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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2900 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mazzuchiello e dall'avv. Parte_4
Giuseppe Colapietro. i quali dichiarano di voler ricevere atti e comunicazioni di legge alla email indicata nell'atto di citazione;
-Attori-
E
L' Controparte_1
, in persona del commissario straordinario p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'avv. prof. Roberto Bocchini, domiciliatario in alla via Filangieri, 21; CP_1
-Convenuta -
NONCHE'
, in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Francesco Giuseppe Alfano e dall'avv. Maria Dulvi Corcione, elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura aziendale in Frattamaggiore (Na) alla via Lupoli,
27;
- Convenuta-
Conclusioni: per gli attori: “reiterata la richiesta di ammissione della prova testimoniale, articolata nella seconda memoria ex art. 183 6° co. c.p.c., … chiedendo … [di] … dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, solidale, alternativa o proporzionale dei convenuti nella produzione dell'evento dannoso de quo e, per l'effetto, 2
condannarli, in solido, alternativamente o proporzionalmente al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.) che non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno per la lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, del danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, alla capacità permanente, alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il doloroso calvario terapeutico, danno per la perdita di chances di miglioramento, guarigione e sopravvivenza e comunque terapeutiche, danno da migliore e più lunga vita, danno dal lesione del diritto all'autodeterminazione ed alla salute connessi al carente consenso informato, danno da perdita/compromissione delle chances del rapporto parentale, etc.), subìti dagli attori, nella qualità di eredi (la sola ) Parte_1
e tutti in proprio, della de cuius … , …, nella misura da determinarsi secondo Persona_1
equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, esclusivamente con liquidazione una tantum, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi tenuto conto degli approdi giurisprudenziali e/o normativi, comunque non inferiori a quelli legali, dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno, nonché delle spese, comprese quelle di CTU e CTP, diritti ed onorari, spese generali come per legge, CPA ed IVA, con attribuzione ai procuratori anticipatari”; per la : come da Controparte_1
“atti e scritti difensivi”, “impugna … l'elaborato peritale depositato dal CTU e le conclusioni rassegnate. Insiste per il rigetto delle avverse domande”; per la : come da “scritti difensivi”, “di cui … chiede l'accoglimento”; CP_2 CP_2
“impugna le risultanze della CTU”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- figlia e unica erede di , genero della Parte_1 Persona_1 Parte_2
defunta, e e nipoti della stessa, hanno convenuto in giudizio Parte_3 Parte_4
l' e l chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni a seguito di una serie di presunte gravi negligenze sanitarie che avrebbero condotto al decesso della paziente.
In particolare, hanno esposto che:
• , affetta da cardiopatia ischemica, a partire dal 20.1.2012 si era recata Persona_1
presso diversi ospedali ( Rizzoli di Ischia, e infine Pozzuoli) per episodi di CP_1 3
epigastralgia e disturbi gastrici, ma in nessuna delle strutture vennero eseguiti approfondimenti gastroenterologici adeguati;
• L'EGDS (gastroscopia) eseguita il 2 marzo 2012 all' venne eseguita Controparte_3
in modo frettoloso, doloroso, senza consenso informato, nonché in modo erroneo, avendo provocato un sanguinamento (ematemesi).
• Il trasferimento d'urgenza a Pozzuoli evidenziò gravi condizioni (anemia, ulcera sanguinante non rilevata in precedenza, ritenuta lesione iatrogena causata dalla gastroscopia del , ma i medici agirono con ritardo: l'EGDS urgente fu CP_1
eseguita solo dopo 7 ore, con trattamento inadeguato della lesione.
• Il 3 marzo 2012, a seguito di un peggioramento e shock ipovolemico, la paziente entrò in coma e morì poco dopo, senza che venissero attuate manovre rianimatorie.
Gli attori, quindi, chiedono che venga accertata la responsabilità delle strutture sanitarie per negligenza e imperizia, e che vengano risarciti tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (indicati in dettaglio nelle conclusioni riportate in epigrafe) a causa della morte evitabile della paziente, oltre a spese legali e interessi.
L' costituitasi, ha chiesto, il Controparte_1
rigetto delle domande, ritenute infondate sotto ogni profilo, eccependo, in particolare:
-. di aver agito nel pieno rispetto delle norme sanitarie e deontologiche, senza negligenza né imperizia;
-. che l'EGDS eseguita il 2 marzo 2012 al non era stata invasiva (nessun prelievo o CP_1
manovra rischiosa), perciò non avrebbe potuto causare danni;
-. che il consenso informato era presente e conforme ai requisiti previsti dalla legge e dalla deontologia;
-. che la morte della paziente è avvenuta in un altro ospedale (S. Maria delle Grazie di
Pozzuoli), parte dell' , non dell' convenuta e, pertanto, eventuali Parte_5 CP_1
errori successivi hanno interrotto il nesso causale, escludendo ogni responsabilità del
CP_1
-. che gli attori non hanno fornito alcuna prova concreta del danno subito né della responsabilità dell'ente.
L' , costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata Controparte_2
sotto ogni profilo, eccependo:
-. la nullità della citazione, per genericità e parzialità, ritenendo che la ricostruzione dei fatti sia viziata da affermazioni soggettive e non supportate dalla documentazione clinica;
4
-. che i fatti clinici ricostruiti mostrano che la paziente è stata monitorata adeguatamente, sottoposta a cure tempestive, compresa una EGDS che ha permesso di arrestare un sanguinamento attivo;
è stato inoltre documentato che un secondo esame non fu Pt_6
eseguito per rifiuto espresso della paziente, registrato con firma, impedendo così ogni verifica sull'efficacia dei trattamenti non effettuati;
-. che pertanto, le contestazioni della parte attrice risultano prive di riscontro oggettivo e medico-legale, e la condotta sanitaria si è svolta nel rispetto delle buone pratiche cliniche e delle condizioni specifiche della paziente, anziana e affetta da gravi patologie preesistenti;
-. che non sussiste il nesso causale tra le presunte omissioni mediche e la morte della paziente, non essendovi certezza scientifica che una diagnosi e terapia più tempestive avrebbero cambiato l'esito, considerata la grave comorbilità della paziente;
-. che il Il trattamento effettuato ( dopo 7 ore) era giustificato dal bisogno di stabilizzare Pt_6
la paziente e comunque il rifiuto successivo aveva reso inutile ogni intervento successivo;
-. che anche se fosse stato scelto un trattamento alternativo, come il termico, l'effetto degli anticoagulanti avrebbe comunque reso incerta la prevenzione del sanguinamento;
inoltre, la rapidità dell'aggravarsi delle condizioni ha reso impossibile anche le manovre rianimatorie.
-. che parte attrice non dimostra concretamente quale "chance di sopravvivenza" sia stata persa, né collega con rigore scientifico e probatorio i presunti inadempimenti al decesso.
In subordine, l' ha chiesto che, qualora venisse riconosciuta una Controparte_2
responsabilità parziale dei propri sanitari, il Tribunale limiti il risarcimento solo ai danni effettivamente provati e direttamente riferibili al personale degli ospedali di Ischia e Pozzuoli, escludendo qualsiasi solidarietà con l'altra struttura convenuta (Monaldi), applicando eventuali riduzioni per il concorso colposo della paziente o dei familiari (art. 1227 c.c.), che rifiutarono il trattamento EGDS.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletata una CTU, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dall' Controparte_2
del tutto priva in termini di concrete esemplificazioni dell'asserita genericità della
[...]
domanda, sulla quale, peraltro, la convenuta si è puntualmente difesa.
3.- La domanda proposta dagli attori è fondata nei limiti che seguono.
4.- In ordine all'accertamento dell'an debeatur, giova premettere che l'esposizione dei fatti effettuata dagli attori nell'atto di citazione depone inequivocabilmente per la qualificazione dell'azione proposta iure hereditatis come di natura contrattuale, stante l'obbligazione assunta 5
direttamente dalle strutture sanitarie convenute con la loro dante causa , e di Persona_1
natura extracontrattuale per quanto riguarda la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale e patrimoniale proposta iure proprio.
5.- Giova riportare i principi rilevanti in materia.
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico. Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che gli attori, eredi della paziente danneggiata, devono limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente (cfr. Cass. sez. III, sent. n.
10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del sanitario e la lesione del diritto alla salute, non potendosi predicare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.
(cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr. Cass. sez.
III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, 6
o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico appartenente alla struttura sanitaria e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del professionista- sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
6.- I dati di fatto esposti dagli attori relativi ai ricoveri, agli esami, agli accertamenti ai quali è stata sottoposta presso le strutture sanitarie convenute sono provati alla luce Persona_1
della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di C.T.U.
In particolare, gli attori hanno fornito la prova del titolo, in forza del quale essi hanno esercitato l'azione risarcitoria nei confronti delle convenute, rappresentato dal contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), e allegato gli inadempimenti dei sanitari delle strutture convenute, consistenti nella errata diagnosi e nella errata scelta dei trattamenti sanitari, nel ritardo e nell'omissione dei dovuti esami e indagini, nonché nell'omissione di acquisizione di idoneo consenso informato.
Va stabilito, pertanto, se: 7
-. Vi è nesso di causalità (anche alla stregua del criterio della preponderanza dell'evidenza o del c.d. “più probabile che non”) tra le azioni e le eventuali omissioni dei sanitari che ebbero in cura e il grave shock ipovolemico su base emorragica causato da ulcera Persona_1
gastrica sanguinante con conseguente decesso della paziente;
-. La condotta dei medici e, quindi, delle strutture sanitarie convenute, ai sensi dell'art. 1228
c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) sopra specificamente indicati e descritti.
I fatti per cui è causa, come detto, sono ampiamente accertati alla luce della relazione di CTU depositata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. di parte convenuta fornite alle pag. 38 e ss. dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del
27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta.
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 n.
12695).
Orbene, il CTU dott. prof. all'esito di condivisibili ragionamenti fondati sui Persona_2
dati di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, ha accertato la colpa dei sanitari dell' e del P.O. Santa Maria delle Controparte_3
Grazie nel trattamento del caso della , che non implicava la soluzione di problemi PE
tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.).
Giova riportare i passi salienti della relazione scritta del CTU (cfr. pag. 31 e ss.):
, di anni 80, e già affetta, tra l'altro, da cardiopatia ischemica cronica ed Persona_1
esiti di infarto acuto del miocardio trattato con PTCA +Stent, in trattamento farmacologico con antiaggreganti (ASA e Clopidogrel), il giorno 20/1/2012 , a causa della comparsa da alcuni mesi di episodi di angina della durata di un minuto, praticava un controllo in Day
Hospital presso il di dove dopo gli accertamenti del caso, che CP_4 CP_1
escludevano fatti acuti e /o patologie cardiache che necessitavano di trattamenti particolari 8
e/o urgenti: tant'è che la paziente veniva dimessa in pari giornata con diagnosi di:
“Cardiopatia ischemica cronica. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia.
Il giorno dopo, tuttavia, il 21/1/12, a causa della comparsa improvvisa di intensa epigastralgia, sudorazione, senso di oppressione al giugulo (dopo l'assunzione di un piccolo pezzetto di pandoro a colazione) e di un episodio di vomito alimentare, la … Restituta si recava presso il PO “A. Rizzoli” di Lacco Ameno dove veniva ricoverata per approfondimenti diagnostici con diagnosi di: “Epigastralgia di natura da determinare in cardiopatica”. Il 24/1/2012 veniva dimessa asintomatica per angor e dispnea ed in buon compenso emodinamico con diagnosi di “angina pectoris secondaria ad epigastralgia in soggetto affetto da cardiopatia ischemica. Esiti di PTCA. Ipertensione arteriosa. IRC” … e con il consiglio di eseguire una gastroduodenoscopia … per poi ritornare a controllo da programmare.
Prenotato l'esame richiesto, il giorno 2/3/2012 si ricoverava in regime di day hospital presso la Divisione di Elettrofisiologia - Studi e terapie Aritmie dell' (2/3/12) dove CP_1 veniva sottoposta all'esofago-gastroduodenoscopia così refertato: “Esofago regolare.
Cardias incontinente con accentuazione del reticolo venoso sottomucoso, senza evidenza di evidenti varici. Stomaco iperemico in sede antrale. . e II porzione CP_5 CP_6 duodenale regolari. Conclusioni: Incontinenza cardiale. Gastrite antrale”. Veniva, quindi, dimessa con l'indicazione di programmare ulteriori esami diagnostici da effettuarsi in data da concordare.
Lo stesso giorno, durante la fase di imbarco a Pozzuoli sul traghetto per Ischia, si manifestava una imponente ematemesi per cui veniva soccorsa e trasportata con ambulanza del 118 presso il PO “S. Maria delle Grazie” dove veniva ricoverata con diagnosi di:
“Ematemesi in pz sottoposta stamane ad EGDS”. All'arrivo veniva visitata (pz sveglia, sudata, pallida. Addome trattabile dolente in epigastrio. Non melena all'esplorazione rettale.
PA 90/60 mmHg SpO2 95% in aa) e sottoposta ad esami ematochimici che alle ore 15.06 mostravano: globuli bianchi = 14.7 10^3/UL (vn 4.0- 10.0); globuli rossi = 3.82 10^6/UL(vn
4.20-6.10); emoglobina =11.3 g/dl (vn 13.0- 17.0); ematocrito =34.1% (vn 36.0-50.0); piastrine = 700 10^3/UL (vn150-400).
Alle ore 15.20 in cartella veniva annotato che la paziente evacua feci normocromiche e che riferisce miglioramento della sintomatologia. La pressione arteriosa risulta 110/50 mmHg mentre la saturazione di ossigeno (SpO2) 95% in aria ambiente. Sempre nel diario clinico veniva annotato che contattato il collega endoscopista per richiedere una consulenza ed 9
esposto dettagliatamente il caso, questi riferiva che la pz doveva essere ricoverata per monitorizzazione non ritenendo opportuno eseguire la consulenza richiesta in PS.
Alle ore 17.00, pertanto, … Restituta ] veniva ricoverata in barella e in condizioni PE
cliniche così descritte: “Pz sveglio, orientato, collaborante. Non dispnea a riposo né edemi periferici. Al torace MV ridotto su tutto l'ambito con ipofonesi basale bilaterale. Fc 55b/m
PA 100 /70 mmHg SpO2 92% in aa. Addome dolente alla palpazione dell'epigastrio”.
Alle ore 17.40 si verificava un nuovo episodio di ematemesi. La pressione arteriosa risultava essere 90/70 mmHg e venivano richiesti una consulenza gastroenterologica ed un emocromo urgenti.
Alle ore 18.30 dalla consulenza gastroenterologica urgente emergeva: Pz pallida in condizioni cardiorespiratorie gravi PA ↓ 90/60 mmHg, Hb 6.6 dopo tre episodi di ematemesi.
(Globuli rossi 2,29 10^6/UL ). Ha praticato in mattinata EGDS (non esibisce referto) IRC
Cardiopatia ipertensiva. Considerate le condizioni cliniche scadute della paz si consiglia riequilibrio emodinamico (emotrasfusione) e rivalutazione per eventuale endoscopia. Previo consenso della paziente venivano richieste 2 unità di emazie concentrate gruppo 0 Rh positivo al Centro trasfusionale dell'Ospedale Cardarelli.
Al controllo delle ore 20.15 le condizioni generali della paziente risultavano scadute e quindi veniva contattato telefonicamente il gastroenterologo per di urgenza. Pt_6
Alle ore 20.25 la paziente presentava melena ed una pressione arteriosa di 100/60 mmHg.
Per cui giunte in reparto le 2 sacche di sangue richieste, alle ore 20.45, iniziava la trasfusione di una prima sacca.
Alle ore 20.50 veniva richiesto un emocromo giunto in laboratorio alle 21.02 che mostrava: globuli bianchi = 16.3 10^3/UL (vn 4.0-10.0); globuli rossi = 1.71 10^6/UL(vn 4.20-6.10); emoglobina =5.0 g/dl (vn 13.0-17.0); ematocrito =15.2% (vn 36.0-50.0); piastrine = 494
10^3/UL (vn150-400).
Alle ore 21.10, informata la paziente, veniva richiesto ed eseguito una EGDS che mostrava:
“Presenza di sangue fresco in tutti i tratti esplorati con coaguli che limitano la visione.
Esofago con calibro e decorso nella norma,senza evidenza di patologie. Cavità gastrica normoespansibile con grosso coagulo che interessa il fondo ed il corpo impedendone lo studio. Si riesce a passare: antro regolare. Piloro valicabile. Bulbo duodenale verniciato di sangue, normoespansibile, con mucosa apparetemente indenne. Nulla in secondo duodeno, esplorato fino alla regione papillare. Si eseguono numerosi lavaggi della cavità gastrica riuscendo a mettere in evidenza ulcera lineare (circa 2 cm) a margini piani ed a fondo deterso con evidenza di vaso attivamente sanguinante:si esegue infiltrazione di adrenalina 10
(1:10 due fiale) intorno alla lesione con arresto del sanguinamento. Diagnosi: Ulcera gastrica attivamente sanguinante.Emostasi endoscopica”.
Alle ore 21.20 e alle ore 00.5 del 3/3/12 venivano infuse altre due sacche di sangue.
Il 3/3/12, ad un primo controllo del mattino (non è indicato l'orario) la paziente veniva descritta in condizioni generali molto scadute, pallida ma lucida e orientata, eupnoica, non riferisce angor né dolore toracico addominale. Non si segnalano ulteriori episodi emorragici.
Si richiedono n. 2 unità di e.c. del gruppo compatibili. PA 90/50 Fc 116/m SO2 96% in O2 a
15 l/min Controllo esami per il pomeriggio. Si posiziona catetere vescicale.
Alle ore 11: la pz presentava abbondante scarica di melena PA 80/60 mmHg Fc 116 b/m e veniva richiesta una consulenza gastroenterologica urgente con prelievi per emocromo.
Alle ore 11.15: la consulenza gastroenterologica descriveva la paz. in condizioni generali scadute. PA 90/50 Fc Fc 115 b/m Addome trattabile non dolente e veniva disposta EGDS urgente, rifiutata, però dalla paziente, in presenza della figlia.
Ore 12: Si trasfonde l'unità di EC gruppo 0 negativo prelevato dalla scorta della sala operatoria. Paz. in gravi condizioni cliniche, pallido, in shock ipovolemico, sudata, torpida ma risvegliabile e collaborante, cosciente. PA 80/60 Fc 120/min. Non riferisce angor ma presenta agli esami di laboratorio incremento di troponina miocardica e CK. Alle ore 12.30 veniva concordata che dopo la trasfusione la paz. avrebbe praticato l' ma alle ore Pt_6
13.00 il quadro clinico peggiorava a causa di un arresto cardiocircolatorio e respiratorio irreversibile per cui alle ore 13.15 veniva constatato il decesso.
Da questo excursus risulta chiaro che … è deceduta a causa di un grave Persona_1 shock ipovolemico su base emorragica causato da una ulcera gastrica sanguinante”.
Il CTU, alla luce dell'iter clinico e della condotta tenuta dai diversi sanitari che hanno avuto in cura la dal 20.1.2012 fino al giorno del decesso, ha escluso, in primo luogo, PE
l'esistenza di profili di responsabilità professionale, a carico dei sanitari dell' CP_3
in ordine al controllo del 20 gennaio 2012, e del P.O. Rizzoli per il ricovero dal 21 al
[...]
24 marzo 2012, nella gestione della paziente che possano aver avuto un ruolo causale e/o concausale con il decesso.
In particolare, ha ritenuto che:
-. “non si ravvisano condotte censurabili a carico dei Sanitari dell' Controparte_7
dove” la paziente “si è recata il giorno 20 gennaio per un controllo cardiologico
[...]
lamentando angina pectoris da alcuni mesi in un soggetto notoriamente affetto da cardiopatia ischemica cronica con pregresso infarto del miocardio trattato con PTCA + stent e ipertesa in trattamento farmacologico. In tale occasione, infatti, i sanitari della predetta struttura 11
hanno sottoposto la paziente a tutti gli opportuni controlli clinici e strumentali escludendo problematiche di natura cardiologica che necessitavano di trattamenti urgenti o terapie differenti da quelle già assunte dalla paziente”;
-. parimenti, “non si ravvisano condotte censurabile anche a carico dei sanitari del PO
“Rizzoli “di Lacco Ameno dove la” paziente “si è ricoverata dal giorno 21 marzo al giorno
24 marzo 2012, a causa della comparsa di epigastralgia, sudorazione, senso di oppressione al giugulo (dopo l'assunzione di un piccolo pezzetto di pandoro a colazione) e di un episodio di vomito alimentare. I sanitari di tale struttura hanno, infatti, correttamente, disposto il ricovero della paziente per osservazione clinica, sottoposto la stessa agli opportuni accertamenti per escludere patologie acute in atto , dimettendo[la] … in buone condizioni cliniche (“non angor, non dispnea, in equilibrio emodinamico) con prescrizione di praticare una esofagogastroscopia proprio per valutare la causa della epigastralgia (una volta esclusa
l'ipotesi che tale sintomo potesse essere riconducibile ad una causa di natura cardiovascolare)”.
Il CTU, invece, ha ritenuto l'esistenza di specifici elementi di inadempimento per quanto riguarda “la condotta tenuta dei sanitari del P.O. di dove la paziente si è” CP_1 CP_1 nuovamente “recata il giorno 2 marzo 2012 per essere sottoposta all'esofagogastroduodenoscopia”, in ordine alla quale il CTU ha rilevato, “indubbiamente, una grave carenza nella effettuazione di tale indagine, nel corso della quale il sanitario endoscopista non ha evidenziato e descritto la presenza di un'ulcera gastrica che, probabilmente, al momento ancora non sanguinava, ma che certamente era già presente tant'è da manifestarsi con una abbondante ematemesi solo poche ore dopo l'esame. Il mancato riscontro di tale lesione ulcerosa (si presume ancora non sanguinante) non descritta dall'operatore, ha sicuramente influito, seppur in minor misura, sul successivo decorso clinico e sull'exitus” (cfr. pag. 35 della CTU). Sul punto, il CTU ha evidenziato che “a tal proposito si possono fare due ipotesi: la prima, … meno probabile, che considera la possibilità che l'ulcera, nel corso della EGDS, fosse già sanguinante;
la seconda, più verosimile, che l'ulcera ha iniziato a sanguinare dopo l'effettuazione dell'esame: perché
“stimolata” durante l'esame o per pura casualità. … Resta il fatto, però, che anche qualora
l'endoscopista dell'ospedale “ avesse individuato l'ulcera nel corso dell'esame, in CP_1 assenza di sanguinamento l'ipotesi più probabile sarebbe stata quella della prescrizione di una terapia medica”.
Il CTU ha poi rilevato che “sicuramente più rilevante ai fini del rapporto causale con l'exitus della è, invece, da considerare la condotta dei sanitari del PO “S. Maria delle Per_3 12
Grazie” di Pozzuoli, dove la paziente è giunta poche ore dopo l'esecuzione della con Pt_6 una sintomatologia “una copiosa ematemesi” che non lasciava dubbi ad altre interpretazioni se non a quella di una emorragia gastrica, come d'altronde subito sospettato dai sanitari del
PS. La questione, tuttavia, è nella gestione della paziente ed in particolare nel notevole e ingiustificato atteggiamento di attesa e ritardo con cui è stata effettuata l'unica indagine necessaria per accertare la lesione ulcerosa sanguinante ed effettuare il trattamento con
l'emostasi endoscopica. Tale indagine, come chiaramente desumibile dai controlli riportati nella cartella clinica della predetta struttura, è stata invece procrastinata di circa sette ore!
La” paziente, “infatti, è giunta al Pronto soccorso, intorno alle ore 14.10 con parametri emodinamici e valori dell'emocromo ancora accettabili, per poi essere sottoposta all'esame endoscopico, alle ore 21.10, in condizioni scadute, con valori emodinamici alterati ed un emocromo compatibile con uno stato di shock emorragico-ipovolemico. Inoltre, una volta effettuata l'emostasi endoscopica, come detto con l' delle ore 21.10 del 2-3-2012, la Pt_6
degente non è stata adeguatamente controllata, pur essendo noto che il risanguinamento è una complicanza ben nota della procedura effettuata. Dopo la predetta procedura, per tutta la notte e fino alla mattina successiva, non viene effettuato alcun esame emocromo di controllo, nè risultano annotati in cartella i valori dei parametri vitali. Solo alle ore 11.00 del
3-3-2012, quando si manifesta un episodio di melena, chiaro segno di risanguinamento, viene richiesto l'emocromo ed una consulenza gastroenterologica, che a sua volta richiede
l'effettuazione di una nuova EGDS. Si ritiene che l'iniziale rifiuto di tale procedura espresso dalla paziente, poi rientrato dopo circa 1h e 15', ma senza che poi tale indagine si sia potuta eseguire, non ha avuto influenza sul decorso clinico, nel senso che anche qualora si fosse riusciti ad effettuare l è veramente poco probabile che si potesse fare fronte al Pt_6
gravissimo stato di shock della paziente”.
Alla luce di ciò, il CTU ha ritenuto che “il mancato tempestivo trattamento endoscopico della lesione ulcerosa gastrica sanguinante e poi il mancato accurato controllo del decorso clinico successivo a tale procedura, soprattutto nella notte fra il 2 ed il 3-3-2012, ha indubbiamente compromesso l'iter clinico infausto della paziente esitato con il suo decesso, tanto da determinare, con il criterio del più probabile che non, il decesso della stessa” (cfr. pag. 36 della CTU), con conseguente sussistenza di “profili di responsabilità professionale nella condotta dei sanitari di entrambe le strutture convenute ( “ e CP_1 Controparte_7
“S. Maria delle Grazie” di Pozzuoli), in rapporto di causalità materiale con il decesso CP_4
[di] … . Tale responsabilità deve essere ripartita nella misura del 20% a Persona_1 13
carico del “ e dell'80% a carico del P.O. di Pozzuoli, per i motivi ampiamente CP_1 esposti in precedenza”.
In risposta alle osservazioni dei CTP delle strutture resistenti, il CTU ha, poi, evidenziato che:
-. “il CT di parte della convenuta - dott. - “non fa altro che riportare Parte_7 Per_4
sostanzialmente dagli stessi riferimenti bibliografici cui si è fatto riferimento” nella CTU “le parti a lui più favorevoli, glissando sul caso specifico di cui si discute e sull'iter clinico desumibile dagli atti. La stessa letteratura cui fa riferimento il dott. precisa che:” il Per_4
riscontro endoscopico di lesioni attivamente sanguinanti e di stigmate di recente sanguinamento ad alto rischio (vaso visibile, coagulo adeso) è associato a un'alta probabilità di recidiva emorragica e richiede un trattamento di emostasi endoscopica che, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, migliora la prognosi di questi pazienti”... “ I pazienti che hanno presentato un episodio di sanguinamento maggiore devono essere attentamente monitorati dopo l'esecuzione dell'emostasi endoscopica, preferibilmente in ambiente subintensivo. Particolare attenzione andrà posta all'individuazione precoce dei segni clinici di un eventuale risanguinamento”. Pertanto , il riscontro anamnestico che …
avesse manifestato un importante episodio di ematemesi a distanza di poche Persona_1 ore dall'esecuzione di una esofagogastroduodenoscopia, avrebbe dovuto allertare il personale sanitario del PO di Pozzuoli e sottoporre la paziente ad un ulteriore esame EGDS in tempi brevi e non certamente dopo più di 7 ore allorquando anche i parametri vitali iniziavano ad essere compromessi., favorendo l'esito infausto”;
-. “In merito, poi, alle osservazioni” del CTP dell' dott.ssa , “si CP_1 Per_5 fa rilevare che la mancata diagnosi di una ulcera gastrica all'esame esofagogastroduodenoscopico eseguito presso il il giorno 2/3/12 è certamente CP_4
un errore censurabile che ha comunque compromesso il successivo iter clinico, rassicurando indirettamente i sanitari del sul fatto che la paziente non avesse ulcere Parte_8
gastriche e che, quindi, si poteva attendere qualche ora prima di procedere con un altro esame”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sussiste il nesso causale tra le azioni e le omissioni delle convenute strutture sanitarie – azioni e omissioni alle predette suscettibili di essere ascritte ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario delle stesse
– e il decesso di , nella misura del 20% a carico dell' Persona_1 [...]
e dell'80% a carico dell' Controparte_1 [...]
. La condotta delle convenute – suscettibile di essere ascritta alle predette ai CP_2 14
sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto posta in essere dal personale sanitario delle stesse – inoltre non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis e condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta dei sanitari avrebbe evitato l'evento lesivo e il conseguente decesso, verificatosi a carico della de cuius PE
.
[...]
In particolare, giova evidenziare che “la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (cfr. Cass. sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093).
In conclusione, va dichiarata la responsabilità della convenuta CP_1 [...]
e della convenuta Controparte_1 CP_2
[...]
7.- Passando all'esame del quantum debeatur della domanda risarcitoria, l'attrice
[...]
ha spiegato, anzitutto, domanda di risarcimento iure hereditatis del danno non Pt_1
patrimoniale subito da . Persona_1
7.1.- È orientamento pacifico e consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, che le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali sono i c.d. danni terminali, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 15350/2015), a condizione che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse.
È, quindi, configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato.
Il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che possono agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.
In tal caso, l'ammontare del danno biologico (c.d. terminale) sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, per il tempo di permanenza in vita, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte
(cfr. Cass. sez. III, 8 luglio 2014 n. 15491, Cass. sez. III, 23 febbraio 2004 n. 3549, Cass. sez.
III, 30 ottobre 2009 n. 23053, a mente della quale “l'ammontare del danno biologico, che gli 15
eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva”).
Si tratta di un danno – ha chiarito la Suprema Corte - nel quale i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato e, per questa ragione, non può essere liquidato attraverso l'applicazione automatica dei criteri contenuti nelle tabelle utilizzate dai Tribunali, ma deve essere compiutamente adeguato al caso concreto (cfr. Cass. sez. III, 16 marzo 2007 n. 7632, Cass. sez. III, 14 luglio 2003 n. 3549), tenendo conto della durata effettiva della vita.
Il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che pur se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità, in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549, e Cass., sez. III, 23 febbraio 2005 n. 3766), è stato ravvisato come “sempre esistente”, per effetto della
“percezione”, “anche non cosciente”, della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (cfr. Cass., sez. III, 28 agosto 2007 n. 18163, Cass. sez. III, 19 ottobre 2007 n. 21976).
Sulla scorta di tali principi, va pertanto riconosciuto all'attrice in qualità di Parte_1
sua erede, il danno biologico terminale della defunta.
7.2.- Quanto alla configurabilità del c.d. danno morale terminale, inteso quale danno subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo, in luogo dell'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima (rilevante per il danno biologico terminale), il diverso criterio dell'intensità della sofferenza provata (cfr. Cass. n. 15491/2014 cit., Cass. sez. III, 8 aprile 2010 n. 8360), rilevante sotto il profilo del danno morale, provocata dalla cosciente percezione da parte della vittima delle conseguenze catastrofiche delle lesioni (cfr. Cass., sez.
III, 31 maggio 2005 n. 11601).
Il danno non patrimoniale in questione è quindi finalizzato al ristoro della paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali ed
è risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicchè, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Cass. 13 giugno 2014 n. 13537; cfr. altresì Cass. Sez. U, 11 novembre nn. 26972 e
26973; cfr. Cass. sez. III, 5 dicembre 2014 n. 25731 che ribadisce l'ontologica diversità tra il danno biologico terminale e il danno morale terminale, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro). 16
Nel caso di specie, non è contestato che sia rimasta cosciente in seguito agli Persona_1
eventi di cui è causa e può, dunque, ritenersi che la stessa abbia avuto percezione delle ineluttabili conseguenze delle complicanze e del quadro patologico insorti dopo i trattamenti sanitari errati, omessi e prestati tardivamente. Può pertanto ritenersi soddisfatto il principio espresso dalla Suprema Corte.
Peraltro, onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio e tenendo conto, sul punto, dell'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. SS.UU. nn. 26972-3-4-5 dell'11.11.2008, oltre alla sent. N. 15350/2015) deve ritenersi il carattere omnicomprensivo della categoria del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
La valutazione del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato.
7.3.- Considerati, quindi, il predetto danno biologico e le sofferenze patite da , Persona_1
tenuto conto del protrarsi delle sofferenze per circa 2 giorni (e cioè dall'errato svolgimento dell'esofagogastroduodenoscopia del 2 marzo 2012 fino al decesso il 3 marzo 2012), dell'entità delle sofferenze stesse, alla luce delle tabelle individuate dal Tribunale di Milano
(ed. 2024) per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, si stima equo liquidare per il danno terminale la somma complessiva di euro 35.247,00, non ulteriormente personalizzabile, non essendo allegato un ulteriore particolare sconvolgimento della vittima in relazione alle circostanze del caso concreto rispetto a quello già contemplato nelle citate Tabelle.
All'attrice pertanto, spetta a tale titolo la somma complessiva di € Parte_1
35.247,00, il cui pagamento va posto a carico dell' CP_1 Controparte_1
e a carico dell' , in solido ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art. 2055 c.c..
7.4.- Alcuna somma può essere liquidata per il danno esistenziale della defunta PE
, che non costituisce una forma autonoma di danno, ma è già ricompreso nella
[...]
liquidazione del danno non patrimoniale globalmente considerato, alla luce dei principi sopra esposti.
7.5.- Va rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza della defunta, atteso che, come sopra rilevato, dalla CTU espletata, applicando la regola probatoria del “più probabile che non”, emerge la prova dell'esistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte della paziente, essendo la perdita di chance di 17
sopravvivenza un danno ontologicamente diverso da quello della perdita del bene vita, accertato dal CTU.
7.6.- Circa la lesione del diritto al c.d. consenso informato, giova rilevare che il diritto al consenso informato in ambito sanitario è ora sancito dall'art. 1 L. 219/2017: “
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli
1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Già prima della novella legislativa del 2017 il diritto in esame, inteso quale “espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”, era stato riconosciuto da
C. Cost. sent. n. 438/2008 e da numerose sentenze di legittimità, in forza dei principi posti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e da diverse norme internazionali (art. 8 CEDU, art. 24
Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989, ratificata con L.
27.05.1991 n. 176; art. 5 Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad
Oviedo il 4.04.1997, ratificata con L. 28.03.2001 n. 145; art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata a Nizza il 7.12.2000) e nazionali (art. 3 L. 21.10.2005 n. 219 “Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”; art. 6 L.
19.02.2004 n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”; art. 33 L.
23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.
La recente Cass. 11.11.2019 n. 28985 così ha riassunto gli aspetti principali di questo danno:
“La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità) diverso dalla lesione del diritto alla salute [...]. Pertanto, possono prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione. A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha 18
cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc". In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute -da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito- andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
E) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti [...]: in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile [...] qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva
e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte”.
Si tratta dunque di un danno-conseguenza; i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi che superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante esclusivamente dall'omessa informazione (ex multis:
Cass. 28985/2019; Cass. 24471/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, sebbene non sia allegato e provato l'adeguato consenso informato per quanto concerne l'Esofagogastroduodenoscopia (EGDS), praticate presso 19
entrambe le strutture ospedaliere, ma solo il consenso informato alle Emotrasfusioni effettuate presso l' , non può ugualmente presumersi che la defunta non avrebbe in ogni Parte_5 caso scelto di non sottoporsi all'EGDS del 2.3.2012 presso l' svoltasi in regime CP_8
di day hospital, né a quella prescritta ed eseguita il 2.3.2012 presso l'
[...]
(appartenente al territorio dell' , invece, per Controparte_9 Parte_5
quanto concerne la seconda EGDS prescritta il 3.3.2012 presso il citato presidio ospedaliero, in base a quanto riscontrato in atti e riportato nella CTU a seguito di un iniziale rifiuto della paziente, alle ore 12.30 veniva concordato “che dopo la trasfusione la paziente avrebbe effettuato ( cfr. pag. 34 dell'elaborato peritale). Pt_6
Va rigettata, pertanto, la domanda di risarcimento da lesione del diritto al consenso informato.
8.- Gli attori hanno spiegato, altresì, domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito iure proprio in conseguenza del decesso di PE
.
[...]
8.1.- Ai fini della determinazione del danno morale iure proprio, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, deve considerarsi il danno scaturente dalla lesione del rapporto parentale. Ed invero, come affermato dalla predetta giurisprudenza, in tema di danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (secondo l'accezione di cui alle sentenze Cass. sez. III, 31 maggio 2003,
n. 8827 e n. 8828, ribadita, poi, da Cass., sez. U., 11 novembre 2008 n. 26972, n. 26973, n.
26974 e n. 26975). Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali, appare equo liquidare a favore dei congiunti del defunto una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al c.d. pretium doloris, in senso stretto.
Laddove il fatto lesivo provochi una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano (Cass., sez. III, 31 maggio 2003 n. 8827), si determina uno sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (Cass., sez. III 31 maggio 2003 n. 8827 e n. 8828). 20
Esso si concreta in una modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione;
ciò in conseguenza della subita alterazione e della privazione del rapporto materiale e personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (Cass. 12 giugno 2006 n. 13546). La compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche come quella di specie deve sicuramente presumersi, in quanto corrispondente all'id quod plaerumque accidit, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (cfr. Cass. 12 giugno 2006 n. 13546).
8.2.- Pertanto, condividendo l'orientamento emerso nel Tribunale di Milano (cfr. “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale”- edizione 2024) in ordine ad una valutazione “a punti”, tenuto conto dell'età della vittima primaria (80 anni circa) e di quella della figlia vittima secondaria, Parte_1
al momento del decesso della madre (47 anni circa), del grado di parentela (figlia), della circostanza – non contestata – della convivenza con la al momento del decesso e del PE
numero degli altri congiunti in vita, nonché dell'intensità della relazione, si ritiene di dover determinare il risarcimento spettante a in via equitativa, a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, in termini monetari attuali, in €
281.592,00, il cui pagamento va posto a carico dell' Controparte_1
e dell' , in solido tra loro ex art.
[...] Controparte_2 21
connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico” (cfr. Cass. sent. n. 4253/2012).
La giurisprudenza più recente ha mutato il proprio orientamento, ritenendo anzitutto non condivisibile la limitazione della “società naturale” (cui fa riferimento l'art. 29 Cost.) all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”. Muovendo da codesto presupposto, pertanto, la Cassazione è giunta a ritenere che la convivenza con il defunto costituisca solamente uno dei molteplici elementi provanti l'esistenza del rapporto sentimentale leso, incidendo eventualmente sull'importo del risarcimento del danno (cfr. Cass. sent n.
21230/2016).
In buona sostanza, l'indagine che deve compiere il Giudice ai fini dell'accertamento del danno lamentato non può limitarsi all'esistenza della convivenza tra il congiunto e la vittima, ma deve riguardare il concreto atteggiarsi di quel rapporto affettivo esistente e tale da aver determinato unamutatio in peius nella vita del soggetto danneggiato. In altre parole, spetta al danneggiato provare, ex art. 2697 cc., l'effettivo pregiudizio patito a seguito della perdita subita e del vincolo affettivo esistente con ilde cuius. Ed infatti, la Suprema Corte, con sentenza n. 907/2018, richiamando il principio secondo cui “la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova” ha affermato che, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato inre ipsa, bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato e provato.
Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr. Cass. sentenza n. 21230/2016).
In conseguenza di ciò, se la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere ricostruita in via presuntiva, non può essere omogenea la offerta istruttoria in relazione al rapporto nonno-nipote o suocero/genero.
Per tali ultimi rapporti, infatti, si richiede una puntuale allegazione e prova dalla quale evincere l'intensità del vincolo e la conseguente entità del danno.
Applicando i suddetti principi al caso di specie deve concludersi per il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dai nipoti e dal genero di , non essendo stati allegati Persona_1
specifici fatti dai quali evincere l'effettività e la consistenza della loro relazione con la defunta, al di là della mera convivenza, non essendo sufficienti a tal fine le generiche affermazioni di cui alle pagine 12 e 13 dell'atto di citazione. 22
9.- Va accolta la domanda formulata da di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale subito per l'esborso delle spese funerarie sostenute, trattandosi di un danno risarcibile che gli attori possono far valere direttamente nei confronti del responsabile.
L'attrice, in particolare, hanno provato l'ammontare del predetto danno, depositando in giudizio la fattura resa dall'impresa di onoranze funebri.
Per l'esposte ragioni, l' Controparte_1
e l' vanno condannate al pagamento in favore degli attori, rispettivamente,
[...] Parte_5 della quota del 20% e della quota dell'80% della somma di € 2.301,81.
10.- Va rigettata la domanda formulata dagli attori in ordine alla perdita dei benefici economici che la vittima destinava ai familiari, in quanto del tutto priva in termini di allegazioni e prove.
11.- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, gli importi sopra indicati, determinati all'attualità, vanno rideterminati con riferimento alla data dell'evento lesivo (3.3.2012) devalutandolo secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da marzo 2012 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 3.3.2013 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 3.3.2012 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio
(comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai 23
sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
12.- Le spese di lite, comprese quelle relative alla Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la maggiore soccombenza dell'
[...]
e dell' . Controparte_1 Parte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1). Condanna l' Controparte_1
e l' al pagamento, in solido tra loro (e ciascuna, nei rapporti interni secondo Controparte_2
le quote individuate in parte motiva), a favore di iure hereditatis, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale spettante alla defunta , della somma Persona_1
complessiva di euro 35.247,00, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). Condanna l' Controparte_1
e l' al pagamento, in solido tra loro (e ciascuna, nei rapporti interni secondo Controparte_2
le quote individuate in parte motiva), in favore di a titolo di risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale subito iure proprio, della somma di euro 281.592,00 e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito iure proprio, della somma di euro 2.301,81, il tutto oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale della somma così liquidata, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3). Rigetta ogni altra domanda;
4). Condanna l' e Controparte_1
l' al pagamento, in solido, in favore degli attori delle spese di lite, liquidate Controparte_2
in euro 545,00 per spese vive ed euro 14.170,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Giuseppe Mazzucchiello e dell'avv. Giuseppe Colapietro, dichiaratisi anticipatari;
24
5). Pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
e dell' le spese di CTU medico legale.
[...] Controparte_2
Napoli, 24.4.2024.
IL GIUDICE
dr.ssa Nicoletta Calise
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2055 c.c. e ciascuna, nei rapporti interni, per la quota di responsabilità individuata dal CTU.
8.3.- Va rigettata la domanda di risarcimento del danno parentale proposta dagli altri attori.
Occorre, sul punto, ripercorrere gli orientamenti giurisprudenziali che nel tempo si sono susseguiti.
Originariamente, la Corte di Cassazione aveva negato il diritto al risarcimento del pregiudizio subito da soggetti estranei rispetto alla c.d. “famiglia nucleare”, quali ad esempio i nonni, i nipoti, il genero, la nuora, ecc., ritenendo che il danno da questi patito potesse essere risarcito soltanto in caso di convivenza con il defunto. Il convincimento della Suprema Corte era imperniato sui “precetti costituzionali dedicati alla famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.)”, dai quali emergerebbe “una famiglia (anche di fatto) nucleare, incentrata su coniuge, genitori e figli, rispetto alla quale soltanto è delineata la trama dei diritti e doveri reciproci”; pertanto, la
Cassazione aveva ritenuto “affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) … necessaria la convivenza, quale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2900 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mazzuchiello e dall'avv. Parte_4
Giuseppe Colapietro. i quali dichiarano di voler ricevere atti e comunicazioni di legge alla email indicata nell'atto di citazione;
-Attori-
E
L' Controparte_1
, in persona del commissario straordinario p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'avv. prof. Roberto Bocchini, domiciliatario in alla via Filangieri, 21; CP_1
-Convenuta -
NONCHE'
, in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Francesco Giuseppe Alfano e dall'avv. Maria Dulvi Corcione, elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura aziendale in Frattamaggiore (Na) alla via Lupoli,
27;
- Convenuta-
Conclusioni: per gli attori: “reiterata la richiesta di ammissione della prova testimoniale, articolata nella seconda memoria ex art. 183 6° co. c.p.c., … chiedendo … [di] … dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, solidale, alternativa o proporzionale dei convenuti nella produzione dell'evento dannoso de quo e, per l'effetto, 2
condannarli, in solido, alternativamente o proporzionalmente al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.) che non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno per la lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, del danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, alla capacità permanente, alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il doloroso calvario terapeutico, danno per la perdita di chances di miglioramento, guarigione e sopravvivenza e comunque terapeutiche, danno da migliore e più lunga vita, danno dal lesione del diritto all'autodeterminazione ed alla salute connessi al carente consenso informato, danno da perdita/compromissione delle chances del rapporto parentale, etc.), subìti dagli attori, nella qualità di eredi (la sola ) Parte_1
e tutti in proprio, della de cuius … , …, nella misura da determinarsi secondo Persona_1
equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, esclusivamente con liquidazione una tantum, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi tenuto conto degli approdi giurisprudenziali e/o normativi, comunque non inferiori a quelli legali, dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno, nonché delle spese, comprese quelle di CTU e CTP, diritti ed onorari, spese generali come per legge, CPA ed IVA, con attribuzione ai procuratori anticipatari”; per la : come da Controparte_1
“atti e scritti difensivi”, “impugna … l'elaborato peritale depositato dal CTU e le conclusioni rassegnate. Insiste per il rigetto delle avverse domande”; per la : come da “scritti difensivi”, “di cui … chiede l'accoglimento”; CP_2 CP_2
“impugna le risultanze della CTU”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- figlia e unica erede di , genero della Parte_1 Persona_1 Parte_2
defunta, e e nipoti della stessa, hanno convenuto in giudizio Parte_3 Parte_4
l' e l chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni a seguito di una serie di presunte gravi negligenze sanitarie che avrebbero condotto al decesso della paziente.
In particolare, hanno esposto che:
• , affetta da cardiopatia ischemica, a partire dal 20.1.2012 si era recata Persona_1
presso diversi ospedali ( Rizzoli di Ischia, e infine Pozzuoli) per episodi di CP_1 3
epigastralgia e disturbi gastrici, ma in nessuna delle strutture vennero eseguiti approfondimenti gastroenterologici adeguati;
• L'EGDS (gastroscopia) eseguita il 2 marzo 2012 all' venne eseguita Controparte_3
in modo frettoloso, doloroso, senza consenso informato, nonché in modo erroneo, avendo provocato un sanguinamento (ematemesi).
• Il trasferimento d'urgenza a Pozzuoli evidenziò gravi condizioni (anemia, ulcera sanguinante non rilevata in precedenza, ritenuta lesione iatrogena causata dalla gastroscopia del , ma i medici agirono con ritardo: l'EGDS urgente fu CP_1
eseguita solo dopo 7 ore, con trattamento inadeguato della lesione.
• Il 3 marzo 2012, a seguito di un peggioramento e shock ipovolemico, la paziente entrò in coma e morì poco dopo, senza che venissero attuate manovre rianimatorie.
Gli attori, quindi, chiedono che venga accertata la responsabilità delle strutture sanitarie per negligenza e imperizia, e che vengano risarciti tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (indicati in dettaglio nelle conclusioni riportate in epigrafe) a causa della morte evitabile della paziente, oltre a spese legali e interessi.
L' costituitasi, ha chiesto, il Controparte_1
rigetto delle domande, ritenute infondate sotto ogni profilo, eccependo, in particolare:
-. di aver agito nel pieno rispetto delle norme sanitarie e deontologiche, senza negligenza né imperizia;
-. che l'EGDS eseguita il 2 marzo 2012 al non era stata invasiva (nessun prelievo o CP_1
manovra rischiosa), perciò non avrebbe potuto causare danni;
-. che il consenso informato era presente e conforme ai requisiti previsti dalla legge e dalla deontologia;
-. che la morte della paziente è avvenuta in un altro ospedale (S. Maria delle Grazie di
Pozzuoli), parte dell' , non dell' convenuta e, pertanto, eventuali Parte_5 CP_1
errori successivi hanno interrotto il nesso causale, escludendo ogni responsabilità del
CP_1
-. che gli attori non hanno fornito alcuna prova concreta del danno subito né della responsabilità dell'ente.
L' , costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata Controparte_2
sotto ogni profilo, eccependo:
-. la nullità della citazione, per genericità e parzialità, ritenendo che la ricostruzione dei fatti sia viziata da affermazioni soggettive e non supportate dalla documentazione clinica;
4
-. che i fatti clinici ricostruiti mostrano che la paziente è stata monitorata adeguatamente, sottoposta a cure tempestive, compresa una EGDS che ha permesso di arrestare un sanguinamento attivo;
è stato inoltre documentato che un secondo esame non fu Pt_6
eseguito per rifiuto espresso della paziente, registrato con firma, impedendo così ogni verifica sull'efficacia dei trattamenti non effettuati;
-. che pertanto, le contestazioni della parte attrice risultano prive di riscontro oggettivo e medico-legale, e la condotta sanitaria si è svolta nel rispetto delle buone pratiche cliniche e delle condizioni specifiche della paziente, anziana e affetta da gravi patologie preesistenti;
-. che non sussiste il nesso causale tra le presunte omissioni mediche e la morte della paziente, non essendovi certezza scientifica che una diagnosi e terapia più tempestive avrebbero cambiato l'esito, considerata la grave comorbilità della paziente;
-. che il Il trattamento effettuato ( dopo 7 ore) era giustificato dal bisogno di stabilizzare Pt_6
la paziente e comunque il rifiuto successivo aveva reso inutile ogni intervento successivo;
-. che anche se fosse stato scelto un trattamento alternativo, come il termico, l'effetto degli anticoagulanti avrebbe comunque reso incerta la prevenzione del sanguinamento;
inoltre, la rapidità dell'aggravarsi delle condizioni ha reso impossibile anche le manovre rianimatorie.
-. che parte attrice non dimostra concretamente quale "chance di sopravvivenza" sia stata persa, né collega con rigore scientifico e probatorio i presunti inadempimenti al decesso.
In subordine, l' ha chiesto che, qualora venisse riconosciuta una Controparte_2
responsabilità parziale dei propri sanitari, il Tribunale limiti il risarcimento solo ai danni effettivamente provati e direttamente riferibili al personale degli ospedali di Ischia e Pozzuoli, escludendo qualsiasi solidarietà con l'altra struttura convenuta (Monaldi), applicando eventuali riduzioni per il concorso colposo della paziente o dei familiari (art. 1227 c.c.), che rifiutarono il trattamento EGDS.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletata una CTU, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dall' Controparte_2
del tutto priva in termini di concrete esemplificazioni dell'asserita genericità della
[...]
domanda, sulla quale, peraltro, la convenuta si è puntualmente difesa.
3.- La domanda proposta dagli attori è fondata nei limiti che seguono.
4.- In ordine all'accertamento dell'an debeatur, giova premettere che l'esposizione dei fatti effettuata dagli attori nell'atto di citazione depone inequivocabilmente per la qualificazione dell'azione proposta iure hereditatis come di natura contrattuale, stante l'obbligazione assunta 5
direttamente dalle strutture sanitarie convenute con la loro dante causa , e di Persona_1
natura extracontrattuale per quanto riguarda la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale e patrimoniale proposta iure proprio.
5.- Giova riportare i principi rilevanti in materia.
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico. Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che gli attori, eredi della paziente danneggiata, devono limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente (cfr. Cass. sez. III, sent. n.
10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del sanitario e la lesione del diritto alla salute, non potendosi predicare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.
(cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr. Cass. sez.
III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, 6
o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico appartenente alla struttura sanitaria e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del professionista- sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
6.- I dati di fatto esposti dagli attori relativi ai ricoveri, agli esami, agli accertamenti ai quali è stata sottoposta presso le strutture sanitarie convenute sono provati alla luce Persona_1
della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di C.T.U.
In particolare, gli attori hanno fornito la prova del titolo, in forza del quale essi hanno esercitato l'azione risarcitoria nei confronti delle convenute, rappresentato dal contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), e allegato gli inadempimenti dei sanitari delle strutture convenute, consistenti nella errata diagnosi e nella errata scelta dei trattamenti sanitari, nel ritardo e nell'omissione dei dovuti esami e indagini, nonché nell'omissione di acquisizione di idoneo consenso informato.
Va stabilito, pertanto, se: 7
-. Vi è nesso di causalità (anche alla stregua del criterio della preponderanza dell'evidenza o del c.d. “più probabile che non”) tra le azioni e le eventuali omissioni dei sanitari che ebbero in cura e il grave shock ipovolemico su base emorragica causato da ulcera Persona_1
gastrica sanguinante con conseguente decesso della paziente;
-. La condotta dei medici e, quindi, delle strutture sanitarie convenute, ai sensi dell'art. 1228
c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) sopra specificamente indicati e descritti.
I fatti per cui è causa, come detto, sono ampiamente accertati alla luce della relazione di CTU depositata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. di parte convenuta fornite alle pag. 38 e ss. dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del
27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta.
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 n.
12695).
Orbene, il CTU dott. prof. all'esito di condivisibili ragionamenti fondati sui Persona_2
dati di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, ha accertato la colpa dei sanitari dell' e del P.O. Santa Maria delle Controparte_3
Grazie nel trattamento del caso della , che non implicava la soluzione di problemi PE
tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.).
Giova riportare i passi salienti della relazione scritta del CTU (cfr. pag. 31 e ss.):
, di anni 80, e già affetta, tra l'altro, da cardiopatia ischemica cronica ed Persona_1
esiti di infarto acuto del miocardio trattato con PTCA +Stent, in trattamento farmacologico con antiaggreganti (ASA e Clopidogrel), il giorno 20/1/2012 , a causa della comparsa da alcuni mesi di episodi di angina della durata di un minuto, praticava un controllo in Day
Hospital presso il di dove dopo gli accertamenti del caso, che CP_4 CP_1
escludevano fatti acuti e /o patologie cardiache che necessitavano di trattamenti particolari 8
e/o urgenti: tant'è che la paziente veniva dimessa in pari giornata con diagnosi di:
“Cardiopatia ischemica cronica. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia.
Il giorno dopo, tuttavia, il 21/1/12, a causa della comparsa improvvisa di intensa epigastralgia, sudorazione, senso di oppressione al giugulo (dopo l'assunzione di un piccolo pezzetto di pandoro a colazione) e di un episodio di vomito alimentare, la … Restituta si recava presso il PO “A. Rizzoli” di Lacco Ameno dove veniva ricoverata per approfondimenti diagnostici con diagnosi di: “Epigastralgia di natura da determinare in cardiopatica”. Il 24/1/2012 veniva dimessa asintomatica per angor e dispnea ed in buon compenso emodinamico con diagnosi di “angina pectoris secondaria ad epigastralgia in soggetto affetto da cardiopatia ischemica. Esiti di PTCA. Ipertensione arteriosa. IRC” … e con il consiglio di eseguire una gastroduodenoscopia … per poi ritornare a controllo da programmare.
Prenotato l'esame richiesto, il giorno 2/3/2012 si ricoverava in regime di day hospital presso la Divisione di Elettrofisiologia - Studi e terapie Aritmie dell' (2/3/12) dove CP_1 veniva sottoposta all'esofago-gastroduodenoscopia così refertato: “Esofago regolare.
Cardias incontinente con accentuazione del reticolo venoso sottomucoso, senza evidenza di evidenti varici. Stomaco iperemico in sede antrale. . e II porzione CP_5 CP_6 duodenale regolari. Conclusioni: Incontinenza cardiale. Gastrite antrale”. Veniva, quindi, dimessa con l'indicazione di programmare ulteriori esami diagnostici da effettuarsi in data da concordare.
Lo stesso giorno, durante la fase di imbarco a Pozzuoli sul traghetto per Ischia, si manifestava una imponente ematemesi per cui veniva soccorsa e trasportata con ambulanza del 118 presso il PO “S. Maria delle Grazie” dove veniva ricoverata con diagnosi di:
“Ematemesi in pz sottoposta stamane ad EGDS”. All'arrivo veniva visitata (pz sveglia, sudata, pallida. Addome trattabile dolente in epigastrio. Non melena all'esplorazione rettale.
PA 90/60 mmHg SpO2 95% in aa) e sottoposta ad esami ematochimici che alle ore 15.06 mostravano: globuli bianchi = 14.7 10^3/UL (vn 4.0- 10.0); globuli rossi = 3.82 10^6/UL(vn
4.20-6.10); emoglobina =11.3 g/dl (vn 13.0- 17.0); ematocrito =34.1% (vn 36.0-50.0); piastrine = 700 10^3/UL (vn150-400).
Alle ore 15.20 in cartella veniva annotato che la paziente evacua feci normocromiche e che riferisce miglioramento della sintomatologia. La pressione arteriosa risulta 110/50 mmHg mentre la saturazione di ossigeno (SpO2) 95% in aria ambiente. Sempre nel diario clinico veniva annotato che contattato il collega endoscopista per richiedere una consulenza ed 9
esposto dettagliatamente il caso, questi riferiva che la pz doveva essere ricoverata per monitorizzazione non ritenendo opportuno eseguire la consulenza richiesta in PS.
Alle ore 17.00, pertanto, … Restituta ] veniva ricoverata in barella e in condizioni PE
cliniche così descritte: “Pz sveglio, orientato, collaborante. Non dispnea a riposo né edemi periferici. Al torace MV ridotto su tutto l'ambito con ipofonesi basale bilaterale. Fc 55b/m
PA 100 /70 mmHg SpO2 92% in aa. Addome dolente alla palpazione dell'epigastrio”.
Alle ore 17.40 si verificava un nuovo episodio di ematemesi. La pressione arteriosa risultava essere 90/70 mmHg e venivano richiesti una consulenza gastroenterologica ed un emocromo urgenti.
Alle ore 18.30 dalla consulenza gastroenterologica urgente emergeva: Pz pallida in condizioni cardiorespiratorie gravi PA ↓ 90/60 mmHg, Hb 6.6 dopo tre episodi di ematemesi.
(Globuli rossi 2,29 10^6/UL ). Ha praticato in mattinata EGDS (non esibisce referto) IRC
Cardiopatia ipertensiva. Considerate le condizioni cliniche scadute della paz si consiglia riequilibrio emodinamico (emotrasfusione) e rivalutazione per eventuale endoscopia. Previo consenso della paziente venivano richieste 2 unità di emazie concentrate gruppo 0 Rh positivo al Centro trasfusionale dell'Ospedale Cardarelli.
Al controllo delle ore 20.15 le condizioni generali della paziente risultavano scadute e quindi veniva contattato telefonicamente il gastroenterologo per di urgenza. Pt_6
Alle ore 20.25 la paziente presentava melena ed una pressione arteriosa di 100/60 mmHg.
Per cui giunte in reparto le 2 sacche di sangue richieste, alle ore 20.45, iniziava la trasfusione di una prima sacca.
Alle ore 20.50 veniva richiesto un emocromo giunto in laboratorio alle 21.02 che mostrava: globuli bianchi = 16.3 10^3/UL (vn 4.0-10.0); globuli rossi = 1.71 10^6/UL(vn 4.20-6.10); emoglobina =5.0 g/dl (vn 13.0-17.0); ematocrito =15.2% (vn 36.0-50.0); piastrine = 494
10^3/UL (vn150-400).
Alle ore 21.10, informata la paziente, veniva richiesto ed eseguito una EGDS che mostrava:
“Presenza di sangue fresco in tutti i tratti esplorati con coaguli che limitano la visione.
Esofago con calibro e decorso nella norma,senza evidenza di patologie. Cavità gastrica normoespansibile con grosso coagulo che interessa il fondo ed il corpo impedendone lo studio. Si riesce a passare: antro regolare. Piloro valicabile. Bulbo duodenale verniciato di sangue, normoespansibile, con mucosa apparetemente indenne. Nulla in secondo duodeno, esplorato fino alla regione papillare. Si eseguono numerosi lavaggi della cavità gastrica riuscendo a mettere in evidenza ulcera lineare (circa 2 cm) a margini piani ed a fondo deterso con evidenza di vaso attivamente sanguinante:si esegue infiltrazione di adrenalina 10
(1:10 due fiale) intorno alla lesione con arresto del sanguinamento. Diagnosi: Ulcera gastrica attivamente sanguinante.Emostasi endoscopica”.
Alle ore 21.20 e alle ore 00.5 del 3/3/12 venivano infuse altre due sacche di sangue.
Il 3/3/12, ad un primo controllo del mattino (non è indicato l'orario) la paziente veniva descritta in condizioni generali molto scadute, pallida ma lucida e orientata, eupnoica, non riferisce angor né dolore toracico addominale. Non si segnalano ulteriori episodi emorragici.
Si richiedono n. 2 unità di e.c. del gruppo compatibili. PA 90/50 Fc 116/m SO2 96% in O2 a
15 l/min Controllo esami per il pomeriggio. Si posiziona catetere vescicale.
Alle ore 11: la pz presentava abbondante scarica di melena PA 80/60 mmHg Fc 116 b/m e veniva richiesta una consulenza gastroenterologica urgente con prelievi per emocromo.
Alle ore 11.15: la consulenza gastroenterologica descriveva la paz. in condizioni generali scadute. PA 90/50 Fc Fc 115 b/m Addome trattabile non dolente e veniva disposta EGDS urgente, rifiutata, però dalla paziente, in presenza della figlia.
Ore 12: Si trasfonde l'unità di EC gruppo 0 negativo prelevato dalla scorta della sala operatoria. Paz. in gravi condizioni cliniche, pallido, in shock ipovolemico, sudata, torpida ma risvegliabile e collaborante, cosciente. PA 80/60 Fc 120/min. Non riferisce angor ma presenta agli esami di laboratorio incremento di troponina miocardica e CK. Alle ore 12.30 veniva concordata che dopo la trasfusione la paz. avrebbe praticato l' ma alle ore Pt_6
13.00 il quadro clinico peggiorava a causa di un arresto cardiocircolatorio e respiratorio irreversibile per cui alle ore 13.15 veniva constatato il decesso.
Da questo excursus risulta chiaro che … è deceduta a causa di un grave Persona_1 shock ipovolemico su base emorragica causato da una ulcera gastrica sanguinante”.
Il CTU, alla luce dell'iter clinico e della condotta tenuta dai diversi sanitari che hanno avuto in cura la dal 20.1.2012 fino al giorno del decesso, ha escluso, in primo luogo, PE
l'esistenza di profili di responsabilità professionale, a carico dei sanitari dell' CP_3
in ordine al controllo del 20 gennaio 2012, e del P.O. Rizzoli per il ricovero dal 21 al
[...]
24 marzo 2012, nella gestione della paziente che possano aver avuto un ruolo causale e/o concausale con il decesso.
In particolare, ha ritenuto che:
-. “non si ravvisano condotte censurabili a carico dei Sanitari dell' Controparte_7
dove” la paziente “si è recata il giorno 20 gennaio per un controllo cardiologico
[...]
lamentando angina pectoris da alcuni mesi in un soggetto notoriamente affetto da cardiopatia ischemica cronica con pregresso infarto del miocardio trattato con PTCA + stent e ipertesa in trattamento farmacologico. In tale occasione, infatti, i sanitari della predetta struttura 11
hanno sottoposto la paziente a tutti gli opportuni controlli clinici e strumentali escludendo problematiche di natura cardiologica che necessitavano di trattamenti urgenti o terapie differenti da quelle già assunte dalla paziente”;
-. parimenti, “non si ravvisano condotte censurabile anche a carico dei sanitari del PO
“Rizzoli “di Lacco Ameno dove la” paziente “si è ricoverata dal giorno 21 marzo al giorno
24 marzo 2012, a causa della comparsa di epigastralgia, sudorazione, senso di oppressione al giugulo (dopo l'assunzione di un piccolo pezzetto di pandoro a colazione) e di un episodio di vomito alimentare. I sanitari di tale struttura hanno, infatti, correttamente, disposto il ricovero della paziente per osservazione clinica, sottoposto la stessa agli opportuni accertamenti per escludere patologie acute in atto , dimettendo[la] … in buone condizioni cliniche (“non angor, non dispnea, in equilibrio emodinamico) con prescrizione di praticare una esofagogastroscopia proprio per valutare la causa della epigastralgia (una volta esclusa
l'ipotesi che tale sintomo potesse essere riconducibile ad una causa di natura cardiovascolare)”.
Il CTU, invece, ha ritenuto l'esistenza di specifici elementi di inadempimento per quanto riguarda “la condotta tenuta dei sanitari del P.O. di dove la paziente si è” CP_1 CP_1 nuovamente “recata il giorno 2 marzo 2012 per essere sottoposta all'esofagogastroduodenoscopia”, in ordine alla quale il CTU ha rilevato, “indubbiamente, una grave carenza nella effettuazione di tale indagine, nel corso della quale il sanitario endoscopista non ha evidenziato e descritto la presenza di un'ulcera gastrica che, probabilmente, al momento ancora non sanguinava, ma che certamente era già presente tant'è da manifestarsi con una abbondante ematemesi solo poche ore dopo l'esame. Il mancato riscontro di tale lesione ulcerosa (si presume ancora non sanguinante) non descritta dall'operatore, ha sicuramente influito, seppur in minor misura, sul successivo decorso clinico e sull'exitus” (cfr. pag. 35 della CTU). Sul punto, il CTU ha evidenziato che “a tal proposito si possono fare due ipotesi: la prima, … meno probabile, che considera la possibilità che l'ulcera, nel corso della EGDS, fosse già sanguinante;
la seconda, più verosimile, che l'ulcera ha iniziato a sanguinare dopo l'effettuazione dell'esame: perché
“stimolata” durante l'esame o per pura casualità. … Resta il fatto, però, che anche qualora
l'endoscopista dell'ospedale “ avesse individuato l'ulcera nel corso dell'esame, in CP_1 assenza di sanguinamento l'ipotesi più probabile sarebbe stata quella della prescrizione di una terapia medica”.
Il CTU ha poi rilevato che “sicuramente più rilevante ai fini del rapporto causale con l'exitus della è, invece, da considerare la condotta dei sanitari del PO “S. Maria delle Per_3 12
Grazie” di Pozzuoli, dove la paziente è giunta poche ore dopo l'esecuzione della con Pt_6 una sintomatologia “una copiosa ematemesi” che non lasciava dubbi ad altre interpretazioni se non a quella di una emorragia gastrica, come d'altronde subito sospettato dai sanitari del
PS. La questione, tuttavia, è nella gestione della paziente ed in particolare nel notevole e ingiustificato atteggiamento di attesa e ritardo con cui è stata effettuata l'unica indagine necessaria per accertare la lesione ulcerosa sanguinante ed effettuare il trattamento con
l'emostasi endoscopica. Tale indagine, come chiaramente desumibile dai controlli riportati nella cartella clinica della predetta struttura, è stata invece procrastinata di circa sette ore!
La” paziente, “infatti, è giunta al Pronto soccorso, intorno alle ore 14.10 con parametri emodinamici e valori dell'emocromo ancora accettabili, per poi essere sottoposta all'esame endoscopico, alle ore 21.10, in condizioni scadute, con valori emodinamici alterati ed un emocromo compatibile con uno stato di shock emorragico-ipovolemico. Inoltre, una volta effettuata l'emostasi endoscopica, come detto con l' delle ore 21.10 del 2-3-2012, la Pt_6
degente non è stata adeguatamente controllata, pur essendo noto che il risanguinamento è una complicanza ben nota della procedura effettuata. Dopo la predetta procedura, per tutta la notte e fino alla mattina successiva, non viene effettuato alcun esame emocromo di controllo, nè risultano annotati in cartella i valori dei parametri vitali. Solo alle ore 11.00 del
3-3-2012, quando si manifesta un episodio di melena, chiaro segno di risanguinamento, viene richiesto l'emocromo ed una consulenza gastroenterologica, che a sua volta richiede
l'effettuazione di una nuova EGDS. Si ritiene che l'iniziale rifiuto di tale procedura espresso dalla paziente, poi rientrato dopo circa 1h e 15', ma senza che poi tale indagine si sia potuta eseguire, non ha avuto influenza sul decorso clinico, nel senso che anche qualora si fosse riusciti ad effettuare l è veramente poco probabile che si potesse fare fronte al Pt_6
gravissimo stato di shock della paziente”.
Alla luce di ciò, il CTU ha ritenuto che “il mancato tempestivo trattamento endoscopico della lesione ulcerosa gastrica sanguinante e poi il mancato accurato controllo del decorso clinico successivo a tale procedura, soprattutto nella notte fra il 2 ed il 3-3-2012, ha indubbiamente compromesso l'iter clinico infausto della paziente esitato con il suo decesso, tanto da determinare, con il criterio del più probabile che non, il decesso della stessa” (cfr. pag. 36 della CTU), con conseguente sussistenza di “profili di responsabilità professionale nella condotta dei sanitari di entrambe le strutture convenute ( “ e CP_1 Controparte_7
“S. Maria delle Grazie” di Pozzuoli), in rapporto di causalità materiale con il decesso CP_4
[di] … . Tale responsabilità deve essere ripartita nella misura del 20% a Persona_1 13
carico del “ e dell'80% a carico del P.O. di Pozzuoli, per i motivi ampiamente CP_1 esposti in precedenza”.
In risposta alle osservazioni dei CTP delle strutture resistenti, il CTU ha, poi, evidenziato che:
-. “il CT di parte della convenuta - dott. - “non fa altro che riportare Parte_7 Per_4
sostanzialmente dagli stessi riferimenti bibliografici cui si è fatto riferimento” nella CTU “le parti a lui più favorevoli, glissando sul caso specifico di cui si discute e sull'iter clinico desumibile dagli atti. La stessa letteratura cui fa riferimento il dott. precisa che:” il Per_4
riscontro endoscopico di lesioni attivamente sanguinanti e di stigmate di recente sanguinamento ad alto rischio (vaso visibile, coagulo adeso) è associato a un'alta probabilità di recidiva emorragica e richiede un trattamento di emostasi endoscopica che, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, migliora la prognosi di questi pazienti”... “ I pazienti che hanno presentato un episodio di sanguinamento maggiore devono essere attentamente monitorati dopo l'esecuzione dell'emostasi endoscopica, preferibilmente in ambiente subintensivo. Particolare attenzione andrà posta all'individuazione precoce dei segni clinici di un eventuale risanguinamento”. Pertanto , il riscontro anamnestico che …
avesse manifestato un importante episodio di ematemesi a distanza di poche Persona_1 ore dall'esecuzione di una esofagogastroduodenoscopia, avrebbe dovuto allertare il personale sanitario del PO di Pozzuoli e sottoporre la paziente ad un ulteriore esame EGDS in tempi brevi e non certamente dopo più di 7 ore allorquando anche i parametri vitali iniziavano ad essere compromessi., favorendo l'esito infausto”;
-. “In merito, poi, alle osservazioni” del CTP dell' dott.ssa , “si CP_1 Per_5 fa rilevare che la mancata diagnosi di una ulcera gastrica all'esame esofagogastroduodenoscopico eseguito presso il il giorno 2/3/12 è certamente CP_4
un errore censurabile che ha comunque compromesso il successivo iter clinico, rassicurando indirettamente i sanitari del sul fatto che la paziente non avesse ulcere Parte_8
gastriche e che, quindi, si poteva attendere qualche ora prima di procedere con un altro esame”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sussiste il nesso causale tra le azioni e le omissioni delle convenute strutture sanitarie – azioni e omissioni alle predette suscettibili di essere ascritte ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario delle stesse
– e il decesso di , nella misura del 20% a carico dell' Persona_1 [...]
e dell'80% a carico dell' Controparte_1 [...]
. La condotta delle convenute – suscettibile di essere ascritta alle predette ai CP_2 14
sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto posta in essere dal personale sanitario delle stesse – inoltre non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis e condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta dei sanitari avrebbe evitato l'evento lesivo e il conseguente decesso, verificatosi a carico della de cuius PE
.
[...]
In particolare, giova evidenziare che “la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (cfr. Cass. sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093).
In conclusione, va dichiarata la responsabilità della convenuta CP_1 [...]
e della convenuta Controparte_1 CP_2
[...]
7.- Passando all'esame del quantum debeatur della domanda risarcitoria, l'attrice
[...]
ha spiegato, anzitutto, domanda di risarcimento iure hereditatis del danno non Pt_1
patrimoniale subito da . Persona_1
7.1.- È orientamento pacifico e consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, che le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali sono i c.d. danni terminali, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 15350/2015), a condizione che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse.
È, quindi, configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato.
Il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che possono agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.
In tal caso, l'ammontare del danno biologico (c.d. terminale) sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, per il tempo di permanenza in vita, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte
(cfr. Cass. sez. III, 8 luglio 2014 n. 15491, Cass. sez. III, 23 febbraio 2004 n. 3549, Cass. sez.
III, 30 ottobre 2009 n. 23053, a mente della quale “l'ammontare del danno biologico, che gli 15
eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva”).
Si tratta di un danno – ha chiarito la Suprema Corte - nel quale i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato e, per questa ragione, non può essere liquidato attraverso l'applicazione automatica dei criteri contenuti nelle tabelle utilizzate dai Tribunali, ma deve essere compiutamente adeguato al caso concreto (cfr. Cass. sez. III, 16 marzo 2007 n. 7632, Cass. sez. III, 14 luglio 2003 n. 3549), tenendo conto della durata effettiva della vita.
Il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che pur se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità, in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549, e Cass., sez. III, 23 febbraio 2005 n. 3766), è stato ravvisato come “sempre esistente”, per effetto della
“percezione”, “anche non cosciente”, della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (cfr. Cass., sez. III, 28 agosto 2007 n. 18163, Cass. sez. III, 19 ottobre 2007 n. 21976).
Sulla scorta di tali principi, va pertanto riconosciuto all'attrice in qualità di Parte_1
sua erede, il danno biologico terminale della defunta.
7.2.- Quanto alla configurabilità del c.d. danno morale terminale, inteso quale danno subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo, in luogo dell'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima (rilevante per il danno biologico terminale), il diverso criterio dell'intensità della sofferenza provata (cfr. Cass. n. 15491/2014 cit., Cass. sez. III, 8 aprile 2010 n. 8360), rilevante sotto il profilo del danno morale, provocata dalla cosciente percezione da parte della vittima delle conseguenze catastrofiche delle lesioni (cfr. Cass., sez.
III, 31 maggio 2005 n. 11601).
Il danno non patrimoniale in questione è quindi finalizzato al ristoro della paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali ed
è risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicchè, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Cass. 13 giugno 2014 n. 13537; cfr. altresì Cass. Sez. U, 11 novembre nn. 26972 e
26973; cfr. Cass. sez. III, 5 dicembre 2014 n. 25731 che ribadisce l'ontologica diversità tra il danno biologico terminale e il danno morale terminale, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro). 16
Nel caso di specie, non è contestato che sia rimasta cosciente in seguito agli Persona_1
eventi di cui è causa e può, dunque, ritenersi che la stessa abbia avuto percezione delle ineluttabili conseguenze delle complicanze e del quadro patologico insorti dopo i trattamenti sanitari errati, omessi e prestati tardivamente. Può pertanto ritenersi soddisfatto il principio espresso dalla Suprema Corte.
Peraltro, onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio e tenendo conto, sul punto, dell'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. SS.UU. nn. 26972-3-4-5 dell'11.11.2008, oltre alla sent. N. 15350/2015) deve ritenersi il carattere omnicomprensivo della categoria del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
La valutazione del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato.
7.3.- Considerati, quindi, il predetto danno biologico e le sofferenze patite da , Persona_1
tenuto conto del protrarsi delle sofferenze per circa 2 giorni (e cioè dall'errato svolgimento dell'esofagogastroduodenoscopia del 2 marzo 2012 fino al decesso il 3 marzo 2012), dell'entità delle sofferenze stesse, alla luce delle tabelle individuate dal Tribunale di Milano
(ed. 2024) per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, si stima equo liquidare per il danno terminale la somma complessiva di euro 35.247,00, non ulteriormente personalizzabile, non essendo allegato un ulteriore particolare sconvolgimento della vittima in relazione alle circostanze del caso concreto rispetto a quello già contemplato nelle citate Tabelle.
All'attrice pertanto, spetta a tale titolo la somma complessiva di € Parte_1
35.247,00, il cui pagamento va posto a carico dell' CP_1 Controparte_1
e a carico dell' , in solido ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art. 2055 c.c..
7.4.- Alcuna somma può essere liquidata per il danno esistenziale della defunta PE
, che non costituisce una forma autonoma di danno, ma è già ricompreso nella
[...]
liquidazione del danno non patrimoniale globalmente considerato, alla luce dei principi sopra esposti.
7.5.- Va rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza della defunta, atteso che, come sopra rilevato, dalla CTU espletata, applicando la regola probatoria del “più probabile che non”, emerge la prova dell'esistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte della paziente, essendo la perdita di chance di 17
sopravvivenza un danno ontologicamente diverso da quello della perdita del bene vita, accertato dal CTU.
7.6.- Circa la lesione del diritto al c.d. consenso informato, giova rilevare che il diritto al consenso informato in ambito sanitario è ora sancito dall'art. 1 L. 219/2017: “
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli
1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Già prima della novella legislativa del 2017 il diritto in esame, inteso quale “espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”, era stato riconosciuto da
C. Cost. sent. n. 438/2008 e da numerose sentenze di legittimità, in forza dei principi posti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e da diverse norme internazionali (art. 8 CEDU, art. 24
Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989, ratificata con L.
27.05.1991 n. 176; art. 5 Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad
Oviedo il 4.04.1997, ratificata con L. 28.03.2001 n. 145; art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata a Nizza il 7.12.2000) e nazionali (art. 3 L. 21.10.2005 n. 219 “Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”; art. 6 L.
19.02.2004 n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”; art. 33 L.
23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.
La recente Cass. 11.11.2019 n. 28985 così ha riassunto gli aspetti principali di questo danno:
“La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità) diverso dalla lesione del diritto alla salute [...]. Pertanto, possono prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione. A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha 18
cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc". In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute -da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito- andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
E) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti [...]: in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile [...] qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva
e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte”.
Si tratta dunque di un danno-conseguenza; i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi che superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante esclusivamente dall'omessa informazione (ex multis:
Cass. 28985/2019; Cass. 24471/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, sebbene non sia allegato e provato l'adeguato consenso informato per quanto concerne l'Esofagogastroduodenoscopia (EGDS), praticate presso 19
entrambe le strutture ospedaliere, ma solo il consenso informato alle Emotrasfusioni effettuate presso l' , non può ugualmente presumersi che la defunta non avrebbe in ogni Parte_5 caso scelto di non sottoporsi all'EGDS del 2.3.2012 presso l' svoltasi in regime CP_8
di day hospital, né a quella prescritta ed eseguita il 2.3.2012 presso l'
[...]
(appartenente al territorio dell' , invece, per Controparte_9 Parte_5
quanto concerne la seconda EGDS prescritta il 3.3.2012 presso il citato presidio ospedaliero, in base a quanto riscontrato in atti e riportato nella CTU a seguito di un iniziale rifiuto della paziente, alle ore 12.30 veniva concordato “che dopo la trasfusione la paziente avrebbe effettuato ( cfr. pag. 34 dell'elaborato peritale). Pt_6
Va rigettata, pertanto, la domanda di risarcimento da lesione del diritto al consenso informato.
8.- Gli attori hanno spiegato, altresì, domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito iure proprio in conseguenza del decesso di PE
.
[...]
8.1.- Ai fini della determinazione del danno morale iure proprio, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, deve considerarsi il danno scaturente dalla lesione del rapporto parentale. Ed invero, come affermato dalla predetta giurisprudenza, in tema di danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (secondo l'accezione di cui alle sentenze Cass. sez. III, 31 maggio 2003,
n. 8827 e n. 8828, ribadita, poi, da Cass., sez. U., 11 novembre 2008 n. 26972, n. 26973, n.
26974 e n. 26975). Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali, appare equo liquidare a favore dei congiunti del defunto una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al c.d. pretium doloris, in senso stretto.
Laddove il fatto lesivo provochi una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano (Cass., sez. III, 31 maggio 2003 n. 8827), si determina uno sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (Cass., sez. III 31 maggio 2003 n. 8827 e n. 8828). 20
Esso si concreta in una modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione;
ciò in conseguenza della subita alterazione e della privazione del rapporto materiale e personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (Cass. 12 giugno 2006 n. 13546). La compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche come quella di specie deve sicuramente presumersi, in quanto corrispondente all'id quod plaerumque accidit, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (cfr. Cass. 12 giugno 2006 n. 13546).
8.2.- Pertanto, condividendo l'orientamento emerso nel Tribunale di Milano (cfr. “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale”- edizione 2024) in ordine ad una valutazione “a punti”, tenuto conto dell'età della vittima primaria (80 anni circa) e di quella della figlia vittima secondaria, Parte_1
al momento del decesso della madre (47 anni circa), del grado di parentela (figlia), della circostanza – non contestata – della convivenza con la al momento del decesso e del PE
numero degli altri congiunti in vita, nonché dell'intensità della relazione, si ritiene di dover determinare il risarcimento spettante a in via equitativa, a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, in termini monetari attuali, in €
281.592,00, il cui pagamento va posto a carico dell' Controparte_1
e dell' , in solido tra loro ex art.
[...] Controparte_2 21
connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico” (cfr. Cass. sent. n. 4253/2012).
La giurisprudenza più recente ha mutato il proprio orientamento, ritenendo anzitutto non condivisibile la limitazione della “società naturale” (cui fa riferimento l'art. 29 Cost.) all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”. Muovendo da codesto presupposto, pertanto, la Cassazione è giunta a ritenere che la convivenza con il defunto costituisca solamente uno dei molteplici elementi provanti l'esistenza del rapporto sentimentale leso, incidendo eventualmente sull'importo del risarcimento del danno (cfr. Cass. sent n.
21230/2016).
In buona sostanza, l'indagine che deve compiere il Giudice ai fini dell'accertamento del danno lamentato non può limitarsi all'esistenza della convivenza tra il congiunto e la vittima, ma deve riguardare il concreto atteggiarsi di quel rapporto affettivo esistente e tale da aver determinato unamutatio in peius nella vita del soggetto danneggiato. In altre parole, spetta al danneggiato provare, ex art. 2697 cc., l'effettivo pregiudizio patito a seguito della perdita subita e del vincolo affettivo esistente con ilde cuius. Ed infatti, la Suprema Corte, con sentenza n. 907/2018, richiamando il principio secondo cui “la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova” ha affermato che, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato inre ipsa, bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato e provato.
Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr. Cass. sentenza n. 21230/2016).
In conseguenza di ciò, se la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere ricostruita in via presuntiva, non può essere omogenea la offerta istruttoria in relazione al rapporto nonno-nipote o suocero/genero.
Per tali ultimi rapporti, infatti, si richiede una puntuale allegazione e prova dalla quale evincere l'intensità del vincolo e la conseguente entità del danno.
Applicando i suddetti principi al caso di specie deve concludersi per il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dai nipoti e dal genero di , non essendo stati allegati Persona_1
specifici fatti dai quali evincere l'effettività e la consistenza della loro relazione con la defunta, al di là della mera convivenza, non essendo sufficienti a tal fine le generiche affermazioni di cui alle pagine 12 e 13 dell'atto di citazione. 22
9.- Va accolta la domanda formulata da di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale subito per l'esborso delle spese funerarie sostenute, trattandosi di un danno risarcibile che gli attori possono far valere direttamente nei confronti del responsabile.
L'attrice, in particolare, hanno provato l'ammontare del predetto danno, depositando in giudizio la fattura resa dall'impresa di onoranze funebri.
Per l'esposte ragioni, l' Controparte_1
e l' vanno condannate al pagamento in favore degli attori, rispettivamente,
[...] Parte_5 della quota del 20% e della quota dell'80% della somma di € 2.301,81.
10.- Va rigettata la domanda formulata dagli attori in ordine alla perdita dei benefici economici che la vittima destinava ai familiari, in quanto del tutto priva in termini di allegazioni e prove.
11.- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, gli importi sopra indicati, determinati all'attualità, vanno rideterminati con riferimento alla data dell'evento lesivo (3.3.2012) devalutandolo secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da marzo 2012 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 3.3.2013 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 3.3.2012 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio
(comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai 23
sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
12.- Le spese di lite, comprese quelle relative alla Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la maggiore soccombenza dell'
[...]
e dell' . Controparte_1 Parte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1). Condanna l' Controparte_1
e l' al pagamento, in solido tra loro (e ciascuna, nei rapporti interni secondo Controparte_2
le quote individuate in parte motiva), a favore di iure hereditatis, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale spettante alla defunta , della somma Persona_1
complessiva di euro 35.247,00, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). Condanna l' Controparte_1
e l' al pagamento, in solido tra loro (e ciascuna, nei rapporti interni secondo Controparte_2
le quote individuate in parte motiva), in favore di a titolo di risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale subito iure proprio, della somma di euro 281.592,00 e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito iure proprio, della somma di euro 2.301,81, il tutto oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale della somma così liquidata, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3). Rigetta ogni altra domanda;
4). Condanna l' e Controparte_1
l' al pagamento, in solido, in favore degli attori delle spese di lite, liquidate Controparte_2
in euro 545,00 per spese vive ed euro 14.170,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Giuseppe Mazzucchiello e dell'avv. Giuseppe Colapietro, dichiaratisi anticipatari;
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5). Pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
e dell' le spese di CTU medico legale.
[...] Controparte_2
Napoli, 24.4.2024.
IL GIUDICE
dr.ssa Nicoletta Calise
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2055 c.c. e ciascuna, nei rapporti interni, per la quota di responsabilità individuata dal CTU.
8.3.- Va rigettata la domanda di risarcimento del danno parentale proposta dagli altri attori.
Occorre, sul punto, ripercorrere gli orientamenti giurisprudenziali che nel tempo si sono susseguiti.
Originariamente, la Corte di Cassazione aveva negato il diritto al risarcimento del pregiudizio subito da soggetti estranei rispetto alla c.d. “famiglia nucleare”, quali ad esempio i nonni, i nipoti, il genero, la nuora, ecc., ritenendo che il danno da questi patito potesse essere risarcito soltanto in caso di convivenza con il defunto. Il convincimento della Suprema Corte era imperniato sui “precetti costituzionali dedicati alla famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.)”, dai quali emergerebbe “una famiglia (anche di fatto) nucleare, incentrata su coniuge, genitori e figli, rispetto alla quale soltanto è delineata la trama dei diritti e doveri reciproci”; pertanto, la
Cassazione aveva ritenuto “affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) … necessaria la convivenza, quale