Ordinanza cautelare 19 dicembre 2022
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2022, proposto da
CA VE, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ughetta Bini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Floriano Ferramola n. 14;
contro
Comune di Ghedi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato UR Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;
nei confronti
Azienda VE UR e RA RO e UR VE, rappresentati e difesi dall'avvocato ME Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso di costruire parzialmente in sanatoria n. 59/2022 di data 2 settembre 2022, rilasciato dal responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata all’azienda agricola controinteressata per la copertura del paddock esistente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ghedi e di Azienda VE UR e RA RO e di UR VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. ME LI, viste le note di passaggio in decisione depositate rispettivamente dal Comune di Ghedi il 30.1.2026, dal ricorrente il 2.2.2026 e dalla parte controinteressata il 4.2.2026;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con ricorso notificato il 7.11.2022 e depositato il 22.11.2022 VE CA, proprietario di un immobile residenziale rurale nel Comune di Ghedi, ha impugnato l’epigrafato permesso di costruire con parziale sanatoria. rilasciato dall’amministrazione comunale all’Azienda Agricola confinante VE UR e RA RO s.s. per la realizzazione di una copertura di un paddok già esistente.
In sintesi, l’intervento oggetto di controversia si è sostanziato nella chiusura della zona per la deambulazione dei bovini, che risultava dapprima aperta e, a seguito dell’intervento oggetto di controversia, parte controinteressata ha inteso chiudere con una struttura più moderna, prevedendo la realizzazione di n. 58 box/cuccette, la chiusura delle esistenti aperture e il transito della stalla esistente, confinando così i n. 58 bovini nel nuovo fabbricato, oltre a creare una corsia di esercizio, una di alimentazione e una corsia di foraggiamento, in luogo dell’area scoperta e cementata indicata come paddok .
Detto intervento era stato avviato inizialmente previa presentazione di SCIA e, a seguito delle contestazioni formulate al Comune dall’odierno ricorrente, tale SCIA è stata dichiarata inefficace dopo l’avvio dei lavori, ragion per cui l’azienda controinteressata ha presentato istanza di permesso di costruire, con parziale sanatoria quanto alle opere già eseguite, assentita dal Comune con il provvedimento impugnato.
1.1- Tanto premesso, il ricorrente affida il ricorso ai seguenti motivi:
I) Violazione della distanza minima di 100 metri delle nuove stalle prescritta dal Regolamento locale di igiene rispetto alle “case sparse”, nozione in cui rientra la residenza del ricorrente il quale, in sostanza, deduce che, nel caso di specie, non si versa nella mera ipotesi di copertura del paddok, bensì di creazione di una nuova stalla vera e propria.
II) Violazione della distanza preesistente, nel senso che il nuovo edificio comporterebbe una diminuzione della distanza esistente, come si evincerebbe dagli elaborati progettuali.
III) Mancata adozione delle MTD (migliori tecnologie disponibili) per la realizzazione della stalla e per garantire il benessere animale, unica condizione in presenza della quale il vigente PGT consentirebbe interventi sulle stalle esistenti a distanze inferiori da quelle regolamentari.
2- Resistono il Comune di Ghedi e l’Azienda controinteressata.
3- Alla camera di consiglio del 14.12.2022, con ordinanza n. 841/2022 pubblicata il 19.12.2022 e non appellata è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- In vista della trattazione del merito la ricorrente ha depositato documenti e memoria e la controinteressata ha depositato memoria.
5- All’udienza straordinaria di smaltimento del 6.2.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
6- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente, è infondato.
7- Il Collegio non ritiene sussistano ragioni per discostarsi dalle considerazioni, esaustive ed articolate, già espresse nella sommarietà della fase cautelare.
7.1- In particolare. il responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Ghedi ha rilasciato all’azienda agricola controinteressata il permesso di costruire parzialmente in sanatoria n. 59/2022 di data 2 settembre 2022, relativo alla copertura del paddock esistente in località Cascina Quaina.
7.2- L’attività aziendale della controinteressata consiste nell’allevamento di bovini (circa 400 capi). Il paddock esistente era costituito da un’area scoperta e recintata, utilizzata per la deambulazione degli animali. Il permesso di costruire ha autorizzato la realizzazione su tale area di un nuovo edificio di 633 mq adibito a stalla, collegato alla stalla esistente tramite la demolizione della parete esterna di quest’ultima. Come precisato nelle relazioni agronomiche del dott. Francesco Mazzotti (v. doc. 8-decies e 17-octies di parte ricorrente), il nuovo edificio è destinato “alla zona parto e all'infermeria [e dunque] costituirà un notevole aumento per quanto riguarda il benessere degli animali, che potranno beneficiare di maggiori cure e tempestività degli interventi necessari”. Vi saranno poi ulteriori benefici, in quanto la copertura del paddock diminuirà la quantità di acqua convogliata nelle vasche di raccolta, e di conseguenza anche la spesa per effettuare lo spandimento. Il numero di capi allevati dopo l’intervento edilizio e il peso complessivo degli stessi non subiranno variazioni.
7.3- Il ricorrente è proprietario di un edificio residenziale situato in prossimità dell’allevamento sopra descritto. Tra gli spigoli dell’edificio del ricorrente e la porzione di stalla esistente più vicina intercorre una distanza pari rispettivamente a 17,73 metri e 22,96 metri. La struttura che sostituisce il paddock è leggermente più lontana, in quanto vi è una distanza tra gli spigoli pari rispettivamente a 27,49 metri e 60,34 metri (v. doc. 17-quater di parte ricorrente).
7.4- L’immobile del ricorrente è classificato nel PGT come “edificio rurale di interesse storico-ambientale”. L’art. 51 delle NTA stabilisce che ai fini della distanza dagli allevamenti di terzi i fabbricati rientranti nella suddetta classificazione sono considerati edifici residenziali sparsi. L’art. 3.10.5 del Regolamento locale di igiene (RLI) prevede per i nuovi allevamenti di bovini con più di 200 capi una distanza minima di 100 metri dalle case isolate abitate da terzi. Per gli allevamenti esistenti sono ammessi interventi edilizi in deroga, “purché tali opere non comportino una diminuzione delle distanze già in essere dalle tipologie di fabbricato sopra indicate e purché gli interventi edilizi vengano realizzati adottando le MTD per lo specifico intervento”.
7.5- In relazione a questo quadro fattuale, il ricorrente impugna il permesso di costruire formulando censure così sintetizzabili: (i) la copertura del paddock comporterebbe la diminuzione delle distanze in essere, essendo irrilevante ai fini del calcolo la porzione di stalla esistente più vicina, in quanto adibita a sala mungitura e deposito, e non all’attività di stabulazione, decubito e foraggiamento; (ii) mancherebbero le MTD necessarie per lo specifico intervento, come evidenziato dalla relazione del perito agrario Elena Pisa (v. doc. 20 di parte ricorrente), secondo cui le emissioni di ammoniaca in atmosfera raddoppierebbero con la nuova stalla rispetto al paddock esistente, in quanto il numero medio di bovini ospitabili in questa parte dell’allevamento passerebbe da 27 a 58.
7.6- Sulla vicenda si possono formulare le seguenti considerazioni.
7.7- Si premette che:
a) l’art. 46.2 delle N.T.A. del Piano delle Regole del PGT vigente in zona agricola (doc. 18 della produzione della ricorrente, recante “ Modalità di intervento e parametri urbanistico-edilizi ” dispone, per quanto di interesse:
“ A) Per gli edifici ad uso agricolo e produttivo legato all'agricoltura:
a1) Classificazione degli allevamenti per dimensione
Per tale classificazione si applica quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ad oggi Decreto n.173 del 19.03.2015 ASL di Brescia - Modifica Titolo III Capo X del Regolamento Locale d’Igiene.
a2) Distanze minime per la costruzione di nuovi allevamenti
Per tali distanze minime si applica quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ad oggi Decreto n.173 del 19.03.2015 ASL di Brescia - Modifica Titolo III Capo X del Regolamento Locale d’Igiene.
Norme per gli Allevamenti esistenti ed interventi di riconversione e trasferimento
Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi allevamenti, si applica quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ad oggi Decreto n. 173 del19.03.2015 ASL di Brescia - Modifica Titolo III Capo X del Regolamento Locale d’Igiene ”;
b) l’art. 3.10.5 del titolo III del Regolamento locale di igiene nel testo vigente come riportato nel citato decreto del Direttore dell’ASL di Brescia n. 173/2015 (doc.19 alla produzione del ricorrente) al paragrafo “ Allevamenti di animali: distanze ” dispone “ La costruzione di stalle per il ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura destinata all’allevamento a scopo produttivo di animali, è consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento urbanistico comunale ( zone agricole nel PGT). Nella realizzazione di nuovi allevamenti debbono essere adottate scelte progettuali e soluzioni tecniche orientate alle migliori tecniche disponibili a basso impatto ambientale relativamente alla tipologia di stabulazione, alla modalità di rimozione delle deiezioni, al sistema di stoccaggio e trattamento dei reflui. Variazioni di PGT con nuove destinazioni residenziale, commerciale o attività terziaria, dovranno tenere conto delle attività agricole esistenti, anche se ricadenti in comuni confinanti, garantendo il rispetto delle distanze minime che di seguito vengono specificate secondo il principio della reciprocità, inteso come rispetto da ogni parte dei medesimi vincoli di distanza e di inedificabilità. Le stesse distanze costituiscono un vincolo per la costruzione successiva di edifici o per il cambiamento di destinazione d’uso degli esistenti ” Dalla successiva tabella si ricava la distanza di m. 100 da osservare per la costruzione di nuove “stalle per il ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura destinata all’allevamento a scopo produttivo di animali” e “case sparse di terzi” nel caso di allevamenti di bovini superiori a 200.
Al successivo paragrafo “ Allevamenti esistenti ed interventi di riconversione e trasferimento ” dispone:
“ Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi edilizi, purchè tali opere non comportino una diminuzione delle distanze già in essere dalle tipologie di fabbricato sopra indicate e purchè gli interventi edilizi vengano realizzati adottando le MTD per lo specifico intervento.
Per le aziende agricole esistenti, poste a distanze inferiori ai limiti fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture aziendali soltanto se legate all'adeguamento alle norme sul benessere animale, per il carico a peso vivo ed il numero di capi autorizzato dall'ultimo titolo abilitativo o provvedimento di analogo significato, rilasciate prima dell'emanazione del presente titolo, adottando le MTD per l’intervento di ampliamento.
In assenza dei dati sopraddetti, deve essere presentata specifica documentazione, prevista dalle norme, che permetta di attribuire la potenzialità di allevamento della struttura in essere ”.
7.8- Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, che la copertura del paddock costituisce in effetti ampliamento della stalla, e dunque non è un’operazione edilizia urbanisticamente neutra rispetto alla situazione esistente. Tuttavia, sotto il profilo delle distanze, la nuova struttura non determina alcun avvicinamento all’edificio del ricorrente. La distanza in essere, che in base all’art. 3.10.5 del RLI costituisce un vincolo all’ampliamento, va infatti misurata nel punto dell’allevamento più vicino agli edifici residenziali sparsi. Tale punto, come si è visto sopra, coincide con uno degli spigoli della stalla esistente, in quanto i fabbricati coinvolti non sono esattamente contrapposti. L’ampliamento della stalla sull’area del paddock è ancora più laterale, essendo in sostanziale allineamento con la stalla esistente.
7.9 Non di meno, non appare al Collegio che la norma del RLI sulle distanze possa essere interpretata nel senso di imporre l’arretramento delle nuove strutture anche quando vi siano dei fabbricati aziendali più vicini agli edifici residenziali sparsi. Una simile lettura renderebbe impossibile qualsiasi ampliamento nella direzione degli edifici residenziali sparsi, e dunque risulterebbe eccessivamente restrittiva, limitando senza necessità sia le scelte imprenditoriali degli allevatori sia le innovazioni idonee a migliorare il benessere animale.
7.10- Parimenti, non è possibile interpretare la norma del RLI in senso qualitativo, individuando la distanza minima non a partire dal fabbricato aziendale più vicino ma dal fabbricato aziendale con la maggiore o più prolungata presenza media di bovini nel corso della giornata o in un determinato periodo (aree per stabulazione, decubito e foraggiamento). L’allevamento è costituito in realtà da un insieme unitario di costruzioni destinate a ospitare gli animali allevati. L’organizzazione interna degli spazi è irrilevante, perché dipende dalle scelte aziendali, che sono libere e possono variare nel tempo. Ai fini urbanistici, la qualificazione di un fabbricato come stalla presuppone soltanto la presenza non occasionale dei capi allevati, indipendentemente dal superamento di specifiche soglie di affollamento;
7.11- Sotto questo profilo, anche il paddock può essere assimilato a una stalla, essendo un’area stabilmente destinata alla presenza di un determinato numero di animali, secondo criteri di rotazione decisi nell’ambito della programmazione complessiva dell’attività di allevamento. La sostituzione del paddock con una stalla chiusa è quindi un ampliamento relativamente alla volumetria, ma non incide sulle distanze, in quanto il perimetro dell’allevamento correva già lungo il bordo esterno del paddock;
7.12- La seconda condizione che rende ammissibile l’ampliamento è l’adozione delle MTD necessarie per lo specifico intervento. Attraverso questa disposizione il RLI collega all’edificazione un obbligo di contenimento delle emissioni moleste e degli altri effetti potenzialmente pregiudizievoli per la salute delle persone. La scelta delle MTD dipende dalla situazione dei luoghi e dal tipo di intervento edilizio. Se sul lato dove si trovano gli edifici residenziali sparsi non vi è spazio sufficiente, non è possibile esigere la creazione di cortine alberate, e dunque il problema della mitigazione dovrà essere impostato in termini di qualità costruttiva e di tecniche di contenimento delle emissioni durante l’attività produttiva.
7.13- In proposito, occorre evidenziare che il rischio della realizzazione di strutture produttive in grado di generare emissioni moleste o pericolose è a carico di chi costruisce, in quanto, non essendo la tutela della salute comprimibile, i soggetti esposti a emissioni eccedenti la normale tollerabilità possono sempre ottenere in sede giurisdizionale delle misure limitative o conformative dell’attività produttiva;
7.14- Peraltro, con riguardo al rilascio di ammoniaca in atmosfera, si osserva che la copertura del paddock è stata autorizzata a parità di capi allevati e di peso complessivo degli stessi, condizioni verificabili da parte delle autorità veterinarie. L’allevamento nel suo complesso non ha quindi incrementato l’impatto ambientale.
8- Per completezza, le considerazioni dianzi esposte non sono scalfite dalle ulteriori produzioni documentali di parte ricorrente.
In sostanza, sebbene parte ricorrente tenti di dimostrare che il numero dei capi sarebbe aumentato a seguito dei lavori di copertura del paddok, i documenti da ultimo depositati (pur con qualche contraddizione tra ATS di Brescia e il Comune di Ghedi) non sembrano dar conforto a tale tesi, pervenendo piuttosto a smentirla.
In particolare, a seguito di sopralluogo effettuato dall’amministrazione il 26.3.2025 è stato verificato che non si sono ravvisare difformità tra quanto realizzato e dichiarato nella Relazione Tecnica Agronomica che aveva accompagnato la richiesta di intervento edilizio; inoltre, all’atto del sopralluogo comunale, risultavano presenti nell’allevamento n. 445 capi, ossia un numero inferiore a quello originariamente presente all’atto di realizzazione dell’intervento in vertenza (n. 463 capi). In sostanza, sembrerebbe confermato il dato per cui l’intervento non ha aumentato l’impatto sanitario dell’allevamento, essendosi piuttosto verificato il contrario, fermo restando che in ogni caso la diminuzione in questione è compatibile con la fisiologica variazione dei capi allevati.
Anche le ulteriori deduzioni del ricorrente (§ 3.2 della memoria del 5.1.2026) finiscono per reiterare argomentazioni già ritenute prive di reale pregnanza, nel senso che ribadiscono censure attinenti alla mera organizzazione interna degli spazi (prima scoperti poi coperti), già ritenute inconferenti non essendo riscontrato uno sforamento complessivo e dunque una violazione delle distanze; per altro verso, l’esistenza di soluzioni alternative è irrilevante con riferimento alle MTD, le quali devono essere apprezzate e predisposte con riferimento allo specifico intervento previsto.
9- In conclusione, il ricorso va rigettato.
10- La complessità e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IN LI, Presidente FF
ME LI, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME LI | ER IN LI |
IL SEGRETARIO