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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6047 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14708/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi NOi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 14708/2023 promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti GIORDANO VITTORIA e DE PASQUALE DAVIDE elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Vinzaglio n. 12
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via CP C.F._2
Duchessa Jolanda n. 21, presso lo studio degli avv.ti GALASSO ENNIO e STEFANETTO MAURA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento EL Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da note conclusionali depositate in data 31/07/2024
“Nel merito: a parziale modifica EL decreto n. 1043/2016 EL Tribunale di Torino in data 23-
25/06/2023, -Disporre l'affidamento condiviso EL figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con residenza esclusiva presso la madre;
-Disporre a carico EL signor , a titolo di CP
contributo al mantenimento EL figlio minore l'obbligo di corrispondere alla Persona_2
signora la somma mensile non inferiore ad € 2.000,00, da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% ELle spese straordinarie, previste nel richiamato decreto n. 1043/2016 EL Tribunale di Torino, o veriore somma anche maggiore ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito EL presente ricorso;
Disporre l'audizione EL minore
[...]
ai sensi ELl'art. 473-bis 4 comma c.p.c. in vista EL compimento EL dodicesimo anno di Persona_2
età in data 30.11.2024, relativamente ai fatti di cui alla parte narrativa ELla presente memoria afferenti l'ultimo soggiorno in Puglia in presenza EL padre, ELla zia signora e dei Parte_2 nonni paterni, al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti che lo riguardano, nell'organizzazione dei tempi di permanenza presso il padre durante il periodo estivo, avuto altresì riguardo ad eventuali stati emotivi EL minore da tutelare;
Prevedere che il signor trascorra CP
con due settimane di vacanze nel periodo estivo, anche non consecutive, da concordare Persona_1
entro il 31.05 di ciascun anno ed una settimana durante le vacanze natalizie, da concordare entro il 30.11 di ciascun anno;
riguardo alle modalità di visita padre-figlio, prevedere che il signor CP comunichi il proprio arrivo alla signora con un preavviso di almeno due settimane, al Parte_1
fine di garantire una corretta gestione degli impegni e ELle incombenze di ciascun genitore, ad esclusiva tutela EL minore, nel rispetto degli impegni scolastici, extra scolastici, sportivi e ludico- ricreativi ELlo stesso. IN VIA ISTRUTTORIA…, Si oppone a tutti capi di prova avversari in quanto EL tutto irrilevanti, inconferenti e valutativi. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, la difesa di parte ricorrente chiede di essere ammessa alla prova contraria con i testi indicati. In ogni caso: con il favore ELle competenze professionali, spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore EL difensore antistatario, anche ex art. 96 c.p.c”.
Per parte resistente: come da note conclusionali depositate in data 29/07/2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA ISTRUTTORIA…, NEL MERITO -
Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza ed abitazione Persona_1
prevalente presso la madre e con esercizio separato ELla responsabilità genitoriale;
- Sino al
31.07.25 termine ELla missione in IA EL NO : disporre che, previo accordo fra i CP
genitori, il minore possa trascorrere, nel periodo estivo, 10 giorni continuativi di vacanza presso i nonni paterni in Puglia in periodo da concordare, fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
disporre che il NO possa vedere e tenere con sé il figlio minore durante le vacanze CP
estive un periodo di due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la NOa
entro il 31 maggio di ogni anno;
possa vedere e tenere con sé il figlio per una settimana Parte_1 durante le vacanze natalizie, da concordare con la madre coaffidataria entro il 30 novembre di ogni anno;
l'intero periodo ELle vacanze Pasquali ad anni alterni con la madre;
durante l'anno liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, sportivi ed educativi EL minore e con gli impegni lavorativi e di servizio dei genitori e, comunque almeno un fine settimana
(dal sabato alla domenica) al mese, sempre previo accordo con la madre coaffidataria con preavviso di una settimana. - Dal 01.08.25, dopo il rientro in Italia EL NO : disporre che il minore, CP
previo accordo fra i genitori, possa trascorrere, nel periodo estivo, 10 giorni continuativi di vacanza presso i nonni paterni in Puglia in periodo da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
disporre che il NO possa vedere e tenere con sé il figlio minore durante le CP
vacanze estive un periodo di tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la
NOa entro il 31 maggio di ogni anno;
possa vedere e tenere con sé il figlio per una Parte_1
settimana durante le vacanze natalizie, da concordare con la madre coaffidataria entro il 30 novembre di ogni anno;
l'intero periodo ELle vacanze Pasquali ad anni alterni con la madre;
durante l'anno liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, sportivi ed educativi EL minore e con gli impegni lavorativi e di servizio dei genitori e, comunque almeno un fine settimana (dal venerdì sino alla domenica) al mese, sempre previo accordo con la madre coaffidataria con preavviso di una settimana. - Disporre che sempre, nel concordare qualsiasi periodo di visita e/o di permanenza di con il padre, i genitori debbano tenere conto dei Persona_1
reciproci impegni lavorativi ed esigenze di servizio. - Disporre che a far data dal compimento EL quattordicesimo anno di età di il padre ed possano organizzare Persona_1 Persona_1
direttamente tempi e modalità di visita- sempre previi informazione e coordinamento con la madre coaffidataria - e che sia autorizzato a raggiungere autonomamente il padre nella Persona_1
località di servizio, viaggiando in treno o in aereo a spese EL padre. - Disporre che il NO CP
, sino al 31.07.25, termine ELla missione in IA, versi alla NOa a titolo di
[...] Parte_1
contributo perequativo al mantenimento EL figlio minore la somma mensile di Euro Persona_1
520,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, somma incrementata di Euro 150,00 nel mese di dicembre, corrisponda il 100% ELle spese sportive EL minore previamente Persona_1
concordate e documentate, concordando e suddividendo ogni restante spesa scolastica, ricreativa e sanitaria non coperta dal SSN al 50% con la NOa secondo quanto stabilito dal Parte_1
Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Torino ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Torino, che si ha per conosciuto e richiamato;
- A far data dal 01.08.25,termine ELla missione in IA, disporre che il NO versi alla NOa a titolo di contributo perequativo CP Parte_1
al mantenimento EL figlio minore la somma mensile di Euro 450,00 rivalutabile Persona_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, concordando e suddividendo ogni spesa scolastica, sportiva, ricreativa e sanitaria non coperta dal SSN al 50% con la NOa secondo quanto Parte_1 stabilito dal Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Torino ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Torino, che si ha per conosciuto e richiamato;
suddividere al 50% fra i genitori l'assegno universale per i figli a carico. - Dare atto ELl'assenso dei genitori al rilascio EL passaporto per il minore. Respingere ogni contraria istanza e domanda formulata da parte ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 CP
, non coniugati, i quali cessavano la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato il 07/08/2023 la sig.ra Parte_1
chiedeva la modifica EL decreto n. 1043/2016, EL 25/06/2016, assunto da questo Tribunale, instando in particolare per l'affidamento condiviso EL minore ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza esclusiva presso la madre, l'aumento ELla somma a carico EL sig. , a titolo di CP
contributo al mantenimento EL figlio minore, da euro 450,00 mensili a somma non inferiore ad euro
2.000,00, nonché per la modifica EL calendario incontri padre-figlio.
Con comparsa depositata l'11/12/2023 si costituiva il sig. chiedendo CP
l'affidamento EL minore ad entrambi i genitori, con residenza ed abitazione prevalente presso la madre con esercizio separato ELla responsabilità genitoriale, modifica EL calendario incontri padre- figlio sino al 31/07/2025, termine ELla missione in IA EL resistente, modifica EL calendario incontri padre-figlio dal 01/08/2025, data di rientro in Italia EL resistente;
chiedeva altresì disporre che qualsiasi periodo di visita e/o permanenza EL minore con il padre debba tenere conto dei reciproci impegni lavorativi ed esigenze di servizio;
chiedeva, sino al 31/7/2024, la modifica ELla somma dovuta alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento EL figlio minore;
chiedeva, dal Parte_1
01/08/2025, termine ELla missione in IA EL resistente, disporre che il sig. versi alla sig.ra CP
, a titolo di contributo al mantenimento EL minore, la somma mensile di euro 450,00, Parte_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% ELle spese scolastiche, sportive, ricreative e sanitarie non coperte dal SSN secondo il Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Torino e il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Torino;
chiedeva, infine, di suddividere al 50% fra i genitori l'assegno universale per i figli a carico.
All'udienza EL 16/01/2024 le parti venivano ascoltate;
all'esito ELl'ascolto, il difensore di parte ricorrente richiamava il ricorso mentre il difensore di parte resistente insisteva sulle istanze istruttorie;
i difensori di parte ricorrente si opponevano alle istanze istruttorie. Il Giudice mandava al
PM per il parere e si riservava di provvedere.
Con ordinanza EL 15/02/2024, il Giudice ELegato disponeva: “in via provvisoria ed urgente che, a decorrere dalla data ELla presente ordinanza, il contributo a carico EL padre al mantenimento EL figlio sia elevato ad € 1.000,00 mensili rivalutabili annualmente secondo Istat, oltre al già regolamentato riparto ELle spese straordinarie. Disciplina il diritto di vista paterno come in parte motiva. Rigetta le istanze istruttorie ELle parti”. Il Giudice rinviava altresì la causa per precisazione conclusioni e discussioni ad altra udienza.
All'udienza ELl'11/09/2024 comparivano personalmente le parti assistite dai rispettivi difensori. In tale evenienza, i procuratori ELle parti richiamavano le rispettive note conclusionali. Il
Giudice ELegato mandava al PM per le conclusioni e si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*
I provvedimenti adottati ex art.473 bis 22 cpc così dispongono:
“Il ricorso materno ha per oggetto anzitutto la modifica in aumento ELl'entità EL contributo a carico EL padre al mantenimento EL figlio, attualmente pari ad € 400,00 mensili per effetto EL decreto di questo Tribunale di data 23- 25 giugno 2016.
La ricorrente chiede anche una rimodulazione EL diritto di visita paterno per effetto EL trasferimento all'estero EL dettato da ragioni lavorative. CP
Preso atto che di recente il ha unilateralmente elevato il contributo ad € 520,00 mensili, si CP ravvisano ragioni di urgenza per elevare, provvisoriamente, il contributo ordinario mensile ad €
1.000,00 mensili, in quanto: sono documentati significativi incrementi reddituali EL , per quanto di interesse dall'epoca EL CP trasferimento in IA (2022), comprensivi ELl'indennità di missione, essendo oggi il redito mediamente superiore agli € 8.000,00 mensili (doc. 27 convenuto) a fronte dei circa € 3.000,00 EL
2021 (nel 2016 era pacificamente inferiore), laddove quello ELla si aggira sugli € Parte_1
1.300,00 mensili (al netto di trattenute) ELla ricorrente;
il padre vede oggettivamente il figlio molto meno di quanto regolamentato, tanto che il mantenimento ordinario grava pressoché interamente sulla madre;
con l'età, le esigenze di che ha 11 anni, sono accresciute. Persona_1
Nella quantificazione, impregiudicata ogni più compiuta valutazione da parte EL collegio, occorre tenere conto degli esborsi fissi a carico EL per spese di soggiorno, spese sportive per il figlio, CP viaggi per l'esercizio EL diritto di visita, rate finanziamenti contratti. Aggiungasi per altro che entrambe le parti non hanno fornito spiegazioni sulla destinazione dei finanziamenti rispettivamente contratti, in particolare dal finanche in concomitanza EL CP
giudizio (doc. 10 – 12 ricorrente;
doc. 19 e 20 convenuto;
deposito ricorso 7 agosto 2023).
Ovviamente l'importo verrà rimeditato al termine ELla missione estera.
In relazione a quest'ultimo aspetto la proposta paterna è ragionevole, a va dunque previsto che sino al 31.07.25 (termine ELla missione in IA) il minore possa trascorrere, nel periodo estivo due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la NOa entro il Parte_1
31 maggio di ogni anno;
possa vedere e tenere con sé il figlio per una settimana durante le vacanze natalizie, da concordare con la madre entro il 30 novembre di ogni anno;
l'intero periodo ELle vacanze Pasquali ad anni alterni con la madre;
durante l'anno liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, sportivi ed educativi EL minore e con gli impegni lavorativi e di servizio dei genitori con congruo preavviso di una settimana, e, comunque almeno un fine settimana (dal sabato alla domenica) al mese, sempre previo accordo con la madre con preavviso di una settimana.
I successivi periodi saranno esaminati dal collegio.
Le vacanze con i nonni non possono costituire naturalmente oggetto EL presente giudizio.
*
Le istanze istruttorie sono inammissibili.
Le prove orali articolate dalle parti attengono infatti a circostanze irrilevanti, genericamente formulate, o non contestate”.
La CTU appare in tutta evidenza superflua e comunque connotata da finalità esplorative tenuto conto ELle conclusioni ELle parti”
Premesso che la causa può essere decisa senza ricorrere ad attività istruttoria, e che anche l'ascolto EL minore appare, nel contesto, superfluo, vanno svolte le seguenti ulteriori considerazioni.
A) SUL REGIME DI VISITA
Dal mese di luglio 2025 il concluderà il suo impegno all'estero per ricoprire una posizione di CP
responsabilità che comporterà una sostanziale variazione nell'impegno lavorativo che si svolgerà a
Padova (circostanza non controversa).
È pertanto ragionevole prevedere che, salvo diverso accordo ELle parti, anche a decorrere dal mese di settembre 2025 – in sostanza da quando, dopo le vacanze, rientrerà a scuola e Persona_1
riprenderà il regime ordinario – egli, salvo diverso accordo, possa tenere con sè il figlio un w.e. al mese, da concordare con congruo anticipo, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera (due pernotti). Nel frattempo, e ciò vale anche per le vacanze estive, varranno ovviamente i provvedimenti provvisori già assunti.
Per quanto riguarda gli incontri nel periodo estivo (s'intende durante le vacanze scolastiche), considerato che nella ordinarietà gli incontri saranno limitati, si può prevedere che il padre possa trascorrere con il figlio tre settimane, di cui due consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Inammissibile invece la richiesta paterna di rimodulare il regime ordinario in epoca successiva da quando avrà compiuto i 14 anni (30.12.2026), in difetto di interesse attuale non essendo Persona_1
noti, e neppure prevedibili, gli elementi a tal fine rilevanti.
Le determinazioni vanno assunte, infatti, su dati reali non solo ipotetici, non essendo oggi plausibile stabilire un regime non essendo noto come, in concreto, il padre sarà allora impegnato al lavoro, con quale cadenza potrà dunque incontrare il figlio e quali saranno le esigenze (preminenti) di Per_1
[...]
B) SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Le ultime osservazioni valgono, in sostanza, anche per il contributo al mantenimento da imporre al padre, non essendo certi nè i redditi precisi che andrà a percepire al termine ELla missione, né le spese che dovrà affrontare rimarcandosi come i calcoli esposti nelle note conclusive dal convenuto siano, dichiaratamente, EL tutto ipotetici.
Oltre a quanto esposto nei provvedimenti bis 22 cpc, dati viceversa certi sono: che su un libretto il dispone ELla somma di oltre € 67.000,00 (doc. 27) di cui non ha dato CP
conto; che il finanziamento per € 450,00 mensili è stato concluso per l'acquisto di un'autovettura notoriamente di pregio e dai non modesti costi di gestione;
che le spese sportive per il figlio sono irrisorie;
che i reali costi di viaggio attuali non sono documentati.
Quanto al resto, si richiamano le osservazioni di cui ai provvedimenti bis. 22 con particolare riferimento ai modestissimi tempi di permanenza EL bambino con il papà (nella migliore ELle ipotesi due giorni al mese in un week end), tanto che il mantenimento ordinario grava soprattutto sulla mamma.
A sua volta la signora ha uno stipendio di circa 2.500,00 euro circa che, al netto ELle Parte_1
trattenute, si riduce effettivamente a poco più di € 1.200,00 mensili, (doc. 35), non avendo tuttavia valenza decisiva le (non modeste) posizioni debitorie ove afferenti a finanziamenti relativi a debiti contratti dal padre ELla stessa, per non meglio indicate necessità, comunque subvalenti rispetto a quelle EL figlio;
o quelli contratti per acquistare gli arredi ELl'immobile in cui vive con il figlio e per l'acquisto ELl'autovettura dovendosi tenere conto di un coobbligato di cui non si fa menzione ma parimenti tenuto (doc. 34).
Inammissibile, inoltre, la pretesa di far rientrare nel contributo ordinario presunti inadempimenti EL padre rispetto alle spese straordinarie.
Sembra dunque equo confermare il contributo al mantenimento EL figlio nella misura stabilita in via provvisoria.
Superflui ascolto EL minore ed istruttoria su cui le parti hanno insistito.
L'esito complessivo ELla lite, che registra una reciproca soccombenza, impone di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica EL decreto 1043/2016 EL 25 giugno 2016 dispone:
a) che a decorrere dall'estate 2025, il minore possa trascorrere con il padre, nel periodo estivo, tre settimane, di cui due consecutive, in periodo da concordare con la Sant' entro il 31 Pt_1
maggio di ogni anno;
b) che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio per una settimana durante le vacanze natalizie, da concordare con la madre entro il 30 novembre di ogni anno;
l'intero periodo ELle vacanze Pasquali ad anni alterni con la madre;
durante l'anno liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, sportivi ed educativi EL minore e con gli impegni lavorativi e di servizio dei genitori con congruo preavviso di una settimana, e, comunque almeno un fine settimana (dal sabato alla domenica) al mese, sempre previo accordo con la madre con preavviso di una settimana.
c) che il contributo a carico EL padre al mantenimento EL figlio, con decorrenza dalla domanda ammonti ad € 1.000,00 mensili rivalutabili, fermo il resto.
d) Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio ELla sezione VII civile EL Tribunale di Torino in data
28/11/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi ELl'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione EL presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ELle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi NOi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 14708/2023 promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti GIORDANO VITTORIA e DE PASQUALE DAVIDE elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Vinzaglio n. 12
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via CP C.F._2
Duchessa Jolanda n. 21, presso lo studio degli avv.ti GALASSO ENNIO e STEFANETTO MAURA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento EL Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da note conclusionali depositate in data 31/07/2024
“Nel merito: a parziale modifica EL decreto n. 1043/2016 EL Tribunale di Torino in data 23-
25/06/2023, -Disporre l'affidamento condiviso EL figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con residenza esclusiva presso la madre;
-Disporre a carico EL signor , a titolo di CP
contributo al mantenimento EL figlio minore l'obbligo di corrispondere alla Persona_2
signora la somma mensile non inferiore ad € 2.000,00, da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% ELle spese straordinarie, previste nel richiamato decreto n. 1043/2016 EL Tribunale di Torino, o veriore somma anche maggiore ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito EL presente ricorso;
Disporre l'audizione EL minore
[...]
ai sensi ELl'art. 473-bis 4 comma c.p.c. in vista EL compimento EL dodicesimo anno di Persona_2
età in data 30.11.2024, relativamente ai fatti di cui alla parte narrativa ELla presente memoria afferenti l'ultimo soggiorno in Puglia in presenza EL padre, ELla zia signora e dei Parte_2 nonni paterni, al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti che lo riguardano, nell'organizzazione dei tempi di permanenza presso il padre durante il periodo estivo, avuto altresì riguardo ad eventuali stati emotivi EL minore da tutelare;
Prevedere che il signor trascorra CP
con due settimane di vacanze nel periodo estivo, anche non consecutive, da concordare Persona_1
entro il 31.05 di ciascun anno ed una settimana durante le vacanze natalizie, da concordare entro il 30.11 di ciascun anno;
riguardo alle modalità di visita padre-figlio, prevedere che il signor CP comunichi il proprio arrivo alla signora con un preavviso di almeno due settimane, al Parte_1
fine di garantire una corretta gestione degli impegni e ELle incombenze di ciascun genitore, ad esclusiva tutela EL minore, nel rispetto degli impegni scolastici, extra scolastici, sportivi e ludico- ricreativi ELlo stesso. IN VIA ISTRUTTORIA…, Si oppone a tutti capi di prova avversari in quanto EL tutto irrilevanti, inconferenti e valutativi. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, la difesa di parte ricorrente chiede di essere ammessa alla prova contraria con i testi indicati. In ogni caso: con il favore ELle competenze professionali, spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore EL difensore antistatario, anche ex art. 96 c.p.c”.
Per parte resistente: come da note conclusionali depositate in data 29/07/2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA ISTRUTTORIA…, NEL MERITO -
Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza ed abitazione Persona_1
prevalente presso la madre e con esercizio separato ELla responsabilità genitoriale;
- Sino al
31.07.25 termine ELla missione in IA EL NO : disporre che, previo accordo fra i CP
genitori, il minore possa trascorrere, nel periodo estivo, 10 giorni continuativi di vacanza presso i nonni paterni in Puglia in periodo da concordare, fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
disporre che il NO possa vedere e tenere con sé il figlio minore durante le vacanze CP
estive un periodo di due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la NOa
entro il 31 maggio di ogni anno;
possa vedere e tenere con sé il figlio per una settimana Parte_1 durante le vacanze natalizie, da concordare con la madre coaffidataria entro il 30 novembre di ogni anno;
l'intero periodo ELle vacanze Pasquali ad anni alterni con la madre;
durante l'anno liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, sportivi ed educativi EL minore e con gli impegni lavorativi e di servizio dei genitori e, comunque almeno un fine settimana
(dal sabato alla domenica) al mese, sempre previo accordo con la madre coaffidataria con preavviso di una settimana. - Dal 01.08.25, dopo il rientro in Italia EL NO : disporre che il minore, CP
previo accordo fra i genitori, possa trascorrere, nel periodo estivo, 10 giorni continuativi di vacanza presso i nonni paterni in Puglia in periodo da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
disporre che il NO possa vedere e tenere con sé il figlio minore durante le CP
vacanze estive un periodo di tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la
NOa entro il 31 maggio di ogni anno;
possa vedere e tenere con sé il figlio per una Parte_1
settimana durante le vacanze natalizie, da concordare con la madre coaffidataria entro il 30 novembre di ogni anno;
l'intero periodo ELle vacanze Pasquali ad anni alterni con la madre;
durante l'anno liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, sportivi ed educativi EL minore e con gli impegni lavorativi e di servizio dei genitori e, comunque almeno un fine settimana (dal venerdì sino alla domenica) al mese, sempre previo accordo con la madre coaffidataria con preavviso di una settimana. - Disporre che sempre, nel concordare qualsiasi periodo di visita e/o di permanenza di con il padre, i genitori debbano tenere conto dei Persona_1
reciproci impegni lavorativi ed esigenze di servizio. - Disporre che a far data dal compimento EL quattordicesimo anno di età di il padre ed possano organizzare Persona_1 Persona_1
direttamente tempi e modalità di visita- sempre previi informazione e coordinamento con la madre coaffidataria - e che sia autorizzato a raggiungere autonomamente il padre nella Persona_1
località di servizio, viaggiando in treno o in aereo a spese EL padre. - Disporre che il NO CP
, sino al 31.07.25, termine ELla missione in IA, versi alla NOa a titolo di
[...] Parte_1
contributo perequativo al mantenimento EL figlio minore la somma mensile di Euro Persona_1
520,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, somma incrementata di Euro 150,00 nel mese di dicembre, corrisponda il 100% ELle spese sportive EL minore previamente Persona_1
concordate e documentate, concordando e suddividendo ogni restante spesa scolastica, ricreativa e sanitaria non coperta dal SSN al 50% con la NOa secondo quanto stabilito dal Parte_1
Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Torino ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Torino, che si ha per conosciuto e richiamato;
- A far data dal 01.08.25,termine ELla missione in IA, disporre che il NO versi alla NOa a titolo di contributo perequativo CP Parte_1
al mantenimento EL figlio minore la somma mensile di Euro 450,00 rivalutabile Persona_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, concordando e suddividendo ogni spesa scolastica, sportiva, ricreativa e sanitaria non coperta dal SSN al 50% con la NOa secondo quanto Parte_1 stabilito dal Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Torino ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Torino, che si ha per conosciuto e richiamato;
suddividere al 50% fra i genitori l'assegno universale per i figli a carico. - Dare atto ELl'assenso dei genitori al rilascio EL passaporto per il minore. Respingere ogni contraria istanza e domanda formulata da parte ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 CP
, non coniugati, i quali cessavano la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato il 07/08/2023 la sig.ra Parte_1
chiedeva la modifica EL decreto n. 1043/2016, EL 25/06/2016, assunto da questo Tribunale, instando in particolare per l'affidamento condiviso EL minore ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza esclusiva presso la madre, l'aumento ELla somma a carico EL sig. , a titolo di CP
contributo al mantenimento EL figlio minore, da euro 450,00 mensili a somma non inferiore ad euro
2.000,00, nonché per la modifica EL calendario incontri padre-figlio.
Con comparsa depositata l'11/12/2023 si costituiva il sig. chiedendo CP
l'affidamento EL minore ad entrambi i genitori, con residenza ed abitazione prevalente presso la madre con esercizio separato ELla responsabilità genitoriale, modifica EL calendario incontri padre- figlio sino al 31/07/2025, termine ELla missione in IA EL resistente, modifica EL calendario incontri padre-figlio dal 01/08/2025, data di rientro in Italia EL resistente;
chiedeva altresì disporre che qualsiasi periodo di visita e/o permanenza EL minore con il padre debba tenere conto dei reciproci impegni lavorativi ed esigenze di servizio;
chiedeva, sino al 31/7/2024, la modifica ELla somma dovuta alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento EL figlio minore;
chiedeva, dal Parte_1
01/08/2025, termine ELla missione in IA EL resistente, disporre che il sig. versi alla sig.ra CP
, a titolo di contributo al mantenimento EL minore, la somma mensile di euro 450,00, Parte_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% ELle spese scolastiche, sportive, ricreative e sanitarie non coperte dal SSN secondo il Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Torino e il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Torino;
chiedeva, infine, di suddividere al 50% fra i genitori l'assegno universale per i figli a carico.
All'udienza EL 16/01/2024 le parti venivano ascoltate;
all'esito ELl'ascolto, il difensore di parte ricorrente richiamava il ricorso mentre il difensore di parte resistente insisteva sulle istanze istruttorie;
i difensori di parte ricorrente si opponevano alle istanze istruttorie. Il Giudice mandava al
PM per il parere e si riservava di provvedere.
Con ordinanza EL 15/02/2024, il Giudice ELegato disponeva: “in via provvisoria ed urgente che, a decorrere dalla data ELla presente ordinanza, il contributo a carico EL padre al mantenimento EL figlio sia elevato ad € 1.000,00 mensili rivalutabili annualmente secondo Istat, oltre al già regolamentato riparto ELle spese straordinarie. Disciplina il diritto di vista paterno come in parte motiva. Rigetta le istanze istruttorie ELle parti”. Il Giudice rinviava altresì la causa per precisazione conclusioni e discussioni ad altra udienza.
All'udienza ELl'11/09/2024 comparivano personalmente le parti assistite dai rispettivi difensori. In tale evenienza, i procuratori ELle parti richiamavano le rispettive note conclusionali. Il
Giudice ELegato mandava al PM per le conclusioni e si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
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I provvedimenti adottati ex art.473 bis 22 cpc così dispongono:
“Il ricorso materno ha per oggetto anzitutto la modifica in aumento ELl'entità EL contributo a carico EL padre al mantenimento EL figlio, attualmente pari ad € 400,00 mensili per effetto EL decreto di questo Tribunale di data 23- 25 giugno 2016.
La ricorrente chiede anche una rimodulazione EL diritto di visita paterno per effetto EL trasferimento all'estero EL dettato da ragioni lavorative. CP
Preso atto che di recente il ha unilateralmente elevato il contributo ad € 520,00 mensili, si CP ravvisano ragioni di urgenza per elevare, provvisoriamente, il contributo ordinario mensile ad €
1.000,00 mensili, in quanto: sono documentati significativi incrementi reddituali EL , per quanto di interesse dall'epoca EL CP trasferimento in IA (2022), comprensivi ELl'indennità di missione, essendo oggi il redito mediamente superiore agli € 8.000,00 mensili (doc. 27 convenuto) a fronte dei circa € 3.000,00 EL
2021 (nel 2016 era pacificamente inferiore), laddove quello ELla si aggira sugli € Parte_1
1.300,00 mensili (al netto di trattenute) ELla ricorrente;
il padre vede oggettivamente il figlio molto meno di quanto regolamentato, tanto che il mantenimento ordinario grava pressoché interamente sulla madre;
con l'età, le esigenze di che ha 11 anni, sono accresciute. Persona_1
Nella quantificazione, impregiudicata ogni più compiuta valutazione da parte EL collegio, occorre tenere conto degli esborsi fissi a carico EL per spese di soggiorno, spese sportive per il figlio, CP viaggi per l'esercizio EL diritto di visita, rate finanziamenti contratti. Aggiungasi per altro che entrambe le parti non hanno fornito spiegazioni sulla destinazione dei finanziamenti rispettivamente contratti, in particolare dal finanche in concomitanza EL CP
giudizio (doc. 10 – 12 ricorrente;
doc. 19 e 20 convenuto;
deposito ricorso 7 agosto 2023).
Ovviamente l'importo verrà rimeditato al termine ELla missione estera.
In relazione a quest'ultimo aspetto la proposta paterna è ragionevole, a va dunque previsto che sino al 31.07.25 (termine ELla missione in IA) il minore possa trascorrere, nel periodo estivo due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la NOa entro il Parte_1
31 maggio di ogni anno;
possa vedere e tenere con sé il figlio per una settimana durante le vacanze natalizie, da concordare con la madre entro il 30 novembre di ogni anno;
l'intero periodo ELle vacanze Pasquali ad anni alterni con la madre;
durante l'anno liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, sportivi ed educativi EL minore e con gli impegni lavorativi e di servizio dei genitori con congruo preavviso di una settimana, e, comunque almeno un fine settimana (dal sabato alla domenica) al mese, sempre previo accordo con la madre con preavviso di una settimana.
I successivi periodi saranno esaminati dal collegio.
Le vacanze con i nonni non possono costituire naturalmente oggetto EL presente giudizio.
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Le istanze istruttorie sono inammissibili.
Le prove orali articolate dalle parti attengono infatti a circostanze irrilevanti, genericamente formulate, o non contestate”.
La CTU appare in tutta evidenza superflua e comunque connotata da finalità esplorative tenuto conto ELle conclusioni ELle parti”
Premesso che la causa può essere decisa senza ricorrere ad attività istruttoria, e che anche l'ascolto EL minore appare, nel contesto, superfluo, vanno svolte le seguenti ulteriori considerazioni.
A) SUL REGIME DI VISITA
Dal mese di luglio 2025 il concluderà il suo impegno all'estero per ricoprire una posizione di CP
responsabilità che comporterà una sostanziale variazione nell'impegno lavorativo che si svolgerà a
Padova (circostanza non controversa).
È pertanto ragionevole prevedere che, salvo diverso accordo ELle parti, anche a decorrere dal mese di settembre 2025 – in sostanza da quando, dopo le vacanze, rientrerà a scuola e Persona_1
riprenderà il regime ordinario – egli, salvo diverso accordo, possa tenere con sè il figlio un w.e. al mese, da concordare con congruo anticipo, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera (due pernotti). Nel frattempo, e ciò vale anche per le vacanze estive, varranno ovviamente i provvedimenti provvisori già assunti.
Per quanto riguarda gli incontri nel periodo estivo (s'intende durante le vacanze scolastiche), considerato che nella ordinarietà gli incontri saranno limitati, si può prevedere che il padre possa trascorrere con il figlio tre settimane, di cui due consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Inammissibile invece la richiesta paterna di rimodulare il regime ordinario in epoca successiva da quando avrà compiuto i 14 anni (30.12.2026), in difetto di interesse attuale non essendo Persona_1
noti, e neppure prevedibili, gli elementi a tal fine rilevanti.
Le determinazioni vanno assunte, infatti, su dati reali non solo ipotetici, non essendo oggi plausibile stabilire un regime non essendo noto come, in concreto, il padre sarà allora impegnato al lavoro, con quale cadenza potrà dunque incontrare il figlio e quali saranno le esigenze (preminenti) di Per_1
[...]
B) SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Le ultime osservazioni valgono, in sostanza, anche per il contributo al mantenimento da imporre al padre, non essendo certi nè i redditi precisi che andrà a percepire al termine ELla missione, né le spese che dovrà affrontare rimarcandosi come i calcoli esposti nelle note conclusive dal convenuto siano, dichiaratamente, EL tutto ipotetici.
Oltre a quanto esposto nei provvedimenti bis 22 cpc, dati viceversa certi sono: che su un libretto il dispone ELla somma di oltre € 67.000,00 (doc. 27) di cui non ha dato CP
conto; che il finanziamento per € 450,00 mensili è stato concluso per l'acquisto di un'autovettura notoriamente di pregio e dai non modesti costi di gestione;
che le spese sportive per il figlio sono irrisorie;
che i reali costi di viaggio attuali non sono documentati.
Quanto al resto, si richiamano le osservazioni di cui ai provvedimenti bis. 22 con particolare riferimento ai modestissimi tempi di permanenza EL bambino con il papà (nella migliore ELle ipotesi due giorni al mese in un week end), tanto che il mantenimento ordinario grava soprattutto sulla mamma.
A sua volta la signora ha uno stipendio di circa 2.500,00 euro circa che, al netto ELle Parte_1
trattenute, si riduce effettivamente a poco più di € 1.200,00 mensili, (doc. 35), non avendo tuttavia valenza decisiva le (non modeste) posizioni debitorie ove afferenti a finanziamenti relativi a debiti contratti dal padre ELla stessa, per non meglio indicate necessità, comunque subvalenti rispetto a quelle EL figlio;
o quelli contratti per acquistare gli arredi ELl'immobile in cui vive con il figlio e per l'acquisto ELl'autovettura dovendosi tenere conto di un coobbligato di cui non si fa menzione ma parimenti tenuto (doc. 34).
Inammissibile, inoltre, la pretesa di far rientrare nel contributo ordinario presunti inadempimenti EL padre rispetto alle spese straordinarie.
Sembra dunque equo confermare il contributo al mantenimento EL figlio nella misura stabilita in via provvisoria.
Superflui ascolto EL minore ed istruttoria su cui le parti hanno insistito.
L'esito complessivo ELla lite, che registra una reciproca soccombenza, impone di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica EL decreto 1043/2016 EL 25 giugno 2016 dispone:
a) che a decorrere dall'estate 2025, il minore possa trascorrere con il padre, nel periodo estivo, tre settimane, di cui due consecutive, in periodo da concordare con la Sant' entro il 31 Pt_1
maggio di ogni anno;
b) che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio per una settimana durante le vacanze natalizie, da concordare con la madre entro il 30 novembre di ogni anno;
l'intero periodo ELle vacanze Pasquali ad anni alterni con la madre;
durante l'anno liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, sportivi ed educativi EL minore e con gli impegni lavorativi e di servizio dei genitori con congruo preavviso di una settimana, e, comunque almeno un fine settimana (dal sabato alla domenica) al mese, sempre previo accordo con la madre con preavviso di una settimana.
c) che il contributo a carico EL padre al mantenimento EL figlio, con decorrenza dalla domanda ammonti ad € 1.000,00 mensili rivalutabili, fermo il resto.
d) Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio ELla sezione VII civile EL Tribunale di Torino in data
28/11/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi ELl'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione EL presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ELle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.