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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/07/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1706/24 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Sardegna n. 43, c.f. rappresentata e difesa, sia C.F._1 unitamente che disgiuntamente, dall'AVV. ANTONIO RANDAZZO (
) e dall'AVV. RAFFAELE RANDAZZO C.F._2
( giusta procura in atti;
C.F._3
- Appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Sardegna n. 43, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._4
Siracusa Viale S. Panagia n. 136/G, presso lo studio dell'Avv. Ester Malvagna,
C.F: che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._5
-Appellato- oggetto: Appello – risarcimento danni.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la Corte poneva la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di essere proprietaria dell'immobile Controparte_1 sito in Siracusa, via Sardegna n. 43, posto al piano 5, scala C, censito nel Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
N.C.E.U. del Comune di Siracusa al foglio 32, mappale 3215 (ex mappale
1482), sub. 20, cat. A/3, classe 3, vani 6, rendita € 557,77. È accaduto che in data 26 aprile 2016 il suddetto immobile è stato interessato da copiosissime infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di una tubazione in ferro di tipo
“mannesmann” che convogliava l'acqua verso un serbatoio, situato nella sovrastante terrazza, a servizio dell'appartamento di proprietà dell'ing.
. La suddetta rottura è stata riscontrata nel tratto che Controparte_1 attraversa la muratura del parapetto del terrazzo e ciò ha permesso all'acqua di infiltrarsi copiosamente per ore direttamente sulla parete di facciata ed anche all'interno dei solai e nella pensilina esterna di proprietà con CP_2 interessamento di tre travi ed altrettanti pilastri in cemento armato facenti parte della struttura portante dell'intero edificio.”
Lamentava parte attrice di aver subito danni alla struttura, ma anche agli arredi
(armadio Tv, condizionatore) e pertanto ne chiedeva il ristoro. Chiedeva altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali per aver dovuto trasferire la propria madre ,malata terminale, e a causa dell'insalubrità della casa, presso l'Ospedale Rizza dove poi era venuta meno.
Si costituiva il convenuto , che respingeva ogni addebito, Controparte_1 atteso che all'epoca dell'evento dannoso, sebbene l'impianto idrico prevedeva una tubazione che saliva dalla zona contatori, posta nel sottoscala dello stabile, fino alla terrazza condominiale (dove alimentava un serbatoio di accumulo dotato di valvola a galleggiante e che da quella tubazione si staccava, all'altezza dell'appartamento, una diramazione che gli forniva l'acqua),
l'impianto non era in uso poiché lo stabile, già nel 1994, si era dotato di autoclave e che fra il 2004 ed il 2006, il detto serbatoio di accumulo era stato smantellato, lasciando in posizione la tubazione di servizio. Deduceva ancora che a partire dal 2009, l'appartamento non era stato più utilizzato e che la potenziale fornitura di acqua all'appartamento era stata interrotta mediante la chiusura della valvola posta a valle del contatore idrico, nel sottoscala dello stabile. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Pertanto, eccepiva la sussistenza del caso fortuito quale causa del danno e perciò attribuiva la fuoriuscita dell'acqua dalla conduttura dismessa a cause a lui non imputabili.
Istruita la causa, con sentenza n. 1424/2024 pubbl. il 11/06/2024, il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda con condanna di parte attrice alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data16/12/24, proponeva appello deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma – per le Parte_1 ragioni esposte in seno all'atto di appello, con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice:
a) travisato le risultanze delle prove documentali ed orali raccolte durante la fase istruttoria, ritenendo non provato l'evento ed il nesso causale e conferendo, altresì, valore e piena efficacia probatoria alle risposte di controparte in sede di interrogatorio formale benché non sfavorevoli alla stessa;
il tutto senza considerare minimamente la documentazione prodotta;
b) errato nella valutazione del fatto storico, accordando rilevanza ad una circostanza (rimozione del serbatoio) che nulla ha a che fare con la causa dell'infiltrazione (proveniente da una tubazione, pur se in disuso, sempre in pressione). Inoltre, vertendo in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., non v'è traccia della prova, a carico di controparte, del c.d. caso fortuito;
c) non ammesso la CTU nonostante le risultanze delle prove orali abbiano pacificamente acclarato la sussistenza dell'an e, quanto alle perizie di parte depositate, l'ammontare dei danni subiti dall'odierna appellante.
d) rigettato la domanda dell'attrice in ordine ai danni agli arredi, al danno non Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
patrimoniale e condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali.
1.1) Il gravame è parzialmente fondato.
Giova osservare, che nel caso che ci occupa si verte in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051c.c..
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ( ex plurimis
Cass. 30775/17).
Nel caso in oggetto, dall'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio, e, in prevalenza, dalle dichiarazioni rese sia in sede di interrogatorio formale che in comparsa di costituzione dall'odierno appellato, è emerso che l'infiltrazione lamentata è stata causata dalla rottura del tubo di proprietà del , che CP_1 portava l'acqua al serbatoio dello stesso.
E', emerso, altresì, che il detto serbatoio era stato da tempo dismesso, mentre il tubo che vi portava l'acqua era rimasto regolarmente allocato e funzionante, visto che vi era una valvola di chiusura posta nel locale dei contatori.
All'uopo l'appellato, in sede di comparsa di costituzione di primo grado, ha dedotto:” A partire dal 2009, l'appartamento non è stato più utilizzato e la potenziale fornitura di acqua all'appartamento è stata interrotta mediante la chiusura della valvola posta a valle del contatore idrico, nel sottoscala dello stabile. Purtroppo, l'evento occorso in data 26/04/16 con la rottura della tubazione va annoverata fra gli eventi eccezionali ed imprevedibili. Nessuno può determinare a priori quando una tubazione si romperà. A maggior ragione se, come nel caso in esame, la tubazione è tornata in servizio non per volontà del proprietario ma per la distrazione di qualche avventore e/o manutentore che ha inavvertitamente riaperto la valvola di intercetto a suo tempo chiusa dal proprietario”. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
In sede di interrogatorio formale, il ha dichiarato:” Posso solo dire CP_1 che io ebbi a chiudere la valvola perché non abito quell'appartamento; non so se altri l'abbiano manomessa aprendola”.
Per quanto sopra non vi è dubbio che il tubo dal quale si è generata la perdita d'acqua fosse di proprietà dell'appellato e, pertanto, lo stesso, in qualità di custode, doveva metterlo in sicurezza, o chiedendo all'ente preposto alla somministrazione dell'acqua l'apposizione del sigillo, oppure, accertandosi che nessuno potesse, anche inavvertitamente, aprire la valvola (che, invece, è rimasta alla mercè di chiunque entrasse nel vano contatori), adottando i giusti accorgimenti per evitare che il tubo in oggetto venisse messo in pressione e manutenendolo con regolarità.
Le sopra indicate circostanze, evidentemente, non possono raffigurarsi quale caso fortuito, come invece ritenuto dall'appellato.
Può, pertanto, ritenersi provato il nesso causale tra la res in custodia e le infiltrazioni lamentate dall'appellante.
Per quanto riguarda i danni subiti dall'appartamento della gli stessi Pt_1 sono stati documentati e quantificati in €. 3.163,63, nella consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. , e non specificamente contestati Persona_1 dall'appellato, il quale si è limitato alla contestazione dell'ulteriore consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. comprendente anche gli arredi. Per_2
La consulenza a firma dell'Ing. , corredata dalle fotografie dei luoghi e Per_1 dal computo metrico estimativo, appare congrua e compiutamente motivata.
Pertanto, la liquidazione del danno patrimoniale ben può essere effettuata in via equitativa nella somma di €. 3.000,00, comprensiva interessi e rivalutazione.
Per quanto attiene agli ulteriori danni relativi all'ammaloramento degli arredi e al fatto che la madre dell'appellante, che abitava l'immobile oggetto di infiltrazioni, è stata costretta a trasferirsi a causa dell'insalubrità dell'ambiente, nessuna prova è stata fornita né dello stato degli oggetti danneggiati (armadio,
TV, condizionatore) prima e dopo le infiltrazioni, e del grado di vetustà degli stessi, né del fatto che il trasferimento della madre dell'appellante sia stato Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
dettato dall'insalubrità dell'immobile, essendo emerso, invece, che la stessa si era trasferita in ospedale a causa delle gravi patologie da cui era affetta.
2) Alla luce di quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata, nei termini di cui sopra.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e vanno liquidate in considerazione del valore del decisum (da €. 1.101,00 a
€.5.201,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, ed i relativi parametri ( medi per tutte le fasi del primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1424/2024 Parte_1 pubbl. il 11/06/2024, e in riforma della stessa, così statuisce: accoglie parzialmente la domanda di risarcimento di danni, proposta da Pt_1 nei confronti di e, per l'effetto, condanna lo
[...] Controparte_1 stesso al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di €. 3.000,00; condanna l'appellato alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, in favore di che, liquida in complessivi €. 3.097,00, di cui €. Parte_1
545,00 per spese, €. 425,00 fase di studio, €.425,00 fase introduttiva, €. 851,00 fase istruttoria ed €. 851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed
IVA se dovuta;
condanna l'appellato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , che, liquida in complessivi Euro 3.196,00, di cui Parte_1
€. 777,00 per spese, €. 536,00 fase di studio, €.536,00 fase introduttiva, €.
496,00 fase di trattazione, €. 851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Catania il giorno 8/7/25. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1706/24 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Sardegna n. 43, c.f. rappresentata e difesa, sia C.F._1 unitamente che disgiuntamente, dall'AVV. ANTONIO RANDAZZO (
) e dall'AVV. RAFFAELE RANDAZZO C.F._2
( giusta procura in atti;
C.F._3
- Appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Sardegna n. 43, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._4
Siracusa Viale S. Panagia n. 136/G, presso lo studio dell'Avv. Ester Malvagna,
C.F: che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._5
-Appellato- oggetto: Appello – risarcimento danni.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la Corte poneva la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di essere proprietaria dell'immobile Controparte_1 sito in Siracusa, via Sardegna n. 43, posto al piano 5, scala C, censito nel Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
N.C.E.U. del Comune di Siracusa al foglio 32, mappale 3215 (ex mappale
1482), sub. 20, cat. A/3, classe 3, vani 6, rendita € 557,77. È accaduto che in data 26 aprile 2016 il suddetto immobile è stato interessato da copiosissime infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di una tubazione in ferro di tipo
“mannesmann” che convogliava l'acqua verso un serbatoio, situato nella sovrastante terrazza, a servizio dell'appartamento di proprietà dell'ing.
. La suddetta rottura è stata riscontrata nel tratto che Controparte_1 attraversa la muratura del parapetto del terrazzo e ciò ha permesso all'acqua di infiltrarsi copiosamente per ore direttamente sulla parete di facciata ed anche all'interno dei solai e nella pensilina esterna di proprietà con CP_2 interessamento di tre travi ed altrettanti pilastri in cemento armato facenti parte della struttura portante dell'intero edificio.”
Lamentava parte attrice di aver subito danni alla struttura, ma anche agli arredi
(armadio Tv, condizionatore) e pertanto ne chiedeva il ristoro. Chiedeva altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali per aver dovuto trasferire la propria madre ,malata terminale, e a causa dell'insalubrità della casa, presso l'Ospedale Rizza dove poi era venuta meno.
Si costituiva il convenuto , che respingeva ogni addebito, Controparte_1 atteso che all'epoca dell'evento dannoso, sebbene l'impianto idrico prevedeva una tubazione che saliva dalla zona contatori, posta nel sottoscala dello stabile, fino alla terrazza condominiale (dove alimentava un serbatoio di accumulo dotato di valvola a galleggiante e che da quella tubazione si staccava, all'altezza dell'appartamento, una diramazione che gli forniva l'acqua),
l'impianto non era in uso poiché lo stabile, già nel 1994, si era dotato di autoclave e che fra il 2004 ed il 2006, il detto serbatoio di accumulo era stato smantellato, lasciando in posizione la tubazione di servizio. Deduceva ancora che a partire dal 2009, l'appartamento non era stato più utilizzato e che la potenziale fornitura di acqua all'appartamento era stata interrotta mediante la chiusura della valvola posta a valle del contatore idrico, nel sottoscala dello stabile. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Pertanto, eccepiva la sussistenza del caso fortuito quale causa del danno e perciò attribuiva la fuoriuscita dell'acqua dalla conduttura dismessa a cause a lui non imputabili.
Istruita la causa, con sentenza n. 1424/2024 pubbl. il 11/06/2024, il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda con condanna di parte attrice alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data16/12/24, proponeva appello deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma – per le Parte_1 ragioni esposte in seno all'atto di appello, con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice:
a) travisato le risultanze delle prove documentali ed orali raccolte durante la fase istruttoria, ritenendo non provato l'evento ed il nesso causale e conferendo, altresì, valore e piena efficacia probatoria alle risposte di controparte in sede di interrogatorio formale benché non sfavorevoli alla stessa;
il tutto senza considerare minimamente la documentazione prodotta;
b) errato nella valutazione del fatto storico, accordando rilevanza ad una circostanza (rimozione del serbatoio) che nulla ha a che fare con la causa dell'infiltrazione (proveniente da una tubazione, pur se in disuso, sempre in pressione). Inoltre, vertendo in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., non v'è traccia della prova, a carico di controparte, del c.d. caso fortuito;
c) non ammesso la CTU nonostante le risultanze delle prove orali abbiano pacificamente acclarato la sussistenza dell'an e, quanto alle perizie di parte depositate, l'ammontare dei danni subiti dall'odierna appellante.
d) rigettato la domanda dell'attrice in ordine ai danni agli arredi, al danno non Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
patrimoniale e condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali.
1.1) Il gravame è parzialmente fondato.
Giova osservare, che nel caso che ci occupa si verte in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051c.c..
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ( ex plurimis
Cass. 30775/17).
Nel caso in oggetto, dall'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio, e, in prevalenza, dalle dichiarazioni rese sia in sede di interrogatorio formale che in comparsa di costituzione dall'odierno appellato, è emerso che l'infiltrazione lamentata è stata causata dalla rottura del tubo di proprietà del , che CP_1 portava l'acqua al serbatoio dello stesso.
E', emerso, altresì, che il detto serbatoio era stato da tempo dismesso, mentre il tubo che vi portava l'acqua era rimasto regolarmente allocato e funzionante, visto che vi era una valvola di chiusura posta nel locale dei contatori.
All'uopo l'appellato, in sede di comparsa di costituzione di primo grado, ha dedotto:” A partire dal 2009, l'appartamento non è stato più utilizzato e la potenziale fornitura di acqua all'appartamento è stata interrotta mediante la chiusura della valvola posta a valle del contatore idrico, nel sottoscala dello stabile. Purtroppo, l'evento occorso in data 26/04/16 con la rottura della tubazione va annoverata fra gli eventi eccezionali ed imprevedibili. Nessuno può determinare a priori quando una tubazione si romperà. A maggior ragione se, come nel caso in esame, la tubazione è tornata in servizio non per volontà del proprietario ma per la distrazione di qualche avventore e/o manutentore che ha inavvertitamente riaperto la valvola di intercetto a suo tempo chiusa dal proprietario”. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
In sede di interrogatorio formale, il ha dichiarato:” Posso solo dire CP_1 che io ebbi a chiudere la valvola perché non abito quell'appartamento; non so se altri l'abbiano manomessa aprendola”.
Per quanto sopra non vi è dubbio che il tubo dal quale si è generata la perdita d'acqua fosse di proprietà dell'appellato e, pertanto, lo stesso, in qualità di custode, doveva metterlo in sicurezza, o chiedendo all'ente preposto alla somministrazione dell'acqua l'apposizione del sigillo, oppure, accertandosi che nessuno potesse, anche inavvertitamente, aprire la valvola (che, invece, è rimasta alla mercè di chiunque entrasse nel vano contatori), adottando i giusti accorgimenti per evitare che il tubo in oggetto venisse messo in pressione e manutenendolo con regolarità.
Le sopra indicate circostanze, evidentemente, non possono raffigurarsi quale caso fortuito, come invece ritenuto dall'appellato.
Può, pertanto, ritenersi provato il nesso causale tra la res in custodia e le infiltrazioni lamentate dall'appellante.
Per quanto riguarda i danni subiti dall'appartamento della gli stessi Pt_1 sono stati documentati e quantificati in €. 3.163,63, nella consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. , e non specificamente contestati Persona_1 dall'appellato, il quale si è limitato alla contestazione dell'ulteriore consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. comprendente anche gli arredi. Per_2
La consulenza a firma dell'Ing. , corredata dalle fotografie dei luoghi e Per_1 dal computo metrico estimativo, appare congrua e compiutamente motivata.
Pertanto, la liquidazione del danno patrimoniale ben può essere effettuata in via equitativa nella somma di €. 3.000,00, comprensiva interessi e rivalutazione.
Per quanto attiene agli ulteriori danni relativi all'ammaloramento degli arredi e al fatto che la madre dell'appellante, che abitava l'immobile oggetto di infiltrazioni, è stata costretta a trasferirsi a causa dell'insalubrità dell'ambiente, nessuna prova è stata fornita né dello stato degli oggetti danneggiati (armadio,
TV, condizionatore) prima e dopo le infiltrazioni, e del grado di vetustà degli stessi, né del fatto che il trasferimento della madre dell'appellante sia stato Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
dettato dall'insalubrità dell'immobile, essendo emerso, invece, che la stessa si era trasferita in ospedale a causa delle gravi patologie da cui era affetta.
2) Alla luce di quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata, nei termini di cui sopra.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e vanno liquidate in considerazione del valore del decisum (da €. 1.101,00 a
€.5.201,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, ed i relativi parametri ( medi per tutte le fasi del primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1424/2024 Parte_1 pubbl. il 11/06/2024, e in riforma della stessa, così statuisce: accoglie parzialmente la domanda di risarcimento di danni, proposta da Pt_1 nei confronti di e, per l'effetto, condanna lo
[...] Controparte_1 stesso al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di €. 3.000,00; condanna l'appellato alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, in favore di che, liquida in complessivi €. 3.097,00, di cui €. Parte_1
545,00 per spese, €. 425,00 fase di studio, €.425,00 fase introduttiva, €. 851,00 fase istruttoria ed €. 851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed
IVA se dovuta;
condanna l'appellato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , che, liquida in complessivi Euro 3.196,00, di cui Parte_1
€. 777,00 per spese, €. 536,00 fase di studio, €.536,00 fase introduttiva, €.
496,00 fase di trattazione, €. 851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Catania il giorno 8/7/25. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro