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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/09/2024, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e così composta:
1) dr. Augusto Sabatini Presidente
2) dr. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) dr. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 406/22 R.G. vertente tra
( ), con sede in Sant'Agata di Militello c.da Pirato n.19 in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro-tempore , , che agisce anche nella qualità di Parte_2 fideiussore, nato a [...] il [...] c.f. entrambi CodiceFiscale_1 rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Starvaggi giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado ed elettivamente domiciliati via Amari 3/E nonché al domicilio digitale, per le comunicazioni di segreteria e le notificazioni;
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Appellanti
e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Banca iscritta all'Albo delle Controparte_1
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al CP_1
n.3135.1, con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.3 – Tower A, codice fiscale e partita I.V.A.
, società incorporante per fusione, tra le altre, P.IVA_2 Controparte_2 Controparte_3
giusta atto Notaio di Torino in data 19/10/2010, rep.
[...] Controparte_4 Persona_1 n.19430 rep. e racc. n.12674, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando
n.56, presso lo studio dell'Avv. Tito Monterosso (c.f.: ), che la rappresenta CodiceFiscale_2
e difende giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del 29.10.2010 in Notaio di Per_2
Bologna, n.115840 di rep. e n.33105 di racc.;
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 253/2022 emessa dal Tribunale di Patti in data
9.04.2022 e pubblicata in data 11.04.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.253/22 emessa in data 9.04.2022 e pubblicata in data 11.04.2022 il Tribunale di
Patti rigettava la domanda di ripetizione indebito avanzata da in persona del legale Parte_1 rappresentante e da quest'ultimo nella qualità di fideiussore nei confronti di Parte_2
Controparte_1
Avverso la sentenza e n. q. proponevano appello , Parte_1 Parte_2 preliminarmente chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante , instando per il rigetto Controparte_1
del gravame.
All'udienza del 4.11.2022, rigettata la richiesta di inibitoria avanzata dalla parte appellante, la Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, riservando al merito la decisione sulle istanze istruttorie avanzata dalla medesima parte.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 28.09.2023 la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter cpc e 35 d.lgs. 149/22, dopo un rinvio per carico di relatore, la Corte, scaduti i termini assegnati per il deposito di note, con ordinanza del
17.06.2024 rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte e che ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”, rinviava alla data del 9.09.2024 con assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
Nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza in questione, nessuna delle parti provvedeva al deposito di note scritte sostitutive dell'udienza predetta e la Corte, con ordinanza in pari data, assumeva la causa in decisione senza termini. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che il doppio mancato deposito delle note di trattazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c..
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 406/22
R.G. sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
e da quest'ultimo nella qualità di fideiussore avverso la sentenza n. 253/2022 emessa dal Tribunale
[...]
di Patti in data 9.04.2022 e pubblicata in data 11.04.2022 , così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b)nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 13.09.2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott.Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini