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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5175 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12172/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BELLINO GUALTIERO, presso il cui studio ha Parte_1
eletto domicilio
RICORRENTE contro
residente in [...]. CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] in data [...], cittadina rumena e il Sig. C.F. CP_1
, cittadino albanese, nato a [...] in data [...], e, per C.F._2
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza negli appositi registri ed a tutte le altre formalità di Legge autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e stabilendo altresì che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, senza che le parti abbiano più null'altro reciprocamente a pretendere in termini di mantenimento.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino, il 03/10/2016. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino (atto n.
00459, Uff.1, Parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/07/2025 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Il sig. non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 10/11/2025 il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta e invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente si richiamava ai propri scritti introduttivi.
All'esito, il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e rimetteva la causa al CP_1
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Atteso che la parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12172/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BELLINO GUALTIERO, presso il cui studio ha Parte_1
eletto domicilio
RICORRENTE contro
residente in [...]. CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] in data [...], cittadina rumena e il Sig. C.F. CP_1
, cittadino albanese, nato a [...] in data [...], e, per C.F._2
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza negli appositi registri ed a tutte le altre formalità di Legge autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e stabilendo altresì che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, senza che le parti abbiano più null'altro reciprocamente a pretendere in termini di mantenimento.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino, il 03/10/2016. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino (atto n.
00459, Uff.1, Parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/07/2025 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Il sig. non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 10/11/2025 il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta e invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente si richiamava ai propri scritti introduttivi.
All'esito, il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e rimetteva la causa al CP_1
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Atteso che la parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.