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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2169/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 2169/2019, promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
, (c.f. ),), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Fiaccabrino,
[...] C.F._7 elettivamente domiciliati come in atti.
ATTORI contro
con sede a Bologna, in via Stalingrado n. 45, in Controparte_1 persona del Procuratore ad negotia Dott. rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avvocati Claudio Perrella e Alessandro Paci, elettivamente domiciliata come in atti.
CONVENUTA
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 28 OGGETTO: azione di risarcimento del danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.24:
Gli attori: “[…] Voglia L'onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, così provvedere: ritenere e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa si è verificato per fatto e colpa del IG. conducente del veicolo CP_4
MW targato 1 SCF 651; condannare, conseguentemente, in solido con la CP_4 in nome e per conto della società Controparte_5 Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante, in qualità di impresa assicuratrice
[...] per la r.c.a. del sig. al pagamento dei danni tutti patiti dagli odierni attori CP_4 per la perdita del proprio congiunto in seguito al sinistro mortale del Persona_1
28/04/2017, da liquidarsi come ritenuto di giustizia, oltre interessi (da valutarsi ai sensi dell'art. 1284 c.c. così come modificato dall'art. 17, comma l, del D.L. 12/09/2014, n. 132) e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari di causa con distrazione di esse in favore del sottoscritto avvocato che le ha interamente sostenute”.
La convenuta: “[…] Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta;
in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
e conseguentemente dichiararne l'estromissione dal giudizio;
Nel merito ed in via
[...] principale: rigettare le domande proposte nei confronti di in Controparte_1 quanto del tutto infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate per le ragioni illustrate in narrativa;
Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare la responsabilità concorrente del IG. e per Persona_1
l'effetto responsabilità accertata e liquidato sulla base dei parametri previsti dalla legge francese, in ogni caso alla luce degli elementi probatori acquisiti in relazione a tutte le circostanze ed elementi di fatto e diritto posti a fondamento della richiesta risarcitoria, ed in ogni caso al netto delle somme eventualmente percepite da parte degli attori ed elargite da enti previdenziali e/o assistenziali italiani e/o francesi;
Il tutto con vittoria di spese, pagina 2 di 28 competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze dedotte nei seguenti capitoli di prova […]”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. In data 28/04/2017, si verificò nel territorio comunale di ENTRANGE (Francia), sull'Autostrada A31 in direzione RG/Digione PR 343.000, un incidente stradale tra un motociclo HO, condotto da (cittadino italiano residente in [...]) e Persona_1 una autovettura MW, condotta da (di nazionalità belga e residente in CP_4
Belgio), di proprietà di quest'ultimo ed assicurata per la r.c.a. dalla la compagnia belga
, sinistro a causa del quale il motociclista perse la vita sul colpo. Controparte_6
2. Con atto di citazione del 10.9.19, , , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_8
, – in qualità di prossimi congiunti del deceduto Parte_6 Parte_9
– hanno agito nei confronti di e della CP_4 Controparte_1
(quest'ultima, quale mandataria della compagnia belga assicuratrice dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro) e – dopo aver premesso che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del il quale, a loro dire, mentre il motociclo del stava sorpassando un CP_4 _1 incolonnamento di auto lungo l'autostrada A31 dovuto al coevo traffico veicolare, aveva improvvisamente cambiato corsia, sterzando a sinistra e così andando ad urtare il motociclo che ivi sopraggiungeva e provocando la rovinosa caduta a terra del motociclista – hanno chiesto al Tribunale di: “ritenere e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del IG. conducente del veicolo MW CP_4 targato 1 SCF 651; condannare, conseguentemente, in solido con la CP_4 [...]
in nome e per conto di , in persona Controparte_5 Controparte_6 del suo legale rappresentante, in qualità di impresa assicuratrice per la r.c.a. del sig.
al pagamento dei danni tutti patiti dagli odierni attori per la perdita del CP_4 proprio congiunto in seguito al sinistro del 28/04/2017, da calcolarsi Persona_1 sulla scorta delle tabelle aggiornate del Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale;
ovvero nel diverso importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre interessi (da pagina 3 di 28 valutarsi ai sensi dell'art. 1284 c.c. così come modificato dall'art. 17, comma l, del D.L.
12/09/2014, n. 132) e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari di causa con distrazione di esse in favore del sottoscritto avvocato che le ha interamente sostenute”.
3. La nel costituirsi in giudizio - ha eccepito, in rito, il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, per essere mera mandataria della compagnia straniera assicuratrice dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro;
ha inoltre chiesto la sospensione del processo “per connessione internazionale”, nell'attesa della definizione di altro processo, pendente in Francia tra la moglie della vittima e la assicurazione dell'autoveicolo del
. Nel merito, la convenuta ha assunto, per un verso, che la responsabilità del sinistro CP_4 dovesse ascriversi a colpa del (per avere quello compiuto una manovra di _1 sorpasso imprudente ed a velocità eccessiva delle vetture che lo precedevano, rendendo inevitabile l'impatto con l'automobile del ), per altro verso, che gli attori non CP_4 avevano dato prova del danno morale e parentale lamentato, infine che la fattispecie era regolata dal diritto francese, senza possibilità di invocare, da parte di quelli, l'applicazione delle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Alla luce di tali premesse, la convenuta ha chiesto al Tribunale: “In via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e Controparte_1 conseguentemente dichiararne l'estromissione dal giudizio;
- Nel merito ed in via principale: di rigettare le domande proposte nei confronti di in quanto Controparte_1 del tutto infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate per le ragioni illustrate in narrativa;
- Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, di accertare la responsabilità concorrente del IG. e per l'effetto di Persona_1 limitare il risarcimento al danno che sarà accertato in corso di causa secondo la percentuale di responsabilità accertata e liquidato sulla base dei parametri previsti dalla legge francese, in ogni caso alla luce degli elementi probatori acquisiti in relazione a tutte le circostanze ed elementi di fatto e diritto posti a fondamento della richiesta risarcitoria, ed in ogni caso al netto delle somme eventualmente percepite da parte degli attori ed elargite da enti previdenziali e/o assistenziali italiani e/o francesi;
- Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge”. pagina 4 di 28 4. Il processo - più volte rinviato per consentire agli attori il perfezionamento della notifica della vocatio in ius nei confronti di (dichiarato contumace alla udienza del CP_4
21.2.22) – si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria, orale e documentale.
5. Alla udienza del 6.6.22, la causa è stata trattenuta in decisione, in ragione delle plurime questioni preliminari di rito e di merito controverse.
6. Con sentenza non definitiva n. 18/23, il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari della convenuta di difetto di legittimazione passiva e di sospensione del procedimento per connessione internazionale con altra causa e, nel contempo ha rimesso la causa in istruttoria
(come da separata ordinanza) al fine di accertare - attraverso l'ausilio di un esperto
(individuato nella persona del Prof. Avv. Attilio Guarneri, Professore Emerito di Diritto privato comparato dell'Università Bocconi di Milano) – la legge francese rilevante ai fini di causa.
7. Nel prosieguo del giudizio: sono stati acquisiti il parere del Prof. Guarnieri, le note critiche degli attori ad esso ed il parere definitivo dell'Ausiliario del Giudice;
successivamente, sono stati concessi, su richiesta delle parti, plurimi rinvii del processo, per consentire loro di addivenire ad una conciliazione, fallita la quale si è proceduto alla istruttoria orale;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L' applicazione alla controversia della legge francese
1. Nella sentenza non definitiva n. 18/23, è stato evidenziato – con riferimento al “diritto sostanziale” relativo alla fattispecie di responsabilità dedotta – che deve applicarsi il diritto francese, ossia il diritto dello Stato in cui si è verificato l'evento di sinistro (ex art. 62, I comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218).
2. Infatti, la questione di diritto internazionale privato, riguardante l'individuazione della legge applicabile nella fattispecie, deve essere risolta alla luce delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d «Regolamento Roma II»).
Di tale Regolamento vengono in rilievo in particolare le seguenti disposizioni:
pagina 5 di 28 «Art. 2 Obbligazioni extracontrattuali: “
1. Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo.
2. Il presente regolamento si applica anche alle obbligazioni extracontrattuali che possono sorgere.
3. Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente regolamento, a: a) un fatto che dà origine al danno comprende i fatti che possono verificarsi che danno origine a danni;
b) un danno comprende i danni che possono verificarsi».
«Articolo 4 Norma generale 1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”.
Nella specie, essendosi il sinistro mortale verificato in Francia, deve applicarsi il diritto francese, ancorchè oggetto della presente causa è la domanda degli attori (residenti in [...]) di ristoro dei danni non patrimoniali e patrimoniali dagli stessi subiti in conseguenza della morte del loro caro.
3. Infatti, con la sentenza 10 dicembre 2015, in C-350/14 (c.d. «sentenza Lazar»), la CG ─ investita dal giudice italiano (Tribunale di Trieste), con riferimento ad una causa promossa da una persona fisica, residente in [...], contro una compagnia di assicurazioni italiana, per ottenere il risarcimento dei danni da lesione del rapporto parentale subiti a causa del decesso della propria figlia in un incidente stradale avvenuto in IA, della questione pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, compendiata nell'interrogativo: «se, per determinare la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, l'articolo 4, paragrafo
1, del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che i danni connessi al decesso di una persona in un siffatto incidente avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come
“dann(i)” oppure come “conseguenze indirette” di tale incidente, ai sensi della citata disposizione» ─ ha offerto le seguenti indicazioni esegetiche:
“─ secondo l'articolo 2 del Regolamento Roma II, «il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito»;
pagina 6 di 28 ─ ai sensi del citato art. 4, § 1, il «danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto» e nel «caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, … il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale»;
─ «in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il legislatore dell'Unione ha precisato, al considerando 17 del regolamento Roma II, che il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale»;
─ «ne consegue che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà
l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente»;
─ «nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte della figlia del sig. danno quest'ultimo che, a sua volta, secondo il giudice del rinvio, si è Pt_10 verificato in IA;
quanto alle lesioni subite dai congiunti della vittima, queste devono essere considerate come conseguenze indirette dell'incidente di cui al procedimento principale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II»;
─ «l'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto partecipa quindi dell'obiettivo, enunciato al considerando 16 del regolamento Roma II, di assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni».
4. Come ha sottolineato la Cassazione (Sez. 3 - , Sentenza n. 34017 del 23/12/2024), in un caso analogo a quello di specie, “la questione interpretativa risolta dalla sentenza Lazar consisteva quindi nello stabilire se il danno iure proprio sofferto dai congiunti della vittima primaria potesse considerarsi, agli effetti dell'art. 4, § 1, del Regolamento Roma II, come
«danno diretto» o come «conseguenza indiretta» (e la soluzione è stata nel secondo senso per essere i danneggiati vittime secondarie del fatto lesivo)”.
Nella pronuncia da ultimo citata, la Suprema Corte ha aggiunto che “non è secondario evidenziare che l'esposta interpretazione è l'unica coerente con quella adottata dalle Sezioni
Unite di questa Corte sulla competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi e pagina 7 di 28 colposi, essendo esse più di una volta addivenute, sulla base della giurisprudenza della
CG, all'enunciazione del principio di diritto per cui, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del
Regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ed ora dell'art. 7, n. 2, del regolamento UE n. 1215 del 2012), deve al detto fine aversi riguardo al «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», che è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al «luogo dell'evento generatore del danno», ma anche al «luogo in cui l'evento di danno è intervenuto» e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima (v. tra le altre, Cass. Sez. U. 29/09/2022, n. 28427; 22/05/1998, n. 5145;
11/02/2003, n. 2060; 13/12/2005, n. 27403; 05/05/2005, n. 10312; 19/05/2009, n. 11532;
13/01/2010, n. 357; 01/02/2019, n. 3165; 12/06/2019, n. 15743; 09/02/2021, n. 3125;
29/04/2022, n. 13593)”.
5. Dovendosi applicare il diritto francese, il Tribunale, nel corso del processo, ha nominato, quale Ausiliario Giudiziario (ai sensi dell'art. 14 [“Conoscenza della legge straniera applicabile”] della legge 31 maggio 1995, n. 218), il Prof. al quale è stato conferito Tes_1
l'incarico di accertare: “- se, secondo il diritto francese, l'onere di provare la dinamica del sinistro stradale è a carico di chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, oppure è a carico della controparte, ovvero è a carico di entrambi i conducenti;
- se, secondo il diritto francese, nel caso in cui resti, all'esito di un processo civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale, incertezza sulla precisa dinamica del sinistro stesso, la domanda dell'attore è rigettata ovvero il diritto presume il concorso di colpa dei conducenti coinvolti ovvero individua altre regole decisorie;
-quali sono le condotte di guida imposte dalla legislazione francese (in specie dal Codice Stradale) da rispettare: nel caso di compimento di una fase di sorpasso di veicoli incolonnati nel traffico da parte di altri veicoli e motoveicoli nei tratti di strada simili a quello teatro del sinistro;
nel caso di cambio di direzione da parte di un autoveicolo che da una corsia di marcia intenda invadere altra corsia di marcia attigua della stessa direzione di marcia;
- se ed a quali condizioni il diritto francese riconosce la risarcibilità del danno morale e/o parentale da uccisione colposa di un prossimo congiunto ai parenti stretti di quest'ultimo (quale grado di pagina 8 di 28 parentela è eventualmente necessario;
se è necessario o meno - ai fini del riconoscimento del risarcimento – che i prossimi congiunti convivessero o meno con la vittima primaria); - quali sono i parametri alla cui stregua secondo il diritto francese viene quantificato il risarcimento del danno morale e/o parentale ai congiunti: ex età della vittima primaria;
età dei superstiti;
convivenza o meno tra vittima primaria e familiari superstiti;
permanenza in vita di altri familiari conviventi con i prossimi congiunti della vittima primaria, etc.; se ed in che modo è riconosciuto e liquidato [ad ex con corresponsione di interessi, di rivalutazione, etc.) il danno cd. da ritardo nella liquidazione giudiziale del danno, rispetto al momento della verificazione di esso [nella specie, della morte della vittima primaria)”.
6. Inoltre, questo Tribunale, nell'applicazione del diritto francese, deve conformarsi al generale principio per cui “il giudice italiano, nell'interpretare ed applicare la legge straniera, deve porsi nella stessa ottica del giudice dello Stato cui la legge stessa appartiene ed avvalersi di tutti gli strumenti interpretativi posti dall'ordinamento straniero, il quale deve essere inteso «”in quanto sistema giuridico”, ossia nella sua globalità e nella dimensione in cui esso si fa diritto vivente» (Cass. n. 2791/2002). Sebbene ciò non fondi un obbligo del giudice italiano di ricercare ed acquisire fonti giurisprudenziali (o anche dottrinarie) che corroborino l'una o l'altra delle letture possibili del testo normativo, non può, comunque, negarsi che il formante di giurisprudenza, ove esistente e acquisito in giudizio, assume una specifica valenza, a fini interpretativi ed applicativi, là dove esso si palesi, secondo l'ordinamento straniero, tale da consentire di assegnare alla portata della norma da applicare il carattere di “diritto vivente” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3448 del
06/02/2024).
7. L'Ausiliario del Giudice, a diligente evasione dell'incarico conferitogli, ha fornito una motivata, approfondita e ragionata risposta a ciascuno dei summenzionati quesiti, attraverso un primo parere (espresso attraverso un accurato approfondimento delle fonti del diritto francese rilevanti: codice civile, dottrina, giurisprudenza), successivamente dallo stesso confermato attraverso una seconda relazione, resa in dettagliata risposta alle note critiche degli attori.
8. Orbene, secondo il diritto francese e come evidenziato dall'Ausiliario giudiziario, alla luce dei “principi generali, temperati dalla legge speciale, è onere della parte, che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, allegare e provare la dinamica del sinistro e i pagina 9 di 28 fatti costitutivi della propria pretesa. E' onere della controparte di allegare e provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa attorea, in tutto o in parte. Inoltre, il giudice caso per caso ricostruirà i comportamenti delle parti alla luce delle prove raccolte ed accerterà l'esistenza
o l'inesistenza di una colpa del singolo conducente o di un concorso di colpa tra i conducenti secondo percentuali emerse dalle indagini del caso”.
9. Alla luce di tali premesse, deve pertanto procedersi all'esame delle risultanze acquisite, per accertare se la responsabilità del sinistro oggetto di causa debba ascriversi a responsabilità esclusiva del motociclista, a responsabilità esclusiva dell'automobilista, ovvero a responsabilità concorsuale di entrambi.
10. Al riguardo, è bene evidenziare come, ad avviso degli attori, il sinistro si verificò per colpa esclusiva dell'automobilista il quale - mentre il motociclista stava sorpassando un incolonnamento di automobili - aveva improvvisamente cambiato corsia di marcia, sterzando a sinistra e così andando a collidere con il motociclo del il quale in quel momento _1 stava sopraggiungendo e, in conseguenza, rovinava a terra, decedendo sul colpo.
11. Per contro, ad avviso della convenuta, la responsabilità esclusiva del sinistro era da ascriversi al motociclista che, con una condotta di guida pericolosa (fase di sorpasso dei veicoli a destra e a sinistra, infilandosi negli spazi liberi tra una corsia e l'altra, a velocità elevata) era andato a collidere contro la vettura del , la quale stava procedendo CP_4 nella propria corsia di marcia, senza uscire da essa.
B. Le risultanze rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro
Di seguito, si illustreranno le risultanze processuali acquisite, reputate rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità.
B.1 Le dichiarazioni del teste oculare del sinistro IG. Parte_11
1. Il predetto testimone, sentito dalle Autorità francesi il 2.5.17, ha dichiarato, per quanto d'interesse: “[…] Sono stato testimone dell'incidente mortale avvenuto sull'autostrada A 31.
Stavo guidando una moto su questo tratto autostradale, mi trovavo proprio dietro il motociclista che è morto. Il traffico era intenso. I veicoli prima dell'incidente dovevano viaggiare a circa 80 km all'ora. Guidavo probabilmente a una velocità compresa tra 80 e 90 km/h. Ho visto nello specchietto retrovisore una moto sportiva rossa che mi arrivava alle pagina 10 di 28 spalle, ho capito che voleva superarmi, così mi sono posizionato sulla corsia di sinistra sul lato destro per lasciare passare l'HO rossa. Anche la HO si è posizionata nella corsia di sinistra e mi ha passato sulla sinistra per riposizionarsi poi tra le due corsie, secondo me circolava a circa 90 km/h. […] Dopo la HO si è riposizionata tra le due corsie e ha continuato a viaggiare credo a circa 90 km/h, ha sorpassato alcuni veicoli, poi ha raggiunto un furgone rosso targato RG e lo ha passato sulla destra. […] Ero ancora dietro la
HO e ho visto la MW che in quel momento circolava nella corsia di destra scartare verso sinistra, oltrepassando la sua corsia. Mi sono anche detto “accidenti, sorpassa”
(parlando della MW), non potrà evitarla (parlando della HO). Ho visto che l'HO esitava, probabilmente si stava chiedendo se passare la MW a sinistra o a destra perché a mio avviso aveva capito che la MW si stava spostando e che avrebbe potuto colpirla. A mio parere, come motociclista, non credo che non abbia avuto il tempo di evitarlo e ha colpito la parte posteriore sinistra del veicolo MW all'altezza del faro posteriore sinistro. Non sò se il conducente della MW aveva messo la freccia. […] Sono sicuro al 100% che la MW è uscita dalla sua corsia ed è finita sulla corsia di sinistra. A seguito dell'impatto la moto è stata spinta a sinistra all'altezza della banchina, ho visto la moto carambolare in aria […].
L'automobilista mi ha detto “Sono un motociclista, non l'ho visto” e aggiunto: “Mi sono appena spostato” e gli ho risposto subito: “No, lei stava per sorpassare”. Mi ha scioccato il fatto che abbia usato il termine “spostare” anziché “sorpassare”. […] L'automobilista non mi ha risposto nulla. […] Ho sentito il conducente della MW dire a un signore che guidava un furgone rosso targato RG che si era spostato […]”.
2. Tale testimonianza (da cui emergono pericolose e vietate condotte di guida di entrambi i conducenti, ciascuna delle quali certamente dotata di una efficacia causale diretta nella
“intercettazione” delle traiettorie dei due mezzi e, con essa, della verificazione del sinistro: vd. infra) si deve ritenere pienamente attendibile, in quanto: a) è stata resa con dovizia di particolari a quattro giorni dall'accaduto e - dunque – in un momento nel quale la memoria del testimone sulla dinamica del sinistro doveva certamente essere pienamente integra;
b) proviene da un soggetto pacificamente indifferente ai fini di causa;
c) è stata resa da un soggetto che assistette da posizione assai ravvicinata tanto ai momenti immediatamente antecedenti al sinistro e alle condotte nell'occasione serbate dai conducenti dei due mezzi, quanto alla verificazione dell'incidente; d) nella descrizione del punto d'impatto tra il pagina 11 di 28 motociclo e la autovettura, trova piena ed oggettiva conferma nella allocazione dei danni riportati dai mezzi (vd. infra).
B.2 Le dichiarazioni del teste oculare Testimone_2
1. Il predetto teste ha dichiarato alla Polizia Stradale: “Di trovarsi sulla corsia di sinistra procedendo a una velocità di 80 km/h. In quel momento il veicolo MW si trovava di fronte
a lui nella corsia di destra […]. La moto HO lo ho superato sulla destra risalendo le corsie di traffico (tra la corsia sinistra e quella di destra) e che il veicolo di avrebbe fatto Pt_12 un leggero scarto a sinistra senza però uscire dalla propria corsia e che il motociclista, non potendolo evitare, avrebbe colpito la parte posteriore sinistra del veicolo MW prima di cadere a terra” (cfr. il verbale della Polizia stradale).
2. Dunque, anche tale testimonianza dimostra che: a) il motociclista procedeva a velocità prossima al limite consentito (tanto da superare il veicolo del teste, che procedeva a circa 80 km/h), nonostante il traffico autostradale intenso;
b) il motociclista era intento ad una prolungata e vietata condotta di sorpasso di tutti i veicoli che si trovava davanti, posto che marciava, quanto meno, a 90 km/h, a cavallo tra le due corsie (sì da superare i veicoli ora alla destra, ora alla sinistra degli stessi, a seconda della collocazione di essi sulla corsia di sinistra ovvero su quella di destra); c) l'impatto della moto con la vettura MW si consumò mentre il motociclista - procedendo “intra corsia” – era intento ad iniziare la vietata e pericolosa manovra di sorpasso della MW;
d) l'automobilista della MW – evidentemente senza controllare previamente lo specchietto retrovisore – compì una improvvisa manovra verso sinistra (evidentemente per immettersi nella adiacente corsia di sorpasso), la quale, in ogni caso, comportò una improvvisa intercettazione della coeva traiettoria della moto, sì da concorrere, sul piano causale, allo scontro tra i due mezzi.
B.3 Il punto di impatto tra i due mezzi
1. Come accertato dagli Agenti della Polizia Municipale (attraverso l'esame dei veicoli, svolto sia sul luogo del sinistro, sia, qualche giorno dopo, presso l'officina ove gli stessi erano stati ricoverati), l'impatto tra i due mezzi avvenne tra la parte anteriore della moto ed il paraurti posteriore sinistro ed il relativo faro posteriore della vettura. Quest'ultima – accertarono i pagina 12 di 28 predetti Agenti – non presentava alcuna abrasione o ammaccatura né nella parte anteriore sinistra, né nel lato destro.
2. Il fatto (parimenti accertato dagli Agenti) che il summenzionato paraurti posteriore sinistro della automobile avesse una “significativa depressione” è certamente indicativo (sulla base delle comuni massime di esperienza, ex art. 115 c.p.c., nonché in mancanza di emersione di elementi di segno contrario, legittimanti una spiegazione alternativa) di una forza d'urto subita dalla moto, da un corpo proveniente da sinistra ed in movimento (in particolare, dallo spigolo posteriore sinistro della vettura), sì da introflettere l'ostacolo da essa attinto, a conferma della manovra da destra a sinistra del veicolo e dell'avvenuta verificazione – in detto movimento – dell'urto con la moto.
B.4 La testimonianza “de relato” della IG.ra alla Polizia subito dopo Tes_3 il sinistro
1. Risulta dagli atti di indagine della Polizia francese che, dopo pochi minuti dalla verificazione del sinistro (in particolare, alle ore 18.36), la IG.ra contattò Tes_3 telefonicamente la Polizia Stradale, comunicando l'avvenuto sinistro, il fatto che erano presenti in loco due persone che stavano prestando soccorso al motociclista ed aggiungendo
“di non aver visto l'incidente ma che, secondo le testimonianze sul posto, un'auto si sarebbe scostata dalla fila, colpendo il motociclista”; precisò che tale auto era “una MW e che tale veicolo era parcheggiato più in alto a destra”.
2. Dunque, anche dal contenuto di quanto riferito dalla in occasione della chiamata Tes_3 di soccorso e, correlativamente, da quanto dalla stessa appreso da coloro che – evidentemente
– avevano assistito al sinistro e per questo si erano fermati a prestare aiuto, emerge come il conducente della automobile MW effettivamente compì una manovra di spostamento verso la corsia di sinistra, ove stava sopraggiungendo la moto.
B.5 L'interrogatorio dell'automobilista CP_4
1. Il , nel corso dell'interrogatorio reso alle Autorità inquirenti francesi, ha CP_4 dichiarato (per quanto d'interesse): di non ricordare se aveva cambiato corsia e se aveva azionato la freccia di segnalazione del cambio di direzione, in quanto “era successo tutto molto in fretta”; di avere visto il motociclista soltanto dopo l'impatto, quando questi era già a pagina 13 di 28 terra;
di avere riferito al IG. – subito dopo l'incidente - di non avere Parte_11 visto il motociclista se non dopo l'impatto, ma di non avergli mai riferito di essersi “spostato” dalla corsia di marcia;
di non ricordare di avere invaso o meno la corsia di sinistra al momento dell'incidente; di avere fatto delle telefonate poco prima del sinistro, ma di avere usato il vivavoce;
di non sapere perché la IG.ra , la quale nell'occasione viaggiava con lui, Parte_13 avesse riferito, nel corso del proprio interrogatorio, che lui non aveva fatto, né ricevuto alcuna telefonata durante quel viaggio in automobile.
2. Dunque, lo stesso automobilista ha (significativamente) dichiarato: a) di non sapere né se
– immediatamente prima del sinistro – si fosse spostato verso la corsia di sinistra (ove stava sopraggiungendo la noto), né se avesse previamente azionato la “freccia” di sinistra;
b) di non essersi accorto del sopraggiungere da tergo della moto e – di conseguenza – di avere visto il motociclista soltanto dopo l'impatto.
3. Tale ultima dichiarazione rende certo che l'automobilista, negli istanti immediatamente precedenti all'impatto (nei quali, secondo il teste oculare , Parte_11
l'automobilista aveva iniziato una manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, invadendo la corsia di sinistra) lo stesso non guardò lo specchietto retrovisore, per assicurarsi della assenza di veicoli sopraggiungenti da tergo sulla corsia da ultimo citata.
4. Inoltre, nessuna altra risultanza acquisita ha consentito di comprendere se l'automobilista, prima di iniziare la predetta manovra, avesse o meno azionato la “freccia” di cambio di direzione, freccia che lo stesso automobilista – come visto – ha dichiarato di non ricordare se avesse o meno attivato.
B.6 Le conversazioni telefoniche dell'automobilista “a CP_4 ridosso” del sinistro
1.Il sinistro si verificò pochissimi istanti (secondi, minuto o manciata di minuti) prima delle ore 18.29, come evincibile dal fatto che a detta ora, un testimone oculare dell'accaduto telefonò alla Polizia Stradale denunciando l'accaduto e chiedendo l'intervento dei soccorsi
(cfr. le relazioni in atti della Polizia).
2. Dalle analitiche indagini dei tabulati del telefono del è emerso che lo stesso fu CP_4 impegnato in due conversazioni telefoniche, di cui la prima dalle ore 18.21,35 (della durata di
1 minuto e 47 secondi) e l'altra dalle ore 18.23,53 (della durata d 2 minuti e 48 secondi). pagina 14 di 28 3. Non può sapersi né se tali telefonate (in particolare, la seconda) fossero in atto al momento dell'incidente (posto che non si conosce l'istante preciso di verificazione di esso), né se esse siano effettivamente state compiute con il vivavoce (come dichiarato dal alla CP_4
Polizai nel corso del suo interrogatorio) ovvero usando il telefono cellulare.
4. Certo è che la considerazione della falsità delle dichiarazioni rese dalla amica del
(nell'occasione presente nella auto MW come trasportata) per cui quello non CP_4 aveva ricevuto alcuna telefonata lascia molti dubbi in ordine alle ragioni per cui (qualora la seconda telefonata fosse effettivamente terminata con un margine di tempo prima del sinistro e fosse stata fatta con il vivavoce) la esistenza di essa avrebbe dovuto essere negata alla
Polizia.
B.7 La condotta di guida “ante sinistro” della moto “intercorsia” e con superamento sia a destra che a sinistra dei veicoli
1. Come emerso dalla testimonianza del , il motociclista - nei momenti Pt_11 immediatamente precedenti al sinistro - percorreva la autostrada in modalità di “costante” sorpasso dei veicoli (automobili e motocicli) che lo precedevano e operava tali manovre di sorpasso, passando ora alla sinistra, ora alla destra dei veicoli, per poi riposizionarsi tra le due corsie e procedere lungo tale traiettoria, fino all'ultimo, fatale, tentativo di sorpasso della auto
MW (cfr. la testimonianza del : “[…] Ho visto nello specchietto retrovisore una Pt_11 moto sportiva rossa che mi arrivava alle spalle, ho capito che voleva superarmi, così mi sono posizionato sulla corsia di sinistra sul lato destro per lasciare passare l'HO rossa.
Anche la HO si è posizionata nella corsia di sinistra e mi ha passato sulla sinistra per riposizionarsi poi tra le due corsie, secondo me circolava a circa 90 km/h. […] Dopo la
HO si è riposizionata tra le due corsie e ha continuato a viaggiare credo a circa 90 km/h, ha sorpassato alcuni veicoli, poi ha raggiunto un furgone rosso targato RG e lo ha passato sulla destra. […] Ero ancora dietro la HO e ho visto la MW che in quel momento circolava nella corsia di destra scartare verso sinistra, oltrepassando la sua corsia. Mi sono anche detto “accidenti, sorpassa” (parlando della MW), non potrà evitarla (parlando della
HO). Ho visto che l'HO esitava, probabilmente si stava chiedendo se passare la MW
a sinistra o a destra […]”).
pagina 15 di 28 2. Come analiticamente illustrato dall'Ausiliario del Giudice Prof. Guarnieri, “i principi generali di circolazione sono regolamentati dagli artt. da R 412-6 a R 412-16 del codice della strada francese e, per quanto riguarda il cambiamento di corsia e il sorpasso, dagli artt. R
412-23 e R 412-24 (doc.6) e R 414-4 e R 414-17. Tali regole, effettivamente del tutto analoghe
a quelle italiane, impongono: a) al conducente di condurre il proprio veicolo nella corsia
“qui est la plus à droite” (art. R 412-23); b) di cambiare la via di circolazione per preparare un cambiamento di direzione senza ostacolare la marcia normale degli altri veicoli (art. R
412-24); c) di assicurarsi prima di ogni sorpasso che esso possa avvenire senza pericolo per alcuno (R 414-4); d) di effettuare tale sorpasso a sinistra (salvo casi particolari) (art. R 414-
6), con previa segnalazione del cambio di marcia e con l'obbligo di rientrare alla propria destra senza provocare un rallentamento del veicolo superato (art. R 414-10)”.
3. Dunque, la condotta di guida (rectius: di prolungato sorpasso degli altri veicoli incontrati in autostrada) tenuta dal motociclista, nel sopra descritto contesto spazio temporale e sino all'ultima manovra di (tentativo di) sorpasso della auto MW, oltre ad essere in concreto particolarmente pericolosa (per il particolare contesto e per le particolari modalità in cui venne tenuta: autostrada a scorrimento veloce, con limite di velocità di 90 km/h; traffico intenso;
incedere in modalità di “costante” sorpasso dei veicoli, con manovre di sorpasso ora da destra, ora da sinistra, ora tra le due corsie) era altresì espressamente violativa del divieto di sorpasso a destra e del divieto di percorrenza “intercorsia”.
4. A tale ultimo riguardo, assume rilievo anche l'accertamento operato dal Tribunale di
Thionville, con la sentenza del 31 agosto 2020 emessa – nelle more di svolgimento del presente giudizio – tra la vedova del motociclista e una compagnia assicurativa: in essa, il
Giudice francese ha rilevato che la circolazione inter-files, id est intercorsia, autorizzata a titolo sperimentale in certi dipartimenti e a certe condizioni (in particolare quella di non superare i 50 km/h) non lo era nel dipartimento della , dove è avvenuto l'incidente che Pt_14 ci occupa;
inoltre lo stesso Tribunale ha accertato la violazione, da parte del motociclista degli artt. R 412-9, R 412-23 e R 412-24 ( tutte regole afferenti le modalità di _1 sorpasso, di velocità, di segnalazione, di condizioni del traffico e quant'altro).
5. Quanto rilevato in fatto ed in diritto dal Tribunale di Thionville – in ordine alla esistenza, sulla autostrada teatro del sinistro, del divieto di circolazione inter- corsia – deve ritenersi perfettamente utilizzabile nel presente processo e pienamente attendibile, posto che: a) la pagina 16 di 28 sentenza è stata emessa successivamente allo spirare dei termini qui concessi per le istanze probatorie ed il deposito di documenti, sicchè del tutto ritualmente è stata prodotta successivamente alla sua emissione;
b) come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101
c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio”; c)
l'accertamento – in fatto – operato dal Tribunale francese, in ordine alla operatività, nel luogo teatro del sinistro, del menzionato divieto di circolazione inter- corsia deve ritenersi pienamente attendibile, in quanto non è stato avversato da alcun elemento di segno contrario da parte degli attori.
B.8 La smentita della tesi degli attori della verificazione del sinistro mentre il tava superando dei veicoli “incolonnati” _1
1. Gli attori, sin dalla citazione, hanno dedotto che “ […], di ritorno dal Persona_1 luogo di lavoro in sella al suo motociclo HO targato EF282-TD, durante la fase di sorpasso di un incolonnamento di auto lungo l'autostrada A31 dovuto al traffico di rientro dei lavoratori frontalieri, veniva urtato dall'autovettura MW targato 1 SCF 651 che improvvisamente cambiava corsia”
2. Per contro, è emerso con certezza – come visto – sia che, al momento del sinistro, non vi era alcun incolonnamento di vetture, sia che la MW stava marciando sulla corsia di sinistra
(probabilmente attorno agli 80 km/h), sia che la moto stava sopraggiungendo intra corsia a circa 90 km/h.
pagina 17 di 28 B.9 La scelta processuale di contumacia del CP_4
Da tale scelta processuale è derivata la impossibilità per il Tribunale di acquisire dall'automobilista elementi di conoscenza di eventuali circostanze, ulteriori rispetto a quelle ritualmente acquisite ed utili ad una ricostruzione alternativa della dinamica dell'incidente.
C. La ascrizione della responsabilità del sinistro mortale a colpa concorrente e paritaria del motociclista e dell'automobilista
1. Dalla considerazione comparata sia delle risultanze processuali acquisite e rivelatesi utili per la ricostruzione della dinamica del sinistro, sia della richiamata disciplina di diritto francese relativa ai sinistri stradali, discende, per i motivi di seguito indicati - la conclusione della ascrizione responsabilità del sinistro mortale a colpa concorrente e paritaria del motociclista e dell'automobilista.
2. Giova richiamare quanto evidenziato dall'ausiliario del Giudice Prof. Guarnieri in ordine alla disciplina generale del diritto francese in tema di circolazione stradale: “
1. I principi generali di circolazione sono regolamentati dagli artt. da R 412-6 a R 412-16 del codice della strada francese e, per quanto riguarda il cambiamento di corsia e il sorpasso, dagli artt. R
412-23 e R 412-24 (doc.6) e R 414-4 e R 414-17 (doc. 7).
2. Tali regole, effettivamente del tutto analoghe a quelle italiane, impongono: a) al conducente di condurre il proprio veicolo nella corsia “qui est la plus à droite” (art. R 412-23); b) di cambiare la via di circolazione per preparare un cambiamento di direzione senza ostacolare la marcia normale degli altri veicoli (art. R 412-24); c) di assicurarsi prima di ogni sorpasso che esso possa avvenire senza pericolo per alcuno (R 414-4); d) di effettuare tale sorpasso a sinistra (salvo casi particolari) (art. R 414-6), con previa segnalazione del cambio di marcia e con l'obbligo di rientrare alla propria destra senza provocare un rallentamento del veicolo superato (art. R
414-10)”.
3. Nella specie, è risultato dimostrato, innanzitutto, che il motociclista tenne una continuativa condotta di guida imperita, pericolosa, vietata, inadatta al coevo specifico contesto spazio temporale e certamente avente una efficacia causale diretta con l'impatto che – nel corso di una tale condotta di guida – la moto ebbe con la vettura MW: velocità quanto meno pari al limite di 90 km/h ivi esistente;
velocità inadeguata all'intenso traffico veicolare nell'occasione esistente su entrambe le corsie di marcia della autostrada;
continuativa condotta di sorpasso pagina 18 di 28 di tutti i veicoli che precedevano il motociclista, con una guida a “zig zag”, di superamento dei veicoli ora a sinistra, ora a destra;
conseguente violazione del divieto di sorpasso a destra;
continuativa marcia intra corsia e – con essa – guida in sorpasso “contemporaneo” delle vetture marcianti nell'una e nell'altra corsia, tra le quali il motociclista procedeva, con concomitante violazione del divieto di marcia intra corsia;
percezione da parte del motociclista, qualche attimo prima del sinistro, dell'intenzione della vettura MW di spostarsi nella corsia di sinistra e, in tale contesto, probabile colpevole affidamento sulla possibilità della moto di superare detto veicolo, prima che esso occupasse la predetta corsia;
incidenza causale diretta delle sopra descritte condotte e percezioni del motociclista sulla successiva intercettazione delle traiettorie dei due mezzi e sulla verificazione del sinistro;
4. E' risultato parimenti dimostrato che anche l'automobilista tenne parimenti una condotta di guida imperita, pericolosa, vietata, inadatta al coevo specifico contesto spazio temporale e certamente avente una concomitante efficacia causale diretta con l'impatto: repentino spostamento della traiettoria della vettura dalla corsia di marcia di destra alla corsia di sorpasso di sinistra, in tratto autostradale nell'occasione connotato da traffico intenso
(ovvero, in ogni caso, repentino cambio di direzione verso sinistra), senza avere previamente accertato, attraverso lo specchietto retrovisore, che lo spazio della carreggiata che, con detta repentina manovra a sinistra, aveva occupato, fosse libera;
conseguente intercettazione della coeva traiettoria di marcia della moto e urto violento con lo spigolo posteriore sinistro della vettura della parte anteriore della moto, la quale aveva già impegnato parte di quella corsia, e provocazione della caduta della moto e del motociclista).
Inoltre, da un lato non è stata acquisita alcuna prova del fatto che l'automobilista avesse previamente azionato l'indicatore luminoso di cambio di direzione (vd. dietro) e, dall'altro, è probabile che lo stesso, immediatamente prima dell'impatto, fosse impegnato in una conversazione telefonica (con conseguente “deficit” di piena attenzione alla guida), né è stato dimostrato che tal telefonata fosse effettuata con il vivavoce.
5. Orbene, la valutazione congiunta di tutte le summenzionate risultanze fa ritenere (peraltro in piena coerenza con l'accertamento operato dal Tribunale francese sui medesimi fatti) che entrambi i conducenti abbiano concorso in modo paritario allo scontro tra i due mezzi e, con esso, al decesso del motociclista.
pagina 19 di 28 D. Il danno risarcibile agli attori
1. Gli attori (rispettivamente genitori, sorelle e nonne del defunto) hanno chiesto il ristoro del danno non patrimoniale subito a causa del decesso del loro prossimo congiunto, danno per la cui liquidazione hanno invocato la applicazione delle Tabelle di Milano.
2. La istruttoria orale esperita ha dimostrato che gli attori ed fossero Persona_1 avvinti da un intenso legame affettivo, nonostante quest'ultimo da diversi anni si fosse trasferito a vivere in Francia.
Infatti, è risultato comprovato che: il tornava periodicamente, anche più volte
_1 all'anno, in IA per trascorrere del tempo con la propria famiglia di origine;
il e
_1 sua moglie trascorrevano le festività pasquali e natalizie in IA con la famiglia, al pari delle ferie estive;
il negli ultimi anni aveva sempre partecipato alle occasioni di riunione
_1 familiare, quali, ad esempio, il matrimonio della sorella nel 2014, la nascita Parte_8 della nipote nel 2014, il funerale del nonno nel 2016; il quando veniva in IA,
_1 vedeva anche le nonne e;
il quando rientrava Parte_6 Parte_9 _1 in IA, abitava presso il padre sopra l'abitazione della nonna materna;
il Parte_9
nonostante vivesse all'estero, era sempre in contatto con la propria famiglia in _1
IA (cfr. le testimonianze assunte alla udienza del 19.9.24; cfr. la mancata acquisizione di elementi di segno contrario rispetto a quanto riferito dai testi escussi in ordine al persistente legame affettivo e di frequentazione tra gli attori ed il . _1
3. Può pertanto ritenersi senz'altro comprovato il fatto che gli attori (tutti prossimi congiunti della vittima) abbiano subito un pregiudizio alla propria sfera morale, affettiva, familiare, per la perdita del loro caro.
4. Per quel che riguarda il profilo risarcitorio di tali pregiudizi, deve essere applicato il diritto francese (cfr. quanto già ampiamente sottolineato).
Infatti, “nel caso in cui, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice italiano sia chiamato ad applicare la legge straniera, la liquidazione deve ispirarsi ai criteri propri di quest'ultima (purché compatibili col limite dell'ordine pubblico internazionale), non già a quelli in uso nel sistema giuridico italiano”
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3448 del 06/02/2024: nella specie - relativa al pregiudizio occorso ai familiari di un quindicenne albanese, rimasto ucciso dal colpo partito dal fucile di un cittadino italiano impegnato in una battuta di caccia in Albania - la S.C. ha cassato con pagina 20 di 28 rinvio la sentenza di merito che, ai fini della relativa liquidazione equitativa, aveva utilizzato i parametri della Tabella di Milano anziché i criteri propri della legge albanese, così come applicati nel "diritto vivente" di quell'ordinamento, imperniato sull'articolazione del danno in discorso nelle due componenti della sofferenza morale interiore e della compromissione della sfera dinamico-relazionale del soggetto, secondo la sistemazione teorica consacrata dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte Suprema albanese n. 12 del 14 settembre 2007).
Per questo, il Tribunale ha conferito al proprio Ausiliario Prof. Guarnieri l'incarico di accertare (anche): “se ed a quali condizioni il diritto francese riconosce la risarcibilità del danno morale e/o parentale da uccisione colposa di un prossimo congiunto ai parenti stretti di quest'ultimo (quale grado di parentela è eventualmente necessario;
se è necessario o meno - ai fini del riconoscimento del risarcimento – che i prossimi congiunti convivessero o meno con la vittima primaria); quali sono i parametri alla cui stregua secondo il diritto francese viene quantificato il risarcimento del danno morale e/o parentale ai congiunti: ex età della vittima primaria;
età dei superstiti;
convivenza o meno tra vittima primaria e familiari superstiti;
permanenza in vita di altri familiari conviventi con i prossimi congiunti della vittima primaria, etc.; se ed in che modo è riconosciuto e liquidato [ad ex con corresponsione di interessi, di rivalutazione, etc.) il danno cd. da ritardo nella liquidazione giudiziale del danno, rispetto al momento della verificazione di esso [nella specie, della morte della vittima primaria)”.
5. L'Ausiliario del Giudice, in risposta motivata ed approfondita a tali quesiti, ha rilevato la correttezza dei richiami operati dalla convenuta alle norme del codice civile e alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima primaria:
“la parte convenuta nella memoria del 24 marzo 2023 ha spiegato per esteso e documentato
(p.4): a) che sempre e comunque in applicazione degli artt. 1353 code Napoléon e 9 code de procedure civil incombe alla parte che invoca un danno morale conseguente al decesso di un congiunto di provare an et quantum dell'asserito danno conseguito;
b) che la giurisprudenza ha creato una sorta di presunzione a favore di alcune vittime indirette, aventi determinati legami di parentela con la vittima primaria o conviventi in via di fatto con essa. Qui il diritto al risarcimento è stato riconosciuto automaticamente alla vittima, con quantificazione, demandata all'accertamento, caso per caso, dell'intensità del legame e dalla frequenza delle relazioni;
c) che nel 2013 la conferenza dei presidenti delle Corti pagina 21 di 28 d'appello francesi ha elaborato una raccolta di casi giurisprudenziali, via via aggiornata;
all'uopo la parte convenuta ha prodotto come doc. 9, allegato alla memoria, un corposo volume di pp. 140, che porta il nome dell'autore e il titolo L'indemnisation des Persona_2 préjudices en cas de blessures ou de décès, aggiornato al settembre 2022. L'autore è il primo presidente della Corte d'Appello di Agen e l'opera contiene tabelle, che forniscono ai magistrati, agli avvocati e ai periti indicazioni preziose alle liquidazioni dei danni. d)
L'applicazione di tali tabelle è pressoché unanime, come attestato da un parere pro veritate dell'avv. Nicole Chabrux del foro di Parigi, prodotto sempre da parte convenuta come doc.
10: lo stesso scrive che la grande maggioranza dei magistrati francesi fondano le loro decisioni di liquidazione dei danni sui principi e i barémes dell'opera di conosciuta Per_2 tra i pratici come e) A pagina 91 del Référentiel Mornet è riportata la Persona_3 seguente tabella: […]. Tutto ciò premesso, si può condividere quanto scritto nella memoria di parte convenuta del 18 aprile 2023 p.3 che occorrerà accertare, come già si diceva l'intensità del legame affettivo tra il de cuius e i singoli attori, le frequentazioni reciproche, i contatti umani, diretti e telefonici i periodi di convivenza passati e presenti, la condivisione di eventi
(matrimoni, funerali, battesimi, compleanni) la gestione del tempo libero, gli interessi e le amicizie, in ipotesi comuni […]”.
Ed è noto che “Il giudice italiano che sia chiamato ad applicare la legge straniera è tenuto ad interpretarla alla stregua degli strumenti ermeneutici propri del relativo ordinamento, ivi compreso quello espresso dal formante giurisprudenziale, nella misura in cui si sia tradotto in "diritto vivente" (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3448 del 06/02/2024).
6. Le summenzionate Tabelle prevedono, per quanto qui interessa, in relazione al tipo di rapporto di parentela esistente tra attori e defunto, un ristoro del danno non patrimoniale oscillante: tra i 20.000 ed i 30.000,00 euro, al coniuge, nel caso di uccisione dell'altro coniuge
(per questo, il Tribunale di Thionville ha riconosciuto a tale titolo alla vedova del defunto la somma di €. 30.000,00 (poi decurtata del 50% in ragione della ritenuta corresponsabilità al
50% del motociclista per l'evento); tra i 20.000,00 ed i 30.000,00 euro, ai genitori, nel caso di uccisione di un figlio;
tra i 6000,00 ed i 9.000,00 ai fratelli, per uccisione di un fratello
(come nella specie: ndr) non convivente;
tra i 7000,00 ed i 10.000,00 ai nonni, per l'uccisione di un nipote, nel caso di relazioni (come nella specie: ndr) poco frequenti.
pagina 22 di 28 7. Diversamente da quanto sostenuto dagli attori, tali principi del diritto francese non possono essere reputati contrari all'ordine pubblico, per la ritenuta irrisorietà della misura del ristoro e – come tali – da disapplicare.
7.1 Giova al riguardo premettere che “agli effetti del diritto internazionale privato, l'ordine pubblico che impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'«ordine pubblico internazionale», da intendersi come complesso dei principi fondamentali - incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell'opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente -, caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori (così Sez. 3 - ,
Sentenza n. 34017 del 23/12/2024; in senso conforme: Cass. n. 3448 del 06/02/2024; v. anche, ivi richiamate, ex aliis: Cass. n. 19405 del 2013; Cass. n. 19599 del 2016; Cass. Sez. U.
n. 12193 del 2019; Sez. U. n. 38162 del 2022; Cass. n. 6723 del 2023).
7.2 Inoltre, come statuito in più occasioni dalla nostra Corte di Cassazione, “La domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione europea o quello costituzionale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20841 del 21/08/2018).
Più in particolare – sottolinea la Suprema Corte, nella sentenza da ultimo citata - “Le ipotesi in cui è risarcibile il danno non patrimoniale, i limiti della sua risarcibilità e la misura del risarcimento non costituiscono oggetto di competenza dell'Unione Europea. Pertanto la circostanza che esso sia liquidato in alcuni Paesi misura più elevata, ed in altri misura meno elevata, non viola in alcun modo il diritto dell'Unione. Ha stabilito a tal riguardo la Corte di
RG che "allo stato attuale del diritto dell'Unione, gli Stati membri restano (...) liberi di determinare (...) quali danni causati da autoveicoli debbano essere risarciti, la pagina 23 di 28 portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento" (Corte giust. sentenza 23-1-2014, Petillo, in causa C-371/12, § 30; sostanzialmente nello stesso senso anche Corte giust. 24-10-2013, Haasovà, in causa C-22/12, § 40). Pagina 19 R.G.N. 6574/15
Udienza del 15 marzo 2018 3.4. Nemmeno può dirsi leso, per effetto di tali diversità tra gli ordinamenti degli Stati membri, alcun diritto costituzionalmente garantito, dal momento che il fatto illecito avvenuto in un altro ordinamento, per la legge italiana è soggetto alla legge del luogo dove avvenne, e certo non potrebbe il giudice italiano, decidendo il presente giudizio in base alla legge austriaca, introdurre lui in quella legge una norma che vi manchi.
Tanto meno, infine, potrebbe ritenersi che la norma di un ordinamento straniero che non preveda il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero la preveda in misura inferiore rispetto a quanto si liquiderebbe in IA, sia contraria all'ordine pubblico, noto essendo che il principio di integrale risarcimento del danno non ha copertura costituzionale [si veda al riguardo Corte cost., 02-11-1996, n. 369, ove si afferma che "la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha (..) copertura costituzionale"; per la giurisprudenza di legittimità, nello stesso senso, da ultimo ma ex permultis, Cass. (ord.) 4.5.2016 n. 8905, in motivazione]”.
Pertanto – ha statuito, in altra occasione, la Cassazione (Sez. 3 - , Sentenza n. 34017 del
23/12/2024), in relazione ad una fattispecie risarcitoria in cui doveva applicarsi il diritto sloveno, che riconosce tutela risarcitoria ai danni alla persona, sia sotto l'aspetto dinamico relazionale che sotto quello delle sofferenze morali – “La circostanza che l'applicazione della legge slovena, da parte del giudice italiano, lo conduca ad applicare, se del caso, termini più brevi di prescrizione o a liquidare il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute in misura inferiore a quanto liquiderebbe secondo la legge italiana, si colloca sul piano delle modalità con cui la tutela è apprestata nel diritto straniero che la norma di diritto internazionale privato rende applicabile, senza potersi apprezzare quale ragione di negata tutela e, dunque, di contrasto con i principi sovraordinati di rango costituzionale o di ordine pubblico internazionale”. Ad avviso dei giudici di legittimità, “sotto entrambi i profili, in particolare, non può assumere rilievo ostativo all'applicazione della legge straniera il fatto che il risarcimento non attinga alla stessa misura che si avrebbe in base all'applicazione della legge italiana (Cass. n. 3448 del 2024, cit.; n. 20841 del 2018; n. 18286 del 2021), tenuto conto, del resto, che «la regola generale di integralità della riparazione ed pagina 24 di 28 equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato» non ha, come tale, «copertura costituzionale, purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 34017 del 23/12/2024;, Corte cost. sent. n. 194 del 2018; analogamente, tra le altre, Corte cost., sentenze n. 420 del 1991, n. 369 del 1996, n. 199 del 2005, n. 303 del 2011, n. 235 del
2014).
7.3 La Suprema Corte ha invece ritenuto contrario all'ordine pubblico internazionale “la legge straniera che subordini la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del congiunto al presupposto della convivenza tra il danneggiato e la vittima” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
10321 del 30/04/2018), ovvero la legge straniera “che limita il risarcimento in favore dei congiunti di persone decedute a seguito di fatto illecito al solo danno patrimoniale ed esclude la risarcibilità del danno cosiddetto parentale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19405 del
22/08/2013). Ma questo non è il caso – come visto – del diritto francese.
8. Tanto chiarito in ordine alla necessità di applicare il diritto francese, va rilevato, nel merito, che, nella specie, in considerazione, da un lato, della intensità del legame conservato dagli attori con dall'altro della inevitabile frequentazione soltanto sporadica tra Persona_1 gli stessi (posto che quest'ultimo si era trasferito da anni a vivere in Francia) risulta conforme liquidare – al lordo della decurtazione del 50% per la corresponsabilità del defunto nel sinistro) le seguenti somme: €. 26.000,00 a ciascun genitore;
€. 13.000,00 a ciascuna sorella;
€. 8000,00 a ciascuno dei nonni.
8.1 Su dette somme (da decurtare della metà) sono dovuto gli interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo. Infatti, come accertato ed illustrato dall'esperto nominato dal Tribunale, secondo il diritto francese il danno è liquidato dal giudice in sentenza e solo da quel momento il conseguente debito produrrà interessi.
9. Gli attori hanno chiesto altresì il ristoro del danno patrimoniale che hanno dedotto di avere subito in conseguenza del decesso del loro caro;
essi, in particolare, hanno affermato che: “Il sig. ha sostenuto esborsi per € 2.340,00 (doc. 7); La società Assisto s.r.l. cui gli _1 attori si sono rivolti per essere assistiti, ha anticipato, come da contratto, le spese necessarie nella fase precedente l'instaurazione del presente giudizio, consistenti in: - € 3.000 a titolo di acconto per le spese funerarie (doc. 8); - € 3.452,60 per la traduzione necessaria degli atti dal francese all'italiano (doc. 9); - € 589,00 per nr. 9 sedute di psicoterapia per Debora
pagina 25 di 28 (doc. 10); - € 589,00 per nr. 9 sedute di psicoterapia per _1 Parte_8
(doc. 11)” (cfr. l'atto di citazione).
9.1 La convenuta, sin dalla propria costituzione in giudizio, ha contestato tali pretese risarcitorie, sia per inidoneità delle fatture prodotte a provare gli esborsi pecuniari oggetto di domanda di ristoro, sia perché eccessive e (quanto alle spese di traduzione) superflue.
9.3 Le domande degli attori di ristoro del danno patrimoniale di cui sopra non sono accoglibili, per difetto di prova (di cui quelli erano onerati) di avere effettivamente sostenuto gli esborsi pecuniari indicati (ovvero di avergli già rimborsati alla società Assisto s.r.l.) e, dunque, di avere subito effettivamente il danno patrimoniale di cui chiedono di essere risarciti: infatti, gli attori si sono limitati a produrre le fatture, le quali tuttavia – come è noto
– “avuto riguardo alla loro formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, in quanto consistono in una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 806 del 15/01/2009).
9.4 Non vi è neppure la prova che la società “Assisto Srl” (che, a dire degli attori, avrebbe anticipato tali spese per loro conto) lo abbia effettivamente fatto (infatti, sono state prodotte soltanto le fatture emesse da terzi a detta società, nonché una diffida di rimborso di quest'ultima agli attori) e – ancor prima – che tra dette parti sia intercorso un mandato con cui detta società dovesse anticipare le spese agli attori e avesse diritto al rimborso delle stesse.
Peraltro, va altresì osservato, quanto alle spese dedotte per le “nr. 9 sedute di psicoterapia” dalle sorelle del defunto, che non è stata fornita alcuna allegazione di quando sarebbero state eseguite tale sedute e, quanto alle spese funerarie, che la relativa pretesa non appare compatibile (in difetto di spiegazioni al riguardo) con la analoga pretesa (nella specie, di €.
7622,00) che la vedova del zionò, con successo, innanzi al Tribunale francese. _1
E. La disciplina delle spese di lite
1. Le spese processuali sostenute dagli attori – vittoriosi, ancorchè parzialmente, sull'an della responsabilità – si pongono a carico solidale dei convenuti, previa compensazione di 1/2, in ragione della concorrente soccombenza parziale dei primi sulla domanda di addebito della pagina 26 di 28 responsabilità esclusiva del sinistro all'automobilista e sulle pretese di ristoro, accolte in una misura assai inferiore rispetto a quanto richiesto.
2. I compensi si liquidano sulla base del decisum, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/14
e con applicazione dei parametri tabellari medi, come richiesto dagli attori (cfr. la relativa nota spese).
3. Le spese dell'Ausiliario giudiziario si pongono in via definitiva a carico solidale e paritario degli attori e della convenuta, in ragione sia della loro parziale reciproca soccombenza, sia della utilità per tutte le parti dell'accertamento demandato all'esperto del Tribunale.
4. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2169/19, così decide:
DICHIARA
Che la presente controversia deve essere decisa secondo il diritto francese.
ACCERTA la sussistenza di una responsabilità civile concorsuale paritaria di e Persona_1 di nella causazione del sinistro oggetto di causa. CP_4
ACCERTA il diritto degli attori al risarcimento, nei confronti dei convenuti in solido tra loro e nella misura del 50% del totale, del danno non patrimoniale subito in conseguenza diretta ed immediata del decesso di Persona_1
pagina 27 di 28 Per l'effetto
CONDANNA
e la in solido tra loro e nelle CP_4 Controparte_1 rispettive qualità, al pagamento a titolo risarcitorio agli attori delle seguenti somme:
- €. 13.000,00 a ciascun genitore ( e ); Parte_1 Parte_2
- €. 13.000,00 a ciascuna sorella ( , , Parte_3 Parte_4 Parte_8
;
[...]
- €. 8000,00 a ciascuna delle nonne ( e ) Parte_6 Parte_9 oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
CONDANNA
i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dagli attori che – previa compensazione di 1/2 – liquida, in favore del loro difensore, dichiaratosi antistatario, nel residuo e quindi in €. 7.051,5 per compensi, €. 293,36 per esborsi, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori di legge.
PONE le spese dell'Ausiliario giudiziario in via definitiva a carico solidale e paritario degli attori e della convenuta.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Chieti, 5.6.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco pagina 28 di 28
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 2169/2019, promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
, (c.f. ),), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Fiaccabrino,
[...] C.F._7 elettivamente domiciliati come in atti.
ATTORI contro
con sede a Bologna, in via Stalingrado n. 45, in Controparte_1 persona del Procuratore ad negotia Dott. rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avvocati Claudio Perrella e Alessandro Paci, elettivamente domiciliata come in atti.
CONVENUTA
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 28 OGGETTO: azione di risarcimento del danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.24:
Gli attori: “[…] Voglia L'onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, così provvedere: ritenere e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa si è verificato per fatto e colpa del IG. conducente del veicolo CP_4
MW targato 1 SCF 651; condannare, conseguentemente, in solido con la CP_4 in nome e per conto della società Controparte_5 Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante, in qualità di impresa assicuratrice
[...] per la r.c.a. del sig. al pagamento dei danni tutti patiti dagli odierni attori CP_4 per la perdita del proprio congiunto in seguito al sinistro mortale del Persona_1
28/04/2017, da liquidarsi come ritenuto di giustizia, oltre interessi (da valutarsi ai sensi dell'art. 1284 c.c. così come modificato dall'art. 17, comma l, del D.L. 12/09/2014, n. 132) e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari di causa con distrazione di esse in favore del sottoscritto avvocato che le ha interamente sostenute”.
La convenuta: “[…] Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta;
in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
e conseguentemente dichiararne l'estromissione dal giudizio;
Nel merito ed in via
[...] principale: rigettare le domande proposte nei confronti di in Controparte_1 quanto del tutto infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate per le ragioni illustrate in narrativa;
Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare la responsabilità concorrente del IG. e per Persona_1
l'effetto responsabilità accertata e liquidato sulla base dei parametri previsti dalla legge francese, in ogni caso alla luce degli elementi probatori acquisiti in relazione a tutte le circostanze ed elementi di fatto e diritto posti a fondamento della richiesta risarcitoria, ed in ogni caso al netto delle somme eventualmente percepite da parte degli attori ed elargite da enti previdenziali e/o assistenziali italiani e/o francesi;
Il tutto con vittoria di spese, pagina 2 di 28 competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze dedotte nei seguenti capitoli di prova […]”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. In data 28/04/2017, si verificò nel territorio comunale di ENTRANGE (Francia), sull'Autostrada A31 in direzione RG/Digione PR 343.000, un incidente stradale tra un motociclo HO, condotto da (cittadino italiano residente in [...]) e Persona_1 una autovettura MW, condotta da (di nazionalità belga e residente in CP_4
Belgio), di proprietà di quest'ultimo ed assicurata per la r.c.a. dalla la compagnia belga
, sinistro a causa del quale il motociclista perse la vita sul colpo. Controparte_6
2. Con atto di citazione del 10.9.19, , , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_8
, – in qualità di prossimi congiunti del deceduto Parte_6 Parte_9
– hanno agito nei confronti di e della CP_4 Controparte_1
(quest'ultima, quale mandataria della compagnia belga assicuratrice dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro) e – dopo aver premesso che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del il quale, a loro dire, mentre il motociclo del stava sorpassando un CP_4 _1 incolonnamento di auto lungo l'autostrada A31 dovuto al coevo traffico veicolare, aveva improvvisamente cambiato corsia, sterzando a sinistra e così andando ad urtare il motociclo che ivi sopraggiungeva e provocando la rovinosa caduta a terra del motociclista – hanno chiesto al Tribunale di: “ritenere e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del IG. conducente del veicolo MW CP_4 targato 1 SCF 651; condannare, conseguentemente, in solido con la CP_4 [...]
in nome e per conto di , in persona Controparte_5 Controparte_6 del suo legale rappresentante, in qualità di impresa assicuratrice per la r.c.a. del sig.
al pagamento dei danni tutti patiti dagli odierni attori per la perdita del CP_4 proprio congiunto in seguito al sinistro del 28/04/2017, da calcolarsi Persona_1 sulla scorta delle tabelle aggiornate del Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale;
ovvero nel diverso importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre interessi (da pagina 3 di 28 valutarsi ai sensi dell'art. 1284 c.c. così come modificato dall'art. 17, comma l, del D.L.
12/09/2014, n. 132) e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari di causa con distrazione di esse in favore del sottoscritto avvocato che le ha interamente sostenute”.
3. La nel costituirsi in giudizio - ha eccepito, in rito, il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, per essere mera mandataria della compagnia straniera assicuratrice dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro;
ha inoltre chiesto la sospensione del processo “per connessione internazionale”, nell'attesa della definizione di altro processo, pendente in Francia tra la moglie della vittima e la assicurazione dell'autoveicolo del
. Nel merito, la convenuta ha assunto, per un verso, che la responsabilità del sinistro CP_4 dovesse ascriversi a colpa del (per avere quello compiuto una manovra di _1 sorpasso imprudente ed a velocità eccessiva delle vetture che lo precedevano, rendendo inevitabile l'impatto con l'automobile del ), per altro verso, che gli attori non CP_4 avevano dato prova del danno morale e parentale lamentato, infine che la fattispecie era regolata dal diritto francese, senza possibilità di invocare, da parte di quelli, l'applicazione delle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Alla luce di tali premesse, la convenuta ha chiesto al Tribunale: “In via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e Controparte_1 conseguentemente dichiararne l'estromissione dal giudizio;
- Nel merito ed in via principale: di rigettare le domande proposte nei confronti di in quanto Controparte_1 del tutto infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate per le ragioni illustrate in narrativa;
- Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, di accertare la responsabilità concorrente del IG. e per l'effetto di Persona_1 limitare il risarcimento al danno che sarà accertato in corso di causa secondo la percentuale di responsabilità accertata e liquidato sulla base dei parametri previsti dalla legge francese, in ogni caso alla luce degli elementi probatori acquisiti in relazione a tutte le circostanze ed elementi di fatto e diritto posti a fondamento della richiesta risarcitoria, ed in ogni caso al netto delle somme eventualmente percepite da parte degli attori ed elargite da enti previdenziali e/o assistenziali italiani e/o francesi;
- Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge”. pagina 4 di 28 4. Il processo - più volte rinviato per consentire agli attori il perfezionamento della notifica della vocatio in ius nei confronti di (dichiarato contumace alla udienza del CP_4
21.2.22) – si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria, orale e documentale.
5. Alla udienza del 6.6.22, la causa è stata trattenuta in decisione, in ragione delle plurime questioni preliminari di rito e di merito controverse.
6. Con sentenza non definitiva n. 18/23, il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari della convenuta di difetto di legittimazione passiva e di sospensione del procedimento per connessione internazionale con altra causa e, nel contempo ha rimesso la causa in istruttoria
(come da separata ordinanza) al fine di accertare - attraverso l'ausilio di un esperto
(individuato nella persona del Prof. Avv. Attilio Guarneri, Professore Emerito di Diritto privato comparato dell'Università Bocconi di Milano) – la legge francese rilevante ai fini di causa.
7. Nel prosieguo del giudizio: sono stati acquisiti il parere del Prof. Guarnieri, le note critiche degli attori ad esso ed il parere definitivo dell'Ausiliario del Giudice;
successivamente, sono stati concessi, su richiesta delle parti, plurimi rinvii del processo, per consentire loro di addivenire ad una conciliazione, fallita la quale si è proceduto alla istruttoria orale;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L' applicazione alla controversia della legge francese
1. Nella sentenza non definitiva n. 18/23, è stato evidenziato – con riferimento al “diritto sostanziale” relativo alla fattispecie di responsabilità dedotta – che deve applicarsi il diritto francese, ossia il diritto dello Stato in cui si è verificato l'evento di sinistro (ex art. 62, I comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218).
2. Infatti, la questione di diritto internazionale privato, riguardante l'individuazione della legge applicabile nella fattispecie, deve essere risolta alla luce delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d «Regolamento Roma II»).
Di tale Regolamento vengono in rilievo in particolare le seguenti disposizioni:
pagina 5 di 28 «Art. 2 Obbligazioni extracontrattuali: “
1. Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo.
2. Il presente regolamento si applica anche alle obbligazioni extracontrattuali che possono sorgere.
3. Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente regolamento, a: a) un fatto che dà origine al danno comprende i fatti che possono verificarsi che danno origine a danni;
b) un danno comprende i danni che possono verificarsi».
«Articolo 4 Norma generale 1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”.
Nella specie, essendosi il sinistro mortale verificato in Francia, deve applicarsi il diritto francese, ancorchè oggetto della presente causa è la domanda degli attori (residenti in [...]) di ristoro dei danni non patrimoniali e patrimoniali dagli stessi subiti in conseguenza della morte del loro caro.
3. Infatti, con la sentenza 10 dicembre 2015, in C-350/14 (c.d. «sentenza Lazar»), la CG ─ investita dal giudice italiano (Tribunale di Trieste), con riferimento ad una causa promossa da una persona fisica, residente in [...], contro una compagnia di assicurazioni italiana, per ottenere il risarcimento dei danni da lesione del rapporto parentale subiti a causa del decesso della propria figlia in un incidente stradale avvenuto in IA, della questione pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, compendiata nell'interrogativo: «se, per determinare la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, l'articolo 4, paragrafo
1, del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che i danni connessi al decesso di una persona in un siffatto incidente avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come
“dann(i)” oppure come “conseguenze indirette” di tale incidente, ai sensi della citata disposizione» ─ ha offerto le seguenti indicazioni esegetiche:
“─ secondo l'articolo 2 del Regolamento Roma II, «il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito»;
pagina 6 di 28 ─ ai sensi del citato art. 4, § 1, il «danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto» e nel «caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, … il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale»;
─ «in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il legislatore dell'Unione ha precisato, al considerando 17 del regolamento Roma II, che il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale»;
─ «ne consegue che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà
l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente»;
─ «nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte della figlia del sig. danno quest'ultimo che, a sua volta, secondo il giudice del rinvio, si è Pt_10 verificato in IA;
quanto alle lesioni subite dai congiunti della vittima, queste devono essere considerate come conseguenze indirette dell'incidente di cui al procedimento principale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II»;
─ «l'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto partecipa quindi dell'obiettivo, enunciato al considerando 16 del regolamento Roma II, di assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni».
4. Come ha sottolineato la Cassazione (Sez. 3 - , Sentenza n. 34017 del 23/12/2024), in un caso analogo a quello di specie, “la questione interpretativa risolta dalla sentenza Lazar consisteva quindi nello stabilire se il danno iure proprio sofferto dai congiunti della vittima primaria potesse considerarsi, agli effetti dell'art. 4, § 1, del Regolamento Roma II, come
«danno diretto» o come «conseguenza indiretta» (e la soluzione è stata nel secondo senso per essere i danneggiati vittime secondarie del fatto lesivo)”.
Nella pronuncia da ultimo citata, la Suprema Corte ha aggiunto che “non è secondario evidenziare che l'esposta interpretazione è l'unica coerente con quella adottata dalle Sezioni
Unite di questa Corte sulla competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi e pagina 7 di 28 colposi, essendo esse più di una volta addivenute, sulla base della giurisprudenza della
CG, all'enunciazione del principio di diritto per cui, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del
Regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ed ora dell'art. 7, n. 2, del regolamento UE n. 1215 del 2012), deve al detto fine aversi riguardo al «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», che è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al «luogo dell'evento generatore del danno», ma anche al «luogo in cui l'evento di danno è intervenuto» e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima (v. tra le altre, Cass. Sez. U. 29/09/2022, n. 28427; 22/05/1998, n. 5145;
11/02/2003, n. 2060; 13/12/2005, n. 27403; 05/05/2005, n. 10312; 19/05/2009, n. 11532;
13/01/2010, n. 357; 01/02/2019, n. 3165; 12/06/2019, n. 15743; 09/02/2021, n. 3125;
29/04/2022, n. 13593)”.
5. Dovendosi applicare il diritto francese, il Tribunale, nel corso del processo, ha nominato, quale Ausiliario Giudiziario (ai sensi dell'art. 14 [“Conoscenza della legge straniera applicabile”] della legge 31 maggio 1995, n. 218), il Prof. al quale è stato conferito Tes_1
l'incarico di accertare: “- se, secondo il diritto francese, l'onere di provare la dinamica del sinistro stradale è a carico di chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, oppure è a carico della controparte, ovvero è a carico di entrambi i conducenti;
- se, secondo il diritto francese, nel caso in cui resti, all'esito di un processo civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale, incertezza sulla precisa dinamica del sinistro stesso, la domanda dell'attore è rigettata ovvero il diritto presume il concorso di colpa dei conducenti coinvolti ovvero individua altre regole decisorie;
-quali sono le condotte di guida imposte dalla legislazione francese (in specie dal Codice Stradale) da rispettare: nel caso di compimento di una fase di sorpasso di veicoli incolonnati nel traffico da parte di altri veicoli e motoveicoli nei tratti di strada simili a quello teatro del sinistro;
nel caso di cambio di direzione da parte di un autoveicolo che da una corsia di marcia intenda invadere altra corsia di marcia attigua della stessa direzione di marcia;
- se ed a quali condizioni il diritto francese riconosce la risarcibilità del danno morale e/o parentale da uccisione colposa di un prossimo congiunto ai parenti stretti di quest'ultimo (quale grado di pagina 8 di 28 parentela è eventualmente necessario;
se è necessario o meno - ai fini del riconoscimento del risarcimento – che i prossimi congiunti convivessero o meno con la vittima primaria); - quali sono i parametri alla cui stregua secondo il diritto francese viene quantificato il risarcimento del danno morale e/o parentale ai congiunti: ex età della vittima primaria;
età dei superstiti;
convivenza o meno tra vittima primaria e familiari superstiti;
permanenza in vita di altri familiari conviventi con i prossimi congiunti della vittima primaria, etc.; se ed in che modo è riconosciuto e liquidato [ad ex con corresponsione di interessi, di rivalutazione, etc.) il danno cd. da ritardo nella liquidazione giudiziale del danno, rispetto al momento della verificazione di esso [nella specie, della morte della vittima primaria)”.
6. Inoltre, questo Tribunale, nell'applicazione del diritto francese, deve conformarsi al generale principio per cui “il giudice italiano, nell'interpretare ed applicare la legge straniera, deve porsi nella stessa ottica del giudice dello Stato cui la legge stessa appartiene ed avvalersi di tutti gli strumenti interpretativi posti dall'ordinamento straniero, il quale deve essere inteso «”in quanto sistema giuridico”, ossia nella sua globalità e nella dimensione in cui esso si fa diritto vivente» (Cass. n. 2791/2002). Sebbene ciò non fondi un obbligo del giudice italiano di ricercare ed acquisire fonti giurisprudenziali (o anche dottrinarie) che corroborino l'una o l'altra delle letture possibili del testo normativo, non può, comunque, negarsi che il formante di giurisprudenza, ove esistente e acquisito in giudizio, assume una specifica valenza, a fini interpretativi ed applicativi, là dove esso si palesi, secondo l'ordinamento straniero, tale da consentire di assegnare alla portata della norma da applicare il carattere di “diritto vivente” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3448 del
06/02/2024).
7. L'Ausiliario del Giudice, a diligente evasione dell'incarico conferitogli, ha fornito una motivata, approfondita e ragionata risposta a ciascuno dei summenzionati quesiti, attraverso un primo parere (espresso attraverso un accurato approfondimento delle fonti del diritto francese rilevanti: codice civile, dottrina, giurisprudenza), successivamente dallo stesso confermato attraverso una seconda relazione, resa in dettagliata risposta alle note critiche degli attori.
8. Orbene, secondo il diritto francese e come evidenziato dall'Ausiliario giudiziario, alla luce dei “principi generali, temperati dalla legge speciale, è onere della parte, che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, allegare e provare la dinamica del sinistro e i pagina 9 di 28 fatti costitutivi della propria pretesa. E' onere della controparte di allegare e provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa attorea, in tutto o in parte. Inoltre, il giudice caso per caso ricostruirà i comportamenti delle parti alla luce delle prove raccolte ed accerterà l'esistenza
o l'inesistenza di una colpa del singolo conducente o di un concorso di colpa tra i conducenti secondo percentuali emerse dalle indagini del caso”.
9. Alla luce di tali premesse, deve pertanto procedersi all'esame delle risultanze acquisite, per accertare se la responsabilità del sinistro oggetto di causa debba ascriversi a responsabilità esclusiva del motociclista, a responsabilità esclusiva dell'automobilista, ovvero a responsabilità concorsuale di entrambi.
10. Al riguardo, è bene evidenziare come, ad avviso degli attori, il sinistro si verificò per colpa esclusiva dell'automobilista il quale - mentre il motociclista stava sorpassando un incolonnamento di automobili - aveva improvvisamente cambiato corsia di marcia, sterzando a sinistra e così andando a collidere con il motociclo del il quale in quel momento _1 stava sopraggiungendo e, in conseguenza, rovinava a terra, decedendo sul colpo.
11. Per contro, ad avviso della convenuta, la responsabilità esclusiva del sinistro era da ascriversi al motociclista che, con una condotta di guida pericolosa (fase di sorpasso dei veicoli a destra e a sinistra, infilandosi negli spazi liberi tra una corsia e l'altra, a velocità elevata) era andato a collidere contro la vettura del , la quale stava procedendo CP_4 nella propria corsia di marcia, senza uscire da essa.
B. Le risultanze rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro
Di seguito, si illustreranno le risultanze processuali acquisite, reputate rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità.
B.1 Le dichiarazioni del teste oculare del sinistro IG. Parte_11
1. Il predetto testimone, sentito dalle Autorità francesi il 2.5.17, ha dichiarato, per quanto d'interesse: “[…] Sono stato testimone dell'incidente mortale avvenuto sull'autostrada A 31.
Stavo guidando una moto su questo tratto autostradale, mi trovavo proprio dietro il motociclista che è morto. Il traffico era intenso. I veicoli prima dell'incidente dovevano viaggiare a circa 80 km all'ora. Guidavo probabilmente a una velocità compresa tra 80 e 90 km/h. Ho visto nello specchietto retrovisore una moto sportiva rossa che mi arrivava alle pagina 10 di 28 spalle, ho capito che voleva superarmi, così mi sono posizionato sulla corsia di sinistra sul lato destro per lasciare passare l'HO rossa. Anche la HO si è posizionata nella corsia di sinistra e mi ha passato sulla sinistra per riposizionarsi poi tra le due corsie, secondo me circolava a circa 90 km/h. […] Dopo la HO si è riposizionata tra le due corsie e ha continuato a viaggiare credo a circa 90 km/h, ha sorpassato alcuni veicoli, poi ha raggiunto un furgone rosso targato RG e lo ha passato sulla destra. […] Ero ancora dietro la
HO e ho visto la MW che in quel momento circolava nella corsia di destra scartare verso sinistra, oltrepassando la sua corsia. Mi sono anche detto “accidenti, sorpassa”
(parlando della MW), non potrà evitarla (parlando della HO). Ho visto che l'HO esitava, probabilmente si stava chiedendo se passare la MW a sinistra o a destra perché a mio avviso aveva capito che la MW si stava spostando e che avrebbe potuto colpirla. A mio parere, come motociclista, non credo che non abbia avuto il tempo di evitarlo e ha colpito la parte posteriore sinistra del veicolo MW all'altezza del faro posteriore sinistro. Non sò se il conducente della MW aveva messo la freccia. […] Sono sicuro al 100% che la MW è uscita dalla sua corsia ed è finita sulla corsia di sinistra. A seguito dell'impatto la moto è stata spinta a sinistra all'altezza della banchina, ho visto la moto carambolare in aria […].
L'automobilista mi ha detto “Sono un motociclista, non l'ho visto” e aggiunto: “Mi sono appena spostato” e gli ho risposto subito: “No, lei stava per sorpassare”. Mi ha scioccato il fatto che abbia usato il termine “spostare” anziché “sorpassare”. […] L'automobilista non mi ha risposto nulla. […] Ho sentito il conducente della MW dire a un signore che guidava un furgone rosso targato RG che si era spostato […]”.
2. Tale testimonianza (da cui emergono pericolose e vietate condotte di guida di entrambi i conducenti, ciascuna delle quali certamente dotata di una efficacia causale diretta nella
“intercettazione” delle traiettorie dei due mezzi e, con essa, della verificazione del sinistro: vd. infra) si deve ritenere pienamente attendibile, in quanto: a) è stata resa con dovizia di particolari a quattro giorni dall'accaduto e - dunque – in un momento nel quale la memoria del testimone sulla dinamica del sinistro doveva certamente essere pienamente integra;
b) proviene da un soggetto pacificamente indifferente ai fini di causa;
c) è stata resa da un soggetto che assistette da posizione assai ravvicinata tanto ai momenti immediatamente antecedenti al sinistro e alle condotte nell'occasione serbate dai conducenti dei due mezzi, quanto alla verificazione dell'incidente; d) nella descrizione del punto d'impatto tra il pagina 11 di 28 motociclo e la autovettura, trova piena ed oggettiva conferma nella allocazione dei danni riportati dai mezzi (vd. infra).
B.2 Le dichiarazioni del teste oculare Testimone_2
1. Il predetto teste ha dichiarato alla Polizia Stradale: “Di trovarsi sulla corsia di sinistra procedendo a una velocità di 80 km/h. In quel momento il veicolo MW si trovava di fronte
a lui nella corsia di destra […]. La moto HO lo ho superato sulla destra risalendo le corsie di traffico (tra la corsia sinistra e quella di destra) e che il veicolo di avrebbe fatto Pt_12 un leggero scarto a sinistra senza però uscire dalla propria corsia e che il motociclista, non potendolo evitare, avrebbe colpito la parte posteriore sinistra del veicolo MW prima di cadere a terra” (cfr. il verbale della Polizia stradale).
2. Dunque, anche tale testimonianza dimostra che: a) il motociclista procedeva a velocità prossima al limite consentito (tanto da superare il veicolo del teste, che procedeva a circa 80 km/h), nonostante il traffico autostradale intenso;
b) il motociclista era intento ad una prolungata e vietata condotta di sorpasso di tutti i veicoli che si trovava davanti, posto che marciava, quanto meno, a 90 km/h, a cavallo tra le due corsie (sì da superare i veicoli ora alla destra, ora alla sinistra degli stessi, a seconda della collocazione di essi sulla corsia di sinistra ovvero su quella di destra); c) l'impatto della moto con la vettura MW si consumò mentre il motociclista - procedendo “intra corsia” – era intento ad iniziare la vietata e pericolosa manovra di sorpasso della MW;
d) l'automobilista della MW – evidentemente senza controllare previamente lo specchietto retrovisore – compì una improvvisa manovra verso sinistra (evidentemente per immettersi nella adiacente corsia di sorpasso), la quale, in ogni caso, comportò una improvvisa intercettazione della coeva traiettoria della moto, sì da concorrere, sul piano causale, allo scontro tra i due mezzi.
B.3 Il punto di impatto tra i due mezzi
1. Come accertato dagli Agenti della Polizia Municipale (attraverso l'esame dei veicoli, svolto sia sul luogo del sinistro, sia, qualche giorno dopo, presso l'officina ove gli stessi erano stati ricoverati), l'impatto tra i due mezzi avvenne tra la parte anteriore della moto ed il paraurti posteriore sinistro ed il relativo faro posteriore della vettura. Quest'ultima – accertarono i pagina 12 di 28 predetti Agenti – non presentava alcuna abrasione o ammaccatura né nella parte anteriore sinistra, né nel lato destro.
2. Il fatto (parimenti accertato dagli Agenti) che il summenzionato paraurti posteriore sinistro della automobile avesse una “significativa depressione” è certamente indicativo (sulla base delle comuni massime di esperienza, ex art. 115 c.p.c., nonché in mancanza di emersione di elementi di segno contrario, legittimanti una spiegazione alternativa) di una forza d'urto subita dalla moto, da un corpo proveniente da sinistra ed in movimento (in particolare, dallo spigolo posteriore sinistro della vettura), sì da introflettere l'ostacolo da essa attinto, a conferma della manovra da destra a sinistra del veicolo e dell'avvenuta verificazione – in detto movimento – dell'urto con la moto.
B.4 La testimonianza “de relato” della IG.ra alla Polizia subito dopo Tes_3 il sinistro
1. Risulta dagli atti di indagine della Polizia francese che, dopo pochi minuti dalla verificazione del sinistro (in particolare, alle ore 18.36), la IG.ra contattò Tes_3 telefonicamente la Polizia Stradale, comunicando l'avvenuto sinistro, il fatto che erano presenti in loco due persone che stavano prestando soccorso al motociclista ed aggiungendo
“di non aver visto l'incidente ma che, secondo le testimonianze sul posto, un'auto si sarebbe scostata dalla fila, colpendo il motociclista”; precisò che tale auto era “una MW e che tale veicolo era parcheggiato più in alto a destra”.
2. Dunque, anche dal contenuto di quanto riferito dalla in occasione della chiamata Tes_3 di soccorso e, correlativamente, da quanto dalla stessa appreso da coloro che – evidentemente
– avevano assistito al sinistro e per questo si erano fermati a prestare aiuto, emerge come il conducente della automobile MW effettivamente compì una manovra di spostamento verso la corsia di sinistra, ove stava sopraggiungendo la moto.
B.5 L'interrogatorio dell'automobilista CP_4
1. Il , nel corso dell'interrogatorio reso alle Autorità inquirenti francesi, ha CP_4 dichiarato (per quanto d'interesse): di non ricordare se aveva cambiato corsia e se aveva azionato la freccia di segnalazione del cambio di direzione, in quanto “era successo tutto molto in fretta”; di avere visto il motociclista soltanto dopo l'impatto, quando questi era già a pagina 13 di 28 terra;
di avere riferito al IG. – subito dopo l'incidente - di non avere Parte_11 visto il motociclista se non dopo l'impatto, ma di non avergli mai riferito di essersi “spostato” dalla corsia di marcia;
di non ricordare di avere invaso o meno la corsia di sinistra al momento dell'incidente; di avere fatto delle telefonate poco prima del sinistro, ma di avere usato il vivavoce;
di non sapere perché la IG.ra , la quale nell'occasione viaggiava con lui, Parte_13 avesse riferito, nel corso del proprio interrogatorio, che lui non aveva fatto, né ricevuto alcuna telefonata durante quel viaggio in automobile.
2. Dunque, lo stesso automobilista ha (significativamente) dichiarato: a) di non sapere né se
– immediatamente prima del sinistro – si fosse spostato verso la corsia di sinistra (ove stava sopraggiungendo la noto), né se avesse previamente azionato la “freccia” di sinistra;
b) di non essersi accorto del sopraggiungere da tergo della moto e – di conseguenza – di avere visto il motociclista soltanto dopo l'impatto.
3. Tale ultima dichiarazione rende certo che l'automobilista, negli istanti immediatamente precedenti all'impatto (nei quali, secondo il teste oculare , Parte_11
l'automobilista aveva iniziato una manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, invadendo la corsia di sinistra) lo stesso non guardò lo specchietto retrovisore, per assicurarsi della assenza di veicoli sopraggiungenti da tergo sulla corsia da ultimo citata.
4. Inoltre, nessuna altra risultanza acquisita ha consentito di comprendere se l'automobilista, prima di iniziare la predetta manovra, avesse o meno azionato la “freccia” di cambio di direzione, freccia che lo stesso automobilista – come visto – ha dichiarato di non ricordare se avesse o meno attivato.
B.6 Le conversazioni telefoniche dell'automobilista “a CP_4 ridosso” del sinistro
1.Il sinistro si verificò pochissimi istanti (secondi, minuto o manciata di minuti) prima delle ore 18.29, come evincibile dal fatto che a detta ora, un testimone oculare dell'accaduto telefonò alla Polizia Stradale denunciando l'accaduto e chiedendo l'intervento dei soccorsi
(cfr. le relazioni in atti della Polizia).
2. Dalle analitiche indagini dei tabulati del telefono del è emerso che lo stesso fu CP_4 impegnato in due conversazioni telefoniche, di cui la prima dalle ore 18.21,35 (della durata di
1 minuto e 47 secondi) e l'altra dalle ore 18.23,53 (della durata d 2 minuti e 48 secondi). pagina 14 di 28 3. Non può sapersi né se tali telefonate (in particolare, la seconda) fossero in atto al momento dell'incidente (posto che non si conosce l'istante preciso di verificazione di esso), né se esse siano effettivamente state compiute con il vivavoce (come dichiarato dal alla CP_4
Polizai nel corso del suo interrogatorio) ovvero usando il telefono cellulare.
4. Certo è che la considerazione della falsità delle dichiarazioni rese dalla amica del
(nell'occasione presente nella auto MW come trasportata) per cui quello non CP_4 aveva ricevuto alcuna telefonata lascia molti dubbi in ordine alle ragioni per cui (qualora la seconda telefonata fosse effettivamente terminata con un margine di tempo prima del sinistro e fosse stata fatta con il vivavoce) la esistenza di essa avrebbe dovuto essere negata alla
Polizia.
B.7 La condotta di guida “ante sinistro” della moto “intercorsia” e con superamento sia a destra che a sinistra dei veicoli
1. Come emerso dalla testimonianza del , il motociclista - nei momenti Pt_11 immediatamente precedenti al sinistro - percorreva la autostrada in modalità di “costante” sorpasso dei veicoli (automobili e motocicli) che lo precedevano e operava tali manovre di sorpasso, passando ora alla sinistra, ora alla destra dei veicoli, per poi riposizionarsi tra le due corsie e procedere lungo tale traiettoria, fino all'ultimo, fatale, tentativo di sorpasso della auto
MW (cfr. la testimonianza del : “[…] Ho visto nello specchietto retrovisore una Pt_11 moto sportiva rossa che mi arrivava alle spalle, ho capito che voleva superarmi, così mi sono posizionato sulla corsia di sinistra sul lato destro per lasciare passare l'HO rossa.
Anche la HO si è posizionata nella corsia di sinistra e mi ha passato sulla sinistra per riposizionarsi poi tra le due corsie, secondo me circolava a circa 90 km/h. […] Dopo la
HO si è riposizionata tra le due corsie e ha continuato a viaggiare credo a circa 90 km/h, ha sorpassato alcuni veicoli, poi ha raggiunto un furgone rosso targato RG e lo ha passato sulla destra. […] Ero ancora dietro la HO e ho visto la MW che in quel momento circolava nella corsia di destra scartare verso sinistra, oltrepassando la sua corsia. Mi sono anche detto “accidenti, sorpassa” (parlando della MW), non potrà evitarla (parlando della
HO). Ho visto che l'HO esitava, probabilmente si stava chiedendo se passare la MW
a sinistra o a destra […]”).
pagina 15 di 28 2. Come analiticamente illustrato dall'Ausiliario del Giudice Prof. Guarnieri, “i principi generali di circolazione sono regolamentati dagli artt. da R 412-6 a R 412-16 del codice della strada francese e, per quanto riguarda il cambiamento di corsia e il sorpasso, dagli artt. R
412-23 e R 412-24 (doc.6) e R 414-4 e R 414-17. Tali regole, effettivamente del tutto analoghe
a quelle italiane, impongono: a) al conducente di condurre il proprio veicolo nella corsia
“qui est la plus à droite” (art. R 412-23); b) di cambiare la via di circolazione per preparare un cambiamento di direzione senza ostacolare la marcia normale degli altri veicoli (art. R
412-24); c) di assicurarsi prima di ogni sorpasso che esso possa avvenire senza pericolo per alcuno (R 414-4); d) di effettuare tale sorpasso a sinistra (salvo casi particolari) (art. R 414-
6), con previa segnalazione del cambio di marcia e con l'obbligo di rientrare alla propria destra senza provocare un rallentamento del veicolo superato (art. R 414-10)”.
3. Dunque, la condotta di guida (rectius: di prolungato sorpasso degli altri veicoli incontrati in autostrada) tenuta dal motociclista, nel sopra descritto contesto spazio temporale e sino all'ultima manovra di (tentativo di) sorpasso della auto MW, oltre ad essere in concreto particolarmente pericolosa (per il particolare contesto e per le particolari modalità in cui venne tenuta: autostrada a scorrimento veloce, con limite di velocità di 90 km/h; traffico intenso;
incedere in modalità di “costante” sorpasso dei veicoli, con manovre di sorpasso ora da destra, ora da sinistra, ora tra le due corsie) era altresì espressamente violativa del divieto di sorpasso a destra e del divieto di percorrenza “intercorsia”.
4. A tale ultimo riguardo, assume rilievo anche l'accertamento operato dal Tribunale di
Thionville, con la sentenza del 31 agosto 2020 emessa – nelle more di svolgimento del presente giudizio – tra la vedova del motociclista e una compagnia assicurativa: in essa, il
Giudice francese ha rilevato che la circolazione inter-files, id est intercorsia, autorizzata a titolo sperimentale in certi dipartimenti e a certe condizioni (in particolare quella di non superare i 50 km/h) non lo era nel dipartimento della , dove è avvenuto l'incidente che Pt_14 ci occupa;
inoltre lo stesso Tribunale ha accertato la violazione, da parte del motociclista degli artt. R 412-9, R 412-23 e R 412-24 ( tutte regole afferenti le modalità di _1 sorpasso, di velocità, di segnalazione, di condizioni del traffico e quant'altro).
5. Quanto rilevato in fatto ed in diritto dal Tribunale di Thionville – in ordine alla esistenza, sulla autostrada teatro del sinistro, del divieto di circolazione inter- corsia – deve ritenersi perfettamente utilizzabile nel presente processo e pienamente attendibile, posto che: a) la pagina 16 di 28 sentenza è stata emessa successivamente allo spirare dei termini qui concessi per le istanze probatorie ed il deposito di documenti, sicchè del tutto ritualmente è stata prodotta successivamente alla sua emissione;
b) come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101
c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio”; c)
l'accertamento – in fatto – operato dal Tribunale francese, in ordine alla operatività, nel luogo teatro del sinistro, del menzionato divieto di circolazione inter- corsia deve ritenersi pienamente attendibile, in quanto non è stato avversato da alcun elemento di segno contrario da parte degli attori.
B.8 La smentita della tesi degli attori della verificazione del sinistro mentre il tava superando dei veicoli “incolonnati” _1
1. Gli attori, sin dalla citazione, hanno dedotto che “ […], di ritorno dal Persona_1 luogo di lavoro in sella al suo motociclo HO targato EF282-TD, durante la fase di sorpasso di un incolonnamento di auto lungo l'autostrada A31 dovuto al traffico di rientro dei lavoratori frontalieri, veniva urtato dall'autovettura MW targato 1 SCF 651 che improvvisamente cambiava corsia”
2. Per contro, è emerso con certezza – come visto – sia che, al momento del sinistro, non vi era alcun incolonnamento di vetture, sia che la MW stava marciando sulla corsia di sinistra
(probabilmente attorno agli 80 km/h), sia che la moto stava sopraggiungendo intra corsia a circa 90 km/h.
pagina 17 di 28 B.9 La scelta processuale di contumacia del CP_4
Da tale scelta processuale è derivata la impossibilità per il Tribunale di acquisire dall'automobilista elementi di conoscenza di eventuali circostanze, ulteriori rispetto a quelle ritualmente acquisite ed utili ad una ricostruzione alternativa della dinamica dell'incidente.
C. La ascrizione della responsabilità del sinistro mortale a colpa concorrente e paritaria del motociclista e dell'automobilista
1. Dalla considerazione comparata sia delle risultanze processuali acquisite e rivelatesi utili per la ricostruzione della dinamica del sinistro, sia della richiamata disciplina di diritto francese relativa ai sinistri stradali, discende, per i motivi di seguito indicati - la conclusione della ascrizione responsabilità del sinistro mortale a colpa concorrente e paritaria del motociclista e dell'automobilista.
2. Giova richiamare quanto evidenziato dall'ausiliario del Giudice Prof. Guarnieri in ordine alla disciplina generale del diritto francese in tema di circolazione stradale: “
1. I principi generali di circolazione sono regolamentati dagli artt. da R 412-6 a R 412-16 del codice della strada francese e, per quanto riguarda il cambiamento di corsia e il sorpasso, dagli artt. R
412-23 e R 412-24 (doc.6) e R 414-4 e R 414-17 (doc. 7).
2. Tali regole, effettivamente del tutto analoghe a quelle italiane, impongono: a) al conducente di condurre il proprio veicolo nella corsia “qui est la plus à droite” (art. R 412-23); b) di cambiare la via di circolazione per preparare un cambiamento di direzione senza ostacolare la marcia normale degli altri veicoli (art. R 412-24); c) di assicurarsi prima di ogni sorpasso che esso possa avvenire senza pericolo per alcuno (R 414-4); d) di effettuare tale sorpasso a sinistra (salvo casi particolari) (art. R 414-6), con previa segnalazione del cambio di marcia e con l'obbligo di rientrare alla propria destra senza provocare un rallentamento del veicolo superato (art. R
414-10)”.
3. Nella specie, è risultato dimostrato, innanzitutto, che il motociclista tenne una continuativa condotta di guida imperita, pericolosa, vietata, inadatta al coevo specifico contesto spazio temporale e certamente avente una efficacia causale diretta con l'impatto che – nel corso di una tale condotta di guida – la moto ebbe con la vettura MW: velocità quanto meno pari al limite di 90 km/h ivi esistente;
velocità inadeguata all'intenso traffico veicolare nell'occasione esistente su entrambe le corsie di marcia della autostrada;
continuativa condotta di sorpasso pagina 18 di 28 di tutti i veicoli che precedevano il motociclista, con una guida a “zig zag”, di superamento dei veicoli ora a sinistra, ora a destra;
conseguente violazione del divieto di sorpasso a destra;
continuativa marcia intra corsia e – con essa – guida in sorpasso “contemporaneo” delle vetture marcianti nell'una e nell'altra corsia, tra le quali il motociclista procedeva, con concomitante violazione del divieto di marcia intra corsia;
percezione da parte del motociclista, qualche attimo prima del sinistro, dell'intenzione della vettura MW di spostarsi nella corsia di sinistra e, in tale contesto, probabile colpevole affidamento sulla possibilità della moto di superare detto veicolo, prima che esso occupasse la predetta corsia;
incidenza causale diretta delle sopra descritte condotte e percezioni del motociclista sulla successiva intercettazione delle traiettorie dei due mezzi e sulla verificazione del sinistro;
4. E' risultato parimenti dimostrato che anche l'automobilista tenne parimenti una condotta di guida imperita, pericolosa, vietata, inadatta al coevo specifico contesto spazio temporale e certamente avente una concomitante efficacia causale diretta con l'impatto: repentino spostamento della traiettoria della vettura dalla corsia di marcia di destra alla corsia di sorpasso di sinistra, in tratto autostradale nell'occasione connotato da traffico intenso
(ovvero, in ogni caso, repentino cambio di direzione verso sinistra), senza avere previamente accertato, attraverso lo specchietto retrovisore, che lo spazio della carreggiata che, con detta repentina manovra a sinistra, aveva occupato, fosse libera;
conseguente intercettazione della coeva traiettoria di marcia della moto e urto violento con lo spigolo posteriore sinistro della vettura della parte anteriore della moto, la quale aveva già impegnato parte di quella corsia, e provocazione della caduta della moto e del motociclista).
Inoltre, da un lato non è stata acquisita alcuna prova del fatto che l'automobilista avesse previamente azionato l'indicatore luminoso di cambio di direzione (vd. dietro) e, dall'altro, è probabile che lo stesso, immediatamente prima dell'impatto, fosse impegnato in una conversazione telefonica (con conseguente “deficit” di piena attenzione alla guida), né è stato dimostrato che tal telefonata fosse effettuata con il vivavoce.
5. Orbene, la valutazione congiunta di tutte le summenzionate risultanze fa ritenere (peraltro in piena coerenza con l'accertamento operato dal Tribunale francese sui medesimi fatti) che entrambi i conducenti abbiano concorso in modo paritario allo scontro tra i due mezzi e, con esso, al decesso del motociclista.
pagina 19 di 28 D. Il danno risarcibile agli attori
1. Gli attori (rispettivamente genitori, sorelle e nonne del defunto) hanno chiesto il ristoro del danno non patrimoniale subito a causa del decesso del loro prossimo congiunto, danno per la cui liquidazione hanno invocato la applicazione delle Tabelle di Milano.
2. La istruttoria orale esperita ha dimostrato che gli attori ed fossero Persona_1 avvinti da un intenso legame affettivo, nonostante quest'ultimo da diversi anni si fosse trasferito a vivere in Francia.
Infatti, è risultato comprovato che: il tornava periodicamente, anche più volte
_1 all'anno, in IA per trascorrere del tempo con la propria famiglia di origine;
il e
_1 sua moglie trascorrevano le festività pasquali e natalizie in IA con la famiglia, al pari delle ferie estive;
il negli ultimi anni aveva sempre partecipato alle occasioni di riunione
_1 familiare, quali, ad esempio, il matrimonio della sorella nel 2014, la nascita Parte_8 della nipote nel 2014, il funerale del nonno nel 2016; il quando veniva in IA,
_1 vedeva anche le nonne e;
il quando rientrava Parte_6 Parte_9 _1 in IA, abitava presso il padre sopra l'abitazione della nonna materna;
il Parte_9
nonostante vivesse all'estero, era sempre in contatto con la propria famiglia in _1
IA (cfr. le testimonianze assunte alla udienza del 19.9.24; cfr. la mancata acquisizione di elementi di segno contrario rispetto a quanto riferito dai testi escussi in ordine al persistente legame affettivo e di frequentazione tra gli attori ed il . _1
3. Può pertanto ritenersi senz'altro comprovato il fatto che gli attori (tutti prossimi congiunti della vittima) abbiano subito un pregiudizio alla propria sfera morale, affettiva, familiare, per la perdita del loro caro.
4. Per quel che riguarda il profilo risarcitorio di tali pregiudizi, deve essere applicato il diritto francese (cfr. quanto già ampiamente sottolineato).
Infatti, “nel caso in cui, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice italiano sia chiamato ad applicare la legge straniera, la liquidazione deve ispirarsi ai criteri propri di quest'ultima (purché compatibili col limite dell'ordine pubblico internazionale), non già a quelli in uso nel sistema giuridico italiano”
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3448 del 06/02/2024: nella specie - relativa al pregiudizio occorso ai familiari di un quindicenne albanese, rimasto ucciso dal colpo partito dal fucile di un cittadino italiano impegnato in una battuta di caccia in Albania - la S.C. ha cassato con pagina 20 di 28 rinvio la sentenza di merito che, ai fini della relativa liquidazione equitativa, aveva utilizzato i parametri della Tabella di Milano anziché i criteri propri della legge albanese, così come applicati nel "diritto vivente" di quell'ordinamento, imperniato sull'articolazione del danno in discorso nelle due componenti della sofferenza morale interiore e della compromissione della sfera dinamico-relazionale del soggetto, secondo la sistemazione teorica consacrata dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte Suprema albanese n. 12 del 14 settembre 2007).
Per questo, il Tribunale ha conferito al proprio Ausiliario Prof. Guarnieri l'incarico di accertare (anche): “se ed a quali condizioni il diritto francese riconosce la risarcibilità del danno morale e/o parentale da uccisione colposa di un prossimo congiunto ai parenti stretti di quest'ultimo (quale grado di parentela è eventualmente necessario;
se è necessario o meno - ai fini del riconoscimento del risarcimento – che i prossimi congiunti convivessero o meno con la vittima primaria); quali sono i parametri alla cui stregua secondo il diritto francese viene quantificato il risarcimento del danno morale e/o parentale ai congiunti: ex età della vittima primaria;
età dei superstiti;
convivenza o meno tra vittima primaria e familiari superstiti;
permanenza in vita di altri familiari conviventi con i prossimi congiunti della vittima primaria, etc.; se ed in che modo è riconosciuto e liquidato [ad ex con corresponsione di interessi, di rivalutazione, etc.) il danno cd. da ritardo nella liquidazione giudiziale del danno, rispetto al momento della verificazione di esso [nella specie, della morte della vittima primaria)”.
5. L'Ausiliario del Giudice, in risposta motivata ed approfondita a tali quesiti, ha rilevato la correttezza dei richiami operati dalla convenuta alle norme del codice civile e alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima primaria:
“la parte convenuta nella memoria del 24 marzo 2023 ha spiegato per esteso e documentato
(p.4): a) che sempre e comunque in applicazione degli artt. 1353 code Napoléon e 9 code de procedure civil incombe alla parte che invoca un danno morale conseguente al decesso di un congiunto di provare an et quantum dell'asserito danno conseguito;
b) che la giurisprudenza ha creato una sorta di presunzione a favore di alcune vittime indirette, aventi determinati legami di parentela con la vittima primaria o conviventi in via di fatto con essa. Qui il diritto al risarcimento è stato riconosciuto automaticamente alla vittima, con quantificazione, demandata all'accertamento, caso per caso, dell'intensità del legame e dalla frequenza delle relazioni;
c) che nel 2013 la conferenza dei presidenti delle Corti pagina 21 di 28 d'appello francesi ha elaborato una raccolta di casi giurisprudenziali, via via aggiornata;
all'uopo la parte convenuta ha prodotto come doc. 9, allegato alla memoria, un corposo volume di pp. 140, che porta il nome dell'autore e il titolo L'indemnisation des Persona_2 préjudices en cas de blessures ou de décès, aggiornato al settembre 2022. L'autore è il primo presidente della Corte d'Appello di Agen e l'opera contiene tabelle, che forniscono ai magistrati, agli avvocati e ai periti indicazioni preziose alle liquidazioni dei danni. d)
L'applicazione di tali tabelle è pressoché unanime, come attestato da un parere pro veritate dell'avv. Nicole Chabrux del foro di Parigi, prodotto sempre da parte convenuta come doc.
10: lo stesso scrive che la grande maggioranza dei magistrati francesi fondano le loro decisioni di liquidazione dei danni sui principi e i barémes dell'opera di conosciuta Per_2 tra i pratici come e) A pagina 91 del Référentiel Mornet è riportata la Persona_3 seguente tabella: […]. Tutto ciò premesso, si può condividere quanto scritto nella memoria di parte convenuta del 18 aprile 2023 p.3 che occorrerà accertare, come già si diceva l'intensità del legame affettivo tra il de cuius e i singoli attori, le frequentazioni reciproche, i contatti umani, diretti e telefonici i periodi di convivenza passati e presenti, la condivisione di eventi
(matrimoni, funerali, battesimi, compleanni) la gestione del tempo libero, gli interessi e le amicizie, in ipotesi comuni […]”.
Ed è noto che “Il giudice italiano che sia chiamato ad applicare la legge straniera è tenuto ad interpretarla alla stregua degli strumenti ermeneutici propri del relativo ordinamento, ivi compreso quello espresso dal formante giurisprudenziale, nella misura in cui si sia tradotto in "diritto vivente" (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3448 del 06/02/2024).
6. Le summenzionate Tabelle prevedono, per quanto qui interessa, in relazione al tipo di rapporto di parentela esistente tra attori e defunto, un ristoro del danno non patrimoniale oscillante: tra i 20.000 ed i 30.000,00 euro, al coniuge, nel caso di uccisione dell'altro coniuge
(per questo, il Tribunale di Thionville ha riconosciuto a tale titolo alla vedova del defunto la somma di €. 30.000,00 (poi decurtata del 50% in ragione della ritenuta corresponsabilità al
50% del motociclista per l'evento); tra i 20.000,00 ed i 30.000,00 euro, ai genitori, nel caso di uccisione di un figlio;
tra i 6000,00 ed i 9.000,00 ai fratelli, per uccisione di un fratello
(come nella specie: ndr) non convivente;
tra i 7000,00 ed i 10.000,00 ai nonni, per l'uccisione di un nipote, nel caso di relazioni (come nella specie: ndr) poco frequenti.
pagina 22 di 28 7. Diversamente da quanto sostenuto dagli attori, tali principi del diritto francese non possono essere reputati contrari all'ordine pubblico, per la ritenuta irrisorietà della misura del ristoro e – come tali – da disapplicare.
7.1 Giova al riguardo premettere che “agli effetti del diritto internazionale privato, l'ordine pubblico che impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'«ordine pubblico internazionale», da intendersi come complesso dei principi fondamentali - incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell'opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente -, caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori (così Sez. 3 - ,
Sentenza n. 34017 del 23/12/2024; in senso conforme: Cass. n. 3448 del 06/02/2024; v. anche, ivi richiamate, ex aliis: Cass. n. 19405 del 2013; Cass. n. 19599 del 2016; Cass. Sez. U.
n. 12193 del 2019; Sez. U. n. 38162 del 2022; Cass. n. 6723 del 2023).
7.2 Inoltre, come statuito in più occasioni dalla nostra Corte di Cassazione, “La domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione europea o quello costituzionale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20841 del 21/08/2018).
Più in particolare – sottolinea la Suprema Corte, nella sentenza da ultimo citata - “Le ipotesi in cui è risarcibile il danno non patrimoniale, i limiti della sua risarcibilità e la misura del risarcimento non costituiscono oggetto di competenza dell'Unione Europea. Pertanto la circostanza che esso sia liquidato in alcuni Paesi misura più elevata, ed in altri misura meno elevata, non viola in alcun modo il diritto dell'Unione. Ha stabilito a tal riguardo la Corte di
RG che "allo stato attuale del diritto dell'Unione, gli Stati membri restano (...) liberi di determinare (...) quali danni causati da autoveicoli debbano essere risarciti, la pagina 23 di 28 portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento" (Corte giust. sentenza 23-1-2014, Petillo, in causa C-371/12, § 30; sostanzialmente nello stesso senso anche Corte giust. 24-10-2013, Haasovà, in causa C-22/12, § 40). Pagina 19 R.G.N. 6574/15
Udienza del 15 marzo 2018 3.4. Nemmeno può dirsi leso, per effetto di tali diversità tra gli ordinamenti degli Stati membri, alcun diritto costituzionalmente garantito, dal momento che il fatto illecito avvenuto in un altro ordinamento, per la legge italiana è soggetto alla legge del luogo dove avvenne, e certo non potrebbe il giudice italiano, decidendo il presente giudizio in base alla legge austriaca, introdurre lui in quella legge una norma che vi manchi.
Tanto meno, infine, potrebbe ritenersi che la norma di un ordinamento straniero che non preveda il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero la preveda in misura inferiore rispetto a quanto si liquiderebbe in IA, sia contraria all'ordine pubblico, noto essendo che il principio di integrale risarcimento del danno non ha copertura costituzionale [si veda al riguardo Corte cost., 02-11-1996, n. 369, ove si afferma che "la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha (..) copertura costituzionale"; per la giurisprudenza di legittimità, nello stesso senso, da ultimo ma ex permultis, Cass. (ord.) 4.5.2016 n. 8905, in motivazione]”.
Pertanto – ha statuito, in altra occasione, la Cassazione (Sez. 3 - , Sentenza n. 34017 del
23/12/2024), in relazione ad una fattispecie risarcitoria in cui doveva applicarsi il diritto sloveno, che riconosce tutela risarcitoria ai danni alla persona, sia sotto l'aspetto dinamico relazionale che sotto quello delle sofferenze morali – “La circostanza che l'applicazione della legge slovena, da parte del giudice italiano, lo conduca ad applicare, se del caso, termini più brevi di prescrizione o a liquidare il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute in misura inferiore a quanto liquiderebbe secondo la legge italiana, si colloca sul piano delle modalità con cui la tutela è apprestata nel diritto straniero che la norma di diritto internazionale privato rende applicabile, senza potersi apprezzare quale ragione di negata tutela e, dunque, di contrasto con i principi sovraordinati di rango costituzionale o di ordine pubblico internazionale”. Ad avviso dei giudici di legittimità, “sotto entrambi i profili, in particolare, non può assumere rilievo ostativo all'applicazione della legge straniera il fatto che il risarcimento non attinga alla stessa misura che si avrebbe in base all'applicazione della legge italiana (Cass. n. 3448 del 2024, cit.; n. 20841 del 2018; n. 18286 del 2021), tenuto conto, del resto, che «la regola generale di integralità della riparazione ed pagina 24 di 28 equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato» non ha, come tale, «copertura costituzionale, purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 34017 del 23/12/2024;, Corte cost. sent. n. 194 del 2018; analogamente, tra le altre, Corte cost., sentenze n. 420 del 1991, n. 369 del 1996, n. 199 del 2005, n. 303 del 2011, n. 235 del
2014).
7.3 La Suprema Corte ha invece ritenuto contrario all'ordine pubblico internazionale “la legge straniera che subordini la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del congiunto al presupposto della convivenza tra il danneggiato e la vittima” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
10321 del 30/04/2018), ovvero la legge straniera “che limita il risarcimento in favore dei congiunti di persone decedute a seguito di fatto illecito al solo danno patrimoniale ed esclude la risarcibilità del danno cosiddetto parentale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19405 del
22/08/2013). Ma questo non è il caso – come visto – del diritto francese.
8. Tanto chiarito in ordine alla necessità di applicare il diritto francese, va rilevato, nel merito, che, nella specie, in considerazione, da un lato, della intensità del legame conservato dagli attori con dall'altro della inevitabile frequentazione soltanto sporadica tra Persona_1 gli stessi (posto che quest'ultimo si era trasferito da anni a vivere in Francia) risulta conforme liquidare – al lordo della decurtazione del 50% per la corresponsabilità del defunto nel sinistro) le seguenti somme: €. 26.000,00 a ciascun genitore;
€. 13.000,00 a ciascuna sorella;
€. 8000,00 a ciascuno dei nonni.
8.1 Su dette somme (da decurtare della metà) sono dovuto gli interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo. Infatti, come accertato ed illustrato dall'esperto nominato dal Tribunale, secondo il diritto francese il danno è liquidato dal giudice in sentenza e solo da quel momento il conseguente debito produrrà interessi.
9. Gli attori hanno chiesto altresì il ristoro del danno patrimoniale che hanno dedotto di avere subito in conseguenza del decesso del loro caro;
essi, in particolare, hanno affermato che: “Il sig. ha sostenuto esborsi per € 2.340,00 (doc. 7); La società Assisto s.r.l. cui gli _1 attori si sono rivolti per essere assistiti, ha anticipato, come da contratto, le spese necessarie nella fase precedente l'instaurazione del presente giudizio, consistenti in: - € 3.000 a titolo di acconto per le spese funerarie (doc. 8); - € 3.452,60 per la traduzione necessaria degli atti dal francese all'italiano (doc. 9); - € 589,00 per nr. 9 sedute di psicoterapia per Debora
pagina 25 di 28 (doc. 10); - € 589,00 per nr. 9 sedute di psicoterapia per _1 Parte_8
(doc. 11)” (cfr. l'atto di citazione).
9.1 La convenuta, sin dalla propria costituzione in giudizio, ha contestato tali pretese risarcitorie, sia per inidoneità delle fatture prodotte a provare gli esborsi pecuniari oggetto di domanda di ristoro, sia perché eccessive e (quanto alle spese di traduzione) superflue.
9.3 Le domande degli attori di ristoro del danno patrimoniale di cui sopra non sono accoglibili, per difetto di prova (di cui quelli erano onerati) di avere effettivamente sostenuto gli esborsi pecuniari indicati (ovvero di avergli già rimborsati alla società Assisto s.r.l.) e, dunque, di avere subito effettivamente il danno patrimoniale di cui chiedono di essere risarciti: infatti, gli attori si sono limitati a produrre le fatture, le quali tuttavia – come è noto
– “avuto riguardo alla loro formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, in quanto consistono in una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 806 del 15/01/2009).
9.4 Non vi è neppure la prova che la società “Assisto Srl” (che, a dire degli attori, avrebbe anticipato tali spese per loro conto) lo abbia effettivamente fatto (infatti, sono state prodotte soltanto le fatture emesse da terzi a detta società, nonché una diffida di rimborso di quest'ultima agli attori) e – ancor prima – che tra dette parti sia intercorso un mandato con cui detta società dovesse anticipare le spese agli attori e avesse diritto al rimborso delle stesse.
Peraltro, va altresì osservato, quanto alle spese dedotte per le “nr. 9 sedute di psicoterapia” dalle sorelle del defunto, che non è stata fornita alcuna allegazione di quando sarebbero state eseguite tale sedute e, quanto alle spese funerarie, che la relativa pretesa non appare compatibile (in difetto di spiegazioni al riguardo) con la analoga pretesa (nella specie, di €.
7622,00) che la vedova del zionò, con successo, innanzi al Tribunale francese. _1
E. La disciplina delle spese di lite
1. Le spese processuali sostenute dagli attori – vittoriosi, ancorchè parzialmente, sull'an della responsabilità – si pongono a carico solidale dei convenuti, previa compensazione di 1/2, in ragione della concorrente soccombenza parziale dei primi sulla domanda di addebito della pagina 26 di 28 responsabilità esclusiva del sinistro all'automobilista e sulle pretese di ristoro, accolte in una misura assai inferiore rispetto a quanto richiesto.
2. I compensi si liquidano sulla base del decisum, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/14
e con applicazione dei parametri tabellari medi, come richiesto dagli attori (cfr. la relativa nota spese).
3. Le spese dell'Ausiliario giudiziario si pongono in via definitiva a carico solidale e paritario degli attori e della convenuta, in ragione sia della loro parziale reciproca soccombenza, sia della utilità per tutte le parti dell'accertamento demandato all'esperto del Tribunale.
4. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2169/19, così decide:
DICHIARA
Che la presente controversia deve essere decisa secondo il diritto francese.
ACCERTA la sussistenza di una responsabilità civile concorsuale paritaria di e Persona_1 di nella causazione del sinistro oggetto di causa. CP_4
ACCERTA il diritto degli attori al risarcimento, nei confronti dei convenuti in solido tra loro e nella misura del 50% del totale, del danno non patrimoniale subito in conseguenza diretta ed immediata del decesso di Persona_1
pagina 27 di 28 Per l'effetto
CONDANNA
e la in solido tra loro e nelle CP_4 Controparte_1 rispettive qualità, al pagamento a titolo risarcitorio agli attori delle seguenti somme:
- €. 13.000,00 a ciascun genitore ( e ); Parte_1 Parte_2
- €. 13.000,00 a ciascuna sorella ( , , Parte_3 Parte_4 Parte_8
;
[...]
- €. 8000,00 a ciascuna delle nonne ( e ) Parte_6 Parte_9 oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
CONDANNA
i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dagli attori che – previa compensazione di 1/2 – liquida, in favore del loro difensore, dichiaratosi antistatario, nel residuo e quindi in €. 7.051,5 per compensi, €. 293,36 per esborsi, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori di legge.
PONE le spese dell'Ausiliario giudiziario in via definitiva a carico solidale e paritario degli attori e della convenuta.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Chieti, 5.6.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco pagina 28 di 28