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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/02/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3581/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore n. 6021/2017;
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Salerno, via Parte_1
Del Pezzo, n. 79, rappresentata e difesa dall'avv.to Irene Coraggio, in virtù di procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Della Mura in virtù di procura in atti, Controparte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Nocera Inferiore, via Fucilari, n. 28;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va precisato che: a) il fascicolo è stato assegnato a questo giudice con provvedimento del 18 febbraio
2021; b) la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
citava in giudizio la al fine di dichiarare non dovute le somme Controparte_1 Parte_1
richieste a titolo di corrispettivo per le forniture dei servizi idrici per il periodo considerato;
in particolare, si deduceva che la nviava a parte attrice fattura n. 02305182/2014, importi Parte_1
di euro 2.877,00 (conguaglio relativo al periodo dal 02.07.2008 al 28.11.2014, lamentando “letture non certe”), evidenziando che spetta “al gestore che pretende il pagamento delle somme contestate dimostrare la correttezza dei dati indicati in fattura” e che “l'istante ha sempre regolarmente pagato la fornitura di acqua” (pagg. 1 e 3 atto di citazione); aggiungeva che “i consumi relativi all'anno 2008, come da documentazione in atti, sono già stati regolarmente pagati al di Nocera Inferiore” CP_2
(pag. 4, atto di citazione); eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del credito in relazione agli anni
2008 e 2009.
Parte appellata, in primo grado, affermava di aver ricevuto, altresì, fattura n. 00685631 del 2015, per euro 1.588,00, osservando che “del tutto incomprensibile è la modalità di calcolo utilizzata dalla convenuta soprattutto in relazione al costo del metro cubo d'acqua”; nonché fattura n. 01778892 del
2015, di euro 348,00, lamentando l'incomprensibilità della modalità di calcolo;
concludeva al fine di dichiarare non dovute le somme richieste, con vittoria di spese.
In primo grado il giudice dichiarava che alcuna somma era dovuta, e la proponeva atto Parte_1
di appello;
domandava pronunciarsi la riforma della sentenza di primo grado, evidenziando la sussistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione tra le parti, riconoscendo come dovuti gli importi di cui alle fatture contestate, con rigetto della domanda di parte appellata e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata si costituiva, sostenendo l'inammissibilità dell'appello; affermava l'assenza di un contratto stipulato tra le parti, il difetto di prova del consumo reale, concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall'istante; né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
In relazione alla domanda proposta, le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata non possono trovare accoglimento.
L'atto di appello, difatti, indica chiaramente il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata;
né sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., motivo formulato, peraltro, genericamente da parte appellata.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
In via di premessa, giova precisare che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass., sent. n. 1540 del 2007, richiamata da Cass., sent. n. 8647 del 2016); con l'ulteriore precisazione che la contestazione deve essere specifica, in modo tale da richiamare circostanze fattuali pertinenti e significative;
difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, va equiparata alla mancanza di contestazione (si veda Cass.,
Sentenza n. 8933 del 2009).
Va, inoltre, precisato – a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata - che il rapporto tra utente e gestore non richiede la forma scritta ad substantiam, “né sono vietate la conclusione per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 c.c.”, come già precisato dalla giurisprudenza (Trib. Frosinone n. 1051 del 2021, che richiama Cass., Sez. Un., 20684/2018); sicchè le forniture indicate nelle fatture degli anni 2014 e 2015 sono state eseguite da parte appellante in virtù di apposito contratto, senza alcuna necessità di notifica della cessione in relazione alle suddette prestazioni.
Ciò posto, parte appellata contesta la fattura n. 02305182/2014, importo di euro 2.877,00 (conguaglio relativo al periodo dal 02.07.2008 al 28.11.2014) lamentando “letture non certe”, evidenziando che spetta “al gestore che pretende il pagamento delle somme contestate dimostrare la correttezza dei dati indicati in fattura” e che “l'istante ha sempre regolarmente pagato la fornitura di acqua” (pagg. 1 e 3 atto di citazione).
Premesso che non giova a parte appellante invocare documentazione di formazione unilaterale
(estratto conto morosità, all.to alla produzione di primo grado), con particolare riferimento alle fatture di conguaglio per le partite pregresse va rilevato che “dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio”; con la precisazione che “La relativa dimostrazione, secondo i principi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico” (Cass. n. 5492 del 2023), prova che nel caso di specie non risulta soddisfatta.
Ne deriva che la domanda proposta da parte appellante in relazione alla fattura n. 02305182/2014 non può trovare accoglimento in relazione al periodo a conguaglio;
né possono essere riconosciute le somme previste dalla citata fattura in relazione alla voce di acconto per il periodo per l'anno 2014, posto che lo stesso intervallo temporale viene ricompreso nella successiva fattura n. 00685631 del
2015, il cui importo, viceversa, deve essere riconosciuto.
In proposito, difatti, ed in relazione alle fatture n. 00685631 del 2015 e n. 01778892 del 2015 - tenuto conto di quanto puntualmente e concretamente oggetto di contestazione, al netto di formule generiche
- parte appellata sostiene che sarebbe incomprensibile la modalità di calcolo utilizzata in relazione al costo del metro cubo d'acqua; ebbene, va osservato che “gli artt. 142, comma 3 e 149, comma 1 del
d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 attribuiscono, in via esclusiva, l'organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la determinazione della tariffa, all'Autorità d'ambito”
(Consiglio di Stato, sent. n. 8129 del 2023), e non alla parte appellante (come dedotto anche a pag. 7 dell'atto di appello).
In conclusione – tenuto conto di quanto puntualmente e concretamente contestato - non merita accoglimento l'eccezione formulata sul punto dall'utente, e gli importi indicati nelle fatture n.
00685631 del 2015 (per euro 1.588,00) e n. 01778892 del 2015 (per euro 348,00) devono essere riconosciuti, in favore di parte appellante (per un totale pari ad euro 1.936,00).
Per quanto attiene alle spese di lite, stante la riforma della sentenza di primo grado, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963)” (si veda
Cass., ord. n. 1775 del 2017).
Nel caso di specie, posto che parte appellante insisteva, comunque, per il riconoscimento di tutte le somme contestate, e che talune di esse non risultano dovute, l'accoglimento solo di talune domande in relazione ad alcune fatture giustifica la compensazione delle spese di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello nei limiti di quanto indicato in parte motiva e, per l'effetto, accerta che il credito vantato da parte appellante, nei confronti di parte appellata ed in relazione alle fatture e periodi indicati in motivazione, ammonta ad euro 1.936,00;
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 15 febbraio 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 15 febbraio 2025.