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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8692 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ROMANO ENNIO
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
E
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. GRECO SERGIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.12.2023, il
[...]
introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione agli atti esecutivi da esso proposta nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi RGE
1877/2022 avverso l'ordinanza di improcedibilità del
1 31.1.2023, deducendo essenzialmente l'erroneità della predetta ordinanza laddove il GE riteneva sussistente, nei confronti dell'odierno opponente, il vincolo di impignorabilità di cui alla delibera dell' n. Parte_2
472 del 31.3.2022 relativa al II trimestre 2022.
Si costituiva ritualmente in giudizio la in Pt_3 qualità di terzo pignorato, la quale chiedeva sostanzialmente riconoscersi la correttezza del proprio operato.
Part Non si costituiva, invece, l' , della quale va dichiarata la contumacia.
L'opposizione è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, ritiene questo Giudice che non vi sia motivo di discostarsi da quanto già statuito con l'ordinanza resa dal
GE in data 26.10.2023, con la quale, a definizione della fase sommaria della presente opposizione, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento censurato.
In particolare, come sostenuto dall'opponente, occorre rilevare che il pignoramento in esame è stato notificato in data anteriore all'adozione della delibera di impignorabilità citata dal terzo pignorato.
Precisamente, il pignoramento risulta notificato in data
30.3.2022, mentre la delibera è stata adotta dall'
[...]
in data 31.3.2022 ed è – tra l'altro – relativa al Pt_2
II trimestre 2022, quindi ad un periodo temporale non riferibile al pignoramento in oggetto.
Tanto è sufficiente a determinare l'inopponibilità della predetta delibera e del relativo vincolo al creditore procedente, come si ricava dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal GE nell'ordinanza del
26.10.2023, secondo cui: “Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità che, ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ., si produce con la
2 notificazione al terzo dell'atto di pignoramento contenente
l'ingiunzione prevista dall'art. 492 cod. proc. civ., sussiste anche qualora, dopo la notifica del pignoramento di un credito vantato dal comune esecutato nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria, il comune renda la dichiarazione prevista dall'art. 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, non avendo detta dichiarazione effetto retroattivo e, quindi, non essendo opponibile al creditore procedente” (cfr. Cass. 24/04/2008, n. 10654).
Inoltre, appare opportuno rilevare anche che, se da una parte il GE, nel provvedimento impugnato, ha correttamente argomentato, alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 211 del 2003, in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio in tema di vincolo di impignorabilità derivante dall'adozione della delibera de qua e della successiva emissione di mandati di pagamento per titoli diversi, dall'altra parte ha affermato che “In
Part mancanza della costituzione dell' , l'onere probatorio a carico del creditore procedente diventa più articolato. Non basta solo allegare i mandati di pagamento, è necessario anche dimostrare che quei mandati non rispettano l'ordine
Part cronologico delle fatture come pervenute all' o, trattandosi di somme non soggette a fatturazione, la data di deliberazione di impegno di spesa da parte dell'ente”.
Tale assunto non è condivisibile, perché la distribuzione dell'onere probatorio non può modificarsi a seconda della
Part costituzione o meno dell' , tanto più alla luce del fatto che la Cassazione ha avuto modo di precisare che “… il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme
3 prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva” (v.
Cass. civ. sez. III, 26/3/2012, n. 4820), per cui, nel caso di specie, il creditore procedente ha senz'altro assolto il proprio onere di allegazione.
Di conseguenza, la presente opposizione va accolta, dichiarandosi l'erroneità dell'ordinanza del 31.1.2023, con la quale il GE rigettava la richiesta di assegnazione e dichiarava improcedibile la procedura esecutiva.
Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, anche alla luce dei principi espressi dalla
Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 77 del 19 aprile
2018, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che, nel caso di specie, si ravvisano nella complessiva valutazione della vicenda ovvero nel fatto che l'interesse a proporre la presente opposizione è nato da un errore del GE.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente
4 pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell' ; Parte_2
B) Accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto,
C) Annulla l'ordinanza del 31.1.2023, con la quale il GE rigettava la richiesta di assegnazione e dichiarava improcedibile la procedura esecutiva RGE 1877/2022;
D) Compensa le spese di lite tra le parti;
E) rimette al GE titolare della procedura esecutiva RGE
1877/2022 l'adozione di ogni ulteriore eventuale provvedimento conseguenziale.
Santa Maria Capua Vetere, 15/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8692 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ROMANO ENNIO
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
E
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. GRECO SERGIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.12.2023, il
[...]
introduceva il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione agli atti esecutivi da esso proposta nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi RGE
1877/2022 avverso l'ordinanza di improcedibilità del
1 31.1.2023, deducendo essenzialmente l'erroneità della predetta ordinanza laddove il GE riteneva sussistente, nei confronti dell'odierno opponente, il vincolo di impignorabilità di cui alla delibera dell' n. Parte_2
472 del 31.3.2022 relativa al II trimestre 2022.
Si costituiva ritualmente in giudizio la in Pt_3 qualità di terzo pignorato, la quale chiedeva sostanzialmente riconoscersi la correttezza del proprio operato.
Part Non si costituiva, invece, l' , della quale va dichiarata la contumacia.
L'opposizione è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, ritiene questo Giudice che non vi sia motivo di discostarsi da quanto già statuito con l'ordinanza resa dal
GE in data 26.10.2023, con la quale, a definizione della fase sommaria della presente opposizione, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento censurato.
In particolare, come sostenuto dall'opponente, occorre rilevare che il pignoramento in esame è stato notificato in data anteriore all'adozione della delibera di impignorabilità citata dal terzo pignorato.
Precisamente, il pignoramento risulta notificato in data
30.3.2022, mentre la delibera è stata adotta dall'
[...]
in data 31.3.2022 ed è – tra l'altro – relativa al Pt_2
II trimestre 2022, quindi ad un periodo temporale non riferibile al pignoramento in oggetto.
Tanto è sufficiente a determinare l'inopponibilità della predetta delibera e del relativo vincolo al creditore procedente, come si ricava dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal GE nell'ordinanza del
26.10.2023, secondo cui: “Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità che, ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ., si produce con la
2 notificazione al terzo dell'atto di pignoramento contenente
l'ingiunzione prevista dall'art. 492 cod. proc. civ., sussiste anche qualora, dopo la notifica del pignoramento di un credito vantato dal comune esecutato nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria, il comune renda la dichiarazione prevista dall'art. 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, non avendo detta dichiarazione effetto retroattivo e, quindi, non essendo opponibile al creditore procedente” (cfr. Cass. 24/04/2008, n. 10654).
Inoltre, appare opportuno rilevare anche che, se da una parte il GE, nel provvedimento impugnato, ha correttamente argomentato, alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 211 del 2003, in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio in tema di vincolo di impignorabilità derivante dall'adozione della delibera de qua e della successiva emissione di mandati di pagamento per titoli diversi, dall'altra parte ha affermato che “In
Part mancanza della costituzione dell' , l'onere probatorio a carico del creditore procedente diventa più articolato. Non basta solo allegare i mandati di pagamento, è necessario anche dimostrare che quei mandati non rispettano l'ordine
Part cronologico delle fatture come pervenute all' o, trattandosi di somme non soggette a fatturazione, la data di deliberazione di impegno di spesa da parte dell'ente”.
Tale assunto non è condivisibile, perché la distribuzione dell'onere probatorio non può modificarsi a seconda della
Part costituzione o meno dell' , tanto più alla luce del fatto che la Cassazione ha avuto modo di precisare che “… il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme
3 prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva” (v.
Cass. civ. sez. III, 26/3/2012, n. 4820), per cui, nel caso di specie, il creditore procedente ha senz'altro assolto il proprio onere di allegazione.
Di conseguenza, la presente opposizione va accolta, dichiarandosi l'erroneità dell'ordinanza del 31.1.2023, con la quale il GE rigettava la richiesta di assegnazione e dichiarava improcedibile la procedura esecutiva.
Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, anche alla luce dei principi espressi dalla
Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 77 del 19 aprile
2018, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che, nel caso di specie, si ravvisano nella complessiva valutazione della vicenda ovvero nel fatto che l'interesse a proporre la presente opposizione è nato da un errore del GE.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente
4 pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell' ; Parte_2
B) Accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto,
C) Annulla l'ordinanza del 31.1.2023, con la quale il GE rigettava la richiesta di assegnazione e dichiarava improcedibile la procedura esecutiva RGE 1877/2022;
D) Compensa le spese di lite tra le parti;
E) rimette al GE titolare della procedura esecutiva RGE
1877/2022 l'adozione di ogni ulteriore eventuale provvedimento conseguenziale.
Santa Maria Capua Vetere, 15/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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