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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1132/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
T R A
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ricciardi;
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t.,Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Panza;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, l'avvocato proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10020220022474225000, notificata a mezzo PEC il 19.1.2023, intimante il pagamento dell'importo di € 12.489,24 a titolo di contributi e sanzioni anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 di competenza della CP_1
A fondamento della opposizione l'istante deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi agli anni 2012-2018. Deduceva altresì la nullità della cartella esattoriale per mancata preventiva contestazione dell'addebito in violazione di quanto previsto dalla L. 689/1981.
Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento opposta per prescrizione dei crediti azionati e la declaratoria di nullità della cartella di pagamento per la omessa preventiva contestazione dell'addebito. Con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano gli enti convenuti che contestavano, per quanto di competenza, la fondatezza del ricorso di cui, pertanto, chiedevano il rigetto, vinte le spese di lite. La in via gradata, chiedeva -per il caso di CP_1
annullamento della cartella per vizi formali- la condanna diretta del ricorrente al pagamento della somma di € 12.488,92.
In data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del
11.6.2025.
Al fine di esaminare le questioni preliminari poste dalle parti convenute, giova anzitutto precisare in linea generale che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24 comma 6 del d.lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 comma 1 c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 comma 2 c.p.c.e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporre perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto> per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 comma 2 c.p.c.) o meno (art. 617 comma 1 c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge 14 maggio
2005 n. 80.
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24 comma 5 del citato d.lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso in opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4 comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n.
265.
Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che nel caso di esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Fatte queste premesse occorre inquadrare la odierna domanda: la parte opponente si duole, per un verso, della cartella esattoriale per vizi formali della stessa -nullità per omessa contestazione di addebito- (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi nei confronti della quale è legittimato passivo il concessionario della riscossione, ) e, per altro verso, della infondatezza Controparte_2
della pretesa creditoria per prescrizione dei crediti azionati (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99, ovvero al merito della pretesa, nei confronti della quale è legittimato passivo l'Ente impositore, nel caso di specie la Controparte_1 .
[...]
Ebbene, come detto, le contestazioni di vizi formali della cartella, essendo qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, devono essere proposte, ai sensi del novellato testo dell'art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale” (cfr.
Cass. 21863/2004).
Tale impostazione trova autorevole conferma nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle
"forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del
1973, si identifica nella cartella stessa.
Alla luce di tali rilievi, nella specie, i motivi dell'opposizione inerenti la regolarità formale della cartella –aventi quale legittimato passivo l' Controparte_2
risultano inammissibili in quanto proposti oltre il termine di venti giorni
[...]
dalla notifica della cartella esattoriale: ed infatti, come dedotto dal ricorrente e risultante dalla documentazione versata in atti, la cartella di pagamento risulta notificata il 19.1.2023 ed il ricorso depositato in data 27.2.2023 (39 giorni dalla notifica).
Tanto premesso, nel merito la opposizione a ruolo -da ritenersi tempestiva in quanto proposta nel termine, previsto dal cit. art. 24 d.lgs. 46/99, di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale- è infondata, non riscontrandosi la prescrizione dei crediti (contributi e sanzioni) eccepita dal ricorrente.
Pare opportuno anzitutto ricostruire la disciplina normativa della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla CP_1
L'originaria disciplina era dettata dall'art. 19 comma 1 legge n. 576/1980, in base al quale “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si CP_1
compie con il decorso di dieci anni.”. Il regime di prescrizione decennale ivi sancito è rimasto in vigore sino all'intervento della legge 08.08.1995 n. 335, entrata in vigore il 17.08.1995, il cui art. 3 , comma 9, così disponeva: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.”
Per orientamento costante e consolidato, la giurisprudenza ha pacificamente ritenuto applicabile la lettera b) della suddetta norma anche alle contribuzioni dovute alla che, pertanto, sono state sottoposte a prescrizione quinquennale. CP_1
Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia mediante l'adozione della legge 247 del 2012, entrata in vigore il 2.2.2013, il cui art. 66 ha previsto espressamente che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_1
In virtù di tale disposizione, si è così avuta l'automatica reviviscenza (pro futuro) del vecchio regime prescrizionale della legge 576/1980, con un ritorno quindi al termine decennale originariamente previsto.
L'ambigua formulazione della norma da ultimo citata ha generato dubbi d'interpretazione che, tuttavia, sono stati dissipati dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che “In tema di previdenza forense, l'art. 66 l. n. 247 del 2012 nello stabilire che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 l. 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
” non opera una interpretazione autentica della Controparte_1
norma richiamata, atteso che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass.
18.3.2013, n. 6729).
Da quanto esposto deriva l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale esclusivamente per i crediti la cui prescrizione fosse già maturata alla data del 2.2.2013
(data di entrata in vigore della L. 247/2012); diversamente, per i crediti non ancora prescritti alla detta data, si applica il regime decennale di cui alla legge 576 del 1980.
Con riferimento alle sanzioni vale il principio anche di recente affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale. (Fattispecie in tema di sanzioni civili connesse al pagamento di contributi dovuti alla Parte_2
soggetti, a far data dal 1° gennaio 1996, al termine
[...]
di prescrizione quinquennale) -Cass. 29751/2022-.
Ciò premesso in relazione alla disciplina applicabile, per quanto concerne il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione ratione temporis applicabile deve farsi riferimento all'art. 19 legge 576 del 1980, in base al quale “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.”
La disciplina dell'individuazione del dies a quo non ha mai subito mutamenti, in quanto la modifica apportata all'art 19 legge 576/1980 dalla legge 335 del 1995 investiva esclusivamente la durata del termine prescrizionale, e non anche il momento a partire dal quale il termine inizia a decorrere.
La Corte di Cassazione, pronunciatasi in materia, ha affermato che “E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 (riforma del sistema previdenziale forense) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che il termine di prescrizione decennale dei contributi in favore della Parte_2
in favore degli avvocati e procuratori decorre dalla data di trasmissione alla
[...]
da parte dell' obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della CP_1
medesima legge, trattandosi di norma dettata con riferimento ad una particolare categoria di professionisti, non paragonabile, né assimilabile ad altre, per le quali non si ravvisa la presenza di un datore di lavoro obbligato a liquidare periodicamente i contributi, a denunciarli all' ed a pagarli, derivando l'adempimento contributivo CP_3
da un comportamento spontaneo dell'interessato, valendo il principio generale secondo il quale "contra non valentem agere non currit praescriptio", non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento, né irrazionalità tale da inficiare la scelta legislativa” (Cass. 24414/2008).
È stato poi precisato dalla giurisprudenza di legittimità che l'art. 19 L. 576/1980 non si applica alla contribuzione minima per la quale il termine di prescrizione “decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito” (Cass.
27218/2018).
Ne deriva che, a prescindere dal regime prescrizionale applicabile, in ogni caso con riferimento alla contribuzione soggettiva e integrativa dovuta alla il CP_1
termine di prescrizione non inizia a decorrere fintanto che non sia stata presentata dal professionista la comunicazione reddituale di cui all'art 17 legge 576 del 1980 (v.
Cass. 6259/2011, Cass. 21219/2012).
L'applicazione dei principi fin qui esposti al caso di specie comporta, come anticipato, il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito per prescrizione proposta dal ricorrente.
Come si evince dalla documentazione in atti, con la cartella esattoriale oggetto di opposizione si chiede il pagamento della contribuzione integrativa per gli anni 2012,
2013, 2014, 2015, 2017, 2018, della contribuzione soggettiva per gli anni 2014, 2016,
2017, del contributo soggettivo minimo e di maternità per l'anno 2016 e della sanzione per omesso invio della dichiarazione annuale relativa all'anno 2019.
Orbene, per quanto concerne i contributi e sanzioni relativi agli anni 2013-2019, tenuto anche conto dei termini di scadenza per i versamenti, deve ritenersi che la notifica in data 19.1.2023 della cartella esattoriale oggetto di causa abbia utilmente interrotto il termine di prescrizione decennale ad essi applicabile per effetto della citata L. 247/2012 (entrata in vigore il 2.2.2013).
Per quanto concerne i contributi dovuti per l'anno 2012 (contribuzione integrativa), pur soggetti al termine di prescrizione decennale per effetto della L. 247/2012, vi è da rilevare che non è contestato quanto dedotto dalla ovvero che il CP_1
professionista con riferimento al predetto anno non ha inviato il “modello 5” per la dichiarazione reddituale prevista dal citato art. 19.
Ciò comporta, sulla scorta della ricostruzione normativa e giurisprudenziale in precedenza operata, che il termine di prescrizione per i predetti contributi non sia mai iniziato a decorrere con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente.
Pur volendo valorizzare, nell'ottica della generale previsione di cui all'art. 2935 c.c., il momento in cui la ha acquisito autonomamente dall'Anagrafe CP_1
Tributaria i dati reddituali per la annualità in questione, si evidenzia che esso risulta documentalmente risalente al 6.12.2021 (doc. 26 ) e comunque non CP_1
potrebbe essere precedente all'anno 2016 ovvero a quello di sottoscrizione di un'apposita convenzione con l' stipulata proprio per l'accesso Controparte_2
dell'Ente Previdenziale ai dati fiscali dei propri iscritti (doc. 99 . CP_1
Tenuto conto di tali date, quali alternativi dies a quo del termine di prescrizione decennale, deve ritenersi che quest'ultimo sia stato utilmente interrotto dalla notifica, in data 19.1.2023, della cartella esattoriale oggetto di causa.
In virtù delle considerazioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente in rapporto al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.686,00 per ciascuna di esse, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Salerno, 11.6.2025
IL GIUDICE Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1132/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
T R A
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ricciardi;
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t.,Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Panza;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, l'avvocato proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10020220022474225000, notificata a mezzo PEC il 19.1.2023, intimante il pagamento dell'importo di € 12.489,24 a titolo di contributi e sanzioni anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 di competenza della CP_1
A fondamento della opposizione l'istante deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi agli anni 2012-2018. Deduceva altresì la nullità della cartella esattoriale per mancata preventiva contestazione dell'addebito in violazione di quanto previsto dalla L. 689/1981.
Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento opposta per prescrizione dei crediti azionati e la declaratoria di nullità della cartella di pagamento per la omessa preventiva contestazione dell'addebito. Con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano gli enti convenuti che contestavano, per quanto di competenza, la fondatezza del ricorso di cui, pertanto, chiedevano il rigetto, vinte le spese di lite. La in via gradata, chiedeva -per il caso di CP_1
annullamento della cartella per vizi formali- la condanna diretta del ricorrente al pagamento della somma di € 12.488,92.
In data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del
11.6.2025.
Al fine di esaminare le questioni preliminari poste dalle parti convenute, giova anzitutto precisare in linea generale che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24 comma 6 del d.lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 comma 1 c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 comma 2 c.p.c.e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporre perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto> per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 comma 2 c.p.c.) o meno (art. 617 comma 1 c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge 14 maggio
2005 n. 80.
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24 comma 5 del citato d.lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso in opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4 comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n.
265.
Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che nel caso di esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Fatte queste premesse occorre inquadrare la odierna domanda: la parte opponente si duole, per un verso, della cartella esattoriale per vizi formali della stessa -nullità per omessa contestazione di addebito- (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi nei confronti della quale è legittimato passivo il concessionario della riscossione, ) e, per altro verso, della infondatezza Controparte_2
della pretesa creditoria per prescrizione dei crediti azionati (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99, ovvero al merito della pretesa, nei confronti della quale è legittimato passivo l'Ente impositore, nel caso di specie la Controparte_1 .
[...]
Ebbene, come detto, le contestazioni di vizi formali della cartella, essendo qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, devono essere proposte, ai sensi del novellato testo dell'art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale” (cfr.
Cass. 21863/2004).
Tale impostazione trova autorevole conferma nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle
"forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del
1973, si identifica nella cartella stessa.
Alla luce di tali rilievi, nella specie, i motivi dell'opposizione inerenti la regolarità formale della cartella –aventi quale legittimato passivo l' Controparte_2
risultano inammissibili in quanto proposti oltre il termine di venti giorni
[...]
dalla notifica della cartella esattoriale: ed infatti, come dedotto dal ricorrente e risultante dalla documentazione versata in atti, la cartella di pagamento risulta notificata il 19.1.2023 ed il ricorso depositato in data 27.2.2023 (39 giorni dalla notifica).
Tanto premesso, nel merito la opposizione a ruolo -da ritenersi tempestiva in quanto proposta nel termine, previsto dal cit. art. 24 d.lgs. 46/99, di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale- è infondata, non riscontrandosi la prescrizione dei crediti (contributi e sanzioni) eccepita dal ricorrente.
Pare opportuno anzitutto ricostruire la disciplina normativa della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla CP_1
L'originaria disciplina era dettata dall'art. 19 comma 1 legge n. 576/1980, in base al quale “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si CP_1
compie con il decorso di dieci anni.”. Il regime di prescrizione decennale ivi sancito è rimasto in vigore sino all'intervento della legge 08.08.1995 n. 335, entrata in vigore il 17.08.1995, il cui art. 3 , comma 9, così disponeva: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.”
Per orientamento costante e consolidato, la giurisprudenza ha pacificamente ritenuto applicabile la lettera b) della suddetta norma anche alle contribuzioni dovute alla che, pertanto, sono state sottoposte a prescrizione quinquennale. CP_1
Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia mediante l'adozione della legge 247 del 2012, entrata in vigore il 2.2.2013, il cui art. 66 ha previsto espressamente che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_1
In virtù di tale disposizione, si è così avuta l'automatica reviviscenza (pro futuro) del vecchio regime prescrizionale della legge 576/1980, con un ritorno quindi al termine decennale originariamente previsto.
L'ambigua formulazione della norma da ultimo citata ha generato dubbi d'interpretazione che, tuttavia, sono stati dissipati dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che “In tema di previdenza forense, l'art. 66 l. n. 247 del 2012 nello stabilire che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 l. 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
” non opera una interpretazione autentica della Controparte_1
norma richiamata, atteso che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass.
18.3.2013, n. 6729).
Da quanto esposto deriva l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale esclusivamente per i crediti la cui prescrizione fosse già maturata alla data del 2.2.2013
(data di entrata in vigore della L. 247/2012); diversamente, per i crediti non ancora prescritti alla detta data, si applica il regime decennale di cui alla legge 576 del 1980.
Con riferimento alle sanzioni vale il principio anche di recente affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale. (Fattispecie in tema di sanzioni civili connesse al pagamento di contributi dovuti alla Parte_2
soggetti, a far data dal 1° gennaio 1996, al termine
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di prescrizione quinquennale) -Cass. 29751/2022-.
Ciò premesso in relazione alla disciplina applicabile, per quanto concerne il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione ratione temporis applicabile deve farsi riferimento all'art. 19 legge 576 del 1980, in base al quale “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.”
La disciplina dell'individuazione del dies a quo non ha mai subito mutamenti, in quanto la modifica apportata all'art 19 legge 576/1980 dalla legge 335 del 1995 investiva esclusivamente la durata del termine prescrizionale, e non anche il momento a partire dal quale il termine inizia a decorrere.
La Corte di Cassazione, pronunciatasi in materia, ha affermato che “E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 (riforma del sistema previdenziale forense) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che il termine di prescrizione decennale dei contributi in favore della Parte_2
in favore degli avvocati e procuratori decorre dalla data di trasmissione alla
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da parte dell' obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della CP_1
medesima legge, trattandosi di norma dettata con riferimento ad una particolare categoria di professionisti, non paragonabile, né assimilabile ad altre, per le quali non si ravvisa la presenza di un datore di lavoro obbligato a liquidare periodicamente i contributi, a denunciarli all' ed a pagarli, derivando l'adempimento contributivo CP_3
da un comportamento spontaneo dell'interessato, valendo il principio generale secondo il quale "contra non valentem agere non currit praescriptio", non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento, né irrazionalità tale da inficiare la scelta legislativa” (Cass. 24414/2008).
È stato poi precisato dalla giurisprudenza di legittimità che l'art. 19 L. 576/1980 non si applica alla contribuzione minima per la quale il termine di prescrizione “decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito” (Cass.
27218/2018).
Ne deriva che, a prescindere dal regime prescrizionale applicabile, in ogni caso con riferimento alla contribuzione soggettiva e integrativa dovuta alla il CP_1
termine di prescrizione non inizia a decorrere fintanto che non sia stata presentata dal professionista la comunicazione reddituale di cui all'art 17 legge 576 del 1980 (v.
Cass. 6259/2011, Cass. 21219/2012).
L'applicazione dei principi fin qui esposti al caso di specie comporta, come anticipato, il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito per prescrizione proposta dal ricorrente.
Come si evince dalla documentazione in atti, con la cartella esattoriale oggetto di opposizione si chiede il pagamento della contribuzione integrativa per gli anni 2012,
2013, 2014, 2015, 2017, 2018, della contribuzione soggettiva per gli anni 2014, 2016,
2017, del contributo soggettivo minimo e di maternità per l'anno 2016 e della sanzione per omesso invio della dichiarazione annuale relativa all'anno 2019.
Orbene, per quanto concerne i contributi e sanzioni relativi agli anni 2013-2019, tenuto anche conto dei termini di scadenza per i versamenti, deve ritenersi che la notifica in data 19.1.2023 della cartella esattoriale oggetto di causa abbia utilmente interrotto il termine di prescrizione decennale ad essi applicabile per effetto della citata L. 247/2012 (entrata in vigore il 2.2.2013).
Per quanto concerne i contributi dovuti per l'anno 2012 (contribuzione integrativa), pur soggetti al termine di prescrizione decennale per effetto della L. 247/2012, vi è da rilevare che non è contestato quanto dedotto dalla ovvero che il CP_1
professionista con riferimento al predetto anno non ha inviato il “modello 5” per la dichiarazione reddituale prevista dal citato art. 19.
Ciò comporta, sulla scorta della ricostruzione normativa e giurisprudenziale in precedenza operata, che il termine di prescrizione per i predetti contributi non sia mai iniziato a decorrere con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente.
Pur volendo valorizzare, nell'ottica della generale previsione di cui all'art. 2935 c.c., il momento in cui la ha acquisito autonomamente dall'Anagrafe CP_1
Tributaria i dati reddituali per la annualità in questione, si evidenzia che esso risulta documentalmente risalente al 6.12.2021 (doc. 26 ) e comunque non CP_1
potrebbe essere precedente all'anno 2016 ovvero a quello di sottoscrizione di un'apposita convenzione con l' stipulata proprio per l'accesso Controparte_2
dell'Ente Previdenziale ai dati fiscali dei propri iscritti (doc. 99 . CP_1
Tenuto conto di tali date, quali alternativi dies a quo del termine di prescrizione decennale, deve ritenersi che quest'ultimo sia stato utilmente interrotto dalla notifica, in data 19.1.2023, della cartella esattoriale oggetto di causa.
In virtù delle considerazioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente in rapporto al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.686,00 per ciascuna di esse, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Salerno, 11.6.2025
IL GIUDICE Dott. ssa Francesca D'Antonio