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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 1520/2025, promossa da
(c.f. nato/a a TIUMEN Parte_1 C.F._1 (Federazione Russa), l'11/10/1987, con l'avv. ANNA CECCONATO
e
ALESSANDRO NG (c.f. ), nato/a a MESSINA, il C.F._2 6/09/1969, con l'avv. ALESSIA BEGHETTO
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Con ricorso in data 12/03/2025, i coniugi e Parte_1 ALESSANDRO NG, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso n. 23142/2018 del 22.11.2018);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (22.11.2018);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 29/06/2013 tra e Parte_1 ALESSANDRO NG, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Valdobbiadene (TV) dell'anno 2013, al n. 13, Parte II, Serie C, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 29/06/2013 da
, nato/a a TIUMEN (Federazione Russa), Parte_1
l'11/10/1987 e ALESSANDRO NG, nato/a a MESSINA, il 6/09/1969, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VALDOBBIADENE (TV) dell'anno 2013 al n. 13, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
[…] 2. Il figlio, verrà affidato ad entrambi i genitori, in regime di Persona_1 affidamento condiviso e, pertanto, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dello stesso verrà presa in accordo tra i due genitori. Il minore manterrà la residenza prevalente presso l'abitazione materna ove, per accordo tra le parti, la GN si è già trasferita in Montebelluna Via Cima
Mandria n.11 interno 10.
3. Il signor DR CA continuerà ad abitare presso la propria abitazione in Cornuda, Vicolo O. Fallaci n. 11. I turni di responsabilità genitoriale saranno suddivisi fra i genitori con le seguenti modalità
Quindi, nella settimana 1) il padre andrà a prendere il figlio il venerdì alle 16 a scuola o presso l'abitazione materna per portarlo a calcio e lo terrà con sé fino alla domenica ad ore 12.00 quando la madre andrà a riprenderlo;
nella settimana
2) il padre andrà a prendere il figlio il venerdì alle 16 a scuola o presso l'abitazione materna per portarlo a calcio e lo terrà con sé fino al sabato tardo pomeriggio, quando la madre andrà a prenderlo, finito il lavoro;
i genitori convengono espressamente, qualora la madre sia impegnata in corsi di formazione professionale la domenica e/o il lunedì, che il minore rimanga con il padre la notte del sabato e la giornata della domenica, con o senza pernotto a
3 seconda dell'orario di rientro della madre;
quando si verificherà tale ipotesi, indipendentemente dalla turnazione di calendario, il fine settimana successivo il figlio pernotterà presso la madre la sera del sabato.
Durante la settimana, il martedì il padre preleverà da calcio alle 18.30 e lo Per_1 ricondurrà a scuola il successivo mercoledì così come il giovedì lo preleverà da scuola entro le ore 18 e, nella settimana 1, ed ivi lo riporterà il venerdì successivo, mentre nella settimana 2 lo riaccompagnerà dalla madre quando la stessa terminerà il lavoro.
Ferie estive: ciascun genitore avrà il figlio con sé per due settimane anche consecutive da comunicarsi reciprocamente con il più ampio anticipo possibile ma comunque almeno un mese prima.
È espressamente prevista la possibilità per la madre di recarsi anche all'estero, utilizzando l'aereo. In caso di disaccordo o qualora le ferie dei genitori coincidessero, il padre avrà la possibilità di decidere negli anni pari, la madre negli anni dispari.
Vacanze natalizie: i genitori alterneranno fra loro la Vigilia di Natale con i giorni di
Natale e Santo Stefano, 31 Dicembre e primo Gennaio, Epifania. Quindi il genitore che trascorrerà la Vigilia di Natale con il figlio, lo avrà con sé anche il 31
Dicembre e il primo Gennaio;
l'altro genitore invece trascorrerà con il minore i giorni di Natale, Santo Stefano ed Epifania. Tutte le altre festività verranno alternate.
Vacanze pasquali: verranno alternati i giorni del Sabato Santo e della Pasqua con i giorni di Lunedì in albis e martedì.
Il giorno del compleanno del figlio verrà trascorso insieme, se possibile, ovvero i genitori si alterneranno di anno in anno per i festeggiamenti.
Indipendentemente dal turno di responsabilità, se il genitore lo vorrà, Per_1 passerà con la madre la festa della mamma ed il compleanno della stessa e con il padre la festa del papà ed il compleanno dello stesso.
Qualora un genitore debba delegare a terzi l'assistenza al figlio per un lungo periodo di tempo (mezza giornata o più), ovvero questi pernotti da parenti o amici, l'altro genitore deve essere informato preventivamente (anche mediante sms).
Il Signor DR CA somministrerà a mezzo bonifico bancario IBAN:
[...] alla RA , quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 600,00 Per_1
(seicento/00) da rivalutare automaticamente ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. Il padre concorrerà, inoltre, al pagamento delle spese dell'abitazione fino a quando il figlio manterrà la propria residenza con la madre, per la quota di
4 € 400,00 mensili che corrisponderà entro il 3 di ciascun mese a partire dal mese di marzo 2025.
L'assegno unico e universale per i figli, che la GN si obbliga a Pt_1 richiedere entro 15 giorni dalla pubblicazione della Sentenza di divorzio, resterà interamente nella disponibilità della stessa.
4. Le spese qualificate come straordinarie, identificate sulla base al Protocollo del
Tribunale di Treviso, che le parti espressamente dichiarano di conoscere, saranno sostenute dai coniugi, ciascuno in ragione della metà. Le detrazioni fiscali per carico familiare saranno ripartite fra i coniugi nella misura del cinquanta per cento ciascuno. I documenti fiscali dovranno essere intestati, ove possibile, al figlio. Qualora il documento debba essere intestato al soggetto pagatore, verranno richieste due distinte dichiarazioni, a nome di ciascun genitore, se possibile.
5. Entrambi i coniugi risultano essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla si prevede a titolo di contributo al mantenimento;
tuttavia al fine di regolare gli assetti patrimoniali della famiglia il signor CA provvederà a saldare in un'unica soluzione le pendenze debitorie in capo alla GN da parte di Pt_1
e Inps per circa 11.500 euro ed all'uopo ha già contattato il Controparte_1 dottore commercialista che segue la moglie per la predisposizione del modello di pagamento.
6. I genitori si rendono sin d'ora disponibili a sottoscrivere la documentazione necessaria al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio, anche a favore del figlio minore.
7. I coniugi dichiarano che, con il regolare adempimento di quanto indicato ai punti che precedono, sono da intendersi definiti i rapporti economici fra loro esistenti e rinunciano ad ulteriori pretese reciproche in tal senso, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 c.c.
8. Le Parti stabiliscono che le spese del giudizio siano integralmente compensate tra loro”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 23 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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