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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Prima Sezione civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott. ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 609 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 tra
, nato a [...] e residente in [...] Mangone (CS) Parte_1
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe C.F._1
Camera con domicilio eletto presso il suo studio in Bisignano (CS) al Viale della Repubblica n. 121e dall'avv.to Rosa Patrizia Altomare, con studio in Cosenza, piazza F. e L. Gullo n. 43, ove ha del pari eletto domicilio appellante in riassunzione
e
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato appellato in riassunzione
Conclusioni
Appellante in riassunzione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 32944/2018 emessa in data 28.09.2018, pubblicata il 20.12.2018, nella causa iscritta al RG n. 667/2015, in totale riforma della sentenza cassata così provvedere:
1. accertare e dichiarare che il si sia reso responsabile di grave e Controparte_1 reiterata violazione della norma di cui all'art. 32 Cost. in ordine alla causazione delle infezioni, malattie e invalidità riportate dall'attore, e ciò ai sensi degli artt. 2043 c.c., 185 c.p., 2050 c.c. e 2059 c.c.; 2. conseguentemente condannare il in persona del Controparte_1 CP_2
al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, materiali, morali, alla vita
[...] di relazione e biologici, indipendentemente e in aggiunta alle provvidenze di natura indennitaria stabilite dalla legge n. 210/92, così come modificata ed integrata dalla legge n. 238/97;
3. e, per l'effetto, condannare il in persona del Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento dei danni alla salute e alla vita stessa nella misura emergenda pari ad € 471.063,95 (lire 912.107.000), o in quella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o nella misura meglio vista dall'adito giudice con la rivalutazione e gli interessi di legge alla data dell'evento e fino all'effettivo soddisfo;
4. con vittoria delle competenze e spese dei tre gradi di giudizio nonché della presente fase, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del costituito procuratore, che tutto ha anticipatoe nulla ha riscosso. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre nei termini processualmente previsti, anche in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte.” Appellato in riassunzione: “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, adita contrariis reiectis:
1. rigettare integralmente l'avverso appello, siccome infondato, rigettando la domanda risarcitoria;
2. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e di ritenuta responsabilità del affermare e statuire il divieto di cumulo Controparte_1
pag. 2/11 (sostanziale) tra la domanda risarcitoria e il diritto all'indennizzo ex lege n. 210/92, alla stregua delle ragioni svolte in narrativa e, quindi, scomputare dalle poste risarcitorie che in ipotesi dovessero essere riconosciute all'appellante all'esito del presente giudizio la somma percepita e percipienda a titolo di indennizzo vitalizio ex lege n. 210/92 secondo quanto sostenuto in narrativa;
3. sempre nella denegata ipotesi di accertata responsabilità del CP_1 CP_1 dichiarare non dovuto il danno morale, il danno patrimoniale, il danno esistenziale, riducendo, inoltre, per quanto di ragione, il quantum del danno biologico;
4. statuire, comunque, il divieto di corresponsione cumulativa di interessi legali e rivalutazione monetaria delle somme che per ipotesi dovessero da codesta Corte territoriale essere riconosciute dovute a parte appellante a titolo risarcitorio. Con vittoria sulle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio il , deducendo di avere contratto il virus HCV Controparte_1
a seguito di una trasfusione di sangue infetto, riportando danni alla salute e alla vita di relazione per colpa del , che ometteva di vigilare sulla CP_1 sicurezza del sangue e degli emoderivati, reclamando diritto al risarcimento dei danni subiti. La competente Commissione Medica Ospedaliera, in sede di concessione dell'indennizzo ex legge n. 210/1992, riconosceva che il virus contratto dall'attore trovava causa nelle subite emotrasfusioni. Il si costituiva in giudizio per resistere alla domanda CP_1 deducendo, tra l'altro, l'avvenuto decorso del termine prescrizionale del diritto al risarcimento ex artt. 2935 e 2947 c.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Esaurita l'attività istruttoria all'udienza del 2.3.2006 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale, con sentenza n. 1909/2006 depositata in data 24.10.2006, accoglieva l'eccezione di prescrizione e rigettava la domanda attorea.
pag. 3/11 Avverso la sentenza , con atto di citazione, proponeva appello Pt_1 innanzi alla Corte d'appello chiedendo l'integrale riforma e/o annullamento della sentenza e respingersi l'eccezione di prescrizione, quindi sentire accertare e dichiarare la responsabilità del , rispetto alla reiterata e Controparte_1 grave violazione dell'art. 32 Cost., in relazione alle infezioni, malattie e invalidità riportate dell'appellante. Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto integrale CP_1 dell'appello e la conferma, per l'effetto, della sentenza impugnata. Terminata la trattazione, le parti precisavano le conclusioni e la Corte, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. Con sentenza n. 1637/2013 la Corte, in accoglimento dell'appello proposto dal e in riforma della sentenza di primo grado, condannava il Pt_1
al pagamento della somma di euro 32.252,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa del contagio del virus HCV, contratto a seguito di una trasfusione di sangue infetto in ambito ospedaliero, escludendo il decorso del termine di prescrizione, accertando il nesso di causalità tra le trasfusioni e i danni alla salute, con distrazione dalle somme liquidate degli importi eventualmente percepiti dal a titolo di indennizzo ex lege Pt_1
210/1992. Avverso la sentenza d'appello l'odierno appellante proponeva ricorso per cassazione. In particolare:
- con il primo motivo il ricorrente lamentava la “violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992 e dell'art. 2043 c.c., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla cumulabilità del risarcimento del danno con l'indennizzo ex legge 210/1992 avendo la corte territoriale erroneamente dedotto dalle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno l'importo riconosciuto a favore del a titolo di indennizzo disconoscendo Pt_1 il diritto dello stesso al cumulo dei due importi”;
- con il secondo motivo censurava la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione all'entità della liquidazione del danno, essendosi la Corte territoriale erroneamente allineata sulle pag. 4/11 considerazioni esposte dalla consulenza tecnica eseguita nel corso del giudizio, senza tenere conto della rivendicazione delle diverse voci di danno indicate nel ricorso;
- con il terzo motivo lamentava un'erronea e contraddittoria motivazione relativamente alla liquidazione delle spese del giudizio, avendo la Corte d'appello erroneamente ripetuto due volte la dicitura “primo grado di giudizio” dovendo invece per una delle due liquidazioni operate specificare l'imputazione al “secondo grado di giudizio”. La Suprema Corte, con ordinanza n. 32994/2018, accoglieva il ricorso, rilevando la fondatezza dei primi due motivi e l'assorbimento del terzo, cassando la sentenza della Corte territoriale e rinviando ad un nuovo collegio, cui rimetteva altresì di provvedere sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
proponeva quindi atto di citazione in riassunzione ex artt. 383 e 392 Pt_1
c.p.c. Il , in persona del Ministro pro-tempore, presentava Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, resistendo nuovamente alla domanda. La Corte, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Sull'accertamento della responsabilità del Controparte_1
L'appellante in riassunzione è affetto dall'età di due anni e mezzo da Emofilia A grave per la quale si sottopone, e si sottoponeva a terapia sostitutiva con emoderivati o politrasfusioni a causa delle quali contraeva un'infezione da virus HCV (Epatite C), scoperta in data 20.10.1996. Il nesso di causalità tra emotrasfusione e contagio veniva accertato dalla Commissione Medica Ospedaliera del centro di medicina legale di Catanzaro chiamata a valutarlo ai fini del riconoscimento dell'indennizzo ai sensi della pag. 5/11 legge 210/1992 a favore del genitore, all'epoca esercente la potestà, che ne aveva fatto richiesta il 30.1.1997. La doglianza sollevata dal nella comparsa di Controparte_1 costituzione in riassunzione, volta ad escludere la relativa responsabilità in ordine alla contrazione dell'HCV in epoca antecedente il 1989 – sul presupposto che non si conoscesse il metodo di rilevazione del virus prima di tale anno, essendosi verificata la contrazione in un momento in cui la comunità scientifica ne ignorava l'esistenza e le modalità di trasmissione – è ormai superata. Come già rilevato da questa Corte nella sentenza intermedia: “già a partire dalla data di conoscenza del rischio da contagio dell'epatite B, risalente a periodo precedente il 1978, anno in cui il virus fu identificato in sede scientifica, si configurava sussistente la responsabilità del che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue Controparte_1
e ad adottare misure necessarie per evitare rischi per la salute umana anche per il contagio degli altri virus (HIV e HCV) che non costituiscono eventi diversi, ma solo forme di manifestazione patogene dello stesso evento lesivo. Nel caso in esame le trasfusioni sono avvenute in epoca successiva al 1978, visto che l'odierno appellante nasceva il 10.6.1979 e la sua malattia (Emofilia) insorgeva circa trenta mesi più tardi”. Il punto non è stato oggetto di successiva contestazione in sede di legittimità da parte dell'ente ministeriale. Di conseguenza è definitivamente accertato/trascorso in giudicato il punto della responsabilità del , per omessa vigilanza sulla Controparte_1 sicurezza del sangue oggetto di trasfusione e per omessa adozione delle misure necessarie idonee ad evitare i rischi per la salute umana.
4. Sull'operatività della compensatio lucri cum damno.
Come statuito dalla Suprema con l'ordinanza di remissione, “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210/1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio proposto contro il per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente Controparte_1 già corrisposto al danneggiato può essere eventualmente scomputato delle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) ”. pag. 6/11 La ratio è da rintracciare nella funzione ripristinatoria della responsabilità, che verrebbe frustrata ove si consentisse al danneggiato di porre a carico del danneggiante due diverse attribuzioni patrimoniali (a titolo di risarcimento e a titolo di indennizzo) relative al medesimo fatto lesivo (v. sul punto altresì Cass. Sez. U., n. 584 del 11.1.2008; Cass. Sez. III n. 6573 del 14.3.2013, Cass. Sez. VI, n. 8866 del 31.3.2021). Anche più di recente, la Suprema Corte, in analogo giudizio promosso avverso il per il risarcimento del danno conseguente al Controparte_1 contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, ha precisato che l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o sia stato determinato nel suo preciso ammontare o comunque sia determinabile in base a specifici dati, della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum; ne consegue che sono soggette a detta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro in quanto riconosciute e dunque liquidate e determinabili (Cass. Sez. III n. 32550 del 14.12.2024). Per ammettere la compensazione e, di conseguenza, lo scomputo dell'indennizzo ex legge n. 210/1992 dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, è necessario dunque assolvere all'onere di allegazione e prova dell'effettiva corresponsione dell'indennizzo e della sua esatta entità, ovvero della sua certa determinabilità in base a specifici dati. Il non ha assolto a tale onere probatorio, non potendo ritenersi CP_1 sufficiente a tal il riferimento alla sentenza n. 1915/2003 del Tribunale di Cosenza che “condanna il al pagamento a favore del Controparte_1 Pt_1 dell'indennizzo ex lege 210/92 da commisurare in base alla tabella A punto 19 in allegato al DPR 915/1978 per come modificato dal DPR 30.12.1981 n. 834 con decorrenza dal 1.2.1997 unitamente a quanto maturato medio tempore e con l'aggiunta degli interessi legali, come per Legge”. Non è adempiuto lo specifico onere probatorio in capo all'appellato in riassunzione, non risultando, in effetti, debitamente provata né l'entità dell'indennizzo né l'effettiva corresponsione dello stesso;
pertanto, l'operatività della compensatio lucri cum damno è preclusa.
pag. 7/11 5. Sul danno non patrimoniale.
Il Tribunale di Catanzaro disponeva CTU medico-legale per accertare l'entità della lesione e l'incidenza dei postumi nei riguardi dell'integrità psico- fisica dell'appellante in riassunzione, nonché della capacità lavorativa e della possibilità di svolgere una normale vita di relazione. Come specificato nella sentenza ora cassata, il consulente accertava la sussistenza di “postumi invalidanti a carico dell'organo epatico che rappresentano il danno biologico da infezione da virus HCV conseguente alle trasfusioni da emoderivati essendo il portatore della predetta malattia cronica che ha comportato un danno permanente Pt_1 sulla sola salute quantificabile nella misura del 10%, non incidendo sull'assolvimento dell'attività lavorativa espletata dal periziando”. Come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, ogni vulnus ulteriore rispetto alla violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. deve essere oggetto di valutazione e accertamento alla luce di una completa istruttoria. La Corte di cassazione rileva come sia erronea la congiunta attribuzione al danneggiato del danno biologico (inteso come il danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana a del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali) e del danno esistenziale, essendo necessaria una differente e autonoma valutazione, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. La liquidazione del danno non patrimoniale opera normalmente in termini unitari e onnicomprensivi e deve essere intesa nel senso di corrispondere al danneggiato una somma che tiene conto del pregiudizio complessivamente da questi subito, tanto sotto il profilo del danno morale o sofferenza interiore, quanto sotto il profilo della del danno esistenziale o alla vita di relazione, venendo in rilievo ogni modificazione e alterazione peggiorativa della vita di relazione considerata in ogni sua forma e in ogni suo aspetto senza ulteriori frammentazioni. Spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone conto espressamente in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie emerse nel corso del dibattito processuale, eventuali, specifiche circostanze di fatto peculiari del caso concreto, che valgano a superare le conseguenze pag. 8/11 già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (Cass. Sez. III 21939 del 21.9.2017 e conformi Cass. Sez. IV 5865 del 4.3.2021). Da ciò consegue che il danno non patrimoniale deve essere provato debitamente da chi lo invoca, sia pure attraverso il ricorso a presunzioni semplici Cass. Sez. III n. 10527 del 13.5.2011). Nel caso in esame, ferma la risarcibilità del danno biologico per come accertato dalla CTU, non è stato assolto dall'appellante in riassunzione l'onere probatorio afferente al danno morale, non risultando agli atti elementi da cui desumere la sofferenza interiore e il patema d'animo aggiuntivi, quali conseguenze della contrazione del virus HCV. Il problema è che il danno morale, quale ulteriore e distaccata conseguenza del pregiudizio subito, deve ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico, tenuto conto anche del grado di percentuale di invalidità permanente, nel senso che quanto più è basso il tasso di invalidità, meno elementi presuntivi abbiamo per ricorrere alla personalizzazione, che in ogni caso non potrà mai essere ritenuta in re ipsa.
La Suprema Corte ha di recente ribadito – con ordinanza n. 6443 del 3.3.2023 – che il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare – non in astratto, ma in concreto – l'effettiva compresenza delle due voci di pregiudizio. In tal caso, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, è cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze, quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. D'altro canto, come già accennato, la possibilità di legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata. La domanda di personalizzazione del danno, pertanto, non può essere accolta, non avendo allegato la parte elementi di prova di una sofferenza interiore che superi quanto di norma già rientrante nell'ordinaria liquidazione pag. 9/11 del danno biologico, nella specie quantificato nella misura del 10% di i.p. e resta fermo pertanto quanto liquidato per il danno biologico nella sentenza avverso cui è stato proposto il ricorso.
6. Sulle spese. Il appellato è da considerarsi in toto soccombente. CP_1
Le spese vanno pertanto liquidate per tutte le fasi e i gradi del giudizio, come segue. Fermo restando quanto liquidato nella sentenza intermedia, per come emendata ai sensi del rilievo operato dai giudici di legittimità nel rispondere al terzo motivo di ricorso, dichiarato assorbito, richiamati il valore della causa, per come accertato dal giudice e i consueti parametri forensi, le spese del presente grado andranno risarcite – quanto ai compensi – nella misura di euro 9991,00 (le quattro fasi, valori medi) oltre accessori, mentre quelle dell'ultimo grado di giudizio, con analogo criterio (le sole tre fasi), nella misura di euro 5.513,00, oltre accessori. Si aggiungeranno gli esborsi, per quanto risulta agli atti. I costi di CTU restano addebitati per intero al convenuto. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 1909 del 2006 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Catanzaro e a seguito di ricorso in riassunzione su ordinanza emessa dalla Corte di cassazione n. 32944 del 28.9.2018, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede: a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il a pagare, a titolo di Controparte_1 risarcimento danni, in favore di la somma di Parte_1 euro 32.252,00 devalutata sino alla data del 26.10.1996 e successivamente rivalutata, anno per anno, dalla data indicata fino alla data di pubblicazione della presente decisione, con gli interessi legali maturati sulla somma indicata, per come anno per pag. 10/11 anno rivalutata e sulla somma finale a decorrere dalla presente pronuncia sino al dì del soddisfo;
b) condanna il convenuto a rifondere le spese processuali CP_1 sostenute da , liquidate quelle dei primi due gradi Parte_1 di giudizio come statuito nella sentenza di questa Corte
8.10.2013; liquidati i compensi del presente grado in euro
9.991,00 e quelli del giudizio di legittimità in euro 5.513,00 in entrambi i casi oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e altri accessori in misura di legge, con distrazione in favore dell'avv.to Giuseppe Camera che ne ha fatto originaria richiesta;
c) condanna il convenuto a sostenere integralmente le CP_1 spese di CTU. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso il 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Martina Mancuso nominata con D.M. 3 settembre 2025.
pag. 11/11
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Prima Sezione civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott. ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 609 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 tra
, nato a [...] e residente in [...] Mangone (CS) Parte_1
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe C.F._1
Camera con domicilio eletto presso il suo studio in Bisignano (CS) al Viale della Repubblica n. 121e dall'avv.to Rosa Patrizia Altomare, con studio in Cosenza, piazza F. e L. Gullo n. 43, ove ha del pari eletto domicilio appellante in riassunzione
e
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato appellato in riassunzione
Conclusioni
Appellante in riassunzione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 32944/2018 emessa in data 28.09.2018, pubblicata il 20.12.2018, nella causa iscritta al RG n. 667/2015, in totale riforma della sentenza cassata così provvedere:
1. accertare e dichiarare che il si sia reso responsabile di grave e Controparte_1 reiterata violazione della norma di cui all'art. 32 Cost. in ordine alla causazione delle infezioni, malattie e invalidità riportate dall'attore, e ciò ai sensi degli artt. 2043 c.c., 185 c.p., 2050 c.c. e 2059 c.c.; 2. conseguentemente condannare il in persona del Controparte_1 CP_2
al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, materiali, morali, alla vita
[...] di relazione e biologici, indipendentemente e in aggiunta alle provvidenze di natura indennitaria stabilite dalla legge n. 210/92, così come modificata ed integrata dalla legge n. 238/97;
3. e, per l'effetto, condannare il in persona del Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento dei danni alla salute e alla vita stessa nella misura emergenda pari ad € 471.063,95 (lire 912.107.000), o in quella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o nella misura meglio vista dall'adito giudice con la rivalutazione e gli interessi di legge alla data dell'evento e fino all'effettivo soddisfo;
4. con vittoria delle competenze e spese dei tre gradi di giudizio nonché della presente fase, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del costituito procuratore, che tutto ha anticipatoe nulla ha riscosso. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre nei termini processualmente previsti, anche in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte.” Appellato in riassunzione: “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, adita contrariis reiectis:
1. rigettare integralmente l'avverso appello, siccome infondato, rigettando la domanda risarcitoria;
2. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e di ritenuta responsabilità del affermare e statuire il divieto di cumulo Controparte_1
pag. 2/11 (sostanziale) tra la domanda risarcitoria e il diritto all'indennizzo ex lege n. 210/92, alla stregua delle ragioni svolte in narrativa e, quindi, scomputare dalle poste risarcitorie che in ipotesi dovessero essere riconosciute all'appellante all'esito del presente giudizio la somma percepita e percipienda a titolo di indennizzo vitalizio ex lege n. 210/92 secondo quanto sostenuto in narrativa;
3. sempre nella denegata ipotesi di accertata responsabilità del CP_1 CP_1 dichiarare non dovuto il danno morale, il danno patrimoniale, il danno esistenziale, riducendo, inoltre, per quanto di ragione, il quantum del danno biologico;
4. statuire, comunque, il divieto di corresponsione cumulativa di interessi legali e rivalutazione monetaria delle somme che per ipotesi dovessero da codesta Corte territoriale essere riconosciute dovute a parte appellante a titolo risarcitorio. Con vittoria sulle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio il , deducendo di avere contratto il virus HCV Controparte_1
a seguito di una trasfusione di sangue infetto, riportando danni alla salute e alla vita di relazione per colpa del , che ometteva di vigilare sulla CP_1 sicurezza del sangue e degli emoderivati, reclamando diritto al risarcimento dei danni subiti. La competente Commissione Medica Ospedaliera, in sede di concessione dell'indennizzo ex legge n. 210/1992, riconosceva che il virus contratto dall'attore trovava causa nelle subite emotrasfusioni. Il si costituiva in giudizio per resistere alla domanda CP_1 deducendo, tra l'altro, l'avvenuto decorso del termine prescrizionale del diritto al risarcimento ex artt. 2935 e 2947 c.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Esaurita l'attività istruttoria all'udienza del 2.3.2006 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale, con sentenza n. 1909/2006 depositata in data 24.10.2006, accoglieva l'eccezione di prescrizione e rigettava la domanda attorea.
pag. 3/11 Avverso la sentenza , con atto di citazione, proponeva appello Pt_1 innanzi alla Corte d'appello chiedendo l'integrale riforma e/o annullamento della sentenza e respingersi l'eccezione di prescrizione, quindi sentire accertare e dichiarare la responsabilità del , rispetto alla reiterata e Controparte_1 grave violazione dell'art. 32 Cost., in relazione alle infezioni, malattie e invalidità riportate dell'appellante. Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto integrale CP_1 dell'appello e la conferma, per l'effetto, della sentenza impugnata. Terminata la trattazione, le parti precisavano le conclusioni e la Corte, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. Con sentenza n. 1637/2013 la Corte, in accoglimento dell'appello proposto dal e in riforma della sentenza di primo grado, condannava il Pt_1
al pagamento della somma di euro 32.252,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa del contagio del virus HCV, contratto a seguito di una trasfusione di sangue infetto in ambito ospedaliero, escludendo il decorso del termine di prescrizione, accertando il nesso di causalità tra le trasfusioni e i danni alla salute, con distrazione dalle somme liquidate degli importi eventualmente percepiti dal a titolo di indennizzo ex lege Pt_1
210/1992. Avverso la sentenza d'appello l'odierno appellante proponeva ricorso per cassazione. In particolare:
- con il primo motivo il ricorrente lamentava la “violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992 e dell'art. 2043 c.c., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla cumulabilità del risarcimento del danno con l'indennizzo ex legge 210/1992 avendo la corte territoriale erroneamente dedotto dalle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno l'importo riconosciuto a favore del a titolo di indennizzo disconoscendo Pt_1 il diritto dello stesso al cumulo dei due importi”;
- con il secondo motivo censurava la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione all'entità della liquidazione del danno, essendosi la Corte territoriale erroneamente allineata sulle pag. 4/11 considerazioni esposte dalla consulenza tecnica eseguita nel corso del giudizio, senza tenere conto della rivendicazione delle diverse voci di danno indicate nel ricorso;
- con il terzo motivo lamentava un'erronea e contraddittoria motivazione relativamente alla liquidazione delle spese del giudizio, avendo la Corte d'appello erroneamente ripetuto due volte la dicitura “primo grado di giudizio” dovendo invece per una delle due liquidazioni operate specificare l'imputazione al “secondo grado di giudizio”. La Suprema Corte, con ordinanza n. 32994/2018, accoglieva il ricorso, rilevando la fondatezza dei primi due motivi e l'assorbimento del terzo, cassando la sentenza della Corte territoriale e rinviando ad un nuovo collegio, cui rimetteva altresì di provvedere sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
proponeva quindi atto di citazione in riassunzione ex artt. 383 e 392 Pt_1
c.p.c. Il , in persona del Ministro pro-tempore, presentava Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, resistendo nuovamente alla domanda. La Corte, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Sull'accertamento della responsabilità del Controparte_1
L'appellante in riassunzione è affetto dall'età di due anni e mezzo da Emofilia A grave per la quale si sottopone, e si sottoponeva a terapia sostitutiva con emoderivati o politrasfusioni a causa delle quali contraeva un'infezione da virus HCV (Epatite C), scoperta in data 20.10.1996. Il nesso di causalità tra emotrasfusione e contagio veniva accertato dalla Commissione Medica Ospedaliera del centro di medicina legale di Catanzaro chiamata a valutarlo ai fini del riconoscimento dell'indennizzo ai sensi della pag. 5/11 legge 210/1992 a favore del genitore, all'epoca esercente la potestà, che ne aveva fatto richiesta il 30.1.1997. La doglianza sollevata dal nella comparsa di Controparte_1 costituzione in riassunzione, volta ad escludere la relativa responsabilità in ordine alla contrazione dell'HCV in epoca antecedente il 1989 – sul presupposto che non si conoscesse il metodo di rilevazione del virus prima di tale anno, essendosi verificata la contrazione in un momento in cui la comunità scientifica ne ignorava l'esistenza e le modalità di trasmissione – è ormai superata. Come già rilevato da questa Corte nella sentenza intermedia: “già a partire dalla data di conoscenza del rischio da contagio dell'epatite B, risalente a periodo precedente il 1978, anno in cui il virus fu identificato in sede scientifica, si configurava sussistente la responsabilità del che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue Controparte_1
e ad adottare misure necessarie per evitare rischi per la salute umana anche per il contagio degli altri virus (HIV e HCV) che non costituiscono eventi diversi, ma solo forme di manifestazione patogene dello stesso evento lesivo. Nel caso in esame le trasfusioni sono avvenute in epoca successiva al 1978, visto che l'odierno appellante nasceva il 10.6.1979 e la sua malattia (Emofilia) insorgeva circa trenta mesi più tardi”. Il punto non è stato oggetto di successiva contestazione in sede di legittimità da parte dell'ente ministeriale. Di conseguenza è definitivamente accertato/trascorso in giudicato il punto della responsabilità del , per omessa vigilanza sulla Controparte_1 sicurezza del sangue oggetto di trasfusione e per omessa adozione delle misure necessarie idonee ad evitare i rischi per la salute umana.
4. Sull'operatività della compensatio lucri cum damno.
Come statuito dalla Suprema con l'ordinanza di remissione, “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210/1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio proposto contro il per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente Controparte_1 già corrisposto al danneggiato può essere eventualmente scomputato delle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) ”. pag. 6/11 La ratio è da rintracciare nella funzione ripristinatoria della responsabilità, che verrebbe frustrata ove si consentisse al danneggiato di porre a carico del danneggiante due diverse attribuzioni patrimoniali (a titolo di risarcimento e a titolo di indennizzo) relative al medesimo fatto lesivo (v. sul punto altresì Cass. Sez. U., n. 584 del 11.1.2008; Cass. Sez. III n. 6573 del 14.3.2013, Cass. Sez. VI, n. 8866 del 31.3.2021). Anche più di recente, la Suprema Corte, in analogo giudizio promosso avverso il per il risarcimento del danno conseguente al Controparte_1 contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, ha precisato che l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o sia stato determinato nel suo preciso ammontare o comunque sia determinabile in base a specifici dati, della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum; ne consegue che sono soggette a detta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro in quanto riconosciute e dunque liquidate e determinabili (Cass. Sez. III n. 32550 del 14.12.2024). Per ammettere la compensazione e, di conseguenza, lo scomputo dell'indennizzo ex legge n. 210/1992 dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, è necessario dunque assolvere all'onere di allegazione e prova dell'effettiva corresponsione dell'indennizzo e della sua esatta entità, ovvero della sua certa determinabilità in base a specifici dati. Il non ha assolto a tale onere probatorio, non potendo ritenersi CP_1 sufficiente a tal il riferimento alla sentenza n. 1915/2003 del Tribunale di Cosenza che “condanna il al pagamento a favore del Controparte_1 Pt_1 dell'indennizzo ex lege 210/92 da commisurare in base alla tabella A punto 19 in allegato al DPR 915/1978 per come modificato dal DPR 30.12.1981 n. 834 con decorrenza dal 1.2.1997 unitamente a quanto maturato medio tempore e con l'aggiunta degli interessi legali, come per Legge”. Non è adempiuto lo specifico onere probatorio in capo all'appellato in riassunzione, non risultando, in effetti, debitamente provata né l'entità dell'indennizzo né l'effettiva corresponsione dello stesso;
pertanto, l'operatività della compensatio lucri cum damno è preclusa.
pag. 7/11 5. Sul danno non patrimoniale.
Il Tribunale di Catanzaro disponeva CTU medico-legale per accertare l'entità della lesione e l'incidenza dei postumi nei riguardi dell'integrità psico- fisica dell'appellante in riassunzione, nonché della capacità lavorativa e della possibilità di svolgere una normale vita di relazione. Come specificato nella sentenza ora cassata, il consulente accertava la sussistenza di “postumi invalidanti a carico dell'organo epatico che rappresentano il danno biologico da infezione da virus HCV conseguente alle trasfusioni da emoderivati essendo il portatore della predetta malattia cronica che ha comportato un danno permanente Pt_1 sulla sola salute quantificabile nella misura del 10%, non incidendo sull'assolvimento dell'attività lavorativa espletata dal periziando”. Come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, ogni vulnus ulteriore rispetto alla violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. deve essere oggetto di valutazione e accertamento alla luce di una completa istruttoria. La Corte di cassazione rileva come sia erronea la congiunta attribuzione al danneggiato del danno biologico (inteso come il danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana a del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali) e del danno esistenziale, essendo necessaria una differente e autonoma valutazione, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. La liquidazione del danno non patrimoniale opera normalmente in termini unitari e onnicomprensivi e deve essere intesa nel senso di corrispondere al danneggiato una somma che tiene conto del pregiudizio complessivamente da questi subito, tanto sotto il profilo del danno morale o sofferenza interiore, quanto sotto il profilo della del danno esistenziale o alla vita di relazione, venendo in rilievo ogni modificazione e alterazione peggiorativa della vita di relazione considerata in ogni sua forma e in ogni suo aspetto senza ulteriori frammentazioni. Spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone conto espressamente in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie emerse nel corso del dibattito processuale, eventuali, specifiche circostanze di fatto peculiari del caso concreto, che valgano a superare le conseguenze pag. 8/11 già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (Cass. Sez. III 21939 del 21.9.2017 e conformi Cass. Sez. IV 5865 del 4.3.2021). Da ciò consegue che il danno non patrimoniale deve essere provato debitamente da chi lo invoca, sia pure attraverso il ricorso a presunzioni semplici Cass. Sez. III n. 10527 del 13.5.2011). Nel caso in esame, ferma la risarcibilità del danno biologico per come accertato dalla CTU, non è stato assolto dall'appellante in riassunzione l'onere probatorio afferente al danno morale, non risultando agli atti elementi da cui desumere la sofferenza interiore e il patema d'animo aggiuntivi, quali conseguenze della contrazione del virus HCV. Il problema è che il danno morale, quale ulteriore e distaccata conseguenza del pregiudizio subito, deve ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico, tenuto conto anche del grado di percentuale di invalidità permanente, nel senso che quanto più è basso il tasso di invalidità, meno elementi presuntivi abbiamo per ricorrere alla personalizzazione, che in ogni caso non potrà mai essere ritenuta in re ipsa.
La Suprema Corte ha di recente ribadito – con ordinanza n. 6443 del 3.3.2023 – che il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare – non in astratto, ma in concreto – l'effettiva compresenza delle due voci di pregiudizio. In tal caso, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, è cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze, quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. D'altro canto, come già accennato, la possibilità di legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata. La domanda di personalizzazione del danno, pertanto, non può essere accolta, non avendo allegato la parte elementi di prova di una sofferenza interiore che superi quanto di norma già rientrante nell'ordinaria liquidazione pag. 9/11 del danno biologico, nella specie quantificato nella misura del 10% di i.p. e resta fermo pertanto quanto liquidato per il danno biologico nella sentenza avverso cui è stato proposto il ricorso.
6. Sulle spese. Il appellato è da considerarsi in toto soccombente. CP_1
Le spese vanno pertanto liquidate per tutte le fasi e i gradi del giudizio, come segue. Fermo restando quanto liquidato nella sentenza intermedia, per come emendata ai sensi del rilievo operato dai giudici di legittimità nel rispondere al terzo motivo di ricorso, dichiarato assorbito, richiamati il valore della causa, per come accertato dal giudice e i consueti parametri forensi, le spese del presente grado andranno risarcite – quanto ai compensi – nella misura di euro 9991,00 (le quattro fasi, valori medi) oltre accessori, mentre quelle dell'ultimo grado di giudizio, con analogo criterio (le sole tre fasi), nella misura di euro 5.513,00, oltre accessori. Si aggiungeranno gli esborsi, per quanto risulta agli atti. I costi di CTU restano addebitati per intero al convenuto. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 1909 del 2006 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Catanzaro e a seguito di ricorso in riassunzione su ordinanza emessa dalla Corte di cassazione n. 32944 del 28.9.2018, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede: a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il a pagare, a titolo di Controparte_1 risarcimento danni, in favore di la somma di Parte_1 euro 32.252,00 devalutata sino alla data del 26.10.1996 e successivamente rivalutata, anno per anno, dalla data indicata fino alla data di pubblicazione della presente decisione, con gli interessi legali maturati sulla somma indicata, per come anno per pag. 10/11 anno rivalutata e sulla somma finale a decorrere dalla presente pronuncia sino al dì del soddisfo;
b) condanna il convenuto a rifondere le spese processuali CP_1 sostenute da , liquidate quelle dei primi due gradi Parte_1 di giudizio come statuito nella sentenza di questa Corte
8.10.2013; liquidati i compensi del presente grado in euro
9.991,00 e quelli del giudizio di legittimità in euro 5.513,00 in entrambi i casi oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e altri accessori in misura di legge, con distrazione in favore dell'avv.to Giuseppe Camera che ne ha fatto originaria richiesta;
c) condanna il convenuto a sostenere integralmente le CP_1 spese di CTU. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso il 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Martina Mancuso nominata con D.M. 3 settembre 2025.
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