Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1790/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1790/2022 promossa da:
(c.f. C.F. 1 e Parte 2 Parte 1
), con il patrocinio dell'avv. MARCHI (c.f. C.F. 2
[...]
, ele e da in atti procura
PARTE APPELLANTE
contro Controparte_1 (c.f. P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. BERUTTO ALESSANDRO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
[...]
Controparte_2
PARTI APPELLATE-contumaci
pubblicata il 15.4.2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione, avanzate da parte avversa in questo e nel primo grado di giudizio, concessa ex art. 351, comma 1, c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'eventuale esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., riformata totalmente la sentenza di primo grado, accogliere la domanda attorea e quindi:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la piena responsabilità del conducente del veicolo targato DT 907NH (con semirimorchio tg. AE 21133) nella causazione del sinistro di cui è causa, e per l'effetto condannare lo stesso, in solido con la Controparte_3 arisarcire il
,
danno subito dalle parti attrici, ordinando loro il pagamento a favore della sig.ra Parte_1 della somma di € 310.850,00 (trecentodiecimilaottocentocinquanta/00) e del sig.
[...] Parte 2 della somma di € 246.915,00 (duecentoquarantaseimilanovecentoquindici/00)
o in quelle somme minori o maggiori che saranno ritenute di giustizia, oltre a spese per eventuali consulenti in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dì dell'evento a quello di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Nel caso di accoglimento della domanda principale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 148 CdAP, 10 cm, si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello, trasmetta, contestualmente al deposito della sentenza copia della sentenza all'Ivass per gli accertamenti relativi all'osservanza di quanto prescritto ex art. 148
CdA, 1-2.
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare, nell'ipotesi di un eventuale concorso di colpa, il grado di responsabilità del conducente del veicolo targato DT 907NH (con semirimorchio tg. AE 21133) nella causazione del sinistro di cui è causa, e per l'effetto condannare lo stesso, in I risarcire il danno subito dalle parti attrici, ordinando loro il solido con la Controparte_3
,a pagamento a favore della sig.ra e del sig. di quelle somme che Parte 1 Parte 2
saranno ritenute provate e di giustizia, oltre a spese per eventuali consulenti in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal di dell'evento a quello di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Nel caso di accoglimento della domanda principale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 148 CdAP, 10 cm, si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello, trasmetta, contestualmente al deposito della sentenza copia della sentenza all'Ivass per gli accertamenti relativi all'osservanza di quanto prescritto ex art. 148 CdA, 1-2. Con vittoria di spese, competenze e onorari del primo e del presente giudizio, unitariamente all'ordine di rimborso di quanto eventualmente pagato in adempimento della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari"
Per parte appellata costituita: "per il rigetto della domanda avanzata dagli appellanti perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di causa. "
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 Parte 2
hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Lucca Controparte_2 , la Controparte_2 per sentirli condannare al risarcimento del danno
[...] e Controparte 1
da perdita del rapporto parentale, in conseguenza del sinistro occorso ad [...] rispettivamente coniuge e genitore degli attori- il quale in data. Per 1 20.4.2015, mentre si trovava a percorrere a piedi la via Pesciatina, giunto all'intersezione con via della Chiesa ed impegnata l'intersezione stessa, quando era già in fase di superamento di tale via, veniva investito dal trattore stradale con semirimorchio di proprietà della assicurato per la CP 4 con la Controparte_2
,
e condotto da Controparte_2 che, provenendo da Controparte_1
,
via della Chiesa, si era immesso sulla via Pesciatina con manovra di svolta a sinistra.
Il pedone, ricoverato in P.S., era deceduto nella medesima giornata a causa delle lesioni riportate. Ritualmente costituitasi, la Controparte 1 ha contrastato la domanda,
eccependo che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del pedone, come acclarato anche in sede penale, ove con sentenza n. 74/2020 il Tribunale di Lucca ha assolto il conducente Controparte_2 dal reato di omicidio colposo, con la formula perché il fatto non costituisce reato”; la compagnia ha poi contestato in punto di quantum debeatur le pretese attoree.
Le parti hanno prodotto gli atti del procedimento penale, la sentenza e le consulenze tecniche del PM, della parte civile e dell'imputato. Sono invece rimasti contumaci CP_5 e la Controparte_2
All'esito di istruttoria documentale, il Tribunale ha rigettato le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo accertata la responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento lesivo della vittima, [...]
Per 1
In particolare, il giudice di prime cure, in via preliminare in diritto ha premesso: "il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato (come da ultimo ribadito dalla Cassazione civile, sez. II, 28/02/2022, n. 6593) così come è priva di efficacia di giudicato la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" e dunque l'intervenuto accertamento in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo. Infatti,
l'accertamento della mancanza dell'elemento soggettivo non vincola il giudice civile, in ragione dei differenti principi che regolano l'illecito penale, da provarsi al di là di ogni ragionevole dubbio, e l'illecito civile, ove esistono anche ipotesi di presunzioni di colpa, prima fra tutte quella prevista dall'art. 2054 c.c. Pertanto, nel giudizio civile di danno, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. n. 4764/2016, Cass. n.
27326/18). Tuttavia, ciò non esclude che il giudice civile apprezzi come coincidente l'elemento psicologico ai fini sia penali sia civili. A tal fine, è consentito al giudice civile non solo di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale (così Cass. 18025/19), che costituiscono prove atipiche nel giudizio civile (dipendendo la loro rilevanza esclusivamente dalla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal giudice di merito, non sussistendo invece alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo), ma anche di ripercorre lo stesso “iter" argomentativo della sentenza di assoluzione penale, laddove si ritenga del tutto condivisibile il vaglio degli elementi istruttori.”". Ha poi indicato gli elementi probatori su cui ha fondato il proprio convincimento e segnatamente
-il verbale della Polizia Municipale di Capannori (Ispettori Verbalizzanti Per 2
[...] e Persona 3
- la consulenza redatta dal P.I. Persona 4 consulente tecnico del P.M.;
- la consulenza redatta dall'Ing. Persona_5 consulente tecnico della parte civile costituita (odierni attori);
- la consulenza redatta da Persona 6 consulente tecnico dell'imputato (e della compagnia di Assicurazione - odierni convenuti);
- le trascrizioni del verbale fonoregistrato delle testimonianza rese: all'udienza del 28.3.2017 dai testimoni figlio del defunto non presente alParte 2 momento dei fatti, Persona 2 Ispettore della Polizia Municipale che ha redatto il relativo verbale, Testimone 1 testimone oculare, e Testimone 2 , perito, nonché
la testimonianza rese all'udienza del 18.12.2017 dal testimone oculare Tes 3
Sulla scorta delle risultanze istruttorie il primo giudice ha quindi così ricostruito l'eziologia dell'evento lesivo: "Il sinistro per cui è causa si è verificato in Località Lunata
(Capannori) nell'intersezione tra Via della Chiesa e la S.R. 435 UC, anche nota come Via
Pesciatina. Trattasi di strade ad unica carreggiata, con doppio senso di marcia, con limite di velocità di 50 km/h. La Via della Chiesa è un rettilineo che interseca la Via Pesciatina.
In corrispondenza dell'intersezione con la S.R. UC (Via Pesciatina), Via della Chiesa
presenta segnaletica orizzontale e verticale di STOP. Il marciapiede che costeggia la Via Pesciatina si interrompe in corrispondenza dello STOP e risulta arretrato rispetto alla linea di
STOP (ciò è stato confermato anche dall'Ispettore della Polizia Municipale e comunque è chiaramente visibile dalle foto dello stato dei luoghi in atti).
Quanto alla dinamica del sinistro, il figlio del defunto, odierno attore, che non era presente al momento dei fatti, ha dichiarato che il padre aveva intenzione di recarsi al centro TIM posto sulla
Via Pesciatina e che aveva parcheggiato l'autovettura nel piazzale della Posta di Lunata, posto sulla Via Della Chiesa a circa 150 mt dal luogo in cui il sinistro si è verificato. Per recarsi al centro TIM, avrebbe dunque necessariamente dovuto attraversare la Via Pesciatina.
I testi oculari non hanno saputo indicare quale fosse l'effettiva direzione di marcia del pedone, ma hanno chiarito il punto d'urto e fornito indicazioni sulla dinamica del sinistro. Il teste oculare Tes 3 stava percorrendo la Via Pesciatina in direzione Pescia-Lucca, ed ha dichiarato di aver visto un "camion fermo, che stava tentando di entrare in strada, poi ad un certo punto è apparso questo pedone", precisando di non aver visto prima il pedone, di non averlo visto attraversare la strada, di non averlo visto andare nella sua stessa direzione ("non posso dire da dove proveniva il pedone, posso dire da dove non proveniva: non aveva la mia direzione, perché sennò io l'avrei visto prima, e non attraversava la strada perché sennò io l'avrei visto prima") e che il camion si era effettivamente fermato allo stop prima di immettersi sulla Via Pesciatina.
Non ha saputo riferire con esattezza se l'urto fosse avvenuto all'interno della linea di stop o già nella semicareggiata della Via Pesciatina impegnata per la svolta, ma ha sottolineato in più punti della propria deposizione di aver visto apparire all'improvviso il pedone "davanti al muso del camion" "proprio vicino vicinissimo, proprio ha costeggiato il muso del camion" e che, nel momento in cui aveva visto il camion fermo allo stop, il pedone ancora non c'era, asserendo che "il camion era fermo, il pedone gli è andato davanti, è partito", il tutto in prossimità dello STOP. Ha dichiarato poi che l'urto è avvenuto con "la parte centrale" del camion e che sostanzialmente il pedone è stato dapprima spinto in avanti dal camion e poi, man mano che la velocità aumentava, è finito sotto l'autoarticolato, precisando che il camion ha percorso una ventina di metri prima di arrestare la marcia, con la discesa del conducente. Il teste ha anche riferito che il conducente dell'autoarticolato non si era avveduto del pedone ("Io mi avvicinavo, appena ho visto questa scena ho cominciato a smanaccare a urlare quello che potevo fare per dire al camionista “fermati, fermati perché stai mettendo sotto una persona", però lui continuava") e la circostanza è stata dichiarata nell'immediatezza dei fatti anche dal conducente alla Polizia Municipale, che ha riferito di aver visto il conducente del carroattrezzi, che è il teste Mori, che sopraggiungeva con direzione Lucca, fare ampi gesti con le mani al suo indirizzo e di essersi arrestato, scendendo dalla cabina e di aver quindi notato di aver investito una persona.
وLa teste oculare Testimone 1 la quale si trovava a bordo della propria autovettura parcheggiata sulla Via Pesciatina, con visuale sull'incrocio, non ha saputo riferire da dove venisse il pedone, ma ha precisato che il pedone non aveva attraversato in corrispondenza del passaggio pedonale. Ciò risulta anche precisato dall'Ispettore Verbalizzante Per_2 il quale ha dichiarato che vi erano "30,
40 metri dalla linea dello stop all'attraversamento pedonale".
Ha poi aggiunto: "ho visto praticamente il camion che svoltava e ho visto il signore che era al centro della strada, vicinissimo a una delle ruote del camion, che ha alzato le braccia, è andato completamente sotto il camion" e "da come ho visto io l'incidente mi è sembrato che fosse talmente tanto vicino al camion, che però nel momento in cui ho alzato lo sguardo ho visto che lui ha alzato le braccia, quindi secondo me lui non ha sentito".
Circa la posizione del pedone ha detto: “il signore era proprio forse quasi sulla linea che divide le due corsie, più o meno lì, a metà". Ha poi aggiunto: "quello che mi ricordo che appena è stato investito la prima volta ho sentito un clacson fortissimo, tipo di qualcuno come se lo volesse avvisare. Lui l'ho visto nel camion che cercava di guardare, insomma, dagli specchietti, si muoveva perchè non capiva cosa fosse successo, quindi suppongo che lui non abbia visto nulla". Quanto alla posizione post urto, dai rilievi planimetrici delle Polizia Municipale è emerso che l'autoarticolato si trovava in posizione di quiete con la motrice sulla Via Pesciatina ed il semirimorchio leggermente obliquo sulla corsia di marcia opposta, nella corsia di marcia Lucca-Pescia e venivano rilevate tracce di scarrocciamento di 1,80 mt operate dalla ruota destra del primo assale del semirimorchio e tracce ematiche. Il consulente del PM Per 4 ha inoltre aggiunto che sul veicolo sono state rilevati tracce di contatto nel sottoscocca, all'altezza della ruota anteriore destra e tracce di sangue sulla barra laterale destra del semirimorchio. Le consulenze tecniche versate in atti confermano quanto riferito dai testimoni oculari, evidenziando che il conducente dell'autoarticolato si era effettivamente fermato allo stop e che l'attraversamento del pedone non è avvenuto in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, bensì impegnando lo STOP in corrispondenza dell'intersezione tra la Via della Chiesa e la Via
Pesciatina.
Infatti, i consulenti tecnici hanno ricostruito la manovra del conducente dell'autoarticolato rappresentando che egli si era avvicinato alla linea di STOP, progressivamente decelerando da una velocità di circa 10 km/h sino a 0 km. I consulenti hanno confermato, che considerato il lento avvicinamento alla linea di stop, il complesso veicolare è rimasto fermo per un tempo minimo di 2 secondi e quello massimo di 2,99 secondi. Dopodiché, trascorso tale lasso di tempo, il veicolo è ripartito a ridottissima velocità, raggiungendo una velocità di circa 5 km/h mantenuta poi per 4 secondi e poi ha decelerato sino ad arrestarsi, circa 20 metri dopo. "
Il Tribunale ha quindi osservato come il conducente del camion avesse tenuto una condotta diligente e conforme alle regole del codice della strada. Con riferimento invece al comportamento del pedone, ha rilevato come questi, giunto all'altezza dell'intersezione tra la Via della Chiesa e la Via Pesciatina, dove non era presente alcun attraversamento pedonale e dove il marciapiede che costeggia la Via
Pesciatina si interrompe in corrispondenza della linea di STOP, per proseguire sulla via della Chiesa, trovandosi peraltro arretrato rispetto alla linea di STOP, "ha deciso di scendere dal marciapiede e di proseguire la sua marcia impegnando lo STOP, portandosi sulla
Via Pesciatina e parandosi dinnanzi all'autoarticolato", considerato anche il punto d'urto individuato nella parte centrale destra della motrice del camion, ove sono state rilevate dalla Polizia Municipale le tracce ematiche, oltre ai segni di scarrocciamento. Il primo giudice ha quindi ritenuto che “la condotta del pedone non è stata evidentemente approntata alle regole di comune prudenza. Pur avendo opzioni alternative per raggiungere la sua presunta destinazione (il consulente del PM Per 4 Cesta, circostanza confermata anche dall'Ispettore Cerri, ha precisato che il pedone aveva la possibilità di attraversare la strada seguendo un diverso percorso) ha deciso di scendere dal marciapiede e di impegnare l'intersezione tra Via della Chiesa e Via Pesciatina in corrispondenza dello STOP, già impegnato dall'autoarticolato, parandoglisi dinnanzi. Senz'altro, anche qualora non avesse ritenuto di utilizzare un percorso alternativo, la regola di normale prudenza avrebbe voluto che egli attraversasse evitando di pararsi innanzi al camion. Avrebbe dovuto fermarsi e attendere che il camion fosse passato o al più passare da tergo. "nonché superata la presunzione di colpa ex art. 2054 comma primo c.c.. In particolare, con riferimento alla possibilità da parte del conducente di avvedersi della presenza del pedone attraverso gli specchietti, mentre era fermo allo stop, il Tribunale ha osservato :"E' vero che l'autoarticolato è dotato di specchi laterali ad ampio angolo ( Per_4 "La motrice dell'autocarro
,
in questione è dotata di specchi laterali ad ampio angolo, di specchio verticale sulla porta laterale destra della cabina che permette di vedere la parete della medesima e di specchio frontale nella parte anteriore destra che permette di osservare la presenza di persone che presenti davanti alla stessa”).
Tuttavia, non convince la ricostruzione proposta dal consulente Per 4 e dall'Ing. Per 5 che assumono che il pedone fosse avvistabile dal conducente dell'autocarro attraverso lo specchio laterale verticale e lo specchio frontale destro. Le fotografie allegate infatti danno contezza di un angolo visuale di un pedone che transita sul lato destro dell'autoarticolato, cosa che non è avvenuta nel caso di specie o che provenga perpendicolarmente dal lato destro.
Invece è pacifico che la traiettoria del pedone, poiché aveva necessariamente impegnato la sede stradale per portarsi davanti al camion dopo essere sceso dal marciapiede, fosse "obliqua" e cioè che si sia dovuto necessariamente "allargare" sulla sede stradale per superare l'ostacolo rappresentato dall'autoarticolato.
E' poi comprovato che il pedone ha attraversato, ponendosi dinanzi all'autoarticolato, quando il controllo degli specchietti era già stato fatto, dopo che il conducente dell'autoarticolato si era fermato e sincerato che non vi fossero altri utenti e non avendo evidentemente percepito il sopraggiungere del pedone non per disattenzione o negligenza, ma perché non era possibile avvistarlo dall'angolo visuale in cui si trovava, essendoglisi parato innanzi, quando la marcia era già ripresa.”.
Avverso siffatta decisione gli attori hanno proposto appello fondato su un unico motivo, con cui hanno censurato la ricostruzione della condotta del pedone e la valutazione di superamento della presunzione di colpa ex art. 2054 co.1 c.c. da parte del conducente CP 2 evidenziando come questi si fosse fermato allo Stop
soltanto due secondi,tempo insufficiente per compiere la manovra di immissione in sicurezza, in particolare per verificare negli specchietti in dotazione dell'autoarticolato la presenza del pedone. Hanno richiamato in particolare su tale ultimo aspetto disatteso dal Tribunale, le risultanze della consulenza del perito del
P.M. circa la possibilità di avvistamento del pedone proprio dagli specchietti, osservando come la condotta del non avesse i caratteri Parte 2
dell'imprevedibilità né tantomeno egli si fosse posto in maniera repentina dinanzi alla motrice del camion. Gli appellanti hanno quindi riproposto la domanda risarcitoria respinta dal primo giudice. contestando la fondatezza del gravame e Si è costituita la Controparte 1
istando per la conferma della sentenza impugnata.
Sono invece rimasti contumaci CP_5 ed il Controparte 2
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2024 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La posizione del Controparte_2
In limine si rileva come gli attori-appellanti non abbiano riproposto la domanda risarcitoria nei confronti della società proprietaria dell'autoarticolato coinvolto nel sinistro oggetto di causa, in ragione del sopravvenuto Controparte_6 evocata ritualmente in giudizio, quale litisconsorte necessario e non costituitasi.
3. La responsabilità nella causazione del sinistro
Con il primo motivo gli appellanti non censurano la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nella sentenza impugnata, ma la valutazione del primo giudice di superamento della presunzione di colpa ex art. 2054 comma primo c.c. da parte del conducente del veicolo investitore e di ascrivibilità dell'evento lesivo alla condotta esclusiva del pedone, poi deceduto.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Occorre partire dalla ricostruzione contenuta nella relazione del consulente del PM Per 4 (doc.2 fascicolo primo grado parte attrice), la quale si fonda sulle risultanze degli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale, nonché sulle dichiarazioni dei testimoni oculari Tes 4 e Tes 5 , confermate nel dibattimento penale, fatte proprie anche dal giudice di prime cure e non contestate dalle parti, con la precisazione che nessuno dei predetti testimoni è stato in grado di riferire quale fosse l'esatta posizione del pedone prima di trovarsi dinanzi alla motrice del trattore condotto da CP 5
"5.5-Modalità di collisione
Dalle dichiarazioni testimoniali si evince che il contatto iniziale avvenne tra la parte anteriore destra della motrice e il pedone con le modalità indicate nella seguente immagine. Figura 29 Modalità di contatto. Vista in 3D. . 5.6 - Dinamica dall'urto alla quiete
Inserendo il complesso veicolare nel contesto stradale e correlandolo con dinamica corretta con la posizione di quiete, con le tracce presenti sul piano viabile e con le dichiarazioni rese dai due testimoni oculari sig. Tes 3 e sig.ra Testimone_6 laZonadel primo contatto si può definire come indicat e della carreggiata della via Pesciatina a te imm una distanza orizzontale dal marciapiede della ridetta via di circa 5,70 metri e a una distanza verticale sempre del ridetto marciapiede di circa 2,9 metri. Figura 17 Posizione del complesso veicolare e del pedone, freccia rossa, sul piano viabile al momento del primo contatto. Vista in pianta.
5.7 - Velocità tenute e dinamica complessiva
Dai dati rilevati dal cronotachigrafo digitale ed elaborati con un foglio di calcolo (Excel) ho potuto determinare, che l'autocarro si è approssimato all'intersezione riducendo la propria velocità progressivamente da 10 km/h a 0 km/h. Si è fermato per due secondi e poi è ripartito con una accelerazione di 0,83 m/s^2 ha raggiunto una velocità di circa 5 km/h mantenuta poi per 4 secondi e poi ha decelerato sino ad arrestarsi
Figura 21 Dinamica complessiva relativa all'autocarro vista in 3D. Per ricostruire il percorso effettuato dal Parte 2 prima dell'impatto, correttamente il consulente ha valorizzato le dichiarazioni del figlio della vittima, non oggetto di contestazione fra le parti del presente giudizio, il quale ha riferito :
"Il giorno 21.04.2015, mi sono recato nella frazione di Lunata sulla via Pesciatina a ritirare il veicolo Fiat Panda, di colore grigio metallizzato lasciato parcheggiato da mio padre, Per 1
[...], nel parcheggio adiacente la posta sulla via della Chiesa, il giorno 20 aprile, il giorno del sinistro nel quale è deceduto. Il veicolo, di proprietà di mia madre, Parte 1 la mattina
,
del 20 aprile era in uso a mio padre che si era recato a Lunata per recarsi al Centro Tim di via
Pesciatina, probabilmente per effettuare una ricarica telefonica ed aveva parcheggiato l'auto nel parcheggio di cui sopra, recandosi poi a piedi presso il centro Tim." Nella relazione tecnica in esame si evidenzia come il parcheggio adiacente alla posta si trovi sulla destra rispetto alla zona di accadimento del sinistro, pertanto il 1 sig. Parte_2 per recarsi al centro Tim doveva provenire dalla destra rispetto alla direzione dell'autocarro. Il percorso del pedone, sino alla zona di primo contatto con l'autocarro, è stato così rappresentato :
Fig. 22: Fig.23:
3 In entrambi i casi dell'autocarro, perché
MCANIA
quindi il pedone sarebbe passato davanti alla motrice l'unico attraversamento pedonale si trova sulla via Pesciatina di fronte al centro TIM. Il pedone non poteva quindi usufruire di un attraversamento pedonale per attraversare in sicurezza l'area dell'intersezione.
Gli elementi fin qui riportati, accertati anche in sede penale (cfr in particolare sentenza passata in giudicato all.to 3 comparsa di costituzione [...]
CP 1 non sono stati sconfessati dalle parti ed hanno costituito anche il
,
presupposto fattuale su cui il primo giudice ha fondato la propria valutazione di responsabilità esclusiva della vittima. I punti cruciali della decisione, impugnati dagli appellanti, afferiscono ai seguenti aspetti, affermati nella sentenza impugnata:
a)adeguatezza del tempo di 2 secondi in cui il conducente dell'autoarticolato si è
fermato allo stop;
.b)non visibilità del pedone dagli specchietti presenti sul mezzo, attesa la sua posizione obliqua sulla destra;
c) repentinità e non prevedibilità della condotta della vittima.
Riguardo al punto b) il consulente del PM ha rilevato: "La motrice dell'autocarro in questione è dotata di specchi laterali ad ampio angolo, di specchio verticale sulla porta laterale destra della cabina che permette di vedere la parete della medesima e di specchio frontale nella parte anteriore destra che permette di osservare la presenza di persone che presenti davanti alla stessa ( cfr in particolare foto pag. 36 e ss relazione) Il filmato, con il pedone in movimento, evidenzia molto bene che lo stesso era avvistabile dal conducente dell'autocarro attraverso lo specchio laterale verticale e lo specchio frontale destro. Come precedentemente esposto, il primo contatto con il pedone avvenne nella parte frontale destra della cabina della motrice. L'autocarro era fermo e si mise in marcia subito dopo l'arrivo del pedone. Quest'ultimo in quella posizione poteva quindi essere perfettamente visibile dal conducente dell'autocarro, attraverso lo specchio frontale e quello verticale laterale e, nei momenti successivi, anche attraverso gli specchi laterali. Il conducente dell'autocarro impegnato nella manovra di svolta a sinistra iniziò la manovra senza guardare che vi fossero persone altri utenti nelle vicinanze dell'autoarticolato e si arresto molti secondi dopo senza rendersi conto di cosa era accaduto. Per diversi secondi poteva invece vedere, dai numerosi specchi, cosa stava accadendo. Dalla simulazione eseguita emerge che quando il pedone iniziò l'attraversamento dell'area dell'intersezione, considerando una velocità di attraversamento costante di 3 km/h per il pedone e per l'autocarro l'avanzamento dedotto dalla lettura dei dati del cronotachigrafo digitale, l'autocarro si approssimava alla linea di arresto dell'intersezione, il suo conducente avrebbe dovuto vedere il pedone in fase di inizio dell'attraversamento. Il conducente dell'autocarro violò quindi il disposto di cui all'art. 191 comma 2.".
Nel dibattimento penale il CT Per 4 ha poi chiarito ulteriormente "Lo specchio anteriore è stato messo a posta per i pedoni, quello è a salvaguardia dei pedoni o delle biciclette, ossia di quegli oggetti che vanno davanti all'autocarro".
Il Tribunale ha disatteso siffatte valutazioni, senza tuttavia specificare gli elementi a confutazione su cui ha fondato la ritenuta non visibilità del Parte 2 perché questi avrebbe assunto una posizione obliqua laterale esclusa dalla visuale degli specchietti, fatto di cui non vi è prova in atti, costituendo una mera ipotesi del giudicante, quando invece, sarebbe stato onere del conducente del camion provare siffatta posizione della vittima prima dell'urto, per superare la presunzione di responsabilità a suo carico di cui al comma primo dell'art. 2054 c.c.
Neppure si condivide il giudizio del Tribunale sulla congruità ed adeguatezza del tempo di fermata allo stop di due secondi del CP 2 per effettuare la manovra di immissione in sicurezza, considerato che egli conduceva un mezzo di circa 7,5 tonnellate di motrice e 31 tonnellate di semirimorchio. Appare dunque più corretto ritenere, sulla scorta degli elementi fattuali analizzati, che il CP 2 abbia inteso effettuare la manovra di immissione con rapidità, abbia osservato quando era fermo allo stop unicamente le condizioni della via Pesciatina per effettuare la svolta, senza controllare dagli specchietti la presenza di ostacoli, in particolare sulla propria destra, in tal modo non avvedendosi della presenza del pedone, in violazione delle regole di prudenza e diligenza nella circolazione stradale oltre che dell'art. 191
comma primo c.d.s. Costantemente la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che: "nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa” (Cass.
Civ., sez. III, 18.11.2014, n. 24472) e “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c. dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta" (Cass. Civ., sez. III,
28.03.2022, n. 9856).
,Con riferimento alla condotta tenuta dal Parte 2 questa non può ritenersi anomala ed imprevedibile, poiché la vittima proveniva dal marciapiede che costeggia la via Pesciatina, il quale si interrompe proprio in corrispondenza dell'intersezione ove vi è la linea di STOP e risulta arretrato rispetto alla stessa;
l'attraversamento pedonale è posto oltre, dunque non era raggiungibile per la presenza dell'autoarticolato, quindi il CP_2 poteva prevedere che dal marciapiede posto al suo lato destro, mentre era fermo per effettuare la manovra di svolta sulla via Pesciatina, potessero provenire pedoni. Anche ipotizzando un diverso percorso del Parte 2 ovvero che questi costeggiasse la via della Chiesa lateralmente al mezzo sul lato destro, per poi allargarsi sul medesimo lato e porsi dinanzi alla motrice, sempre dal lato del marciapiede di destra di via Pesciatina, ugualmente sarebbe stato visibile dagli specchietti (cfr relazione Per 4
Figura 32 Visibilità del pedone dallo specchio frontale mentre il pedone sta girando intorno allo spigolo destro. E' anche vero, tuttavia, che la scelta del Parte 2 di superare l'autoarticolato,
invece di attendere il completamento della manovra, e di porsi dinanzi al mezzo proprio nel momento in cui questo era si fermo ma si stava apprestando ad immettersi sulla via Pesciatina con svolta a sinistra, ovvero dal lato opposto a quello di provenienza del pedone, costituisce condotta imprudente, tenuto conto anche della natura e delle dimensioni del mezzo, la quale ha concorso nella causazione del sinistro nella misura del 30%. Deve in definitiva affermarsi la responsabilità del CP 2 nella misura del 70%nella causazione dell'incidente, a cui ha concorso per il restante 30% la condotta della vittima.
4. Il danno da perdita del rapporto parentale
Deve procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, subito dagli attori iure proprio in conseguenza della morte del congiunto, di cui erano rispettivamente moglie convivente e figlio non convivente ( cfr certificato di famiglia).
Applicate le Tabelle milanesi aggiornate al 2024, che prevedono un sistema "a punti" anziché "a forbice" devono essere liquidati i seguenti importi : in favore di Parte 2 figlio non convivente di 42 anni al momento del decesso del padre che ne aveva 73, considerata la presenza nel nucleo familiare di altro convivente del congiunto (la moglie), un credito risarcitorio di euro 238.571,00, così calcolato:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti totali riconosciuti: 46
,moglie convivente che ha perso il marito all'età in favore di Parte 1
di 64 anni, considerata la presenza nel nucleo familiare di altro congiunto (il figlio), un credito risarcitorio di euro 285.503,00 così calcolato:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti totali riconosciuti: 58
In ragione del riconosciuto concorso colposo della vittima nella misura del 30%, il danno risarcibile va proporzionalmente ridotto, pervenendosi quindi per il figlio. alla somma di € 167.000 e per la moglie a quella di € 199.852,00.
Trattandosi di debiti di valore, in base ai principi affermati da Cass. Sez. Un. n.
1712/1995, su tali somme, devalutate alla data del fatto (20.4.2015) e rivalutate anno per anno in base agli indici istat fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale con pari decorrenza, applicati sulle somme annualmente rivalutate, pervenendosi ad un credito
Parte 2 pari risarcitorio a titolo di danno non patrimoniale in favore di
Parte 1 pari ad euro 220.455,58; sulle euro 184.216,73 e in favore di somme così liquidate sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.
5. Il danno emergente per spese stragiudiziali
Spetta infine agli appellanti il ristoro anche del danno patrimoniale emergente rappresentato dalle spese legali stragiudiziali per un importo pari ad € 8.000 oltre accessori, come da progetti di notula allegati all'atto di citazione (doc. 11-12) il cui ammontare non è stato specificamente contestato dalla compagnia assicurativa convenuta, nella comparsa di costituzione depositata dinanzi al Tribunale né tantomeno nei successivi scritti difensivi. Tale somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo.
6. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010,
Rv. 614783 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, deve considerarsi che l'esito finale della lite ha visto gli originari attori-appellanti vittoriosi in parte, nei confronti di CP 5
,, considerato il concorso colposo nella misura del e della Controparte 1
nella verificazione del sinistro, pertanto nei loro 30% attribuito ad Persona 1
rapporti le spese di giudizio vanno compensate nella medesima percentuale, e per il residuo poste a carico dei predetti convenuti-appellati. La determinazione del valore della causa va poi operata alla luce del seguente principio di diritto" in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato;
. Cass. ord. 10367/2024). Nel caso di specie dunque il valore della controversia va determinato avuto riguardo al credito più elevato riconosciuto, corrispondente a quello di Parte 3 che colloca il valore della controversia nello scaglione tra 52.001 e 260.00. In tale scaglione, il compenso per il primo grado di giudizio, applicati i valori medi, ad eccezione che per la fase di trattazione/istruttoria dinanzi al Tribunale, atteso che dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c non vi è stata attività istruttoria, va quantificato in € 7887,60 (€ 11268,00-30%); il valore così ottenuto va aumentato del 10%, considerato che gli attori sono due e l'art. 4 comma 2 del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/20222, prevede che qualora l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (apparendo congruo nel caso di specie un aumento del 10% considerato che la differenziazione di posizioni attiene solo alla liquidazione del credito ed è comunque contenuta). Il compenso riconoscibile è dunque pari ad euro 8.676,36 oltre accessori di legge.
Le spese del presente grado di giudizio, nei rapporti fra le medesime parti, applicati i parametri medi dello scaglione in precedenza individuato, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata, vanno liquidate in complessivi €
7693,07 per compenso professionale (€ 9.991-30% ; maggiorato ex art. 4 comma 2
D.M. 55/14 del 10%) oltre accessori di legge.
Deve invece disporsi la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti fra gli attori-appellanti e la convenuta CP 2 in quanto il sopravvenuto fallimento della società ha determinato l'improcedibilità della domanda risarcitoria nei confronti della curatela, non costituita nel presente giudizio, verso la quale, infatti, parte appellante non ha riproposto la domanda risarcitoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 e Parte 2 avverso la sentenza n. 374/2022 del Tribunale di Lucca, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità di CP 5 nella verificazione del sinistro oggetto di causa nella misura del 70% e quella concorrente di Persona 1 nella misura del 30%, condanna CP 5 e Controparte 1 in solido fra
,
loro, al risarcimento in favore di parte appellante del danno patrimoniale che liquida in € 8.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, e
Parte_2 in € del danno non patrimoniale che liquida in favore di in € 220.455,88, oltre interessi 184.216,73 e in favore di Parte 1
legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
2) dichiara le spese di lite compensate nella misura del 30% fra gli appellanti e
,per il restante 70% condanna i CP_5 e Controparte 1
predetti appellati, in solido fra loro, a rimborsare alla parte appellante le spese di entrambi i grado di giudizio, che si liquidano per il primo in €
8.676,36 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
per il presente grado in € 7693,07 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio fra gli attori-appellanti e la Controparte_7
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.