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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1568/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1568/2022
Oggi all'udienza del 26 maggio 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 1568 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 6 tra
nata a [...] il [...], residente in [...], CF Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Tuzzolino ( C.F._1
Per qualunque comunicazione si invii al fax 0916195959 ovvero CodiceFiscale_2 all'indirizzo di posta elettronic: e domiciliata Email_1 presso il Suo studio, in Palermo, Via Giovanni Bonanno, 73, giusta procura allegata presente atto
- opponente-
Contro
, (già ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1 pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice , giusta procura Noatio Angelo Ausilio di e Controparte_2 CP_3 per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio Angelo Ausilio di Venezia
– Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020 (doc.03), la Controparte_4 con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già cambio di
[...] CP_5 denominazione (doc.4) con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice , giusta procura Noatio Angelo Ausilio di ( Controparte_2 CP_3 rep.43812, racc16503), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi presso il cui studio in Verona Vicolo S.Bernaedino 5/A e come da procura in atti Opposta
Oggetto: Contratto di finanziamento
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da note conclusionali depositate in atti prima dell'udienza del 16 .10.2024
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- Rigetta l'opposizione proposta con atto di citazione da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo nr 5716/2021 , emesso dal Tribunale di Palermo in data
22.12.2021;
pagina 2 di 6 - Dichiara tenuta e conseguentemente condanna parte opponente, a rimborsare a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione dei parametri di cui al D.M 147/2022, in Euro 2100,00 oltre spese generali, Iva ed CPA come per legge
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società e per essa n.q. di Parte_2
mandataria premettendo : - che la SI.ra , aveva Controparte_4 Parte_1 stipulato con l' ISTITUTO FINANZIARIO DEL MEZZOGIORNO IM SP contratto n.
2013B/88 (doc.03); - che la cedente inviava al debitore sollecito di pagamento avente anche valore di atto interruttivo della prescrizione (doc.04);- che ISTITUTO FINANZIARIO DEL
MEZZOGIORNO IFI M SOCIETA'PER AZ I ha ceduto pro soluto il proprio credito a
Banca Ifis S.p.A. con atto del 01/12/2017 (doc.05-06) debitamente comunicata con alla sig.ra a mezzo raccomandata A/R (doc.07-08); che, in relazione al contratto Parte_1
sottoscritto era maturato un saldo debitore di € 9.498,34, per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come da estratto conto con autentica notarile che si produce (doc.09), oltre interessi al tasso legale- in ragione di quanto in premessa chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data 22.12.2021 il decreto ingiuntivo nr 5716/2021 con il quale ingiungeva alla di pagare la somma pari ad euro 9.498,34 oltre interessi, Parte_1 competenze e spese del monitorio
Avverso il predetto provvedimento con atto di citazione , ritualmente notificato, proponeva opposizione la sig.ra assumendo, a sostegno dell'opposizione, senza alcuna Parte_1
specifica contestazione sul rapporto di finanziamento dedotto in causa, ne contestava la sua illegibilità , la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta e per l'assenza dei requisiti ex art. 633-644 cpc, ed in sede di comparsa conclusionale eccepiva , poi, il difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'opposta . Chiedeva , quindi, Parte_2
la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società e Parte_2
per essa n.q. di mandataria che contestava tutto quanto dedotto Controparte_4
pagina 3 di 6 ed eccepito dall'opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa con la documentazione acquisita e prodotta dalle parti, in assenza di attività istruttoria , sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Va preliminarmente evidenziato - quanto al motivo secondo cui il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso per difetto dei requisiti ex art. 633 cpc. - che il debito per cui è lite deriva da un contratto di finanziamento allegato in sede monitoria unitamente all'estratto conto certificato e che , secondo il disposto ex art. 633 e ss cpc, devono ritenersi documenti idonei a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo.
In relazione al difetto della titolarità in capo alla società opposta, va evidenziato che la pretesa creditoria di quest'ultima si fonda sul contratto di finanziamento che la IG ha Pt_1
stipulato con la società finanziaria YO FI IC SP per l'acquisto di un'autovettura, di cui è divenuta titolare a seguito di una cessione Parte_2 del credito intervenuta tra Banca Ifis S.p.A. e I.F.I.M SP e tra quest'ultima e la società YO
FI IC SP (allegato 4 produzione monitoria) .
Dall'esame di tutta la documentazione agli atti si evince la cessione del credito in favore della
Parte_2
La cessione del credito da IM SP S.p.A. a Banca Ifis S.p.A. risulta dal documento n. 5 allegato al fascicolo monitorio, unitamente al documento n.10, prodotto dalla convenuta opposta, costituito dall'allegato A, in cui è indicato il credito ceduto della IG Parte_1
per la somma di euro 9498,34.
Risulta, inoltre, documentalmente che la cessione del credito è stata comunicata alla IG
, sia da IM SP ( all 4 documentazione monitoria ) in data 30.6.2015, sia dalla Parte_1
stessa Banca Ifis S.p.A., come si evince dalla raccomandata del 9.03.2018 (doc. 7 fascicolo monitorio).
La poi divenuta a seguito di cambiamento di denominazione Parte_2 [...]
appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e Parte_2
coordinamento di Banca Ifis S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca Ifis S.p.A., è divenuta pagina 4 di 6 titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento di ramo di azienda in data 29.6.2018 (doc. 8 produzione opposta).
Sussiste, pertanto, la titolarità in capo a del diritto di credito che Parte_2 assume vantare nei confronti della IG . Parte_3
Nel merito in relazione al credito azionato, mette conto, anzitutto, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass. S.U. 13533/2001; 9351/2007).
Simile principio generale non subisce alcuna deroga in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, come noto: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui Mette conto, anzitutto, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass. S.U. 13533/2001; 9351/2007).
Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione fa sì che la posizione processuale delle parti risulti invertita: in particolare, l'opponente (attore in senso formale) è in realtà il convenuto sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è l'attore in senso sostanziale (cfr.
Cass. 11625/95).
In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Ciò posto, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'opposta , deve ritenersi provata la fonte negoziale del credito monitoriamente azionato, suffragata nel contratto di finanziamento allegato e debitamente sottoscritto dall' odierna opponente, il cui credito è
pagina 5 di 6 stato oggetto di cessione nei confronti della società Banca IFIS NPL INVESTING S.p.A., e per essa n.q. di mandataria Controparte_4
Peraltro nel contratto si da atto della somma mutuata da restituire in rate mensili e, non è stata contestata dal debitore, né la prova della erogazione del finanziamento, né la sottoscrizione del contratto, né la sua quantificazione né il saldo dovuto.
Invero, le argomentazioni, assai generiche, svolte dall'opponente sono rimaste allo stato di mere affermazioni non avendo allegato alcunchè a sostegno delle stesse ed omettendo di addurre elementi tecnici di valutazione in ragione dei quali apprezzare la fondatezza della contestazione.
In conclusione, parte opponente non ha inteso provare in alcun modo le generiche censure formulate.
L'opposizione va, quindi, rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite , tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 26 maggio 2025
IL GOT Dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1568/2022
Oggi all'udienza del 26 maggio 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 1568 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 6 tra
nata a [...] il [...], residente in [...], CF Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Tuzzolino ( C.F._1
Per qualunque comunicazione si invii al fax 0916195959 ovvero CodiceFiscale_2 all'indirizzo di posta elettronic: e domiciliata Email_1 presso il Suo studio, in Palermo, Via Giovanni Bonanno, 73, giusta procura allegata presente atto
- opponente-
Contro
, (già ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1 pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice , giusta procura Noatio Angelo Ausilio di e Controparte_2 CP_3 per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio Angelo Ausilio di Venezia
– Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020 (doc.03), la Controparte_4 con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già cambio di
[...] CP_5 denominazione (doc.4) con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice , giusta procura Noatio Angelo Ausilio di ( Controparte_2 CP_3 rep.43812, racc16503), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi presso il cui studio in Verona Vicolo S.Bernaedino 5/A e come da procura in atti Opposta
Oggetto: Contratto di finanziamento
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da note conclusionali depositate in atti prima dell'udienza del 16 .10.2024
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- Rigetta l'opposizione proposta con atto di citazione da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo nr 5716/2021 , emesso dal Tribunale di Palermo in data
22.12.2021;
pagina 2 di 6 - Dichiara tenuta e conseguentemente condanna parte opponente, a rimborsare a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione dei parametri di cui al D.M 147/2022, in Euro 2100,00 oltre spese generali, Iva ed CPA come per legge
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società e per essa n.q. di Parte_2
mandataria premettendo : - che la SI.ra , aveva Controparte_4 Parte_1 stipulato con l' ISTITUTO FINANZIARIO DEL MEZZOGIORNO IM SP contratto n.
2013B/88 (doc.03); - che la cedente inviava al debitore sollecito di pagamento avente anche valore di atto interruttivo della prescrizione (doc.04);- che ISTITUTO FINANZIARIO DEL
MEZZOGIORNO IFI M SOCIETA'PER AZ I ha ceduto pro soluto il proprio credito a
Banca Ifis S.p.A. con atto del 01/12/2017 (doc.05-06) debitamente comunicata con alla sig.ra a mezzo raccomandata A/R (doc.07-08); che, in relazione al contratto Parte_1
sottoscritto era maturato un saldo debitore di € 9.498,34, per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come da estratto conto con autentica notarile che si produce (doc.09), oltre interessi al tasso legale- in ragione di quanto in premessa chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data 22.12.2021 il decreto ingiuntivo nr 5716/2021 con il quale ingiungeva alla di pagare la somma pari ad euro 9.498,34 oltre interessi, Parte_1 competenze e spese del monitorio
Avverso il predetto provvedimento con atto di citazione , ritualmente notificato, proponeva opposizione la sig.ra assumendo, a sostegno dell'opposizione, senza alcuna Parte_1
specifica contestazione sul rapporto di finanziamento dedotto in causa, ne contestava la sua illegibilità , la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta e per l'assenza dei requisiti ex art. 633-644 cpc, ed in sede di comparsa conclusionale eccepiva , poi, il difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'opposta . Chiedeva , quindi, Parte_2
la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società e Parte_2
per essa n.q. di mandataria che contestava tutto quanto dedotto Controparte_4
pagina 3 di 6 ed eccepito dall'opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa con la documentazione acquisita e prodotta dalle parti, in assenza di attività istruttoria , sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Va preliminarmente evidenziato - quanto al motivo secondo cui il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso per difetto dei requisiti ex art. 633 cpc. - che il debito per cui è lite deriva da un contratto di finanziamento allegato in sede monitoria unitamente all'estratto conto certificato e che , secondo il disposto ex art. 633 e ss cpc, devono ritenersi documenti idonei a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo.
In relazione al difetto della titolarità in capo alla società opposta, va evidenziato che la pretesa creditoria di quest'ultima si fonda sul contratto di finanziamento che la IG ha Pt_1
stipulato con la società finanziaria YO FI IC SP per l'acquisto di un'autovettura, di cui è divenuta titolare a seguito di una cessione Parte_2 del credito intervenuta tra Banca Ifis S.p.A. e I.F.I.M SP e tra quest'ultima e la società YO
FI IC SP (allegato 4 produzione monitoria) .
Dall'esame di tutta la documentazione agli atti si evince la cessione del credito in favore della
Parte_2
La cessione del credito da IM SP S.p.A. a Banca Ifis S.p.A. risulta dal documento n. 5 allegato al fascicolo monitorio, unitamente al documento n.10, prodotto dalla convenuta opposta, costituito dall'allegato A, in cui è indicato il credito ceduto della IG Parte_1
per la somma di euro 9498,34.
Risulta, inoltre, documentalmente che la cessione del credito è stata comunicata alla IG
, sia da IM SP ( all 4 documentazione monitoria ) in data 30.6.2015, sia dalla Parte_1
stessa Banca Ifis S.p.A., come si evince dalla raccomandata del 9.03.2018 (doc. 7 fascicolo monitorio).
La poi divenuta a seguito di cambiamento di denominazione Parte_2 [...]
appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e Parte_2
coordinamento di Banca Ifis S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca Ifis S.p.A., è divenuta pagina 4 di 6 titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento di ramo di azienda in data 29.6.2018 (doc. 8 produzione opposta).
Sussiste, pertanto, la titolarità in capo a del diritto di credito che Parte_2 assume vantare nei confronti della IG . Parte_3
Nel merito in relazione al credito azionato, mette conto, anzitutto, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass. S.U. 13533/2001; 9351/2007).
Simile principio generale non subisce alcuna deroga in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, come noto: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui Mette conto, anzitutto, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass. S.U. 13533/2001; 9351/2007).
Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione fa sì che la posizione processuale delle parti risulti invertita: in particolare, l'opponente (attore in senso formale) è in realtà il convenuto sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è l'attore in senso sostanziale (cfr.
Cass. 11625/95).
In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Ciò posto, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'opposta , deve ritenersi provata la fonte negoziale del credito monitoriamente azionato, suffragata nel contratto di finanziamento allegato e debitamente sottoscritto dall' odierna opponente, il cui credito è
pagina 5 di 6 stato oggetto di cessione nei confronti della società Banca IFIS NPL INVESTING S.p.A., e per essa n.q. di mandataria Controparte_4
Peraltro nel contratto si da atto della somma mutuata da restituire in rate mensili e, non è stata contestata dal debitore, né la prova della erogazione del finanziamento, né la sottoscrizione del contratto, né la sua quantificazione né il saldo dovuto.
Invero, le argomentazioni, assai generiche, svolte dall'opponente sono rimaste allo stato di mere affermazioni non avendo allegato alcunchè a sostegno delle stesse ed omettendo di addurre elementi tecnici di valutazione in ragione dei quali apprezzare la fondatezza della contestazione.
In conclusione, parte opponente non ha inteso provare in alcun modo le generiche censure formulate.
L'opposizione va, quindi, rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite , tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 26 maggio 2025
IL GOT Dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6