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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/11/2024, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo Giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2169 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Castelvetrano, Parte_1 nella via Mazzini n. 58, presso lo studio dell'avv. Matilde Mattozzi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti parte ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Castelvetrano, nella via A. Milano n. 44, presso lo studio dell'avv. Girolamo Signorello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 31.10.2024 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1
regolamentare il regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore nato dalla Per_1
relazione di convivenza more uxorio dalla medesima intrattenuta con il resistente. In particolare, la ricorrente chiedeva di disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio di Psicologia-Coordinamento di psicologia giuridica dell'Asp di Trapani affinchè valuti le condizioni di vita del minore, in merito al contesto socio-abitativo familiare in cui è inserito avuto riguardo alla condotta di entrambi i genitori, lo svolgimento dei rapporti genitoriali e delle dinamiche familiari e i riflessi di tali dinamiche sul benessere psico-fisico del figlio minore;
di invitare il resistente ad un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato a far comprendere allo stesso l'importanza di consentire al figlio minore il libero accesso all'altro genitore ed alla famiglia materna;
di ammonire il affinchè si astenesse da condotte tali da fomentare CP_1
l'atteggiamento oppositivo del minore nei confronti della madre nonché dall'invischiare il minore in aspetti tecnici (quale ad esempio quello legale) rispetto alla vicenda che ci occupa;
di disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario per 15 gg mensili con ciascun genitore, anche a settimane alterne in base alle esigenze del minore ed alla turnazione lavorativa di entrambi i genitori, rimandando alla proposta di piano genitoriale la gestione delle festività e delle ferie estive;
di prevedere che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto del minore nei periodi di permanenza presso di sé per il mantenimento ordinario e contribuisse nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore.
Costituitosi in giudizio, contestava variamente le avverse deduzioni, Controparte_1 chiedendo all'intestato Tribunale, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
con collocamento prevalente presso il padre e di regolamentare il regime di frequentazione madre- figlio;
di porre della un contributo, pari ad € 350,00, per il mantenimento del figlio minore Pt_1 nonché l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore.
All'udienza del 31.10.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni relative al regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore Per_1
Il giudice delegato prendeva atto della volontà delle parti e si riservava di riferire al Collegio.
Tanto premesso, osserva il Collegio che le parti hanno definito le seguenti condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti figlio nato Per_1
fuori dal matrimonio:
1) I genitori si obbligano al reciproco rispetto ed a concordare un progetto educativo comune per il figlio minore che sia caratterizzato dalla preventiva condivisione delle Per_1
decisioni da adottare che dovranno essere concordate fra gli adulti sempre avendo presente il rispetto delle inclinazioni naturali del figlio minore;
2) I genitori si obbligano a non assumere atteggiamenti denigratori l'uno verso l'altra in presenza di Per_1 3) I genitori si obbligano a collaborare attivamente affinché mantenga rapporti sani Per_1 ed equilibrati con le rispettive famiglie d'origine;
4) I genitori si obbligano a condividere le notizie relative ad attività scolastiche, sportive e ludico ricreative relative al figlio minore;
5) rimane affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso Per_1
mantenendo il collocamento paritario già in atto che i genitori gestiranno in base alle loro esigenze lavorative ed ai turni ad esse connessi, impegnandosi a collaborare e ad agevolarsi reciprocamente;
detto regime comprenderà anche i week end dato che entrambi, per le rispettive attività, sono chiamati a svolgere i loro turni anche nelle giornate di sabato
e domenica, a tal fine le parti provvederanno a comunicarsi vicendevolmente i rispettivi turni lavorativi ogni 15 giorni;
6) Entrambi i genitori si autorizzano vicendevolmente sin da ora ad avvalersi dell'ausilio dei propri rispettivi familiari dando però sempre la precedenza, in caso di difficoltà organizzative, all'altro genitore;
7) Per le festività natalizie i genitori concordano che trascorrerà con ciascuno di Per_1
loro ad anni alterni a rotazione annuale le feste di natale e capodanno anche per più giorni consecutivi;
entrambi si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi “piani ferie” entro il 30 novembre di ogni anni o comunque se non disponibile a quella data, in tempi consoni all'organizzazione ciascuno;
si impegnano, altresì, ad adoperarsi in ogni modo affinché entrambi non usufruiscano delle ferie nella medesima festività cercando ove possibile di rispettare una rotazione annuale;
8) Durante le vacanze estive, in coincidenza con le ferie di ciascuno il minore, permarrà con ciascun genitore per almeno una settimana consecutiva nei mesi di luglio ed agosto da concordarsi entro il 10 giugno fi ogni anno;
9) Il minore trascorrerà con ciascun genitore alternativamente le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni a rotazione annuale compatibilmente con i turni lavorativi di ciascuno;
10) Per il compleanno di il minore festeggerà con ciascun genitore e alternativamente Per_1
a pranzo e a cena a rotazione annuale e compatibilmente coi turni lavorativi di ciascuno;
11) I genitori concordano che ciascuno provvederà al mantenimento ordinario di nei Per_1 periodi di permanenza presso di sé e che l'obbligo di contributo al mantenimento in atto gravante sulla sig.ra debba intendersi cessato a far data dal deposito del presente Pt_1
accordo al fascicolo per il dibattimento;
12) I genitori concordano che le spese straordinarie necessarie al minore saranno divise fra le parti nella misura del 50% ciascuno;
per l'individuazione e la regolamentazione delle stesse le parti dichiarano di far rimando al protocollo in atto vigente presso l'intestato
Tribunale che qui deve intendersi ripetuto e trascritto ad eccezione delle spese relative al vestiario del minore che saranno divise al 50% cadauno e rimborsate dal genitore che non le ha affrontate, senza obbligo di preventivo accordo entro il tetto massimo di spesa di €
150,00 mensili;
per le spese superiori a detto importo il rimborso pro quota sarà vincolato al preventivo assenso di entrambi i genitori alla spesa;
le parti esprimono consenso reciproco alla compensazione limitatamente alle spese affrontate da entrambi in punto abbigliamento previa esibizione della documentazione relativa all'avvenuto pagamento;
13) La sig.ra inoltre provvederà entro il giorno 5 di ogni mese a versare la somma di € Pt_1
120,00 per la sua quota di pertinenza delle spese di doposcuola e di palestra di Per_1
per le mensilità di frequenza effettiva del minore;
14) Inoltre, a tacitazione di ogni altra pretesa per le spese finora sostenute per la Per_1 sig.ra verserà a la somma di € 150,00 entro il giorno 1.11.2020. Pt_1 CP_1
Le sopramenzionate condizioni, così come concordemente determinate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità. Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Ritiene, quindi, il Tribunale di potere porre il suddetto accordo a base della presente decisione.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nella causa n. R.G. 2169/2023 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore , nato a Persona_2
Castelvetrano il 22.02.2013, sia disciplinato in conformità all'accordo riportato in parte motiva;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaserena Barcellona Michele Ruvolo