal criterio di imputazione della responsabilità̀, e quindi nei confronti dell'autore del fatto illecito (materiale o morale), allorché́ il criterio di imputazione è sia la colpa o il dolo (art. 2043) e nei confronti del custode della cosa (nella specie l'immobile) allorché́ il criterio di imputazione risulti il rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. (Cass. civ. Sez. III, 28-05-2015, n. 11125; Cass. civ. Sez. III, 1 aprile 2010, n.
8006). In particolare, la Cassazione ha osservato che la domanda risarcitoria può essere proposta nei confronti dei proprietari se hanno concorso alla realizzazione del fatto danno, quali autori o coautori dello stesso (cfr Cass. Civ. Sez. III. 28.05.2015 N. 11125; tra le più recenti, si veda Cass. Sent. n. 2668/18). Nel caso che ci occupa la causa delle molestie olfattive è da rinvenire sia nell'attività produttiva svolta dalla conduttrice sia nelle caratteristiche strutturali dell'immobile, determinando una corresponsabilità per fatto illecito in capo al locatore e al conduttore.
Gli attori, pertanto, citavano in giudizio , Controparte_3
C.F. in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pescara, alla Via Napoli P.IVA_2
48/3 e P.I. in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pescara, CP_4 P.IVA_1 alla Via Venna, 22, avanzando le seguenti conclusioni:
1)Accertare e dichiarare che responsabilità per i fatti di cui in premessa è imputabile alla e la accertare e dichiarare il superamento delle soglie di Controparte_2 CP_1 normale tollerabilità delle immissioni acustiche ed olfattive provenienti dall'unità immobiliare di proprietà e condotta in locazione dalla , CP_1 Controparte_2 ordinare l'adozione di tutti i rimedi opportuni (tra cui le opere di insonorizzazione); 2) accertare la mancanza di autorizzazioni nonché la loro inammissibilità all'utilizzo della canna fumaria, della creazione della pensilina nonché all'installazione delle macchine motore e accertare l'intollerabilità delle immissioni acustiche generate dalle stesse e per l'effetto ordinarne l'immediata rimozione. 3) accertare e dichiarare l'irregolarità del pagina 7 di 13 posizionamento della pensilina per il mancato il rispetto delle distanze legali e poiché, all'evidenza, idonee a favorire l'accesso ai malintenzionati. Per l'effetto condannare la
, in persona del legale rapp.te, e la ,, in persona del legale Controparte_2 CP_1 rapp.te p.t., in solido tra loro, a risarcire gli attori di tutti i danni subiti e subendi per i motivi indicati in premessa che si quantificano nella somma di € 5.000,00 per ciascuno attore o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con l'ausilio di parametri equitativi. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
La causa, che si celebrava nella contumacia dei due soggetti convenuti, perveniva in decisione all'esito di istruttoria consistita esclusivamente nell'acquisizione della documentazione allegata da parte attrice.
Ebbene, in sede di decisione va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità la contumacia della parte convenuta non esonera l'attore dall'onere della prova sullo stesso incombente, reputandosi l'inapplicabilità dell'art 115 cpc
In particolare, secondo Cassazione, civile, Sentenza|2 gennaio 2025| n. 25. L'art 115 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace.
Passando alla problematica delle immissioni illegittime, oggetto principale della domanda, occorre rimarcare quanto segue in punto di diritto
Di recente la Corte di Cassazione (ordinanza n. 8215/2025) ha definitivamente chiarito che la mera esistenza delle immissioni moleste non è sufficiente ai fini del risarcimento : invero costituisce onere del danneggiato fornire una prova rigorosa del danno concreto, sia esso patrimoniale (come la perdita di occasioni di affitto) o non patrimoniale (come un'effettiva pagina 8 di 13 lesione alla qualità della vita o alla salute), soprattutto se non risiede stabilmente nell'immobile interessato
Secondo la Corte, il danno da immissioni di questo tipo presuppone una lesione apprezzabile e costante. Ha ritenuto in proposito che la semplice percezione di cattivi odori durante visite sporadiche non è sufficiente a dimostrare un pregiudizio alla salute o alla serenità familiare. La Corte ha chiarito che l'esistenza della fonte di disturbo (le immissioni) non coincide automaticamente con l'esistenza di un danno risarcibile.
Quest'ultimo deve essere provato in modo specifico.
Questo orientamento si ricollega alle disposizioni del codice civile a tutela del diritto di proprietà.
La norma di cui al primo comma dell'art 844 cod civ prevede espressamente che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Il diritto del proprietario, tuttavia, incontra un limite nella normale tollerabilità delle immissioni provenienti dal suo fondo o dal suo immobile, con la conseguenza che al di sotto di tale limite le immissioni saranno lecite e dovranno essere sopportate, e viceversa, se superano quella soglia di normale tollerabilità prevista dalla norma, sarà possibile agire in giudizio al fine di ottenere la cessazione delle immissioni rumorose e il risarcimento del danno patrimoniale e non.
Nell'applicare il criterio della normale tollerabilità delle immissioni rumorose, inoltre, il giudice – ai sensi dell'art. 844, comma 2, c.c. – dovrà “…contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà…”, e ancora, “…può tenere conto della priorità di un determinato uso…”.
Il secondo comma della citata disposizione normativa, quindi, pone un ulteriore limite al diritto del proprietario del fondo e/o dell'immobile da cui si propagano le immissioni pagina 9 di 13 rumorose, attribuendo all'autorità giudiziaria il potere/dovere di operare una valutazione comparativa tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso.
Sulla normale tollerabilità, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 31 luglio 2024 n.
21479, ha affermato che “…il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti…”, con la conseguenza che “…spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa…”.
I Giudici di legittimità, nello specifico, dopo aver ribadito che nell'ambito dei rapporti tra privati relativi alla intollerabilità delle immissioni rumorose si applica sempre la disciplina dell'art. 844 c.c., hanno rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito l'accertamento in concreto del superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni rumorose, nonché l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni rumorose al di sotto di tale soglia.
Secondo la Corte, infatti, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose “…non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo…” sicché, secondo il ragionamento dei Giudici di legittimità “…la valutazione ex art.844 c.c. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale…”.
Saranno, pertanto, i giudici a stabilire di volta in volta se le immissioni rumorose possono o meno essere ricondotte alla soglia di normale tollerabilità che li rende lecite ai sensi dell'art. 844 c.c. o se le stesse, invece, siano da considerarsi intollerabili in quanto pagina 10 di 13 eccedenti i limiti imposti dalla norma codicistica e, quindi, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in capo al proprietario del fondo e/o dell'immobile.
Ebbene, nel caso che ci occupa l'onere probatorio non è stato adeguatamente assolto.
Quanto alle immissioni oggetto delle doglianze degli attori, vi è da dire che alcune di esse così come descritte risultano all'evidenza rientrare nella normale tollerabilità: ciò attiene i rumori derivanti dall'utilizzo delle saracinesche.
Le più ampie problematiche di rumore ed esalazioni che proverrebbero dall'attività di ristorazione trovano in parte rispondenza nei provvedimenti delle competenti autorità prodotti sub 8 e 9 con segnato riferimento al rilevato superamento dei limiti dei livelli di rumorosità consentiti con conseguente emissione di ordinanza del 14-5-19 che dava alla
, titolare della ditta individuale, un temine per adeguare l'esercizio alla Parte_5 normativa di riferimento. Seguiva proroga concessa in data 6-4-21. In data 24-6-21 era disposta la sospensione dell'attività ai fini del pieno ripristino di tutte le condizioni di esercizio relativamente alla rumorosità dell'impianto di captazione dei vapori e degli odori a servizio della cucina ed alla presenza di vapori ed odori che interessano il locale e le immediate vicinanze.
Non è stato invece documentato l'esito degli accertamenti penali inerenti la vicenda, atteso che si parla nella citazione di un decreto penale di condanna che sarebbe stato emesso a carico della , non prodotto. Parte_5
Ora, a parte gli accertamenti sopra menzionati, non è stata data una adeguata dimostrazione dei presupposti per accogliere la domanda. Tra l'altro la proprietà del locale da cui proverrebbero le immissioni dannose in capo alla convenuta non è in alcun modo CP_1 documentata.
Non è stato dimostrato che gli attori vivono nell'appartamento in questione, evincendosi per tabulas esclusivamente la proprietà dell'immobile in capo alla Gli stessi Parte_1
pagina 11 di 13 non hanno provato- e neppure hanno dedotto- da che epoca sarebbero cominciate le immissioni.
Giova in ogni caso precisare che già in occasione di un primo tentativo di notifica nei confronti dell'esercizio emergeva che l'attività della trattoria era cessata. La difesa ha inoltre prodotto in sede di comparsa conclusionale documentazione da cui si evince che il locale di asserita proprietà della sarebbe stato nelle more dato in locazione ad un CP_1
Laboratorio di Pasticceria.
Del resto parte attrice non ha adeguatamente dato dimostrazione dei danni patiti per l'incidenza della lamentata situazione sulla qualità della vita, sulle attività lavorative, sulle abitudini, e quant'altro.
Le stesse deduzioni sul superamento della normale tollerabilità rimangono affidate al richiamo dei principi sul punto elaborati dalla giurisprudenza, senza tuttavia una concreta e dimostrata rispondenza della situazione fattuale ai detti principi.
Va in proposito rammentato che la tutela amministrativa in tema di immissioni ( si pensi al
DPCM prevedente limiti massimi di rumore ) mirando a proteggere la salute pubblica, non
è del tutto sovrapponibile nell'ambito dei rapporti tra privati, richiedendosi, ai fini della tutela privatistica, che le immissioni superino la normale tollerabilità in base alla sensibilità media degli individui e alle specificità locali. La giurisprudenza ha sottolineato più volte che il giudizio sulla tollerabilità deve essere adattato al contesto in cui avviene l'immissione, considerando ad esempio la rumorosità di fondo della zona, e le condizioni specifiche ed ambientali del contesto.
Nella specie parte attrice non si è premunita di articolare circostanze di prova per dare concreta dimostrazione sia del superamento della tollerabilità in relazione ai luoghi ed alle condizioni soggettive ed oggettive del caso- risultando all'uopo non sufficiente la documentazione prodotta- sia dei danni patiti. Ciò pur tenuto conto, sul piano generale, che il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni può essere fornita con qualunque mezzo, anche non di natura tecnica e, in relazione al caso che ci occupa, pagina 12 di 13 come gli attori abbiano lamentato la rumorosità proveniente dalla trattoria anche con riferimento ai dedotti schiamazzi notturni in concomitante illecito utilizzo della aree circostanti.
La domanda deve essere respinta, anche in relazione alle ulteriori richieste che rimangono generiche e non supportate, al di là delle sole foto prodotte, da precisi rilievi oggettivi e tecnici ( quali quelli eventualmente offerti da una consulenza di parte ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda.
Nulla sulle spese.
Pescara, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4215/2022 promossa da:
(C.F. ); C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata a Persona_1
Pescara il 02/07/2019, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in C.F._4
Pescara, alla Piazza Ettore Troilo n. 18, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Di Luigi e dell'Avv. (P.E.C.: P.E.C. Parte_2 Email_1
Fax 0854515212 ), che li rappresentano e difendono Email_2
ATTORI contro
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pescara, CP_1 P.IVA_1 alla Via Venna, 22, )
, C.F. , in persona del con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Pescara, alla Via Napoli 48/3 in persona del titolare
Oggetto: accertamento immissioni moleste e risarcimento danni
Conclusioni :
pagina 1 di 13 Come da verbale dell'udienza del 19/3/25 in cui era concesso termine di 60 giorni per comparse conclusionali con decorrenza dal 20 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponevano in citazione gli attori:
La è proprietaria dell'unità immobiliare sita al 1° piano in Pescara alla Via Parte_1
Napoli, 48/3 ove abitano anche la SI.ra il SI. e la minore Parte_2 Parte_3
- che l'appartamento di proprietà è provvisto di Persona_1 Parte_1 affacci su Via Napoli, nel cavedio condominiale e su Corso TT LE (Via
D'Asti); - che, il piano sottostante detta unità è di proprietà della in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., con sede in Pescara, alla Via Venna, 22, concesso in locazione alla
, con sede in Pescara, alla Via Napoli 48/3. Parte_4
Gli attori hanno rilevato che dal predetto locale commerciale provengono immissioni acustiche ed olfattive eccedenti il limite di normale tollerabilità, tanto in orario diurno, quanto in orario notturno. L'unità commerciale inoltre è provvista di una canna fumaria posizionata nel cavedio condominiale sito alla Via Napoli, già oggetto di censura incartata in delibera condominiale che ne aveva disposto la rimozione, circostanza per cui la canna fumaria non era mai stata utilizzata, almeno sino all'apertura della
[...]
. Detta canna fumaria, ha subito, presumibilmente, ad Parte_4 opera dei Titolari della , delle modifiche alla sua base e alla sua estremità. In CP_2 particolare, è stata apposta una sostanza “schiumosa” (giuste rappresentazioni fotografiche e video) e, successivamente, è stata dapprima posizionata all'interno di una struttura metallica e, infine, è stato apposto al suo apice un prolungamento;
modifica strutturale che, tuttavia, non ha impedito la fuoriuscita dei fumi (come da video ) e degli odori provenienti dalla cucina. Il locale commerciale peraltro è provvisto di una porta- finestra di accesso alla cucina, situata su Via Napoli, accanto all'ingresso condominiale e al di sotto delle camere di proprietà degli attori. Da detta porta originano emissioni maleodoranti nell'aria nonché dei fumi, che, pertanto, si diffondono sia dalla canna fumaria sia dalla porta-finestra della cucina e si insinuano nelle stanze dell'appartamento degli attori anche a finestre chiuse, pagina 2 di 13 percepibili peraltro anche negli appartamenti vicini. Stante anche l'assenza di opere di insonorizzazione oltre ad avvertirsi gli odori proventi dalla preparazione delle pietanze si è costretti a subire i rumori dovuti all'utilizzo di stoviglie, apparecchiature elettriche di ogni genere, posizionamento di sedie o tavoli, suoni udibili, in maniera cristallina. Il locale commerciale, inoltre, è dotato di saracinesche elettriche che durante il funzionamento generano un eccessivo rumore, più volte denunciato dagli attori anche per il tramite dell'Amm.re del Condominio di Via Napoli, 48/3 in Pescara. Ogni qualvolta le saracinesche vengono sollevate o abbassate il forte rumore causato è percepibile nell'appartamento sovrastante. Non di rado, la SI.ra e i suoi familiari nelle ore Parte_1 notturne quando chiude il ristorante, vedono interrotto il proprio riposo e si svegliano a causa del rumore causato dalla chiusura delle serrande.
Ulteriore disturbo (inquinamento acustico) al riposo degli attori, si verifica durante lo svolgimento delle serate musicali, anche perché gli avventori del locale si dilettano in esibizioni di karaoke con l'utilizzo di strumenti musicali che disturbano il pacifico godimento del riposo e, comunque, l'occupazione delle persone. In assenza di ogni insonorizzazione del locale anche l'utilizzo degli strumenti musicali è udibile dall'appartamento degli attori e, non di rado la piccola, , si sveglia in preda allo Per_1 spavento causato dai rumori provenienti dal piano sottostante. Spesso si sono verificati schiamazzi, diurni e notturni, provocati dagli avventori del locale che sostano fuori dallo stesso, sotto i balconi degli odierni attori, impedendone il riposo. A ciò si aggiunga che il locale commerciale, ha un, ulteriore, accesso su Via D'Asti/Corso TT LE e di frequente vengono predisposti sulla strada (sotto la finestra di proprietà dei Parte_1 tavoli e delle sedie ove gli utenti possono consumare e chiacchierare con toni accesi.
Inoltre, al fine di allietare la presenza dei minori viene predisposta una porta di calcio ove i bambini e molto spesso gli adulti possono dilettarsi in azioni calcistiche con incuranza del riposo diurno e notturno di chi vive l'immobile. Il benessere dei minori viene assicurato anche con il posizionamento di un mini parco giochi con scivolo posto anch'esso sull'asfalto dello spazio sottostante la finestra di proprietà Parte_1
Inoltre, dal predetto locale, sotto al balcone -terrazza di proprietà è stata Parte_1 predisposta una tettoia / pensilina. Detta pensilina appare ictu oculi violare le distanze in pagina 3 di 13 verticale e in appiombo e facilita l'accesso alla proprietà dell'attrice ed a quelle limitrofe dei malintenzionati. Al di sopra di detta pensilina sono state posizionate quattro macchine motore che durante il loro funzionamento provocano un costante rumore oltre che la fuoriuscita di aria calda indirizzata all'interno della residenza domestica.
Gli attori, anche tramite l' Amministratore del Condominio rivolte al locatore e al conduttore dell'immobile commerciale non hanno sortito alcun effetto;
pertanto, in data 19 dicembre 2018, la SI.ra richiedeva all'Arta Abruzzo, all'Asl di Pescara Parte_1 nonché al Comune di Pescara una verifica. L'Arta, in seguito ai rilievi eseguiti, constatava il superamento dei limiti acustici e il Dipartimento Asl proponeva al Sindaco del Comune di Pescara di emettere apposito atto a carico del legale rapp.te della . In esito a CP_2 quanto emerso veniva emessa l'Ordinanza Sindacale n. 247/2019. Successivamente, in data
28 giugno 2019 veniva emessa Ordinanza di Proroga n. 346/19). La summenzionata
Ordinanza tuttavia non veniva ottemperata.
Pertanto, in data 27 dicembre 2019 la SI.ra denunciava, ancora una volta, Parte_1 all'Arta, all'Asl e al Comune di Pescara, l'intollerabilità delle emissioni sonore ed olfattive provenienti dall'attività sottostante la sua abitazione.
Anche la richiesta di Mediazione non sortiva alcun esito. Aggiungasi che, in data 10 febbraio 2020 l'Asl di Pescara, con protocollo n. 0021117/2020, comunicava di aver effettuato “un'indagine fonometrica rilevando il superamento del limite differenziale ad opera della , in orario notturno, più precisamente tra le ore 22.00 del Controparte_2
22/2/2019 e le ore 00.30 del 23/2/2019, superamento dovuto, come accertato dall'indagine fonometrica, all'impianto di captazione del locale commerciale. Veniva rivolto alla l'ordine di depositare, al fine di tutelare la salute pubblica, entro 30 giorni la CP_2 seguente documentazione: 1) descrizione delle modalità e degli impianti atti al reintegro di aria astratta dalla cucina, precisando i ricambi d'aria/ora con evidenza della quantità e della qualità dell'aria prelevata dall'esterno con il relativo schema funzionale;
2) certificato di conformità dell'impianto di captazione e abbattimento di fumi, vapori ed odori derivanti dalla cottura di alimenti, ai sensi art. 7 comma 1 DM 37/2008 e s.m.i.; 3) piano di manutenzione che attesti l'efficacia funzionale dell'impianto nel tempo e l'adeguata gestione degli eventuali filtri presenti. In data 16 marzo 2020, l'Arta comunicava che la pagina 4 di 13 , ancora una volta, non aveva provveduto a depositare alcunché . La Controparte_2
SI.ra al fine di tutelare i propri diritti, depositava in data 25 settembre 2020, Parte_1 denuncia querela RGNR 1621/21, all'esito della quale veniva emesso dalla Procura della
Repubblica di Pescara, decreto penale di condanna 1002/21 a carico della
[...]
. Come rilevato dalle autorità competenti la propagazione acustica avviene CP_2 con una frequenza continua tale da costituire fonte di una situazione di intollerabilità.
Veniva sul punto richiamata la giurisprudenza, che ha chiarito che: “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti,
e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi, sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, spettando al giudice accertatore in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità “ (Cass. Civ. 27.7. 1983 n.
5157). La giurisprudenza è pressoché costante nel ritenere che per rumore deve intendersi qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano e che, per le sue caratteristiche di intensità e durata, può divenire patogeno per l'individuo. E' noto che le alterazioni generate dal rumore sull'organismo umano e particolarmente sulle funzioni vegetative, accertate dagli studiosi sono le più disparate, potendo comprendere alterazioni di qualunque genere ( es. disfunzioni della funzione digestiva, alterazioni delle funzioni renali etc). Secondo
l'ormai consolidata interpretazione di dottrina e giurisprudenza, il diritto alla salute si configura quale diritto primario dell'uomo, garantito a livello costituzionale dal disposto di cui all'art. 32 della nostra Carta fondamentale, il quale, stabilendo che la Repubblica provvede a tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività dei cittadini, ne assicura la protezione in via assoluta ed incondizionata, come intrinseco modo d'essere della persona umana. Se, in linea generale, la più peculiare lesione del diritto alla salute consiste in un danno biologico in senso stretto, quale offesa della stessa integrità fisica del danno biologico e degli individui, nel caso di specie si dovrebbe avere riguardo ad una nozione di “salute” più ampia, atteso che il combinato disposto di cui pagina 5 di 13 agli artt. 32 e 2 della Costituzione attribuisce al diritto alla salute anche un contenuto di socialità e di sicurezza tale che esso si presenta non solo come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, ma come un vero e proprio diritto alla qualità della vita e all'ambiente salubre, tutelabile nei confronti di qualunque soggetto che rischi di sacrificarlo o anche solo di comprimerlo (Cass. Civ. 11.4. 2006 n. 8420).
Ne consegue che la esalazioni e i rumori eccedenti la normale tollerabilità, provenienti dal locale commerciale, pregiudicano la salubrità dell'ambiente in cui gli odierni attori abitano e lavorano, rendendo così nocumento al loro benessere biologico e psichico, ledendo il loro diritto alla salute, legittimando, gli interessati a chiedere la sospensione dell'attività stessa, dato che la Costituzione riconosce e tutela la salute in via primaria ed assoluta, non condizionata da eventuali interessi di altro ordine e grado, pure collettivi. E ancora riguardo alle immissioni sonore, la giurisprudenza ha più volte ribadito che, poiché il diritto alla salute non consente mediazione alcuna con altri beni collocati su un diverso piano del sistema giuridico, quali il lavoro, dev'essere senz'altro ordinata l'immediata cessazione dell'attività produttrice di immissioni acustiche intollerabili, ogniqualvolta non sia possibile adottare un qualsiasi provvedimento idoneo a far rientrare i rumori entro la soglia della normale tollerabilità. Alla luce di tutto quanto chiarito va riconosciuto agli odierni attori il danno morale. Secondo consolidato orientamento “il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente da un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita famigliare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 Conv. Eur. Dir. Uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi” (Cass. Sez. Un. 2611/2017; Cass. 20927/2015 e Cass.
26899/2014). –
Per quanto riguarda la nonostante le note carenze strutturali dell'immobile, la stessa CP_1 ha concesso in locazione il locale alla e, unitamente a quest'ultima Controparte_2 ha contribuito all'inquinamento acustico. Come rilevato dalle Autorità competenti i rumori eccedenti la normale tollerabilità provengono anche dall'utilizzo della canna fumaria che, come già detto, doveva essere rimossa illo tempore dal proprietario dell'immobile. Sicché pagina 6 di 13 si realizza in tal modo una corresponsabilità, reiterata anche nella creazione della pensilina e del posizionamento delle macchine motore, tra il proprietario del locale e il conduttore nella realizzazione del fatto dannoso. Secondo l'orientamento ormai uniforme, l'azione volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale cagionato dalle immissioni va proposta secondo i principi della responsabilità̀ aquiliana e cioè̀ nei confronti del soggetto individuato dal criterio di imputazione della responsabilità̀, e quindi nei confronti dell'autore del fatto illecito (materiale o morale), allorché́ il criterio di imputazione è sia la colpa o il dolo (art. 2043) e nei confronti del custode della cosa (nella specie l'immobile) allorché́ il criterio di imputazione risulti il rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. (Cass. civ. Sez. III, 28-05-2015, n. 11125; Cass. civ. Sez. III, 1 aprile 2010, n.
8006). In particolare, la Cassazione ha osservato che la domanda risarcitoria può essere proposta nei confronti dei proprietari se hanno concorso alla realizzazione del fatto danno, quali autori o coautori dello stesso (cfr Cass. Civ. Sez. III. 28.05.2015 N. 11125; tra le più recenti, si veda Cass. Sent. n. 2668/18). Nel caso che ci occupa la causa delle molestie olfattive è da rinvenire sia nell'attività produttiva svolta dalla conduttrice sia nelle caratteristiche strutturali dell'immobile, determinando una corresponsabilità per fatto illecito in capo al locatore e al conduttore.
Gli attori, pertanto, citavano in giudizio , Controparte_3
C.F. in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pescara, alla Via Napoli P.IVA_2
48/3 e P.I. in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pescara, CP_4 P.IVA_1 alla Via Venna, 22, avanzando le seguenti conclusioni:
1)Accertare e dichiarare che responsabilità per i fatti di cui in premessa è imputabile alla e la accertare e dichiarare il superamento delle soglie di Controparte_2 CP_1 normale tollerabilità delle immissioni acustiche ed olfattive provenienti dall'unità immobiliare di proprietà e condotta in locazione dalla , CP_1 Controparte_2 ordinare l'adozione di tutti i rimedi opportuni (tra cui le opere di insonorizzazione); 2) accertare la mancanza di autorizzazioni nonché la loro inammissibilità all'utilizzo della canna fumaria, della creazione della pensilina nonché all'installazione delle macchine motore e accertare l'intollerabilità delle immissioni acustiche generate dalle stesse e per l'effetto ordinarne l'immediata rimozione. 3) accertare e dichiarare l'irregolarità del pagina 7 di 13 posizionamento della pensilina per il mancato il rispetto delle distanze legali e poiché, all'evidenza, idonee a favorire l'accesso ai malintenzionati. Per l'effetto condannare la
, in persona del legale rapp.te, e la ,, in persona del legale Controparte_2 CP_1 rapp.te p.t., in solido tra loro, a risarcire gli attori di tutti i danni subiti e subendi per i motivi indicati in premessa che si quantificano nella somma di € 5.000,00 per ciascuno attore o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con l'ausilio di parametri equitativi. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
La causa, che si celebrava nella contumacia dei due soggetti convenuti, perveniva in decisione all'esito di istruttoria consistita esclusivamente nell'acquisizione della documentazione allegata da parte attrice.
Ebbene, in sede di decisione va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità la contumacia della parte convenuta non esonera l'attore dall'onere della prova sullo stesso incombente, reputandosi l'inapplicabilità dell'art 115 cpc
In particolare, secondo Cassazione, civile, Sentenza|2 gennaio 2025| n. 25. L'art 115 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace.
Passando alla problematica delle immissioni illegittime, oggetto principale della domanda, occorre rimarcare quanto segue in punto di diritto
Di recente la Corte di Cassazione (ordinanza n. 8215/2025) ha definitivamente chiarito che la mera esistenza delle immissioni moleste non è sufficiente ai fini del risarcimento : invero costituisce onere del danneggiato fornire una prova rigorosa del danno concreto, sia esso patrimoniale (come la perdita di occasioni di affitto) o non patrimoniale (come un'effettiva pagina 8 di 13 lesione alla qualità della vita o alla salute), soprattutto se non risiede stabilmente nell'immobile interessato
Secondo la Corte, il danno da immissioni di questo tipo presuppone una lesione apprezzabile e costante. Ha ritenuto in proposito che la semplice percezione di cattivi odori durante visite sporadiche non è sufficiente a dimostrare un pregiudizio alla salute o alla serenità familiare. La Corte ha chiarito che l'esistenza della fonte di disturbo (le immissioni) non coincide automaticamente con l'esistenza di un danno risarcibile.
Quest'ultimo deve essere provato in modo specifico.
Questo orientamento si ricollega alle disposizioni del codice civile a tutela del diritto di proprietà.
La norma di cui al primo comma dell'art 844 cod civ prevede espressamente che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Il diritto del proprietario, tuttavia, incontra un limite nella normale tollerabilità delle immissioni provenienti dal suo fondo o dal suo immobile, con la conseguenza che al di sotto di tale limite le immissioni saranno lecite e dovranno essere sopportate, e viceversa, se superano quella soglia di normale tollerabilità prevista dalla norma, sarà possibile agire in giudizio al fine di ottenere la cessazione delle immissioni rumorose e il risarcimento del danno patrimoniale e non.
Nell'applicare il criterio della normale tollerabilità delle immissioni rumorose, inoltre, il giudice – ai sensi dell'art. 844, comma 2, c.c. – dovrà “…contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà…”, e ancora, “…può tenere conto della priorità di un determinato uso…”.
Il secondo comma della citata disposizione normativa, quindi, pone un ulteriore limite al diritto del proprietario del fondo e/o dell'immobile da cui si propagano le immissioni pagina 9 di 13 rumorose, attribuendo all'autorità giudiziaria il potere/dovere di operare una valutazione comparativa tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso.
Sulla normale tollerabilità, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 31 luglio 2024 n.
21479, ha affermato che “…il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti…”, con la conseguenza che “…spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa…”.
I Giudici di legittimità, nello specifico, dopo aver ribadito che nell'ambito dei rapporti tra privati relativi alla intollerabilità delle immissioni rumorose si applica sempre la disciplina dell'art. 844 c.c., hanno rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito l'accertamento in concreto del superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni rumorose, nonché l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni rumorose al di sotto di tale soglia.
Secondo la Corte, infatti, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose “…non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo…” sicché, secondo il ragionamento dei Giudici di legittimità “…la valutazione ex art.844 c.c. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale…”.
Saranno, pertanto, i giudici a stabilire di volta in volta se le immissioni rumorose possono o meno essere ricondotte alla soglia di normale tollerabilità che li rende lecite ai sensi dell'art. 844 c.c. o se le stesse, invece, siano da considerarsi intollerabili in quanto pagina 10 di 13 eccedenti i limiti imposti dalla norma codicistica e, quindi, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in capo al proprietario del fondo e/o dell'immobile.
Ebbene, nel caso che ci occupa l'onere probatorio non è stato adeguatamente assolto.
Quanto alle immissioni oggetto delle doglianze degli attori, vi è da dire che alcune di esse così come descritte risultano all'evidenza rientrare nella normale tollerabilità: ciò attiene i rumori derivanti dall'utilizzo delle saracinesche.
Le più ampie problematiche di rumore ed esalazioni che proverrebbero dall'attività di ristorazione trovano in parte rispondenza nei provvedimenti delle competenti autorità prodotti sub 8 e 9 con segnato riferimento al rilevato superamento dei limiti dei livelli di rumorosità consentiti con conseguente emissione di ordinanza del 14-5-19 che dava alla
, titolare della ditta individuale, un temine per adeguare l'esercizio alla Parte_5 normativa di riferimento. Seguiva proroga concessa in data 6-4-21. In data 24-6-21 era disposta la sospensione dell'attività ai fini del pieno ripristino di tutte le condizioni di esercizio relativamente alla rumorosità dell'impianto di captazione dei vapori e degli odori a servizio della cucina ed alla presenza di vapori ed odori che interessano il locale e le immediate vicinanze.
Non è stato invece documentato l'esito degli accertamenti penali inerenti la vicenda, atteso che si parla nella citazione di un decreto penale di condanna che sarebbe stato emesso a carico della , non prodotto. Parte_5
Ora, a parte gli accertamenti sopra menzionati, non è stata data una adeguata dimostrazione dei presupposti per accogliere la domanda. Tra l'altro la proprietà del locale da cui proverrebbero le immissioni dannose in capo alla convenuta non è in alcun modo CP_1 documentata.
Non è stato dimostrato che gli attori vivono nell'appartamento in questione, evincendosi per tabulas esclusivamente la proprietà dell'immobile in capo alla Gli stessi Parte_1
pagina 11 di 13 non hanno provato- e neppure hanno dedotto- da che epoca sarebbero cominciate le immissioni.
Giova in ogni caso precisare che già in occasione di un primo tentativo di notifica nei confronti dell'esercizio emergeva che l'attività della trattoria era cessata. La difesa ha inoltre prodotto in sede di comparsa conclusionale documentazione da cui si evince che il locale di asserita proprietà della sarebbe stato nelle more dato in locazione ad un CP_1
Laboratorio di Pasticceria.
Del resto parte attrice non ha adeguatamente dato dimostrazione dei danni patiti per l'incidenza della lamentata situazione sulla qualità della vita, sulle attività lavorative, sulle abitudini, e quant'altro.
Le stesse deduzioni sul superamento della normale tollerabilità rimangono affidate al richiamo dei principi sul punto elaborati dalla giurisprudenza, senza tuttavia una concreta e dimostrata rispondenza della situazione fattuale ai detti principi.
Va in proposito rammentato che la tutela amministrativa in tema di immissioni ( si pensi al
DPCM prevedente limiti massimi di rumore ) mirando a proteggere la salute pubblica, non
è del tutto sovrapponibile nell'ambito dei rapporti tra privati, richiedendosi, ai fini della tutela privatistica, che le immissioni superino la normale tollerabilità in base alla sensibilità media degli individui e alle specificità locali. La giurisprudenza ha sottolineato più volte che il giudizio sulla tollerabilità deve essere adattato al contesto in cui avviene l'immissione, considerando ad esempio la rumorosità di fondo della zona, e le condizioni specifiche ed ambientali del contesto.
Nella specie parte attrice non si è premunita di articolare circostanze di prova per dare concreta dimostrazione sia del superamento della tollerabilità in relazione ai luoghi ed alle condizioni soggettive ed oggettive del caso- risultando all'uopo non sufficiente la documentazione prodotta- sia dei danni patiti. Ciò pur tenuto conto, sul piano generale, che il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni può essere fornita con qualunque mezzo, anche non di natura tecnica e, in relazione al caso che ci occupa, pagina 12 di 13 come gli attori abbiano lamentato la rumorosità proveniente dalla trattoria anche con riferimento ai dedotti schiamazzi notturni in concomitante illecito utilizzo della aree circostanti.
La domanda deve essere respinta, anche in relazione alle ulteriori richieste che rimangono generiche e non supportate, al di là delle sole foto prodotte, da precisi rilievi oggettivi e tecnici ( quali quelli eventualmente offerti da una consulenza di parte ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda.
Nulla sulle spese.
Pescara, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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