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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13128/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13128/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE FELICE Parte_1 C.F._1
ANDREA PIETRO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. COLUCCINO Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Fissarsi occorrendo l'udienza ex art 281 sexies cpc ed accogliersi per quanto dedotto ed eccepito in atti, nonche' in ragione dell'esito della CTU del Dott. , l'opposizione a Per_1 decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiararsi illegittima, infondata e comunque non provata la pretesa creditoria avversaria e di conseguenza revocarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 1539 / 2023 ( avente N.R.G. 49125/2022) emesso dal Tribunale di Milano
e dichiarare che nulla e' tenuto a versare l'opponente alla convenuta opposta.
pagina 1 di 6 Condannarsi la controparte al pagamento integrale delle spese e competenze di causa ( anche in ordine alla fase di mediazione ) oltre al rimborso forfettario e gli accessori di legge .
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1539/2023
N.R.G. 49125/2022;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.
In via istruttoria: - Concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1539/2023
N.R.G. 49125/2022, oggetto della presente controversia, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di 14.643,32 euro, oltre interessi, vantato nei confronti di da quale cessionaria del credito da Parte_1 Controparte_2 [...]
il credito deriva infatti dal saldo debitore del conto corrente bancario n. Controparte_3
0773/70059951, acceso dall'opponente presso la predetta banca.
Per il pagamento, la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1539/2023, qui tempestivamente opposto.
2. Decreto ingiuntivo
In primo luogo, l'opponente ha contestato la genericità del ricorso monitorio e ne ha dedotto, consequenzialmente, la nullità anche del decreto ingiuntivo.
L'eventuale fondatezza di una simile doglianza non precluderebbe, comunque, al Tribunale di pagina 2 di 6 estendere l'oggetto della propria cognizione al vaglio nel merito del credito ingiunto. Difatti,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione, che non ha ad oggetto la sola esistenza dei presupposti del provvedimento monitorio, ma riguarda l'esistenza o meno del credito.
La doglianza è comunque infondata, perché l'atto introduttivo del giudizio monitorio ha individuato chiaramente la causa petendi e il petitum dell'azione. In effetti, il ricorso indica in modo specifico il n. della linea di credito, n. 773/70059951 presso posta a Controparte_3
fondamento della pretesa, ed è stato altresì prodotto l'estratto conto conforme al disposto dell'art. 50 TUB.
3. Credito
L'opponente ha altresì dedotto che parte opposta sarebbe priva della legittimazione ad agire, perché non avrebbe provato di essere divenuta cessionaria del credito fatto valere in sede monitoria.
In realtà, la doglianza non attiene alla sussistenza dei presupposti dell'azione, perché la legittimazione ad agire, nel giudizio civile, deriva dal solo fatto che l'attore o il ricorrente si sia dichiarato titolare di un diritto soggettivo. L'esistenza di tale presupposto dipende esclusivamente dal contenuto della domanda e non è condizionata, invece, dalla fondatezza del diritto azionato, che deve essere vagliata, a valle, nel corso del giudizio di cognizione.
Ne consegue che la deduzione de quo attiene al merito della controversia e, in particolare, riguarda l'idoneità dei documenti prodotti dall'opposta a provare l'acquisto del credito. Pertanto, essa può essere vagliata congiuntamente alla domanda con cui l'opponente ha contestato alla parte opposta di non aver provato la sussistenza e l'entità del credito ingiunto.
La convenuta ha dimostrato di essere divenuta titolare del credito in base a un contratto di cessione pro soluto, stipulato con in data 7/6/2018, nel contesto di una Controparte_4
operazione di cartolarizzazione. Prova di ciò è stata fornita da parte opposta mediante la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/6/2018 (doc. del fasc. mon. senza numero, sub doc. 8 conv.), nonché attraverso la produzione dell'elenco, ivi richiamato, delle posizioni cedute (doc. 9 conv.). Tra queste, si rileva la presenza della posizione relativa al credito ingiunto, individuata dal “ndg” (“numero direzione generale”) 72185699, a sua volta richiamato nell'estratto conto ex art. 50 T.U.B, nella comunicazione di avvenuta cessione e pagina 3 di 6 intimazione di pagamento dell'11/10/2018, nonché nella lettera di diffida e messa in mora del
27/10/2021 (tutti doc. senza numero, sub doc. 8 conv.). Inoltre, si rileva che l'opposta ha la disponibilità del contratto di c/c concluso dall'opponente con il (v. doc. 6 Controparte_3
conv.) e tale circostanza sarebbe inspiegabile in difetto di cessione del credito, mentre corrisponde a quanto previsto dall'art. 1262 c.c.
Per quanto riguarda la prova della sussistenza e dell'entità del credito ingiunto, essa è stata fornita dalla parte opposta mediante il deposito del contratto di conto corrente e degli estratti conto periodici, dotati di valore probatorio, perché non contestati specificatamente, (doc. 7 conv.). Questi hanno documentato la situazione intercorrente tra il 31/1/2011, a debito del correntista per l'importo di 11.893,06 euro, e il 29/2/2012 (estinzione del conto in data 9/2/2012, per passaggio a sofferenza della somma di 14.212,96 euro).
L'onere della prova del credito grava sull'opposta, che è l'attrice sostanziale. Questa non ha prodotto tutti gli estratti dall'inizio del rapporto ma solo dal 31/1/2011 e l'opponente ha specificatamente contestato tale circostanza. Di conseguenza, l'azione dell'opposta è comunque ammissibile, ma deve essere vagliata, e nel caso accolta, nei limiti della prova offerta. Tuttavia, il primo saldo documentato è passivo e l'opposta non ha dimostrato in forza di quali operazioni esso si sia determinato, di modo che a causa della contestazione dell'opponente quel saldo deve essere azzerato (cfr. in questo senso, Cass. n. 23974/2010).
Il saldo finale, pertanto, è stato ricalcolato tramite c.t.u., previo azzeramento del saldo alla data del 31/1/2011.
Nessuna contestazione è stata avanzata in merito agli interessi applicati che, d'altra parte, risultano pattuiti in contratto;
correttamente quindi il c.t.u. ha mantenuto i tassi banca, applicandoli ai numeri rettificati.
Nel ricalcolo il c.t.u. ha dapprima eliminato sia gli addebiti per spese di tenuta conto, sia per la
“commissione mancanza fondi”. In proposito si condivide l'eliminazione di tali oneri commissionali, atteso che ragionevolmente essi sono determinati dal saldo negativo, mentre il rapporto è divenuto creditore. Vanno invece mantenute le spese di tenuta conto, che sono dovute anche in caso di saldo creditore e sono espressamente previste in contratto. Pertanto, a partire dal secondo ricalcolo del saldo, pari ad euro +13.617,61 (v. pag. 12 della relazione), nel quale il c.t.u. ha mantenuto gli addebiti di entrambi gli oneri, deve essere accreditato l'importo di euro 450,00, pari alle commissioni mancanza fondi (cfr. pag. 11). Il saldo corretto alla data del 29/2/2012 è
pagina 4 di 6 quindi pari ad euro +14.067.61.
In base a quanto esposto, l'opposizione di parte attrice è fondata, perché la stessa non è debitrice della parte opposta e non è tenuta a versare alcunché in favore della stessa in forza del c/c per cui
è causa.
Da ciò deriva la revoca del decreto ingiuntivo, perché emesso per il pagamento di un credito risultato inesistente.
Rimane così assorbita l'ulteriore eccezione relativa alla prescrizione del credito.
4. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal d.m.
55/2014 e succ. mod., perché la causa non è complessa. Le spese di mediazione non sono state documentate e perciò non possono essere liquidate.
Le spese di c.t.u. sono poste in via definitiva a carico dell'opposta, che è l'avente causa della banca che ha dato luogo alla necessità dell'indagine.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1539/2023;
2) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi e € 145,50 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.;
3) pone le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta opposta.
Milano, 1 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Claudio Tricò, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 5 di 6 Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13128/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE FELICE Parte_1 C.F._1
ANDREA PIETRO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. COLUCCINO Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Fissarsi occorrendo l'udienza ex art 281 sexies cpc ed accogliersi per quanto dedotto ed eccepito in atti, nonche' in ragione dell'esito della CTU del Dott. , l'opposizione a Per_1 decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiararsi illegittima, infondata e comunque non provata la pretesa creditoria avversaria e di conseguenza revocarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 1539 / 2023 ( avente N.R.G. 49125/2022) emesso dal Tribunale di Milano
e dichiarare che nulla e' tenuto a versare l'opponente alla convenuta opposta.
pagina 1 di 6 Condannarsi la controparte al pagamento integrale delle spese e competenze di causa ( anche in ordine alla fase di mediazione ) oltre al rimborso forfettario e gli accessori di legge .
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1539/2023
N.R.G. 49125/2022;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.
In via istruttoria: - Concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1539/2023
N.R.G. 49125/2022, oggetto della presente controversia, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di 14.643,32 euro, oltre interessi, vantato nei confronti di da quale cessionaria del credito da Parte_1 Controparte_2 [...]
il credito deriva infatti dal saldo debitore del conto corrente bancario n. Controparte_3
0773/70059951, acceso dall'opponente presso la predetta banca.
Per il pagamento, la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1539/2023, qui tempestivamente opposto.
2. Decreto ingiuntivo
In primo luogo, l'opponente ha contestato la genericità del ricorso monitorio e ne ha dedotto, consequenzialmente, la nullità anche del decreto ingiuntivo.
L'eventuale fondatezza di una simile doglianza non precluderebbe, comunque, al Tribunale di pagina 2 di 6 estendere l'oggetto della propria cognizione al vaglio nel merito del credito ingiunto. Difatti,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione, che non ha ad oggetto la sola esistenza dei presupposti del provvedimento monitorio, ma riguarda l'esistenza o meno del credito.
La doglianza è comunque infondata, perché l'atto introduttivo del giudizio monitorio ha individuato chiaramente la causa petendi e il petitum dell'azione. In effetti, il ricorso indica in modo specifico il n. della linea di credito, n. 773/70059951 presso posta a Controparte_3
fondamento della pretesa, ed è stato altresì prodotto l'estratto conto conforme al disposto dell'art. 50 TUB.
3. Credito
L'opponente ha altresì dedotto che parte opposta sarebbe priva della legittimazione ad agire, perché non avrebbe provato di essere divenuta cessionaria del credito fatto valere in sede monitoria.
In realtà, la doglianza non attiene alla sussistenza dei presupposti dell'azione, perché la legittimazione ad agire, nel giudizio civile, deriva dal solo fatto che l'attore o il ricorrente si sia dichiarato titolare di un diritto soggettivo. L'esistenza di tale presupposto dipende esclusivamente dal contenuto della domanda e non è condizionata, invece, dalla fondatezza del diritto azionato, che deve essere vagliata, a valle, nel corso del giudizio di cognizione.
Ne consegue che la deduzione de quo attiene al merito della controversia e, in particolare, riguarda l'idoneità dei documenti prodotti dall'opposta a provare l'acquisto del credito. Pertanto, essa può essere vagliata congiuntamente alla domanda con cui l'opponente ha contestato alla parte opposta di non aver provato la sussistenza e l'entità del credito ingiunto.
La convenuta ha dimostrato di essere divenuta titolare del credito in base a un contratto di cessione pro soluto, stipulato con in data 7/6/2018, nel contesto di una Controparte_4
operazione di cartolarizzazione. Prova di ciò è stata fornita da parte opposta mediante la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/6/2018 (doc. del fasc. mon. senza numero, sub doc. 8 conv.), nonché attraverso la produzione dell'elenco, ivi richiamato, delle posizioni cedute (doc. 9 conv.). Tra queste, si rileva la presenza della posizione relativa al credito ingiunto, individuata dal “ndg” (“numero direzione generale”) 72185699, a sua volta richiamato nell'estratto conto ex art. 50 T.U.B, nella comunicazione di avvenuta cessione e pagina 3 di 6 intimazione di pagamento dell'11/10/2018, nonché nella lettera di diffida e messa in mora del
27/10/2021 (tutti doc. senza numero, sub doc. 8 conv.). Inoltre, si rileva che l'opposta ha la disponibilità del contratto di c/c concluso dall'opponente con il (v. doc. 6 Controparte_3
conv.) e tale circostanza sarebbe inspiegabile in difetto di cessione del credito, mentre corrisponde a quanto previsto dall'art. 1262 c.c.
Per quanto riguarda la prova della sussistenza e dell'entità del credito ingiunto, essa è stata fornita dalla parte opposta mediante il deposito del contratto di conto corrente e degli estratti conto periodici, dotati di valore probatorio, perché non contestati specificatamente, (doc. 7 conv.). Questi hanno documentato la situazione intercorrente tra il 31/1/2011, a debito del correntista per l'importo di 11.893,06 euro, e il 29/2/2012 (estinzione del conto in data 9/2/2012, per passaggio a sofferenza della somma di 14.212,96 euro).
L'onere della prova del credito grava sull'opposta, che è l'attrice sostanziale. Questa non ha prodotto tutti gli estratti dall'inizio del rapporto ma solo dal 31/1/2011 e l'opponente ha specificatamente contestato tale circostanza. Di conseguenza, l'azione dell'opposta è comunque ammissibile, ma deve essere vagliata, e nel caso accolta, nei limiti della prova offerta. Tuttavia, il primo saldo documentato è passivo e l'opposta non ha dimostrato in forza di quali operazioni esso si sia determinato, di modo che a causa della contestazione dell'opponente quel saldo deve essere azzerato (cfr. in questo senso, Cass. n. 23974/2010).
Il saldo finale, pertanto, è stato ricalcolato tramite c.t.u., previo azzeramento del saldo alla data del 31/1/2011.
Nessuna contestazione è stata avanzata in merito agli interessi applicati che, d'altra parte, risultano pattuiti in contratto;
correttamente quindi il c.t.u. ha mantenuto i tassi banca, applicandoli ai numeri rettificati.
Nel ricalcolo il c.t.u. ha dapprima eliminato sia gli addebiti per spese di tenuta conto, sia per la
“commissione mancanza fondi”. In proposito si condivide l'eliminazione di tali oneri commissionali, atteso che ragionevolmente essi sono determinati dal saldo negativo, mentre il rapporto è divenuto creditore. Vanno invece mantenute le spese di tenuta conto, che sono dovute anche in caso di saldo creditore e sono espressamente previste in contratto. Pertanto, a partire dal secondo ricalcolo del saldo, pari ad euro +13.617,61 (v. pag. 12 della relazione), nel quale il c.t.u. ha mantenuto gli addebiti di entrambi gli oneri, deve essere accreditato l'importo di euro 450,00, pari alle commissioni mancanza fondi (cfr. pag. 11). Il saldo corretto alla data del 29/2/2012 è
pagina 4 di 6 quindi pari ad euro +14.067.61.
In base a quanto esposto, l'opposizione di parte attrice è fondata, perché la stessa non è debitrice della parte opposta e non è tenuta a versare alcunché in favore della stessa in forza del c/c per cui
è causa.
Da ciò deriva la revoca del decreto ingiuntivo, perché emesso per il pagamento di un credito risultato inesistente.
Rimane così assorbita l'ulteriore eccezione relativa alla prescrizione del credito.
4. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal d.m.
55/2014 e succ. mod., perché la causa non è complessa. Le spese di mediazione non sono state documentate e perciò non possono essere liquidate.
Le spese di c.t.u. sono poste in via definitiva a carico dell'opposta, che è l'avente causa della banca che ha dato luogo alla necessità dell'indagine.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1539/2023;
2) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi e € 145,50 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.;
3) pone le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta opposta.
Milano, 1 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Claudio Tricò, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 5 di 6 Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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